Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari |
Capitolo: | 1.10 personale |
Data: | 21/04/1997 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Individuazione dell'Organico al 31 agosto 1993 a norma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. |
Art. 3. Determinazione dei contingenti del ruolo ordinario. |
Art. 4. Riorganizzazione dei servizi. |
Art. 5. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 1.10.59 - L.R. 21 aprile 1997, n. 12.
Rideterminazione dell'organico del ruolo della Giunta Regionale. Norme di adeguamento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 articoli 30 e 31.
(B.U. n. 22 del 5 maggio 1997).
Art. 1. Finalità.
1. La presente legge attua, per la Giunta regionale della Campania e per gli Enti Pubblici non economici da essa dipendenti, compresi gli Istituti Autonomi Case Popolari, i principi di cui al
2. Essa si propone di potenziare l'efficienza dell'azione amministrativa regionale, nel quadro dei principi di imparzialità, di trasparenza e di economicità, al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.
3. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni del decreto legislativo suscettibili di diretta applicazione alla Regione e le norme del diritto comune del lavoro.
4. Agli effetti della presente legge con le parole «decreto legislativo» si intende richiamato il
Art. 2. Individuazione dell'Organico al 31 agosto 1993 a norma dell'articolo 3 della
1. La presente legge disciplina la rideterminazione dei ruoli organici del personale della Giunta regionale, per le qualifiche funzionali e per le figure professionali, ai sensi dell'articolo 18 della
2. Il ruolo organico ordinario comprende otto qualifiche funzionali e due qualifiche dirigenziali.
3. Il personale inquadrato dalla prima alla ottava qualifica funzionale nel ruolo ordinario della Giunta regionale, ai sensi delle leggi regionali, viene immesso nel ruolo organico ordinario di cui al precedente comma 2 in conformità della qualifica funzionale rivestita alla data del 31 agosto 1993, nel rispetto dell'anzianità complessiva di servizio e della qualifica funzionale.
4. Al personale del ruolo ordinario di cui al precedente comma 3 vanno aggiunte n. 410 unità livello 0 di personale ex CAS.MEZ., trasferito ai sensi della
5. Al personale di cui ai precedenti comma, va ad aggiungersi il personale dirigente in servizio alla data del 31 agosto 1993 (Tabella A).
6. Il personale inquadrato nel ruolo speciale della Giunta regionale ai sensi della
7. Il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento ai sensi della
8. Il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento della
9. Il ruolo organico della Giunta regionale alla data del 31 agosto 1993 comprende n. 2 qualifiche dirigenziali. A detta data risultano in servizio:
a) nella I qualifica dirigenziale n. 976 unità;
b) nella II qualifica dirigenziale n. 119 unità.
Ai posti di cui sopra va ad aggiungersi n. 1 posto di II qualifica dirigenziale a concorso alla data del 31 agosto 1993, per un totale di n. 1096 unità.
10. La dotazione organica complessiva alla data del 31 agosto 1993, ai sensi della
Art. 3. Determinazione dei contingenti del ruolo ordinario.
1. Sulla base della rilevazione dei carichi di lavoro conclusasi il 30 gennaio 1995 e tenuto conto del personale cessato dal servizio dopo il 31 agosto 1993, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal decreto legislativo, la dotazione organica per qualifiche funzionali delle Strutture della Giunta regionale è rideterminata così come segue (Tabella F):
a) il contingente costituito dal personale delle ex Opere Universitarie
2. Le dotazioni organiche degli enti strumentali sulla base delle proposte dei rispettivi consigli di amministrazione verranno approvate dal Consiglio regionale su provvedimento della Giunta regionale.
3. Il contingente costituito dal personale ex CAS.MEZ (
4. Il contingente del personale del ruolo speciale, ai sensi della
5. Il contingente del personale destinatario della
6. Il contingente del personale destinatario del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla
7. Ai sensi degli articoli 15 e 25 del
8. La presa d'atto dei contingenti numerici dei dirigenti regionali effettuata con il precedente articolo 2 non costituisce sanatoria di eventuali posizioni illegittime. La Giunta regionale è tenuta ad accertare all'atto dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali la legittimità dei titoli, dei requisiti professionali e di carriera del personale. Analogamente la Giunta regionale è tenuta a procedere nell'attuazione del successivo articolo 4 della presente legge.
Art. 4. Riorganizzazione dei servizi.
1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale, entro 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la riorganizzazione dei servizi con la conseguente rideterminazione della nuova pianta organica.
Art. 5. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
ALLEGATO
TABELLE da "A" a "G" [1]
(Omissis)
TABELLA H [2]
Profili Professionali
Profili professionali del 1° livello
Addetti alle pulizie
Profili professionali del 2° livello
Commesso
Custode
Portiere
Usciere
Profili professionali del 3° livello
Operatore di macchine semplici
Operatore di servizi ausiliari
Operatore forestale
Operatore tecnico
Profili professionali del 4° livello
Esecutore addetto centro di stampa/riproduzione
Esecutore amministrativo
Esecutore dattilografo
Esecutore registrazione dati
Esecutore sorvegliante idraulico
Profili professionali del 5° livello
Collaboratore professionale addetto a macchine complesse
Collaboratore professionale assistente tecnico
Collaboratore professionale autista meccanico
Collaboratore professionale computista
Collaboratore professionale di centro elettronico
Collaboratore professionale Dirigente centro stampa
Collaboratore professionale disegnatore
Collaboratore professionale magazziniere
Collaboratore professionale stenodattilografo
Collaboratore professionale vigilante corsi d'acqua
Collaboratore professionale vigile del fuoco
Collaboratore professionale operatore culturale
Profili professionali del 6° livello
Istruttore amministrativo
Istruttore assistente sociale
Istruttore chimico
Istruttore contabile
Istruttore geometra
Istruttore insegnante
Istruttore perito agrario
Istruttore programmatore
Istruttore tecnico
Istruttore operatore culturale
Profili Professionali del 7° livello
Istruttore direttivo agronomo
Istruttore direttivo amministrativo
Istruttore direttivo analista
Istruttore direttivo architetto
Istruttore direttivo ecologo (chimica e/o biologia)
Istruttore direttivo in discipline economiche
Istruttore direttivo in statistica
Istruttore direttivo geologo
Istruttore direttivo ingegnere
Istruttore direttivo interprete
Istruttore direttivo con funzioni psico-sociali educative
Istruttore direttivo con funzioni culturali
Istruttore direttivo matematico
Istruttore direttivo fisico
Istruttore direttivo operatore culturale
Profili Professionali dell'8° livello
Funzionario agronomo
Funzionario amministrativo
Funzionario analista di sistema e di procedure
Funzionario architetto
Funzionario avvocato e procuratore legale
Funzionario ecologista
Funzionario in discipline economiche e/o statistiche
Funzionario geologo
Funzionario ingegnere
Funzionario medico
Funzionario psicologo
Funzionario sociologo
Funzionario veterinario
Funzionario farmacista
Funzionario direttivo con funzioni psico-sociali educative
Funzionario direttivo con funzioni culturali
Funzionario direttivo matematico
Funzionario direttivo fisico
Funzionario direttivo operatore culturale
Funzionario interprete
[1] La tabella F è stata modificata dall'art. 2 della
[2] Tabella così modificata dall'art. 25 della