§ 3.1.47 - L.R. 7 marzo 1991, n. 6.
Miglioramenti dell'efficienza del comparto agricolo e zootecnico regionale - Riordino delle procedure amministrative. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:07/03/1991
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Programmazione.
Art. 2.  Destinazione degli incentivi.
Art. 3.  Forma degli incentivi.
Art. 4.  Beneficiari e priorità.
Art. 5.  Attività agricole.
Art. 6.  Determinazione di criteri e modalità di intervento.
Art. 7.  Procedure.
Art. 8.  Abrogazioni.
Art. 9.  Norme finali e transitorie.
Art. 10.  Clausola d'urgenza.


§ 3.1.47 - L.R. 7 marzo 1991, n. 6.

Miglioramenti dell'efficienza del comparto agricolo e zootecnico regionale - Riordino delle procedure amministrative. [*]

(B.U. 9 marzo 1991, n. 10, 2° suppl. ord.).

 

Art. 1. Programmazione.

     [1. La presente legge regionale disciplina, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa CEE, gli incentivi e gli interventi della regione a favore delle imprese agricole, zootecniche e silvopastorali e le relative procedure, in attuazione del piano agricolo regionale adottato ai sensi del quarto comma dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752 concernente «Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.

     2. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale che acquisisce il parere della consulta regionale di cui alla l.r. 12 settembre 1986, n. 47 concernente «Promozione dei servizi di sviluppo agricolo, aggiorna annualmente il piano agricolo regionale di cui al precedente primo comma, con riferimento al quadro programmatorio nazionale e comunitario.

     3. Resta ferma la disciplina regionale applicativa di incentivi ed interventi della CEE.

     4. Gli interventi di cui al precedente primo comma sono effettuati anche a favore delle imprese che adottano tecniche colturali biologiche o che prescindano dall'impiego di prodotti chimici di sintesi.

 

     Art. 2. Destinazione degli incentivi.

     1. Per il raggiungimento degli obiettivi del piano agricolo regionale e in conformità alle previsioni di questo, nonché nel rispetto dei criteri e limiti derivanti dalla presente legge, dalla normativa CEE e dall'art. 109 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, sono previsti incentivi:

     a) per opere di miglioramento fondiaria e di riconversione colturale ivi compresi la realizzazione e l'acquisto di strutture di produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, nonché di strutture rurali ed abitative, l'impianto di colture arboree specializzate, compresi i pioppeti, il miglioramento dei pascoli montani, gli impianti situati nelle strutture da acquistare, tenuto conto altresì dei maggiori oneri sostenuti nella realizzazione delle opere;

     b) per macchine, macchinari, attrezzature e dotazioni vive o morte, ivi compresi l'acquisto e la realizzazione di mezzi mobili, di impianti semimobili e fissi aziendali e interaziendali per la produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, compresi sistemi informativi computerizzati;

     c) per acquisto di terre;

     d) per la conduzione aziendale ivi compreso l'anticipo ai soci, per l'acquisto di cose utili, per lo stoccaggio ed invecchiamento vini, per il sostegno alla gestione in situazioni congiunturali sfavorevoli e per agevolare operazioni di factoring;

     e) per favorire la ricapitalizzazione ed il consolidamento delle passività onerose delle cooperative, nonché l'aggregazione delle stesse;

     f) per la promozione della commercializzazione dei prodotti agricoli e la valorizzazione della produzione;

     g) per favorire l'insediamento delle giovani famiglie in cui entrambi i coniugi abbiano età non superiore ai 40 anni e dei giovani agricoltori di età non superiore ai 40 anni;

     h) per favorire la riconversione, anche parziale, nelle zone sensibili dal punto di vista ambientale, di aziende agricole tradizionali;

     i) per favorire nelle zone vulnerabili o a rischio ambientale, pratiche agricole compatibili con l'ambiente.

     2. Sono previsti inoltre interventi nelle zone montane, collinari e svantaggiate per la realizzazione di acquedotti rurali, elettrodotti e strade interpoderali e anche per il ripristino di infrastrutture pubbliche e gestite da enti e organismi associativi agricoli.

     3. Le misure degli incentivi regionali concessi in regime di cofinanziamento con lo Stato e con altri enti pubblici devono essere tali che l'ammontare complessivo del finanziamento non superi le quote percentuali stabilite dalla CEE e dalle norme nazionali di riferimento ai sensi del secondo comma del successivo art. 3.

 

     Art. 3. Forma degli incentivi.

     1. Gli incentivi di cui al precedente art. 2 possono consistere nell'erogazione di contributi, nel rilascio di garanzie o nell'erogazione di premi.

     2. I contributi sono erogazioni finanziarie a copertura parziale di una spesa da sostenere da parte del beneficiario che non possono superare le quote percentuali stabilite dalla CEE e dalle norme nazionali di riferimento.

     3. I contributi possono assumere la forma di contributi in capitale o di concorso nel pagamento degli interessi su mutui e prestiti contratti con gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario ovvero di canoni di locazione finanziaria.

     4. I contributi in capitale possono essere erogati altresì per l'attualizzazione, sulla base di convenzioni con gli istituti ed enti di credito di cui al precedente comma o con le società di locazione finanziaria, del concorso nel pagamento degli interessi su mutui e prestiti ovvero dei contributi in conto canoni.

     4 bis. I contributi negli interessi previsti per il credito a breve, di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 2, possono essere concessi nella stessa misura netta anche in conto capitale direttamente al beneficiario purchè questi contragga un prestito agrario ordinario con il sistema creditizio di durata non superiore ad un anno [1].

     4 ter. I prestiti contratti con le modalità di cui al precedente comma sono assistiti ai sensi della legislazione statale vigente dal fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 "Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura e successive modificazioni ed integrazioni" [1].

     5. Gli incentivi in forma di rilascio di garanzie possono consistere nella prestazione di fidejussioni nelle operazioni di credito agrario di miglioramento agevolato o ordinario, ove sia necessario supplire all'insufficienza delle garanzie reali e personali.

     6. I premi sono erogazioni in denaro una tantum effettuati in relazione a comportamenti dei beneficiari definiti da leggi, regolamenti o circolari regionali che istituiscono i premi medesimi [2].

 

     Art. 4. Beneficiari e priorità.

     1. Gli incentivi di cui al precedente art. 2 sono concessi alle imprese agricole e zootecniche e, salvo quanto previsto dai successivi commi, sono prioritariamente concessi secondo il seguente ordine:

     a) imprenditori agricoli singoli o associati, iscritti all'albo di cui alla l.r. 13 aprile 1974, n. 18 concernente «Istituzione dell'albo degli imprenditori agricoli, con priorità a quei coltivatori che assicurino almeno un terzo del lavoro necessario alla conduzione dell'azienda con il proprio lavoro e con quello dei familiari di cui all'art. 230 bis del codice civile; piccoli coltivatori la cui azienda sia ubicata nei territori delle comunità montane ivi compresi quelli che adottano tecniche colturali che prescindano dall'impiego di prodotti chimici di sintesi;

     b) cooperative agricole;

     c) organismi associativi di cui al successivo secondo comma e altre imprese agricole.

     2. Tra gli organismi associativi agricoli ammissibili agli incentivi di cui alla presente legge sono comprese le società che abbiano per oggetto le attività di cui primo comma del successivo art. 5 costituite per almeno il settanta per cento da imprenditori agricoli di cui al precedente primo comma lettera a) e il cui capitale sociale sia sottoscritto per almeno il settanta per cento dagli stessi imprenditori.

     3. Il consiglio regionale con regolamento disciplina gli adempimenti e le procedure per la registrazione in apposito elenco delle società di cui al precedente secondo comma.

     4. Nella concessione degli incentivi è accordata, nell'ambito delle priorità stabilite dal presente articolo, la preferenza:

     a) alle giovani famiglie in cui entrambi i coniugi si dedichino abitualmente alla coltivazione del fondo e abbiano età non superiore ai 40 anni;

     b) ai giovani coltivatori di età non superiore ai 40 anni.

     5. Gli incentivi per la promozione commerciale e la valorizzazione della produzione sono concessi ad enti ed organismi associativi agricoli, con preferenza a quelli di secondo grado.

     5 bis. I contributi per agevolare il credito agrario a breve di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 2, sono accordati per almeno l'ottanta per cento delle disponibilità agli imprenditori agricoli associati in organismi con o senza personalità giuridica [1].

     6. Gli incentivi di cui al precedente art. 2 possono essere concessi anche ad enti pubblici che per scopo istituzionale esercitino attività agricole o al servizio dell'agricoltura.

     7. Gli incentivi per investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici sono concessi prioritariamente alle cooperative e alle cantine sociali, con preferenza ai consorzi di secondo grado; tali incentivi sono concessi anche agli organismi associativi di cui al precedente secondo comma.

     8. Gli incentivi per l'acquisto di terre sono prioritariamente concessi per l'esercizio del riscatto, della prelazione, per le operazioni di arrotondamento e per favorire la permanenza e l'insediamento dei giovani agricoltori di età non superiore ai 40 anni.

     9. Gli incentivi per la ricapitalizzazione sono concessi anche a favore di consorzi fidi operanti nel settore agricolo per l'incremento del fondo rischi.

     10. Le priorità sono applicabili solo nel caso in cui si siano verificate le altre condizioni previste dalla legge e le richieste siano compatibili con gli obiettivi del piano agricolo regionale; a parità di requisiti soggettivi e delle altre condizioni previste per la concessione degli incentivi è data priorità ai soggetti operanti nelle zone incluse nei parchi e riserve di cui alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86 concernente «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale».

 

     Art. 5. Attività agricole.

     1. Ai fini della presente legge sono prese in considerazione le seguenti attività agricole:

     a) attività dirette alla coltivazione del terreno, alla floricoltura, alla silvicoltura, alla funghicoltura;

     b) allevamento di animali con alimentazione ottenibile per almeno la metà dal terreno aziendale per i bovini, per almeno un terzo per i suini ed almeno un quarto per le altre specie, ivi comprese quelle ittiche;

     c) attività dirette alla lavorazione, trasformazione,

commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte

sul terreno aziendale, che rientrino nell'esercizio normale

dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per

oggetto prodotti ottenuti per la metà dal terreno e dagli animali allevati

su di essa;

     d) attività agroturistiche se connesse alle attività di cui alle precedenti lettere a) e b).

     2. Nei territori inclusi nelle comunità montane e nelle zone svantaggiate sono altresì prese in considerazione le attività agricole integrate con altre attività economiche necessarie per la sopravvivenza dell'attività agricola stessa.

     3. Le imprese agricole di cui al primo comma del precedente art. 4, operanti al di fuori dei territori montani e svantaggiati e delle aree a parco e riserva di cui alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86, devono dimostrare di alienare i due terzi della produzione annua e che il volume di lavoro derivante dall'attività agricola richieda almeno l'equivalente di una unità lavoro uomo (ULU).

     4. Sono escluse dall'obbligo di cui al precedente terzo comma le cooperative che si prefiggono mediante l'attività agricola, il recupero e l'inserimento di persone socialmente disagiate; ad esse si applica, inoltre, quanto previsto dal precedente secondo comma anche al di fuori dei territori montani e svantaggiati.

 

     Art. 6. Determinazione di criteri e modalità di intervento.

     1. Il consiglio regionale, in sede di approvazione del piano agricolo regionale e degli aggiornamenti dello stesso, determina, nel rispetto degli obiettivi della politica agricola comunitaria e dei limiti di intervento stabiliti dalla normativa CEE, gli obiettivi specifici, la misura degli incentivi, il tipo di intervento da accordare all'agricoltura nelle zone montane e nelle aree incluse nei parchi e riserve di cui alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86.

     2. Contestualmente la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i modi e le forme in cui l'impresa deve giustificare gli investimenti in relazione alla sua situazione economico- patrimoniale e dimostrare come la realizzazione degli investimenti stessi produca un miglioramento effettivo e duraturo della situazione, tenendo conta degli sbocchi sul mercato; per tutte le imprese obbligate alla tenuta del bilancio saranno determinati gli indici di bilancio da prendere in considerazione.

     3. Nelle zone montane, nei parchi e riserve di cui alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e in quelle svantaggiate, gli investimenti devono tener conto della difesa del suolo ed assicurare la presenza antropica sul territorio.

 

     Art. 7. Procedure.

     1. Le domande per richiedere gli incentivi di cui al precedente art. 2, sono presentate ai servizi provinciali agricoltura, foreste ed alimentazione (SPAFA) competenti per territorio.

     2. Il presidente della giunta regionale o l'assessore all'agricoltura, se delegata, può nominare, per l'esecuzione dell'istruttoria in particolari casi motivati, un nucleo di valutazione composto da tre funzionari regionali di cui almeno uno appartenente al servizio provinciale agricoltura, foreste ed alimentazione competente per territorio.

     3. Non possono essere istruite domande relative ad opere già iniziate alla data della presentazione delle domande medesime.

     4. I termini per la presentazione delle domande sono stabiliti annualmente con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente se delegato. Le domande non finanziate devono essere restituite ai richiedenti [3].

     5. Ai procedimenti amministrativi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni applicative della legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

 

     Art. 8. Abrogazioni.

     1. Salvo quanto disposto dal successivo art. 9 sono abrogate le seguenti leggi e norme regionali:

     a) l.r. 2 gennaio 1973, n. 1 concernente «Definizione di domande di miglioramenti fondiari presentate entro la data del 31 agosto 1972» e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) l.r. 19 gennaio 1973, n. 8 concernente «Attuazione di iniziative zootecniche nell'esercizio 1972» e successive modificazioni ed integrazioni;

     c) l.r. 2 marzo 1973, n. 17 concernente «Proprietà diretto- coltivatrice» e successive modificazioni ed integrazioni;

     d) l.r. 19 novembre 1973, n. 47 concernente «Concessione di crediti di conduzione in agricoltura e successive modificazioni ed integrazioni;

     e) l.r. 23 giugno 1974, n. 31 concernente «Programma regionale di sviluppo - Modifiche e rifinanziamento della l.r. 2 marzo 1973, n. 17, sulla proprietà diretto-coltivatrice» e successive modificazioni ed integrazioni;

     f) l.r. 12 luglio 1974, n. 41 concernente «Attuazione della legge 18 aprile 1974, n. 118 concernente provvedimenti urgenti per la zootecnia» e successive modificazioni ed integrazioni;

     g) l.r. 22 gennaio 1975, n. 11 concernente «Provvedimenti per il miglioramento delle condizioni di abitabilità delle abitazioni rurali» e successive modificazioni ed integrazioni;

     h) l.r. 24 gennaio 1975, n. 17 concernente «Concessione di prestiti a tasso agevolato per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura» e successive modificazioni ed integrazioni;

     i) l.r. 24 gennaio 1975, n. 18 concernente «Interventi per il miglioramento e il potenziamento delle colture arboree specializzate» e successive modificazioni ed integrazioni;

     l) l.r. 17 marzo 1975, n. 34 concernente «Interventi straordinari a favore della cooperazione agricola» e successive modificazioni ed integrazioni;

     m) l.r. 20 agosto 1976, n. 30 concernente «Provvedimenti urgenti per la vitivinicoltura» e successive modificazioni ed integrazioni;

     n) l.r. 30 agosto 1976, n. 37 concernente «Interventi urgenti a favore della zootecnia» e successive modificazioni ed integrazioni;

     o) l.r. 27 gennaio 1977, n. 8 concernente «Formazione dei piani di sviluppo agricolo» e successive modificazioni ed integrazioni;

     p) l.r. 3 gennaio 1978, n. 1 concernente «Provvidenze in favore dell'agricoltura» e successive modificazioni ed integrazioni;

     q) l.r. 18 dicembre 1978, n. 76 concernente «Intervento regionale per anticipare i contributi statali previsti dall'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 a favore dei progetti FEOGA già ammessi ai benefici di cui al regolamento del consiglio dei ministri della CEE del 5 febbraio 1964» e successive modificazioni ed integrazioni;

     r) l.r. 7 settembre 1979, n. 53 concernente «Nuove disposizioni in materia di interventi finanziari per opere di miglioramento fondiario» e successive modificazioni ed integrazioni;

     s) articolo 7 della l.r. 13 aprile 1974, n. 18 concernente «Istituzione dell'albo degli imprenditori agricoli»;

     t) l.r. 2 novembre 1974, n. 62 concernente «Interventi a favore della zootecnia» e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 9. Norme finali e transitorie.

     1. Fino all'adozione dei provvedimenti generali di attuazione della presente legge continueranno ad applicarsi le convenzioni e i provvedimenti generali di attuazione delle leggi precedenti non incompatibili con la stessa.

     2. Le disposizioni legislative di cui al precedente art. 8 restano comunque in vigore relativamente alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali di rifinanziamento precedenti alla presente legge.

 

     Art. 10. Clausola d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto della regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.]

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 34 della L.R. 7 febbraio 2000, n. 7, con decorrenza dall'entrata in vigore della stessa con la pubblicazione sul B.U. della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

[1] Comma aggiunto dalla L.R. 16 febbraio 1993, n. 3 (B.U. 20 febbraio 1993, n. 7, 1° suppl ord.).

[1] Comma aggiunto dalla L.R. 16 febbraio 1993, n. 3 (B.U. 20 febbraio 1993, n. 7, 1° suppl ord.).

[2] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 10 settembre 1998, n. 18.

[1] Comma aggiunto dalla L.R. 16 febbraio 1993, n. 3 (B.U. 20 febbraio 1993, n. 7, 1° suppl ord.).

[3] Comma così sostituito dalla L.R. 30 novembre 1991, n. 31.