§ 1.10.59 - L.R. 21 aprile 1997, n. 12.
Rideterminazione dell'organico del ruolo della Giunta Regionale. Norme di adeguamento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 articoli 30 e 31.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.10 personale
Data:21/04/1997
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Individuazione dell'Organico al 31 agosto 1993 a norma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Art. 3.  Determinazione dei contingenti del ruolo ordinario.
Art. 4.  Riorganizzazione dei servizi.
Art. 5.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 1.10.59 - L.R. 21 aprile 1997, n. 12.

Rideterminazione dell'organico del ruolo della Giunta Regionale. Norme di adeguamento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 articoli 30 e 31.

(B.U. n. 22 del 5 maggio 1997).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge attua, per la Giunta regionale della Campania e per gli Enti Pubblici non economici da essa dipendenti, compresi gli Istituti Autonomi Case Popolari, i principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e, nello specifico, le modalità di prima applicazione, secondo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

     2. Essa si propone di potenziare l'efficienza dell'azione amministrativa regionale, nel quadro dei principi di imparzialità, di trasparenza e di economicità, al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.

     3. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni del decreto legislativo suscettibili di diretta applicazione alla Regione e le norme del diritto comune del lavoro.

     4. Agli effetti della presente legge con le parole «decreto legislativo» si intende richiamato il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 2. Individuazione dell'Organico al 31 agosto 1993 a norma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

     1. La presente legge disciplina la rideterminazione dei ruoli organici del personale della Giunta regionale, per le qualifiche funzionali e per le figure professionali, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11 e degli articoli 33 e 34 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 12, alla data del 31 agosto 1993.

     2. Il ruolo organico ordinario comprende otto qualifiche funzionali e due qualifiche dirigenziali.

     3. Il personale inquadrato dalla prima alla ottava qualifica funzionale nel ruolo ordinario della Giunta regionale, ai sensi delle leggi regionali, viene immesso nel ruolo organico ordinario di cui al precedente comma 2 in conformità della qualifica funzionale rivestita alla data del 31 agosto 1993, nel rispetto dell'anzianità complessiva di servizio e della qualifica funzionale.

     4. Al personale del ruolo ordinario di cui al precedente comma 3 vanno aggiunte n. 410 unità livello 0 di personale ex CAS.MEZ., trasferito ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183, disciplinato con il successivo articolo 3.

     5. Al personale di cui ai precedenti comma, va ad aggiungersi il personale dirigente in servizio alla data del 31 agosto 1993 (Tabella A).

     6. Il personale inquadrato nel ruolo speciale della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1985, n. 57 (Tabella B), viene immesso in detto ruolo in conformità del livello funzionale rivestito alla data del 31 agosto 1993 (Tabella B).

     7. Il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento ai sensi della legge regionale 6 febbraio 1990, n. 4, destinatario del disposto dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed il cui trattamento economico è a carico dei Fondi Ministero del Tesoro, viene immesso nel ruolo ad esaurimento in conformità della qualifica funzionale rivestita alla data del 31 agosto 1993 (Tabella C).

     8. Il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento della legge regionale 24 febbraio 1990, n. 8 e 15 gennaio 1991, n. 1, in servizio alla data del 31 agosto 1993 o data successiva a seguito di pronuncia giurisdizionale, viene immesso nel ruolo speciale ad esaurimento di cui alle precitate leggi (Tabella D).

     9. Il ruolo organico della Giunta regionale alla data del 31 agosto 1993 comprende n. 2 qualifiche dirigenziali. A detta data risultano in servizio:

     a) nella I qualifica dirigenziale n. 976 unità;

     b) nella II qualifica dirigenziale n. 119 unità.

     Ai posti di cui sopra va ad aggiungersi n. 1 posto di II qualifica dirigenziale a concorso alla data del 31 agosto 1993, per un totale di n. 1096 unità.

     10. La dotazione organica complessiva alla data del 31 agosto 1993, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, va determinata incrementando le tabelle A, B, C, D dei posti per i quali alla data del 31 agosto 1993 risulti in corso di espletamento un concorso ovvero pubblicato od autorizzato un bando di concorso. Detta dotazione organica va incrementata, altresì, con il numero dei posti da destinare al personale a tempo indeterminato in servizio alla data suindicata del 31 agosto 1993 (Tabella E).

 

     Art. 3. Determinazione dei contingenti del ruolo ordinario.

     1. Sulla base della rilevazione dei carichi di lavoro conclusasi il 30 gennaio 1995 e tenuto conto del personale cessato dal servizio dopo il 31 agosto 1993, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal decreto legislativo, la dotazione organica per qualifiche funzionali delle Strutture della Giunta regionale è rideterminata così come segue (Tabella F):

     a) il contingente costituito dal personale delle ex Opere Universitarie D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, inquadrato ai sensi della legge regionale 23 novembre 1983, n. 33, comprensivo di n. 532 unità, è trasferito agli E.DI.S.U. costituiti con legge regionale 24 gennaio 1986, n. 3 e 9 novembre 1992, n. 9 la cui dotazione organica dovrà essere rideterminata secondo i principi di cui alla presente legge, tenuto conto della prima rilevazione dei carichi di lavoro.

     2. Le dotazioni organiche degli enti strumentali sulla base delle proposte dei rispettivi consigli di amministrazione verranno approvate dal Consiglio regionale su provvedimento della Giunta regionale.

     3. Il contingente costituito dal personale ex CAS.MEZ (legge 2 maggio 1976, n. 183) è messo a disposizione degli ambiti territoriali ottimali ai sensi degli articoli 8 e 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

     4. Il contingente del personale del ruolo speciale, ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1985, n. 57 confluisce nel ruolo ordinario.

     5. Il contingente del personale destinatario della legge regionale 24 febbraio 1990, n. 8 e 15 gennaio 1991, n. 1 di cui al precedente comma, confluisce nel ruolo ordinario nei posti istituiti con la presente dotazione sotto la declaratoria contingente di cui alla legge regionale 24 febbraio 1990, n. 8 e 15 gennaio 1991, n. 1. Detti posti sono indisponibili ed a seguito della cessazione dal servizio di detto personale il contingente viene di volta in volta ridotto fino alla soppressione totale.

     6. Il contingente del personale destinatario del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale 6 febbraio 1990, n. 4 e alla legge 28 ottobre 1986, n. 730 articolo 12, viene immesso nel ruolo ordinario sotto la declaratoria contingente legge 28 ottobre 1986, n. 730 articolo 12 e successive modificazioni ed integrazioni. Detti posti sono indisponibili ed a seguito della cessazione dal servizio di detto personale il contingente viene di volta in volta ridotto fino alla soppressione totale.

     7. Ai sensi degli articoli 15 e 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la dirigenza è inserita in un unico ruolo (Tabella F).

     8. La presa d'atto dei contingenti numerici dei dirigenti regionali effettuata con il precedente articolo 2 non costituisce sanatoria di eventuali posizioni illegittime. La Giunta regionale è tenuta ad accertare all'atto dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali la legittimità dei titoli, dei requisiti professionali e di carriera del personale. Analogamente la Giunta regionale è tenuta a procedere nell'attuazione del successivo articolo 4 della presente legge.

 

     Art. 4. Riorganizzazione dei servizi.

     1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale, entro 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la riorganizzazione dei servizi con la conseguente rideterminazione della nuova pianta organica.

 

     Art. 5. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

ALLEGATO

 

     TABELLE da "A" a "G" [1]

     (Omissis)

 

TABELLA H [2]

Profili Professionali

 

Profili professionali del 1° livello

Addetti alle pulizie

 

Profili professionali del 2° livello

Commesso

Custode

Portiere

Usciere

 

Profili professionali del 3° livello

Operatore di macchine semplici

Operatore di servizi ausiliari

Operatore forestale

Operatore tecnico

 

Profili professionali del 4° livello

Esecutore addetto centro di stampa/riproduzione

Esecutore amministrativo

Esecutore dattilografo

Esecutore registrazione dati

Esecutore sorvegliante idraulico

 

Profili professionali del 5° livello

Collaboratore professionale addetto a macchine complesse

Collaboratore professionale assistente tecnico

Collaboratore professionale autista meccanico

Collaboratore professionale computista

Collaboratore professionale di centro elettronico

Collaboratore professionale Dirigente centro stampa

Collaboratore professionale disegnatore

Collaboratore professionale magazziniere

Collaboratore professionale stenodattilografo

Collaboratore professionale vigilante corsi d'acqua

Collaboratore professionale vigile del fuoco

Collaboratore professionale operatore culturale

 

Profili professionali del 6° livello

Istruttore amministrativo

Istruttore assistente sociale

Istruttore chimico

Istruttore contabile

Istruttore geometra

Istruttore insegnante

Istruttore perito agrario

Istruttore programmatore

Istruttore tecnico

Istruttore operatore culturale

 

Profili Professionali del 7° livello

Istruttore direttivo agronomo

Istruttore direttivo amministrativo

Istruttore direttivo analista

Istruttore direttivo architetto

Istruttore direttivo ecologo (chimica e/o biologia)

Istruttore direttivo in discipline economiche

Istruttore direttivo in statistica

Istruttore direttivo geologo

Istruttore direttivo ingegnere

Istruttore direttivo interprete

Istruttore direttivo con funzioni psico-sociali educative

Istruttore direttivo con funzioni culturali

Istruttore direttivo matematico

Istruttore direttivo fisico

Istruttore direttivo operatore culturale

 

Profili Professionali dell'8° livello

Funzionario agronomo

Funzionario amministrativo

Funzionario analista di sistema e di procedure

Funzionario architetto

Funzionario avvocato e procuratore legale

Funzionario ecologista

Funzionario in discipline economiche e/o statistiche

Funzionario geologo

Funzionario ingegnere

Funzionario medico

Funzionario psicologo

Funzionario sociologo

Funzionario veterinario

Funzionario farmacista

Funzionario direttivo con funzioni psico-sociali educative

Funzionario direttivo con funzioni culturali

Funzionario direttivo matematico

Funzionario direttivo fisico

Funzionario direttivo operatore culturale

Funzionario interprete

 

 


[1] La tabella F è stata modificata dall'art. 2 della L.R. 20 marzo 2001, n. 12.

[2] Tabella così modificata dall'art. 25 della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1.