Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 22/10/1979 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto. Le funzioni concernenti la tutela della salute nei luoghi di lavoro, comprendenti tutte le attività spettanti in materia agli enti territoriali, sono esercitate dall'unità sanitaria [...] |
Art. 2. Compiti del servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro. Il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro, in conformità con quanto previsto dagli articoli 20, 21 e 22 della legge 23 [...] |
Art. 3. Organizzazione territoriale e strutture del servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro. Il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro dell'unità sanitaria locale non è articolabile [...] |
Art. 4. Composizione e requisiti del personale adibito ai servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, anche in relazione ai [...] |
Art. 5. Presidi multizonali di prevenzione e attività sanitarie di supporto. Le prestazioni specialistiche di prevenzione che, per caratteristiche tecniche e funzionali, non possono essere fornite [...] |
Art. 6. Prestazioni specialistiche ed attività di ricerca di interesse regionale. Per attività di tipo specialistico o di ricerca d'interesse regionale, la Giunta regionale può stipulare, sentita la [...] |
Art. 7. Modalità di programmazione e di effettuazione degli interventi. L'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro viene programmata dalle unità sanitarie locali al fine di ordinare, a livello [...] |
Art. 8. Strumenti informativi. Il servizio di medicina preventiva e di igiene del lavoro, nello svolgimento della propria attività, si avvale di appositi mezzi di acquisizione di notizie sulle condizioni [...] |
Art. 9. Parere sui nuovi insediamenti produttivi, sugli ampliamenti e sulle trasformazioni di quelli esistenti. Il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro, su richiesta dei comuni singoli o [...] |
Art. 10. Istanza di effettuazione delle visite periodiche obbligatorie. Nell'ambito delle finalità preventive di cui al precedente art. 2 e sulla base della unitarietà dell'intervento sanitario e igienico [...] |
Art. 11. Aspetti patrimoniali degli interventi di prevenzione. L'unità sanitaria locale, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 7, ultimo comma, della presente legge provvede ad istituire, secondo [...] |
Art. 12. Organi tecnici di coordinamento. Le unità sanitarie locali comprese in un medesimo ambito provinciale stabiliscono forme di coordinamento tecnico e operativo al fine di garantire l'integrazione tra [...] |
Art. 13. Ripartizione dei fondi. Alla ripartizione ed assegnazione dei fondi delle unità sanitarie locali che gestiscono i servizi di cui alla presente legge si provvede, per l'anno 1979, ai sensi [...] |
Art. 14. Norma finanziaria. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna provvede mediante utilizzo parziale del fondo di cui al capitolo 50750 «Spese per [...] |
Art. 15. Norma transitoria. Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1980. |
§ 5.1.22 - Legge Regionale 22 ottobre 1979, n. 33. - Tutela della salute
nei luoghi di lavoro.
(B.U. n. 122 del 25-10-1979).
Art. 1. Oggetto. Le funzioni concernenti la tutela della salute nei luoghi di lavoro, comprendenti tutte le attività spettanti in materia agli enti territoriali, sono esercitate dall'unità sanitaria attraverso il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro.
L'organizzazione e la gestione del servizio sono affidate all'unità sanitaria locale.
Art. 2. Compiti del servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro. Il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro, in conformità con quanto previsto dagli articoli 20, 21 e 22 della
Rientra in particolare nei compiti del servizio di medicina preventica e igiene del lavoro:
a)
- promuovere indagini e ricerche su specifici problemi di rischio e di danno di origine professionale, anche mediante l'elaborazione e l'attuazione di progetti-obiettivo finalizzati all'accertamento ed alla rimozione delle cause di nocività presenti in determinati settori produttivi;
- formulare, in collaborazione con il servizio d'igiene pubblica e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti di igiene dei singoli comuni, pareri preventivi sui progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in genere, nonché sulla ristrutturazione degli stessi, al fine di accertarne la compatibilità con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori;
- formulare indicazioni circa le misure idonee alla eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento degli ambienti di lavoro in applicazione delle norme di legge vigenti in materia;
- predisporre mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche nonché i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;
- procedere all'individuazione, accertamento, controllo dei fattori di nocività e pericolosità esistenti negli ambienti di lavoro in applicazione delle norme di legge vigenti in materia;
- sovraintendere ad una corretta impostazione e gestione degli strumenti informativi di cui alla normativa nazionale e all'art. 8 della presente legge;
- promuovere, anche mediante la collaborazione di università e istituti di ricerca, iniziative nel campo della formazione e dell'educazione sanitaria finalizzate ad elevare i livelli di partecipazione dei lavoratori e della popolazione in generale ed a realizzare una diffusione sistematica delle conoscenze sui temi della nocività ambientale e della patologia professionale;
b)
- assicurare ai lavoratori, per l'esercizio dei diritti sanciti nell'articolo 9 della
Art. 3. Organizzazione territoriale e strutture del servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro. Il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro dell'unità sanitaria locale non è articolabile per aree di intervento distrettuali.
Per il raggiungimento delle proprie finalità, il servizio è formato da gruppi di lavoro a carattere interdisciplinare, dotati di idonee attrezzature tecniche di base e si avvale dei servizi e dei presidi di cui al successivo articolo 5.
Art. 4. Composizione e requisiti del personale adibito ai servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, anche in relazione ai trasferimenti di competenze di personale ai comuni singoli o associati previsti dalla
L'organizzazione e l'entità numerica dei suddetti gruppi di lavoro sono definite dall'unità sanitaria locale, tenendo conto delle caratteristiche dei singoli territori, con particolare riferimento all'estensione ed alla tipologia degli insediamenti produttivi ed agli indici occupazionali degli stessi.
I suindicati gruppi di lavoro interdisciplinari debbono comunque prevedere, a livello di unità sanitaria locale figure della professionalità medica, chimica, paramedica e unità operative con competenze di tipo giuridico-amministrativo in materia di sicurezza nel lavoro e nel campo dell'informazione sanitaria.
Le unità sanitarie locali dovranno inoltre prevedere, anche mediante intese fra loro, la disponibilità di unità operative con competenze professionali in campo impiantistico.
Art. 5. Presidi multizonali di prevenzione e attività sanitarie di supporto. Le prestazioni specialistiche di prevenzione che, per caratteristiche tecniche e funzionali, non possono essere fornite direttamente dal servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro dell'unità sanitaria locale, sono erogate da strutture tecniche di dimensione multizonale, salvo il ricorso da parte dell'unità sanitaria locale a collaborazioni di altri enti o istituti di ricerca operanti nel settore della sicurezza nel lavoro.
Tali prestazioni, fino alla costituzione dei presidi e servizi previsti dall'articolo 22 della
Le prestazioni dei laboratori di igiene e profilassi in materia di igiene del lavoro e di tossicologia industriale sono rese quali funzioni tecniche di supporto rispetto all'attività del servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro, secondo priorità e programmi definiti congiuntamente dalle unità sanitarie locali interessate.
Le prestazioni sanitarie fornite dalle strutture ospedaliere e dai presidi dispensariali antitubercolari in materia di medicina preventiva del lavoro sono rese in conformità agli indirizzi programmatici regionali e alle norme della presente legge.
L'individuazione e l'organizzazione dei presidi e servizi multizonali di prevenzione di cui al secondo comma del presente articolo avverrà in conformità all'articolo 22 della
Art. 6. Prestazioni specialistiche ed attività di ricerca di interesse regionale. Per attività di tipo specialistico o di ricerca d'interesse regionale, la Giunta regionale può stipulare, sentita la competente commissione consiliare, convenzioni con organismi e istituti di ricerca operanti nel settore della prevenzione dei rischi e dei danni da lavoro.
Il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro si avvale degli organismi ed istituti di cui al comma precedente, secondo le indicazioni espresse dalle linee programmatiche regionali.
Art. 7. Modalità di programmazione e di effettuazione degli interventi. L'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro viene programmata dalle unità sanitarie locali al fine di ordinare, a livello settoriale e territoriale, priorità degli interventi sulla base di mappe di rischio, quali basi conoscitive sulla diffusione e distribuzione dei rischi lavorativi nei territori di competenza.
Nella formulazione e attuazione dei programmi di cui al comma precedente, l'unità sanitaria locale favorisce il concorso delle rappresentanze dei lavoratori, dei datori di lavoro, nonché delle altre forze sociali interessate.
Il metodo di lavoro adottato dai servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro deve tener conto delle esperienze e delle conoscenze acquisite dai gruppi omogenei di lavoratori sui diversi fattori di rischio e di nocività presenti negli ambienti di lavoro.
Il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro, nell'effettuazione degli interventi negli ambienti di lavoro, promuove la partecipazione dei lavoratori direttamente interessati anche allo scopo di realizzare un sistema informativo permanente sui rischi e sui danni da lavoro; l'indagine ambientale nei luoghi di lavoro e gli accertamenti sanitari sono di norma preceduti da una fase preparatoria di incontri informativi con i lavoratori.
Nello svolgimento della loro attività, fin dall'entrata in vigore della presente legge, gli operatori del servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro si uniformano a quanto previsto dall'art. 20, secondo e terzo comma, della
Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 2 della presente legge, in applicazione dell'art. 27, ultimo comma del
A decorrere dal 1° gennaio 1980, agli operatori indicati nel comma precedente sono attribuiti tutti i poteri previsti dagli artt. 20 e 21 della
Per quanto concerne gli interventi di prevenzione non previsti da specifiche norme di legge, apposite convenzioni stipulate congiuntamente alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro disciplineranno la determinazione degli oneri conseguenti al tipo di intervento da effettuare sull'ambiente e sullo stato di salute dei lavoratori.
Art. 8. Strumenti informativi. Il servizio di medicina preventiva e di igiene del lavoro, nello svolgimento della propria attività, si avvale di appositi mezzi di acquisizione di notizie sulle condizioni igienico- ambientali e sullo stato di salute dei lavoratori.
In particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 27 della
Art. 9. Parere sui nuovi insediamenti produttivi, sugli ampliamenti e sulle trasformazioni di quelli esistenti. Il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro, su richiesta dei comuni singoli o associati, collabora con i servizi d'igiene pubblica alla formulazione di pareri preventivi sui progetti di insediamenti industriali o di attività produttive in genere, o sulla ristrutturazione, modifica o ampliamento degli stessi, al fine di accertarne la compatibilità con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori.
A decorrere dal 1° gennaio 1980, spetta al servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 48 del
Art. 10. Istanza di effettuazione delle visite periodiche obbligatorie. Nell'ambito delle finalità preventive di cui al precedente art. 2 e sulla base della unitarietà dell'intervento sanitario e igienico ambientale, nonché in attuazione di quanto previsto dall'art. 9 della
Detti accertamenti, la cui esecuzione da parte del servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro riveste carattere facoltativo ed è comunque subordinata al programma di attività dell'unità sanitaria locale, debbono essere finalizzati in particolare ad indagare sullo stato igienico- sanitario dell'ambiente, sulle condizioni e sull'organizzazione del lavoro, al fine di non disgiungere gli aspetti ambientali da quelli propriamente sanitari.
Art. 11. Aspetti patrimoniali degli interventi di prevenzione. L'unità sanitaria locale, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 7, ultimo comma, della presente legge provvede ad istituire, secondo direttive della Giunta regionale, appositi tariffari sia per quanto concerne le indagini igienico-ambientali che gli accertamenti sanitari sui lavoratori.
Per le visite periodiche contemplate dal precedente articolo 10, si richiama quanto previsto dall'articolo 33 del
Art. 12. Organi tecnici di coordinamento. Le unità sanitarie locali comprese in un medesimo ambito provinciale stabiliscono forme di coordinamento tecnico e operativo al fine di garantire l'integrazione tra i servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro e di questi con i presidi di cui al precedente articolo 5.
Art. 13. Ripartizione dei fondi. Alla ripartizione ed assegnazione dei fondi delle unità sanitarie locali che gestiscono i servizi di cui alla presente legge si provvede, per l'anno 1979, ai sensi dell'articolo 47, lettera d), della
A partire dal 1980 la determinazione delle risorse destinate a tali servizi sarà contenuta nel piano sanitario regionale di cui all'art. 56 della
Art. 14. Norma finanziaria. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna provvede mediante utilizzo parziale del fondo di cui al capitolo 50750 «Spese per l'organizzazione e la redistribuzione sul territorio di strutture sanitarie ai fini della prevenzione, della riabilitazione, di specifici interventi di assistenza sanitaria» - rubrica 2ª spese per la riconversione dei servizi sanitari - programma 01 interventi per la riorganizzazione dei servizi sanitari - settore 02 strutture e servizi sanitari - sezione 5ª sicurezza sociale, del bilancio di previsione annuale per l'anno 1979. Alla copertura finanziaria degli anni 1980-81, si provvederà mediante appositi stanziamenti sul programma sopra indicato, determinati con la legge di bilancio a norma del 1° comma dell'articolo 11 della
Art. 15. Norma transitoria. Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1980.
Fino alla costituzione delle unità sanitarie locali, le funzioni concernenti la tutela della salute nei luoghi di lavoro di competenza degli enti locali territoriali, sono organizzate in appositi servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro nell'ambito di ciascun consorzio per i servizi sanitari e sociali.