§ 4.5.33 - L.R. 29 novembre 1979, n. 68.
Promozione di progettazioni tecniche riguardanti gli interventi nel settore dei trasporti e dei relativi riflessi territoriali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:29/11/1979
Numero:68


Sommario
Art. 1.      1. La regione, nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo, promuove la progettazione esecutiva e studi di fattibilità tecnica ed economica riguardanti specifici interventi o programmi [...]
Art. 2.      1. Gli incarichi per le progettazioni esecutive e studi di fattibilità di cui al precedente articolo 1, sono conferiti in conformità alla legge regionale 22 aprile 1974, n. 21 con priorità per i [...]
Art. 3.      1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato per il triennio 1979/81 nella misura di L. 3.000 milioni di cui L. 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1979.


§ 4.5.33 - L.R. 29 novembre 1979, n. 68. [1]

Promozione di progettazioni tecniche riguardanti gli interventi nel settore dei trasporti e dei relativi riflessi territoriali.

(B.U. 4 dicembre 1979, n. 48, 2° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. La regione, nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo, promuove la progettazione esecutiva e studi di fattibilità tecnica ed economica riguardanti specifici interventi o programmi di intervento nel settore dei trasporti e dei relativi riflessi territoriali.

     2. I progetti di cui al presente articolo dovranno rispettare la ripartizione dei compiti tra organi regionali e infraregionali stabilita, nella materia dei trasporti, dall'articolo 5 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10.

 

     Art. 2.

     1. Gli incarichi per le progettazioni esecutive e studi di fattibilità di cui al precedente articolo 1, sono conferiti in conformità alla legge regionale 22 aprile 1974, n. 21 con priorità per i progetti 12 e 13 del programma regionale di sviluppo approvato dal consiglio regionale con deliberazione n. II/1029 del 9 marzo 1979, ai sensi della delibera n. 18479 del 26 settembre 1978 e nel quadro di un programma predisposto dalla giunta d'intesa con la commissione competente, per le altre iniziative di settore previste dal programma regionale di sviluppo.

 

     Art. 3.

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato per il triennio 1979/81 nella misura di L. 3.000 milioni di cui L. 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1979.

     2. Le quote di spesa relative agli anni successivi verranno determinate con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 23 primo comma della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

     3. L'onere complessivo per la spesa autorizzata, ai sensi del precedente primo comma, trova copertura nel bilancio pluriennale 1979-1981, parte 2 «Spese per i programmi di sviluppo» Progetto 4.2.4.1. «Progettazione tecnica» tabella «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

     4. All'onere di L. 1.000 milioni a carico del bilancio dell'esercizio 1979 si fa fronte mediante impiego di pari quota del capitolo 2.5.2.1.2.670 «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in attuazione del programma regionale di sviluppo - fondo ex art. 9».

     5. In conformità con quanto disposto dai precedenti commi, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, parte 2, ambito 4, settore 2, sono istituiti l'obiettivo 2.4.2.4. «Programmi straordinari in materia di trasporti», il progetto 2.4.2.4.1. «Progettazione tecnica» ed il capitolo 2.4.2.4.1.837 «Spese in capitale per la progettazione esecutiva e studi di fattibilità tecnica ed economica riguardante interventi nel settore dei trasporti» e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000 milioni.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.