Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 09/09/1994 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 Aprile 1983, n. 13 «Norme per l'attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il referendum» è autorizzata per [...] |
Art. 2. 1. La spesa da porre a carico del programma straordinario di formazione professionale obiettivi 3 e 4, a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di [...] |
Art. 3. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 marzo 1985, n. 9 «Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria» è autorizzata per il biennio [...] |
Art. 4. 1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'A.FO.R. «Azienda forestale della Regione Calabria» - ai sensi dell'art. 35, secondo comma, lett. b), della legge [...] |
Art. 5. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 «Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di [...] |
Art. 6. 1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, [...] |
Art. 7. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese [...] |
Art. 8. 1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 «Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la [...] |
Art. 9. 1. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4 «Istituzione della Commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna» è autorizzata per [...] |
Art. 10. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 «Norme per l'attuazione del diritto allo studio», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire [...] |
Art. 11. 1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 [...] |
Art. 12. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 «Diritto allo studio universitario» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 5.000.000.000. |
Art. 13. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 «Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero» è autorizzata per l'esercizio [...] |
Art. 14. 1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzata [...] |
Art. 15. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35 «Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la [...] |
Art. 16. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 150.000.000. |
Art. 17. 1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 «Riordino e programmazione delle funzioni socio- assistenziali» è autorizzata per l'esercizio finanziario [...] |
Art. 18. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 «Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la [...] |
Art. 19. 1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 «Interventi a favore degli uremici» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire [...] |
Art. 20. 1. Per gli interventi di cui all'art. 5 - lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 «Interventi regionali nel settore della [...] |
Art. 21. 1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752, i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1994, [...] |
Art. 22. 1. Per gli interventi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 «Interventi a favore dell'agricoltura - Credito agrario e di esercizio» e successive modificazioni, [...] |
Art. 23. 1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 - [...] |
Art. 24. 1. In attesa dell'attuazione della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 ed ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20, comma 1, della stessa legge regionale, nonché ai fini della concessione [...] |
Art. 25. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 54 «Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro» è autorizzata per [...] |
Art. 26. 1. Al fine di sottoporre a revisione e certificazione il bilancio dell'Esac (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria) - ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge regionale 28 [...] |
Art. 27. 1. Ai fini di garantire il cofinanziamento regionale, nella misura del 50 per cento, per l'attuazione del programma finalizzato all'aggiornamento e qualificazione della piattaforma ampelografica [...] |
Art. 28. 1. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui di miglioramento fondiario - di cui all'art. 2, terzo comma, della legge [...] |
Art. 29. 1. Per gli interventi previsti dall'art. 2, secondo comma, dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari in agricoltura» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la [...] |
Art. 30. 1. Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle [...] |
Art. 31. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle [...] |
Art. 32. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 «Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione» è autorizzata per l'esercizio [...] |
Art. 33. 1. Per le iniziative previste dagli artt. 35, 52, 54 e 65 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 «Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983, [...] |
Art. 34. 1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 35 «Sostegno all'attività dell'istituto superiore per il turismo - Corsi di formazione per lo svolgimento di attività [...] |
Art. 35. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 10 «Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari e su gomma» e successive [...] |
Art. 36. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 agosto 1987, n. 26 «Interventi finanziari per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento attraverso l'associazionismo e la cooperazione [...] |
Art. 37. 1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 1011110 - 2111108 - 2112101 2121102 - 2121103 [...] |
Art. 38. 1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell'art. 1-quater della legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante norme per la finanza locale, [...] |
Art. 39. 1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali - di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere [...] |
Art. 40. 1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è [...] |
Art. 41. 1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti [...] |
Art. 42. 1. In conformità dell'art. 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica nonché ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari [...] |
Art. 43. 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 435.905.519.426 nel triennio 1994/1996 di cui lire 431.505.519.426 a carico del [...] |
Art. 44. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 6.3.69 - L.R. 9 settembre 1994, n. 19. [1]
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994/1996 della Regione Calabria - Legge Finanziaria.
(B.U. n. 90 del 15 settembre 1994).
RUBRICA 1ª
Servizi generali
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 Aprile 1983, n. 13 «Norme per l'attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il referendum» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 400.000.000.
2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 Agosto 1988, n. 20 «Istituzione del garante dei diritti del cittadino» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 50.000.000.
3. A valere sullo stanziamento del capitolo 1003106 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, è autorizzata la spesa allo stesso titolo inerente agli anni precedenti, entro la somma massima di lire 500.000.000, fermo rimanendo l'obbligo di contenere la spesa inerente all'esercizio finanziario 1994 entro i limiti dello stanziamento complessivo del bilancio stesso.
1. La spesa da porre a carico del programma straordinario di formazione professionale obiettivi 3 e 4, a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di cui alla
2. La spesa da porre a carico dei fondi destinati alla gestione delle opere di cui all'art. 139 del T.U. approvato con
RUBRICA 2ª
Territorio
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per gli interventi di cui alla
4. Per gli interventi di cui alla
1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'A.FO.R. «Azienda forestale della Regione Calabria» - ai sensi dell'art. 35, secondo comma, lett. b), della
2. Per l'iniziativa di cui alla
3. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento del capitale sociale della società «Stretto di Messina S.p.A.» - ai sensi dell'art. 1 della legge 17/12/71, n. 1158 e dell'art. 16, lett. q), dello statuto - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 7.728.710.000.
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per i contributi di cui alla
3. Per gli interventi di cui alla
4. Per gli interventi di cui alla
1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della
2. Per gli interventi di cui alla
3. I fondi stanziati al capitolo 2323201 dello stato di previsione della spesa sono destinati, con delibera della Giunta regionale e secondo i criteri dalla stessa fissati, alla Comunità montana Alto Tirreno (Verbicaro), ai Comuni di Acri, San Giovanni in Fiore, Tropea, Limbadi, San Luca, Platì, Nardodipace e agli altri Comuni da individuare con la medesima deliberazione quale contributo, per i Comuni che hanno deliberato il piano di risanamento ai sensi dell'art. 25 della
4. Per gli interventi di cui all'art. 1, primo e terzo comma, della
1. Per gli interventi di cui alla
RUBRICA 3ª
Istruzione, cultura e tempo libero
1. Per le finalità di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per l'eventuale concessione di garanzie fidejussorie previste dall'art. 8, secondo e quarto comma, della medesima
4. Per gli interventi di cui alla
5. A valere sullo stanziamento per l'esercizio 1994, di cui al precedente comma 4, è autorizzata la concessione di un contributo - il cui importo è da determinarsi in sede di definizione del piano previsto dalla stessa normativa - da destinare alle bande musicali cittadine, composte da almeno 25 componenti, regolarmente costituite e la cui organizzazione ed attività sia disciplinata da apposito statuto.
6. A valere sullo stanziamento per l'esercizio 1994, di cui al precedente comma 4, la somma complessiva di lire 210.000.000 è autorizzata quale contributo per le seguenti iniziative:
- progetto Archeus dell'Associazione culturale Proskenion di Reggio Calabria, per lire 80.000.000;
- attività dell'Associazione musicale Ama di Lamezia Terme, per lire 50.000.000;
- attività dell'Associazione amici di Giuseppe Berto di Ricadi (premio letterario internazionale Giuseppe Berto), per lire 30.000.000);
- attività «Premio di pittura» Pizzo Calabro, per lire 10.000.000;
- attività «premio Mariano», Parrocchia Cattedrale di Nicotera, per lire 10.000.000;
- attività orientamento musicale complesso bandistico F. Cilea di San Calogero, per lire 10.000.000;
- attività Compagnia Teatrale di Nicotera, per lire 10.000.000;
- attività culturali dell'Associazione culturale «Proposte» di Nicotera, per lire 10.000.000.
7. Ai fini della concessione del contributo di cui alla
8. A valere sullo stanziamento per l'esercizio 1994, di cui al precedente comma, la somma di lire 2.500.000.000 è autorizzata per la spesa allo stesso titolo inerente all'anno 1993.
9. Per l'attuazione delle finalità di cui alla
10. A valere sullo stanziamento previsto al capitolo 3132104 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, la somma di lire 400.000.000 è autorizzata per la spesa allo stesso titolo inerente all'anno 1993.
1. Per le iniziative di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per gli interventi di cui alla legge regionale I dicembre 1988, n. 31 «Erogazione di un contributo annuo all'istituto Calabrese per la Storia dell'antifascismo e dell'italia contemporanea per attività di ricerca storica e promozione culturale ed educativa» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 20.000.000.
4. Per il contributo di cui alla
5. Per le finalità di cui alla
6. Per l'attuazione delle finalità di cui alla
7. Per le iniziative di cui alla
8. Per la realizzazione delle attività di cui alla
- Scuola di teatro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa
di lire 350.000.000.
9. Per gli interventi di cui alla
10. Per gli interventi di cui alla
11. Per le iniziative di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. La Giunta regionale - ai sensi dell'art. 36, primo comma, della
4. Per le finalità di cui agli artt. 36 e 37 della
1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della
1. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. A valere sullo stanziamento per l'esercizio 1994, di cui al precedente comma 1, la somma di lire 2.400.000.000 è autorizzata per la spesa allo stesso titolo inerente all'anno 1993.
3. A valere sullo stanziamento per l'esercizio 1994, di cui al precedente comma 1, la somma di lire 60.000.000 è autorizzata quale contributo per lo svolgimento del campionato assoluto italiano di offshore.
4. Per gli interventi di cui alla
5. Per gli interventi di cui alla
6. A valere sullo stanziamento previsto al capitolo 3314103 del bilancio di previsione relativo all'esercizio 1994, la somma di lire 250.000.000 è destinata alla attuazione della manifestazione ciclistica denominata «Corsa ciclistica del sole».
RUBRICA 4ª
Sicurezza sociale
1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della
2. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 ed a valere sullo stanziamento previsto annualmente in bilancio per gli interventi di cui all'art. 43 della
3. A valere sullo stanziamento per l'esercizio 1994 di cui al precedente comma 1, la somma di lire 500.000.000 è autorizzata per la concessione di un contributo dello stesso importo al Comune di San Lucido per la spesa inerente all'anno 1993, sostenuta dal medesimo Comune per le stesse attività di cui al precedente comma 2.
4. La Giunta regionale è tenuta ad assicurare il finanziamento delle attività di cui alla
5. Per gli interventi di cui alla
6. A valere sullo stanziamento per l'esercizio 1994, di cui al precedente comma, la somma di lire 3.362.461.426 è autorizzata per la copertura finanziaria dei pagamenti con quietanza diretta del Tesoriere regionale, a seguito di atti giudiziali di pignoramento da parte degli aventi diritto, di cui al residuo attivito del capitolo 6104106 della entrata del bilancio 1994.
1. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della
1. Per gli interventi di cui all'art. 5 - lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) - della
2. Per gli interventi di cui all'art. 5 - lettera a) e b) - della
3. Per le finalità di cui alla
RUBRICA 5ª
Agricoltura
1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, della
1) lire 55.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 26 della presente legge (cap. 5122103);
2) lire 2.900.000.000 per le iniziative relative alla divulgazione in agricoltura (cap. 5112101):
3) lire 1.200.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 23 della presente legge (cap. 5122202);
4) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 23 della presente legge (cap. 5123206);
5) lire 150.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 25 della presente legge (cap. 5123104);
6) lire 22.728.998.480 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 22 della presente legge (cap. 5132204);
7) lire 11.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 28 della presente legge (cap. 8045314);
8) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma dell'art. 28 della presente legge (cap. 8045315);
9) lire 800.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma dell'art. 28 della presente legge (cap. 8045316);
10) lire 51.750.000 per il cofinanziamento regionale, nella misura del 50 per cento, relativo all'attuazione del programma finalizzato all'aggiornamento e qualificazione della piattaforma ampelografica nazionale, di cui al primo comma del successivo art. 27 della presente legge (cap. 5223223):
11) lire 5.500.000.000 per contributo all'Esac per ripianamento dei fabbisogni finanziari di cui alla legge regionale 19/1/82, n. 3 (capitolo 5122207);
12) lire 9.374.251.520 per contributo all'Esac per la copertura degli oneri di ammortamento di mutui di cui alla legge regionale 27/7/87, n. 21 (capitolo 5122212);
13) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 27 della presente legge (capitolo 5223201);
14) lire 6.000.000.000 per le iniziative relative agli interventi speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi (capitolo 5223205);
15) lire 800.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 27 della presente legge (capitolo 5223220);
16) lire 5.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 22 della presente legge (capitolo 2231103);
17) lire 200.000.000 per la realizzazione di progetti di sperimentazione nel settore agricolo (capitolo 5112102);
18) lire 300.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 22 della presente legge (capitolo 5114105).
2. Le destinazioni di cui al primo comma possono formare impegni e pagamenti sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa di cui ai successivi articoli della presente legge, entro i limiti dell'accertamento e della riscossione di cui al capitolo 2102201 dello stato di previsione dell'entrata.
3. All'art. 21, comma 4, della
(Omissis).
1. Per gli interventi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della
2. Per gli interventi previsti al capo secondo della
3. Per gli interventi di cui alla
1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della
2. Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi per mutui contratti sulla quota parte di spesa non coperta da contributo in conto capitale, relativi agli interventi di potenziamento delle strutture zootecniche - previsti dai punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 14 della
3. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.
1. In attesa dell'attuazione della
2. Sul contributo di cui al precedente primo comma grava la spesa inerente al ripiano delle perdite, determinate per il 1994 in lire 22.195.511.546, delle gestioni provvisorie degli impianti industriali e delle strutture commerciali, ai sensi dell'art. 6 della
3. La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere all'Esac - Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria - il contributo ordinario per l'anno 1994, previsto al precedente comma 1, in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. L'erogazione della quarta rata del contributo medesimo è subordinata alla presentazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 1993.
4. Al fine di assicurare per l'anno 1994 l'occupazione alle 41 unità lavorative, già occupate presso lo zuccherificio di Strongoli, l'Esac (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria) è autorizzato ad utilizzare le stesse unità nelle attività imprenditoriali temporaneamente allo stesso affidate - ai sensi dell'art. 6 della
1. Per gli interventi di cui alla
1. Al fine di sottoporre a revisione e certificazione il bilancio dell'Esac (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria) - ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della
1. Ai fini di garantire il cofinanziamento regionale, nella misura del 50 per cento, per l'attuazione del programma finalizzato all'aggiornamento e qualificazione della piattaforma ampelografica nazionale, di cui all'art. 4, secondo comma, lett. b) della
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per gli interventi di cui alla
1. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui di miglioramento fondiario - di cui all'art. 2, terzo comma, della
- è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire
11.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati dalla Regione ai sensi
dell'art. 3 della
2. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui per lo sviluppo della cooperazione agricola - di cui all'art. 7, secondo comma, della
3. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui di potenziamento delle strutture zootecniche - di cui all'art. 14 della
1. Per gli interventi previsti dall'art. 2, secondo comma, dalla
2. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.
RUBRICA 6ª
Attività produttive extragricole
1. Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane - ai sensi della
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi previsti dalla
3. Al fine di concedere sovvenzioni e contributi alle associazioni regionali degli artigiani - ai sensi degli artt. 17 e 18 della
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. A valere sullo stanziamento previsto al capitolo 6132102 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, la somma di lire 120.000.000 è destinata per la concessione di un contributo di pari importo all'Ente Autonomo Fiera di Cosenza.
1. Per le iniziative previste dagli artt. 35, 52, 54 e 65 della
2. A valere sullo stanziamento per l'esercizio 1994, di cui al precedente comma, la somma di lire 800.000.000 è autorizzata per la spesa allo stesso titolo inerente all'anno 1993.
3. Per gli interventi di cui alla
4. Per le attività di cui all'art. 23, lett. d), della
5. A decorrere dall'anno 1994, il finanziamento previsto in bilancio ai sensi dell'art. 23, lett. d), della
1. Per gli interventi previsti dalla
1. Per gli interventi di cui alla
2. La spesa autorizzata al precedente comma può essere gestita tramite funzionari delegati, ai sensi dell'art. 62 della
1. Per gli interventi di cui alla
2. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti iniziative:
a) lire 2.500.000.000 per contributi in conto capitale ai soggetti destinatari di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera b), e dell'art. 4 (capitolo 6211204 della spesa);
b) lire 600.000.000 per contributi in conto interessi o in conto rata di ammortamento ai soggetti destinatari di cui alla lettera a) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera a), e dell'art. 4 (capitolo 6211205 della spesa).
3. A decorrere dal 1 gennaio 1995 è sospesa la possibilità di inoltrare alla Regione domande per la concessione di contributi in conto capitale da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c) ed e), della
DISPOSIZIONI VARIE
1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 1011110 - 2111108 - 2112101 2121102 - 2121103 - 2121201 - 2121206
- 2131102 2141101 - 2141103 - 2141201 - 2211103 - 2211201 - 2221102 -
2221202 - 2222103 - 2231203 - 2233105 - 2311101 - 2323201 - 3132103 -
3132104 - 3132108 - 3132114 - 3132123 - 3132124 - 3132125 - 3132126 -
3132127 - 3132201 - 3312101 - 3313102 - 3313106 - 3313107 - 3313108 -
3313110 - 3313113 - 3313115 - 3314103 - 3314105 - 3314106 - 3314107 -
4131101 - 4231101 - 4231102 - 4231108 - 4231201 - 4241103 - 4251102 -
4251105 - 4341105 - 5112105 - 5114104 - 5121105 - 5122101 - 5123106 -
6111104 - 6132105 - 6133102 - 6133202 - 6133111 dello stato di previsione
della spesa, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa
indicata, rispettivamente nei limiti qualitativi e quantitativi, dalla
descrizione e dallo stanziamento di competenza corrispondente ai capitoli
medesimi.
2. L'attuazione della spesa di cui ai capitoli indicati al precedente comma, che per la sua natura richiede la formulazione di piani o programmi o la indicazione di criteri, avviene previo parere della competente Commissione. Qualora la Commissione non provveda entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito.
3. In conseguenza del principio enunciato al precedente secondo comma, la spesa da sottoporre al parere della competente Commissione è quella prevista nei seguenti capitoli: 2133101 - 2141103 - 2323201 - 3132108 - 3312101 - 3313107 - 3313113 - 4231101 - 4341105.
4. Al fine di consentire il riordino della legislazione regionale di spesa, in funzione della razionalizzazione e del contenimento della spesa stessa, la Giunta regionale è tenuta a formulare al Consiglio regionale una proposta organica, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto anticipare somme, in termini di cassa, per la realizzazione di interventi finanziati da specifiche leggi statali a contenuto particolare, senza che siano avviate le relative procedure, previste dalle leggi medesime, per l'ottenimento del trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie da parte dei competenti Ministeri. La concessione della eventuale anticipazione finanziaria deve comunque essere autorizzata dalla Giunta regionale con motivato atto amministrativo.
6. Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria del costo relativo al servizio di gestione e manutenzione degli acquedotti regionali, gli impegni ed i pagamenti a carico del capitolo 2211103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1994, sono subordinati all'accertamento e riscossione delle somme previste, in termini di competenza e residui attivi, al corrispondente capitolo 3601105 dello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio.
7. I fondi previsti ai capitoli 2134209 e 2134210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994, sono destinati, quale quota regionale, al finanziamento del Quadro Comunitario di Sostegno 1994/1999 per la Calabria.
8. All'effettiva utilizzazione delle risorse di cui al precedente comma 7 si provvederà, con successiva legge regionale di variazione al bilancio per l'esercizio 1994, in sede di definizione del Quadro Comunitario di Sostegno 1994/1999 per la Calabria.
9. Alla legge regionale 5/8/92, n. 12 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
- all'art. 40, comma 1, le parole «delle società a partecipazione regionale» sono soppresse;
- all'art. 41, comma 1, primo periodo, le parole «esclusivamente le deliberazioni degli enti, aziende e società» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente le deliberazioni degli enti e aziende»;
- all'art. 41, comma 2, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «ad eccezione dei bilanci di previsione degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, che per legge devono essere allegati al bilancio di previsione della Regione e come tali vengono approvati con la legge regionale di bilancio».
1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell'art. 1-quater della
2. Fino a quando non sarà definito ed approvato il plano regionale di sviluppo l'allegata tabella «B» costituisce il quadro di riferimento finanziario ai fini della dimostrazione di coerenza della relazione previsionale e programmatica degli enti locali, di cui al primo comma.
1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali - di cui all'art. 32 della
1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della
2. In tal caso - a norma degli artt. 53 e 54 della
3. Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 della citata
1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della
1. In conformità dell'art. 56 della
2. L'Assessore al Bilancio e alla Programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 435.905.519.426 nel triennio 1994/1996 di cui lire 431.505.519.426 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 - si fa fronte a norma del secondo comma dell'art. 4 della
2. La copertura della spesa complessiva di cui al primo comma è realizzata facendo ricorso ai seguenti canali di finanziamento:
- quanto a lire 198.063.461.426 con risorse proprie della Regione;
- quanto a lire 31.128.710.000 con risorse derivanti dal fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della
- quanto a lire 206.713.348.000 con risorse derivanti dalle leggi a contenuto particolare 10 aprile 1981, n. 151, 8 novembre 1986, n. 752.
3. La tabella «A» allegata alla presente legge fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Per un'abrogazione parziale della presente legge, vedi l'art. 3 della
[2] Comma così sostituito con art. 6