§ 1.7.36 - R.R. 28 novembre 2007, n. 5.
Regolamento di attuazione del credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi .


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.7 finanze e patrimonio
Data:28/11/2007
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Soggetti destinatari
Art. 3.  Oggetto dell'agevolazione
Art. 4.  Determinazione dell'investimento agevolabile
Art. 5.  Agevolazione concedibile
Art. 6.  Cumulabilità
Art. 7.  Utilizzo dell’agevolazione
Art. 8.  Rideterminazione e recupero dell’agevolazione
Art. 9.  Revoca
Art. 10.  Verifica, controlli e monitoraggio
Art. 11.  Convenzione con il Ministero dell'economia e finanze e con l'Agenzia delle entrate
Art. 12.  Pubblicità


§ 1.7.36 - R.R. 28 novembre 2007, n. 5.

Regolamento di attuazione del credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi [1].

(B.U. 3 dicembre 2007, n. 63 bis)

 

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo strumento del credito d’imposta regionale per nuovi investimenti produttivi, coerente con le normative settoriali, con le scelte del documento strategico regionale, con gli indirizzi urbanistico – territoriali, diretto a razionalizzare e specializzare la strumentazione destinata al sostegno ed allo sviluppo delle imprese sul territorio regionale e ad affrontare situazioni di carattere congiunturale [2].

2. Gli incentivi oggetto del presente regolamento rispettano tutte le condizioni e limitazioni della normativa comunitaria relativa all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE ora articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e quella specifica per singoli settori di intervento, condizioni di imprese, tipologia di progetti e beni agevolabili [3].

3. Per l’attivazione dello strumento, l’amministrazione regionale adotta apposito disciplinare, su proposta dell’assessore alle attività produttive, sentita la commissione consiliare competente.

4. Al fine di identificare le priorità strategiche e le forme di aiuto adeguate agli interventi tra quelle previste nel presente regolamento ed individuare, altresì, le risorse finanziarie disponibili, la Giunta regionale adotta, su proposta dell’assessore alle attività produttive, apposito atto di indirizzo con l’approvazione del Piano d’azione per lo sviluppo economico regionale di cui alla legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, articolo 8.

5. Il soggetto competente provvede ad espletare la procedura nell'ambito degli interventi definiti dall’atto di indirizzo anche su base territoriale o settoriale.

6. Entro il 30 novembre di ogni anno, l’assessore alle attività produttive presenta alla commissione consiliare competente i risultati delle azioni prodotte dagli aiuti regionali contenuti nel presente regolamento, al fine di consentire la valutazione complessiva del sistema e di procedere alla razionalizzazione dello stesso attraverso l’individuazione dei settori cui destinare le risorse regionali per l’anno.

7. La terminologia utilizzata nel presente regolamento fa riferimento alle definizioni della normativa comunitaria e nazionale vigente.

 

     Art. 2. Soggetti destinatari

1. Destinatari dell’agevolazione oggetto del presente regolamento sono le imprese iscritte al registro delle imprese, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti sul territorio regionale.

2. Sono escluse dalla predetta agevolazione le imprese in difficoltà finanziaria.

 

     Art. 3. Oggetto dell'agevolazione

1. Sono agevolabili gli investimenti effettuati dai soggetti di cui all’art. 2, consistenti nell'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, di cui al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, articoli 102 e 103, approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 -di seguito TUIR-, destinati a strutture produttive già esistenti o che sono impiantate sul territorio regionale.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono effettuati durante il periodo d'imposta fissato con il disciplinare di cui all’articolo 1, comma 3.

3. Sono esclusi dall’agevolazione i beni immobili ed i mezzi di trasporto a motore di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, articolo 54, comma 1, lettere a) e m).

 

     Art. 4. Determinazione dell'investimento agevolabile

1. La spesa ammissibile all’agevolazione è data dalla spesa complessiva per gli investimenti, effettuati nel periodo d’imposta fissato con il disciplinare di cui all’articolo 1, comma 3, decurtata del costo non ammortizzato dei beni ceduti e dei beni dismessi relativi alla stessa struttura produttiva nella quale si effettua l’investimento.

2. Le cessioni e le dismissioni relative ai beni esclusi dall'agevolazione non rilevano ai fini della determinazione della spesa ammissibile.

3. Le voci che costituiscono la spesa ammissibile in riferimento ai beni oggetto di investimento, anche nel caso di beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, sono determinate nel rispetto della normativa comunitaria vigente anche in corrispondenza alla disciplina delle fonti finanziarie utilizzate.

4. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, ai fini dell’agevolazione assume rilevanza il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione e la previsione, nel contratto di locazione, della clausola del riscatto.

5. Nei casi di rivalutazione consentita dalla legge dei beni ceduti e dismessi, il costo non ammortizzato dei beni rivalutati è dedotto dall'ammontare dell'investimento per i beni agevolabili per l'importo che risulta in seguito alla rivalutazione stessa.

 

     Art. 5. Agevolazione concedibile

1. L'agevolazione è commisurata alle spese per gli investimenti di cui all'articolo 3 ed è concessa mediante procedura valutativa e nella forma di credito d'imposta o bonus fiscale, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, articoli 5 e 7, sulla base della convenzione di cui all'articolo 11 e con le modalità stabilite nel Disciplinare di cui all'articolo 1, comma 3 e nel provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione [4].

2. La misura dell'agevolazione è fissata in percentuale dell’investimento ammissibile nel disciplinare previsto nell'articolo 1, comma 3, nel rispetto dell’intensità massima consentita dalla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alle imprese ed è differenziabile in riferimento ai settori o agli ambiti territoriali di intervento, in ragione delle priorità individuate nel medesimo atto d’indirizzo [5].

2-bis. L'agevolazione spetta a condizione che, presso la struttura produttiva oggetto del programma di investimento agevolato, si determini un incremento occupazionale, secondo le modalità e i termini fissati nel disciplinare previsto nell'articolo 1, comma 3, e nel provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in altre strutture produttive facenti capo alla medesima impresa [6].

3. I soggetti che intendono accedere all'agevolazione presentano apposita istanza, in base alle modalità stabilite nel disciplinare previsto nell'articolo 1, comma 3, e nel provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione [7].

4. Le richieste sono esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione, ai fini della verifica dell’ammissibilità delle stesse in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed ai requisiti formali, nonché al rispetto dei criteri di valutazione fissati nel disciplinare previsto nell'articolo 1, comma 3, fino ad esaurimento dei fondi stanziati [8].

5. Il mancato accoglimento dell’istanza, per mancanza dei requisiti richiesti ovvero per mancato rispetto dei criteri di valutazione, è comunicato al richiedente [9].

6. [La fruizione del beneficio fiscale è subordinata all'acquisizione del bene nel periodo d'imposta individuato ai sensi dell'articolo 109 del TUIR] [10].

 

     Art. 6. Cumulabilità

1. L’incentivo non è cumulabile con altre forme di aiuti o altri regimi a finalità regionale o ad altra finalità, di origine locale, regionale, nazionale o comunitaria, ivi inclusi gli aiuti all'occupazione legati all'investimento, in relazione alle stesse spese ammissibili.

2. L'eventuale cumulo illegittimo è sanzionato con il recupero dell'aiuto fruito e con l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

3. Il beneficiario assicura la partecipazione al finanziamento dell'investimento nella misura e con le modalità previste dai regolamenti comunitari relativi all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE ora articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea [11].

 

     Art. 7. Utilizzo dell’agevolazione

1. L’agevolazione, determinata ai sensi dell’articolo 5, è fruibile nel periodo d’imposta fissato con il disciplinare di cui all’articolo 1, comma 3. L'agevolazione è fruibile esclusivamente in maniera automatica con le modalità previste dal decreto legislativo n. 123 del 1998, articolo 7, commi 3 e 4, a decorrere dal giorno successivo alla data di rendicontazione dell'investimento [12].

2. La documentazione e le procedure di rendicontazione delle spese di investimento e di utilizzo del credito d’imposta sono specificate nel disciplinare previsto nell'articolo 1, comma 3, e nel provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione anche in relazione alle disposizioni relative alle fonti finanziarie attivate [13].

 

     Art. 8. Rideterminazione e recupero dell’agevolazione

1. Se i beni oggetto dell'agevolazione non sono entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, l’agevolazione è soggetta a recupero ed è rideterminata, nella percentuale spettante, escludendo dalla spesa ammessa il costo storico dei beni non entrati in funzione.

2. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive non ubicate sul territorio regionale, anche attraverso cessioni di rami d’azienda, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, l’agevolazione è soggetta a recupero ed è rideterminata, nella percentuale spettante, escludendo dalla spesa ammessa il costo storico degli stessi beni.

 

     Art. 9. Revoca

1. La regione Campania, ferme restando le misure sanzionatorie previste dalla legge, provvede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse nei casi di:

a) violazione delle norme sulla cumulabilità di cui all’articolo 6;

b) insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal presente regolamento;

c) investimenti realizzati che non risultano funzionalmente equivalenti a quelli ammessi

al contributo;

d) falsità delle dichiarazioni prodotte e della documentazione presentata;

e) utilizzo del credito d’imposta oltre i limiti e le misure consentiti.

Si provvede alla revoca totale o parziale in tutti gli ulteriori casi previsti dalla normativa

comunitaria e nazionale in materia di regimi di aiuto.

2. In caso di decadenza o revoca, anche parziale, si procede al recupero dell’aiuto fruito,

contestualmente all’applicazione degli interessi e delle sanzioni previste dalla legge.

 

     Art. 10. Verifica, controlli e monitoraggio

1. Dalla data di rendicontazione dell'investimento e fino al quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale i beni oggetto dell'agevolazione sono entrati in funzione, ai sensi del decreto legislativo n.123/98, art. 8, la regione Campania, anche attraverso il soggetto convenzionato di cui all’articolo 11, dispone in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, e le attività di monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni, al fine di verificare il rispetto della normativa, il mantenimento dei requisiti e condizioni per la fruizione dei benefici, lo stato di esecuzione degli investimenti [14].

 

     Art. 11. Convenzione con il Ministero dell'economia e finanze e con l'Agenzia delle entrate [15]

1. Le modalità e le procedure di accesso all'agevolazione, di utilizzo del credito di imposta, di effettuazione dei controlli necessari a garantire il corretto utilizzo dell'agevolazione, il recupero del credito d'imposta in caso di decadenza, revoca o rideterminazione del beneficio sono definite previa stipula di apposito accordo tra la Regione Campania, il Ministero dell'economia e finanze e l'Agenzia delle entrate [16].

 

     Art. 12. Pubblicità

1. Il presente regolamento, nonché tutti gli atti e la modulistica relativi all’attivazione del credito d’imposta per nuovi investimenti, sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione Campania.


[1] Titolo così sostituito dall'art. 1 del R.R. 3 ottobre 2012, n. 10.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 3 ottobre 2012, n. 10.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 3 ottobre 2012, n. 10.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 3 ottobre 2012, n. 10.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 3 ottobre 2012, n. 10.

[6] Comma inserito dall'art. 1 del R.R. 3 ottobre 2012, n. 10.

[7] Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 3 ottobre 2012, n. 10.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 3 ottobre 2012, n. 10.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 3 ottobre 2012, n. 10.

[10] Comma abrogato dall'art. 1 del R.R. 3 ottobre 2012, n. 10.

[11] Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 3 ottobre 2012, n. 10.

[12] Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 3 ottobre 2012, n. 10.

[13] Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 3 ottobre 2012, n. 10.

[14] Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 3 ottobre 2012, n. 10.

[15] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del R.R. 3 ottobre 2012, n. 10.

[16] Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 3 ottobre 2012, n. 10.