§ 3.1.56 - L.R. 31 gennaio 1992, n. 3.
Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:31/01/1992
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Definizione dell'attività agrituristica e iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici.
Art. 3.  Autorizzazione comunale.
Art. 4.  Incentivi - piani aziendali e interaziendali di sviluppo agrituristico.
Art. 5.  Programma regionale agrituristico.
Art. 6.  Interventi degli enti locali e piani integrati per interventi straordinari.
Art. 7.  Studio, ricerca, assistenza tecnica e formazione professionale.
Art. 8.  Promozione.
Art. 9.  Marchio di riconoscimento e di qualificazione delle aziende agrituristiche.
Art. 10.  Strutture e infrastrutture edilizie.
Art. 11.  Regolamento di attuazione.
Art. 12.  Norma transitoria.
Art. 13.  Abrogazione.
Art. 14.  Norma finanziaria.


§ 3.1.56 - L.R. 31 gennaio 1992, n. 3. [1]

Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale.

(B.U. 4 febbraio 1992, n. 6, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. La regione, con la presente legge, disciplina l'attività dell'agriturismo, in attuazione della legge 5 dicembre 1985, n. 730 «Disciplina dell'agriturismo» e nel rispetto del programma regionale di sviluppo e del piano agricolo regionale, allo scopo di rivitalizzare e valorizzare sotto l'aspetto sociale, territoriale ed economico le comunità rurali, attraverso l'integrazione dei redditi aziendali, per un più armonico sviluppo dell'intera comunità lombarda.

 

     Art. 2. Definizione dell'attività agrituristica e iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici.

     1. L'attività agrituristica, intesa quale attività integrata tra agricoltura e turismo, è considerata agricola quando è esercitata dai soggetti di cui all'art. 2135 del codice civile con un numero massimo di 15 camere e/o per un numero massimo di 30 ospiti al giorno.

     2. Presso la camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato (CCIAA) di ogni provincia è istituito l'elenco degli operatori agrituristici.

     3. Previa iscrizione nell'elenco sono operatori agrituristici le persone fisiche o giuridiche che sono imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile ed i loro familiari ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile.

     4. Possono essere iscritti nell'elenco di cui al precedente secondo comma, a domanda, i soggetti che intendono esercitare le attività agrituristiche nella provincia stessa.

     5. L'iscrizione all'elenco è concessa previo accertamento del possesso dei requisiti degli aspiranti nel rispetto delle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

     6. Alle commissioni di cui alla l.r. 13 aprile 1974, n. 18 concernente «Istituzione dell'albo degli imprenditori agricoli» competono le funzioni amministrative concernenti la tenuta, l'aggiornamento dell'elenco e l'esame dei ricorsi, secondo le procedure ivi previste.

 

     Art. 3. Autorizzazione comunale.

     1. Per l'abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica gli operatori agrituristici, iscritti nell'elenco di cui al secondo comma del precedente art. 2, devono presentare domanda di autorizzazione al sindaco del comune ove è ubicato l'immobile destinato all'attività agrituristica.

     2. La domanda deve contenere la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche aziendali, degli edifici e delle aree adibite ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che si intendono praticare.

     3. Alla domanda devono essere allegati:

     a) documentazione dei requisiti di cui agli artt. 11 e 92 del t.u. approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» e all'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 «Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttivi diretti»;

     b) copia del libretto sanitario rilasciato alle persone che esercitano l'attività;

     c) parere favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo ai locali da adibire all'attività;

     d) certificato di iscrizione all'elenco di cui al secondo comma del precedente art. 2;

     e) certificato del servizio provinciale agricoltura, foreste e alimentazione (SPAFA) attestante il rapporto di complementarietà dell'attività agrituristica rispetto all'attività agricola attraverso l'indicazione del numero massimo di ospiti/giorno per i quali è concedibile l'autorizzazione stessa in relazione alla consistenza dell'azienda agricola.

     4. Il sindaco provvede sulle domande di autorizzazione nei modi e nei termini di cui all'art. 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

     5. Entro il 31 luglio di ciascun anno i soggetti che hanno ottenuto l'autorizzazione di cui ai precedenti commi devono comunicare al comune le tariffe che intendono praticare nell'anno successivo.

 

     Art. 4. Incentivi - piani aziendali e interaziendali di sviluppo agrituristico.

     1. La regione, anche in attesa del programma regionale di cui al successivo art. 5, concede incentivi per l'attuazione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agrituristico, anche a valenza zonale, nell'ambito dei quali possono essere previsti interventi sugli immobili, l'acquisto e la realizzazione di dotazioni e servizi da utilizzare per attività agrituristiche.

     2. Gli incentivi di cui al comma precedente, che interessano attività agrituristiche su terreni demaniali, svolte da operatori convenzionati con l'azienda regionale delle foreste, per una durata non inferiore a dieci anni, sono erogati a quest'ultima.

     3. Ai fini della concessione e dell'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo si applicano le norme procedurali per la programmazione e l'attuazione degli interventi finanziari ed economici della regione a favore delle imprese agricole e zootecniche singole o associate di cui alla legislazione vigente.

 

     Art. 5. Programma regionale agrituristico.

     1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e con la pianificazione territoriale, approva il programma agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.

     2. Tale programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale, determina le zone a prevalente interesse agrituristico, con particolare riguardo al patrimonio demaniale regionale gestito dall'azienda regionale delle foreste, individua i comuni di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e coordina inoltre le iniziative di cui al precedente art. 4 ed ai successivi artt. 6 e 8 della presente legge.

     3. Il programma è redatto sentite le proposte delle amministrazioni provinciali che acquisiscono il parere delle comunità montane, degli enti gestori dei parchi, delle associazioni professionali agricole e agrituristiche operanti nella regione e delle aziende di promozione turistica.

     4. Le proposte devono contenere:

     a) la perimetrazione delle zone;

     b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;

     c) la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente suscettibile di utilizzazione agrituristica;

     d) le previsioni sulle potenzialità agrituristiche, tenuto conto anche delle strutture esistenti per la ricezione e la somministrazione di alimenti e bevande;

     e) l'individuazione di centri interaziendali di promozione e servizi.

     5. Il programma è trasmesso al ministero dell'agricoltura e delle foreste e al ministero del turismo e dello spettacolo.

 

     Art. 6. Interventi degli enti locali e piani integrati per interventi straordinari.

     1. Le amministrazioni provinciali, le comunità montane, i comuni compresi in ciascuna delle zone a prevalente interesse agrituristico, sentite le associazioni professionali agricole e agrituristiche, possono associarsi, ai sensi dell'art. 13 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, per redigere un piano integrato di interventi straordinari, ove necessario per le caratteristiche delle zone, contenente l'indicazione dettagliata delle dotazioni civili e sociali, nonché la specificazione delle iniziative volte alla valorizzazione delle tradizioni locali e del patrimonio culturale indispensabili alla realizzazione dell'attività agrituristica.

     2. Le amministrazioni provinciali competenti coordinano le iniziative associative di cui al precedente comma.

     3. Il piano integrato degli interventi straordinari di cui al precedente primo comma è approvato dal consiglio regionale che ne determina il relativo finanziamento con specifica legge di spesa.

 

     Art. 7. Studio, ricerca, assistenza tecnica e formazione professionale.

     1. La giunta regionale, in conformità con il programma di cui al precedente art. 5, promuove attività di studio e ricerca sull'agriturismo, nonché attività di assistenza tecnica e formazione professionale degli addetti in collaborazione con le associazioni professionali agricole e agrituristiche nonché con gli enti locali e l'ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia (ERSAL).

     2. La giunta regionale sostiene la realizzazione di progetti-pilota per iniziative agrituristiche aziendali e interaziendali a carattere sperimentale.

 

     Art. 8. Promozione.

     1. La giunta regionale, in conformità col programma di cui al precedente art. 5, incentiva e coordina, attraverso idonee forme di pubblicità, di diffusione nonché di promozione - da effettuare anche ai sensi della l.r. n. 28/73 - la formazione della domanda, in particolare da parte di giovani ed anziani, e dell'offerta agrituristica, in collaborazione con le associazioni professionali agricole e agrituristiche nonché con gli enti locali e l'ERSAL.

 

     Art. 9. Marchio di riconoscimento e di qualificazione delle aziende agrituristiche.

     1. La giunta regionale, al fine di valorizzare e qualificare il sistema delle aziende agrituristiche lombarde, istituisce un marchio di riconoscimento che deve essere utilizzato, nell'esercizio della loro attività e nei rapporti con terzi, dagli operatori agrituristici iscritti nell'elenco di cui al precedente art. 2.

     2. L'utilizzo del marchio è riservato esclusivamente agli operatori agrituristici.

     3. Sui confini delle aziende agricole, entro le quali si pratica l'agriturismo, deve essere apposto un numero adeguato di tabelle indicanti il marchio, la denominazione dell'azienda agrituristica, il numero di autorizzazione, il periodo di attività e l'eventuale divieto a terzi dell'esercizio venatorio in periodi determinati.

 

     Art. 10. Strutture e infrastrutture edilizie.

     1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche, a norma della presente legge, gli immobili ubicati in aggregati abitativi rurali nonché quelli esistenti sul fondo.

     2. La sistemazione degli immobili da destinare ad uso agrituristico può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro conservativo o di miglioramento, ed eccezionalmente attraverso possibili ampliamenti commisurati alla potenzialità agrituristica riconosciuta all'azienda attraverso la certificazione di cui alla lett. e), terzo comma del precedente art. 3.

     3. L'utilizzazione agrituristica non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici censiti come rurali.

     4. Nelle aree destinate dagli strumenti urbanistici generali a zona agricola, è ammesso l'approntamento di spazi per sosta di mezzi da campeggio e realizzazione di impianti tecnologici e servizi igienici accessori da destinare a sosta di campeggiatori, in rapporto alla potenzialità agrituristica riconosciuta all'azienda attraverso la certificazione di cui alla lett. e), terzo comma del precedente art. 3.

     5. Per il rilascio della concessione edilizia ai fini della sistemazione degli immobili di cui al presente articolo, si applicano il primo comma e la lett. a) del secondo comma dell'art. 3 della l.r. 7 giugno 1980, n. 93 concernente «Norme in materia di edificazione nelle zone agricole».

 

     Art. 11. Regolamento di attuazione.

     1. L'attività agrituristica deve essere organizzata in modo tale da garantire la sicurezza personale degli ospiti.

     2. Il regolamento di attuazione della presente legge, da approvarsi entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, determina in particolare:

     a) le norme igieniche, che devono comunque rispettare il regolamento comunale di igiene e quello edilizio relativo alle civili abitazioni;

     b) i requisiti delle aree attrezzate per la ricezione di turisti forniti di mezzi di trasporto autonomi;

     c) i criteri relativi alla somministrazione e vendita dei prodotti alimentari e tipici anche in relazione alla capacità produttiva aziendale.

     3. Qualora l'azienda agrituristica non si configuri come azienda agro- venatoria, l'operatore agrituristico può presentare motivata domanda alla giunta regionale perché venga vietato a terzi l'esercizio della caccia in periodi determinati.

 

     Art. 12. Norma transitoria.

     1. Fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

 

     Art. 13. Abrogazione.

     1. E' abrogata la l.r. 19 gennaio 1979, n. 16 concernente «Incentivazione dell'attività agrituristica nella regione Lombardia».

 

     Art. 14. Norma finanziaria.

     1. Per l'esercizio finanziario 1991 sono autorizzate:

     a) la concessione di contributi in capitale di L. 2.100.000.000 per l'attuazione dei piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agrituristico di cui al precedente art. 4;

     b) la spesa di L. 600.000.000 per attività di studio e di ricerca sull'agriturismo, di assistenza tecnica e formazione professionale degli addetti di cui al precedente art. 7, I comma;

     c) la spesa di L. 50.000.000 per la promozione della domanda e dell'offerta agrituristica di cui al precedente art. 8.

     2. Alla autorizzazione delle altre spese previste dagli articoli precedenti, si provvederà con successivo provvedimento di legge.

     3. Agli oneri derivanti dal precedente I comma, pari a L. 2.750.000.000, si provvede per L. 750.000.000 mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento del piano agricolo regionale derivante da assegnazioni statali vincolate» iscritto al capitolo 5.2.2.2.2759 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1991 e per L. 2.000.000.000 mediante impiego delle quote spettanti alla regione delle assegnazioni previste dalla l. 10 luglio 1991, n. 201 «Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (legge pluriennale per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura)» relative alle attuazioni del piano agricolo nazionale.

     4. Al bilancio per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

 

Stato di previsione delle entrate

     La dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.2380 «Quota regionale dei fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione del piano agricolo nazionale 1986/1992» è incrementata di L. 2.000.000.000.

 

Stato di previsione delle spese di parte II

     All'obiettivo 3.2.1. «Sostegno delle aziende» sono istituiti i seguenti capitoli:

     a) 3.2.1.2.3254 «Contributi in capitale per l'attuazione dei piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agrituristico» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.100.000.000;

     b) 3.2.1.2.3255 «Spese per studi, ricerche, assistenza tecnica e formazione professionale sull'agriturismo» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 600.000.000;

     c) 3.2.1.2.3256 «Spese per la promozione della domanda e dell'offerta agrituristica» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 50.000.000.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 16 della L.R. 8 giugno 2007, n. 10.