Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 21/12/1987 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. 1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'annessa [...] |
Art. 2. 1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'annessa [...] |
Art. 3. 1. Le autorizzazioni di spesa previste per l'esercizio finanziario 1987 dall'articolo 12, secondo comma, dall'articolo 38 e dall'articolo 41, secondo comma, della legge regionale 31 luglio 1987, [...] |
Art. 4. 1. All'articolo 24, primo rigo, della legge regionale 31 luglio 1987, n. 23 (legge finanziaria), l'espressione «all'articolo 5 della» è sostituita dalla preposizione «alla». |
Art. 5. 1. La maggior quota dei fondi assegnati alla Regione per l'esercizio finanziario 1987 - ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217 - e definita in L. 1.791.942.000 rispetto a quella prevista [...] |
Art. 6. 1. Ai fini di realizzare gli interventi in favore delle aziende agricole, singole o associate, situate nelle zone della regione Calabria colpite dalle gelate nel periodo dal 1° al 15 marzo 1987 [...] |
Art. 7. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 6.3.34 - L.R. 21 dicembre 1987, n. 30. [1]
Seconda variazione al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1987.
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'annessa Tabella «A».
2. Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare complessivo dello stato di previsione dell'entrata risulta aumentato di L. 84.301.779.214, in termini di competenza e di cassa.
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'annessa Tabella «B».
2. Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare complessivo dello stato di previsione della spesa risulta aumentato di L. 84.303.779.214, in termini di competenza e di cassa.
1. Le autorizzazioni di spesa previste per l'esercizio finanziario 1987 dall'articolo 12, secondo comma, dall'articolo 38 e dall'articolo 41, secondo comma, della
1. All'articolo 24, primo rigo, della
1. La maggior quota dei fondi assegnati alla Regione per l'esercizio finanziario 1987 - ai sensi della
1. Ai fini di realizzare gli interventi in favore delle aziende agricole, singole o associate, situate nelle zone della regione Calabria colpite dalle gelate nel periodo dal 1° al 15 marzo 1987 - ai sensi dell'articolo 5 del
a) lire 65 miliardi per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, primo ed ultimo comma, della
b) lire 10 miliardi per la concessione di un aiuto una sola volta agli organismi cooperativi che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di agrumi, ivi compresi i pompelmi, per come previsto dal quarto comma dell'articolo 5 del citato
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della