§ 5.3.57 - L.R. 7 marzo 2017, n. 15.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.3 assistenza scolastica
Data:07/03/2017
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 6 della L.R. 91/1994)
Art. 2.  (Sostituzione dell'articolo 10 della L.R. 91/1994)
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 11 della L.R. 91/1994)
Art. 4.  (Clausola di invarianza finanziaria)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 5.3.57 - L.R. 7 marzo 2017, n. 15.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390).

(B.U. 8 marzo 2017, n. 29 Speciale)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 6 della L.R. 91/1994)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390) è sostituita dalla seguente:

"c) il Revisore legale.".

 

     Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 10 della L.R. 91/1994)

1. L'articolo 10 della L.R. 91/1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. (Revisione legale)

1. La revisione legale dell'Azienda è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni.

2. Il Revisore legale:

a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda, redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione;

b) invia al Presidente della Giunta regionale una relazione trimestrale sull'attività amministrativa dell'Azienda e sullo svolgimento dell'azione di controllo;

c) qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda, ne riferisce immediatamente al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta regionale;

d) ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Azienda e può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione.".

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 11 della L.R. 91/1994)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della L.R. 91/1994 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "ai membri del Collegio dei revisori dei conti" sono sostituite dalle seguenti:

"al Revisore legale";

b) il terzo alinea è sostituito dal seguente:

"al Revisore legale compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica provinciale più bassa, decurtato del 10 per cento ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Azienda da disposizioni di legge. Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita dall'Azienda secondo le disposizioni di legge.".

 

     Art. 4. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Le Aziende per il diritto agli studi universitari della Regione Abruzzo provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse disponibili sui rispettivi bilanci.

 

     Art. 5. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).