§ 5.2.3 - L.R. 31 marzo 1978, n. 34.
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:31/03/1978
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Soggetti.
Art. 3.  (Strumenti di programmazione regionale).
Art. 4.  Cooperazione con lo Stato e le altre Regioni.
Art. 5.  Programma regionale di sviluppo.
Art. 6.  Predisposizione ed approvazione del programma regionale di sviluppo.
Art. 7.  Progetti di intervento in attuazione del programma regionale di sviluppo.
Art. 7 bis.  Accordi di programma.
Art. 8.  Predisposizione ed approvazione dei piani e dei progetti di intervento
Art. 9.  (Aggiornamento del programma regionale di sviluppo).
Art. 9 bis.  (Documento strategico annuale
Art. 9 ter.  (Legge finanziaria e leggi collegate).
Art. 9 quater.  (Consultazioni delle parti).
Art. 10.  Piano socio-economico comprensoriale.
Art. 11.  Programma pluriennale comprensoriale.
Art. 12.  Finanziamento dei programmi pluriennali comprensoriali.
Art. 13.  Adempimenti annuali degli organismi comprensoriali.
Art. 14.  (Bilancio pluriennale).
Art. 15.  (Previsioni del bilancio pluriennale).
Art. 16.  Struttura del bilancio pluriennale.
Art. 17.  (Quadro di previsione delle entrate).
Art. 18.  (Quadro di previsione delle spese).
Art. 19.  Spese per programmi di sviluppo.
Art. 20.  (Quadro generale riassuntivo).
Art. 21.  Rapporto con la programmazione regionale.
Art. 22.  Leggi che disciplinano spese continuative o ricorrenti.
Art. 23.  Leggi di spesa per programmi pluriennali di intervento.
Art. 24.  Contributi in annualità.
Art. 25.  Leggi di spesa per interventi comportanti impegni sugli esercizi futuri.
Art. 26.  Leggi con quantificazione della spesa annuale.
Art. 27.  Disciplina delle procedure di spesa.
Art. 27 bis.  (Insussistenza dei vincoli di destinazione).
Art. 27 ter.  (Norma per un efficiente utilizzo delle risorse assegnate)
Art. 28.  (Relazione tecnica)
Art. 28 bis.  Strumenti finanziari integrati.
Art. 28 ter.  Tipologie di contributi.
Art. 28 quater.  Contributi a fondo perduto per spese correnti.
Art. 28 quinquies.  Contributi in annualità a fondo perduto.
Art. 28 sexies.  Contributi in capitale a fondo perduto.
Art. 28 septies.  Contributi in capitale a rimborso.
Art. 29.  Annualità, integrità ed universalità del bilancio.
Art. 30.  Approvazione del bilancio.
Art. 31.  (Bilancio annuale).
Art. 32.  Stanziamenti di competenza.
Art. 33.  Stanziamenti di cassa.
Art. 34.  Struttura del bilancio annuale.
Art. 35.  (Classificazione delle entrate).
Art. 36.  (Classificazione delle spese).
Art. 37.  (Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati).
Art. 38.  (Equilibrio di bilancio).
Art. 39.  (Fondo di riserva per spese obbligatorie)
Art. 40.  (Fondo di riserva per spese impreviste).
Art. 41.  (Fondo di riserva del bilancio di cassa)
Art. 42.  (Fondi speciali).
Art. 43.  (Utilizzazione dei fondi speciali iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente).
Art. 44.  (Mutui e altre forme di indebitamento).
Art. 45.  Anticipazioni di cassa.
Art. 46.  Esercizio provvisorio.
Art. 47.  (Gestione provvisoria).
Art. 48.  Assestamento del bilancio.
Art. 49.  (Variazioni di bilancio).
Art. 49 bis.  (Fondi intersettoriali).
Art. 50.  (Gestione dei fondi statali, della UE e di altri soggetti assegnati alla Regione).
Art. 51.  (Garanzie prestate dalla regione).
Art. 52.  Autonomia contabile del Consiglio regionale.
Art. 53.  Entrate della Regione.
Art. 54.  (Accertamento).
Art. 55.  (Riscossione e versamento).
Art. 56.  (Annullamento di crediti).
Art. 57.  Residui attivi.
Art. 57 bis.  (Depositi cauzionali)
Art. 57 ter.  (Rateizzazione delle entrate)
Art. 58.  Fasi della spesa.
Art. 59.  (Impegno delle spese)
Art. 60.  Atto di impegno.
Art. 60 bis.  Contabilità analitica.
Art. 61.  Cancellazione di impegni.
Art. 62.  Assunzione di impegni in relazione ad obbligazioni scadenti sugli esercizi futuri.
Art. 63.  Procedimento per l'assunzione di impegni.
Art. 64.  (Liquidazione delle spese).
Art. 64 bis. ( Fermo amministrativo).
Art. 65.  Procedimento per la liquidazione.
Art. 66.  (Ordinazione delle spese).
Art. 67.  Ordinazione di pagamento delle spese ricorrenti.
Art. 68.  Modalità di estinzione dei titoli di spesa.
Art. 69.  (Agenti contabili)
Art. 70.  (Residui passivi).
Art. 70 bis.  (Gestione delle annualità).
Art. 71.  (Residui passivi perenti).
Art. 72.  (Determinazione dei residui passivi).
Art. 72 bis.  Revisione degli impegni.
Art. 72 ter.  (Bilancio di direzione).
Art. 73.  Controllo di gestione.
Art. 74.  (Rendiconto generale).
Art. 75.  (Conto del bilancio).
Art. 76.  (Conto generale del patrimonio)
Art. 77.  (Allegati al rendiconto generale).
Art. 77.1.  (Accantonamento al 'Fondo perdite società partecipate')
Art. 77 bis.  (Relazione annuale sull'avanzamento del programma regionale di sviluppo)
Art. 78.  (Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione e consolidamento dei conti)
Art. 78 bis.  (Programma delle attività degli enti dipendenti e delle società in house regionali)
Art. 78 ter.  (Budget preventivi delle società partecipate in modo totalitario)
Art. 79.  (Rendiconti degli enti dipendenti dalla R egione)
Art. 79 bis.  (Armonizzazione dei conti degli enti dipendenti
Art. 79 ter.  (Concorso degli enti del sistema regionale al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica
Art. 80.  (Enti locali).
Art. 81.  Controllo della spesa delegata agli Enti locali.
Art. 82.  Informazione della Giunta regionale al Consiglio.
Art. 83.  Acquisizione di dati e di informazioni.
Art. 84.  Consuetudine.
Art. 85.  Pubblicità e partecipazione per gli atti di programmazione.
Art. 85 bis  (Comunicazione esterna del bilancio e del rendiconto).
Art. 85 ter.  (Oggetto e affidamento del servizio di tesoreria).
Art. 85 quater.  (Disciplina del servizio di tesoreria).
Art. 85 quinquies.  (Conto del tesoriere).
Art. 85 sexies.  (Estensione del servizio di tesoreria).
Art. 85 septies.  (Accettazione di delegazioni e prestazioni di garanzie per l'ammortamento di mutui).
Art. 86.  Servizio programmazione.
Art. 87.  Servizio ragioneria.
Art. 88.  Servizio di tesoreria.
Art. 89.  (Responsabilità verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti).
Art. 90.  Adeguamento delle delimitazioni territoriali esistenti.
Art. 91.  Identificazione degli Enti e delle aziende dipendenti dalla Regione.
Art. 92.  Riordino della legislazione regionale.
Art. 93.  Modifiche alle norme sul fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.
Art. 93 bis.  (Regolamento di contabilità)
Art. 94.  Abrogazioni di norme.
Art. 95.  Norme transitorie per la prima attuazione della Legge.
Art. 96.  Applicazione della Legge statale.
Art. 97.  Clausola d'urgenza.


§ 5.2.3 - L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione.

(B.U. 3 aprile 1978, n. 13 - S.O. n. 2).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente Legge disciplina gli atti e le procedure della programmazione regionale, in attuazione delle norme dello Statuto in materia, al fine di promuovere il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3 dello Statuto, e di assicurare la partecipazione degli Enti locali, delle organizzazioni sociali ed economiche alla formazione e all'attuazione della programmazione nel territorio regionale.

     2. La presente Legge assicura altresì il coordinamento tra il bilancio e la sua gestione con la programmazione regionale, disciplinando l'ordinamento contabile della regione, ai sensi dello Statuto e in attuazione dei principi fondamentali e delle norme di coordinamento stabilite dallo Stato.

     3. Agli effetti della presente legge, il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, è denominato "legge statale" [1].

 

     Art. 2. Soggetti.

     1. Le Province, i Comuni e le Comunità montane partecipano, a norma dell'art. 4 dello Statuto e dell'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, alla elaborazione dei programmi della Regione.

     2. L'attuazione di tali programmi spetta ai Comuni, alle Comunità montane, alle Province o a consorzi degli stessi enti, per quanto attiene gli interventi rientranti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalle Leggi dello Stato e delle competenze ad essi delegate dalle Leggi della Regione; spetta ai soggetti individuati dalla Regione nell'ambito di ciascun programma per quanto attiene gli altri interventi [2].

 

     Art. 3. (Strumenti di programmazione regionale). [3]

     1. Sono strumenti della programmazione regionale:

     a) il programma regionale di sviluppo e i suoi aggiornamenti annuali [4];

     b) il documento strategico annuale, la legge finanziaria e le leggi collegate [5];

     c) il bilancio pluriennale e il bilancio annuale;

     d) il rendiconto;

     e) la relazione annuale sull'avanzamento del programma regionale di sviluppo [6].

 

     Art. 4. Cooperazione con lo Stato e le altre Regioni.

     1. Ai sensi dell'articolo 32 della legge statale, la Regione Lombardia e gli organi statali si forniscono, reciprocamente e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge e concordano le modalità per l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e per le altre forme di collaborazione [7].

     2. La Regione Lombardia promuove e concorda con le altre Regioni lo scambio di informazioni e le forme di collaborazione di cui al precedente comma.

 

TITOLO II

Programma regionale di sviluppo e documento strategico annuale [8]

 

     Art. 5. Programma regionale di sviluppo.

     1. Il programma regionale di sviluppo:

     a) determina gli obiettivi, le strategie, le politiche che la Regione si propone di realizzare nell'arco della legislatura, per un equilibrato sviluppo economico-sociale e per la qualificazione dell'assetto territoriale della Lombardia, indicando i fabbisogni di massima necessari per la realizzazione degli obiettivi medesimi;

     b) individua i progetti strategici per la realizzazione degli obiettivi, tenendo conto in via prioritaria delle indicazioni programmatiche e degli obiettivi strategici dell'Unione Europea;

     c) stima le risorse della Regione, quelle derivabili dallo Stato e dall'Unione Europea, quelle mobilitabili con strumenti propri e quelle di altri enti pubblici e privati che concorrono all'attuazione del programma [9].

     2. Il programma regionale di sviluppo si attua mediante progetti strategici, di cui al comma 1, lettera b), e con programmi di attività [10].

     3. La regione assicura il concorso degli enti locali alla propria programmazione e ne disciplina le modalità con legge regionale, secondo le previsioni dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142; favorisce altresì la partecipazione delle organizzazioni economiche e sociali.

     4. Gli obiettivi e i progetti strategici del programma regionale di sviluppo e dei suoi aggiornamenti sono il riferimento per gli obiettivi di spesa del bilancio pluriennale [11].

     5. Il programma regionale di sviluppo vale come piano economico regionale a norma degli artt. 50 e 51 dello statuto, e ad esso si fa riferimento ai fini di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 15 aprile 1975, n. 51.

     6. La regione partecipa mediante il programma regionale di sviluppo e gli altri atti di programmazione previsti dalla presente legge alla formazione della programmazione nazionale e ne realizza gli obiettivi nell'ambito delle proprie competenze preferibilmente mediante gli strumenti di programmazione negoziata di cui all'art. 2, commi 203-207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" [12].

 

     Art. 6. Predisposizione ed approvazione del programma regionale di sviluppo.

     1. All'inizio di ogni legislatura, entro sessanta giorni dal proprio insediamento, la Giunta regionale presenta il programma regionale di sviluppo corredato da:

     a) il rapporto sulla situazione economica, sociale e territoriale della Regione, nelle sue articolazioni istituzionali e tematiche, predisposto con la collaborazione di PoliS-Lombardia - Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia [13];

     b) il rapporto sullo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo vigente, mettendo in evidenza l'andamento dei rapporti con la programmazione nazionale e comunitaria;

     c) il rapporto sullo stato di utilizzo dei fondi strutturali erogati dall'Unione Europea e sulle previsioni degli interventi strutturali realizzabili [14].

     2. (Omissis) [15].

     3. (Omissis) [16].

     4. [17].

     5. Il programma è approvato con deliberazione del Consiglio regionale ed è trasmesso al Governo e al Parlamento.

     6. Il programma regionale di sviluppo può essere sostituito, nel corso della legislatura, da un nuovo programma da predisporsi con le procedure di cui al presente articolo.

     7. Il programma regionale di sviluppo è aggiornato annualmente secondo le modalità di cui al successivo art. 9.

 

     Art. 7. Progetti di intervento in attuazione del programma regionale di sviluppo. [18]

     1. La Giunta regionale predispone, secondo le modalità di cui all'articolo 8, i piani e i progetti di intervento di dimensione regionale indicati dal programma regionale di sviluppo e dai suoi aggiornamenti annuali.

     2. Ciascun progetto individua:

     a) gli obiettivi ed i risultati, anche in termini quantitativi, che si intendono raggiungere, i costi di investimento e di gestione e le relative fonti di finanziamento;

     b) le risorse diverse da quelle regionali che si prevedono possano essere impiegate;

     c) i singoli soggetti responsabili dell'attuazione del progetto e delle sue singole fasi;

     d) la localizzazione territoriale degli interventi;

     e) la durata del progetto, i modi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa relativi ai singoli esercizi;

     f) le modalità atte a verificare il conseguimento degli obiettivi anche ai fini dei controlli economico-finanziari di cui all'articolo 73 specificando le responsabilità delle unità organizzative che concorrono all'attuazione del progetto.

     3. Con ciascun progetto sono predisposti altresì gli eventuali provvedimenti legislativi da adottare per la sua attuazione, anche ai fini dell'assunzione degli impegni di spesa al sensi dell'articolo 59 nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale.

 

     Art. 7 bis. Accordi di programma.

     (Omissis) [19].

 

     Art. 8. Predisposizione ed approvazione dei piani e dei progetti di intervento [20].

     1. (Omissis) [21].

     2. I piani e i progetti di intervento sono approvati dal Consiglio regionale che ne verifica la conformità al programma regionale di sviluppo, il reciproco coordinamento e la rispondenza, per quanto si riferisce alle risorse regionali necessarie alla loro attuazione, con le previsioni del bilancio pluriennale [22].

     3. Contestualmente il Consiglio regionale approva altresì i provvedimenti legislativi necessari per l'attuazione dei piani e dei progetti [23].

     4. L'approvazione del piano o del progetto comporta autorizzazione a dar corso alle procedure e agli adempimenti necessari per la loro attuazione [24].

 

     Art. 9. (Aggiornamento del programma regionale di sviluppo). [25]

     1. L'aggiornamento del programma regionale di sviluppo è stabilito con il documento strategico annuale, predisposto ai sensi dell'articolo 9 bis [26].

 

     Art. 9 bis. (Documento strategico annuale [27]). [28]

     1. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il documento strategico annuale [29].

     2. La Giunta regionale invia contestualmente il documento di cui al comma 1 al Consiglio delle autonomie locali che esprime il proprio parere nel termine di cui all'articolo 11, comma 4, della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 22 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia) e comunque entro e non oltre il 15 ottobre [30].

     3. Il documento costituisce l’aggiornamento del programma regionale di sviluppo, contiene le linee programmatiche dell’azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, necessarie per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo contenuti nel programma regionale di sviluppo, e prevede in particolare:

     a) gli indirizzi delle leggi collegate;

     b) gli indirizzi fondamentali della programmazione negoziata;

     c) gli indirizzi a enti e aziende dipendenti, fondazioni e società partecipate [31];

     c-bis) indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano [32].

     3 bis. Nelle more dell’attuazione del disposto dell’articolo 119 della Costituzione, gli indirizzi economico-finanziari collegati alla manovra finanziaria regionale sono contenuti nella relazione di accompagnamento del progetto della legge finanziaria [33].

     3 ter. Lo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo è verificato annualmente in sede di approvazione della relazione annuale sull'avanzamento del programma regionale di sviluppo [34].

     4. Il Consiglio regionale delibera sul documento strategico annuale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, mediante l’approvazione di una risoluzione ai sensi del proprio regolamento interno [35].

     5. Il documento strategico annuale e la risoluzione approvata sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia [36].

     6. La mancata deliberazione della risoluzione sul documento strategico annuale non preclude l'approvazione delle leggi di bilancio, della legge finanziaria e delle leggi collegate con rilievo finanziario [37].

 

     Art. 9 ter. (Legge finanziaria e leggi collegate). [38]

     1. Contestualmente al bilancio annuale e pluriennale della Regione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria e i progetti di legge collegati con rilievo economico finanziario, tenendo conto degli indirizzi, anche se difformi rispetto ai contenuti del documento strategico annuale [39].

     2. Con i progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali per attuare il documento strategico annuale, aventi riflessi sul bilancio. Le disposizioni contenute nelle leggi collegate dovranno avere effetti economici e finanziari apprezzabili, documentati da una relazione tecnica e verificabili, e dovranno riguardare settori, o comparti, o categorie omogenee [40].

     3. La legge finanziaria dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:

     a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;

     b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionali;

     c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

     d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati.

     4. La legge finanziaria trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio annuale e pluriennale a legislazione vigente [41].

     5. In un'unica sessione sono approvati nell'ordine i progetti di legge collegati, il progetto di legge finanziaria e il progetto di legge di bilancio.

 

     Art. 9 quater. (Consultazioni delle parti). [42]

     1. Per la definizione del documento strategico annuale, della legge finanziaria e dei progetti di legge collegati, la giunta regionale provvede a consultare le parti sociali e le categorie del mondo del lavoro e della produzione [43].

 

     Art. 10. Piano socio-economico comprensoriale.

     (Omissis) [44].

 

     Art. 11. Programma pluriennale comprensoriale.

     (Omissis) [45].

 

     Art. 12. Finanziamento dei programmi pluriennali comprensoriali.

     (Omissis) [46].

 

     Art. 13. Adempimenti annuali degli organismi comprensoriali.

     (Omissis) [47].

 

TITOLO III

BILANCIO PLURIENNALE

 

          Art. 14. (Bilancio pluriennale). [48]

     1. Il bilancio pluriennale è redatto in conformità con le previsioni del programma regionale di sviluppo e dei suoi aggiornamenti annuali disposti con il documento strategico annuale [49].

     2. Esso determina il quadro complessivo delle risorse che la Regione prevede di acquisire e impiegare nel periodo considerato.

     3. Il bilancio pluriennale assume come durata di riferimento quella del programma regionale di sviluppo e, comunque, un periodo non superiore al quinquennio e non inferiore al triennio.

     4. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce la sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi a carico di esercizi futuri.

     5. Ogni legge di variazione del bilancio annuale o che comporti nuove o maggiori spese a carico di esercizi futuri non previste dal bilancio pluriennale, dovrà contenere l'espressa indicazione delle corrispondenti variazioni introdotte nel bilancio pluriennale a legislazione vigente.

     6. Il bilancio pluriennale e il bilancio di previsione annuale, di cui all'articolo 31, possono essere rappresentati in un unico documento.

     7. Il bilancio pluriennale è approvato con la legge di approvazione del bilancio annuale e non autorizza la riscossione delle entrate né l'esecuzione delle spese contemplate.

 

     Art. 15. (Previsioni del bilancio pluriennale). [50]

     1. Il bilancio pluriennale è elaborato in termini di competenza ed espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale già in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente) e le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi previsti in sede di programmazione nazionale e regionale nonché dei nuovi provvedimenti legislativi statali e regionali (bilancio pluriennale programmatico).

     2. Le previsioni sono annualmente aggiornate in relazione al modificarsi degli obiettivi e delle scelte contenuti nel programma regionale di sviluppo e nei suoi aggiornamenti, nonché degli elementi di valutazione, anche in termini economici, delle risorse disponibili e delle spese previste.

     3. Tra le entrate del bilancio pluriennale a legislazione vigente sono indicate quelle derivanti dai mutui e altre forme di indebitamento previsti per ciascuno degli anni considerati a copertura delle spese di investimento e tra le spese sono indicati gli oneri per l'ammortamento dell'indebitamento.

     4. Il totale delle spese che si prevede di eseguire nel periodo considerato non può superare il totale delle entrate che si prevede di acquisire nello stesso periodo.

 

     Art. 16. Struttura del bilancio pluriennale.

     1. Il bilancio pluriennale indica di norma, per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa, la quota relativa all'esercizio iniziale, nonché le quote presunte o relative, rispettivamente all'esercizio successivo e, globalmente, al periodo residuo.

     2. Il bilancio pluriennale consta:

     1) di un quadro di previsione delle entrate;

     2) di un quadro di previsione delle spese;

     3) di un quadro generale riassuntivo e dei prospetti allegati.

 

     Art. 17. (Quadro di previsione delle entrate). [51]

     1. Nel quadro di previsione delle entrate, le stesse sono ripartite per titoli, categorie e unità previsionali di base secondo lo schema adottato per lo stato di previsione dell'entrata nel bilancio annuale, a norma dell'articolo 35.

 

     Art. 18. (Quadro di previsione delle spese). [52]

     1. Nel quadro di previsione delle spese, le stesse sono suddivise con riferimento alle previsioni della programmazione regionale per:

     a) aree di intervento;

     b) funzioni-obiettivo, a cui corrispondono le politiche regionali;

     c) unità previsionali di base, corrispondenti alle singole finalità di spesa.

     2. Per ciascuna funzione-obiettivo della spesa va indicata la quota predeterminata dalle leggi vigenti, la quota da definirsi con gli stanziamenti annuali di bilancio e la quota programmabile in base ai nuovi previsti provvedimenti di cui al comma 1 dell'art. 15.

 

     Art. 19. Spese per programmi di sviluppo. [53]

 

     Art. 20. (Quadro generale riassuntivo). [54]

     1. Il quadro generale riassuntivo contiene:

     a) un riepilogo delle entrate per titoli;

     b) un riepilogo delle spese per aree di intervento e funzioni-obiettivo.

     2. Esso mette in evidenza inoltre i totali:

     a) delle spese correnti di funzionamento;

     b) delle spese correnti operative;

     c) delle spese di investimento;

     d) delle spese in annualità;

     e) delle spese per l'esercizio di funzioni delegate dallo Stato;

     f) delle spese vincolate a scopi determinati in rapporto a specifiche assegnazioni da parte dello Stato;

     g) dei trasferimenti a favore di enti locali, tenendo distinti quelli connessi a funzioni ad essi delegate dalla Regione.

     3. Il Quadro generale riassuntivo mette altresì in evidenza il rapporto fra il totale delle previsioni di competenza delle entrate correnti e delle spese correnti.

     3 bis. Eventuali ulteriori allegati e quadri riepilogativi sono disciplinati con il regolamento di contabilità di cui all'articolo 93 bis [55].

 

TITOLO IV

LEGGI REGIONALI DI SPESA

 

     Art. 21. Rapporto con la programmazione regionale.

     1. Le Leggi di spesa devono conformarsi agli obiettivi definiti dal programma regionale di sviluppo ed ai progetti da esso previsti; esse determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire.

     2. La quota annuale della spesa è determinata dalla Legge di approvazione del bilancio con i criteri di cui al successivo art. 32 in coerenza alle scelte di priorità complessive, alle disponibilità finanziarie dell'esercizio, agli obiettivi di natura congiunturale e allo stato di avanzamento delle procedure relative a ciascun intervento.

 

     Art. 22. Leggi che disciplinano spese continuative o ricorrenti.

     1. Le Leggi regionali che prevedono spese operative di carattere continuativo o ricorrente indicano soltanto gli interventi da effettuare e le procedure da seguire, rinviando espressamente alle Leggi di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa e della copertura finanziaria.

     2. La Regione può dar corso, sulla base delle Leggi di cui al primo comma e tenendo conto delle previsioni del bilancio pluriennale, alle procedure ed agli adempimenti previsti dalle Leggi stesse, anche prima che sia determinata l'entità delle spese da eseguire, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo di assumere impegni a norma del successivo art. 59.

     3. In particolare potrà provvedersi, a norma del comma precedente, alla predisposizione di programmi operativi, all'istruttoria di domande, alla acquisizione di pareri, alla determinazione di criteri per la ripartizione territoriale e settoriale della spesa.

 

     Art. 23. Leggi di spesa per programmi pluriennali di intervento.

     1. Le Leggi Regionali che autorizzano spese per l'attuazione di programmi pluriennali di intervento indicano l'ammontare complessivo della spesa autorizzata, la copertura riferita alle previsioni del bilancio pluriennale, la quota di spesa eventualmente a carico del bilancio in corso o già presentato al Consiglio regionale per l'assunzione di impegni aventi scadenza nel corrispondente esercizio e la relativa copertura, rinviando alle Leggi di bilancio la determinazione delle successive quote annuali della spesa medesima.

     2. Sulla base delle Leggi di cui al primo comma si può dar corso, anche prima che siano determinate le quote annuali della spesa, all'espletamento di tutte le procedure e degli adempimenti previsti per l'attuazione dei relativi interventi, con riferimento all'intero programma pluriennale di spesa, con esclusione dei soli atti dai quali comunque sorga l'obbligo di assumere impegni a norma del successivo art. 59.

     3. In particolare si può provvedere alla predisposizione dei programmi operativi, all'istruttoria di domande, all'acquisizione di pareri, alla determinazione di criteri per la ripartizione territoriale e settoriale della spesa, alla redazione dei progetti esecutivi di opere.

 

     Art. 24. Contributi in annualità.

     1. Le Leggi che autorizzano la concessione di contributi in annualità determinano per ciascun esercizio l'ammontare del limite di impegno; il numero massimo di annualità, la copertura riferita alle previsioni del bilancio annuale e pluriennale [56].

     2. In relazione con quanto disposto dal successivo art. 70 bis, i bilanci degli anni successivi riproducono gli stanziamenti per spese in annualità nella sola misura necessaria a fronteggiare le residue obbligazioni di pagamento con scadenza nei singoli anni [57].

     3. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 23.

 

     Art. 25. Leggi di spesa per interventi comportanti impegni sugli esercizi futuri.

     1. Le Leggi regionali che autorizzano opere ed interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, oltre ad indicare gli elementi di cui al primo comma dell'art. 23, autorizzano la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni nei limiti dell'intera somma indicata nella Legge, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio annuale le sole somme corrispondenti alle obbligazioni che vengano a scadenza nel corso del relativo esercizio. La Legge può altresì porre dei limiti all'entità degli impegni destinati a scadere in ciascun esercizio e dei relativi pagamenti.

     2. Le Leggi che autorizzano l'assunzione di obbligazioni ai sensi del comma precedente debbono prevedere che le opere o gli interventi siano iniziati entro l'esercizio in cui è assunta l'obbligazione.

     3. Sulla base delle Leggi di cui al primo comma si provvede all'espletamento di tutte le procedure e adempimenti previsti con riferimento all'intero programma pluriennale di spesa, nonché all'assunzione delle relative obbligazioni precisandone la scadenza in relazione all'entità degli stanziamenti del primo esercizio e agli eventuali limiti massimi stabiliti per gli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi.

     4. Le successive quote annuali di spesa sono determinate dalle Leggi di approvazione dei rispettivi bilanci, con riguardo all'entità delle obbligazioni la cui scadenza è prevista in ciascun esercizio.

 

     Art. 26. Leggi con quantificazione della spesa annuale.

     1. Le Leggi Regionali che prevedono interventi a carattere ricorrente o pluriennale, per i quali sia preminente l'esigenza di una preventiva conoscenza dell'entità annuale della spesa, determinano la durata dell'intervento, l'entità annua della spesa e la copertura riferita alle previsioni del bilancio pluriennale.

     2. Le autorizzazioni di spesa di cui al primo comma sono esclusivamente ammesse qualora si tratti di:

     a) quote minime garantite di rimborso o contributo ad Enti locali, anche in relazione all'adempimento di funzioni ad essi delegate dalla Regione e destinate al finanziamento di spese operative e di gestione degli Enti medesimi, salvi i maggiori finanziamenti programmabili annualmente dalla Regione;

     b) quote minime garantite di contributi ad Enti o aziende dipendenti dalla Regione per spese operative e di gestione, salvi i maggiori finanziamenti programmabili annualmente dalla Regione.

     3. Le quote annuali delle spese di cui al presente articolo sono stanziate nei bilanci dei rispettivi esercizi nella misura minima stabilita dalla Legge.

 

     Art. 27. Disciplina delle procedure di spesa.

     1. Le Leggi Regionali di spesa indicano i termini entro i quali si deve provvedere a ciascun adempimento necessario per l'erogazione della spesa, in modo da rendere possibile la previsione dei tempi massimi di completamento della procedura di spesa e di ogni fase della stessa, con riguardo alla assunzione degli impegni ed alla scadenza delle relative obbligazioni.

     2. In particolare esse individuano espressamente gli atti amministrativi cui consegue l'assunzione degli impegni di spesa a norma del successivo art. 59.

     3. I termini per l'avvio, l'avanzamento e la realizzazione dell'intervento sono stabiliti dai singoli atti di concessione del beneficio finanziario, comunque denominato, a pena di decadenza di diritto dal beneficio stesso in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti. Entro gli stessi termini il beneficiario può, per fatti estranei alla sua volontà che siano sopravvenuti a ritardare l'inizio o l'esecuzione dell'intervento, presentare istanza di proroga sulla quale decide il soggetto competente di cui al comma 4 entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'istanza sospende i termini di decadenza dal beneficio di cui al primo periodo. La proroga può essere concessa per un periodo non superiore complessivamente a trecentosessantacinque giorni. Per la concessione di eventuali ulteriori proroghe il soggetto competente di cui al comma 4 può richiedere, sulla base di motivate ragioni tecnico-economiche di particolare complessità, il parere del Nucleo di Valutazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della Programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2007), e in tal caso il termine per concedere la proroga è di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. La pronuncia di decadenza è comunicata al beneficiario e, fatta salva ogni altra responsabilità, comporta l'obbligo di restituzione delle somme erogate corrispondenti agli interventi o alle parti di interventi non ancora realizzati [58].

     4. Gli atti relativi alla proroga, alla pronuncia di decadenza, al recupero delle somme e al conseguente accertamento delle economie di spesa sono adottati dal dirigente competente della direzione incaricata ovvero, in caso di attribuzione della funzione o di esternalizzazione dell’attività a enti, aziende, società regionali ovvero ad autonomie funzionali, dal funzionario competente secondo i rispettivi ordinamenti. Alle somme restituite è applicato il tasso di interesse legale, calcolato sugli importi non utilizzati a partire dalla data dell’erogazione e secondo le modalità di carattere generale stabilite con provvedimento della Giunta regionale [59].

     5. [Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza di diritto del beneficio concesso, fatta salva la possibilità, nel caso di mancata ultimazione dell'intervento per ragioni eccezionali non dipendenti dai terzi beneficiari, di stabilire nuovi termini con delibera della giunta regionale comunicata al Consiglio entro 10 giorni] [60].

     6. [Per la pronuncia di decadenza dei benefici di cui al comma 5 si applicano le procedure previste dal regolamento di contabilità] [61].

     7. Allorché le Leggi Regionali di spesa prevedano la possibilità di assegnare ad altri beneficiari i contributi revocati o per i quali si sia verificata decadenza, tale assegnazione deve avvenire entro i termini massimi previsti per l'assunzione degli impegni sullo stanziamento interessato; eventuali revoche o decadenze che intervengano oltre tali termini danno luogo ad economie di spesa [62].

     8. Le singole leggi che disciplinano gli interventi nelle materie di competenza regionale non possono modificare, o disporre in modo diverso, il regime contabile delle spese regionali stabilito dalla presente Legge. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con i commi 3 e 4 [63].

 

     Art. 27 bis. (Insussistenza dei vincoli di destinazione). [64]

     1. A decorrere dall’esercizio 2003 sono dichiarati insussistenti tutti i vincoli di destinazione costituiti da disposizioni regionali a carico di stanziamenti di entrata e di spesa aventi natura di finanziamento proprio regionale, ivi compresi i rimborsi ed i rientri di somme attribuite a titolo di anticipazione o a rimborso totale o parziale, ad eccezione di:

     a) somme finanziate con ricorso all’indebitamento, sempre che lo stesso sia stato contratto;

     b) somme erogate a carico di fondi di rotazione.

 

     Art. 27 ter. (Norma per un efficiente utilizzo delle risorse assegnate) [65]

     1. Eccetto i casi di cui all'articolo 27, commi 3, 4 e 7, e nel rispetto delle previsioni delle leggi di spesa, la Giunta regionale, con riferimento alle risorse che la Regione, per l'attuazione delle politiche regionali, trasferisce agli enti di cui all'allegato A1, Sezione I, agli enti pubblici e alle fondazioni di cui all'Allegato A2 della l.r. 30/2006, nonché agli enti locali, può modificare le finalità per le quali le risorse sono state assegnate o determinare una riprogrammazione dell'utilizzo delle stesse e dei relativi interessi maturati, qualora, entro la scadenza prevista dai provvedimenti di assegnazione, gli enti destinatari non abbiano completato l'erogazione ai beneficiari finali, ferma restando la disponibilità delle risorse stesse presso i soggetti medesimi [66].

     1 bis. La Giunta regionale può con proprio provvedimento conferire, sulla base delle finalità e degli stanziamenti disposti con legge di spesa, fondi in gestione alle società regionali di cui all'allegato A1, Sezione I, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico -finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), se destinati all'erogazione di finanziamenti strumentali all'attuazione delle politiche regionali. Con il provvedimento istitutivo del fondo, la Giunta individua la società regionale cui assegnare il fondo, stabilisce la dotazione iniziale, i criteri e le modalità di funzionamento [67].

     1 ter. Le somme provenienti dalla restituzione da parte dei beneficiari dei finanziamenti concessi attraverso i Fondi di rotazione in gestione presso le società regionali di cui all'allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006 riconfluiscono nei fondi stessi, fatte salve diverse determinazioni della Giunta [68].

 

     Art. 28. (Relazione tecnica) [69]

     1. I progetti di legge di iniziativa del Presidente della Regione e gli emendamenti presentati dalla Giunta regionale che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle direzioni generali competenti della Giunta e verificata dalla direzione competente in materia di bilancio, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione e le loro fonti. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione riporta i dati e gli elementi idonei a comprovare l'ipotesi di invarianza sui saldi della finanza regionale, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse esistenti utilizzabili per le finalità indicate.

     2. I progetti di legge di iniziativa consiliare sono corredati da una scheda relativa alla quantificazione delle risorse e degli oneri relativi alle misure previste, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale del Consiglio regionale. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le commissioni consiliari competenti richiedono alla Giunta la relazione di cui al comma 1 per le proposte di legge che siano inserite nel programma dei lavori previsto dal Regolamento generale del Consiglio ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica, che deve riguardare anche gli eventuali emendamenti presentati nel corso dell'istruttoria segnalati dalla commissione, deve essere trasmessa nel termine indicato dalle commissioni consiliari in relazione alla programmazione dei lavori consiliari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora la Giunta non sia in grado di rispettare i termini indicati, deve evidenziare le ragioni.

     3. Al fine di uniformare i contenuti e la procedura per la predisposizione della relazione tecnica, la Giunta regionale, sentita la commissione competente in materia di bilancio, definisce apposite linee guida.

 

TITOLO IV BIS [70]

STRUMENTI REGIONALI DI INTERVENTO

 

     Art. 28 bis. Strumenti finanziari integrati.

     1. La legge regionale istituisce strumenti finanziari integrati diretti a sostenere gli interventi degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati, attivando l'apporto di risorse da parte dei medesimi per la realizzazione delle politiche regionali.

     2. La legge regionale che istituisce lo strumento finanziario integrato specifica le iniziative regionali promosse, le tipologie di contributo fra quelle di cui all'art. 28 ter e le risorse finanziarie di cui si avvale, nonché i criteri e le modalità di esame e di valutazione delle domande e le norme per il coordinamento con gli altri interventi regionali, la gestione ed il controllo dell'azione regionale [71].

 

     Art. 28 ter. Tipologie di contributi.

     1. Le leggi che disciplinano l'erogazione di contributi o ausili finanziari possono prevedere le seguenti tipologie di intervento finanziario:

     a) contributi a fondo perduto per spese correnti;

     b) contributi in annualità a fondo perduto per spese di investimento;

     c) contributi in capitale a fondo perduto per spese di investimento;

     d) contributi in capitale a rimborso per spese di investimento.

     2. Non possono essere incluse nel medesimo capitolo di spesa tipologie diverse di contributi [72].

     2-bis. A partire dall'esercizio finanziario 2011 e fatti salvi i rapporti in essere fino a tale data, l'erogazione del contributo di cui al comma 1, lettere c) e d), è subordinata, per i soggetti privati, alla presentazione di idonea garanzia fidejussoria ovvero altra idonea garanzia reale, la cui durata temporale deve consentire rispettivamente:

a) per i contributi di cui al comma 1, lettera c), la copertura del periodo di realizzazione degli investimenti finanziati o cofinanziati, comprensivo di un periodo aggiuntivo, pari ad almeno una semestralità, sufficiente a garantire il completamento delle attività amministrative e di controllo, propedeutiche alla definizione dell'eventuale saldo spettante;

b) per i contributi di cui al comma 1, lettera d), la copertura del periodo di rimborso, maggiorato di almeno una semestralità [73].

     2 bis.1 E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi da 2 bis a 2 sexies, della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività) [74].

     2-ter. La Giunta regionale individua le procedure e le modalità di controllo da attivare a seguito dell'applicazione del comma 2-bis [75].

 

     Art. 28 quater. Contributi a fondo perduto per spese correnti.

     1. I contributi a fondo perduto per spese correnti possono avere carattere continuativo o ricorrente, ai sensi dell'art. 22, quando siano assegnati a fronte dell'erogazione di servizi da parte dei soggetti beneficiari.

     2. In tal caso l'ammontare del contributo è determinato dalla giunta regionale, fermi gli ulteriori criteri e specificazioni eventualmente stabiliti dalla legge, in relazione alla quantità di servizi offerti per tipologia di prestazione e alle entrate dirette dei beneficiari derivanti dai servizi medesimi.

     3. Negli altri casi i contributi a fondo perduto per spese correnti hanno carattere una tantum [76].

 

     Art. 28 quinquies. Contributi in annualità a fondo perduto.

     1. I contributi di annualità a fondo perduto, ai sensi dell'art. 24, possono essere concessi per la realizzazione di opere ed impianti limitatamente alla fase di avvio degli stessi ed, in ogni caso, per non più di cinque annualità, salvo il caso di opere di preminente interesse regionale il cui finanziamento sia assicurato da mutui a tasso agevolato [77].

 

     Art. 28 sexies. Contributi in capitale a fondo perduto. [78]

     1. I contributi in capitale a fondo perduto sono disposti per:

     a) il finanziamento di opere ed impianti;

     b) la sottoscrizione del capitale di società di intervento costituite per la realizzazione e la gestione di opere ed impianti.

     2. L'ammontare dei contributi di cui al primo comma, lett. a) è commisurato al valore delle opere ammesse a contributo e non può superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile.

     3. Il limite percentuale di cui al secondo comma non si applica:

     a) ai comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, risultante dall'ultimo dato ufficiale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, agli enti gestori delle aree protette, agli enti gestori dei siti di Rete Natura 2000 ed alle comunità montane, ai quali possono essere concessi contributi fino al 90% [79];

     b) ai finanziamenti della regione destinati alla realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale, di forestazione e, in generale, per le azioni di rinaturalizzazione o comunque volte al miglioramento e alla conservazione della biodiversità [80];

     b bis) ai finanziamenti della Regione destinati alla realizzazione di interventi in aree dichiarate in stato di emergenza a seguito di calamità naturali, limitatamente alla durata dello stato di emergenza [81];

     c) ai finanziamenti della regione destinati alla realizzazione di investimenti in ambito socio-assistenziale disposti ai sensi della l.r. 7 gennaio 1986, n. 1, come modificata dalla l.r. 26 aprile 1990. n. 25 [82];

     c bis) ai finanziamenti destinati all'attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dai fondi europei e nazionali per lo sviluppo della politica di coesione nonché ai finanziamenti, anche con fondi regionali, inquadrati come aiuti di Stato, se la disciplina europea di settore prevede percentuali più elevate di finanziamento pubblico [83];

     c ter) [ai finanziamenti della Regione destinati agli enti locali per interventi di recupero o anche di rifunzionalizzazione di strutture e impianti, di proprietà degli stessi enti, per consentire la riattivazione di servizi di pubblica utilità volti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo delle comunità locali, sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale] [84].

 

     Art. 28 septies. Contributi in capitale a rimborso. [85]

     1. I contributi in capitale a rimborso possono essere concessi per il finanziamento di opere ed impianti.

     2. Le singole leggi regionali di spesa stabiliscono:

     a) l'ammontare dell'assegnazione in proporzione alla spesa ritenuta ammissibile;

     b) il termine massimo per il rimborso con quote annuali costanti, comprensive degli eventuali interessi, in ogni caso non superiore a 20 anni, né inferiore a 5;

     c) la misura degli eventuali interessi, in ogni caso non superiore al tasso ordinario praticato dalla Cassa depositi e prestiti.

     3. L'erogazione dei contributi di cui al presente articolo è subordinata alla sottoscrizione da parte dei soggetti beneficiari della dichiarazione di accettazione delle condizioni previste dalla legge e di quelle eventualmente stabilite con l'atto di concessione del contributo.

     4. Il rimborso avviene entro il 30 giugno di ciascun anno, per quote annuali costanti stabilite in relazione all'importo complessivo assegnato e al numero di anni entro cui il contributo deve essere rimborsato, a partire dal secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la prima erogazione.

     5. Il beneficiario può anticipare il rimborso delle quote stabilite versando un importo pari al valore attuale delle rimanenti quote capitalizzate al tasso ufficiale di sconto.

     6. Il mancato versamento anche in una sola quota entro 30 giorni dalla costituzione in mora da parte della Regione, da effettuarsi entro il 31 ottobre, comporta la revoca dell'intero contributo a rimborso, dell'eventuale ulteriore contributo integrativo a fondo perso, delle altre eventuali facilitazioni finanziarie regionali collegate, nonché il divieto, per un quinquennio, di concedere altri contributi, anche di spese correnti, a favore dello stesso soggetto.

     Per il ritardato pagamento è comunque dovuta una sanzione pari alla trentesima parte della quota dovuta.

 

TITOLO V

BILANCIO ANNUALE

 

     Art. 29. Annualità, integrità ed universalità del bilancio.

     1. L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

     2. Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio regionale nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per spese di riscossione o di qualsiasi altra natura.

     3. Tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza apportare riduzione per effetto di qualsiasi entrata.

     4. Sono vietate le gestioni di fondi fuori del bilancio della Regione e dei bilanci degli Enti di cui al successivo art. 78.

     5. E' vietato in ogni caso avvalersi di entrate e profitti di qualsiasi provenienza per accrescere le assegnazioni fatte in bilancio per le spese dei servizi, delle attività, degli interventi.

 

     Art. 30. Approvazione del bilancio.

     1. Il bilancio regionale è presentato dalla Giunta ed approvato con Legge dal Consiglio nei termini previsti dall'art. 50 dello Statuto.

 

     Art. 31. (Bilancio annuale). [86]

     1. Il bilancio annuale di previsione è formulato in termini di competenza e di cassa.

     2. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base. Le unità previsionali sono costituite da aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, individuate con riferimento alle finalità di spesa previste dalla programmazione regionale nell'ambito delle competenze istituzionali della Regione. Le contabilità speciali, sia nell'entrata che nella spesa, sono articolate in capitoli.

     3. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

     a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

     b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio al quale il bilancio si riferisce;

     c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

     4. Tra le entrate e le spese di cui alla lettera b) del comma 3 è iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, tenendo distinta la quota del saldo medesimo determinata da minori spese correlate ad entrate vincolate a specifica destinazione, nonché la quota del saldo determinata dalla mancata stipulazione di mutui e altre forme di indebitamento già autorizzati.

     5. Tra le entrate di cui alla lettera c) del comma 3 è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

     6. La Giunta regionale predispone un apposito documento tecnico che accompagna e specifica il bilancio di previsione; nel documento tecnico le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione; nello stesso è altresì indicato con riferimento ai contenuti di ciascuna unità previsionale di base il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con le relative disposizioni legislative. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.

     7. Formano oggetto di approvazione del Consiglio regionale le previsioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5. Le contabilità speciali vengono approvate nel loro complesso.

     8. Sulla base del bilancio approvato dal Consiglio regionale o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, la Giunta regionale provvede, secondo le modalità stabilite all'articolo 72 ter, ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese.

 

     Art. 32. Stanziamenti di competenza.

     1. Le entrate di competenza sono iscritte nel bilancio nella misura in cui se ne prevede l'accertamento nel corso dell'esercizio, in base alla legislazione statale e regionale in vigore, a norma del successivo art. 54.

     2. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, in base alle leggi vigenti ed ai tempi di attuazione dei progetti e dei programmi, si prevede daranno luogo nel corso dell'esercizio a impegni di spesa ai sensi dell'articolo 59, sulla base anche delle istruttorie già definite ai sensi degli articoli 22 e 23. Resta esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale [87].

     3. Devono in ogni caso essere stanziate le somme corrispondenti alle obbligazioni già assunte, ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 59, che vengono a scadenza nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

     4. Nel caso di contributi in annualità sono iscritte in distinti capitoli le somme corrispondenti ai singoli limiti di impegno autorizzati a carico del bilancio di ciascun esercizio [88].

     5. Con la Legge di bilancio sono stabilite le quote di spesa destinate al finanziamento dei programmi annuali comprensoriali e, nell'ambito dei medesimi, dei programmi annuali delle Comunità montane.

 

     Art. 33. Stanziamenti di cassa.

     1. Le entrate di cassa sono iscritte nel bilancio nella misura in cui se ne prevede la riscossione, sia in conto competenza che in conto residui, nel corso dell'esercizio, in base alla legislazione statale e regionale in vigore, a seguito degli accertamenti già effettuati e di quelli da effettuare per l'esercizio medesimo.

     2. Gli stanziamenti di spesa di cassa sono determinati tenendo conto dei pagamenti che si prevede di dover effettuare nell'esercizio, sia in conto competenza che in conto residui, a seguito degli impegni già assunti e dei nuovi impegni da assumere per l'esercizio medesimo, nell'ambito delle disponibilità complessive di cassa.

 

     Art. 34. Struttura del bilancio annuale.

     1. Il bilancio annuale consta:

     1) di uno stato di previsione delle entrate;

     2) di uno stato di previsione delle spese;

     3) di un quadro generale riassuntivo e dei prospetti allegati.

 

     Art. 35. (Classificazione delle entrate). [89]

     1. Nel bilancio annuale le entrate sono distinte nei seguenti titoli:

     a) Titolo I: entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione;

     b) Titolo II: entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti;

     c) Titolo III: entrate extratributarie;

     d) Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;

     e) Titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;

     f) Titolo VI: entrate per contabilità speciali.

     2. Le entrate di cui al comma 1, con l'esclusione delle entrate per contabilità speciali, sono suddivise in categorie secondo la natura dei cespiti e ripartite in unità previsionali di base ai fini dell'approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale.

     3. Le unità previsionali di base costituiscono le unità fondamentali di classificazione delle entrate.

     4. Per ciascuna unità previsionale di base di entrata devono essere indicate, oltre agli elementi di cui all'articolo 31, comma 3, la numerazione progressiva anche discontinua e la denominazione.

     5. Lo stato di previsione delle entrate contiene un riassunto delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.

 

     Art. 36. (Classificazione delle spese). [90]

     1. Le spese sono suddivise per aree di intervento e successivamente per funzioni-obiettivo corrispondenti alle politiche regionali, a norma dell'articolo 18 secondo lo schema adottato per il quadro di previsione della spesa nel bilancio pluriennale.

     2. Le unità previsionali di base costituiscono l'unità fondamentale di classificazione delle spese, e sono articolate in uno o più capitoli del documento tecnico di cui all'articolo 31, comma 6. I capitoli costituiscono l'unità fondamentale di classificazione del documento tecnico.

     3. Non possono essere incluse nella medesima unità previsionale di base spese correnti, spese di investimento e spese che attengono a rimborso di mutui e altre forme di indebitamento.

     4. Per ciascuna unità previsionale di base di spesa devono essere indicate, oltre agli elementi di cui all'articolo 31, comma ma 3, la numerazione progressiva anche discontinua e la denominazione.

     5. Lo stato di previsione della spesa contiene un riepilogo delle spese per aree e funzioni-obiettivo.

 

     Art. 37. (Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati). [91]

     1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio annuale riporta i totali delle entrate per titoli e categorie e delle spese per aree di intervento e funzioni-obiettivo.

     2. Al quadro generale riassuntivo è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate derivanti da assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato, con le spese aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette.

     3. Al bilancio annuale sono inoltre allegati:

     a) l'elenco delle spese obbligatorie, ai sensi dell'articolo 39;

     b) l'elenco delle unità previsionali di base fra le quali si può procedere a variazioni compensative;

     c) gli elenchi delle spese da finanziare con ciascuno dei fondi speciali secondo le previsioni del bilancio pluriennale ai sensi dell'articolo 42;

     d) l'elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti e di altri soggetti e di quelle autorizzate dalle leggi vigenti, ai sensi dell'articolo 51;

     e) l'elenco dei mutui e altre forme di indebitamento contratti e da contrarre, ai sensi dell'articolo 44;

     f) la riclassificazione del bilancio della Regione per consentire l'unificazione della classificazione, anche economica, delle entrate e delle spese, ivi compresi i titoli contabili di entrata e di spesa, e conseguire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato;

     f-bis) i prospetti indicanti le voci dei bilanci di previsione degli enti dipendenti, di cui all'allegato A1, sezione I della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - collegato 2007) che concorrono al consolidamento dei conti con il bilancio regionale [92].

     4. Eventuali ulteriori allegati e quadri riepilogativi sono disciplinati con il regolamento di contabilità.

 

     Art. 38. (Equilibrio di bilancio). [93]

     1. In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, sommate alla presunta giacenza iniziale di cassa.

     2. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'articolo 44.

     3. Il disavanzo di cui al comma 2 non può in ogni caso essere di importo superiore al totale delle spese di investimento, nonché di quelle per l'assunzione di partecipazioni in società finanziarie a norma del primo comma dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, aumentato della quota del saldo negativo presunto dell'esercizio precedente determinata dalla mancata stipulazione di mutui e altre forme di indebitamento già autorizzati.

     4. Ai fini di cui al comma 3 non si tiene conto delle spese di investimento finanziate da assegnazioni dello Stato.

 

     Art. 39. (Fondo di riserva per spese obbligatorie) [94]

     1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, nella parte corrente dello stato della spesa del bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie con stanziamento di sola competenza.

     2. I prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie sono disposti con decreto del dirigente dei servizi finanziari su richiesta del direttore generale competente per materia.

     3. Sono considerate spese obbligatorie quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, quelle relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa reclamate dai creditori e quelle relative ai fondi di garanzia a fronte delle fideiussioni concesse dalla Regione.

     4. Sul fondo di riserva per le spese obbligatorie non è possibile in alcun caso imputare spese.

     5. I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie possono essere disposti entro il 31 dicembre di ciascun anno. In ogni caso sono comunicati, entro dieci giorni, al Consiglio regionale [95].

 

     Art. 40. (Fondo di riserva per spese impreviste). [96]

     1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b), del d.lgs. 118/2011, nella parte corrente dello stato della spesa del bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste con stanziamento di sola competenza determinato in misura non superiore allo 0,5 per cento del totale delle spese correnti autonome al netto di quelle relative al perimetro sanitario.

     2. Il fondo di riserva per le spese impreviste può essere impiegato per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio che non riguardino le spese obbligatorie di cui all'articolo 39, comma 2, e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità, integrando gli stanziamenti di capitoli esistenti o finanziando capitoli di nuova istituzione.

     3. Sul fondo di riserva per le spese impreviste non è possibile in alcun caso imputare spese.

     4. I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste possono essere disposti con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 dicembre di ciascun anno. In ogni caso sono comunicati, entro dieci giorni, al Consiglio regionale [97].

 

     Art. 41. (Fondo di riserva del bilancio di cassa) [98]

     1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera c), del d.lgs. 118/2011è iscritto, nel solo bilancio di cassa, il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendono necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti disposti in sede di previsioni iniziali o di successive variazioni del bilancio.

     2. L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo è stabilito dalla legge di approvazione del bilancio in misura non superiore a un dodicesimo del totale degli stanziamenti di spesa previsti dal bilancio di cassa.

     3. I prelievi dal fondo di cui al comma 1 e le relative destinazioni e integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa sono disposti entro il 31 dicembre di ciascun anno con decreto del dirigente dei servizi finanziari, da comunicare, entro dieci giorni, al Consiglio regionale [99].

 

     Art. 42. (Fondi speciali). [100]

     1. Nel bilancio regionale sono iscritti fondi speciali, in termini di competenza e di cassa, distinti per il finanziamento di spese correnti e spese in conto capitale, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

     2. I fondi speciali non sono utilizzabili per l'imputazione di impegni di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni di spesa delle unità previsionali di base esistenti oppure in nuove unità, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

     3. Al bilancio è allegato per ciascun fondo speciale l'elenco delle spese da finanziare a carico del fondo stesso.

     4. L'iscrizione in bilancio dei fondi speciali avviene nella misura ritenuta necessaria per far fronte agli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio di competenza in applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi previsti dal bilancio pluriennale e dal programma regionale di sviluppo.

     5. Le quote dei fondi speciali non utilizzate al termine dell'esercizio di competenza costituiscono economia di spesa.

     6. Con deliberazione della Giunta regionale, da comunicarsi al Consiglio entro dieci giorni, sono disposte le variazioni all'entrata e alla spesa occorrenti per dare esecuzione a leggi approvate dal Consiglio regionale prima dell'approvazione del bilancio, ma entrate in vigore successivamente a tale approvazione e che abbiano proceduto a quantificare la spesa autorizzata a carico dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Tali deliberazioni possono essere adottate anche durante l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del bilancio ai sensi degli articoli 46 e 47.

     7. Qualora le nuove spese disposte dalle leggi regionali di cui al comma 6, non risultino finanziate con corrispondenti maggiori entrate, le relative variazioni di bilancio sono consentite solo se la copertura finanziaria sia stata espressamente evidenziata negli elenchi delle spese da finanziare a carico dei fondi speciali iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio e ad esso allegati.

 

     Art. 43. (Utilizzazione dei fondi speciali iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente). [101]

     1. Per la copertura finanziaria delle spese di investimento previste negli elenchi di cui al comma 3 dell'art. 42, e che non siano state autorizzate con legge entro il termine dell'esercizio di cui al bilancio i fondi speciali furono iscritti, può esser fatto riferimento alle quote non utilizzate dei fondi speciali di detto esercizio purché le relative leggi di autorizzazione vengano adottate prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio medesimo o della legge di assestamento del bilancio per l'esercizio immediatamente successivo e, comunque, non oltre il 30 giugno.

     2. Nei casi di cui al comma 1 resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei fondi speciali al bilancio nel quale essi furono iscritti, mentre le nuove o maggiori spese sono iscritte nel bilancio dell'esercizio successivo nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

     3. Allo stanziamento di ciascuna nuova o maggiore spesa così iscritta in bilancio dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'articolo 38, comma, 2.

 

     Art. 44. (Mutui e altre forme di indebitamento). [102]

     1. La regione può contrarre mutui ed effettuare altre operazioni di indebitamento esclusivamente per coprire il disavanzo di bilancio nei limiti di cui all'articolo 38, comma 3.

     2. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione non può superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione iscritte nel bilancio, sempre che gli oneri futuri dell'ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale [103].

     3. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

     4. La contrazione dei mutui e di altre forme di indebitamento è autorizzata con la legge di approvazione del bilancio o con legge di variazione dello stesso, nelle quali dovrà essere specificata l'incidenza dell'operazione sull'esercizio in corso o su esercizi finanziari futuri, con riferimento alle previsioni rispettivamente del bilancio annuale e pluriennale.

     5. Spetta alla Giunta regionale effettuare le operazioni, determinandone le condizioni e le modalità entro i limiti stabiliti dalle leggi, previo conforme parere del comitato interministeriale per il credito e per il risparmio per i prestiti obbligazionari, ai sensi delle leggi vigenti.

     6. Alla stipulazione dei mutui e di altre forme di indebitamento autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa.

     7. L'autorizzazione a effettuare operazioni di indebitamento decade al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio nel quale essa è stata prevista.

     8. Le entrate derivanti da operazioni di indebitamento stipulate e non riscosse entro il termine dell'esercizio sono iscritte tra i residui attivi; le entrate derivanti da operazioni di indebitamento autorizzate ma non stipulate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate e concorrono come tali a determinare le risultanze finali della gestione.

 

     Art. 45. Anticipazioni di cassa.

     1. Per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, comunicata entro 10 giorni al Consiglio, alla contrazione di anticipazioni per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle entrate iscritte in bilancio al titolo I, primo comma, del precedente art. 35.

     2. Con la stessa deliberazione si provvede alle variazioni di bilancio eventualmente necessarie.

     3. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.

 

     Art. 46. Esercizio provvisorio.

     1. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con Legge Regionale per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

     2. L'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base del bilancio presentato al Consiglio regionale. Nel caso in cui tale bilancio sia successivamente modificato o integrato con note di variazione, deliberate dalla Giunta regionale e presentate al Consiglio, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio si intende estesa al contenuto delle predette note di variazione [104].

     3. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, la Giunta è tenuta a presentare in ogni caso al Consiglio regionale un bilancio che può essere limitato alle spese obbligatorie incluse nell'elenco di cui all'articolo 39, comma 4, alle spese finanziate con assegnazioni statali con vincolo di destinazione specifica, alle spese derivanti da obbligazioni già assunte ai sensi dell'articolo 59, alle spese continuative o ricorrenti di cui all'articolo 22 strettamente indispensabili per il funzionamento di enti dipendenti e delegati e di soggetti beneficiari. [105].

     4. Nel corso dell'esercizio provvisorio la Regione è autorizzata a gestire il bilancio in ragione di tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, quanti sono i mesi di esercizio provvisorio autorizzati, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi [106].

 

     Art. 47. (Gestione provvisoria). [107]

     1. Qualora al 1° gennaio siano pendenti gli adempimenti di cui all'articolo 127 della Costituzione relativamente alla legge di approvazione del bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, la Regione è autorizzata, per il periodo di pendenza degli adempimenti stessi, a gestire il bilancio medesimo in ragione di dodicesimi della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

     2. Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio sia stata rinviata dal Governo al Consiglio regionale a norma dell'articolo 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di detta legge il governo abbia promosso la questione di legittimità o quella a norma dell'ultimo comma del medesimo articolo 127, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio stesso limitatamente ai capitoli delle unità previsionali di base non coinvolte nel rinvio o nella impugnativa, ovvero nel caso che il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo delle unità previsionali di base previste nel progetto di bilancio per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

 

     Art. 48. Assestamento del bilancio.

     1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio regionale approva con legge l'assestamento del bilancio mediante il quale si provvede:

     a) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

     b) all'aggiornamento dell'eventuale saldo finanziario positivo o negativo risultante all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce e alla rideterminazione dell'ammontare dell'indebitamento eventualmente autorizzato a copertura del saldo finanziario negativo;

     c) all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa risultante all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

     d) alle variazioni degli stanziamenti delle unità previsionali di spesa che risultino necessarie, in relazione a quanto previsto alle lettere a), b) e c), per ristabilire l'equilibrio di bilancio secondo quanto disposto dall'articolo 38;

     e) a tutte le altre variazioni che si ritengono opportune anche in relazione allo stato di attuazione dei progetti prioritari del programma regionale di sviluppo e all'andamento della spesa delle politiche regionali. [108].

     2. Le variazioni di cui alla lettera d) del precedente comma sono subordinate all'avvenuta presentazione del rendiconto relativo all'esercizio precedente e devono essere conformi alle risultanze del rendiconto medesimo.

 

     Art. 49. (Variazioni di bilancio). [109]

     1. Ogni variazione del bilancio regionale, ivi compreso lo storno di somme da un'unità previsionale ad un'altra, deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e dagli articoli 39, comma 2; 40, comma 3; 41, commi 2 e 2-ter; 42, commi 6 e 7; 45, commi 1 e 2; 49 bis, commi 3, 4 e 5; 50, comma 8 [110].

     2. Con la legge di bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di variazione possono essere autorizzate variazioni compensative tra le unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto, da effettuarsi con delibera della Giunta regionale da comunicarsi al Consiglio regionale entro dieci giorni.

     3. La Giunta regionale può provvedere con delibera a variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.

     4. Le variazioni di cui ai commi 2 e 3 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata possono essere apportate nell'ambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dalla UE, dallo Stato e da altri soggetti.

     5. Possono essere effettuate con delibera della Giunta regionale variazioni compensative nell'ambito della stessa o di diverse unità previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione-obiettivo. Le variazioni fra unità previsionali di base sono comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.

     6. Nel caso di variazioni compensative tra diverse unità previsionali di base di conto capitale, tra stanziamenti autorizzati da diverse leggi, la Giunta acquisisce il parere consultivo da parte della competente commissione consiliare. Decorsi 15 giorni dal ricevimento della variazione il parere s'intende acquisito.

     7. Le variazioni occorrenti per l’iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato, dell’Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica, nonché l’iscrizione delle relative spese quando l’impiego di queste sia tassativamente regolato da leggi statali o regionali, o quando esse siano destinate al finanziamento di progetti od interventi determinati dal soggetto che le assegna, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale e comunicate entro dieci giorni al Consiglio. Tali deliberazioni possono essere adottate anche durante l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del bilancio ai sensi degli articolo 46 e 47 [111].

     8. Sono altresì disposte, nelle forme di cui al comma 7, le variazioni alle entrate ed alle spese necessarie per l’adeguamento delle previsioni e per l’istituzione di nuovi stanziamenti relativi alle contabilità speciali [112].

     9. Ogni variazione del bilancio, salvo quelle di cui al comma 7, deve essere deliberata entro il 31 ottobre dell'anno a cui il bilancio si riferisce; possono essere deliberate entro il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio si riferisce le variazioni di cui ai commi 2, 3 e 5 e agli articoli 45, commi 1 e 2, e 50, comma 8. Sono adottate entro il 31 dicembre le variazioni di cui agli articoli 39, comma 2; 40, comma 3; 41, comma 2 [113].

     10. [Ogni deliberazione con la quale sono disposte variazioni di bilancio è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione] [114].

 

     Art. 49 bis. (Fondi intersettoriali). [115]

     1. Nello stato di previsione della spesa sono iscritti, in apposite unità previsionali di base, i fondi relativi al finanziamento:

     a) di programmi e di progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario. La disponibilità del fondo costituisce riscontro, relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, della copertura finanziaria delle proposte di programma o di progetto, presentate o da presentare, agli organi comunitari e statali;

     b) di intese istituzionali di programma, per la parte che non trova copertura nelle autorizzazioni di spesa disposte con le specifiche leggi regionali di settore;

     c) di programmi intersettoriali di rilevanza regionale.

     2. La dotazione finanziaria dei fondi di cui al comma 1 è disposta annualmente con legge di bilancio.

     3. La Giunta regionale, in relazione all'approvazione di programmi o progetti da parte dell'Unione Europea o di accordi di programma-quadro o di progetti intersettoriali, provvede con proprie deliberazioni, mediante prelievo dai fondi di cui al comma 1, all'iscrizione delle quote di finanziamento nelle unità previsionali di base esistenti o all'istituzione di nuove unità previsionali di base. Le variazioni sono comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.

     4. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad apportare tutte le variazioni che si rendessero necessarie, anche mediante prelievo dai fondi di cui al comma 1, per adeguare gli stanziamenti di bilancio a seguito di modifiche intervenute nei piani finanziari dei programmi o progetti comunitari, regionali e degli accordi di programma. Le variazioni sono comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.

     5. Al fine di consentire la riallocazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 1 in ritardo di attuazione, sono autorizzate variazioni compensative con atto amministrativo di Giunta fra unità previsionali di base in conto capitale della medesima funzione-obiettivo. Le variazioni sono comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.

 

     Art. 50. (Gestione dei fondi statali, della UE e di altri soggetti assegnati alla Regione). [116]

     1. Nei casi di funzioni delegate dallo Stato o di spese per le quali siano previste assegnazioni di fondi statali o della UE con vincolo di destinazione specifica, la Regione può stanziare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme restando, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni, ovvero stanziare somme minori a compensazione di maggiori spese complessivamente erogate per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente precedenti.

     2. Qualora entro il termine dell’esercizio nel corso del quale ha luogo l’assegnazione, non sia possibile impegnare in tutto o in parte le spese finanziate con le assegnazioni di cui all’articolo 49, comma 7, le disponibilità finanziarie che ne derivano possono essere reiscritte alla competenza dell’esercizio immediatamente successivo; allo stesso modo possono essere reiscritte anche le economie realizzatesi sulla gestione dei residui passivi [117].

     3. La reiscrizione delle spese di cui al comma 2 avviene sulla base di apposita autorizzazione data con la legge di approvazione del bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio e secondo le modalità previste nel regolamento di contabilità.

     4. La Regione può, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali e della UE, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorché non sia possibile far luogo all'impegno di tali spese entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.

     5. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle spese di cui ai commi 2 e 4 non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo del bilancio in corso.

     6. Per facilitare la realizzazione di programmi comunitari, le economie realizzate sugli impegni assunti e imputati ai capitoli di cofinanziamento della UE, dello Stato e della Regione, nonché quelle relativi ai fondi per l'ulteriore finanziamento, possono essere reiscritte nella competenza dell'esercizio finanziario in corso con le procedure di cui al presente articolo.

     7. Nel caso in cui vengano revocati o annullati gli impegni corrispondenti a residui perenti ed originariamente assunti su stanziamenti a destinazione vincolata, le somme corrispondenti sono reiscritte, con decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria, nelle unità previsionali di base di spesa contenenti i capitoli dove originariamente erano stati assunti i relativi impegni.

     8. La copertura finanziaria delle spese di cui al comma 7 è assicurata mediante prelevamento dai fondi per la riassegnazione dei residui perenti vincolati previsti dall'articolo 71 della presente legge.

 

     Art. 51. (Garanzie prestate dalla regione). [118]

     1. Ogni legge regionale che preveda la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della regione a favore di Enti ed altri soggetti, deve indicare la copertura finanziaria del relativo rischio.

     2. Nel bilancio annuale della regione è iscritto un apposito capitolo di spesa la cui dotazione deve essere commisurata al totale dei crediti ed alla tipologia di soggetti garantiti dalla regione, e comunque non inferiore, in percentuale, alla media delle somme erogate annualmente dalla regione nell'ultimo triennio rispetto al totale dei crediti garantiti.

     3. In caso di necessità le maggiori esigenze sono fronteggiate con prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.

     4. Nel bilancio annuale è iscritto apposito capitolo di entrata per l'imputazione dei recuperi delle somme che la regione è stata chiamata ad erogare a fronte delle garanzie concesse.

     5. In allegato al bilancio di previsione della regione devono essere elencate, con l'indicazione dell'ammontare e della durata, le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla regione, ancora in vita alla data di presentazione del bilancio medesimo.

     6. Le modalità di concessione delle garanzie sono disciplinate nel regolamento di contabilità.

 

     Art. 52. Autonomia contabile del Consiglio regionale.

     1. Il Consiglio regionale, per le esigenze del proprio funzionamento, dispone di un bilancio autonomo gestito secondo i principi stabiliti dall'art. 22 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, dalla Legge 6 dicembre 1973, n. 853 e disciplinato dall'apposito regolamento contabile [119].

     2. L'eventuale saldo finanziario del bilancio interno del Consiglio concorre a determinare i risultati finali della gestione del bilancio regionale; a tal fine al rendiconto generale di cui al successivo art. 74 sono allegate le risultanze finali del rendiconto del Consiglio [120].

TITOLO VI

GESTIONE DELLE ENTRATE

 

     Art. 53. Entrate della Regione.

     1. Le entrate sono costituite dalle imposte, tasse, proventi, assegnazioni, contributi, corrispettivi e da ogni altra somma che la Regione ha il diritto di riscuotere in virtù di Leggi statali e regionali, per contratto ed a qualsiasi altro titolo.

     2. Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio annuale di previsione nel loro importo integrale; rimane comunque impregiudicato il diritto e l'obbligo di riscuotere le entrate non previste nel bilancio ovvero previste in misura minore di quella accertata.

     3. Le entrate della Regione si realizzano attraverso le fasi di accertamento, riscossione e versamento. Per talune entrate le fasi possono essere effettuate col medesimo atto.

     4. Oltre che dalle disposizioni del presente titolo, la gestione delle entrate è disciplinata dal regolamento di contabilità [121].

 

     Art. 54. (Accertamento). [122]

     1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, è:

     a) verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico;

     b) individuato il soggetto o i soggetti debitori;

     c) quantificata la somma da incassare;

     d) individuata la relativa scadenza.

 

     Art. 55. (Riscossione e versamento). [123]

     1. La riscossione costituisce la successiva fase di gestione dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute alla Regione.

     2. La riscossione è disposta a mezzo di apposito ordine, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione relativa all'affidamento del servizio di tesoreria.

     2 bis. La riscossione dei crediti certi ed esigibili viene anche effettuata in fase di ordinazione della spesa, qualora i soggetti debitori siano anche beneficiari di pagamenti regionali erogati a qualsiasi titolo, anche qualora le spese siano finanziate con risorse derivanti da trasferimenti e/o assegnazioni a specifica destinazione. La disposizione di cui al primo periodo è estesa agli enti di cui all'allegato A1, Sezione I, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di Programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della Programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007) quando i crediti e i pagamenti riguardino risorse derivanti dal bilancio regionale. La Giunta regionale provvede a disciplinare le modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al primo e secondo periodo, inclusa la regolazione dei rapporti tra la stessa Giunta regionale e gli enti di cui all'allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006 [124].

     2 ter. La disposizione di cui al primo periodo del comma 2 bis si applica agli enti sanitari di cui all'allegato A1, Sezione II, della l.r. 30/2006 limitatamente ai rapporti tra la Giunta regionale e gli stessi enti sanitari [125].

     2 quater. La Giunta regionale provvede a disciplinare le modalità operative per l'applicazione della disposizione di cui al comma 2 ter regolando i rapporti tra la Giunta regionale e gli enti sanitari [126].

     3. Il tesoriere rilascia quietanza liberatoria delle somme incassate, con osservanza delle modalità stabilite nella convenzione.

     4. Il tesoriere è tenuto ad accettare, anche senza autorizzazione della Regione, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della causa del versamento, nonché la riserva "salvo conferma di accettazione da parte della Regione Lombardia". Di tali incassi il tesoriere darà immediata comunicazione alla Regione, per il rilascio dei relativi ordini di riscossione.

     5. Il tesoriere è tenuto all'incasso delle somme anche non iscritte nel bilancio o iscritte in difetto.

     6. Nessun titolo di credito verso la regione può essere ricevuto in conto di debiti verso la stessa.

     7. Il versamento costituisce l'ultima fase di gestione dell'entrata e consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse della Regione.

     8. Il versamento delle entrate regionali deve essere eseguito esclusivamente e direttamente alla tesoreria regionale nei termini stabiliti dalle convenzioni, dai contratti, dalle leggi statali e regionali e dalle altre disposizioni che regolano la materia.

     8 bis. Per tutte le entrate che, sulla base del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 2 del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 sono accertate per cassa, l'atto relativo all'accertamento avviene automaticamente con l'emissione dell'ordinativo di incasso [127].

 

     Art. 56. (Annullamento di crediti). [128]

     1. I crediti della Regione di importo non eccedente quello determinato nel regolamento di contabilità, che non siano di natura tributaria e non si riferiscano a sanzioni amministrative o pene pecuniarie, possono essere annullati con decreto del dirigente competente per materia, qualora il costo delle operazioni di riscossione di ogni singola entrata risulti superiore all'ammontare della medesima.

 

     Art. 57. Residui attivi.

     1. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali di gestione.

     2. Costituiscono residui attivi le somme accertate ma non riscosse o non versate entro il termine dell'esercizio.

     3. Ai fini della redazione del rendiconto generale e dell'assestamento del bilancio previsto dall'articolo 48, con decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria, si provvede entro il 31 marzo di ciascun anno, alla determinazione dei residui attivi specificando i crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione [129].

 

     Art. 57 bis. (Depositi cauzionali) [130]

     1. Le garanzie prestate a favore della Regione ed effettuate attraverso il versamento in contanti della somma prevista a titolo di cauzione sono contabilizzate mediante versamento in apposito capitolo delle entrate delle contabilità speciali del bilancio regionale. Tali disposizioni prevalgono sulle discipline regionali di settore che prevedono il versamento di somme da tradurre in libretti a risparmio. Restano salvi i rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo, fino alla relativa estinzione.

     2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011', il dirigente competente in materia di bilancio e ragioneria redige, con effetto meramente ricognitivo, l'elenco delle disposizioni regionali di settore di cui al presente articolo.

     2 bis. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale' tutte le somme costituite da libretti a risparmio sono versate in conto entrate delle contabilità speciali del bilancio regionale e contestualmente riprodotte con imputazione ai correlati capitoli di spesa [131].

     2 ter. Gli uffici regionali competenti per materia curano il procedimento amministrativo per la restituzione delle somme di cui al comma 2 bis a seguito dell'estinzione del relativo titolo giuridico [132].

 

     Art. 57 ter. (Rateizzazione delle entrate) [133]

     1. Per il recupero delle entrate non tributarie, ad esclusione delle entrate derivanti da sanzioni amministrative per le quali non sono ancora intervenute procedure di riscossione coattiva, può essere concessa, su richiesta dell'interessato che si trovi in una situazione di difficoltà economica, la rateizzazione secondo modalità e criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

     2. I piani di rateizzazione possono prevedere fino ad un massimo di centoventi rate mensili. Per la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura legale. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, nei trenta giorni successivi allo scadere del relativo termine, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, del debito [134].

 

TITOLO VII

GESTIONE DELLE SPESE

 

     Art. 58. Fasi della spesa.

     1. Le fasi della spesa della Regione sono le seguenti:

     a) impegno;

     b) liquidazione;

     c) ordinazione e pagamento.

     2. Tali fasi per talune spese possono essere ricomprese nel medesimo atto.

     2 bis. Oltre che dalle disposizioni del presente titolo, la gestione delle spese è disciplinata dal regolamento di contabilità [135].

 

     Art. 59. (Impegno delle spese) [136].

     01. La Regione può effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione [137].

     1. Formano impegno, entro i limiti degli stanziamenti di competenza dell'esercizio, ad eccezione dei servizi per conto terzi e delle partite di giro, le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili sempre che la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio [138].

     1 bis. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno [139].

     1 ter. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardante le somministrazioni, le forniture, gli appalti e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione. La relativa fattura o documento equivalente deve contenere gli estremi della comunicazione di cui al presente comma. Il fornitore, in mancanza della comunicazione, può non eseguire la prestazione finché i dati non gli vengano comunicati [140].

     1 quater. Per le spese economali l'ordinazione della prestazione al fornitore contiene i riferimenti all'articolo specifico del regolamento di contabilità regionale, alla missione e al programma di bilancio, al relativo capitolo di spesa e all'impegno [141].

     2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:

     a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri accessori;

     b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei debiti conseguenti ad altre operazioni di indebitamento, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;

     b-bis) per il funzionamento del Consiglio Regionale [142];

     b ter) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definito contrattualmente [143].

     3. Su esplicita autorizzazione legislativa possono essere assunte obbligazioni sugli esercizi futuri nei limiti indicati dalle leggi che le autorizzano.

     4. Per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità e la tempestività dei servizi della regione, possono essere assunte obbligazioni anche a carico degli esercizi successivi, nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale.

     5. Al fine di conseguire un efficiente e completo utilizzo delle risorse regionali e di quelle assegnate alla Regione, la Giunta regionale può autorizzare l'assunzione di obbligazioni anche a carico degli esercizi successivi in conformità con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:

     a) dai piani finanziari approvati dalla Unione europea e dalle deliberazioni del CIPE di cofinanziamento nazionale;

     b) dai quadri finanziari contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto di risorse;

     c) dai piani finanziari dei progetti intersettoriali regionali approvati dal Consiglio regionale.

     6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio annuale gli importi corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo [144].

     7. Nel caso di cui al comma 5, l'impegno è assunto nei limiti dell'intera somma di cui alle lettere a) e b) ed i relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

     8. I programmi annuali e pluriennali di spesa, nonché ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, o altro atto da cui possano conseguire obbligazioni a carico dell'Ente o diminuzioni di entrata, sono sottoposti all'esame di regolarità finanziaria con riferimento alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, o nelle previsioni di entrata, ed in relazione allo stato di realizzazione delle entrate con particolare riferimento agli accertamenti delle entrate con destinazione vincolata secondo quanto previsto dalle relative disposizioni.

     8 bis. Nel corso dell'esercizio finanziario devono essere prenotati gli impegni relativi alle procedure in fase di indizione per le forniture di beni e servizi. Qualora, entro il termine dell'esercizio, la Regione non abbia assunto l'obbligazione di spesa verso i terzi, gli impegni prenotati decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato di amministrazione. Nel caso in cui i tempi di espletamento delle gare indette dovessero dilatarsi oltre le previsioni iniziali sono consentite prenotazioni di impegno e assunzioni di impegno anche oltre il triennio [145].

     8 ter. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa deve accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno [146].

     8 quater. Gli impegni di spesa imputati in ciascun esercizio del bilancio di previsione sono considerati esigibili ai sensi del principio applicato alla contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), salvo che al termine dell'esercizio finanziario siano intervenute cause di forza maggiore non prevedibili alla nascita dell'obbligazione passiva. In sede di riaccertamento è data adeguata evidenza alle intervenute cause di forza maggiore [147].

     8 quinquies. La Regione attua la procedura per il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio nei casi e con le modalità previste dall'articolo 73 del d.lgs. 118/2011; l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa ed è successivo al perfezionamento dell'obbligazione giuridica; gli impegni relativi a spese per acquisizione di beni e servizi devono essere pertanto assunti preventivamente alla fornitura dei beni o alla prestazione dei servizi nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione giuridica si perfeziona e imputati agli esercizi finanziari in cui la spesa diviene esigibile; in caso contrario si attiva la procedura di cui all'articolo 73 del d.lgs. 118/2011 [148].

     8 sexies. [In presenza di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, il dirigente competente per materia, contestualmente alla presentazione dell'iniziativa legislativa per il riconoscimento della legittimità, può autorizzarne il pagamento per evitare il prodursi di oneri finanziari accessori] [149].

     8 septies. [La disposizione di cui al comma 8 sexies si applica anche ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze divenute esecutive già alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019] [150].

 

     Art. 60. Atto di impegno. [151]

     [1. Gli impegni di spesa sono assunti con decreto del dirigente competente per materia.

     2. Gli atti di impegno in esecuzione dei provvedimenti di cui al comma 6 dell'art. 59, che abbiano individuato i beneficiari della spesa ed il limite della spesa stessa, sono assunti con decreto del dirigente competente per materia.

     3. L'atto di impegno deve in ogni caso indicare:

     a) il creditore o i creditori con gli elementi idonei ad identificarli;

     b) l'ammontare della somma dovuta;

     c) la scadenza dell'obbligazione;

     d) il capitolo di spesa al quale la stessa è da imputare.]

 

     Art. 60 bis. Contabilità analitica. [152]

     1. Al fine di effettuare la contabilità analitica, gli atti di impegno relativi all'acquisizione di beni e servizi utilizzati direttamente dalla Regione devono indicare il centro di costo a cui sono imputati e il periodo al quale il costo è riferito [153].

     2. Il precedente primo comma non si applica agli impegni relativi ai fattori di produzione per i quali le modalità di contabilizzazione analitica sono stabilite da apposita delibera della Giunta regionale.

 

     Art. 61. Cancellazione di impegni. [154]

     [1. Ogni qualvolta l'obbligazione in base alla quale è stato assunto l'impegno venga a cessare o a ridursi per qualsiasi causa, il dirigente competente per materia emana il decreto di cancellazione o riduzione dell'impegno medesimo. Il provvedimento è trasmesso al servizio bilancio e ragioneria per gli adempimenti di competenza.

     2. Con l'atto di liquidazione della spesa di cui al successivo art. 64 si dispone la riduzione dell'impegno per le somme eccedenti quelle liquidate.]

 

     Art. 62. Assunzione di impegni in relazione ad obbligazioni scadenti sugli esercizi futuri. [155]

     [1. Gli atti di assunzione di impegni in relazione ad obbligazioni scadenti sugli esercizi futuri devono indicare:

     a) il creditore o i creditori con gli elementi idonei ad identificarli;

     b) l'ammontare complessivo della somma dovuta;

     c) le quote che vengono a scadenza nell'esercizio in corso, nonché nei singoli esercizi successivi, e le relative scadenze, qualora si preveda che il pagamento sia frazionato;

     d) il capitolo di spesa al quale è da imputare l'eventuale quota che viene a scadenza nell'esercizio in cui si adotta il provvedimento.

     2. Alla registrazione dell'impegno per le obbligazioni che vengono a scadenza negli esercizi successivi si provvede d'ufficio senza alcun atto formale.

     3. Agli atti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma del precedente art. 60.]

 

     Art. 63. Procedimento per l'assunzione di impegni. [156]

     [1. Il decreto di assunzione dell'impegno è predisposto dalla direzione generale competente per materia.

     2. I dirigenti che provvedono all'adozione dei decreti di impegno di spesa sono responsabili in ordine:

     a) alla legalità della spesa;

     b) agli obiettivi dei programmi regionali;

     c) ai criteri economici di buona gestione della spesa;

     d) alla completezza e regolarità della documentazione richiamata nell'atto amministrativo o ad esso allegata;

     e) alle procedure contabili disposte;

     f) alla corretta imputazione della spesa sui pertinenti capitoli di bilancio;

     g) alla corretta applicazione della normativa fiscale in materia di imposte dirette, indirette, tasse e contributi aventi natura obbligatoria;

     h) al contestuale accertamento della sufficienza di disponibilità sui corrispondenti capitoli di entrata nel caso essi abbiano destinazione vincolata.

     3. Il decreto del dirigente è trasmesso per la registrazione dell'impegno al servizio bilancio e ragioneria.

     4. Il servizio bilancio e ragioneria è tenuto alla restituzione senza la registrazione dell'impegno, indicando le iniziative da assumere per la regolarizzazione, nei seguenti casi:

     a) quando si rileva l'insufficienza della disponibilità finanziaria a copertura della spesa;

     b) quando si rileva erronea imputazione della spesa;

     c) quando si rileva l'assenza dei requisiti di cui agli artt. 59 e 60;

     d) quando l'atto non è conforme ai principi e alle disposizioni contenuti nella presente legge.

     5. Al di fuori dei casi previsti dal comma 4, il servizio bilancio e ragioneria provvede alla registrazione dell'impegno di spesa.]

 

     Art. 64. (Liquidazione delle spese). [157]

     1. La liquidazione delle spese consiste nel riconoscimento del preciso ammontare della somma da pagare, del creditore e della causale, sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore.

     2. La liquidazione delle spese è effettuata nei limiti degli stanziamenti di cassa del bilancio in corso e con separata imputazione secondo che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui.

 

     Art. 64 bis. (Fermo amministrativo). [158]

     1. La Regione può, nel rispetto del principio di proporzionalità e con adeguata motivazione, disporre il fermo amministrativo di somme, in via di liquidazione o già liquidate, al fine di tutelare una propria ragione di credito in relazione alla quale ha acquisito, in via ufficiale, attraverso notifica, o attraverso i normali mezzi di comunicazione, atti o notizie che possano configurare fattispecie illecite generatrici di danni patrimoniali o erariali.

 

     Art. 65. Procedimento per la liquidazione. [159]

     [1. Il decreto di liquidazione è predisposto ed adottato dal dirigente competente per materia.

     2. Il decreto di liquidazione viene trasmesso al servizio bilancio e ragioneria che esegue il controllo formale dell'atto di liquidazione, esclusa ogni altra valutazione sul merito e sulla legalità della spesa, verificando:

     a) la correttezza del numero di impegno e la disponibilità a liquidare e pagare dell'impegno stesso;

     b) la disponibilità dello stanziamento di cassa;

     c) l'esattezza dei dati riguardanti il destinatario della spesa e le modalità di pagamento;

     d) la conformità rispetto all'impegno di spesa;

     e) la regolarità dell'atto rispetto alle disposizioni contenute nella presente legge.

     3. Nel caso in cui si rilevino eventuali difformità dell'atto rispetto a quanto indicato nel comma 2, lo stesso viene restituito, con l'indicazione delle iniziative da assumere per la regolarizzazione, alla direzione generale che ha emanato il provvedimento.]

 

     Art. 66. (Ordinazione delle spese). [160]

     1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita al tesoriere di provvedere al pagamento della spesa ed avviene con l'emissione del mandato di pagamento.

 

     Art. 67. Ordinazione di pagamento delle spese ricorrenti. [161]

     [1. I pagamenti di spese ricorrenti aventi scadenza determinata, vengono disposti con ruoli di spesa fissa.

     2. A tal fine, con l'atto di liquidazione, viene autorizzata l'emissione del ruolo di spesa fissa.

     3. Il servizio ragioneria provvede alla emissione del titolo ed all'inoltro dello stesso al tesoriere.

     4. Nel ruolo di spesa fissa sono indicate, oltre ai dati di cui al quinto comma del precedente art. 66, le scadenze di ciascun pagamento.

     5. Il ruolo di spesa fissa è firmato dal responsabile del servizio ragioneria o da altro funzionario del servizio stesso designato a norma del terzo comma del precedente art. 66.

     6. Alle eventuali modifiche del ruolo di spesa fissa provvede il predetto servizio sulla base dei provvedimenti di variazione.]

 

     Art. 68. Modalità di estinzione dei titoli di spesa. [162]

     [1. I titoli di spesa emessi ai sensi dei precedenti artt. 66 e 67 sono estinti in conformità a quanto previsto dal capitolato speciale per l'affidamento del servizio di tesoreria, mediante:

     a) emissione di assegno di bonifico o rilascio quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi. Il tesoriere è tenuto ad eseguire il pagamento accertando a sua cura preventivamente le condizioni giuridiche di procuratore, rappresentante, tutore, curatore o crede del creditore della regione intestatario dell'ordinativo di pagamento, sulla scorta degli atti comprovanti una di dette condizioni [163];

     b) compensazione totale o parziale, da eseguirsi con ordinativi d'incasso da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli stessi, per ritenute a qualsiasi titolo da effettuarsi sui pagamenti;

     c) versamento su conto corrente postale o bancario intestati ai beneficiari, previa richiesta degli stessi; in questi casi costituiscono quietanza, rispettivamente, la ricevuta postale del versamento e dichiarazione da apporre sul titolo di spesa, da parte della Tesoreria regionale, attestante l'avvenuta esecuzione della disposizione di pagamento indicata sul titolo medesimo [164];

     d) commutazione, a richiesta del creditore, in assegno circolare o altro titolo equivalente non trasferibile da emettersi a favore del richiedente e da spedire allo stesso con raccomandata con avviso di ricevimento con spese a suo carico. La dichiarazione di commutazione apposta dal tesoriere sul titolo di spesa, cui va allegato l'avviso di ricevimento, sostituisce la quietanza liberatoria [165];

     e) commutazione, a richiesta del creditore, in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato con tassa e spese a carico del richiedente. La dichiarazione della commutazione apposta a cura del Tesoriere, sul titolo di spesa, cui va allegata la ricevuta del versamento, sostituisce la quietanza liberatoria [166].

     2. I titoli di spesa emessi a favore di persone giuridiche pubbliche e di persone giuridiche private, di cui gli artt. 1 e 12 del codice civile, nonché di Enti, associazioni ed istituzioni non riconosciuti, sottoposti o non a vigilanza, sono estinti, senza presentazione, qualora prescritta, della bolletta di riscossione, mediante versamento sul conto corrente postale da effettuarsi non oltre il quinto giorno dalla data di ricezione del titolo di spesa da parte del tesoriere regionale.

     3. I titoli di spesa non pagati entro il termine dell'esercizio finanziario nel quale sono stati emessi sono commutati d'ufficio, a cura del tesoriere regionale, in assegni circolari o altri titoli equivalenti non trasferibili, ovvero in libretto a risparmio al portatore intestato ai beneficiari dei titoli stessi.

     4. Agli effetti del rendiconto generale della regione e della verifica e definizione dei rapporti con il tesoriere regionale, i titoli di spesa come sopra commutati si considerano pagati.

     5. I libretti a risparmio sono custoditi dal tesoriere regionale che tiene un aggiornato registro di carico e scarico le cui risultanze sono comunicate mensilmente al servizio ragioneria.

     6. Gli interessi maturati sui libretti a risparmio, consegnati come al comma successivo, competono agli intestatari dei libretti medesimi.

     7. Alla consegna dei libretti a risparmio i beneficiari o loro aventi causa sono tenuti a rilasciare separata quietanza liberatoria a fronte del titolo di spesa commutato nel libretto medesimo.

     8. I libretti a risparmio non estinti dagli intestatari o loro aventi causa entro i termini previsti dalle norme della presente Legge in materia di perenzione amministrativa, sono estinti d'ufficio e le somme risultanti, per capitali ed interessi, sono versate dal tesoriere regionale in conto entrate della Regione.

     9. Le somme introitate dalla Regione ai sensi del comma precedente, a richiesta degli aventi diritto formulata entro i termini previsti dalle vigenti norme in materia di prescrizioni, sono riprodotte, per un importo corrispondente al debito originario della Regione, nell'apposito capitolo, iscritto tra le spese obbligatorie dei singoli bilanci annuali di competenza.

     10. La Giunta regionale è autorizzata a regolare, ai sensi della Legge Regionale 13 aprile 1972, n. 5 tutti i rapporti con la tesoreria regionale concernenti modalità e condizioni di applicazione del presente articolo, ivi compresi il regolamento delle spese per l'espletamento del servizio e degli effetti conseguenti alla scadenza di validità dei titoli di credito, della loro inesigibilità e di quanto altro necessario alla tutela degli interessi della Regione, nonché gli importi minimi e massimi dei titoli di spesa commutabili in assegni circolari o altri titoli equivalenti ed in libretti di risparmio al portatore ed i casi in cui non è ammessa la commutazione d'ufficio.

     11. Le disposizioni di pagamento di cui al presente articolo si intendono eseguite:

     a) alla data dell'effettivo pagamento al creditore della Regione nel caso di cui al punto a) del precedente primo comma;

     b) alla data del versamento in conto corrente postale ovvero delle commutazioni rispettivamente previste dalla lettera c) e dalle lettere d) ed e) del primo comma nonché dal terzo comma del presente articolo;

     c) alla data dell'inizio da parte del tesoriere della procedura per l'esecuzione dell'accreditamento al creditore della Regione nel caso di versamento su conto corrente bancario come ulteriormente previsto dalla lettera c) del precedente primo comma. Qualora l'accreditamento debba effettuarsi in data certa prestabilita, lo stesso si intende eseguito a quest'ultima data [167].

     11 bis). Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, se durante il corso dell'esercizio finanziario il tesoriere non fosse in grado di estinguere per qualsiasi motivata ragione i titoli di spesa avuti in carico, attraverso le modalità di pagamento indicate nel presente articolo, gli stessi devono essere commutati d'ufficio a sua cura ed estinti con le modalità previste dal comma 1, lett. d) o e) entro 60 giorni dalla data di ricevimento degli ordinativi [168].]

 

     Art. 69. (Agenti contabili) [169]

     1. Sono agenti contabili le persone giuridiche o fisiche che, per contratto o per compiti di servizio inerenti al rapporto di lavoro già in atto con l'ente, sono preposte allo svolgimento ed alla cura delle operazioni contabili previste e regolate dalle norme di contabilità dell'ente, sulla base dei principi generali della materia. L'utilizzo di carte di credito o di debito in sostituzione di anticipazione di denaro contante per eseguire spese in occasione di missioni autorizzate non configura la qualifica di agente contabile.

     2. I funzionari delegati sono agenti contabili, funzionari e/o dirigenti, dipendenti dell'amministrazione regionale, delegati ad esercitare attività di riscossione o pagamento di somme per conto della Regione, secondo modalità disciplinate dal regolamento di contabilita' e dai provvedimenti attuativi.

     3. L'erogazione delle spese può essere effettuata attraverso i funzionari delegati, sia centrali sia decentrati, attraverso accreditamenti di somme, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.

     3 bis. Al fine di assicurare la celerità di spese di limitata discrezionalità tecnico-amministrativa, l'erogazione delle stesse può essere effettuata da funzionari delegati alla spesa, appositamente nominati con deliberazione della Giunta regionale, mediante accreditamenti di somme, nei limiti e con le modalità stabilite da apposito regolamento. Per le spese di cui al primo periodo, le attività di controllo sono finalizzate alla sola riconciliazione contabile da parte della competente struttura in materia di risorse finanziarie [170].

     4. Entro il termine del 31 marzo gli agenti contabili provvedono alla resa del conto della propria gestione, relativa all'esercizio finanziario precedente, alla struttura competente della Regione.

     5. Entro il termine di approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale, la Giunta regionale approva i conti resi dagli agenti contabili regionali, a seguito dell'attività di controllo amministrativo effettuato dalla competente struttura, che li trasmette alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione degli stessi.

 

     Art. 70. (Residui passivi). [171]

     1. Costituiscono residui passivi propri le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.

     2. [Tali somme possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato] [172].

     3. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa, ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

     3-bis. Nel bilancio annuale sono iscritti fra le spese obbligatorie, per il finanziamento dei residui precedentemente dichiarati perenti, appositi fondi riferiti a spese finanziate con risorse regionali o con assegnazioni statali con vincolo di destinazione specifica e distinti in parte corrente e conto capitale [173].

     3-ter. Qualora l'impegno assunto ai sensi dell'articolo 59, relativo a spese finanziate con risorse proprie, non abbia dato luogo al pagamento entro tre anni per le spese di parte corrente e sei anni per le spese in conto capitale, la Giunta regionale provvede, con proprio atto, al disimpegno automatico delle risorse. Il termine di disimpegno, stabilito nell'atto dell'assunzione dell'impegno, è sospeso nei casi di intervenuta procedura giudiziaria e di ricorso amministrativo con effetti sospensivi [174].

 

     Art. 70 bis. (Gestione delle annualità). [175]

     1. Le somme stanziate per contributi in annualità devono essere impegnate entro il termine dell'esercizio in corso.

     2. Le quote di annualità non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa, fatta salva la possibilità di reiscrizione delle disponibilità finanziate con assegnazioni statali con vincolo di destinazione specifica.

 

     Art. 71. (Residui passivi perenti). [176]

     [1. I residui passivi non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui l’impegno si è perfezionato, si considerano perenti agli effetti amministrativi [177].

     2. Trascorso il termine di cui al comma 1, le somme conservate nel conto residui e non pagate costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione [178].

     3. Nel bilancio annuale sono iscritti fra le spese obbligatorie, per il finanziamento dei residui dichiarati perenti ai sensi del comma 1, appositi fondi distinti in parte corrente e conto capitale a seconda che si tratti di spese correnti o in capitale, e di spese già finanziate con risorse proprie o con assegnazioni statali con vincolo di destinazione specifica.

     4. Con il decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria, di cui all'articolo 50, annualmente si provvede altresì alla iscrizione, negli appositi fondi per la riassegnazione dei residui perenti vincolati di cui al comma 3, di una somma pari alle economie realizzatesi per perenzione sui capitoli di spesa finanziati con assegnazioni statali con vincolo di destinazione specifica.

     4 bis. Qualora l'impegno assunto ai sensi dell'articolo 59, relativo a spese finanziate con risorse proprie, non abbia dato luogo al pagamento entro tre anni per le spese di parte corrente e sei anni per le spese in conto capitale, la Giunta regionale provvede, con proprio atto, al disimpegno automatico delle risorse. Il termine di disimpegno, stabilito nell'atto dell'assunzione dell’impegno, è sospeso nei casi di intervenuta procedura giudiziaria e di ricorso amministrativo con effetti sospensivi [179].]

 

     Art. 72. (Determinazione dei residui passivi). [180]

     1. Alla conservazione nel conto residui delle somme impegnate e non pagate si provvede con decreto del dirigente competente in materia di bilancio e ragioneria da adottarsi entro l'approvazione del rendiconto generale di cui all'articolo 74, comma 3 [181].

 

     Art. 72 bis. Revisione degli impegni. [182]

     [1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione alla revisione degli impegni relativi alle somme non pagate entro il secondo esercizio successivo a quello in cui l'impegno è stato assunto.

     2. Con la deliberazione di cui al comma precedente si provvede in ogni caso alla cancellazione, ai sensi dell'art. 61 della presente Legge, degli impegni per i quali si siano verificate le ipotesi di decadenza di cui al precedente art. 27, o per i quali comunque non sia possibile l'identificazione del creditore e del titolo del relativo credito.]

 

TITOLO VIII

BILANCIO DI DIREZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E

RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE [183]

 

     Art. 72 ter. (Bilancio di direzione). [184]

     1. Il bilancio di direzione costituisce strumento di raccordo tra le funzioni di governo degli organi regionali e le funzioni di gestione rivolte ad attuare gli obiettivi assegnati.

     2. Il bilancio di direzione, adottato dalla Giunta regionale anche sulla base delle proposte dei dirigenti, determina gli obiettivi di gestione, affida la realizzazione degli stessi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa e assegna le necessarie dotazioni umane e strumentali e le risorse finanziarie di cui all'articolo 31, comma 8.

     3. Il bilancio di direzione realizza i seguenti collegamenti:

     a) il collegamento con il bilancio annuale di previsione e con gli atti di programmazione;

     b) il collegamento con il documento tecnico, di cui all'articolo 31 comma 6;

     c) il collegamento con la struttura organizzativa della Regione attraverso l'assegnazione delle entrate e delle risorse per centri di responsabilità amministrativa.

     4. Il bilancio di direzione è adottato sulla base del bilancio approvato dal Consiglio regionale o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, prima dell'inizio dell'esercizio.

 

     Art. 73. Controllo di gestione. [185]

     1. I dirigenti di servizio predispongono entro il 31 marzo di ogni anno il rapporto relativo all'esercizio precedente diretto a valutare:

     a) i risultati conseguiti, in termini fisici e finanziari, relativi alle Leggi e agli interventi gestiti dal servizio, evidenziando i fattori positivi e negativi che ne hanno condizionato l'efficacia e l'efficienza;

     b) l'andamento della gestione degli Enti dipendenti e delle società a partecipazione regionale con cui il servizio ha avuto rapporti;

     c) l'attività amministrativa svolta dal servizio, le risorse organizzative utilizzate e i costi sostenuti, anche con riferimento ai piani di lavoro elaborati.

     2. I dirigenti di servizio predispongono altresì, entro il 30 settembre, un rapporto sintetico relativo all'esercizio in corso sullo stato di attuazione degli interventi gestiti e sugli adempimenti da compiere, specificando quelli che devono essere perfezionati entro il termine dell'esercizio.

     3. I rapporti, di cui ai precedenti commi, sono redatti anche in relazione ai dati e alle informazioni messe a disposizione dal servizio controllo di gestione e avanzamento dei progetti e dal servizio piano e programma regionale di sviluppo. I rapporti sono inviati al Presidente della Giunta, per il tramite del servizio controllo di gestione, ai fini del controllo e della programmazione dell'attività e della spesa regionale, e della predisposizione dei rapporti che la Giunta regionale deve trasmettere al Consiglio.

     4. La presentazione dei rapporti costituisce adempimento agli obblighi stabiliti dagli artt. 2, 3, 4, 6 e 8 della L.R. 29 novembre 1984, n. 60 «Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale».

 

     Art. 74. (Rendiconto generale). [186]

     1. 1 risultati finali della gestione del bilancio regionale sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della Regione.

     2. Il rendiconto generale comprende il conto del bilancio relativo alla gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio.

     3. Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta regionale ed approvato con legge regionale entro il 31 luglio dell’anno successivo all’esercizio cui questo si riferisce [187].

 

     Art. 75. (Conto del bilancio). [188]

     1. Il conto del bilancio espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione. Esso è costruito, ai fini della valutazione delle politiche regionali, sulla base della classificazione per funzioni-obiettivo e per unità previsionali di base, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti, agli indicatori di efficacia e di efficienza.

     2. Il conto del bilancio espone fra le entrate il fondo di cassa dell'esercizio precedente, nonché per ogni unità previsionale di base di entrata:

     - l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

     - le previsioni finali di competenza;

     - le previsioni finali di cassa;

     - l'ammontare delle entrate riscosse in conto residui;

     - l'ammontare delle entrate riscosse in conto competenza;

     - l'ammontare complessivo delle entrate riscosse nell'esercizio;

     - l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;

     - l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

     - le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse rispetto alle previsioni di cassa;

     - l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonché dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

     - l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;

     - l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;

     - l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

     3. Il conto del bilancio espone per ogni unità previsionale di base di spesa:

     - l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

     - le previsioni finali di competenza;

     - le previsioni finali di cassa;

     - l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

     - l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

     - l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;

     - l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;

     - le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;

     - le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;

     - l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonché dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

     - l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;

     - l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;

     - l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

     4. La Giunta regionale predispone un documento tecnico che accompagna e specifica il conto del bilancio contenente la ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.

 

     Art. 76. (Conto generale del patrimonio) [189].

     1. Il conto generale del patrimonio deve indicare in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

     a) le attività e le passività finanziarie;

     b) i beni mobili ed immobili;

     c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

     2. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

     3. Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

     3 bis. Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni, è introdotta nel conto generale del patrimonio un'ulteriore classificazione, al fine di consentire l'individuazione dei beni suscettibili di utilizzazione economica [190].

 

     Art. 77. (Allegati al rendiconto generale). [191]

     1. Al rendiconto generale sono allegati:

     a) la relazione illustrativa della Giunta regionale dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate nel rendiconto;

     b) la riclassificazione del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio al fine di consentire l'armonizzazione dei conti con il rendiconto statale;

     c) l'elenco delle deliberazioni di cancellazione degli atti di accertamento e dei crediti riconosciuti inesigibili;

     d) il conto riassuntivo delle spese effettuate nel medesimo esercizio dagli Enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione e contabilizzate ai sensi delle normative vigenti;

     e) l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.

     2. Eventuali ulteriori allegati e quadri riepilogativi sono disciplinati con il regolamento di contabilità.

 

     Art. 77.1. (Accantonamento al 'Fondo perdite società partecipate') [192]

     1. Gli accantonamenti al 'Fondo perdite società partecipate', da effettuarsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), possono avvenire in sede di rendiconto se la Regione viene a conoscenza di risultati di esercizio negativi entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo a quello a cui lo stesso rendiconto si riferisce.

 

     Art. 77 bis. (Relazione annuale sull'avanzamento del programma regionale di sviluppo) [193]

     1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 giugno, la relazione annuale sull'avanzamento del programma regionale di sviluppo, al fine di fornire gli elementi conoscitivi indispensabili all'aggiornamento del medesimo piano.

     2. La relazione sostituisce il Rapporto di gestione e integra la Relazione sulle performance, prevista dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e il Piano dei risultati, previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Ogni riferimento contenuto in atti normativi o amministrativi regionali al Rapporto di gestione di cui alla presente legge regionale si intende fatto, in quanto compatibile, allla Relazione annuale sull'avanzamento del programma regionale di sviluppo.

     3. La Relazione annuale sull'avanzamento del programma regionale di sviluppo costituisce il documento con il quale la Giunta approva e trasmette al Consiglio la Relazione sulle performance, come previsto dal d.lgs. 150/2009 e il Piano dei risultati, come previstio dal d.lgs. 118/2011.

 

TITOLO IX

BILANCI DEGLI ENTI DIPENDENTI E DEGLI ENTI LOCALI E BUDGET PREVENTIVI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN MODO TOTALITARIO [194]

 

     Art. 78. (Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione e consolidamento dei conti) [195]

     1. I bilanci di previsione degli enti dipendenti, di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006, predisposti in base ai criteri definiti dalla Giunta regionale, sono trasmessi alla Giunta, entro il 30 novembre dell'esercizio precedente a quello cui i bilanci fanno riferimento, al fine dell'approvazione degli atti di cui al comma 4 [196].

     2. Le variazioni di bilancio e l'assestamento degli enti dipendenti, di cui al comma 1, predisposti in base ai criteri definiti dalla giunta regionale, sono trasmessi alla giunta, prima della presentazione al consiglio regionale dell'assestamento della regione, al fine dell'approvazione degli atti di cui al comma 4.

     3. Le variazioni di bilancio degli enti dipendenti, di cui al comma 1, predisposte in base ai criteri definiti dalla giunta regionale e approvate dagli enti stessi successivamente alla data di presentazione al consiglio regionale dell'assestamento della regione, sono trasmessi alla giunta, prima della presentazione al consiglio del rendiconto della regione, al fine dell'approvazione degli atti di cui al comma 4.

     4. La Giunta regionale approva, unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale, i prospetti indicanti le voci dei bilanci di previsione degli enti di cui al comma 1 che concorrono al consolidamento dei conti con il bilancio regionale [197].

 

     Art. 78 bis. (Programma delle attività degli enti dipendenti e delle società in house regionali) [198]

     1. Gli enti dipendenti e le società totalmente partecipate di cui all'allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006, insieme rispettivamente al bilancio di previsione e al budget preventivo, entro la data per gli stessi stabilita, trasmettono alla Giunta regionale il programma delle attività.

     2. Il programma delle attività specifica le attività da svolgere nel corso del bilancio pluriennale, comprendendo anche quelle realizzate con risorse diverse dai trasferimenti regionali.

     3. Il programma delle attivitàè approvato dalla Giunta regionale unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale. L’avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale dei programmi di attività e dei relativi prospetti di raccordo degli enti dipendenti e delle società in house costituisce autorizzazione all’avvio delle relative attività.

     4. L’aggiornamento del programma di attività avviene in sede di assestamento del bilancio regionale; ulteriori aggiornamenti nel periodo antecedente e successivo all’assestamento di bilancio sono disposti con apposite deliberazioni della Giunta regionale.

     5. I trasferimenti regionali agli enti dipendenti e alle società in house, connessi allo svolgimento delle attività previste nel programma delle attività, sono autorizzati con l’approvazione di specifici prospetti di raccordo approvati con il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale. I relativi impegni di spesa sono assunti entro il mese di febbraio dell’anno successivo all’approvazione del bilancio di previsione regionale sulla base delle assegnazioni riportate nei rispettivi prospetti di raccordo.

 

     Art. 78 ter. (Budget preventivi delle società partecipate in modo totalitario) [199]

     1. I budget preventivi costituiti dal conto economico e da una sintetica relazione accompagnatoria, predisposti dalle società partecipate in modo totalitario di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006, sono trasmessi alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'esercizio precedente a quello cui fanno riferimento.

 

     Art. 79. (Rendiconti degli enti dipendenti dalla R egione) [200]

     1. I rendiconti degli enti dipendenti, di cui all'allegato A1, sezione I della l.r. 30/2006, sono trasmessi alla giunta regionale, prima della presentazione al consiglio regionale del rendiconto della regione, al fine dell'approvazione del documento di cui al comma 2 [201].

     2. La giunta regionale trasmette al consiglio regionale un documento che illustra in modo aggregato i dati contabili a consuntivo degli enti del sistema regionale.

     3. I rendiconti degli enti di cui al comma 1 sono redatti sulla base delle disposizioni di cui al titolo VIII della presente legge.

 

     Art. 79 bis. (Armonizzazione dei conti degli enti dipendenti [202]). [203]

     1. Per assicurare l'armonizzazione dei conti regionali, gli enti dipendenti forniscono alla Regione i dati finanziari e contabili, codificati con criteri uniformi di riclassificazione [204].

 

     Art. 79 ter. (Concorso degli enti del sistema regionale al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica [205]). [206]

     1. Gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 alla legge regionale recante Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) Collegato 2007, contribuiscono al concorso della Regione per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica [207].

     2. A tal fine, la Giunta regionale, sulla base degli indirizzi stabiliti dagli atti di programmazione regionale e delle disposizioni normative concernenti il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, individua gli interventi e le misure attuativi necessari graduando in ragione della tipologia degli enti [208].

 

     Art. 80. (Enti locali). [209]

     1. Le leggi regionali che delegano l'esercizio di funzioni agli enti locali dispongono l'assegnazione dei fondi occorrenti per l'attuazione della delega e assicurano la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi a tal fine assegnati dalla Regione agli enti locali.

 

     Art. 81. Controllo della spesa delegata agli Enti locali.

     1. Le Leggi Regionali che prevedono la delega di funzioni agli Enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione, anche ai fini del controllo economico, finanziario e contabile sull'attività svolta nell'esercizio della delega.

     2. Gli Enti delegati devono presentare alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, un rapporto che evidenzi, congiuntamente al rendiconto delle spese effettuate nell'esercizio delle funzioni delegate, i risultati conseguiti, in termini fisici e finanziari, riferiti in modo distinto alle spese dirette ed ai trasferimenti ad altri soggetti [210].

     3. Al fine di garantire l'omogeneità delle procedure, l'accelerazione delle spese e l'attuazione dei programmi e progetti da parte degli Enti locali nelle materie ove questi intervengono con finanziamento anche parziale a carico della Regione, quest'ultima segnala gli inconvenienti riscontrati, presta la sua collaborazione per ovviarli e suggerisce gli opportuni rimedi [211].

 

TITOLO X

INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE

 

     Art. 82. Informazione della Giunta regionale al Consiglio. [212]

     1. La Giunta su richiesta del Consiglio regionale, o delle commissioni consiliari competenti, fornisce lo stato di attuazione, in corso d'anno, del programma regionale di sviluppo e della spesa regionale.

     2. Le commissioni consiliari competenti hanno la facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni, previa comunicazione alla Giunta regionale, dei dirigenti dei servizi interessati e dei componenti degli organismi consultivi della Giunta regionale.

     3. Le commissioni possono altresì avvalersi, d'intesa con la Giunta regionale, della collaborazione dei predetti organismi ed uffici.

 

     Art. 83. Acquisizione di dati e di informazioni.

     1. La Giunta regionale definisce, d'intesa con la commissione consiliare competente, le direttive per una raccolta sistematica delle informazioni necessarie all'attività di programmazione.

     2. La Regione e gli Enti locali si forniscono reciprocamente, e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle attività previste dalla presente Legge.

     3. Gli organi della Regione, gli Enti e le aziende da essa dipendenti forniscono alla Giunta regionale le informazioni, i dati e gli elementi da essa richiesti.

     4. La Giunta regionale richiede alle organizzazioni sindacali e di categoria ed alle imprese private e pubbliche informazioni in ordine ai programmi, alle attività ed a tutti gli altri elementi rilevanti ai fini della programmazione regionale.

     5. Le informazioni raccolte sono utilizzate esclusivamente ai fini predetti e non possono essere rese note attraverso riferimenti individuali o comunque in modo che siano identificabili i dati e le cifre riguardanti le singole imprese.

 

          Art. 84. Consuetudine.

     (Omissis) [213].

 

     Art. 85. Pubblicità e partecipazione per gli atti di programmazione. [214]

     1. Le proposte del programma regionale di sviluppo e di bilancio pluriennale, predisposte dalla Giunta regionale, vengono inviate alle Province e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. Tali proposte sono depositate presso le Province a disposizione degli Enti locali, delle organizzazioni sociali e dei cittadini che intendono consultarle.

     3. Il Presidente della Giunta regionale dà notizia sul Bollettino Ufficiale dell'avvenuto deposito e stabilisce i termini per la presentazione delle osservazioni di cui al successivo quarto comma.

     4. I soggetti di cui al secondo comma del presente articolo possono inviare proposte ed osservazioni direttamente alla Giunta regionale, ovvero alle Province che le coordinano e le trasmettono alla Giunta regionale.

     5. La Giunta regionale esamina le osservazioni e le proposte pervenute e le trasmette con proprio parere al Consiglio regionale.

     6. All'inizio di ogni legislatura in occasione della pubblicazione della proposta del programma regionale di sviluppo e dopo due anni dalla sua approvazione, ai fini dell'aggiornamento del programma medesimo, la Giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente, effettua anche in forma decentrata:

     a) consultazioni con le rappresentanze dei Comuni, delle Comunità montane e delle Province, anche per l'individuazione degli interventi alla cui attuazione essi partecipano;

     b) consultazioni con le rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali e delle altre organizzazioni economiche e sociali maggiormente rappresentative operanti nella Regione.

 

     Art. 85 bis (Comunicazione esterna del bilancio e del rendiconto). [215]

     1. La Regione provvede a pubblicare sul sito istituzionale il bilancio di previsione, il bilancio pluriennale ed il rendiconto generale.

 

TITOLO X BIS [216]

SERVIZIO DI TESORERIA

 

     Art. 85 ter. (Oggetto e affidamento del servizio di tesoreria). [217]

     1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria della Regione con riguardo alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.

     2. L'affidamento del servizio è effettuato mediante licitazione privata con capitolato d'oneri, che rispetti i principi della concorrenza e relativo bando di gara, preventivamente approvati dalla Giunta regionale.

     3. Qualora sia motivata la convenienza di pubblico interesse, il servizio puo essere affidato in regime di proroga al tesoriere in carica, per una sola volta e per un uguale periodo di tempo rispetto all'originario affidamento.

     4. Il capitolato d'oneri disciplina:

     a) la gestione gratuita del servizio;

     b) la prestazione di idonea garanzia per la regolare gestione del servizio su scala nazionale;

     c) la misura del tasso creditore sulle giacenze di cassa e di quello debitore sulle anticipazioni;

     d) la valuta per i versamenti e prelevamenti;

     e) il ricorso alle anticipazioni di cassa;

     f) il richiamo all'apposita convenzione di tesoreria di cui all'articolo 85 quater.

 

     Art. 85 quater. (Disciplina del servizio di tesoreria). [218]

     1 Le modalità di svolgimento del servizio di tesoreria ed i connessi rapporti obbligatori sono disciplinati da apposita convenzione, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.

     2. La convenzione è stipulata dal dirigente competente in materia di bilancio e ragioneria.

 

     Art. 85 quinquies. (Conto del tesoriere). [219]

     1. La Giunta regionale approva entro il 31 marzo di ciascun anno il conto reso dal tesoriere previo il visto di parificazione sul medesimo da parte della struttura competente in materia di ragioneria.

 

     Art. 85 sexies. (Estensione del servizio di tesoreria). [220]

     1. Il tesoriere è tenuto ad eseguire, a richiesta, per conto e nell'interesse della Regione, oltre all'ordinario servizio di cassa, ogni altro servizio bancario, anche con l'estero, alle migliori condizioni di mercato.

     2. Il tesoriere è tenuto ad assumere, anche nel corso della gestione, a richiesta della Regione e senz'altra formalità, il servizio di tesoreria delle aziende, organi separati e gestioni speciali dipendenti o amministrati dalla Regione stessa, alle stesse condizioni e norme previste dalla convenzione in vigore, in quanto compatibili.

     3. In particolare, il tesoriere provvede, a richiesta dell'ente, all'apertura di distinti conti fruttiferi per le aziende, organi separati e gestioni speciali di cui al comma 2.

 

     Art. 85 septies. (Accettazione di delegazioni e prestazioni di garanzie per l'ammortamento di mutui). [221]

     1. Il tesoriere è tenuto, senza bisogno di particolare convenzione, ad accettare, assumendone i connessi obblighi, le delegazioni di pagamento, con scadenza entro il termine della convenzione, che la Regione potrà emettere sulle proprie entrate per garantire le rate dell'ammortamento per capitale ed interessi dei mutui e delle altre forme di indebitamento contratti.

     2. Con l'accettazione delle delegazioni di pagamento il tesoriere è autorizzato ad accantonare somme a valere su specifiche entrate o ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria al fine di disporre delle risorse necessarie agli adempimenti previsti e assunti e a versare ai creditori l'importo integrale dovuto entro le rispettive scadenze [222].

     3. L'estinzione delle delegazioni deve aver luogo nei modi e nei termini previsti dalle leggi, deliberazioni e contratti che le hanno originate, assumendo il tesoriere, a proprio carico, l'eventuale indennità di mora dovuta in caso di ritardo.

     4. L'accettazione delle delegazioni comporta per il tesoriere il diritto di rivalersi sulle altre entrate della Regione, qualora adempia agli obblighi assunti, in difetto di disponibilità dei cespiti delegati.

     5. [Il tesoriere è tenuto, inoltre, a prestare, a richiesta della Regione, le garanzie fideiussorie principali o suppletive che si rendessero necessarie a garanzia dell'ammortamento dei mutui e delle altre forme di indebitamento contratti dalla Regione. L'efficacia di dette fideiussioni è limitata alla durata della convenzione. Competono al tesoriere, in questo caso, i diritti di commissione previsti, per le fideiussioni ordinarie non assistite da garanzia, alle migliori condizioni di mercato per la Regione] [223].

 

TITOLO XI

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 86. Servizio programmazione.

     (Omissis) [224].

 

     Art. 87. Servizio ragioneria.

     (Omissis) [225].

 

     Art. 88. Servizio di tesoreria. [226]

 

     Art. 89. (Responsabilità verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti). [227]

     1. Gli amministratori e i dipendenti della Regione, per i danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono nei soli casi e negli stessi limiti di cui alle leggi 14 gennaio 1994,.n. 20 e 20 dicembre 1995, n. 639. Si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

 

     Art. 90. Adeguamento delle delimitazioni territoriali esistenti.

     (Omissis) [228].

 

     Art. 91. Identificazione degli Enti e delle aziende dipendenti dalla Regione. [229]

 

     Art. 92. Riordino della legislazione regionale. [230]

 

     Art. 93. Modifiche alle norme sul fondo regionale per l'assistenza ospedaliera. [231]

 

     Art. 93 bis. (Regolamento di contabilità) [232]

1. Con regolamento sono definite le procedure inerenti al sistema contabile, finanziario e dei controlli della Giunta regionale.

 

     Art. 94. Abrogazioni di norme.

     1. E' abrogata la Legge Regionale 2 dicembre 1973, n. 54 «Norme provvisorie per la consultazione e partecipazione degli Enti locali e delle organizzazioni sociali».

     2. E' abrogato il settimo comma dell'art. 16 della Legge Regionale 15 aprile 1975, n. 52.

     3. E' abrogata la Legge Regionale 23 marzo 1977, n. 18 «Norme relative ai titoli di spesa della Regione».

 

     Art. 95. Norme transitorie per la prima attuazione della Legge.

     1. Contestualmente all'approvazione del bilancio annuale di previsione per il 1978 e in deroga alle disposizioni del titolo III della presente Legge la Regione adotta con Legge il primo bilancio pluriennale (per il quadriennio 1978-1981) sulla base del documento «Indirizzi per la predisposizione del programma regionale di sviluppo», approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 29 luglio 1977, n. II/558 [233].

     2. Il bilancio pluriennale di cui al comma precedente indica per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa le quote annuali per ciascuno degli esercizi 1978 e 1979 e complessivamente le quote e gli esercizi 1980/1981 rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e impiegare nel periodo considerato, sia in base alla legislazione statale e regionale già in vigore, sia in base ai previsti nuovi interventi legislativi; costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da Leggi della Regione a carico di esercizi futuri e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate nè ad eseguire le spese in esso contemplate [234].

     3. Le norme della presente Legge concernenti il bilancio pluriennale, il bilancio annuale, la gestione delle entrate e delle spese ed il rendiconto generale si applicano a partire dal bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

     4. Le norme di cui ai precedenti artt. 78 e 79 si applicano ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli Enti e delle aziende dipendenti della Regione per l'anno finanziario 1979.

     5. Le norme di cui ai precedenti artt. 70, 71 e 72 relative alla determinazione dei residui passivi si applicano in sede di rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1978, fatta eccezione per gli stanziamenti di spesa in conto capitale o quote degli stessi non impegnati al 31 dicembre 1978 che sono mantenuti in bilancio, conservando l'originale destinazione, fino al 31 dicembre 1979.

     6. In sede di prima attuazione della presente Legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio entro il 15 giugno 1978, la proposta di programma regionale di sviluppo, con i contenuti di cui all'art. 5, da approvarsi entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio per l'anno finanziario 1979.

     7. Sono abrogate le norme delle Leggi Regionali che prevedono la permanenza di somme nel conto dei residui per periodi successivi all'approvazione del rendiconto di cui al precedente quinto comma.

 

     Art. 96. Applicazione della Legge statale. [235]

     1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le norme del d.lgs. 76/2000.

 

     Art. 97. Clausola d'urgenza.

     La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi degli art.: 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55.

[3] Articolo già modificato dall'art. 2 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55, successivamente sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 giugno 1997, n. 19, e da ultimo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 ottobre 1998, n. 20.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 3, lett. a), della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[5] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 5 agosto 2010, n. 13.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 36.

[7] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[8] Rubrica già sostituita dall'art. 3 della L.R. 9 giugno 1997, n. 19 e così ulteriormente sostituita dall'art. 7 della L.R. 5 agosto 2010, n. 13.

[9] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. b), della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[10] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. c), della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[11] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. d), della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[12] Articolo già sostituito dall'art. 3 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55, nuovamente sostituito dall'art. 8 della L.R. 28 ottobre 1996, n. 31 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.

[13] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 25 marzo 2021, n. 3.

[14] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. e), della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2.

[15] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55.

[16] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55.

[17] Comma abrogato dall'art. 1, comma 3, lett. f), della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2. Era stato modificato dall'art. 4 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. g), della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2. In precedenza modificato dall'art. 5 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55.

[19] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55 e successivamente abrogato dall'art. 9 della L.R. 15 maggio 1993, n. 14.

[20] Titolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55.

[21] Comma abrogato dall'art. dall'art. 7 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55.

[22] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55.

[23] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55.

[24] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55.

[25] Articolo già sostituito dall'art. 8 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55, ora così nuovamente sostituito dall'art. 4 della L.R. 9 giugno 1997, n. 19.

[26] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 5 agosto 2010, n. 13.

[27] Rubrica così sostituita dall'art. 7 della L.R. 5 agosto 2010, n. 13.

[28] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.R. 9 giugno 1997, n. 19, sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 ottobre 1998, n. 20, modificato dall'art. 1 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2 e ulteriormente sostituito dall’art. 1 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.

[29] Comma sostituito dall'art. 7 della L.R. 5 agosto 2010, n. 13 e così modificato dall'art. 10 della L.R. 3 agosto 2011, n. 11.

[30] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 5 agosto 2010, n. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 3 agosto 2011, n. 11.

[31] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 30 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 maggio 2007, n. 9.

[32] Lettera aggiunta dall'art. 11 della L.R. 15 ottobre 2007, n. 25.

[33] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 18 maggio 2007, n. 9.

[34] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 18 maggio 2007, n. 9 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 36.

[35] Comma sostituito dall’art. 1 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 19 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 5 agosto 2010, n. 13.

[36] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 5 agosto 2010, n. 13.

[37] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 5 agosto 2010, n. 13.

[38] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.R. 9 giugno 1997, n. 19, e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 ottobre 1998, n. 20.

[39] Comma sostituito dall’art. 1 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3, già modificato dall'art. 7 della L.R. 5 agosto 2010, n. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 3 agosto 2011, n. 11.

[40] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 5 agosto 2010, n. 13.

[41] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[42] Articolo aggiunto dall'art. 7 della L.R. 9 giugno 1997, n. 19, e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 ottobre 1998, n. 20.

[43] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 5 agosto 2010, n. 13.

[44] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55.

[45] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55.

[46] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55.

[47] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55.

[48] Articolo modificato dall'art. 9 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[49] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 5 agosto 2010, n. 13.

[50] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[51] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[52] Articolo modificato dall'art. 10 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[53] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[54] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[55] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[56] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55.

[57] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55.

[58] Comma già sostituito dall'art. 12 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55, dall'art. 7 della L.R. 31 luglio 2007, n. 18 e così ulteriormente sostituito dall'art. 8 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12, con la decorrenza ivi prevista.

[59] Comma già sostituito dall'art. 12 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 31 luglio 2007, n. 18.

[60] Comma sostituito dall'art. 12 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 31 luglio 2007, n. 18, fatto salvo quanto ivi previsto.

[61] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55, sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27, con effetto a decorrere dalla data indicata dall'art. 3 della stessa L.R. 27/2000 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 31 luglio 2007, n. 18, fatto salvo quanto ivi previsto.

[62] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55.

[63] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 31 luglio 2007, n. 18.

[64] Articolo aggiunto dall’art. 1 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.

[65] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 19.

[66] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 18.

[67] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 3 agosto 2011, n. 11.

[68] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 3 agosto 2011, n. 11.

[69] Articolo modificato dall'art. 13 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55, già sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27 e così ulteriormente sostituito dall'art. 14 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 19.

[70] Titolo inserito dall'art. 1 della L.R. 14 dicembre 1991, n. 33.

[71] Articolo inserito dalla L.R. 14 dicembre 1991, n. 33.

[72] Articolo inserito dalla L.R. 14 dicembre 1991, n. 33.

[73] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 19.

[74] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 37.

[75] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 19.

[76] Articolo inserito dalla L.R. 14 dicembre 1991, n. 33.

[77] Articolo inserito dalla L.R. 14 dicembre 1991, n. 33.

[78] Articolo inserito dalla L.R. 14 dicembre 1991, n. 33 e sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 aprile 1994, n. 16.

[79] Lettera già modificata dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 30 e così ulteriormente modificata dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 2019, n. 9.

[80] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 30.

[81] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 23.

[82] Lettera aggiunta dall'art. 13 della L.R. 9 dicembre 1994, n. 37.

[83] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 5 agosto 2015, n. 22 e così modificata dall'art. 1 della L.R. 21 maggio 2020, n. 11.

[84] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 23 e abrogata dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 2019, n. 9.

[85] Articolo inserito dalla L.R. 14 dicembre 1991, n. 33, già modificato dall'art. 9 della L.R. 11 novembre 1996, n. 33, dall'art. 1 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 37.

[86] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[87] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[88] Comma già abrogato dalla L.R. 6 giugno 1980, n. 74, è stato così ricostituito dall'art. 14 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55.

[89] Articolo modificato dall'art. 5 della L.R. 25 settembre 1982, n. 60, dall'art. 15 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[90] Articolo modificato dall'art. 16 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[91] Articolo già sostituito dall'art. 17 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[92] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 2008, n. 33 e così modificata dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14.

[93] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[94] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.R. 26 maggio 2017, n. 15.

[95] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[96] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27 e ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 26 maggio 2017, n. 15.

[97] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[98] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.R. 26 maggio 2017, n. 15.

[99] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[100] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[101] Articolo modificato dall'art. 19 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[102] Articolo modificato dall'art. 20 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55 e sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[103] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 22.

[104] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 10 aprile 1989, n. 8.

[105] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 10 aprile 1989, n. 8 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[106] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 10 aprile 1989, n. 8 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[107] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[108] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2, dall'art. 1 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[109] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[110] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 19.

[111] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.R. 5 agosto 2002, n. 17.

[112] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 17 dicembre 2001, n. 26.

[113] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 19.

[114] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 37.

[115] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[116] Articolo già sostituito dall'art. 77 della L.R. 29 aprile 1995, n. 37, modificato dall'art. 1 della L.R. 28 marzo 2000, n. 19 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27, con effetto a decorrere dalla data indicata dall'art. 3 della stessa L.R. 27/2000. Rubrica così sostituita dall’art. 7 della L.R. 5 agosto 2002, n. 17.

[117] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.R. 5 agosto 2002, n. 17.

[118] Articolo modificato dall'art. 24 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55, dall'art. 19 della L.R. 14 dicembre 1991, n. 33 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27, con effetto a decorrere dalla data indicata dall'art. 3 della stessa L.R. 27/2000.

[119] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[120] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[121] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27, con effetto a decorrere dalla data indicata dall'art. 3 della stessa L.R. 27/2000.

[122] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27, con effetto a decorrere dalla data indicata dall'art. 3 della stessa L.R. 27/2000.

[123] Articolo modificato dall'art. 9 della L.R. 14 agosto 1999, n. 19 e sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27, con effetto a decorrere dalla data indicata dall'art. 3 della stessa L.R. 27/2000.

[124] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 13 agosto 2001, n. 14, già modificato dall'art. 4 della L.R. 5 agosto 2015, n. 22, dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 42 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[125] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 2019, n. 9.

[126] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 2019, n. 9.

[127] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 5 agosto 2014, n. 24.

[128] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27, con effetto a decorrere dalla data indicata dall'art. 3 della stessa L.R. 27/2000.

[129] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[130] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 19.

[131] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 8 luglio 2014, n. 19.

[132] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 8 luglio 2014, n. 19.

[133] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 3 agosto 2011, n. 11.

[134] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 36.

[135] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27, con effetto a decorrere dalla data indicata dall'art. 3 della stessa L.R. 27/2000.

[136] Articolo modificato dall'art. 25 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55, dall'art. 3 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1, dall'art. 1 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2, dall'art. 9 della L.R. 14 agosto 1999, n. 19 e sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[137] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 42.

[138] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 42.

[139] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 42.

[140] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 42.

[141] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 42.

[142] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 19.

[143] Lettera inserita dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 42.

[144] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 42.

[145] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 42, sostituito dall'art. 4 della L.R. 26 maggio 2017, n. 15 e così modificato dall'art. 8 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[146] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 42.

[147] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 42.

[148] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 23 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 2019, n. 9.

[149] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 2019, n. 9 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 23.

[150] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 2019, n. 9 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 23.

[151] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2, ora abrogato dall'art. 4 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27, con effetto a decorrere dalla data indicata dall'art. 3 della stessa L.R. 27/2000.

[152] Articolo aggiunto dall'art. 26 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55.

[153] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27, con effetto a decorrere dalla data indicata dall'art. 3 della stessa L.R. 27/2000.

[154] Articolo sostituito dall'art. 27 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2, ora abrogato dall'art. 4 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27, con effetto a decorrere dalla data indicata dall'art. 3 della stessa L.R. 27/2000.

[155] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2, ora abrogato dall'art. 4 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27, con effetto a decorrere dalla data indicata dall'art. 3 della stessa L.R. 27/2000.

[156] Articolo modificato dall'art. 28 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2, ora abrogato dall'art. 4 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27, con effetto a decorrere dalla data indicata dall'art. 3 della stessa L.R. 27/2000.

[157] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27, con effetto a decorrere dalla data indicata dall'art. 3 della stessa L.R. 27/2000.

[158] Articolo inserito dall’art. 7 della L.R. 3 agosto 2004, n. 19.

[159] Articolo modificato dall'art. 29 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2, ora abrogato dall'art. 4 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27, con effetto a decorrere dalla data indicata dall'art. 3 della stessa L.R. 27/2000.

[160] Articolo modificato dall'art. 30 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55, dall'art. 9 della L.R. 14 agosto 1999, n. 19 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27, con effetto a decorrere dalla data indicata dall'art. 3 della stessa L.R. 27/2000.

[161] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27, con effetto a decorrere dalla data indicata dall'art. 3 della stessa L.R. 27/2000.

[162] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27, con effetto a decorrere dalla data indicata dall'art. 3 della stessa L.R. 27/2000.

[163] Lettera già sostituita dall'art. 1 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2 e così ulteriormente sostituita dall'art. 9 della L.R. 14 agosto 1999, n. 19.

[164] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 10 giugno 1981, n. 31.

[165] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 6 giugno 1980, n. 74.

[166] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 6 giugno 1980, n. 74.

[167] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 10 giugno 1981, n. 31.

[168] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2 e così sostituito dall'art. 9 della L.R. 14 agosto 1999, n. 19.

[169] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27 e ulteriormente sostituito dall'art. 21 della L.R. 5 agosto 2014, n. 24.

[170] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[171] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 1978, n. 35, dall'art. 31 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55, dall'art. 3 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[172] Comma sostituito dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 27 e abrogato dall'art. 5 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 19.

[173] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 19.

[174] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 19.

[175] Articolo aggiunto dall'art. 32 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55, modificato dall'art. 2 della L.R. 10 aprile 1989, n. 8 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27, con effetto a decorrere dalla data indicata dall'art. 3 della stessa L.R. 27/2000.

[176] Articolo modificato dall'art. 33 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55, dall'art. 3 della L.R. 10 aprile 1989, n. 8, dall'art. 3 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1, dall'art. 1 della L.R. 22 gennaio 1999, n. 2, sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27 e abrogato dall'art. 5 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 19.

[177] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.

[178] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.

[179] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32.

[180] Articolo modificato dall'art. 7 della L.R. 6 giugno 1980, n. 74 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[181] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 19.

[182] Articolo aggiunto dall'art. 34 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55 e ora abrogato dall'art. 4 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27, con effetto a decorrere dalla data indicata dall'art. 3 della stessa L.R. 27/2000.

[183] Rubrica già sostituita dall'art. 35 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55 e così ulteriormente sostituita dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[184] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[185] Articolo così sostituito dall'art. 36 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55.

[186] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[187] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.

[188] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[189] Rubrica così sostituita dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[190] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[191] Articolo modificato dall'art. 37 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[192] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 25 maggio 2021, n. 8 e abrogato dall'art. 20 della L.R. 6 agosto 2021, n. 15.

[193] Articolo aggiunto dall'art. 38 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 36.

[194] Rubrica così modificata dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 36.

[195] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27 e sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.

[196] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 36.

[197] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 36.

[198] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 2008, n. 33, già sostituito dall'art. 4 della L.R. 8 luglio 2014, n. 19 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 23.

[199] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 36.

[200] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 2008, n. 33.

[201] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14.

[202] Rubrica così modificata dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14.

[203] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 30.

[204] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14.

[205] Rubrica così modificata dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14.

[206] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 30.

[207] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14.

[208] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 5 agosto 2010, n. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 14.

[209] Articolo modificato dall'art. 39 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[210] Comma così sostituito dall'art. 40 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55.

[211] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[212] Articolo così sostituito dall'art. 41 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55.

[213] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55.

[214] Articolo così sostituito dall'art. 42 della L.R. 25 novembre 1986, n. 55.

[215] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27 e così sostituito dall'art. 5 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 19.

[216] Titolo inserito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[217] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[218] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[219] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[220] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[221] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[222] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 7 agosto 2020, n. 18.

[223] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 7 agosto 2020, n. 18.

[224] Articolo abrogato dall'art. 57 della L.R. 1° agosto 1979, n. 42.

[225] Articolo abrogato dall'art. 57 della L.R. 1° agosto 1979, n. 42.

[226] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[227] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[228] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 7 marzo 1981, n. 14.

[229] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[230] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[231] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[232] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[233] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 giugno 1978, n. 41.

[234] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 giugno 1978, n. 41.

[235] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 13 agosto 2001, n. 14.