§ 6.3.32 - L.R. 31 luglio 1987, n. 23.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1987 e pluriennale 1987/1989 della Regione Calabria (legge finanziaria).


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:31/07/1987
Numero:23


Sommario
Art. 1.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 «Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione» è autorizzata per l'esercizio [...]
Art. 2.      1. Al fine di realizzare la sede del Consiglio regionale in Reggio Calabria è autorizzata per il triennio 1987/1989 la spesa complessiva di lire 22.000.000.000 di cui lire 5.000.000.000 a carico [...]
Art. 3.      1. Per il finanziamento dell'Ufficio geologico regionale, ai sensi della legge regionale 24 maggio 1980, n. 14, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 200.000.000.
Art. 4.      1. Per gli interventi in materia di opere igieniche e sanitarie di cui all'art. 3, primo comma - lettera a), c) e d) - e all'art. 4, primo comma, della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 è [...]
Art. 5.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 «Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di [...]
Art. 6.      1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, [...]
Art. 7.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese [...]
Art. 8.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 maggio 1979, n. 8 «Soppressione dei centri di servizi culturali e dei centri di servizi sociali - Delega ai Comuni delle funzioni in materia [...]
Art. 9.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 30 «Finanziamento per l'edilizia scolastica minore» è autorizzata per il triennio 1987/1989 la spesa complessiva di lire [...]
Art. 10.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 «Norme per l'attuazione del diritto allo studio», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire [...]
Art. 11.      1. Ai fini della concessione dei contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale [...]
Art. 12.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 «Diritto allo studio universitario» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 4.500.000.000.
Art. 13.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 «Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero» è autorizzata per l'esercizio [...]
Art. 14.      1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzata [...]
Art. 15.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 22 «Prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di [...]
Art. 16.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 27 agosto 1973, n. 12 «Disciplina degli asili nido» è autorizzata per il biennio 1988/1989 la spesa complessiva di lire 1.000.000.000.
Art. 17.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 10 «Norme per la promozione e lo sviluppo dell'assistenza domiciliare agli anziani e per la creazione di centri di incontro» [...]
Art. 18.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 «Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la [...]
Art. 19.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 28 «Superamento dell'emarginazione dei cittadini portatori di handicaps» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la [...]
Art. 20.      1. Per le finalità di cui alla legge regionale 16 maggio 1981, n. 5 «Interventi in favore dei lavoratori calabresi emigrati e delle loro famiglie» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 [...]
Art. 21.      1. In attesa della definizione ed approvazione del piano sanitario regionale, la quota del fondo sanitario nazionale - assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, [...]
Art. 22.      1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti di spesa per le attività di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale in materia sanitaria.
Art. 23.      1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752, i fondi assegnati dallo Stato, previsti in complessive lire [...]
Art. 24.      1. Per gli interventi di cui alla
Art. 25.      1. Ai fini di consentire la realizzazione di progetto di sperimentazione nel settore agricolo è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi [...]
Art. 26.      1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'Esac «Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Calabria» - ai sensi dell'art. 10 lett. a) della legge regionale 14 [...]
Art. 27.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 «Interventi nel settore zootecnico» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 12.500.000.000, [...]
Art. 28.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 29 «Norme per lo sviluppo dell'apicoltura» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 1.000.000.000, [...]
Art. 29.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio 1981, n. 8 «Benefici in favore delle cooperative agricole formate da giovani o a partecipazione di giovani» è autorizzata per il [...]
Art. 30.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 «Sviluppo della cooperazione agricola» e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio [...]
Art. 31.      1. Per gli interventi di cui agli artt. 1, 2, 3, e 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 «Interventi a favore dell'agricoltura - Credito Agrario e di esercizio» e successive [...]
Art. 32.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 20 «Istituzione fondo regionale per le calamità naturali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire [...]
Art. 33.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 17 «Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue» e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per [...]
Art. 34.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 20.000.000.000, finanziata con i [...]
Art. 35.      1. Ai fini della concessione di contributi in conto capitale a carico della Regione per la realizzazione dei progetti soggetti a provvidenze FEOGA per il miglioramento delle condizioni di [...]
Art. 36.      1. Ai fini della concessione di contributi in conto capitale a carico della Regione per la realizzazione di progetti soggetti a provvidenze FEOGA per il miglioramento delle infrastrutture in [...]
Art. 37.      1. Ai fini del finanziamento delle spese relative alla delega di funzioni in materia di artigianato e alla istituzione degli uffici di pianificazione delle Comunità Montane, ai sensi della legge [...]
Art. 38.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 30 aprile 1984, n. 7 «Partecipazione della Regione alla Società Finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Calabria» è autorizzata [...]
Art. 39.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni «Incentivi finanziari diretti a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane [...]
Art. 40.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle [...]
Art. 41.      1. Ai fini di realizzare nel settore del turismo gli interventi di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1987, previsti in lire [...]
Art. 42.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 26 «Incentivi per la valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 [...]
Art. 43.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni «Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, [...]
Art. 44.      1. Al fine di realizzare i progetti regionali di sviluppo di cui all'art. 2, settimo comma, della legge 1 dicembre 1983, n. 651 i fondi assegnati dallo Stato per il triennio 1987/1989, nel [...]
Art. 45.      1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 2111101 - 2112202 - 2121101 - 2121102 - [...]
Art. 46.      1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell'art. 1-quater della legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante norme per la finanza locale, [...]
Art. 47.      1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere [...]
Art. 48.      1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è [...]
Art. 49.      1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti [...]
Art. 50.      1. In conformità dell'art. 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica nonchè ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari [...]
Art. 51.      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 1.245.637.952.613 nel triennio 1987/1989 di cui lire 664.737.952.613 carico del [...]
Art. 52.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.32 - L.R. 31 luglio 1987, n. 23. [1]

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1987 e pluriennale 1987/1989 della Regione Calabria (legge finanziaria).

(B.U. n. 45 del 7 agosto 1987).

 

RUBRICA I

Servizi generali

 

Art. 1.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 «Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 1.000.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 «Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 200.000.000.

     3. Alle attività assistenziali in favore del personale regionale si provvede, a decorrere dall'esercizio 1987, con i fondi previsti annualmente nel bilancio della Regione, in misura pari all'uno per cento del complessivo ammontare degli oneri per trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale regionale.

     4. I fondi di cui al precedente comma vengono stanziati nella misura rispettivamente di 11/12 e 1/12 [2] nei capitoli 1003106 e 1003113 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

     5. La Giunta regionale determina i criteri per la gestione dei fondi di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

     Art. 2.

     1. Al fine di realizzare la sede del Consiglio regionale in Reggio Calabria è autorizzata per il triennio 1987/1989 la spesa complessiva di lire 22.000.000.000 di cui lire 5.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

 

RUBRICA II

Territorio

 

     Art. 3.

     1. Per il finanziamento dell'Ufficio geologico regionale, ai sensi della legge regionale 24 maggio 1980, n. 14, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 200.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 marzo 1985, n. 9 «Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria» è autorizzata per il triennio 1987/1989 la spesa complessiva di lire 1.600.000.000 di cui lire 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

     3. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti iniziative:

     a) per le iniziative previste dall'art. 6 lire 1.450.000.000 di cui lire 950.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987;

     b) per le iniziative previste dall'art. 7 lire 150.000.000 di cui lire 50.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

 

     Art. 4.

     1. Per gli interventi in materia di opere igieniche e sanitarie di cui all'art. 3, primo comma - lettera a), c) e d) - e all'art. 4, primo comma, della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 è autorizzata per il triennio 1987/1989 la spesa complessiva di lire 3.000.000.000 di cui lire 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

     2. Per gli interventi in materia di opere stradali di cui all'art. 3, primo comma lettere f) e g) - e all'art. 4, primo comma - lettera a) e b) - della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 è autorizzata per il triennio 1987/1989 la spesa complessiva di lire 1.800.000.000 di cui lire 500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

 

     Art. 5.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 «Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di trasporto locali», e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 66.431.090.000.

     2. Le leggi regionali 10 settembre 1978, n. 13, 16 maggio 1981, n. 7 e 8 marzo 1982, n. 5 sono abrogate.

     3. L'art. 3 della legge regionale 11 luglio 1983, n. 22 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 1988.

     4. La somma residua sullo stanziamento 1986, prevista al capitolo 2222108, definita in lire 1.307.729.025, può essere utilizzata nell'esercizio finanziario 1987, per le stesse finalità di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 19 giugno 1986, n. 24.

     5. (Omissis) [3].

     6. Dopo la lettera c) dell'art. 1 suddetto è aggiunta la lettera d):

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4, nonché per il finanziamento delle spese generali di funzionamento - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 1.800.000.000 da erogare secondo le modalità di cui alla legge regionale 31 maggio 1978, n. 7 e sulla base del territorio e della popolazione residente.

 

     Art. 7.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese produttive» è autorizzata per il triennio 1987/1989 la spesa complessiva di lire 3.000.000.000 di cui lire 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

     2. All'art. 2 - primo comma, lettera c) della legge regionale 16 aprile 1977, n. 13, dopo la parola «espropriate» è aggiunta l'espressione:

     (Omissis).

 

RUBRICA III

Istruzione, cultura e tempo libero

 

     Art. 8.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 maggio 1979, n. 8 «Soppressione dei centri di servizi culturali e dei centri di servizi sociali - Delega ai Comuni delle funzioni in materia di promozione educativa e culturale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 400.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17 «Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 2.400.000.000.

     3. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 3 «Interventi finanziari per la realizzazione del progetto apprestamenti difensivi calabresi» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 300.000.000.

     4. Per l'eventuale concessione di garanzie fidejussorie - previste dall'art. 8, secondo e quarto comma, della medesima legge regionale 26 gennaio 1987, n. 3 - la relativa spesa graverà sul capitolo 1011101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

     5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 «Norme per interventi in materia di promozione culturale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 2.400.000.000.

     6. Ai fini della concessione del contributo di cui alla legge regionale 27 agosto 1986, n. 39 «Adesione della Regione Calabria al Consorzio teatrale calabrese» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 2.000.000.000.

     7. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 aprile 1986, n. 16 «Contributi alle Comunità Montane, ai Comuni e Consorzi di Comuni per le attività divulgative della cultura e della informazione televisiva» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 300.000.000.

     8. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 11 «Istituzione del Centro di Ricerca e di Documentazione Melissa» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 50.000.000.

     9. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4 «Istituzione della Commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna» è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di lire 50.000.000.

     10. Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 «Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 500.000.000.

 

     Art. 9.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 30 «Finanziamento per l'edilizia scolastica minore» è autorizzata per il triennio 1987/1989 la spesa complessiva di lire 3.000.000.000 di cui lire 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

 

     Art. 10.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 «Norme per l'attuazione del diritto allo studio», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 43.600.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 «Ordinamento della formazione professionale in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 15.000.000.000.

     3. La Giunta regionale - ai sensi dell'art. 36, primo comma, della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni provenienti dal Fondo Sociale Europeo e dai Fondi di cui agli artt. 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 45, nonché per la iscrizione delle relative spese.

 

     Art. 11.

     1. Ai fini della concessione dei contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1977, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 4.500.000.000 di cui lire 2.000.000.000 da destinare con specifico vincolo all'Università degli studi della Calabria, quale quota anno 1987, al fine di assicurare la continuità dei trasporti interessanti i collegamenti tra le sedi dell'Università medesima e la città di Cosenza.

 

     Art. 12.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 «Diritto allo studio universitario» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 4.500.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 aprile 1986, n. 14 «Interventi per l'edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario», è autorizzata per il triennio 1987/1989 la spesa complessiva di lire 3.200.000.000 di cui lire 1.200.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

 

     Art. 13.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 «Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 3.000.000.000.

     2. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti iniziative:

     a) lire 300.000.000 per le iniziative previste dall'art. 9;

     b) lire 900.000.000 per le iniziative previste dall'art. 11, primo comma, lettera a);

     c) lire 600.000.000 per le iniziative previste dall'art. 11, primo comma, lettera b);

     d) lire 100.000.000 per la concessione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 15;

     e) lire 300.000.000 per le iniziative previste dall'art. 19;

     f) lire 300.000.000 per le iniziative previste dall'art. 20;

     g) lire 500.000.000 per le iniziative previste dall'art. 24.

 

RUBRICA IV

Sicurezza sociale

 

     Art. 14.

     1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 300.000.000.

 

     Art. 15.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 22 «Prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 300.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 settembre 1977, n. 26 «Norme sull'istituzione dei consultori familiari» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 2.000.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35 «Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 50.000.000.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 200.000.000.

 

     Art. 16.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 27 agosto 1973, n. 12 «Disciplina degli asili nido» è autorizzata per il biennio 1988/1989 la spesa complessiva di lire 1.000.000.000.

 

     Art. 17.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 10 «Norme per la promozione e lo sviluppo dell'assistenza domiciliare agli anziani e per la creazione di centri di incontro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 1.000.000.000.

     2. In assenza del piano regionale dei servizi socio-assistenziali - previsto dall'art. 27 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 - la Regione può, limitatamente all'esercizio finanziario 1987, intervenire direttamente sia nella determinazione del riparto tra i destinatari del fondo regionale per la gestione dei servizi socio-assistenziali previsto dall'art. 44 della stessa legge regionale - sia nella gestione del fondo medesimo per la parte destinata a quei Comuni o a quelle Unità Socio Sanitarie Locali che per impossibilità tecnico-organizzative non dovessero essere in grado di assicurare gli adempimenti previsti dalla medesima legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5.

 

     Art. 18.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 «Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 200.000.000.

 

     Art. 19.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 28 «Superamento dell'emarginazione dei cittadini portatori di handicaps» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 3.000.000.000.

     2. Per gli interventi di cui all'ultimo comma degli artt. 2, e 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 «Interventi a favore degli uremici», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 700.000.000.

 

     Art. 20.

     1. Per le finalità di cui alla legge regionale 16 maggio 1981, n. 5 «Interventi in favore dei lavoratori calabresi emigrati e delle loro famiglie» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 3.500.000.000.

 

     Art. 21.

     1. In attesa della definizione ed approvazione del piano sanitario regionale, la quota del fondo sanitario nazionale - assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - è ripartita tra le Unità Sanitarie Locali rispettando le seguenti finalizzazioni, ove compatibili con gli indirizzi di programmazione sanitaria nazionale: 1) Spese di mantenimento:

     a) spesa corrente, quota a destinazione indistinta;

     b) spesa corrente, quota per interventi imprevisti;

2) Spese di sviluppo:

     a) Spesa corrente, quota a destinazione vincolata;

     b) spesa in conto capitale.

     2. La ripartizione fra le Unità Sanitarie Locali della quota del fondo sanitario nazionale per il finanziamento della spesa di mantenimento è effettuata sulla base di parametri numerici da determinarsi con successivo atto amministrativo.

     3. I fondi finalizzati alla spesa in conto capitale sono destinati privilegiando:

     a) il completamento della rete delle strutture di distretto e dei poliambulatori;

     b) la riconversione delle strutture, di ricovero eccedenti i fabbisogni;

     c) il completamento della rete dei laboratori di sanità pubblica;

     d) la più alta qualificazione dei servizi prestati.

 

     Art. 22.

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti di spesa per le attività di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale in materia sanitaria.

     2. Tali spese concernono in particolare:

     a) l'approvvigionamento di sieri e vaccini ai sensi dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché interventi nel campo della medicina preventiva e di educazione sanitaria; [4]

     b) l'effettuazione, anche in base a convenzione, di studi e ricerche, e l'organizzazione, anche attraverso l'erogazione di contributi, di convegni di studio o di congressi su problemi sanitari o relativi all'organizzazione e al funzionamento del servizio sanitario della Regione, sentito il parere della Commissione competente; [5]

     c) la fornitura di stampati, di moduli e ricettari unificati alle Unità Sanitarie Locali;

     d) le spese di carattere informatico attinenti alla gestione della convenzione nazionale unica per l'assistenza medico generica e pediatrica, alla gestione della procedura relativa alle schede di accettazione e di missione delle strutture sanitarie di ricovero e alla gestione dell'archivio del personale del ruolo sanitario.

 

RUBRICA V

Agricoltura

 

     Art. 23.

     1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752, i fondi assegnati dallo Stato, previsti in complessive lire 90.436.000.000, di cui lire 5.573.000.000 quale quota residua per l'esercizio finanziario 1986 e lire 84.863.000.000 per l'esercizio finanziario 1987, sono destinati alle seguenti iniziative:

     a) lire 10.000.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 24 della presente legge;

     b) lire 22.500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 31 della presente legge;

     c) lire 500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 32 della presente legge;

     d) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 30 della presente legge;

     e) lire 4.500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 33 della presente legge;

     f) lire 12.500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 27 della presente legge;

     g) lire 20.000.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 34 della presente legge;

     h) lire 4.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 30 della presente legge;

     i) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 25 della presente legge;

     l) lire 5.100.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 30 della presente legge;

     m) lire 1.000.000.000 per gli interventi previsti dal successivo art. 28 della presente legge;

     n) lire 2.836.000.000 per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento nel settore dell'agricoltura, di cui al fondo globale previsto al capitolo 7001202;

     o) lire 5.000.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 26 della presente legge;

     p) lire 500.000.000 per attività promozionale e per partecipazione a fiere e mercati interessanti il settore agricolo-alimentare.

     2. I fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1986 - ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752 - previsti in lire 34.387.000.000 sono utilizzati con le procedure di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 e all'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26.

     3. Le destinazioni di cui al primo e secondo comma possono formare impegni sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa di cui ai successivi articoli della presente legge, entro i limiti dell'accertamento nei capitoli 2001102 e 2001107 dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 24.

     1. Per gli interventi di cui alla [6] legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 «Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 10.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 25.

     1. Ai fini di consentire la realizzazione di progetto di sperimentazione nel settore agricolo è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 600.000.000.

 

     Art. 26.

     1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'Esac «Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Calabria» - ai sensi dell'art. 10 lett. a) della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 64.000.000.000.

     2. Sul contributo di cui al primo comma grava la spesa inerente al ripiano delle perdite, determinate per il 1986 in lire 15.590.367.000, delle gestioni provvisorie degli impianti industriali e delle strutture commerciali, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28 e dell'art. 24 della legge regionale 19 giugno 1986, n. 24.

     3. Per gli interventi previsti dall'art. 10 - lettera b) della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 5.000.000.000 finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752 - allocata nel capitolo 1000102 dell'entrata e nei corrispondenti capitoli 1006101, 3201105, 4102101, 4102102 della spesa del bilancio dell'ESAC per l'esercizio finanziario 1987.

     4. L'ESAC - Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Calabria - a valere sul contributo ordinario assegnato annualmente dalla Regione all'Ente medesimo - ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28 - è obbligato a garantire alle scadenze prestabilite, il pagamento, a favore del Banco di Napoli, delle rate di ammortamento del mutuo di lire 6.000.000.000, stipulato in data 30 luglio 1985 avente durata di cinque anni e scadenza al 30 dicembre 1990.

     5. La gestione delle attività previste dall'art. 6 della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28 - anche in alternativa a quanto previsto dall'art. 7 della medesima legge - può essere affidata a società di capitale di interesse agricolo di cui l'ESAC assume quote di partecipazione, ai sensi dell'art. 3, lettera d), della legge 30 aprile 1976, n. 386.

     6. L'ESAC «Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria» - conseguentemente all'attuazione del quarto e quinto comma dell'art. 24 della legge regionale 19 giugno 1986, n. 24 - è tenuto a depurare le risultanze contabili finanziarie dell'esercizio 1986, nonché le scritture contabili finanziarie del primo trimestre dell'esercizio 1987, di quelle relative ai fatti di gestione inerenti alle attività industriali e commerciali previste dall'art. 6 della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28, che vanno perfezionate secondo la normativa vigente in materia di contabilità di impresa.

     7. E' istituito il servizio di tesoreria dell'ESAC «Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria».

     8. Per l'attuazione del disposto di cui al precedente comma, all'ESAC «Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria» sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge regionale 20 agosto 1973, n. 10 e nel Regolamento regionale di attuazione 26 giugno 1982, n. 1, nonché la convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria, negli stessi termini ed alle stesse condizioni, vigente per la Regione Calabria».

 

     Art. 27.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 «Interventi nel settore zootecnico» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 12.500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 «Risarcimento dei danni causati da specie di animali in via di estinzione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 300.000.000.

     3. All'art. 1 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 è aggiunto il seguente comma: «La Giunta regionale determina, con proprio atto amministrativo, i Comuni nel cui territorio è stata accertata la presenza di specie di animali in via di estinzione».

 

     Art. 28.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 29 «Norme per lo sviluppo dell'apicoltura» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 1.000.000.000, finanziata con i fondi di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Per la concessione di contributi, finalizzati alla costituzione ed al funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 19 novembre 1982, n. 13 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 200.000.000.

 

     Art. 29.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio 1981, n. 8 «Benefici in favore delle cooperative agricole formate da giovani o a partecipazione di giovani» è autorizzata per il triennio 1987/1989 la spesa complessiva di lire 700.000.000 di cui lire 300.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

     2. Le assegnazioni disposte a norma del precedente comma sono destinate alle seguenti iniziative:

     a) per le iniziative previste dall'art. 6 lire 190.000.000 di cui lire 60.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987;

     b) per le iniziative previste dall'art. 10, lett. a), lire 60.000.000 di cui lire 30.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987;

     c) per le iniziative previste dall'art. 10, lett. b), lire 80.000.000 di cui lire 30.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987;

     d) per le iniziative previste dall'art. 10, lett. c), lire 35.000.000 di cui lire 15.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987;

     e) per le iniziative previste dall'art. 18 lire 300.000.000 di cui lire 150.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987;

     f) per le iniziative previste dall'art. 21 lire 35.000.000 di cui lire 15.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

 

     Art. 30.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 «Sviluppo della cooperazione agricola» e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 4.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 «Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto- coltivatrice» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 1.000.000.000 finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     3. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice - di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 5.100.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 31.

     1. Per gli interventi di cui agli artt. 1, 2, 3, e 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 «Interventi a favore dell'agricoltura - Credito Agrario e di esercizio» e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 22.500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 32.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 20 «Istituzione fondo regionale per le calamità naturali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 33.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 17 «Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue» e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 4.500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. All'art. 5 - terzo rigo - della legge regionale 17 marzo 1983, n. 9, dopo la parola «misura» è aggiunta la parola «massima». All'art. 6 - secondo rigo - della medesima legge regionale, dopo la parola «contributi» è aggiunta l'espressione «nella misura massima».

 

     Art. 34.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 20.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 35.

     1. Ai fini della concessione di contributi in conto capitale a carico della Regione per la realizzazione dei progetti soggetti a provvidenze FEOGA per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - ai sensi dei Regolamenti CEE nn. 17/64, 355/77 e 1361/78 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 2.000.000.000.

 

     Art. 36.

     1. Ai fini della concessione di contributi in conto capitale a carico della Regione per la realizzazione di progetti soggetti a provvidenze FEOGA per il miglioramento delle infrastrutture in talune zone rurali - ai sensi del Regolamento CEE n. 1760/78 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 4.000.000.000.

 

RUBRICA VI

Attività produttive extragricole

 

     Art. 37.

     1. Ai fini del finanziamento delle spese relative alla delega di funzioni in materia di artigianato e alla istituzione degli uffici di pianificazione delle Comunità Montane, ai sensi della legge regionale 22 maggio 1980, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 400.000.000.

 

     Art. 38.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 30 aprile 1984, n. 7 «Partecipazione della Regione alla Società Finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 3.000.000.000.

 

     Art. 39.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni «Incentivi finanziari diretti a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane e l'incremento della produzione artigiana» è autorizzata per il triennio 1987/1989 la spesa complessiva di lire 15.000.000.000 di cui lire 5.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

     2. Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane - ai sensi della legge regionale 8 maggio 1975, n. 21 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 1.000.000.000.

     3. Dopo l'art. 13 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8 è inserito il seguente art. 14:

     (Omissis).

 

     Art. 40.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle imprese artigiane» è autorizzata per il triennio 1987/1989 la spesa complessiva di lire 3.300.000.000 di cui lire 1.300.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

     2. All'art. 1 - quinto rigo, della legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 - l'espressione «nonché alle cooperative di lavoro e produzione costituitesi ai sensi dell'art. 27 della legge 1 giugno 1977, n. 285» è sostituita con la seguente espressione:

     (Omissis).

     3. All'art. 11 - primo rigo, della legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 - l'espressione «la Regione concorre alla formazione e allo sviluppo delle cooperative artigiane di garanzia mediante»: è sostituita con la seguente espressione:

     (Omissis).

     4. All'art. 11, dopo il primo comma, è inserito il seguente comma:

     (Omissis).

     5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 25 «Interventi a favore dei Consorzi fidi tra le piccole e medie imprese operanti in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 600.000.000.

     6. Per gli interventi di cui alla legge regionale 4 aprile 1986, n. 13 «Costituzione Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 300.000.000.

 

     Art. 41.

     1. Ai fini di realizzare nel settore del turismo gli interventi di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1987, previsti in lire 7.057.982.000, integrati da quelli non utilizzati negli esercizi precedenti sui capitoli 6124206, 6124207, e 6133104 della spesa, ammontanti a complessive lire 9.162.133.588, sono destinati alle seguenti iniziative:

     a) per le iniziative previste dall'art. 67 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 lire 5.668.274.588, di cui al capitolo 6133104 della spesa;

     b) per le iniziative previste dal successivo art. 42 della presente legge lire 1.300.000.000;

     c) per il pagamento del contributo annuo costante in conto capitale - concesso ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 23 - lire 2.193.859.000, di cui al capitolo 8047301 della spesa.

     2. Per la concessione di contributi alle aziende di promozione turistiche - previsti dall'art. 23, lettera D, della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 2.500.000.000.

     3. Per gli interventi di cui all'art. 68 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 «Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 217 del 17 maggio 1983» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 4.000.000.000.

 

     Art. 42.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 26 «Incentivi per la valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 1.300.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.

     2. Le assegnazioni disposte a norma del precedente comma sono destinate alle seguenti iniziative:

     a) per le iniziative di cui all'art. 2, lett. a), lire 1.100.000.000;

     b) per le iniziative di cui all'art. 2, lett. b), lire 200.000.000.

 

     Art. 43.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni «Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari e su gomma» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa di lire 1.200.000.000.

 

Disposizioni varie

 

     Art. 44.

     1. Al fine di realizzare i progetti regionali di sviluppo di cui all'art. 2, settimo comma, della legge 1 dicembre 1983, n. 651 i fondi assegnati dallo Stato per il triennio 1987/1989, nel quadro del Programma Triennale di Intervento del Mezzogiorno, previsti in complessive lire 811.600.000.000, sono destinati alle seguenti iniziative:

     a) lire 268.600.000.000 per le iniziative progettuali nel settore dell'agricoltura, di cui lire 90.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987;

     b) lire 200.000.000.000 per le iniziative progettuali nel settore del turismo e della valorizzazione dei beni culturali, di cui lire 67.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987;

     c) lire 140.000.000.000 per le iniziative progettuali nel settore dell'artigianato e delle attività connesse allo sviluppo delle piccole e medie imprese, di cui lire 46.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987;

     d) lire 203.000.000.000 per le iniziative progettuali nel settore della difesa dell'ambiente e del disinquinamento delle acque, di cui lire 68.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987;

     2. L'attuazione degli interventi di cui al precedente comma avviene con le procedure delle leggi regionali di settore in vigore e sulla base di un organico programma predisposto dalla Giunta regionale secondo i criteri uniformi fissati dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Comitato dei Rappresentanti delle Regioni Meridionali ed approvato dal Consiglio regionale.

 

     Art. 45.

     1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 2111101 - 2112202 - 2121101 - 2121102 - 2121103 - 2121206 - 2131101 - 2131102- 2133103 - 2141101 - 2141103 - 2141104 - 2141105 - 2141201 - 2211103 - 2211201 - 2222109 - 2231203 - 2233209 - 2311101 - 2311103 - 2311105 - 2323201 - 2323204 - 3131106 - 3131107 - 3132103 - 3132104 - 3221113 - 3312101 - 3313102 - 3313106 - 3313107 - 3313113 - 3313115 - 3313116 - 3314101 - 4231108 - 4241103 - 4242104 - 4251102 - 5112106 - 5114104 - 5122209 - 5142103 - 6111101 - 6111104 - 6131102 - 6132102 - 6133102 - 6211201 - 6211202 - 6211203 - dello stato di previsione della spesa, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987 la spesa indicata, rispettivamente nei limiti qualitativi e quantitativi, dalla descrizione e dallo stanziamento di competenza corrispondenti ai capitoli medesimi.

     2. L'attuazione della spesa di cui ai capitoli 2141103 - 2233209 - 2311101 - 2323201 - 3131106 - 3132104 - 3312101 - 3313107 - 3314101 avviene previo parere della competente commissione consiliare.

 

     Art. 46.

     1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell'art. 1-quater della legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante norme per la finanza locale, la tabella «B» allegata alla presente legge costituisce la rappresentazione finanziaria delle scelte e degli obiettivi contenuti nel programma pluriennale degli interventi regionali di sviluppo nel triennio 1987/1989.

     2. Fino a quando non sarà definito ed approvato il piano regionale di sviluppo, l'allegata tabella «B» costituisce il quadro di riferimento finanziario ai fini della dimostrazione di coerenza della relazione previsionale e programmatica degli enti locali, di cui al primo comma.

 

     Art. 47.

     1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1987, restano determinati in lire 4.000.000.000 per il fondo globale destinato alle spese correnti attinenti alle funzioni normali, in lire 9.000.000.000 per il fondo globale destinato alle spese di investimento attinenti alle funzioni normali, e in lire 2.836.000.000 per il fondo globale destinato alle spese di investimento per gli ulteriori programmi di sviluppo secondo il dettaglio di cui agli elenchi 1, 3 e 4 allegati alla legge di bilancio.

 

     Art. 48.

     1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è consentito dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi che disciplinano gli interventi.

     2. In tal caso - a norma degli artt. 53 e 54 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - possono essere adottati deliberazioni programmatiche con le modalità di cui al successivo art. 49, anche al fine di determinare l'ammontare delle quote degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale - parte spesa - da riservare al finanziamento dei progetti di intervento.

     3. Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 della citata legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

 

     Art. 49.

     1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3.

 

     Art. 50.

     1. In conformità dell'art. 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica nonchè ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari diretti o indiretti per la Regione, sono sottoposti al visto dell'assessore al Bilancio e alla Programmazione prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale.

     2. L'assessore al bilancio e alla programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.

 

     Art. 51.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 1.245.637.952.613 nel triennio 1987/1989 di cui lire 664.737.952.613 carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1987 - si fa fronte a norma del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 1987/1989, nel rispetto delle destinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nel documento programmatico, in termini economico- descrittivi.

     2. La copertura della spesa complessiva di cui al primo comma è realizzata facendo ricorso ai seguenti canali di finanziamento:

     - quanto a lire 197.157.729.075 con risorse proprie della Regione;

     - quanto a lire 39.300.000.000 con risorse derivanti dal fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

     - quanto a lire 1.009.180.223.588 con risorse derivanti dalle leggi a contenuto particolare 10 aprile 1981, n. 151, 17 maggio 1983, n. 217, 8 novembre 1986, n. 752 e 1 dicembre 1983, n. 651.

     3. La tabella «A» allegata alla presente legge, fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.

 

     Art. 52.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Per un'abrogazione parziale della presente legge, vedi l'art. 3 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Comma così modificato con art. 5 L.R. 7 luglio 1988, n. 15.

[3] Comma abrogato con art. 5 L.R. 7 luglio 1988, n. 15.

[4] Lettera così sostituita con art. 44 L.R. 7 luglio 1988, n. 15.

[5] Lettera così sostituita con art. 44 L.R. 7 luglio 1988, n. 15.

[6] Comma così modificato con art. 4 L.R. 21 dicembre 1987, n. 30.