§ 4.1.14 - L.R. 17 marzo 1983, n. 9.
Interventi per l'incremento ed il miglioramento della produzione delle patate da seme.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:17/03/1983
Numero:9


Sommario
Art. 1.      La Regione, nel quadro della programmazione per lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura calabrese, predispone nei comprensori montani gli interventi di cui al presente provvedimento, a [...]
Art. 2.      La Regione persegue le finalità di cui all'articolo precedente, attraverso la formulazione di un programma organico e coordinato degli interventi da attuare, predisposto dal competente [...]
Art. 3.      La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stipula con gli enti indicati nel programma regionale di cui all'articolo precedente accordi o convenzioni necessari per [...]
Art. 4.      Per la selezione di linee varietali italiane da introdurre per la coltivazione di patate da seme della categoria «tuberi semi di base», per la individuazione e l'impiego di varietà che risultino [...]
Art. 5.      La Regione concede alle cooperative di produttori ed ai loro consorzi contributi commisurati alle superfici coltivate a patate da seme. Il contributo fissato nella misura massima
Art. 6.      La Regione, concede, inoltre, alle cooperative dei produttori e loro consorzi contributi nella misura massima
Art. 7.      Le domande intese ad ottenere i contributi previsti dal presente provvedimento sono dirette alle Comunità Montane competenti per territorio.
Art. 8.      Le Comunità Montante, acquisito il parere tecnico obbligatorio degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, con delibera motivata formulano e trasmettono alla Giunta regionale l'elenco delle [...]
Art. 9.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1983 in lire 500.000.000, si farà fronte con i fondi che saranno determinati con legge di bilancio sul capitolo [...]
Art. 10.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.1.14 - L.R. 17 marzo 1983, n. 9.

Interventi per l'incremento ed il miglioramento della produzione delle patate da seme.

(B.U. n. 20 del 25 marzo 1983).

 

Art. 1.

     La Regione, nel quadro della programmazione per lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura calabrese, predispone nei comprensori montani gli interventi di cui al presente provvedimento, a favore dell'incremento e del miglioramento della produzione di patate da seme della categoria «certificata», e promuove inoltre la valorizzazione del prodotto per corrispondente in modo adeguato alla richiesta del mercato interno ed internazionale.

 

     Art. 2.

     La Regione persegue le finalità di cui all'articolo precedente, attraverso la formulazione di un programma organico e coordinato degli interventi da attuare, predisposto dal competente dipartimento, con la partecipazione delle categorie professionali dei produttori e con la collaborazione dell'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna e dell'Ente nazionale delle sementi elette di Battipaglia (ENSE).

     La programmazione definisce organicamente gli interventi e le relative priorità, i mezzi da utilizzare ed i criteri della massima economicità che sia compatibile con i risultati da conseguire.

     In particolare il programma deve indicare:

     a) i lineamenti organizzativi di un servizio di assistenza tecnica alle aziende e le strutture atte ad assicurare il collegamento funzionale con gli Istituti di cui al primo comma, mediante la utilizzazione del personale degli uffici agricoli regionali e con la collaborazione dell'ESAC;

     b) i criteri per la selezione delle domande di ammissione ai contributi regionali, onde garantire la più alta produttività agli interventi, con particolare riferimento ai requisiti dei piani produttivi aziendali ed alle condizioni da osservare per assicurare la piena utilizzazione delle strutture destinate alla commercializzazione dei prodotti già esistenti, anche se di proprietà dell'ESAC, il loro graduale adeguamento per capacità ed ubicazione alle reali esigenze della produzione e la loro utilizzazione da parte delle aziende direttamente beneficiarie dei contributi.

     Il programma è approvato con deliberazione del Consiglio regionale previo parere della commissione consiliare competente.

 

     Art. 3.

     La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stipula con gli enti indicati nel programma regionale di cui all'articolo precedente accordi o convenzioni necessari per realizzare le finalità di cui al successivo articolo.

 

     Art. 4.

     Per la selezione di linee varietali italiane da introdurre per la coltivazione di patate da seme della categoria «tuberi semi di base», per la individuazione e l'impiego di varietà che risultino idonee o più rispondenti alle condizioni climatiche dell'ambiente calabrese tenuto conto delle esigenze di mercato, per la difesa fitosanitaria con particolare riguardo al controllo della dinamica afidica, per le tecniche colturali rispondenti alle finalità preposte, per la individuazione delle zone particolarmente vocate alla pataticoltura da semina, la Regione continuerà ad avvalersi della collaborazione dell'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna di cui precedente articolo 2.

 

     Art. 5.

     La Regione concede alle cooperative di produttori ed ai loro consorzi contributi commisurati alle superfici coltivate a patate da seme. Il contributo fissato nella misura massima [1] di lire 2.000.000 ad ettaro coltivato a tuberi da seme della categoria «tuberi da seme certificati», viene concesso agli organismi associativi che dimostrino di avere richiesto ed ottenuto in applicazione della legge n. 1096 del 25 novembre 1971, il controllo e la certificazione dell'ENSE.

 

     Art. 6.

     La Regione, concede, inoltre, alle cooperative dei produttori e loro consorzi contributi nella misura massima [1] del 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di sementi selezionate da impiegare nel cultivar di patate da seme, preferibilmente della categoria «tuberi da seme di base» (classe E) od in subordine della categoria «tuberi da seme certificato» (classe A).

 

     Art. 7.

     Le domande intese ad ottenere i contributi previsti dal presente provvedimento sono dirette alle Comunità Montane competenti per territorio.

     Le Comunità Montane, per l'istruttoria delle domande, avvalgono degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura i quali esprimono il loro parere tecnico relazionando e verificando su:

     - l'isolamento della coltura da seme da quella comune;

     - una omogenea scelta delle varietà. che dovranno essere precoci o medio precoci, adatte alla semina nelle zone litoranee della Calabria e del Sud-Italia per la produzione delle patate primaticce;

     - l'impiego di tuberi di diametro medio - piccolo a piccolo non tagliati, preferibilmente della categoria «di base» (classe E) o comunque della categoria «certificato» (classe A), trattata con fungicidi se necessario, pregermogliati; onde anticipare massimo la coltura ed avere possibilità di scartare quelli non idonei;

     - avvicendamenti colturali adeguati, con rotazioni non inferiore a quattro anni;

     - semina anticipata, per ridurre il rischio di infezione rotiche dovute ad infezioni tardive degli afidi, ed ottenere il prodotto maturo al momento della massima infestazione afidica (luglio-agosto): la semina deve intendersi piuttosto fitta per ottenere tuberi numerosi e piccoli (più idonei per seme);

     - gli eventuali trattamenti preventivi contro gli afidi (disinfestazione del terreno con prodotti sistematici a lunga persistenza) potranno attuarsi in funzione del numero di insetti rilevati mediante vaschetta trappola;

     - conduzione della coltura, estirpazione tempestiva delle piante malate (virisi secondarie, da tubero e primario); distruzione anticipata dei cespi in relazione della crescita dei tuberi ed alla massima carica afidica;

     - conservazione in locali idonei previo trattamento della partita contro il marciume.

     L'erogazione di contributi sarà comunque subordinata al riconoscimento di idoneità, espresso dall'ENSE.

     I contributi di cui all'articolo 6 per l'acquisto di seme di provenienza estera saranno concessi a condizione che il seme controllato dall'ENSE a richiesta dell'organismo associativo, corrisponda alle indicazioni della ditta esportatrice.

     Gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura sono incaricati a tenere ed aggiornare il catasto dei terreni destinati alla coltivazione delle patate da seme.

 

     Art. 8.

     Le Comunità Montante, acquisito il parere tecnico obbligatorio degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, con delibera motivata formulano e trasmettono alla Giunta regionale l'elenco delle domande da ammettere a contributo.

     La Giunta regionale delibera in via definitiva accreditando le somme alle Comunità Montane che eseguiranno i pagamenti.

     La stessa Giunta regionale trasmette agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura gli elenchi delle richieste ammesse a contributo ai fini di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7.

 

     Art. 9.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1983 in lire 500.000.000, si farà fronte con i fondi che saranno determinati con legge di bilancio sul capitolo 5223201 «spese per incentivi nel settore delle colture erbacee irrigue - legge regionale n. 17 del 17 settembre 1974».

 

     Art. 10.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Comma così modificato con art. 33 L.R. 31 luglio 1987, n. 23.

[1] Comma così modificato con art. 33 L.R. 31 luglio 1987, n. 23.