§ 5.2.20 - L.R. 6 settembre 1994, n. 27.
Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1994 e al bilancio pluriennale 1994/1996 - III provvedimento.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:06/09/1994
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/78).
Art. 2.  (Comunità montane).
Art. 3.  (Accordi di programma).
Art. 4.  (Protezione civile).
Art. 5.  (Strutture socio-assistenziali).
Art. 6.  (Anticipazioni per il mantenimento e la qualificazione dei servizi sanitari).
Art. 7.  (Nomadi).
Art. 8.  (Strutture socio-sanitarie per la psichiatria).
Art. 9.  (Tossicodipendenze).
Art. 10.  (Imprenditorialità giovanile).
Art. 11.  (Cooperazione).
Art. 12.  (Cooperative sociali).
Art. 13.  (Centri di formazione professionale).
Art. 14.  (Riconversione delle zone di declino industriale - Cofinanziamento regionale).
Art. 15.  (Riequilibrio territoriale, localizzazione e servizi alla produzione).
Art. 16.  (Albi delle imprese artigiane).
Art. 17.  (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese).
Art. 18.  (Interventi di promozione e sviluppo dell'artigianato).
Art. 19.  (Programma Interreg).
Art. 20.  (Raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi).
Art. 21.  (Sostegno del settore lattiero-caseario).
Art. 22.  (Zootecnia minore).
Art. 23.  (Strutture cooperative in agricoltura).
Art. 24.  (Piani di miglioramento aziendale).
Art. 25.  (Valorizzazione dell'ambiente rurale nelle comunità montane).
Art. 26.  (Impianti di bonifica ed irrigazione).
Art. 27.  (Miglioramento delle strutture di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli).
Art. 28.  (Agricoltura di montagna).
Art. 29.  (Contributi ai pescatori).
Art. 30.  (Ristrutturazione commerciale).
Art. 31.  (Infrastrutture turistiche).
Art. 32.  (Impianti sportivi).
Art. 33.  (Circoli cooperativi).
Art. 34.  (Patrimonio edilizio storico).
Art. 35.  (Passante ferroviario).
Art. 36.  (Parchi).
Art. 37.  (Messa in sicurezza di rifiuti tossici).
Art. 38.  (Rimborso agli enti locali delle spese di gestione del catasto-rifiuti).
Art. 39.  (Bonifica terreni degradati).
Art. 40.  (Attrezzature di rilevazione dell'inquinamento atmosferico).
Art. 41.  (Giornata del verde pulito).
Art. 42.  (Viabilità minore).
Art. 43.  (Piste ciclabili e parcheggi).
Art. 44.  (Acquedotti).
Art. 45.  (Fognature).
Art. 46.  (Casa).
Art. 47.  (Barriere architettoniche).
Art. 48.  (Contributi previdenziali).
Art. 49.  (Ritenute sugli interessi dei conti correnti).
Art. 50.  (Interventi di ripristino dei danni causati da calamità naturali nell'Oltrepò Pavese).
Art. 51.  (Subentro nel contratto di leasing dell'immobile di via Ponchielli, 6 - Milano).
Art. 52.  (Contributi per la realizzazione di progetti innovativi nelle piccole imprese).
Art. 53.  (Minori assegnazioni statali sui mutui di miglioramento fondiario - L. 984/77, art. 18).
Art. 54.  (Restituzione di assegnazioni del fondo sociale europeo).
Art. 55.  (Interessi per ritardato pagamento).
Art. 56.  (Promozione educativa e culturale).
Art. 57.  (Procedura esecutiva promossa da Lombardia informatica).
Art. 58.  (F.R.I.S.L.).
Art. 59.  (Clausola d'urgenza).


§ 5.2.20 - L.R. 6 settembre 1994, n. 27. [1]

Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1994 e al bilancio pluriennale 1994/1996 - III provvedimento.

(B.U. 9 settembre 1994, n. 36 - 1 suppl. ord.).

 

     Art. 1. (Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/78).

     1. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario per far fronte a spese di funzionamento o già determinate in bilancio ai sensi dell'art. 22 della l.r. 34/78 sono autorizzate le sottoindicate variazioni allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994:

     - la descrizione del capitolo 2.2.4.1.2074 è così modificata: «Contributo ad associazioni che tutelano gli interessi morali e materiali delle persone in stato di bisogno»;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.10.1.3749 «Spese economali dei servizi dell'organo di controllo» è incrementata di L. 500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.3.1.803 «Contributo ordinario al "Centro teatrale bresciano - Consorzio tra comune e la provincia di Brescia"» è ridotta di L. 450.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.3.1.3535 «Contributo di gestione all'associazione "Centro teatrale bresciano - Consorzio tra il comune e la provincia di Brescia"» è incrementata di L. 450.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.4.1.2813 «Contributi al programma di attività del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale» è incrementata di L. 70.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.2.1.1928 «Contributi a comuni e loro consorzi per interventi di emergenza per l'approvvigionamento idrico» è incrementata di L. 500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.3.1.1239 «Spese per l'acquisto di targhe, coppe ed altri premi da conferire a titolo di partecipazione d'onore» è incrementata di L. 50.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.6.1.2769 «Contributo ad enti ed associazioni private per il funzionamento dei consultori familiari» è incrementata di L. 197.928.214;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.8.1.1222 «Spese per l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e locali destinati ad attività di formazione professionale» è incrementata di L. 4.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.8.1.2143 «Spese per il funzionamento dei centri di formazione professionale convenzionati con la regione, nonché spese per le attività di formazione professionale non svolte presso i centri - I quadrimestre anno scolastico successivo a quello in corso» è incrementata di L. 3.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.9.1.3268 «Contributi per la realizzazione di programmi operativi di formazione professionale del fondo sociale europeo - cofinanziamento regionale -» è incrementata di L. 2.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.8.1.1287 «Spese per l'attuazione diretta da parte della regione e tramite i centri da essa dipendenti delle iniziative di formazione professionale - 2° e 3° quadrimestre anno scolastico in corso» è ridotta di L. 2.300.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.8.1.1218 «Spese per il funzionamento dei centri di formazione professionale convenzionati con la regione, nonché spese per le attività di formazione professionale non svolte presso i centri - 2° e 3° quadrimestre anno scolastico in corso» è ridotta di L. 4.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.8.1.1289 «Spese per l'attuazione delle iniziative di formazione professionale tramite i centri dipendenti dagli enti locali - 2° e 3° quadrimestre anno scolastico in corso -» è ridotta di L. 580.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.1.5.1.533 «Spese per illuminazione, dragaggi, pontili mobili e altre opere attinenti la navigazione lacuale e fluviale» è incrementata di L. 400.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.4.2.2171 «Oneri relativi ad obbligazioni pregresse derivanti da contributi regionali in annualità conseguenti alle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 8 - I comma, lett. B - E della l.r. 23/84» è incrementata di L. 350.000.000.

     2. All'onere di L. 4.187.928.214 di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione, per L. 4.000.000.000, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 e, per L. 187.928.214, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

 

     Art. 2. (Comunità montane).

     1. Per le finalità di cui al secondo comma dell'art. 24, della l.r. 19 aprile 1993, n. 13, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1994, la spesa di L. 8.000.000.000.

     2. All'onere di L. 8.000.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenze e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.1.2.3671 la cui descrizione è così modificata «Concorso regionale al finanziamento delle comunità montane per la valorizzazione dei relativi territori» è incrementata di L. 8.000.000.000.

 

     Art. 3. (Accordi di programma).

     1. Per le finalità di cui all'art. 8 della l.r. 15 maggio 1993, n. 14 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1994, la spesa in capitale di L. 500.000.000.

     2. All'onere di L. 500.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.1.2.3681 la cui descrizione è così modificata «Fondo regionale per il finanziamento o prefinanziamento delle spese per la predisposizione degli strumenti tecnici, degli studi preliminari, ovvero degli interventi oggetto di accordi di programma» è incrementata di L. 500.000.000.

 

     Art. 4. (Protezione civile).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 per le finalità previste dalla l.r. 12 maggio 1990, n. 54, la spesa di L. 259.000.000 di cui:

     - L. 59.000.000 per le finalità previste dagli articoli 11, 28 e 29;

     - L. 150.000.000 per le finalità previste dal sesto comma dell'art. 25 e dal terzo comma dell'art. 26;

     - L. 50.000.000 per le finalità previste dagli articoli 9, 22 e 25.

     2. All'onere complessivo di L. 259.000.000 di cui al precedente primo comma si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.4.1.1.3075 «Spese per il programma pluriennale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile e per l'attività del centro nivometereologico regionale» è incrementata di L. 59.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.4.1.1.3076 «Contributi per le iniziative degli enti locali e delle strutture di volontariato per la tutela del territorio, la prevenzione di fenomeni calamitosi e la tutela delle popolazioni» è incrementata di L. 150.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.4.1.1.3077 «Spese per il coordinamento delle operazioni di pronto intervento, di soccorso e di assistenza previste dalla sessione di coordinamento» è incrementata di L. 50.000.000.

 

     Art. 5. (Strutture socio-assistenziali).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la concessione di contributi in capitale di L. 20.000.000.000, ai sensi dell'art. 44 della l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. All'onere di L. 20.000.000.000 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.5.2.2078 «Contributi in capitale per programmi di sviluppo agli ERSZ, agli enti pubblici, agli enti ed organismi privati, per la realizzazione di interventi in campo socio-assistenziale» è incrementata di L. 20.000.000.000.

 

     Art. 6. (Anticipazioni per il mantenimento e la qualificazione dei servizi sanitari).

     1. Per le finalità previste dall'art. 1 della l.r. 10 dicembre 1992, n. 48, sono autorizzate per il 1994 anticipazioni straordinarie per un importo complessivo di L. 40.000.000.000.

     2. All'onere di L. 40.000.000.000 previsto dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.1.1.3698 «Anticipazioni regionali sulle assegnazioni statali correnti per la sanità dirette ad assicurare la continuità dei servizi sanitari agli anziani e handicappati» è incrementata di L. 40.000.000.000.

 

     Art. 7. (Nomadi).

     1. Per le finalità previste dal primo comma, dell'art. 8, della l.r. 20 dicembre 1989, n. 77 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1994, la spesa di L. 1.000.000.000.

     2. All'onere di L. 1.000.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.6.2.2951 «Contributi in conto capitale a comuni singoli ed associati per la realizzazione di campi di sosta o di transito destinati alle popolazioni nomadi» è incrementata di L. 1.000.000.000.

 

     Art. 8. (Strutture socio-sanitarie per la psichiatria).

     1. Per la realizzazione del programma di interventi di cui alle lett. b) e c), primo comma, dell'art. 5 della l.r. 67/84, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994, la spesa in capitale di L. 20.000.000.000.

     2. All'onere di L. 20.000.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.7.2.3218 «Contributi in capitale per la realizzazione ed il completamento di strutture per servizi psichiatrici e neuropsichiatrici» è incrementata di L. 20.000.000.000.

 

     Art. 9. (Tossicodipendenze).

     1. Per i programmi di assistenza integrata di cui all'art. 15 della l.r. 19 settembre 1988, n. 51, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 2.000.000.000.

     2. All'onere di L. 2.000.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.7.2.3282 «Contributi in capitale agli ERSZ per i programmi di assistenza integrata finalizzati alla prevenzione ed alla riabilitazione delle tossicodipendenze» è incrementata di L. 2.000.000.000.

 

     Art. 10. (Imprenditorialità giovanile).

     1. Per le finalità previste dalla l.r. 10 dicembre 1986, n. 68 sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1994, le seguenti spese:

     a) L. 800.000.000 per gli oneri derivanti dalla convenzione con Finlombarda S.p.A. di cui all'art. 4, primo comma;

     b) L. 1.910.000.000 in conto capitale per il fondo di rotazione di cui all'art. 4, primo comma, lett. c).

     2. All'onere complessivo di L. 2.710.000.000 previsto dal precedente comma si provvede mediante riduzione, per L. 800.000.000 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 e per L. 1.910.000.000 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.2.1.3422 «Rimborso spese di istruttoria a Finlombarda S.p.A. per la gestione del fondo regionale per la creazione di imprese da parte dei giovani» è incrementata di L. 800.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.2.2.2255 «Fondo regionale per la creazione di imprese da parte di giovani» è incrementata di L. 1.910.000.000.

 

     Art. 11. (Cooperazione).

     1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1994, la spesa di L. 5.500.000.000 per investimenti in beni strumentali e per costi pluriennali ammortizzabili, nonché per la formazione di scorte ai sensi della lett. a), del primo comma, dell'art. 7 della l.r. 7 agosto 1986, n. 32.

     2. All'onere di L. 5.500.000.000 previsto dal precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenze e di cassa del «fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenze e di cassa del capitolo 3.1.3.2.1992 «Contributi in capitale ad imprese cooperative per investimenti in beni strumentali e per costi pluriennali ammortizzabili, nonché per la formazione di scorte» è incrementata di L. 5.500.000.000.

 

          Art. 12. (Cooperative sociali).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 per le finalità previste dalla l.r. 1 giugno 1993, n. 16, la spesa complessiva di L. 5.300.000.000 di cui:

     - L. 300.000.000 per le spese in capitale previste dall'art. 11, primo comma, lett. a);

     - L. 5.000.000.000 per le finalità previste dall'art. 11, primo comma, lett. b) e quarto comma.

     2. All'onere di L. 5.300.000.000 previsto dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.3.2.3684 «Contributi in capitale per le spese di istituzione di primo impianto delle cooperative sociali» è incrementata di L. 300.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.3.2.3685 «Fondo regionale per il finanziamento a tasso agevolato di cooperative sociali e loro consorzi» è incrementata di L. 5.000.000.000.

 

     Art. 13. (Centri di formazione professionale).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa in capitale di L. 7.000.000.000 per le finalità di cui all'ultimo alinea del primo comma, dell'art. 1 della l.r. 6 giugno 1980, n. 66 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

     2. All'onere di L. 7.000.000.000 previsto dal precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.8.2.1045 «Spese in capitale per l'acquisto, la costruzione, il restauro e la ristrutturazione di immobili da adibire a centri di formazione professionale» è incrementata di L. 7.000.000.000.

 

     Art. 14. (Riconversione delle zone di declino industriale - Cofinanziamento regionale).

     1. Per le finalità di cui al quarto comma, dell'art. 6 della l.r. 22 febbraio 1993, n. 7, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa in capitale di L. 6.000.000.000 quale cofinanziamento regionale del «Piano di riconversione - Programma operativo - obiettivo 2 - area asse del Sempione», approvato con deliberazione della giunta regionale n. 50257 del 28 marzo 1994.

     2. All'onere di L. 6.000.000.000 previsto dal precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 3, settore 1, obiettivo 10 è istituito il capitolo 3.1.10.2.3825 «Programma operativo area "Asse del Sempione" - cofinanziamento regionale al sottoprogramma FERS» con la dotazione finanziata di competenza e di cassa di L. 6.000.000.000.

 

     Art. 15. (Riequilibrio territoriale, localizzazione e servizi alla produzione).

     1. Per le finalità previste dalla l.r. del 3 luglio 1981, n. 33, e successive modificazioni, è autorizzata, la concessione di contributi in capitale rispettivamente di:

     a) L. 4.000.000.000 per il 1994 per gli interventi di riequilibrio territoriale (localizzazione e recupero di strutture) del sistema industriale a favore di province, comunità montane, consorzi di enti locali e singoli comuni;

     b) L. 5.000.000.000 per il 1994 per la localizzazione di imprese artigiane a favore di province, comunità montane, consorzi di enti locali e singoli comuni;

     c) L. 10.000.000.000 per il 1994-95 di cui lire 4.000.000.000 per il 1994, per la promozione e la realizzazione di servizi reali alla produzione e per il miglioramento delle condizioni ambientali, a favore di province, comunità montane, consorzi di enti locali, nonché a società d'intervento appositamente convenzionate.

     2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio successivo nei limiti dell'autorizzazione di spesa disposta dal precedente comma, lett. c), ai sensi dell'art. 25 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34.

     3. Alla determinazione della spesa per l'anno 1995 si provvederà con legge di approvazione del bilancio del relativo esercizio ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. L'onere relativo alle iniziative di cui al precedente primo comma, pari a L. 19.000.000.000, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1994-1996, quadro di previsione delle spese di parte II, «Spese per programmi di sviluppo», obiettivo 3.1.10. «Localizzazione e progetti integrati» tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi».

     5. All'onere di L. 13.000.000.000 per l'anno 1994 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     6. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.10.2.2807 «Contributi in capitale a province, comunità montane, consorzi di enti locali e singoli comuni per interventi di riequilibrio territoriale, localizzazioni e recupero di strutture del sistema industriale» è incrementata di L. 4.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenze e di cassa del capitolo 3.1.10.2.2808 «Contributi in capitale a province, comunità montane, consorzi di enti locali e singoli comuni per la localizzazione di imprese artigiane» è incrementata di L. 5.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.11.2.2809 «Contributi in capitale a province, comunità montane, consorzi di enti locali, nonché a società di intervento appositamente convenzionate per la promozione e la realizzazione di servizi reali alla produzione e per il miglioramento delle condizioni ambientali» è incrementata di L. 4.000.000.000.

 

     Art. 16. (Albi delle imprese artigiane).

     1. Per la revisione degli albi provinciali e circondariali delle imprese artigiane di cui al quinto comma dell'art. 9 e all'art. 33 della l.r. 73/89, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 1.300.000.000.

     2. All'onere di L. 1.300.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.11.1.2872 «Spese per la revisione degli albi provinciali e circondariali delle imprese artigiane» è incrementata di L. 1.300.000.000.

 

     Art. 17. (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese).

     1. Per le finalità previste dalla l.r. 22 febbraio 1993, n. 7, sono autorizzati i seguenti contributi in capitale:

     a) L. 20.000.000.000 per gli anni 1994 e 1995 di cui L. 5.000.000.000 per il 1994 a soggetti pubblici e privati per l'attuazione di programmi di sviluppo e progetti innovativi di cui al terzo comma dell'art. 3;

     b) L. 15.000.000.000 per gli anni 1994 e 1995 di cui L. 7.000.000.000 per il 1994 per lo sviluppo delle qualità di cui al primo comma dell'art. 4;

     c) L. 11.200.000.000 per il 1994 per la promozione delle innovazioni di cui al primo comma dell'art. 5.

     2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa disposta dal precedente comma, lett. a) e b) del presente articolo, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34.

     3. Alla determinazione della spesa per il 1995 si provvederà con la legge di approvazione del bilancio del relativo esercizio ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. L'onere derivante dal precedente primo comma, pari a L. 46.200.000.000, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1994- 1996, quadro di previsione delle spese di parte II «Spese per programmi di sviluppo» obiettivo 3.1.11. «Servizi reali alle imprese singole ed associate» tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi».

     5. All'onere di L. 23.200.000.000 per il 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     6. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.11.2.3677 «Contributi in capitale alle piccole imprese ed alle aziende artigiane per investimenti volti allo sviluppo del controllo della qualità delle lavorazioni e dei prodotti» è incrementata di L. 7.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.11.2.3678 «Contributi in capitale alle piccole imprese ed alle imprese artigiane per la realizzazione di progetti innovativi» è incrementata di L. 11.200.000.000;

     - all'ambito 3, settore 1, obiettivo 11 è istituito il capitolo 3.1.11.2.3826 «Contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di programmi di sviluppo e progetti innovativi concernenti più imprese nell'ambito dei distretti industriali» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 5.000.000.000.

 

     Art. 18. (Interventi di promozione e sviluppo dell'artigianato).

     1. Per gli interventi di promozione e sviluppo del comparto artigiano di cui alla l.r. 20 marzo 1990, n. 17 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 30.500.000.000 di cui:

     a) L. 8.500.000.000 per le finalità di cui all'art. 4 primo e secondo comma;

     b) L. 4.000.000.000 per le finalità di cui all'art. 5;

     c) L. 3.500.000.000 per le finalità di cui all'art. 8;

     d) L. 3.000.000.000 per le finalità di cui all'art. 10 lett. a) e all'art. 11;

     e) L. 9.000.000.000 per le finalità di cui all'art. 12;

     f) L. 1.000.000.000 per le finalità di cui all'art. 14, primo comma;

     g) L. 500.000.000 per le finalità di cui all'art. 14, secondo comma;

     h) L. 1.000.000.000 per le finalità di cui all'art. 21.

     2. All'onere complessivo di L. 30.500.000.000 previsto dal precedente comma, si provvede per L. 8.500.000.000 mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.2.765 e per L. 22.000.000.000 mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato ai previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.11.2.2876 «Spese per la ricerca applicata, l'assistenza tecnica, manageriale, di marketing, il trasferimento di informazioni tecnico- scientifiche e la fruizione di servizi reali» è incrementata di L. 8.500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.11.2.3272 «Contributi per il sostegno di progetti innovativi di imprese artigiane per il trasferimento e/o l'applicazione di innovazioni» è incrementata di L. 4.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.10.2.2879 «Contributi in capitale a consorzi, società consortili fra imprese artigiane e miste per la realizzazione di infrastrutture e servizi consortili all'interno di aree attrezzate e non» è incrementata di L. 3.500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.11.2.2881 «Contributi in capitale alle imprese artigiane associate per la produzione e la commercializzazione dei prodotti, per la realizzazione di servizi tecnici e sociali comuni» è incrementata di L. 3.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.12.2.2882 «Fondo regionale alla cassa per il credito alle imprese artigiane per la concessione di contributi in conto interessi e in conto canoni diretti a favorire gli investimenti delle imprese artigiane e loro forme associative» è incrementata di L. 9.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.11.2.2884 «Contributi in capitale alle imprese artigiane per la realizzazione o modifiche di strutture ed impianti atti a prevenire, contenere, e/o ridurre l'inquinamento ambientale» é incrementata di L. 1.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.11.2.2885 «Contributi in conto capitale a consorzi, e società consortili fra imprese artigiane ed alle società di intervento per lo stoccaggio ed il trattamento dei reflui e scarti della lavorazione» è incrementata di L. 500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.11.2.2892 «Contributi al fondo consortile ed al capitale sociale di consorzi o società consortili fra imprese artigiane» è incrementata di L. 1.000.000.000.

 

          Art. 19. (Programma Interreg).

     1. Per l'attuazione degli interventi del programma operativo Interreg per le zone di frontiera Italo-Svizzera - fondo europeo di sviluppo regionale, è autorizzata per il 1994, un'anticipazione sui fondi comunitari dell'importo complessivo di L. 1.023.360.000.

     2. Per le finalità di cui al quarto comma, dell'art. 6 della l.r. 22 febbraio 1993, n. 7, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994, la spesa in capitale di L. 511.680.000, quale cofinanziamento regionale degli interventi di cui al precedente comma.

     3. All'onere di L. 1.535.040.000 di cui ai precedenti primo e secondo comma, per il 1994 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

     - all'ambito 3, settore 1 obiettivo 11 è istituito il capitolo 3.1.11.2.3827 «Anticipazioni per interventi in attuazione del regolamento CEE n. 2052/88 per il programma "Interreg Italia-Svizzera" per il sostegno alle attività economiche» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 300.000.000;

     - all'ambito 3, settore 1, obiettivo 11 è istituito il capitolo 3.1.11.2.3828 «Anticipazioni per interventi in attuazione del regolamento CEE n. 2052/88 per il programma "Interreg Italia-Svizzera" per la cooperazione transfrontaliera» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 723.360.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.11.2.3548 «Cofinanziamento regionale per il programma "Interreg Italia- Svizzera" di sostegno alle attività economiche, è incrementata di L. 150.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.11.2.3549 «Cofinanziamento regionale per il programma "Interreg Italia- Svizzera" di cooperazione transfrontaliera» è incrementata di L. 361.680.000.

 

     Art. 20. (Raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi).

     1. Per gli interventi di cui all'art. 3 della l.r. 8 luglio 1989, n. 24 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 60.000.000.

     2. All'onere di L. 60.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.2.765 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.3423 «Spese per le funzioni amministrative delegate in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione di tartufi» è incrementata di L. 60.000.000.

 

     Art. 21. (Sostegno del settore lattiero-caseario).

     1. Per il sostegno del settore lattiero-caseario e di altri comparti in situazioni congiunturali sfavorevoli di cui alla lett. d) del primo comma dell'art. 2 della l.r. n. 6/91 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 950.000.000.

     2. All'onere di L. 950.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.3424 «Interventi per fronteggiare le sfavorevoli situazioni congiunturali nel settore lattiero-caseario» è incrementata di L. 950.000.000.

 

     Art. 22. (Zootecnia minore).

     1. Per gli interventi previsti dalla lett. f) del primo comma e dal terzo comma dell'art. 52 della l.r. 5 dicembre 1981, n. 68 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa in capitale di L. 270.000.000.

     2. All'onere di L. 270.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.3427 «Contributo in conto capitale per l'incremento, il miglioramento e la difesa delle specie appartenenti alla zootecnia minore» è incrementata di L. 270.000.000.

 

     Art. 23. (Strutture cooperative in agricoltura).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1994, per le finalità previste dalla l.r. 30 novembre 1991, n. 29 la spesa in capitale complessiva di L. 13.000.000.000 di cui:

     a) L. 5.000.000.000 per interventi di ricapitalizzazione finanziaria di cui all'art. 4, primo comma;

     b) L. 8.000.000.000 per gli interventi di sviluppo riguardanti strutture, impianti, reti commerciali, marchi, partecipazioni societarie ed ogni altra iniziativa ritenuta necessaria per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 4, secondo comma.

     2. All'onere di L. 13.000.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.3429 «Contributi in capitale per interventi di ricapitalizzazione finanziaria delle strutture cooperativistiche in agricoltura» è incrementata di L. 5.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.3430 «Contributi in capitale per strutture, impianti, reti commerciali, marchi, partecipazioni societarie relative agli interventi dei piani di sviluppo e ricapitalizzazione delle strutture cooperativistiche» è incrementata di L. 8.000.000.000.

 

     Art. 24. (Piani di miglioramento aziendale).

     1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal piano di miglioramento aziendale di cui all'art. 2 della legge regionale 30 novembre 1991, n. 31 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa in capitale di L. 14.119.843.892.

     2. All'onere di L. 14.119.843.892 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.3673 «Contributi regionali per gli investimenti previsti dal piano di miglioramento aziendale e del reddito per unità di lavoro» è incrementata di L. 14.119.843.892.

 

     Art. 25. (Valorizzazione dell'ambiente rurale nelle comunità montane).

     1. Per gli interventi di valorizzazione dell'ambiente rurale di cui all'art. 4 della l.r. 30 novembre 1991, n. 30, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1994 la concessione di contributi in capitale per L. 5.000.000.000.

     2. All'onere complessivo di L. 5.000.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.3674 «Contributi regionali alle comunità montane per interventi volti alla valorizzazione dell'ambiente rurale» è incrementata di L. 5.000.000.000.

 

     Art. 26. (Impianti di bonifica ed irrigazione).

     1. Per l'esecuzione e per la manutenzione delle opere di bonifica di cui al primo comma dell'art. 39 della l.r. 26 novembre 1984, n. 59 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994, la spesa in capitale di L. 14.140.000.000.

     2. All'onere di L. 14.140.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 3, settore 2, obiettivo 2, è istituito il capitolo 3.2.2.2.3829 «Contributi in capitale a consorzi di bonifica ed alle comunità montane per l'esecuzione e la manutenzione di opere di bonifica e di irrigazione» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 14.140.000.000.

 

     Art. 27. (Miglioramento delle strutture di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli).

     1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1994, la spesa in capitale di L. 5.150.000.000 quale contributo regionale all'attuazione dei regolamenti CEE 355/77 e 1760/78.

     2. All'onere di L. 5.150.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.3.2.1881 «Contributi regionali per il concorso di competenza della regione per l'attuazione dei regolamenti CEE n. 355/77 e n. 1760/78» è incrementata di L. 5.150.000.000.

 

     Art. 28. (Agricoltura di montagna).

     1. Per gli interventi finalizzati all'agricoltura di montagna di cui alla l.r. 30 novembre 1991, n. 30 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa complessiva di L. 9.000.000.000 di cui:

     - L. 4.000.000.000 per contributi in capitale per la razionalizzazione del processo produttivo di cui all'art. 2;

     - L. 2.000.000.000 per contributi in capitale per lo sviluppo della qualità delle colture di montagna di cui all'art. 3 primo comma lett. a), b) e c);

     - L. 3.000.000.000 per contributi in capitale per la stipulazione di contratti di protezione territoriale ed ambientale di cui all'art. 5.

     2. All'onere complessivo di L. 9.000.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenze e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, sono apportate le seguenti variazioni:

     - all'ambito 3, settore 2, obiettivo 5, sono istituiti i seguenti capitoli:

     3.2.5.2.3830 «Contributi regionali per la razionalizzazione del processo produttivo in montagna», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 4.000.000.000;

     3.2.5.2.3831 «Contributi regionali per lo sviluppo delle qualità delle colture di montagna», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.000.000.000;

     3.2.5.2.3832 «Contributi regionali per i contratti di protezione territoriale ed ambientale fra comunità montane ed agricoltori», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 3.000.000.000.

 

     Art. 29. (Contributi ai pescatori).

     1. Per le finalità previste dalla l.r. 26 maggio 1982, n. 25, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa in capitale di L. 210.000.000 di cui:

     - L. 120.000.000 per contributi a cooperative di pescatori professionisti e loro consorzi ai sensi dell'art. 32;

     - L. 30.000.000 per contributi a pescatori iscritti all'albo provinciale per la revisione di barche e motori, nonché l'acquisto di altre attrezzature ai sensi dell'art. 33;

     - L. 60.000.000 per contributi ad associazioni di pescatori dilettanti per il ripopolamento ai sensi dell'art. 34.

     2. All'onere complessivo di L. 210.000.000 previsto dal precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.2.2384 «Contributi in capitale a cooperative tra pescatori professionali iscritti all'albo ed a loro consorzi per il miglioramento e il potenziamento della pesca professionale» è incrementata di L. 120.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.2.2385 «Contributi in capitale a pescatori professionali singoli iscritti all'albo provinciale per l'acquisto e la revisione generale di barche e motori nonché per l'acquisto di altre attrezzature» è incrementata di L. 30.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.2.2386 «Contributi in capitale ad associazioni di pescatori dilettanti riconosciute e ad enti senza fine di lucro, per il ripopolamento ittico di acque destinate alla pesca dilettantistica e sportiva» è incrementata di L. 60.000.000.

 

     Art. 30. (Ristrutturazione commerciale).

     1. Per i programmi di cui all'art. 3 della l.r. 36 del 6 luglio 1981, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la concessione di contributi in capitale di L. 1.000.000.000.

     2. All'onere di L. 1.000.000.000 previsto dal precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.2.2.1065 «Contributi in capitale a consorzi tra cooperative di consumo, a cooperative di garanzia fidi e loro consorzi regionali costituiti da esercenti il commercio che abbiano tra gli scopi statutari la presentazione di garanzie collettive finalizzate ad agevolare la concessione di crediti bancari nonché ai gruppi associati tra esercenti il commercio al dettaglio per l'acquisto, la ristrutturazione ed il rinnovo dei locali delle attrezzature e delle dotazioni necessarie per l'esercizio dell'attività commerciale» è incrementata di L. 1.000.000.000.

 

     Art. 31. (Infrastrutture turistiche).

     1. Per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche, nonché il riequilibrio delle attività di interesse turistico di cui all'art. 2 della l.r. 27 giugno 1988, n. 36 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la concessione di contributi in conto capitale di L. 5.113.000.000 di cui:

     a) L. 613.000.000 ai comuni;

     b) L. 500.000.000 ad enti ed associazioni senza fine di lucro;

     c) L. 4.000.000.000 ad imprese, consorzi tra imprese e cooperative.

     2. All'onere complessivo di L. 5.113.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.5.2.2495 «Contributi regionali in conto capitale a comuni per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche nonché il riequilibrio delle attività di interesse turistico» è incrementata di L. 613.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.5.2.2498 «Contributi regionali in conto capitale a enti e associazioni senza fine di lucro per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche nonché il riequilibrio delle attività di interesse turistico» è incrementata di L. 500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.5.2.2499 «Contributi regionali in conto capitale ad imprese, consorzi fra imprese e cooperative per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche, nonché il riequilibrio delle attività di interesse turistico» è incrementata di L. 4.000.000.000.

 

     Art. 32. (Impianti sportivi).

     1. Per la concessione di contributi in capitale di cui alla lett. b) dell'art. 2, della l.r. 21 gennaio 1975, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 6.000.000.000.

     2. All'onere di L. 6.000.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.7.2.578 «Contributi in capitale a comuni e loro consorzi, comunità montane, enti ed associazioni non aventi scopo di lucro, per la realizzazione di opere ed impianti di particolare interesse sportivo» è incrementata di L. 6.000.000.000.

 

     Art. 33. (Circoli cooperativi).

     1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la concessione di un contributo in capitale di L. 1.500.000.000 per i programmi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 3, della l.r. 29 aprile 1988, n. 24.

     2. All'onere di L. 1.500.000.000 di cui al precedente comma si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenze e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.7.2.2630 «Contributi in capitale a consorzi e a cooperative di garanzia fidi per l'acquisto, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti e da adibire all'esercizio dell'attività sociale» è incrementata di L. 1.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.4.7.2.2631 «Contributi in capitale a consorzi regionali e cooperative di garanzia fidi per l'apprestamento, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature e degli arredi necessari per l'esercizio delle attività» è incrementata di L. 500.000.000.

 

     Art. 34. (Patrimonio edilizio storico).

     1. Per le finalità previste dall'art. 1 della l.r. 6 agosto 1984 n. 39, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la concessione di contributi in capitale di L. 3.000.000.000.

     2. All'onere di L. 3.000.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.1.1.2.1486 «Contributi in capitale una tantum a comuni, province e soggetti proprietari degli immobili per la protezione e la valorizzazione del patrimonio di interesse ambientale, architettonico, artistico ed archeologico» è incrementata di L. 3.000.000.000.

 

     Art. 35. (Passante ferroviario).

     1. Per le finalità previste dall'art. 1 della l.r. 7 giugno 1980, n. 81 è autorizzato il limite di impegno di L. 8.000.000.000 per la concessione di contributi in annualità di durata quindicennale a decorrere dall'esercizio finanziario 1994.

     2. L'onere, per le spese autorizzate ai sensi del precedente comma, trova copertura nel bilancio pluriennale 1994-96, parte II, ambito 4, settore 1, obiettivo 6, tabelle relative a previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi, spese di investimenti in capitale.

     3. All'onere di L. 8.000.000.000 previsto a carico dell'esercizio in corso, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenze e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 4, settore 1, obiettivo 6, è istituito il capitolo 4.1.6.2.3833 «Contributo in annualità al comune di Milano, per la realizzazione del collegamento ferroviario passante tra le stazioni Bovisa F.N.M., Porta Garibaldi F.S. e Porta Vittoria F.S. - limite d'impegno 1994

- anni 1994-2008» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di

L. 8.000.000.000.

 

     Art. 36. (Parchi).

     1. Per le finalità previste dalla l.r. 30 novembre 1983 n. 86, è autorizzata la concessione di contributi in capitale di:

     a) L. 6.200.000.000 per l'acquisizione di aree e per gli altri interventi di cui agli artt. 5, 17, settimo comma, lett. a) e 24, nono comma;

     b) L. 1.000.000.000 per la realizzazione e trasformazione dei sentieri, punti di sosta e capanni di ricovero di cui all'art. 9, terzo comma, lett. d);

     c) L. 500.000.000 per l'acquisizione di aree dei parchi locali di interesse sovracomunale di cui all'art. 34, secondo comma;

     d) L. 50.000.000 per programmi finalizzati alla realizzazione di stazioni sperimentali locali di interesse ambientali ed ecologico, di cui al quarto comma, dell'art. 41.

     2. All'onere di L. 7.750.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.1.7.2.1671 «Contributi in capitale per l'acquisizione di aree e di beni per gli interventi relativi a nuove localizzazioni di attività economiche e alla tutela nonché alla valorizzazione del patrimonio ambientale, a favore degli enti gestori delle aree protette» è incrementata di L. 6.200.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.1.7.2.1672 «Contributi in capitale per la realizzazione e trasformazione di sentieri, punti di sosta e capanni di ricovero, a favore degli enti, associazioni e gruppi operanti nelle aree protette» è incrementata di L. 1.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.1.7.2.1673 «Contributi in capitale per l'acquisizione delle aree e per gli interventi di realizzazione di parchi locali di interesse sovracomunale, a favore di comuni e loro consorzi» è incrementata di L. 500.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.1.7.2.1674 «Contributi in capitale per la realizzazione di stazioni sperimentali locali di interesse ambientale ed ecologico» è incrementata di L. 50.000.000.

 

     Art. 37. (Messa in sicurezza di rifiuti tossici).

     1. Per le opere di messa in sicurezza di serbatoi contenenti rifiuti liquidi, nonché per l'asportazione dei reflui tossici, di cui all'ordinanza del ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1171/FPC del 21 settembre 1987 e altresì della d.g.r. n. 24284 del 20 settembre 1987, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1994 la spesa in capitale di L. 500.000.000.

     2. All'onere di L. 500.000.000 previsto dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese di investimento per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al capitolo 5.2.2.1.734 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.1.1.3188 «Spese in capitale per interventi urgenti di massa in sicurezza di rifiuti tossici dell'area del centro ecologico padano di Carpiano» è incrementata di L. 500.000.000.

 

     Art. 38. (Rimborso agli enti locali delle spese di gestione del catasto-rifiuti).

     1. Per provvedere al rimborso agli enti locali delle spese sostenute nel 1993 per la gestione del catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 350.000.000.

     2. All'onere di L. 350.000.000 previsto dal precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 4, settore 3, obiettivo 1, è istituito il capitolo 4.3.1.1.3834 «Rimborso agli enti locali delle spese sostenute nell'anno 1993 per la gestione del catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 350.000.000.

 

     Art. 39. (Bonifica terreni degradati).

     1. Per la bonifica di terreni degradati di cui all'art. 24 della l.r. 7 giugno 1980, n. 94 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la concessione dei contributi in capitale di L. 14.000.000.000.

     2. All'onere di L. 14.000.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.1.2.980 «Contributi ad enti locali per la bonifica dei terreni degradati conseguente alla chiusura di discariche di rifiuti solidi urbani non controllate e per l'attuazione di misure urgenti per la bonifica di aree inquinate o per lo smaltimento di rifiuti» è incrementata di L. 14.000.000.000.

 

     Art. 40. (Attrezzature di rilevazione dell'inquinamento atmosferico).

     1. Per le finalità previste dalla l.r. 13 luglio 1984, n. 35 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa in capitale complessiva di L. 2.400.000.000 di cui:

     a) L. 1.000.000.000 per contributi per la realizzazione di reti provinciali di rilevamento atmosferico ai sensi del primo comma dell'art. 5;

     b) L. 1.400.000.000 per spese per l'acquisto di attrezzature tecniche per il coordinamento dei servizi provinciali di rilevamento atmosferico ai sensi dell'art. 6.

     2. All'onere complessivo di L. 2.400.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione per L. 1.000.000.000 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958, e per L. 1.400.000.000 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese di investimento per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al capitolo 5.2.2.2.734 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.3.2.1815 «Contributi in capitale alle province per l'acquisto di attrezzature per il servizio di rilevamento atmosferico» è incrementata di L. 1.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.3.1.1816 «Spese per l'acquisto diretto di attrezzature tecniche per il coordinamento e l'integrazione dei servizi provinciale di rilevamento atmosferico» è incrementata di L. 1.400.000.000.

 

     Art. 41. (Giornata del verde pulito).

     1. Per le iniziative svolte in occasione della «Giornata del verde pulito» di cui all'art. 1 della l.r. 20 luglio 1991, n. 14, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la concessione di contributi regionali di parte corrente di L. 400.000.000.

     2. All'onere di L. 400.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.6.1.3679 «Contributi ai comuni per le iniziative del verde pulito» è incrementata di L. 400.000.000.

 

     Art. 42. (Viabilità minore).

     1. Per le finalità previste dall'art. 1 della l.r. 15 luglio 1982, n. 39 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la concessione di contributi in capitale di L. 5.000.000.000.

     2. All'onere di L. 5.000.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.1.2.1430 «Contributi in capitale per l'attuazione delle opere relative agli interventi demandati a comuni e consorzi di comuni in materia di viabilità di interesse provinciale e comunale» è incrementata di L. 5.000.000.000.

 

     Art. 43. (Piste ciclabili e parcheggi).

     1. Per le finalità previste dal primo comma dell'art. 8 della l.r. 27 novembre 1989, n. 65 e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994, la spesa in capitale di L. 5.000.000.000.

     2. All'onere di L. 5.000.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.1.2.2839 «Contributi in capitale a province, comuni e loro consorzi per la realizzazione di piste ciclabili e di parcheggi attrezzati e di punti di noleggio riservati alle biciclette esclusi quelli situati in aree di interscambio» è incrementata di L. 5.000.000.000.

 

     Art. 44. (Acquedotti).

     1. Per le finalità previste dall'art. 1 della l.r. 10 settembre 1984 n. 53 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la concessione di contributi in capitale di L. 9.000.000.000.

     2. All'onere complessivo di L. 9.000.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.3.2.891 «Contributi in capitale a comuni, province e loro consorzi per l'esecuzione o il completamento di acquedotti» è incrementata di L. 9.000.000.000.

 

     Art. 45. (Fognature).

     1. Per la costruzione o il completamento di impianti di depurazione e relativi condotti di allacciamento di cui all'art. 1 della l.r. 28 aprile 1984, n. 23 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 8.000.000.000.

     2. All'onere di L. 8.000.000.000 di cui al precedente comma, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.4.2.1784 «Contributi in capitale agli enti locali con popolazione non superiore a tremila abitanti, e loro consorzi per la costruzione o il completamento di impianti di depurazione e relativi condotti di allacciamento» è incrementata di L. 8.000.000.000.

 

     Art. 46. (Casa).

     1. Per le finalità previste dalla l.r. 15 dicembre 1993, n. 39, sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1994, le seguenti spese:

     - L. 22.000.000.000 ai sensi della lett. a), dell'art. 1;

     - L. 62.000.000.000 ai sensi della lett. b), dell'art. 1;

     - L. 16.000.000.000 ai sensi della lett. c), dell'art. 1.

     2. All'onere di L. 100.000.000.000 a carico del bilancio regionale, quale conseguenza della mancata reiscrizione dell'apposito fondo vincolato, delle economie realizzate sulle assegnazioni statali relative alla legge n. 457/78 e successive, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.6.2.3717 «Contributi individuali in conto capitale destinati all'acquisto e al recupero di abitazioni» è incrementata di L. 22.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.6.2.3718 «Contributi in conto capitale destinati alla costruzione e al recupero di immobili a favore di cooperative edilizie e loro consorzi e di imprese edilizie e loro consorzi» è incrementata di L. 62.000.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.6.2.3719 «Contributi in conto capitale destinati alla costruzione e al recupero degli immobili da acquisire al patrimonio di edilizia residenziale pubblica da parte degli IACP e dei comuni» è incrementata di L. 16.000.000.000.

 

     Art. 47. (Barriere architettoniche).

     1. Per la realizzazione degli interventi diretti a sviluppare la ricerca e la sperimentazione nel settore dell'abbattimento delle barriere architettoniche di cui all'art. 34-bis della l.r. 20 febbraio 1986, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1994, la spesa di L. 3.000.000.000.

     2. All'onere di L. 3.000.000.000 di cui al precedente comma si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenze e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.4.7.2.2867 «Spese dirette per la realizzazione di interventi pilota su edifici e strutture pubbliche per l'eliminazione delle barriere architettoniche» è incrementata di L. 3.000.000.000.

 

     Art. 48. (Contributi previdenziali).

     1. Per provvedere al pagamento degli oneri previdenziali messi a ruolo e riferiti ad anni precedenti, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 1.000.000.000.

     2. All'onere di L. 1.000.000.000 previsto dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 1, settore 2, obiettivo 1, è istituito il capitolo 1.2.1.1.3835 «Oneri previdenziali per il personale regionale riferito ad anni precedenti» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000.

 

     Art. 49. (Ritenute sugli interessi dei conti correnti).

     1. In relazione a quanto previsto dal quarto comma, dell'art. 26 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, con il quale si assoggettano a ritenuta a titolo di imposta gli interessi su depositi e conti correnti, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1994, la spesa di L. 2.961.413.420 per il pagamento delle ritenute sugli interessi relativi al primo semestre 1993.

     2. All'onere di L. 2.961.413.420 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 1, settore 2, obiettivo 10, è istituito il capitolo 1.2.10.1.3836 «Ritenute sugli interessi di depositi e conti correnti» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.961.413.420.

 

     Art. 50. (Interventi di ripristino dei danni causati da calamità naturali nell'Oltrepò Pavese).

     1. Per l'esecuzione degli interventi della l.r. 5 settembre 1978, n. 59 ed in conseguenza di assegnazioni pregresse erroneamente revocate, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1994, la spesa di L. 9.677.600.

     2. All'onere di L. 9.677.600 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'attuazione di programmi di sviluppo» iscritto al capitolo 5.3.2.2.735 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 1, settore 4, obiettivo 3, è istituito il capitolo 1.4.3.2.3837 «Spese per i lavori di ripristino in comune di Torricella Verzate, resisi necessari in conseguenza dei danni causati dalle calamità naturali dell'Oltrepò Pavese - obbligazioni pregresse» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 9.677.600.

 

     Art. 51. (Subentro nel contratto di leasing dell'immobile di via Ponchielli, 6 - Milano).

     1. Per gli oneri conseguenti al subentro nel contratto di locazione finanziaria di cui al II comma dell'art. 1 della l.r. 1 giugno 1993, n. 17 è autorizzata per gli esercizi finanziari 1995/1996 la spesa complessiva di L. 820.000.000 in conto capitale di cui L. 370.000.000 per l'esercizio finanziario 1995.

     2. Alla determinazione della quota annuale di spesa per l'anno 1996 si provvederà con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 21 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. L'onere relativo alle iniziative di cui al precedente primo comma, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1994/96 al quadro di previsione delle spese di parte II spese per funzioni di sviluppo, obiettivo 5.3.2. «Fondi per la riassegnazione dei residui perenti», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti».

     4. Al quadro di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1994/1996, parte II, obiettivo 3.1.1. «Domanda/offerta di lavoro», tabella riferita a leggi operanti, le previsioni di spesa in capitale sono incrementate di L. 370.000.000 per il 1995 e di L. 450.000.000 per il 1996.

 

     Art. 52. (Contributi per la realizzazione di progetti innovativi nelle piccole imprese).

     1. Per l'attuazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 5 della l.r. 22 febbraio 1993, n. 7 ed a seguito della restituzione dei contributi assegnati al CESTEC, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994, la spesa in capitale di L. 2.146.418.472.

     2. All'onere di L. 2.146.418.472 di cui al precedente comma si provvede con gli introiti del capitolo 3.5.3627 «Restituzione da parte del CESTEC S.p.A. dei contributi ricevuti per interventi di assistenza all'innovazione tecnologica a favore delle piccole e medie imprese» dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.5.3627 «Restituzione da parte del CESTEC S.p.A. dei contributi ricevuti per interventi di assistenza all'innovazione tecnologica a favore delle piccole e medie imprese» è incrementata di L. 2.146.418.472;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.1.11.2.3629 «Contributi in capitale alle piccole imprese ed alle imprese artigiane per la realizzazione di progetti innovativi» è incrementata di L. 2.146.418.472.

 

     Art. 53. (Minori assegnazioni statali sui mutui di miglioramento fondiario - L. 984/77, art. 18).

     1. A fronte delle minori assegnazioni previste per il 1994 per la concessione del concorso negli interessi sui mutui contratti in applicazione dell'art. 18 della legge 984/77 dalle lett. b) e d) del primo comma dell'art. 46, dalle lett. b) e d) del primo comma dell'art. 54 e dalla lett. c) del primo comma dell'art. 56 della l.r. 6 dicembre 1980, n. 99, è autorizzata un'equivalente anticipazione regionale di L. 730.156.108.

     2. All'onere di L. 730.156.108 per il 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.1.2.3091 «Oneri pregressi: anticipazioni regionali per contributi ventennali sugli interessi dei mutui contratti da singoli per la realizzazione di miglioramenti fondiari riguardanti il settore zootecnico» è incrementata di L. 730.156.108.

 

     Art. 54. (Restituzione di assegnazioni del fondo sociale europeo).

     1. Per provvedere alla restituzione alla comunità europea della somma di L. 439.588.148, corrispondente alla quota conferita in avanzo di amministrazione dell'anticipazione complessiva di L. 523.753.808 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994, la spesa di L. 439.588.148.

     2. All'onere di L. 439.588.148 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, è approvata la seguente variazione:

     - all'ambito 5, settore 4, obiettivo 2, è istituito il capitolo 5.4.2.1.3838 «Restituzione di finanziamenti del FSE, relativi a programmi di formazione professionale» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 439.588.148.

 

     Art. 55. (Interessi per ritardato pagamento).

     1. Per interessi di ritardato pagamento di lavori già effettuati e relativi agli interventi di cui alle leggi 470/87 e 159/88 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1994, la spesa di L. 850.000.000.

     2. All'onere di L. 850.000.000 previsto dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 4, settore 4, obiettivo 7 è istituito il capitolo 4.4.7.1.3839 «Oneri per interessi dovuti al ritardato pagamento di lavori già effettuati» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 850.000.000.

 

     Art. 56. (Promozione educativa e culturale).

     1. Tra i sottoriportati capitoli sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1994, variazioni compensative ai sensi dell'art. 36, comma settimo-sexies della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni:

 

Settore 2.4. Cultura (gruppo capitoli 3037)

2.4.4.1.3037

2.4.4.1.3038

 

     Art. 57. (Procedura esecutiva promossa da Lombardia informatica).

     1. In relazione al decreto esecutivo della pretura di Milano del 31 marzo 1994 con il quale si è disposto il pagamento di L. 3.700.624.319 a favore di Lombardia informatica S.p.A. per interessi di ritardato pagamento e rivalutazione monetaria relativi ad alcune fatture si autorizza, per l'anno 1994, la spesa di L. 3.700.624.319.

     2. Al finanziamento del maggiore onere di L. 3.700.624.319 previsto dal precedente comma, si provvede mediante riduzione, per pari importo, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 1, settore 2, obiettivo 2 è istituito il capitolo 1.2.2.1.3840 «Oneri per il ritardato pagamento di fatture a Lombardia informatica» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 3.700.624.319.

 

     Art. 58. (F.R.I.S.L.).

     1. Per il biennio 1994/95 sono approvate e finanziate, ai sensi degli artt. 8 e 9 della l.r. 33/91, le seguenti iniziative la cui disciplina è definita nelle schede allegate alla presente legge per i seguenti importi:

     a) sviluppo e ammodernamento delle strutture per anziani (ANZIANI):

     - L. 100.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1995;

     b) salvaguardia, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio artistico e culturale (BENI CULTURALI):

     - L. 20.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1995;

     c) protezione e potenziamento del trasporto pubblico (TRASPORTI PUBBLICI):

     - L. 50.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1995;

     d) realizzazione di opere di adeguamento della viabilità provinciale (VIABILITA' PRIMARIA):

     - L. 20.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1995;

     e) metanizzazione e difesa del suolo in montagna (MONTAGNA):

     - L. 20.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1995;

     f) raccolta differenziata rifiuti e recupero materie seconde (TRATTAMENTO RIFIUTI):

     - L. 10.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1995;

     g) riqualificazione periferie urbane (PERIFERIE URBANE):

     - L. 20.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1995;

     h) realizzazione di opere di adeguamento della viabilità minore (VIABILITA' MINORE):

     - L. 20.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1995;

     Sono altresì approvate ai sensi del IV comma dell'art. 9 della l.r. 33/91 le seguenti iniziative la cui disciplina è definita nelle schede allegate alla presente legge;

     i) valorizzazione di alloggi per l'accoglienza degli immigrati (ACCOGLIENZA).

     2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio finanziario 1995 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, a norma dell'art. 25 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. L'onere relativo alle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, pari a L. 260.000.000.000, trova copertura nel bilancio pluriennale 1994/96 al quadro di previsione delle spese di parte II, spese per programmi di sviluppo, obiettivo 1.5.1. «Fondo di ricostituzione infrastrutture sociali», tabella relativa alle «previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi» per L. 250.000.000.000 ed all'obiettivo 5.3.2. «Fondi per la riassegnazione dei residui perenti», tabella «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti», spese di investimenti in capitale per L. 10.000.000.000.

     4. Al bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni allo stato di previsione delle spese:

     - all'ambito 1, settore 5, obiettivo 1, sono istituiti per memoria i seguenti capitoli:

     1.5.1.2.3841 «Contributi a rimborso decennale per l'iniziativa trasporti pubblici»;

     1.5.1.2.3842 «Contributi straordinari a fondo perduto per l'iniziativa trasporti pubblici»;

     1.5.1.2.3843 «Contributi a rimborso decennale per l'iniziativa viabilità minore»;

     1.5.1.2.3844 «Contributi straordinari a fondo perduto per l'iniziativa viabilità minore»;

     1.5.1.2.3846 «Contributi straordinari a fondo perduto per l'iniziativa montagna»;

     1.5.1.2.3847 «Contributi straordinari a fondo perduto per l'iniziativa periferie urbane».

     La descrizione dei seguenti capitoli è così modificata:

     1.5.1.2.3350 «Contributi a rimborso decennale per l'iniziativa viabilità primaria»;

     1.5.1.2.3351 «Contributi straordinari a fondo perduto per l'iniziativa viabilità primaria».

 

     Art. 59. (Clausola d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

(Seguono Schede allegate)

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1., fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della stessa L.R. 1/2005.