§ 2.1.56 - L.R. 8 novembre 1988, n. 90.
Indennità di buonuscita del personale regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:08/11/1988
Numero:90


Sommario
Art. 1.      Con decorrenza dal 1° giugno 1982 nei confronti di tutto il personale di ruolo della Regione la misura della indennità di buonuscita per ogni anno di servizio utile è stabilita in un dodicesimo [...]
Art. 2.      La disciplina vigente nel tempo in materia di trattamento economico di buonuscita del personale regionale di ruolo trova applicazione anche nei confronti del personale iscritto nelle graduatorie [...]
Art. 3.      Al personale regionale che sia cessato ovvero cessi dal servizio per qualsiasi titolo prima di aver maturato il diritto a pensione secondo la normativa delle Casse Pensioni per i Dipendenti [...]
Art. 4.  (Fondo autonomo di previdenza).
Art. 5.  (Gestione del Fondo).
Art. 6.      Il controllo dell'attività amministrativa e finanziaria del Fondo viene esercitato da un Collegio dei revisori dei conti formato da tre componenti effettivi e due supplenti.
Art. 7.      I componenti del comitato di gestione e del Collegio dei revisori dei conti svolgono le loro funzioni senza alcun compenso, salvo l'esborso delle spese di viaggio.
Art. 8.  (Regolamento del Fondo).
Art. 9.  (Norma finanziaria).


§ 2.1.56 - L.R. 8 novembre 1988, n. 90.

Indennità di buonuscita del personale regionale.

(B.U. n. 31 del 22 novembre 1988).

 

Art. 1.

     Con decorrenza dal 1° giugno 1982 nei confronti di tutto il personale di ruolo della Regione la misura della indennità di buonuscita per ogni anno di servizio utile è stabilita in un dodicesimo dell'ottanta per cento della retribuzione annua in godimento alla data di cessazione dal servizio, costituita dalle seguenti voci: trattamento economico iniziale di livello, indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità, maturato economico per classi e scatti ovvero, dall'1 gennaio 1983, salario di anzianità e relative integrazioni, indennità previste dal primo comma dell'art. 33 della L.R. 26 aprile 1984, n. 35, comma sostituito dall'art. 35, lett. a, b, c, d, della L.R. 18 dicembre 1987, n. 97, con esclusione di quella relativa alla funzione di coordinamento.

     La medesima retribuzione è assunta a base contributiva ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della L.R. n. 57/1978. La Giunta regionale determina le modalità e i tempi per il recupero dei contributi arretrati.

     Le somme dovute a titolo di riliquidazione della indennità di buonuscita non danno luogo a corresponsione di interessi e a rivalutazione monetaria.

 

     Art. 2.

     La disciplina vigente nel tempo in materia di trattamento economico di buonuscita del personale regionale di ruolo trova applicazione anche nei confronti del personale iscritto nelle graduatorie di cui alla L.R. 4 settembre 1980, n. 68, limitatamente al periodo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - nonché del personale collocato in ruolo soprannumerario presso la Regione in attuazione dell'art. 5 della Legge 16 maggio 1984, n. 138.

     E' abrogato il terzo comma dell'art. 6 della L.R. 4 settembre 1980, n. 68.

 

     Art. 3.

     Al personale regionale che sia cessato ovvero cessi dal servizio per qualsiasi titolo prima di aver maturato il diritto a pensione secondo la normativa delle Casse Pensioni per i Dipendenti degli Enti Locali, l'indennità di buonuscita prevista dagli articoli precedenti viene corrisposta a domanda dell'interessato tenendo conto anche soltanto dei periodi di servizio prestati alle dipendenze della Regione.

     In caso di decesso del dipendente in attività di servizio, trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 5 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 4. (Fondo autonomo di previdenza).

     E' istituito il «Fondo autonomo di previdenza del personale della Regione Abruzzo» con sede in L'Aquila, presso il Settore Personale e Organizzazione della Giunta regionale.

     Il Fondo è destinato alla erogazione, in favore del personale di ruolo e non di ruolo della Regione Abruzzo, dei trattamenti di fine servizio e previdenziali previsti dalla L.R. 31 agosto 1978, n. 57 e dalla presente legge.

     Il Fondo è alimentato dai contributi a carico dell'Amministrazione e dei dipendenti, il cui importo è determinato in analogia alle norme vigenti per il personale iscritto all'INADEL.

     Detti contributi vengono conferiti al Fondo con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e comunque non prima di sei mesi dalla relativa data.

 

     Art. 5. (Gestione del Fondo).

     Il Fondo è amministrato da un Comitato di gestione cui spetta anche di stabilire le modalità di investimento delle somme disponibili - anche mediante ricorso a congrue forme assicurative - in modo che sia adeguatamente assicurato il complessivo conseguimento dei fini istituzionali.

     Il Presidente del comitato di gestione ha la legale rappresentanza del Fondo.

     I componenti del comitato di gestione devono essere scelti fra soggetti che siano in possesso di comprovata esperienza e professionalità in materia finanziaria, assicurando, in ogni caso, anche una rappresentanza delle Organizzazioni sindacali del personale.

 

     Art. 6.

     Il controllo dell'attività amministrativa e finanziaria del Fondo viene esercitato da un Collegio dei revisori dei conti formato da tre componenti effettivi e due supplenti.

 

     Art. 7.

     I componenti del comitato di gestione e del Collegio dei revisori dei conti svolgono le loro funzioni senza alcun compenso, salvo l'esborso delle spese di viaggio.

 

     Art. 8. (Regolamento del Fondo).

     Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il «Regolamento del Fondo autonomo di previdenza del personale regionale» cui spetta di disciplinare, tra l'altro:

     - la nomina ed i poteri del Comitato di gestione;

     - l'attività del Collegio dei revisori dei conti;

     - le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo;

     - le procedure di erogazione delle singole prestazioni;

     - le garanzie di raccordo e di attuazione della pertinente normativa vigente nel tempo;

     - i collegamenti tra il bilancio della Regione e la gestione del Fondo, della quale deve essere garantita l'economicità.

     Le attività organizzative ed amministrative del Fondo sono assicurate dai dipendenti regionali assegnati al Servizio Personale.

 

     Art. 9. (Norma finanziaria).

     A decorrere dai termini fissati dal 4° comma del precedente art. 4, le leggi di bilancio determinano l'entità delle previsioni di entrata e di spesa derivanti dalla applicazione della presente legge.