§ 5.2.29 – L.R. 27 giugno 1996, n. 14.
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1996 e al bilancio pluriennale 1996/1998 - I provvedimento.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:27/06/1996
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/78).
Art. 2.  (Costruzione di beni immobili).
Art. 3.  (Accordi di programma).
Art. 4.  (Unioni di comuni).
Art. 5.  (Cooperazione internazionale).
Art. 6.  (Protezione civile).
Art. 7.  (F.R.I.S.L.).
Art. 8.  (Asili nido).
Art. 9.  (Politiche sociali).
Art. 10.  (Progetto obiettivo anziani).
Art. 11.  (Iniziative per l'ex Jugoslavia).
Art. 12.  (Sistemi integrati di beni e servizi culturali).
Art. 13.  (Imprenditorialità giovanile).
Art. 14.  (Interventi a sostegno dei lavoratori in difficoltà occupazionale).
Art. 15.  (Cooperazione).
Art. 16.  (Cooperative sociali).
Art. 17.  (Immigrati extracomunitari).
Art. 18.  (Diritto allo studio universitario).
Art. 19.  (Centri di formazione professionale).
Art. 20.  (Impianti sportivi).
Art. 21.  (Circoli cooperativi).
Art. 22.  (Raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi).
Art. 23.  (Zootecnia minore).
Art. 24.  (Agriturismo).
Art. 25.  (Piani di sviluppo delle strutture cooperative in agricoltura).
Art. 26.  (Valorizzazione dell'ambiente rurale delle comunità montane).
Art. 27.  (Piano di miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie reg. CEE n. 2328/91 e n. 2843/94).
Art. 28.  (Impianti di bonifica ed irrigazione).
Art. 29.  (Iniziativa comunitaria relativa al miglioramento, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della selvicoltura reg. CEE n. 867/90).
Art. 30.  (Piano relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli reg. CEE n. 866/90 e n. 3669/93).
Art. 31.  (Programma operativo Interreg).
Art. 32.  (Promozione dell'associazionismo dei produttori agricoli).
Art. 33.  (Contributi alle organizzazioni professionali in agricoltura).
Art. 34.  (Agricoltura di montagna).
Art. 35.  (Programma operativo LEADER II).
Art. 36.  (Anticipazione regionale per l'attuazione degli interventi sull'obiettivo 5b).
Art. 37.  (Contributi ai pescatori).
Art. 38.  (Acquacoltura).
Art. 39.  (Piano agricolo e forestale).
Art. 40.  (Interventi di promozione e sviluppo dell'artigianato).
Art. 41.  (Programma Interreg).
Art. 42.  (Associazionismo e cooperazione commerciale).
Art. 43.  (Potenziamento delle strutture ed infrastrutture turistiche).
Art. 44.  (Contributi alle pro-loco).
Art. 45.  (Programma operativo Asse del Sempione).
Art. 46.  (Aree attrezzate ed infrastrutture per insediamenti produttivi).
Art. 47.  (Programma operativo PMI).
Art. 48.  (Programma operativo Resider II - 1994/1997).
Art. 49.  (Promozione e realizzazione di servizi alla produzione).
Art. 50.  (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese).
Art. 51.  (Piano di sviluppo delle zone rurali obiettivo 5b).
Art. 52.  (Programma operativo Retex Area Asse del Sempione).
Art. 53.  (Federfidi).
Art. 54.  (Riconversione dell'industria bellica).
Art. 55.  (Strumenti urbanistici).
Art. 56.  (Patrimonio edilizio storico).
Art. 57.  (Trasporti).
Art. 58.  (Acquisto biciclette).
Art. 59.  (Trafori alpini).
Art. 60.  (Progettazione tecnica).
Art. 61.  (Messa in sicurezza di rifiuti tossici).
Art. 62.  (Bonifica terreni degradati).
Art. 63.  (Piano regionale delle acque).
Art. 64.  (Attrezzature di rilevazione dell'inquinamento atmosferico).
Art. 65.  (Giornata del verde pulito).
Art. 66.  (Convenzione Finlombarda S.p.A per incentivare il risparmio energetico).
Art. 67.  (Risparmio energetico).
Art. 68.  (Parchi).
Art. 69.  (Opere idrauliche di competenza regionale).
Art. 70.  (Acquedotti).
Art. 71.  (Fognature).
Art. 72.  (Edilizia residenziale).
Art. 73.  (Interessi per ritardato pagamento).
Art. 74.  (Barriere architettoniche).
Art. 75.  (Progetti di riqualificazione ed arredo di spazi urbani).
Art. 76.  (Utilizzo dell'avanzo presunto di amministrazione).
Art. 77.  (Rideterminazione dei residui presunti e variazioni di cassa).
Art. 78.  (Variazioni all'elenco delle spese da finanziare con i fondi globali in capitale ai sensi dell'art. 42 della l.r. 34/78).
Art. 79.  (Variazioni agli stanziamenti dei fondi globali di parte corrente ed al relativo elenco delle spese da finanziare ai sensi dell'art. 42 della l.r 34/783).
Art. 80.  (Programmi di sistemazione territoriale delle aree boscate e montane).
Art. 81.  (Clausola d'urgenza).


§ 5.2.29 – L.R. 27 giugno 1996, n. 14. [1]

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1996 e al bilancio pluriennale 1996/1998 - I provvedimento.

(B.U. 1 luglio 1996, n. 27 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/78).

     1. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario per far fronte a spese di funzionamento o già determinate in bilancio ai sensi dell'art. 22 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 sono autorizzate le sottoindicate variazioni allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.8.1.1287 «Spese per l'attuazione diretta da parte della regione e tramite i centri da essa dipendenti delle iniziative di formazione professionale - 2° e 3° quadrimestre anno scolastico in corso» è incrementata di L. 400.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.8.1.1289 «Spese per l'attuazione delle iniziative di formazione professionale tramite i centri dipendenti dagli enti locali - 2° e 3° quadrimestre anno scolastico in corso» è ridotta di L. 400.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.7.2.428 «Spese per opere di adattamento e riadattamento di edifici scolastici, per interventi urgenti per innovazione progettuale» è incrementata di L. 3.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.10.1.3836 «Ritenute sugli interessi di depositi e conti correnti» è ridotta di L. 200.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.3.1.371 «Contributi ad enti pubblici ed enti territoriali per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche previste dal calendario regionale» è incrementata di L. 200.000.000;

     - all'ambito 1, settore 1, obiettivo 2, è istituito per memoria il capitolo 1.1.2.1.4203 «Spese di ospitalità, ricevimenti, rappresentanza e simili per esigenza della giunta regionale».

     2. All'onere di L. 3.000.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

 

     Art. 2. (Costruzione di beni immobili).

     1. Per le finalità previste dall'art. 13 della l.r. 2 dicembre 1994, n. 36, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996, la spesa di L. 2.500.000.000.

     2. All'onere di L. 2.500.000.000 previsto dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.3.2.3625 «Spese per la costruzione di edifici destinati a sede di uffici o a servizi pubblici» è incrementata di L. 2.500.000.000.

 

     Art. 3. (Accordi di programma).

     1. Per le finalità di cui all'art. 8 della l.r. 15 maggio 1993, n. 14 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1996, la spesa in capitale di L. 11.000.000.000.

     2. All'onere di L. 11.000.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.1.2.3681 «Fondo regionale per il finanziamento o prefinanziamento delle spese per la predisposizione degli strumenti tecnici, degli studi preliminari, ovvero degli interventi oggetto di accordi di programma» è incrementata di L. 11.000.000.000.

 

     Art. 4. (Unioni di comuni).

     1. Per le finalità di cui al terzo comma dell'art. 6, della l.r. 7 settembre 1992, n. 28, è autorizzata per gli anni 1996, 1997 e 1998, la spesa complessiva di L. 3.000.000.000 di cui L. 1.000.000.000 per il 1996.

     2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi 1997 e 1998 nei limiti dell'autorizzazione di spesa disposta dal precedente comma ai sensi dell'art. 25 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Alla determinazione della spesa per gli anni 1997 e 1998 si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei relativi esercizi ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. L'onere di L. 3.000.000.000 di cui al precedente primo comma, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1996/98, al quadro di previsione delle spese di parte II, «Spese per programmi di sviluppo» obiettivo 1.3.1 «Enti locali», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi».

     5. All'onere di L. 1.000.000.000, per il 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5 2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     6. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.1.2.3931 «Contributi regionali per l'unione di comuni» è incrementata di L. 1.000.000.000.

 

     Art. 5. (Cooperazione internazionale).

     1. Per le finalità di cui all'art. 1 della l.r. 9 dicembre 1994, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di L. 1.150.000.000.

     2. All'onere di L. 1.150.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.3.1.3854 «Spese per il cofinanziamento di progetti di cooperazione approvati dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del ministero affari esteri e da organismi comunitari ed internazionali» è incrementata di L. 1.150.000.000.

 

     Art. 6. (Protezione civile).

     1. Per le finalità di cui alla l.r. 12 maggio 1990, n. 54, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996, la spesa complessiva di L. 2.200.000.000 di cui:

     a) L. 2.000.000.000, in conto capitale, ai sensi dell'art. 10;

     b) L. 200.000.000, di parte corrente, ai sensi degli artt. 11, 28 e 29.

     2. All'onere di L. 2.200.000.000 di cui al precedente comma si provvede per L. 2.000.000.000 mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 e per L. 200.000.000 mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 1.2.10.1.3836 «Ritenute sugli interessi di depositi e conti correnti lo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.4.1.1.3075 «Spese per il programma pluriennale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile e per l'attività del centro nivometereologico regionale» è incrementata di L. 200.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.4.1.2.3078 «Spese per l'acquisto di strutture ed attrezzature tecnologiche della sala operativa regionale e delle sedi regionali decentrate della protezione civile» è incrementata di L. 2.000.000.000.

 

          Art. 7. (F.R.I.S.L.).

     1. E' approvata, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della l.r. n. 33/91, e successive modificazioni ed integrazioni, l'allegata scheda di disciplina dell'iniziativa accoglienza.

     2. Ai sensi dell'art. 9 della l.r. 33/91 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per gli esercizi finanziari 1996/97 la concessione di contributi in capitale di L. 394.000.000.000 di cui L. 206.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1996, per le iniziative:

     a) Anziani - Handicappati: L. 120.000.000.000 per gli esercizi finanziari 1996/97 di cui L. 60.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1996;

     b) Beni culturali e spettacolo: L. 90.000.000.000 per gli esercizi finanziari 1996/97 di cui L. 45.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1996;

     c) Accoglienza: L. 10.000.000.000 per gli esercizi finanziari 1996/97 di cui L. 5.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1996;

     d) Viabilità minore: L. 40.000.000.000 per gli esercizi finanziari 1996/97 di cui L. 23.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1996;

     e) Montagna: L. 25.000.000.000 per gli esercizi finanziari 1996/97 di cui L. 15.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1996;

     f) Trattamento rifiuti: L. 55.000.000.000 per gli esercizi finanziari 1996/97 di cui L. 30.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1996;

     g) Viabilità primaria: L. 54.000.000.000 per gli esercizi finanziari 1996/97 di cui L. 28.000.000.000 per l'esercizio finanziari 1996.

     3. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi successivi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, a norma dell'art. 25 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Alla determinazione della spesa per l'anno 1997, si provvederà con la legge di approvazione del bilancio del relativo esercizio ai sensi dell'art. 25, quarto comma della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. L'onere relativo alle autorizzazioni di spesa di cui al secondo comma, pari a L. 394.000.000.000, trova copertura nel bilancio pluriennale 1996/98 al quadro di previsione delle spese di parte II, spese per programmi di sviluppo, obiettivo 1.5.1. «Fondo di ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi» .

     6. Al finanziamento dell'onere di L. 206.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1996, si provvede, per pari importo, mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     7. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.2.3338 «Contributi a rimborso decennale per iniziativa anziani» è incrementata di L. 60.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.2.3341 «Contributi a rimborso decennale per iniziativa beni culturali» è incrementata di L. 45.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.2.3344 «Contributi a rimborso decennale per l'iniziativa accoglienza» è incrementata di L. 5.000.000.000,

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.2.3843 «Contributi a rimborso decennale per iniziativa viabilità minore» è incrementata di L. 23.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.2.3353 «Contributi a rimborso decennale per iniziativa montagna» è incrementata di L. 15.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.2.3356 «Contributi a rimborso decennale per iniziativa trattamento rifiuti» è incrementata di L. 30.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.2.3350 «Contributi a rimborso decennale per iniziativa viabilità primaria» è incrementata di L. 28.000.000.000.

 

          Art. 8. (Asili nido).

     1. E' autorizzata per il 1996 la concessione di contributi in capitale di L. 2.000.000.000, ai sensi degli artt. 44 e 76 della l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. All'onere di L. 2.000.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 2, settore 2, obiettivo 1 è istituito il capitolo 2.2.1.2.4218 «Contributi in capitale a favore di enti pubblici e privati per la realizzazione di interventi relativi agli asili nido» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.000.000.000.

 

     Art. 9. (Politiche sociali).

     1. Per le finalità previste dalla l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1996 le seguenti spese:

     a) L. 8.600.000.000 per gli interventi previsti dagli artt. 42, primo comma, lett. b), 76, 77, terzo comma, lett. c), 78, primo comma, lett. c), 83 e 85;

     b) L. 5.600.000.000 per gli interventi previsti dagli artt. 42, primo comma, lett. b), 77, terzo comma, lett. a), 83, 85 e 88.

     2. Alla determinazione delle spese di cui al precedente comma, si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi, à norma dell'art. 22, primo comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. All'onere di L. 14.200.000.000 di cui al precedente primo comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 3.000.000.000 del capitolo 2.2.1.2.2761 «Contributo alle USSL ed ai comuni per lo sviluppo dei servizi socio- assistenziali e, in via prioritaria, per gli asili nido», di L. 1.900.000.000 del capitolo 2.2.1.2.2763 «Contributo alle USSL ed ai comuni per lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per i centri di aggregazione giovanili per minori», di L. 900.000.000 del capitolo 2.2.1.2.2765 «Contributo alle USILD ed ai comuni per lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali e in via prioritaria, per i centri ricreativi diurni per minori» di L. 2.800.000.000 del capitolo 2.2.1.2.2767 «Contributo alle USILD ed ai comuni per lo sviluppo dei servizi socio- assistenziali e, in via prioritaria, per le comunità alloggio e centri di pronto intervento per minori», di L. 3.400.000.000 del capitolo 2.2.2.2.2771 «Contributo alle USILD ed ai comuni per lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per i centri socio- educativi per handicappati», di L. 500.000.000 del capitolo 2.2.2.2.2773 «Contributo alle USILD ed ai comuni per lo sviluppo dei servizi socio- assistenziali e, in via prioritaria, per i centri residenziali e per i centri di pronto intervento per handicappati» e di L. 1.700.000.000 del capitolo 2.2.2.2.2775 «Contributo alle USILD ed ai comuni per lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali e, in via prioritaria, per le comunità alloggio per handicappati» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, sono apportate le seguenti variazioni:

     - all'ambito 2, settore 2, obiettivo 1, è istituito il capitolo 2.2.1.2.4171 «Contributi alle Aziende USSL ed ai comuni per lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali destinati a minori» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 8.600.000.000;

     - all'ambito 2, settore 2, obiettivo 2, è istituito il capitolo 2.2.2.2.4172 «Contributi alle Aziende USSL ed ai comuni per lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali destinati ad handicappati» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 5.600.000.000;

     - la descrizione del capitolo 2.2.3.2.2778 è così modificata «Contributi alle Aziende USSL ed ai comuni per lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali destinati ad anziani» ai sensi degli artt. 42, primo comma, lett. b), 73 e 77, terzo comma, lett. d).

     5. Tra i sopra descritti capitoli sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1996 e seguenti, variazioni compensative ai sensi dell'art. 36, comma settimo quinquies della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     6. Al fine delle variazioni compensative di cui al precedente comma, i sopra descritti capitoli sono inseriti nel gruppo capitoli «2761».

 

     Art. 10. (Progetto obiettivo anziani).

     1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto- obiettivo anziani per il triennio 1995/1997 (deliberazione del consiglio regionale della Lombardia dell'8 marzo 1995, n. V/1439), secondo le modalità previste dalla l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1996, la spesa di parte corrente di L. 40.000.000.000.

     2. All'onere di L. 40.000.000.000 previsto dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 2, settore 2, obiettivo 3, è istituito il capitolo 2.2.3.1.4173 «Contributi alle USSL per l'attuazione degli interventi del progetto obiettivo anziani 1995/ 1997» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 40.000.000.000.

 

     Art. 11. (Iniziative per l'ex Jugoslavia).

     1. Per le finalità previste dal primo comma, lett. a) dell'art. 2 della l.r. del 28 marzo 1994, n. 7 è autorizzata la spesa di parte corrente di L. 500.000.000.

     2. All'onere di L. 500.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.10.1.3836 «Ritenute sugli interessi di depositi e conti correnti».

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.4.1.3777 «Spese di parte corrente per la promozione di iniziative umanitarie e di solidarietà a favore delle popolazioni della ex Jugoslavia» è incrementata di L. 500.000.000.

 

     Art. 12. (Sistemi integrati di beni e servizi culturali).

     1. Per le finalità previste dalla l.r. 29 aprile 1995, n. 35 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa complessiva di L. 8.000.000.000 di cui:

     a) L. 4.500.000.000 ai sensi dell'art. 1, lett. a);

     b) L. 2.500.000.000 ai sensi dell'art. 1, lett. b);

     c) L. 1.000.000.000 ai sensi dell'art. 1, lett. c).

     2. All'onere di L. 8.000.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.4.2.3971 «Contributi per la partecipazione agli oneri di costituzione di nuovi musei, biblioteche ed archivi, anche multimediali nonché di istituzioni culturali dello spettacolo e della musica» è incrementata di L. 4.500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.4.2.3972 «Spese per l'acquisto di attrezzature e di risorse strumentali in favore di musei biblioteche ed archivi, anche multimediali nonché delle nuove istituzioni culturali» è incrementata di L. 2.500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.4.2.3973 «Spese per l'acquisto, la ristrutturazione e il restauro di beni culturali immobili e mobili, di elevato valore storico e artistico contemporaneo» è incrementata di L. 1.000.000.000.

 

     Art. 13. (Imprenditorialità giovanile).

     1. Per le finalità previste dalla l.r. 10 dicembre 1986 n. 68 sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1996 le seguenti spese:

     a) L. 1.200.000.000 per gli oneri derivanti dalla convenzione con Finlombarda S.p.A. di cui all'art. 4, primo comma;

     b) L. 2.000.000.000 per i contributi di parte corrente di cui all'art. 4, primo comma, lett. a) e b);

     c) L. 8.000.000.000 in conto capitale per il fondo di rotazione di cui all'art. 4, primo comma, lett. c).

     2. All'onere complessivo di L. 11.200.000.000 previsto dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per L. 3.200.000.000 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 e per L. 8.000.000.000 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.2.1.3422 «Rimborso spese di istruttoria a Finlombarda S.p.A. per la gestione del fondo regionale per la creazione di imprese da parte dei giovani» è incrementata di L. 1.200.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.2.1.2252 «Contributi di parte corrente a favore di Finlombarda S.p.A. per il rimborso totale delle spese di costituzione di piccole imprese formate da giovani nonché per la copertura finanziaria parziale delle spese di locazione di immobili destinati alle relative attività, degli oneri finanziari per l'accesso al credito di esercizio e delle spese di addestramento in relazione all'attività dell'impresa» è incrementata di L. 2.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.2.2.2255 «Fondo regionale per la creazione di imprese da parte di giovani» è incrementata di L. 8.000.000.000.

 

     Art. 14. (Interventi a sostegno dei lavoratori in difficoltà occupazionale).

     1. Per le finalità previste dalla l.r. 27 aprile 1991, n. 9 sono autorizzate, per il 1996, le seguenti spese:

     a) L. 300.000.000 di parte corrente per gli interventi di politica del lavoro e di sostegno all'occupazione, ai sensi dell'art. 2;

     b) L. 700.000.000 di parte corrente a favore di enti pubblici economici ed imprese, costituite anche in forma cooperativa per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ai sensi dell'art. 3;

     c) L. 1.500.000.000 di parte corrente per la predisposizione di progetti territoriali di inserimento nel lavoro ai sensi dell'art. 4;

     d) L. 880.000.000 di parte corrente per interventi volti a promuovere la pari opportunità tra uomini e donne ai sensi dell'art. 6;

     e) L. 1.000.000.000 in conto capitale a favore di imprese per l'avvio di attività imprenditoriali tramite Finlombarda S.p.A., ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a);

     f) L. 200.000.000 in conto capitale per la concessione di un contributo una tantum per l'avvio delle attività imprenditoriali, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b).

     2. All'onere complessivo di L. 4.580.000.000 previsto dal precedente comma si provvede mediante riduzione di L. 3.380.000.000, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.2.765 e di L. 1.200.000.000 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.2.2.3269 «Contributi ad enti pubblici economici ed imprese costituite anche in forma cooperativa per incentivare l'assunzione di soggetti appartenenti a fasce deboli del mercato del lavoro» è incrementata di L. 700.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.2.2.2841 «Concessione di finanziamenti agevolati ai lavoratori in difficoltà occupazionale per l'avvio di attività imprenditoriali, tramite Finlombarda S.p.A.» è incrementata di L. 1.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.2.2.2842 «Contributi in capitale una tantum ai lavoratori in difficoltà occupazionali per l'avvio di attività imprenditoriali» è incrementata di L. 200.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.2.2.3705 «Spese per la predisposizione di progetti territoriali di inserimento nel lavoro» è incrementata di L. 1.500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.2.2.3706 «Spese per la promozione di azioni positive ed interventi per le pari opportunità» è incrementata di L. 880.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.2.2.3708 «Spese per la promozione degli interventi di politica attiva del lavoro della regione Lombardia» è incrementata di L. 300.000.000.

 

     Art. 15. (Cooperazione).

     1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1996, la spesa di L. 8.400.000.000 per investimenti in beni strumentali e per costi pluriennali ammortizzabili, nonché per la formazione di scorte, ai sensi della lett. a), del primo comma, dell'art. 7 della l.r. 7 agosto 1986, n. 32.

     2. All'onere di L. 8.400.000.000 previsto dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.3.2.1992 «Contributi in capitale ad imprese cooperative per investimenti in beni strumentali e per costi pluriennali ammortizzabili, nonché per la formazione di scorte» è incrementata di L. 8.400.000.000.

 

          Art. 16. (Cooperative sociali).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1996, per le finalità previste dalla l.r. 1 giugno 1993, n. 16, la spesa complessiva di L. 6.200.000.000 di cui:

     a) L. 150.000.000 per le spese in capitale previste dall'art. 11, primo comma, lett. a);

     b) L. 5.550.000.000 per le finalità previste dall'art. 11, primo comma, lett. b) e quarto comma;

     c) L. 500.000.000 per le finalità previste dall'art. 11, quinto comma.

     2. Al finanziamento dell'onere di L. 6.200.000.000 previsto dal precedente comma si provvede mediante utilizzo, per pari quota, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.3.2.3684 «Contributi in capitale per le spese di istituzione di primo impianto delle cooperative sociali» è incrementata di L. 150.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.3.2.3685 «Fondo regionale per il finanziamento a tasso agevolato di cooperative sociali e loro consorzi» è incrementata di L. 5.550.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.3.2.3686 «Contributi ad enti locali per progetti innovativi e a carattere sperimentale riguardanti cooperative sociali, detenuti e tossicodipendenti» è incrementata di L. 500.000.000.

 

     Art. 17. (Immigrati extracomunitari).

     1. Per gli interventi a tutela degli immigrati extracomunitari di cui alla l.r. 4 luglio 1988, n. 38, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa complessiva di L. 1.100.000.000 di cui:

     a) L. 500.000.000 per contributi in capitale a comuni e consorzi di comuni, enti morali pubblici di cui all'art. 7;

     b) L. 600.000.000 per contributi in capitale a enti morali privati di cui all'art. 7.

     2. All'onere complessivo di L. 1.100.000.000 previsto dal precedente comma si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.4.2.2583 «Contributi in capitale ai comuni, consorzi di comuni ed enti morali pubblici per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi da destinare ad abitazione di immigrati extracomunitari» è incrementata di L. 500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.4.2.2584 «Contributi in capitale ad enti morali privati per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi da destinare ad abitazione di immigrati extracomunitari» è incrementata di L. 600.000.000.

 

     Art. 18. (Diritto allo studio universitario).

     1. Per gli interventi in capitale di cui al terzo comma dell'art. 37 della l.r. 25 novembre 1994, n. 33, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1996, la spesa di L. 3.850.000.000.

     2. All'onere di L. 3.850.000.000 previsto dal precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.6.2.3555 «Spese per l'acquisto, la costruzione, l'adeguamento, nonché la dotazione di beni ed arredi delle strutture destinate all'attuazione del diritto allo studio nelle università» è incrementata di L. 3.850.000.000.

 

     Art. 19. (Centri di formazione professionale).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa in capitale di L. 8.000.000.000 per le finalità di cui all'ultimo alinea del primo comma, dell'art. 1 della l.r. 6 giugno 1980, n. 66 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

     2. All'onere di L. 8.000.000.000 previsto dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.8.2.1045 «Spese in capitale per l'acquisto, la costruzione, il restauro e la ristrutturazione di immobili da adibire a centri di formazione professionale» è incrementata di L. 8.000.000.000.

 

     Art. 20. (Impianti sportivi).

     1. Per la concessione di contributi in capitale di cui alla lett, b), dell'art. 2, della l.r. 21 gennaio 1975, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di L. 4.400.000.000

     2. All'onere di L. 4.400.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.11.2.578 «Contributi in capitale a comuni e loro consorzi, comunità montane, enti ed associazioni non aventi scopo di lucro, per la realizzazione di opere ed impianti di particolare interesse sportivo» è incrementata di L. 4.400.000.000.

 

     Art. 21. (Circoli cooperativi).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la concessione di un contributo in capitale di L. 850.000.000 per i programmi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 3 della l.r. 29 aprile 1988, n. 24.

     2. All'onere di L. 850.000.000 di cui al precedente comma, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.11.2.2630 «Contributi in capitale a consorzi e a cooperative di garanzia fidi per l'acquisto, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti e da adibire all'esercizio dell'attività sociale» è incrementata di L. 500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.11.2.2631 «Contributi in capitale a consorzi regionali e cooperative di garanzia fidi per l'apprestamento, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature e degli arredi necessari per l'esercizio delle attività» è incrementata di L. 350.000.000.

 

     Art. 22. (Raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi).

     1. Per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate di cui all'art. 3 della l.r. 8 luglio 1989, n. 24, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di L. 30.000.000.

     2. All'onere di L. 30.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.2.765 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.3423 «Spese per le funzioni amministrative delegate in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione di tartufi» è incrementata di L. 30.000.000.

 

     Art. 23. (Zootecnia minore).

     1. Per gli interventi previsti dalla lett. f) del primo comma e dal terzo comma dell'art. 52, della l.r. 5 dicembre 1981, n. 68 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa in capitale di L. 700.000.000.

     2. All'onere di L. 700.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.3427 «Contributi in conto capitale per l'incremento, il miglioramento e la difesa delle specie appartenenti alla zootecnia minore» è incrementata di L. 700.000.000.

 

     Art. 24. (Agriturismo).

     1. Per la concessione di contributi per l'attuazione dei piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agrituristico di cui all'art. 4 della l.r. 31 gennaio 1992, n. 3, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa in capitale di L. 2.565.000.000.

     2. All'onere di L. 2.565.000.000 previsto dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.3428 «Contributi in capitale per gli investimenti previsti dai piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agrituristico» è incrementata di L. 2.565.000.000.

 

     Art. 25. (Piani di sviluppo delle strutture cooperative in agricoltura).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1996, per le finalità previste dall'art. 4, secondo comma, della l.r. 30 novembre 1991, n. 29 la spesa in capitale di L. 16.000.000.000.

     2. All'onere di L. 16.000.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.3430 «Contributi in capitale per strutture, impianti, reti commerciali, marchi, partecipazioni societarie relative agli interventi dei piani di sviluppo e ricapitalizzazione delle strutture cooperativistiche» è incrementata di L. 16.000.000.000.

 

     Art. 26. (Valorizzazione dell'ambiente rurale delle comunità montane).

     1. Per gli interventi di valorizzazione dell'ambiente rurale di cui all'art. 4 della l.r. 30 novembre 1991, n. 30, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1996, la concessione di contributi in capitale per L. 4.000.000.000.

     2. All'onere di L. 4.000.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.3674 «Contributi regionali alle comunità montane per interventi volti alla valorizzazione dell'ambiente rurale» è incrementata di L. 4.000.000.000.

 

     Art. 27. (Piano di miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie reg. CEE n. 2328/91 e n. 2843/94).

     1. Per l'attuazione degli interventi del piano di miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie-obiettivo 5a di cui ai regolamenti CEE n. 2328/91 e n. 2843/94, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996, quale cofinanziamento regionale, la spesa in capitale di L. 16.000.000.000.

     2. All'onere di L. 16.000.000.000, di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.3933 «Cofinanziamento regionale FEAOG-O del piano relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie reg. CEE n. 2328/91 e n. 2843/94» è incrementata di L. 16.000.000.000:

 

     Art. 28. (Impianti di bonifica ed irrigazione).

     1. Per l'esecuzione e per la manutenzione delle opere di bonifica di cui al primo comma dell'art. 39 della l.r. 26 novembre 1984, n. 59 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa in capitale di L. 10.700.000.000.

     2. All'onere di L. 10.700.000.000, di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.2.2.3829 «Contributi in capitale a consorzi di bonifica ed alle comunità montane per l'esecuzione e la manutenzione di opere di bonifica e di irrigazione» è incrementata di L. 10.700.000.000.

 

     Art. 29. (Iniziativa comunitaria relativa al miglioramento, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della selvicoltura reg. CEE n. 867/90).

     1. Per l'attuazione degli interventi relativi al miglioramento, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della selvicoltura di cui al reg. CEE n. 867/90, quale cofinanziamento regionale è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996, la spesa in capitale di L. 250.000.000.

     2. All'onere di L. 250.000.000, di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.3.2.3934 «Cofinanziamento regionale FEAOG-Q dell'iniziativa comunitaria di miglioramento della selvicoltura reg. CEE n. 867/90» è incrementata di L. 250.000.000.

 

     Art. 30. (Piano relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli reg. CEE n. 866/90 e n. 3669/93).

     1. Per l'attuazione degli interventi del piano relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli di cui ai reg. CEE n. 866/90 e n. 3669/93 - obiettivo 5a, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996, quale cofinanziamento regionale, la spesa in capitale di L. 6.400.000.000.

     2. All'onere di L. 6.400.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.3.2.3935 «Cofinanziamento regionale FEAOG-O del piano relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli reg. CEE n. 866/90 e n. 3669/93, obiettivo 5a» è incrementata di L. 6.400.000.000.

 

     Art. 31. (Programma operativo Interreg).

     1. Per l'attuazione del programma operativo Interreg Italia-Svizzera (sottoprogramma Lombardia), predisposto ai sensi della comunicazione CEE [94/c180/13] ed approvato con d.g.r. n. V/57969 dell'11 ottobre 1994, è autorizzata per gli anni 1996, 1997 e 1998, quale cofinanziamento regionale, la spesa in capitale di L. 5.600.000.000 di cui L. 500.000.000 per il 1996.

     2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi 1997 e 1998 nei limiti dell'autorizzazione di spesa disposta dal precedente comma ai sensi dell'art. 25 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Alla determinazione della spesa per gli anni 1997 e 1998 si provvederà con la legge di approvazione del bilancio del relativo esercizio ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. L'onere di L. 5.100.000.000 di cui al precedente primo comma, relativo agli esercizi finanziari 1997 e 1998, trova copertura nel bilancio pluriennale 1996-98 al quadro di previsione delle spese di parte II, spese per programmi di sviluppo, obiettivo 3.4.7. «Servizi reali alle imprese», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi».

     5. All'onere di L. 500.000.000 di cui al precedente primo comma, per il 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     6. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.3.2.3936 «Cofinanziamento regionale FEAOG-O per il programma "Interreg Italia-Svizzera 1994-99"» è incrementata di L. 500.000.000.

 

     Art. 32. (Promozione dell'associazionismo dei produttori agricoli).

     1. Per le finalità dell'art. 12 e 13 della l.r. 20 novembre 1980, n. 97 e sue successive modificazioni, che detta norme per il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli in Lombardia, per i fini del regolamento CEE 1360 del 19 giugno 1978, è autorizzata, quale cofinanziamento regionale, per l'esercizio finanziario 1996, la spesa di L. 250.000.000.

     2. All'onere di L. 250.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 3, settore 2, obiettivo 3, è istituito il capitolo 3.2.3.2.4217 «Cofinanziamento regionale FEAOG-O per la promozione delle associazioni dei produttori agricoli e per il relativo funzionamento reg. CEE n. 1360/78 - obiettivo 5A - periodo 1994-1999» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 250.000.000.

 

     Art. 33. (Contributi alle organizzazioni professionali in agricoltura).

     1. Per le finalità previste all'art. 16, secondo comma della l.r. 12 settembre 1986, n. 47, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di L. 1.000.000.000.

     2. All'onere di L. 1.000.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.4.1.3995 «Contributi alle organizzazioni professionali agricole» è incrementata di L. 1.000.000.000.

 

     Art. 34. (Agricoltura di montagna).

     1. Per gli interventi di razionalizzazione del processo produttivo di cui all'art. 2 della l.r. 30 novembre 1991 n. 30 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di 4.500.000.000.

     2. All'onere di L. 4.500.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.5.2.3830 «Contributi regionali per la razionalizzazione del processo produttivo in montagna» è incrementata di L. 4.500.000.000.

 

     Art. 35. (Programma operativo LEADER II).

     1. Per l'attuazione degli interventi del programma operativo LEADER II predisposto ai sensi della comunicazione CEE [94c180/12] ed approvato con d.g.r. V/58723 del 25 ottobre 1994, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996, quale cofinanziamento regionale, la spesa in capitale di L. 1.500.000.000.

     2. All'onere di L. 1.500.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.5.2.3940 «Cofinanziamento regionale FEAOG-O per il programma LEADER II» è incrementata di L. 1.500.000.000.

 

     Art. 36. (Anticipazione regionale per l'attuazione degli interventi sull'obiettivo 5b).

     1. Per l'attuazione degli interventi del «Piano di sviluppo delle zone rurali - obiettivo 5b» predisposto ai sensi del regolamento CEE del 20 luglio 1993, n. 2081, ed approvato con d.g.r. 28 marzo 1994, n. V/50197, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996, un'anticipazione regionale dei fondi comunitari di L. 10.500.000.000.

     2. All'onere di L. 10.500.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

     Stato di previsione delle entrate:

     - al titolo 3, categoria 4, è istituito per memoria il capitolo 3.4.4174 «Recupero dell'anticipazione regionale dei fondi comunitari per l'attuazione degli interventi del piano di sviluppo delle zone rurali dell'obiettivo 5b - cofinanziamento FEAOG-O».

     Stato di previsione delle spese:

     - all'ambito 3, settore 2, obiettivo 5, è istituito il capitolo 3.2.5.2.4175 «Anticipazione dei cofinanziamenti comunitari FEAOG-O per gli interventi del piano di sviluppo delle zone rurali - obiettivo 5b» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 10.500.000.000.

 

     Art. 37. (Contributi ai pescatori).

     1. Per le finalità previste dalla l.r. 26 maggio 1982, n. 25, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa in capitale di L. 285.000.000 di cui:

     - L. 160.000.000 per contributi a cooperative di pescatori professionisti e loro consorzi ai sensi dell'art. 32;

     - L. 125.000.000 per contributi a pescatori iscritti all'albo provinciale per la revisione di barche e motori, nonché l'acquisto di altre attrezzature ai sensi dell'art. 33.

     2. All'onere complessivo di L. 285.000.000 previsto dal precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivati da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.2.2384 «Contributi in capitale a cooperative tra pescatori professionali iscritti all'albo ed a loro consorzi per il miglioramento e il potenziamento della pesca professionale» è incrementata di L. 160.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.2.2385 «Contributi in capitale a pescatori professionali singoli iscritti all'albo provinciale per l'acquisto e la revisione generale di barche e motori nonché per l'acquisto di altre attrezzature» è incrementata di L. 125.000.000.

 

     Art. 38. (Acquacoltura).

     1. Per le finalità di cui all'art. 2, lett. c), della l.r. 3 febbraio 1983, n. 8, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996, la spesa di L. 100.000.000.

     2. All'onere di L. 100.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.2.2427 «Contributi in capitale finanziati con mezzi regionali per la realizzazione, acquisizione di strutture relative al settore acquacoltura» è incrementata di 100.000.000.

 

     Art. 39. (Piano agricolo e forestale).

     1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1996, la spesa complessiva di L. 40.709.000.000 per interventi programmati in agricoltura e precisamente:

     a) L. 500.000.000 per gli interventi di difesa fito-sanitaria di cui all'art. 1 della l.r. 2 settembre 1972, n. 30 così come modificato dall'art. 4 della l.r. 47/77;

     b) L. 300.000.000 per la difesa attiva e passiva delle produzioni intensive contro la grandine e le brinate di cui all'art. 6 della l.r. 24 gennaio 1975, n. 19 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

     c) L. 1.000.000.000 per programmi di sistemazione territoriale delle aree boscate e montane di cui all'art. 2, primo comma, della l.r. 5 aprile 1976, n. 8, come sostituito dall'art. 4 della l.r. 22 dicembre 1989, n. 80;

     d) L. 10.000.000 per il finanziamento delle attività di ricerca, sperimentazione, aggiornamento e divulgazione di cui all'art. 6 della l.r. 5 aprile 1976, n. 8 come sostituito dall'art. 7 della l.r. 22 dicembre 1989, n. 80:

     e) L. 1.000.000.000 per l'avviamento e la gestione di consorzi forestali ed aziende speciali forestali di cui al terzo comma dell'art. 10 della l.r. 5 aprile 1976, n. 8 aggiunto dall'art. 9 della l.r. 22 dicembre 1989, n. 80;

     f) L. 500.000.000 per iniziative di silvicoltura e forestazione in ambiente urbano di cui al quinto comma dell'art. 15 della l.r. 5 aprile 1976, n. 8, come sostituto dall'art. 13, della l.r. 22 dicembre 1989, n. 80;

     g) L. 800.000.000 per interventi di meccanizzazione forestale di cui all'art. 15, ottavo comma, della l.r. 5 aprile 1976, n. 8 sostituito dall'art. 13 della l.r. 22 dicembre 1989, n. 80;

     h) L. 1.000.000.000 per il finanziamento dei piani di assestamento dei beni silvo-pastorali di cui agli artt. 19 e 20 della l.r. 5 aprile 1976, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;

     i) L. 140.000.000 per il finanziamento del programma di attività dell'ente regionale di sviluppo agricolo (ERSAL) di cui all'art. 3 della l.r. 21 luglio 1979, n. 35;

     l) L. 329.000.000 per i programmi di miglioramento, potenziamento ed ampliamento del demanio forestale della azienda regionale delle foreste di cui alla l.r. 2 gennaio 1980, n. 4;

     m) L. 900.000.000 per studi e ricerche d'interesse generale della bonifica di cui all'art. 38, primo comma, lett. e) della l.r. 26 novembre 1984, n. 59;

     n) L. 2.500.000.000 per le spese di gestione e di sollevamento delle acque irrigue e di colo dei consorzi di bonifica di cui all'art. 39, quinto e settimo comma, della l.r. 26 novembre 1984, n. 59;

     o) L. 50.000.000 per il programma di attività del centro regionale per l'incremento della vitivinicoltura, frutticoltura e cerealicoltura di cui all'art. 2 della l.r. 28 febbraio 1986, n. 6;

     p) L. 2.000.000.000 per spese di ricerca e sperimentazione in agricoltura di cui all'art. 1, terzo comma, lett. a) della l.r. 12 settembre 1986, n. 47 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

     q) L. 10.180.000.000 per le spese di assistenza tecnico-economica di base e specializzata di cui all'art. 1, terzo comma, lett. b) della l.r. 12 settembre 1986, n. 47 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

     r) L. 1.000.000.000 per interventi di ripristino di infrastrutture agricole pubbliche e private di cui all'art. 2, secondo comma, della l.r. 7 marzo 1991, n. 6;

     s) L. 16.000.000.000 per strutture, impianti, reti commerciali, ecc., relative ai piani di sviluppo e ricapitalizzazione delle strutture cooperativistiche di cui all'art. 2 della l.r. 30 novembre 1991, n. 29;

     t) L. 2.500.000.000 per contratti di protezione territoriale ed ambientale di cui all'art. 5, comma 2, della l.r. 30 novembre 1991, n. 30.

     2. E' altresì autorizzata per il 1996 per l'esecuzione delle prove annuali delle novità vegetali e la protezione brevettuale, trasferita alla regione dall'art. 12, comma 1 della l.r. 24 dicembre 1993, n. 537, la spesa di L. 300.000.000.

     3. All'onere di L. 41.009.000.000 di cui ai precedenti primo e secondo comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento del piano agricolo e forestale regionale - assegnazioni vincolate» iscritto al capitolo 5.2.2.2.4140 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio. per l'esercizio finanziario 1996, sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.4.2.4056 «Contributi in capitale ad associazioni di produttori vitivinicoli per il sostegno di iniziative di difesa fito-sanitaria delle coltivazioni mediante impiego di mezzi aerei e di impianti pluvio-irriguis è incrementata di L. 500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.4048 «Contributi in capitale a consorzi tra produttori agricoli, ed enti locali e loro consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni contro la grandine, il gelo e la brina» è incrementata di L. 300.000.000;

     - all'ambito 3, settore 2, obiettivo 5 è istituito il capitolo 3.2.5.2.4193 «Contributi in capitale a comunità montane per i programmi di sistemazione territoriale delle aree boscate e montane» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000;

     - all'ambito 3, settore 2, obiettivo 5 è istituito il capitolo 3.2.5.2.4194 «Spese per l'assistenza, la propaganda, l'istruzione e ricerca nel settore silvo-pastorale» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 10.000.000;

     - all'ambito 3, settore 2, obiettivo 5 è istituito il capitolo 3.2.5.2.4195 «Contributi a consorzi forestali ed aziende speciali forestali per spese di avviamento e gestione» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.5.2.4059 «Contributi in capitale ad enti pubblici per iniziative di silvicoltura e forestazione in ambiente urbano» è incrementata di L. 500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.3.2.4053 «Contributi in capitale per l'acquisto di mezzi ed attrezzature forestali e di macchine di prima trasformazione del legno» è incrementata di L. 800.000.000;

     - all'ambito 3, settore 2, obiettivo 5 è istituito il capitolo 3.2.5.2.4196 «Compilazione dei piani di assestamento e di piani di utilizzazione dei beni silvo-pastorali» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.4.2;4079 «Contributi per i finanziamenti del programma di attività dell'ERSAL relativo ad interventi per programmi di sviluppo» è incrementata di L. 140.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.5.2.4080 «Contributi di parte corrente a favore dell'azienda regionale delle foreste per il finanziamento di programmi finalizzati al miglioramento, al potenziamento ed all'ampliamento del demanio forestale» è incrementata di L. 329.000.000;

     - all'ambito 3, settore 2, obiettivo 2 è istituito il capitolo 3.2.2.1.4197 «Spese per studi e ricerche, anche sperimentali, d'interesse generale della bonifica», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 900.000.000;

     - all'ambito 3, settore 2, obiettivo 2 è istituito il capitolo 3.2.2.2.4198 «Contributi per le spese di gestione e per le spese di sollevamento delle acque irrigue e di colo dei consorzi di bonifica», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.500.000.000;

     - all'ambito 3, settore 2, obiettivo 4 è istituito il capitolo 3.2.4.2.4199 «Contributo al centro regionale incremento vitivinicoltura, frutticoltura e cerealicoltura (Civifruce) per il finanziamento del programma di attività» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 50.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.4.2.4054 «Spese per la ricerca e la sperimentazione per l'attuazione dei servizi di sviluppo agricolo» è incrementata di L. 2.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.4.2.4055 «Spese per l'assistenza tecnicoeconomica di base e specializzati per l'attuazione dei servizi di sviluppo agricolo» è incrementata di L. 10.180.000.000;

     - all'ambito 3, settore 2, obiettivo 2 è istituito il capitolo 3.2.2.2.4200 «Contributi per la realizzazione ed il ripristino di infrastrutture agricole pubbliche e private nelle zone montane, collinari e svantaggiate» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.4049 «Contributi in capitale per strutture, impianti reti commerciali, marchi, partecipazioni societarie relativi agli interventi dei piani di sviluppo e ricapitalizzazione delle strutture cooperativistiche» è incrementata di L. 16.000:000.000;

     - all'ambito 3, settore 2, obiettivo 1 è istituito il capitolo 3.2.1.2.4201 «Contributi per i contratti di protezione territoriale ed ambientale fra comunità montane ed agricoltori» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.500.000.000;

     - all'ambito 3, settore 2, obiettivo 3, è istituito il capitolo 3.2.3.2.4202 «Spese per l'esecuzione delle prove annuali delle novità vegetali e la protezione brevettuale (registro vegetale)» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 300.000.000.

 

     Art. 40. (Interventi di promozione e sviluppo dell'artigianato).

     1. Per gli interventi di promozione e sviluppo dell'artigianato di cui alla l.r. 20 marzo 1990, n. 17 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa complessiva di L. 9.000.000.000 di cui:

     a) L. 6.000.000.000 per le finalità di cui all'art. 4, primo e secondo comma;

     b) L. 2.000.000.000 per le finalità di cui all'art. 8;

     c) L. 1.000.000.000 per le finalità di cui all'art. 10, lett. a) ed art. 11.

     2. All'onere di L. 9.000.000.000 di cui al precedente comma, si provvede per L. 6.000.000.000. mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.2.765 e per L. 3.000.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996,~sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.3.2.2.2876 «Spese per la ricerca applicata, l'assistenza tecnica, manageriale, di marketing, il trasferimento di informazioni tecnico- scientifiche e la fruizione di servizi reali» è incrementata di L. 6.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.3.1.2.2879 «Contributi in capitale a consorzi, società consortili fra imprese artigiane e miste per la realizzazione di infrastrutture e servizi consortili all'interno di aree attrezzate e non» è incrementata di L. 2.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.3.2.2.2881 «Contributi in capitale alle imprese artigiane associate per la produzione e la commercializzazione dei prodotti, per la realizzazione di servizi tecnici e sociali comuni» è incrementata di L. 1.000.000.000.

 

          Art. 41. (Programma Interreg).

     1. Per il recupero dell'anticipazione regionale dei fondi comunitari per l'attuazione degli interventi del programma operativo Interreg per le zone di frontiera Italo-Svizzera - FESR, autorizzata con la l.r. 6 settembre 1994, n. 27, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996, è apportata la seguente variazione:

     - al titolo 3, categoria 4, è istituito per memoria il capitolo 3.4.4176 «Recupero dell'anticipazione regionale dei fondi comunitari per l'attuazione del programma "Interreg Italia-Svizzera" cofinanziamento FESR».

 

     Art. 42. (Associazionismo e cooperazione commerciale).

     1. Per i programmi di cui all'art. 3 della l.r. 36 del 6 luglio 1981, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996, la concessione di contributi in. capitale di L. 900.000.000.

     2. All'onere di L. 900.000.000 previsto dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.2.2.1065 «Contributi in capitale a consorzi tra cooperative di consumo, a cooperative di garanzia fidi e loro consorzi regionali costituiti da esercenti il commercio che abbiano tra gli scopi statutari la prestazione di garanzie collettive finalizzate ad agevolare la concessione di crediti bancari nonché ai gruppi associati tra esercenti il commercio al dettaglio, per l'acquisto, la ristrutturazione ed il rinnovo dei locali, delle attrezzature e delle dotazioni necessarie per l'esercizio dell'attività commerciale» è incrementata di L. 900.00.000.

 

     Art. 43. (Potenziamento delle strutture ed infrastrutture turistiche).

     1. Per le finalità di cui all'art. 2 della l.r. 27 giugno 1988, n. 36, è autorizzata per gli anni 1996 e 1997 la spesa di L. 18.064.000.000 di cui L. 15.351.000.000 per il 1996 e precisamente:

     a) contributi in capitale di L. 4.500.000.000 per il 1996-1997 di cui L. 3.500.000.000 per il 1996 ai comuni;

     b) contributi in capitale di L. 1.851.000.000 per il 1996 a consorzi di comuni e comunità montane;

     c) contributi in capitale di L. 3.213.000.000 per il 1996-1997 di cui L. 2.500.000.000 per il 1996 ad enti ed associazioni senza fine di lucro;

     d) contributi in capitale di L. 4.500.000.000 per il 1996 a imprese, consorzi tra imprese e cooperative;

     e) contributi in capitale di L. 1.000.000.000 per il 1996 a società con partecipazione pubblica non inferiore al 20%;

     f) contributi in capitale di L. 3.000.000.000 per il 1996-1997 di cui L. 2.000.000.000 per il 1996, sull'ammontare degli interessi di cui all'art. 14 della l.r. 36/88.

     2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio 1997 nei limiti dell'autorizzazione di spesa disposta dal precedente comma ai sensi dell'art. 25 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Alla determinazione della spesa per l'anno 1997 si provvederà con la legge di approvazione del bilancio del relativo esercizio ai sensi dell'art. 25, quarto comma della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. L'onere di L. 2.713.000.000 di cui al precedente primo comma, relativo all'esercizio finanziario 1997, trova copertura nel bilancio pluriennale 1996-98 al quadro di previsione delle spese di parte II, «Spese per programmi di sviluppo», obiettivo 3.4.5 «Promozione dell'offerta turistica», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi».

     5. All'onere di L. 15.351.000.000, per il 1996, previsto dal precedente primo comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     6. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.5.2.2495 «Contributi regionali in conto capitale a comuni per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche nonché il riequilibrio delle attività di interesse turistico» è incrementata di L. 3.500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.5.2.2497 «Contributi regionali in conto capitale a consorzi di comuni e a comunità montane per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche nonché il riequilibrio delle attività di interesse turistico» è incrementata di L. 1.851.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.5.2.2498 «Contributi regionali in conto capitale a enti ed associazioni senza fine di lucro per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche nonché il riequilibrio delle attività di interesse turistico» è incrementata di L. 2.500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.5.2.2499 «Contributi regionali in conto capitale ad imprese, consorzi fra imprese e cooperative per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche nonché il riequilibrio delle attività di interesse turistico» è incrementata di L. 4.500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.5.2.2500 «Contributi regionali in conto capitale a società con partecipazione pubblica non inferiore al 20% per lo sviluppo ed il riequilibrio delle attività di interesse turistico nonché la riqualificazione e l'ammodernamento delle strutture ricettive» è incrementata di L. 1.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.5.2.2502 «Contributi regionali in capitale sull'ammontare attualizzato degli interessi relativi a finanziamenti concessi a soggetti privati anche diversi dai proprietari per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche» è incrementata di L. 2.000.000.000.

 

     Art. 44. (Contributi alle pro-loco).

     1. Per le finalità di cui all'art. 1 della l.r. 7 giugno 1980 n. 89, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di L. 1.000.000.000.

     2. All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali» iscritto al capitolo 5.3.2.1.544 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.4.1.1031 «Contributi alle pro-loco regolarmente iscritte all'albo regionale, per la promozione dell'attività turistica di base» è incrementata di 1.000.000.000.

 

     Art. 45. (Programma operativo Asse del Sempione).

     1. Per le finalità di cui al quarto comma, dell'art. 6 della l.r. 22 febbraio 1993, n. 7, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa in capitale di L. 4.149.000.000 quale cofinanziamento regionale del «Piano di riconversione - programma operativo - obiettivo 2 - area Asse del Sempione», predisposto ai sensi del regolamento CEE 2081 del 20.7.93 ed approvato con deliberazione della giunta regionale n. 50257 del 28.3.1994.

     2. All'onere di L. 4.149.000.000 previsto dal precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.6.2.3825 «Programma operativo area "Asse del Sempione" cofinanziamento regionale al sottoprogramma FESR» è incrementata di L. 4.149.000.000.

 

     Art. 46. (Aree attrezzate ed infrastrutture per insediamenti produttivi).

     1. Per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 6 della l.r. 15 novembre 1994, n. 30, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa in capitale di L. 5.000.000.000.

     2. All'onere di L. 5.000.000.000, di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.6.2.3845 «Contributi in capitale per la predisposizione o l'ampliamento di aree attrezzate, per il riadattamento di edifici produttivi dismessi e delle aree annesse nonché per la creazione e il potenziamento di infrastrutture e servizi destinati agli insediamenti produttivi» è incrementata di L. 5.000.000.000.

 

     Art. 47. (Programma operativo PMI).

     1. Per le finalità di cui al quarto comma dell'art. 6 della l.r. 22 febbraio 1993, n. 7, è autorizzata per gli esercizi finanziari 1997 e 1998, la spesa in capitale di L. 694.000:000, quale cofinanziamento regionale, del programma operativo PMI - 1994/99 predisposto ai sensi della comunicazione CEE [94/c180/03] ed approvato con d.g.r. n. V/57970 dell'11 ottobre 1994.

     2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi 1997 e 1998 nei limiti dell'autorizzazione di spesa disposta dal precedente comma ai sensi dell'art. 25 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Alla determinazione della spesa per gli anni 1997 e 1998 si provvederà con la legge di approvazione del bilancio del relativo esercizio ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. L'onere di L. 694.000.000, di cui al precedente primo comma, relativo agli esercizi finanziari 1997 e 1998, trova copertura nel bilancio pluriennale 1996-98 al quadro di previsione delle spese di parte II, «Spese per programmi di sviluppo», obiettivo 3.4.7. «Servizi reali alle imprese», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi».

 

     Art. 48. (Programma operativo Resider II - 1994/1997).

     1. Per le finalità di cui al quarto comma dell'art. 6 della l.r. 22 febbraio 1993, n. 7, è autorizzata per gli esercizi finanziari 1997 e 1998, la spesa in capitale di L. 11.880.000.000 quale cofinanziamento regionale del programma operativo Resider II [1994-1997] «Riconversione economica delle aree siderurgiche di Sesto S. Giovanni - Brescia Valsabbia - Valtrompia - Sebino - Valcamonica - Valcavallina», predisposto ai sensi della comunicazione CEE 94/c180/07 ed approvato con d.g.r. n. V/58730 del 25 ottobre 1994.

     2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi 1997 e 1998 nei limiti dell'autorizzazione di spesa disposta dal precedente comma ai sensi dell'art. 25 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Alla determinazione della spesa per gli anni 1997 e 1998 si provvederà con la legge di approvazione del bilancio del relativo esercizio ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. L'onere di L. 11.880.000.000, di cui al precedente primo comma, relativo agli esercizi finanziari 1997 e 1998, trova copertura nel bilancio pluriennale 1996-98 al quadro di previsione delle spese di parte II, «Spese per programmi di sviluppo», obiettivo 3.4.7. «Servizi reali alle imprese», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi».

 

     Art. 49. (Promozione e realizzazione di servizi alla produzione).

     1. Per la promozione e la realizzazione di servizi reali alla produzione e per il miglioramento delle condizioni ambientali di cui alla lett. c) del primo comma dell'art. 12 della l.r. 9 settembre 1989, n. 40, è autorizzata per gli anni 1996, 1997 e 1998, la spesa complessiva di L. 12.000.000.000, di cui L. 6.000.000.000 per il 1996.

     2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi 1997 e 1998 nei limiti dell'autorizzazione di spesa disposta dal precedente comma ai sensi dell'art. 25 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Alla determinazione della spesa per gli anni 1997 e 1998 si provvederà con la legge di approvazione del bilancio del relativo esercizio ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. L'onere relativo alle iniziative di cui al precedente primo comma, pari a L. 6.000.000.000, per il 1997 e 1998, trova copertura nel bilancio pluriennale 1996-98 al quadro di previsione delle spese di parte II, spese per programmi di sviluppo, obiettivo 3.4.7. «Servizi reali alle imprese», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi».

     5. All'onere di L. 6.000.000.000 di cui al precedente primo comma, per il 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     6. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.7.2.2809 «Contributi in capitale a province, comunità montane, consorzi di enti locali, nonché a società di intervento appositamente convenzionate, per la promozione e la realizzazione di servizi reali alla produzione e per il miglioramento delle condizioni ambientali» è incrementata di L. 6.000.000.000.

 

     Art. 50. (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese).

     1. Per le finalità previste dalla l.r. 22 febbraio 1993, n. 7, sono autorizzati i seguenti contributi in capitale:

     a) L. 10.000.000.000 per gli anni 1996 e 1998 di cui L. 5.000.000.000 per il 1996 a soggetti pubblici e privati per l'attuazione di programmi di sviluppo e progetti innovativi di cui al terzo comma dell'art. 3;

     b) L. 14.000.000.000 per gli anni 1996, 1997 e 1998 di cui L. 6.000.000.000 per il 1996 per lo sviluppo delle qualità di cui al primo comma dell'art. 4;

     c) L. 9.000.000.000 per gli anni 1996, 1997 e 1998 di cui L. 3.000.000.000 per il 1996 per la promozione delle innovazioni di cui al primo comma dell'art. 5.

     2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa disposta dal precedente comma, lett. a), b) e c) del presente articolo, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34.

     3. Alla determinazione della spesa per il 1997 e 1998 si provvederà con la legge di approvazione del bilancio del relativo esercizio ai sensi dell'art. 25, quarto comma della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. L'onere derivante dal precedente primo comma pari a L. 19.000.000.000 per gli esercizi finanziari 1997 e 1998, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1996-1998, quadro di previsione delle spese di parte II «Spese per programmi di sviluppo» obiettivo 3.4.7 «Servizi reali alle imprese» tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi».

     5. All'onere di L. 14.000.000.000 di cui al precedente primo comma, per il 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     6. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.7.2.3677 «Contributi in capitale alle piccole imprese ed alle aziende artigiane per investimenti volti allo sviluppo del controllo della qualità delle lavorazioni e dei prodotti» è incrementata di L. 6.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.7.2.3678 «Contributi in capitale alle piccole imprese ed alle imprese artigiane per la realizzazione di progetti innovativi» è incrementata di L. 3.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.7.2.3826 «Contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di programmi di sviluppo e progetti innovativi concernenti più imprese nell'ambito dei distretti industriali» è incrementata di L. 5.000.000.000.

 

     Art. 51. (Piano di sviluppo delle zone rurali obiettivo 5b).

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti nel «Piano di sviluppo delle zone rurali - obiettivo 5b» predisposto ai sensi del regolamento CEE del 20 luglio 1993, n. 2081, ed approvato con d.g.r. n. V/50197 del 28 marzo 1994, è autorizzata per gli anni 1996, 1997 e 1998, quale cofinanziamento regionale la spesa complessiva di L. 21.080.000.000 di cui L. 13.000,000.000 per il 1996.

     2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi 1997 e 1998 nei limiti dell'autorizzazione di spesa disposta dal precedente comma a sensi dell'art. 25 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Alla determinazione della spesa per gli anni 1997 e 1998 si provvederà con la legge di approvazione del bilancio del relativo esercizio ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. L'onere di L. 8.080.000.000, di cui al precedente primo comma, relativo agli esercizi finanziari 1997 e 1998, trova copertura nel bilancio pluriennale 1996-98 al quadro di previsione delle spese di parte II, spese per programmi di sviluppo, obiettivo 3.4.7. «Servizi reali alle imprese», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi».

     5. All'onere di L. 13.000.000.000 di cui al precedente primo comma, per il 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     6. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.5.2.3938 «Cofinanziamento regionale FEAOG-O per il piano di sviluppo delle zone rurali - obiettivo 5b» è incrementata di L. 11.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.7.2.3939 «Cofinanziamento regionale FESR per il piano di sviluppo delle zone rurali - obiettivo 5b» è incrementata di L. 2.000.000.000.

 

     Art. 52. (Programma operativo Retex Area Asse del Sempione).

     1. Per le finalità di cui al quarto comma dell'art. 6 della l.r. 22 febbraio 1993, n. 7, è autorizzata per gli anni 1997 e 1998, la spesa in capitale di L. 2.200.000.000 quale cofinanziamento regionale del «Programma operativo Retex - Area Asse del Sempione» predisposto ai sensi della comunicazione CEE [94/c180/05] ed approvato con d.g.r. n. V/58729 del 25 ottobre 1994.

     2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi 1997 e 1998 nei limiti dell'autorizzazione di spesa disposta dal precedente comma ai sensi dell'art. 25 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Alla determinazione della spesa per gli anni 1997 e 1998 si provvederà con la legge di approvazione del bilancio del relativo esercizio ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. L'onere di L. 2.200.000.000, di cui al precedente primo comma, relativo agli esercizi finanziari 1997 e 1998, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1996/98, al quadro delle spese di parte II, spese per programmi di sviluppo, obiettivo 3.4.7. «Servizi reali alle imprese», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi».

 

     Art. 53. (Federfidi).

     1. Per le attività di assistenza finanziaria di Federfidi Lombarda S.r.l. di cui all'art. 1, secondo comma, della l.r. 6 gennaio 1979, n. 4, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996, la concessione di contributi per L. 5.000.000.000.

     2. All'onere di L. 5.000.000.000 previsto al precedente comma, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     5. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.8.1.797 «Contributo annuo della regione alla Federfidi Lombarda S.r.l.» è incrementata di L. 5.000.000.000.

 

     Art. 54. (Riconversione dell'industria bellica).

     1. Per le finalità previste dalla l.r. 11 marzo 1994, n. 6, sono autorizzate le seguenti spese:

     a) L. 50.000.000 per il 1996 per le attività di studio di ricerca, di elaborazione e di proposta dell'agenzia regionale di cui all'art. 3;

     b) L. 1.000.000.000 per il 1997 per la concessione di contributi di parte corrente per la elaborazione di progetti d'intervento di cui all'art. 4, secondo comma.

     2. L'onere di L. 1.000.000.000 relativo al 1997 di cui al precedente comma lett. b), trova copertura nei bilancio pluriennale 1996/98, al quadro di previsione delle spese di parte I, «Spese per l'adempimento di funzioni normali» obiettivo 3.4.8. «Sostegno e servizi finanziari alle imprese» tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite ai nuovi provvedimenti legislativi».

     3. Alla determinazione della spesa per il 1997 si provvederà con legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 23, primo comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. All'onere di L. 50.000.000 per il 1996 di cui al precedente primo comma, lett. a), si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     5. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.8.1.3670 «Spese per le attività promosse dall'agenzia regionale per la riconversione dell'industria bellica» è incrementata per L. 500.000.000.

 

     Art. 55. (Strumenti urbanistici).

     1. Per le finalità previste dall'art. 1, lett. a) della l.r. 30 novembre 1982, n. 66, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996, la concessione di contributi per L. 500.000.000.

     2. All'onere di L. 500.000.000 previsto dal precedente comma, si fa fronte mediante utilizzo, per pari quota, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese di investimento per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al capitolo 5.2.2.1.734 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.1.1.1.1456 «Contributi in capitale a comuni, consorzi ed associazioni di comuni e comunità montane per la formazione di strumenti urbanistici generali» è incrementata di L. 500.000.000.

 

     Art. 56. (Patrimonio edilizio storico).

     1. Per le finalità previste dall'art. 1 della l.r. 6 agosto 1984, n. 39, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la concessione di contributi in capitale di L. 4.000.000.000.

     2. All'onere di L. 4.000.000.000 di cui al precedente comma, per il 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.1.1.2.1486 «Contributi in capitale una tantum a comuni, province e soggetti proprietari degli immobili per la protezione e la valorizzazione del patrimonio di interesse ambientale, architettonico, artistico ed archeologico» è incrementata di L. 4.000.000.000.

 

     Art. 57. (Trasporti).

     1. In relazione a quanto previsto dal primo comma dell'art. 11 della l.r. 25 marzo 1995, n. 13 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996, la spesa di L. 26.282.940.000 ad integrazione delle quote assegnate dallo Stato del fondo nazionale trasporti per il 1995.

     2. All'onere di L. 26.282.940.000 previsto dal precedente comma si provvede mediante utilizzo delle assegnazioni statali previste dalla legge 30 maggio 1995, n. 204 recuperate al bilancio regionale del 1996 ai sensi dell'art. 1 della l.r. 25 luglio 1992, n. 21 e dall'art. 52 della l.r. 15 settembre 1993, n. 29 ed in conseguenza del loro mancato accertamento ed impegno nei capitoli dello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 1995, rispettivamente 3.4.3440 e 4.2.1.1.3908.

     3. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

     Stato di previsione delle entrate:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.3440 «Introiti derivanti dalle maggiori somme versate alle aziende di trasporto pubblico locale di persone per gli anni dal 1987 al 1991 » è incrementata di L. 26.282.940.000.

     Stato di previsione delle spese:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.2.1.1.3908 «Integrazione regionale del fondo nazionale trasporti per l'anno 1995» è incrementata di L. 26.282.940.000.

 

     Art. 58. (Acquisto biciclette).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la concessione di contributi per L. 70.000.000 per l'acquisto di biciclette, ai sensi dell'art. 4, primo comma, della l.r. 28 settembre 1992, n. 38.

     2. All'onere di L. 70.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.2.1.2.3370 «Contributi alle amministrazioni comunali per l'acquisto di biciclette» è incrementata di 70.000.000.

 

     Art. 59. (Trafori alpini).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la concessione di contributi per L. 30.000.000 al fine di promuovere e realizzare trafori alpini, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della l.r. 10 maggio 1990, n. 47.

     2. All'onere di L. 30.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.2.5.1.2836 «Contributi per la promozione e la realizzazione di trafori alpini» è incrementata di L. 30.000.000.

 

     Art. 60. (Progettazione tecnica).

     1. Per le finalità previste dall'art. 1 della l.r. 29 novembre 1979, n. 68, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996, la spesa di L. 1.500.000.000.

     2. All'onere di L. 1.500.000.000 previsto al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.2.765 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.2.5.2.837 «Spese per la progettazione esecutiva e per studi di fattibilità tecnica ed economica riguardante interventi nel settore dei trasporti» è incrementata di L. 1.500.000.000.

 

     Art. 61. (Messa in sicurezza di rifiuti tossici).

     1. Per le opere di messa in sicurezza di serbatoi contenenti rifiuti liquidi, nonché per l'asportazione dei reflui tossici, di cui all'ordinanza del ministro per il coordinamento della protezione civile n 1171/FPC del 21 settembre 1987 e altresì alla d.g.r. n 24284 del 20 settembre 1987, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1996 la spesa in capitale di L. 850.000.000.

     2. All'onere di L. 850.000.000 previsto dal precedente comma, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese di investimento per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al capitolo 5.2.2.1.734 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.1.1.3188 «Spese in capitale per interventi urgenti di messa in sicurezza di rifiuti tossici dell'area del centro ecologico padano di Carpiano» è incrementata di L. 850.000.000.

 

     Art. 62. (Bonifica terreni degradati).

     1. Per la bonifica di terreni degradati di cui all'art. 24 della l.r. 7 giugno 1980, n. 94 è autorizzata per gli anni 1996 e 1997 la spesa complessiva di L. 15.000.000.000 di cui L. 10.000.000.000 per il 1996.

     2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio 1997 nei limiti dell'autorizzazione di spesa disposta dal precedente comma ai sensi dell'art. 25 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Alla determinazione della spesa per l'anno 1997, si provvederà con la legge di approvazione del bilancio del relativo esercizio ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. L'onere di L. 5.000.000.000 relativo al 1997, di cui al precedente primo comma, trova copertura nel bilancio pluriennale 1996-98 al quadro di previsione delle spese di parte II, spese per programmi di sviluppo, obiettivo 4.3.1. «Trattamento rifiuti», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi».

     5. All'onere di L. 10.000.000.000 per il 1996, di cui al precedente primo comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     6. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e al cassa del capitolo 4.3.1.2.980 «Contributi ad enti locali per la bonifica di terreni degradati conseguente alla chiusura di discariche di rifiuti solidi urbani non controllate e per l'attuazione di misure urgenti per la bonifica di aree inquinate o per lo smaltimento di rifiuti» è incrementata di L. 10.000.000.000.

 

     Art. 63. (Piano regionale delle acque).

     1. Per l'affidamento d'incarichi di cui all'art. 14 della l.r. 20 marzo 1980, n. 32, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di L. 3.100.000.000.

     2. All'onere di L. 3.100.000.000 si fa fronte per L. 1.100.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 e per L. 2.000.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.2.1.1928 «Contributi a comuni e loro consorzi per interventi d'emergenza per l'approvvigionamento idrico».

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.2.1.843 «Spese per la redazione del piano regionale delle acque e per le inerenti attività preliminari ed integrative» è incrementata di L. 3.100.000.000.

 

     Art. 64. (Attrezzature di rilevazione dell'inquinamento atmosferico).

     1. Per l'acquisto delle attrezzature tecniche di cui all'art. 6 della l.r. 13 luglio 1984, n. 35, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa in capitale di L. 1.000.000.000.

     2. All'onere di L. 1.000.000.000 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese di investimento per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al capitolo 5.2.2.1.734 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.3.1.1816 «Spese per l'acquisto diretto di attrezzature tecniche per il coordinamento e l'integrazione dei servizi provinciali di rilevamento atmosferico» è incrementata di L. 1.000.000.000.

 

     Art. 65. (Giornata del verde pulito).

     1. Per le iniziative svolte in occasione della «Giornata del verde pulito» di cui all'art. 1 della l.r. 20 luglio 1991, n. 14, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la concessione di contributi regionali di parte corrente di L. 630.000.000.

     2. All'onere di L. 630.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.6.1.3679 «Contributi ai comuni per le iniziative del verde pulito» è incrementata di L. 630.000.000.

 

     Art. 66. (Convenzione Finlombarda S.p.A per incentivare il risparmio energetico).

     1. Per l'attività svolta da Finlombarda S.p.A. di cui al terzo comma dell'art. 5 della l.r. 15 settembre 1989, n. 50, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996, la spesa di L. 100.000.000.

     2. All'onere di L. 100.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.7.1.3273 «Compenso a favore di Finlombarda S.p.A. per l'attività svolta per l'erogazione dei contributi per incentivare il risparmio energetico» è incrementata di L. 100 000 000.

 

     Art. 67. (Risparmio energetico).

     1. Per il sostegno di progetti di risparmio energetico di cui all'art. 1, della l.r. 15 settembre 1989, n. 50, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996, la concessione di un contributo in capitale di L. 500.000.000 a favore di Finlombarda S.p.A.

     2. All'onere di L. 500.000.000 si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.7.2.2633 «Contributi una tantum in capitale a Finlombarda S.p.A. per l'erogazione di un contributo sull'ammontare attualizzato degli interessi sui prefinanziamenti, finanziamenti a lungo termine e locazioni finanziarie contratti per iniziative di risparmio energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili» è incrementata di L. 500.000.000

 

     Art. 68. (Parchi).

     1. Per le finalità previste dagli artt. 5, 17, settimo comma, lett. a) e 24, nono comma, della l.r. 30 novembre 1983, n. 86, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la concessione di contributi in capitale di L. 2.650.000.000.

     2. All'onere di L. 2.650.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.9.2.1671 «Contributi in capitale per l'acquisizione di aree e di beni per gli interventi relativi a nuove localizzazioni di attività economiche e alla tutela nonché alla valorizzazione del patrimonio ambientale, a favore degli enti gestori delle aree protette» è incrementata di L. 2.650.000.000.

 

     Art. 69. (Opere idrauliche di competenza regionale).

     1. Per le finalità di cui all'art. 1 della legge 19 gennaio 1973, n. 6, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996, la spesa di L. 2.000.000.000.

     2. All'onere di L. 2 000.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza c di cassa del capitolo 4.4.1.2.863 «Spese per la realizzazione di opere idrauliche di competenza regionale» è incrementata di L. 2.000.000.000.

 

     Art. 70. (Acquedotti).

     1. Per le finalità previste dall'art. 1 della l.r. 10 settembre 1984, n. 53 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la concessione di contributi in capitale di L. 12.900.000.000.

     2. All'onere di L. 12.900.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.2.2.891 «Contributi in capitale a comuni, province e loro consorzi per l'esecuzione o il completamento di acquedotti» è incrementata di L. 12.900.000.000.

 

     Art. 71. (Fognature).

     1. Per la costruzione o il completamento di impianti di depurazione e relativi condotti di allacciamento di cui all'art. 1 della l.r. 28 aprile 1984, n. 23 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di L. 3.000.000.000.

     2. All'onere di L. 3.000.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.3.2.1784 «Contributi in capitale agli enti locali con popolazione non superiore a tremila abitanti, e loro consorzi per la costruzione o per il completamento di impianti di depurazione e relativi condotti di allacciamento» è incrementata di L. 3.000.000.000.

 

     Art. 72. (Edilizia residenziale).

     1. Per le finalità di cui all'art. 1 della l.r. 15 dicembre 1993, n. 39, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1996, la spesa di L. 31.000.000.000.

     2. All'onere di L. 31.000.000.000 a carico del bilancio regionale, quale conseguenza della mancata reiscrizione nell'apposito fondo vincolato, delle economie realizzate sulle assegnazioni statali relative alla legge n. 457/78 e successive leggi di finanziamento, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.5.2.3718 «Contributi in conto capitale destinati alla costruzione e al recupero di immobili a favore di cooperative edilizie e loro consorzi e di imprese edilizie e loro consorzi» è incrementata di L. 31.000.000.000.

 

     Art. 73. (Interessi per ritardato pagamento).

     1. Per interessi di ritardato pagamento di lavori già effettuati e relativi agli interventi di cui alle leggi 470/87 e 159/88 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1996, la spesa di L. 300.000.000.

     2. All'onere di L. 300.000.000 previsto dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.6.1.3839 «Oneri per interessi dovuti al ritardato pagamento di lavori già effettuati» è incrementata di L. 300.000.000.

 

     Art. 74. (Barriere architettoniche).

     1. Per la realizzazione degli interventi diretti a sviluppare la ricerca e la sperimentazione nel settore dell'abbattimento delle barriere architettoniche di cui all'art. 34 bis della l.r. 20 febbraio 1989, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1996, la spesa di L. 2.000.000.000.

     2. All'onere di L. 2.000.000.000 di cui al precedente comma si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.6.2.2867 «Spese dirette per la realizzazione di interventi pilota su edifici e strutture pubbliche per l'eliminazione delle barriere architettoniche» è incrementata di L. 2.000.000.000.

 

     Art. 75. (Progetti di riqualificazione ed arredo di spazi urbani).

     1. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 5 della l.r. 19 dicembre 1991, n. 39, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di L. 500.000.000.

     2. All'onere di L. 500.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.6.2.3260 «Contributi ai comuni per incentivare l'attuazione di progetti di riqualificazione è arredo degli spazi urbani» è incrementata di L. 500.000.000.

 

     Art. 76. (Utilizzo dell'avanzo presunto di amministrazione).

     1. E' autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione 1996 di una ulteriore quota dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 1995 di L. 16.910.000.000.

     2. L'avanzo presunto di amministrazione di cui al precedente comma è destinato alla copertura finanziaria di competenza delle seguenti autorizzazioni di spesa per il 1996:

     a) L. 5.000.000.000 per la concessione di contributi in capitale di cui alla lett. b) dell'art. 2 della l.r. 21 gennaio 1975, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) L. 510.000.000 per le finalità previste dalla lett. a) dell'art. 1 della l.r. 15 aprile 1982, n. 20;

     c) L. 400.000.000 per le finalità previste dal terzo comma dell'art. 3 della l.r. 4 maggio 1981, n. 23;

     d) L. 1.000.000.000 per le finalità previste dalla l.r. 13 luglio 1984, n. 35;

     e) L. 10.000.000.000 per la bonifica dei terreni degradati di cui all'art. 24 della l.r. 7 giugno 1980, n. 94.

     3. In relazione a quanto disposto dal precedente comma, per la copertura finanziaria di cassa, la dotazione finanziaria di cassa del capitolo 5.3.1.1.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» è ridotta di L. 16.910.000.000.

     4. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

     Stato di previsione delle entrate:

     - la dotazione finanziaria della voce di bilancio 9990 «Saldo finanziario positivo presunto esercizio precedente» è incrementata di L. 16.910.000.000:

     Stato di previsione delle spese:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.1.1.2.578 «Contributi in capitale a comuni e loro consorzi, comunità montane, enti ed associazioni non aventi scopo di lucro, per la realizzazione di opere ed impianti di particolare interesse sportivo» è incrementata di L. 5.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.4.1.1407 «Contributo annuale nelle spese di gestione sostenute dai consorzi volontari della Lombardia per la tutela del vino con denominazione di origine "Controllata" o "Controllata e garantita" e della loro associazione AS.CO.VI.LO» è incrementata di L. 510.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.1.1.1381 «Oneri per il funzionamento dei consorzi intercomunali di Lecco e di Lodi» è incrementata di L. 400.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.3.2.1815 «Contributi in capitale alle provincie per l'acquisto di attrezzature per il servizio di rilevamento atmosferico» è incrementata di L. 1.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.1.2.980 «Contributi ad enti locali per la bonifica di terreni degradati conseguente alla chiusura di discariche di rifiuti solidi urbani non controllate e per l'attuazione di misure urgenti per la bonifica di aree inquinate o per lo smaltimento di rifiuti» è incrementata di L. 10.000.000.000.

 

     Art. 77. (Rideterminazione dei residui presunti e variazioni di cassa).

     1. Sono rideterminati gli importi relativi ai residui presunti di alcuni capitoli del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 e i corrispondenti stanziamenti di cassa al fine di consentirne una adeguata attività gestionale.

     2. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, sono apportate le variazioni di cui all'allegato A.

     3. In conseguenza delle variazioni di cassa di cui al precedente comma, la dotazione finanziaria del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, è incrementata di L. 1.440.494.951.242.

 

     Art. 78. (Variazioni all'elenco delle spese da finanziare con i fondi globali in capitale ai sensi dell'art. 42 della l.r. 34/78).

     1. All'elenco delle spese da finanziare con l'impiego del fondo globale 5.2.2.2.958 «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi», allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e pluriennale 1996- 1998, sono apportate le seguenti variazioni:

     a) sono introdotte le seguenti spese:

     -  1.3.1.2.9631 «Interventi per le zone montane» con la dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 1996 di L. 10.000.000.000;

     - 3.2.4.2.9633 «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle imprese agricole» con la dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 1996 di L. 1.000.000.000;

     - 3.3.3.2.9638 «Interventi in capitale per le imprese artigiane di lavanderia, tintoria e affini» con la dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 1996 di L. 150.000.000.

     b) la dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 1996 della voce 5.3.7.1.9721 «Fondo di riserva per oneri relativi ad obbligazioni pregresse derivanti da annualità già iscritte in bilancio» è ridotta di L. 11.150.000.000.

 

     Art. 79. (Variazioni agli stanziamenti dei fondi globali di parte corrente ed al relativo elenco delle spese da finanziare ai sensi dell'art. 42 della l.r 34/783).

     1. All'elenco delle spese da finanziare con l'impiego del fondo globale 5.2.1.1.546 «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e pluriennale 1996-98, sono apportate le seguenti variazioni:

     a) sono introdotte le seguenti spese:

     - 2.4.4.1.9111 «Interventi per il bicentenario della invenzione della pila da parte di A. Volta» con la dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 1996 di L. 1.000.000.000;

     - 1.3.3.1.9191 «Contributi per la realizzazione di progetti rivolti alla promozione ed allo sviluppo dell'associazionismo» con la dotazione finanziaria per il 1996 di L. 400 000.000.

     2. All'onere conseguente alle nuove spese indicate con il precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo di riserva delle spese impreviste» iscritto al capitolo 5.3.1.1.538 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996.

 

     Art. 80. (Programmi di sistemazione territoriale delle aree boscate e montane).

     1. Per i programmi di sistemazione territoriale delle aree boscate e montane di cui all'art. 2, primo comma, della l.r. 5 aprile 1976, n. 8, come istituito dall'art. 4 della l.r. 22 dicembre 1989, n. 80, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1996, la spesa di L. 1.000.000.000.

     2. All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo di riserva per spese impreviste» iscritto al capitolo 5.3.1.1.538 del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 3, settore 2, obiettivo 5 è istituito il capitolo 3.2.5.2.4224 «Contributi in capitale a comunità montane per i programmi di sistemazione territoriale delle aree boscate e montane» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000.

 

     Art. 81. (Clausola d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

 

ALLEGATO A

 

Omissis.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.