§ 3.10.3 - L.R. 29 aprile 1988, n. 24.
Interventi per la qualificazione e sostegno del ruolo economico e sociale dei circoli cooperativi.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 cooperazione
Data:29/04/1988
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Circoli cooperativi.
Art. 3.  Programmi finanziabili.
Art. 4.  Soggetti beneficiari.
Art. 5.  Finalità e requisiti per l'assegnazione dei contributi.
Art. 6.  Presentazione delle domande.
Art. 7.  Concessione ed erogazione dei contributi.
Art. 8.  Controlli regionali e decadenza dei benefici.
Art. 9.  Contributi a sostegno di iniziative sociali.
Art. 10.  Corsi di formazione.
Art. 10 bis.  Norme transitorie.
Art. 11.  Norma finanziaria.


§ 3.10.3 - L.R. 29 aprile 1988, n. 24. [1]

Interventi per la qualificazione e sostegno del ruolo economico e sociale dei circoli cooperativi.

(B.U. 4 maggio 1988, n. 18, 1° suppl. ord).

 

Titolo I

FINALITÀ

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, ispirandosi ai principi fissati dagli artt. 3 e 4 del proprio Statuto ed in attuazione dei suoi compiti istituzionali e degli obiettivi programmatici, riconosce la particolare e rilevante funzione economica e sociale dei circoli cooperativi nonché i valori storico culturali che essi rappresentano nella società lombarda.

     2. A tal fine la Regione in conformità anche dei principi e delle determinazioni previste dalla L.R. 7 agosto 1986, n. 32 «Interventi a sostegno della cooperazione per la salvaguardia e l'incremento dei livelli occupazionali», favorisce la presenza e lo sviluppo dei circoli cooperativi per consolidarli ed adeguarli alle esigenze della moderna società lombarda.

 

     Art. 2. Circoli cooperativi.

     1. Sono considerati circoli cooperativi le società cooperative esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con licenza di bar e/o trattoria che sviluppano anche una rilevante azione sociale attraverso iniziative ricreative, culturali, sportive e del tempo libero.

 

Titolo II

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

 

     Art. 3. Programmi finanziabili.

     1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 1 e nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di esercizio la Regione concede i contributi per agevolare la realizzazione di programmi riguardanti:

     a) l'acquisto (inclusa l'area), la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività sociale;

     b) l'apprestamento, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature e degli arredi necessari per l'esercizio delle attività.

 

     Art. 4. Soggetti beneficiari.

     1. La Regione concede i contributi in conto capitale a consorzi regionali ed a cooperative di garanzia fidi costituite dai soggetti di cui al precedente art. 2.

 

     Art. 5. Finalità e requisiti per l'assegnazione dei contributi.

     1. I contributi regionali sono concessi ai soggetti beneficiari di cui al precedente art. 4 quale concorso in conto capitale per i programmi di investimenti previsti dal precedente art. 3 nonché quale concorso sui finanziamenti ottenuti da istituti di credito a favore dei programmi medesimi.

     2. Le cooperative di garanzia fidi e i consorzi regionali accordano i contributi su provvedimento del loro organo deliberativo esclusivamente ai circoli cooperativi che risultino aderenti al consorzio regionale e/o alla cooperativa di garanzia fidi e sono responsabili del corretto utilizzo del finanziamento da parte dei singoli circoli.

 

     Art. 6. Presentazione delle domande. [2]

     1. La Giunta determina i tempi e le modalità di presentazione della domanda diretta ad ottenere la concessione dei contributi di cui all’art. 3, nonché i documenti che devono corredare la domanda stessa, ivi compreso un programma degli interventi da eseguirsi da parte dei circoli con relazione dettagliata per ogni circolo.

 

     Art. 7. Concessione ed erogazione dei contributi.

     1. La giunta regionale, sulla base dei progetti pervenuti ai sensi del precedente art. 6 e relativa rendicontazione, verificata la conformità dei progetti alle finalità della presente legge nonché la congruità dei costi, delibera il piano di riparto dei contributi regionali entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello dello stanziamento dei fondi.

     2. Il piano viene trasmesso immediatamente al consiglio regionale. Entro 15 giorni dalla data di trasmissione la competente commissione consiliare può formulare osservazioni al piano al fine di ottenere dalla giunta chiarimenti e concordare modifiche. Se, trascorso il termine di cui sopra, la competente commissione non ha formulato osservazioni, la deliberazione segue l'ulteriore corso.

     3. L'importo del contributo per ogni singola iniziativa non può superare il 30% dell'importo rendicontato. Qualora tale importo risulti superiore alla spesa prevista, il contributo di cui al comma precedente è commisurato all'importo preventivato.

     4. L'erogazione dei contributi avviene con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato, dietro presentazione da parte dei soggetti beneficiari di apposita rendicontazione tecnica e contabile relativa all'ultimazione dei programmi presentati [3].

     4 bis. Nel caso di mancata definizione del piano annuale dei contributi per mancata disponibilità delle risorse, la Giunta regionale, in successivo esercizio finanziario, può evadere domande riferite ad annualità pregresse [4].

 

     Art. 8. Controlli regionali e decadenza dei benefici.

     1. La Giunta Regionale esercita il controllo sulla realizzazione dei progetti e sul concreto utilizzo dei finanziamenti.

     2. In caso di utilizzo dei contributi non conforme alla deliberazione di concessione la Giunta Regionale, esperite le necessarie verifiche, può disporre la revoca totale o parziale dei contributi assegnati.

 

Titolo III

CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SOCIALE

 

     Art. 9. Contributi a sostegno di iniziative sociali.

     1. La Giunta Regionale, sentita la commissione consiliare competente concede contributi alle associazioni lombarde, rappresentative dei circoli cooperativi, costituite all'interno delle associazioni di rappresentanza e tutela giuridicamente riconosciute ai sensi del DCPL n. 1577 del 14 dicembre 1947, per le attività di promozione, di sostegno ed organizzazione di iniziative attuate dai circoli cooperativi nelle finalità della presente Legge ed in particolare per il potenziamento e la qualificazione dell'attività sociale dei circoli a favore dei giovani e degli anziani.

     2. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui al comma precedente devono essere presentate alla direzione generale competente in materia di cooperazione, corredate da un programma delle attività che si intendono attuare nell'anno successivo, entro il 30 aprile di ogni anno [5].

     3. Entro la data di cui al comma precedente le associazioni assegnatarie di un contributo per l'anno precedente devono presentare una relazione delle attività realizzate attestante l'utilizzazione del contributo secondo le finalità della presente Legge.

 

     Art. 10. Corsi di formazione.

     1. Le Regione promuove, anche su richiesta delle associazioni dei circoli cooperativi di cui al precedente art. 9, l'istituzione di corsi per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale di gestori singoli o associati in cooperative di lavoro prestanti la loro opera nei circoli cooperativi nonché gli animatori sociali delle iniziative culturali, ricreative, del tempo libero, operanti nei circoli.

     2. I corsi di cui al comma precedente, sono disciplinati dalla L.R. 7 giugno 1980, n. 95 concernente «Disciplina della formazione professionale in Lombardia» e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 10 bis. Norme transitorie.

     1. Limitatamente all'esercizio 1988 le domande e la documentazione di cui ai precedenti artt. 6 e 9 dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Entro i successivi 30 giorni, la giunta regionale provvederà agli adempimenti previsti dai successivi artt. 7 e 9 [6].

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

     1. Per l'attuazione di quanto disposto dal precedente art. 3 è autorizzata per il 1988, a favore dei consorzi regionali ed a favore di cooperative di garanzia fidi costituite fra soggetti di cui al precedente art. 2, la concessione di contributi in capitale di L. 1.500 milioni di cui:

     a) L. 1.000 milioni per le finalità di cui al precedente art. 3 - primo comma, lett. a);

     b) L. 500 milioni per le finalità di cui al precedente art. 3 - primo comma, lett. b).

     2. Alla quantificazione dell'onere derivante dall'attuazione di quanto disposto dal precedente art. 9 si provvederà con successivo atto legislativo.

     3. Al finanziamento del maggiore onere, di complessive L. 1.500 milioni, previsto dal precedente primo comma, si provvede mediante riduzione, per pari importo, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.5.2.1.2.958 «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali finanziati con mutui» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.

     4. I contributi revocati ai sensi dell'art. 8, secondo comma, sono acquisiti al bilancio regionale [7].

 


[1] Abrogata dall'art. 13 della L.R. 18 novembre 2003, n. 21.

[2] Articolo modificato dalla L.R. 19 settembre 1988, n. 53 e così sostituito dall’art. 11 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 aprile 1995, n. 29.

[4] Comma aggiunto dall’art. 11 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[5] Comma già modificato dalla L.R. 19 settembre 1988, n. 53 e così ulteriormente modificato dall’art. 11 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[6] Articolo aggiunto dalla L.R. 19 settembre 1988, n. 53.

[7] Articolo così sostituito dalla L.R. 19 settembre 1988, n. 53.