§ 95.1.531 - D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141.
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e disposizioni di coordinamento e correttive [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:05/08/2026
Numero:141


Sommario
Art. 1.  Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento
Art. 2.  Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117
Art. 3.  Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10
Art. 4.  Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123
Art. 5.  Modifiche e integrazioni al testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174
Art. 6.  Modifiche al testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33
Art. 7.  Modifiche al testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175
Art. 8.  Modifiche al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 95.1.531 - D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141.

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e disposizioni di coordinamento e correttive relative ai testi unici di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale.

(G.U. 6 agosto 2026, n. 181 - S.O. n. 28)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario;

     Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 1, della predetta legge n. 111 del 2023, a norma del quale il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati nel citato articolo 21, comma 1;

     Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 111 del 2023, a norma del quale il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla scadenza dei termini di delega di cui all'articolo 1, comma 1, della stessa legge n. 111 del 2023, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi adottati;

     Vista la legge 8 agosto 2024, n. 122, recante «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici»;

     Vista la legge 8 agosto 2025, n. 120, concernente «Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale»;

     Visto il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante «Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali»;

     Visto il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, recante «Testo unico dei tributi erariali minori»;

     Visto il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, recante «Testo unico della giustizia tributaria»;

     Visto il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, recante «Testo unico in materia di versamenti e di riscossione»;

     Visto il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti»;

     Visto il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;

     Visto il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi»;

     Ritenuto di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni legislative vigenti in materia di adempimenti e accertamento nonchè di emanare disposizioni di coordinamento e correttive dei testi unici adottati in attuazione del citato articolo 21 della legge n. 111 del 2023;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 2026;

     Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 7 luglio 2026;

     Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2026;

     Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

 

     EMANA

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento

     1. È approvato l'allegato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.

 

     Art. 2. Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117

     1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 39, sotto-rubrica, le parole: «commi da 1 a 5» sono sostituite con le seguenti: «commi 1, 3 e 4»;

     b) all'articolo 49, comma 4, sesto periodo, le parole: «; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33, comma 5, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173» sono soppresse;

     c) all'articolo 52, comma 1, lettera o), la parola «normative.» è sostituita con la seguente: «normative;»;

     d) all'articolo 74, comma 4, le parole: «al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli da 30 a 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     e) all'articolo 75, comma 1, le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     f) all'articolo 77, comma 4, quarto periodo, le parole: «; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33, comma 5, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173» sono soppresse;

     g) all'articolo 95, comma 8, le parole: «dal Parlamento» sono sostituite con le seguenti: «del Parlamento»;

     h) all'articolo 96, comma 1, lettera c), secondo periodo, le parole: «; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33, comma 5, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173» sono soppresse;

     i) all'articolo 98:

     1) al comma 4, sesto periodo, le parole: «; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33, comma 5, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173» sono soppresse;

     2) al comma 10, le parole: «comma 10» sono sostituite con le seguenti: «comma 9»;

     l) all'articolo 99, comma 1, quinto periodo, la parola: «cinque» è soppressa;

     m) all'articolo 104, nella sotto-rubrica le parole: «30 novembre del 2023» sono sostituite con le parole: «30 dicembre 2023»;

     n) all'articolo 105:

     1) al comma 15, le parole: «dall'articolo 106, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 267, comma 1»;

     2) al comma 16, lettera b), le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026;»;

     o) all'articolo 110, comma 9, quarto periodo, le parole: «all'articolo 27, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 337, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     p) all'articolo 118:

     1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 6» sono inserite le seguenti: «, commi da 1 a 5, 6 primo e terzo periodo, 7, 8, 10 e 10-bis»;

     2) al comma 23, le parole: «di cui di cui» sono sostituite dalle seguenti: «di cui» e il secondo e quarto periodo sono soppressi;

     3) al comma 26, terzo periodo, le parole: «all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 115 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     q) all'articolo 119:

     1) al comma 8, secondo periodo, le parole: «all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al comma 15, le parole: «all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 115 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     r) all'articolo 124, comma 10, le parole: «all'articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 256, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     s) all'articolo 132, comma 1, lettera a) le parole: «legge 24 dicembre 2007, n. 244.» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 dicembre 2007, n. 244;»;

     t) all'articolo 135:

     1) al comma 1, lettera b), le parole: «dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «all'articolo 36-bis del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 243 del medesimo testo unico»;

     2) al comma 2, lettera a), le parole: «dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «all'articolo 36-bis del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 243 del medesimo testo unico»;

     3) al comma 2, lettera b), le parole: «dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «all'articolo 36-bis del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 243 del medesimo testo unico»;

     u) all'articolo 141, comma 1, le parole: «titoli III» sono sostituite dalle seguenti: «titolo III»;

     v) all'articolo 154, comma 1:

     1) le parole: «e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66,» sono soppresse;

     2) le parole: «dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     z) all'articolo 158, comma 3:

     1) al primo periodo, le parole: «all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al secondo periodo, le parole: «al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli da 30 a 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     aa) all'articolo 161, primo comma, primo periodo, dopo le parole: «di cui» è inserita la seguente: «al»;

     bb) all'articolo 168, comma 2, le parole: «dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     cc) all'articolo 173:

     1) al comma 13, dopo le parole: «ferma restando la competenza» sono inserite le seguenti: «dell'ufficio»;

     2) al comma 14, le parole: «all'articolo 52, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 161, comma 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     dd) all'articolo 184, comma 5, le parole: «98, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «98, comma 4»;

     ee) all'articolo 186, comma 10, le parole: «dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     ff) all'articolo 192:

     1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «166-bis» sono inserite le seguenti: «, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, primo periodo,»;

     2) al comma 5, le parole: «all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 115 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     3) al comma 6, il secondo periodo è soppresso;

     gg) all'articolo 200, comma 2, primo periodo, le parole: «dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 266 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     hh) all'articolo 209, comma 9, terzo periodo, le parole: «all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 63 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     ii) all'articolo 211, nella sotto-rubrica, le parole «29 ottobre 2019» sono sostituite con le parole «26 ottobre 2019»;

     ll) all'articolo 226, comma 5, secondo periodo, le parole: «all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     mm) all'articolo 228, comma 10, le parole: «all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;

     nn) all'articolo 232, comma 2, lettera a), le parole: «dell'articolo 9-bis, comma 9, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 49, comma 13, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     oo) all'articolo 235, comma 6, le parole: «all'articolo 276, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 232, comma 1»;

     pp) all'articolo 236, comma 1, primo periodo, le parole: «dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 29, commi da 1 a 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e al secondo periodo del medesimo comma 1, le parole: «all'articolo 276, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 232, comma 1»;

     qq) all'articolo 240:

     1) alla sotto-rubrica dopo la parola: «74» sono inserite le seguenti: «, primo e terzo periodo,»;

     2) al comma 1, primo periodo, le parole: «all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 293, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     3) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

     rr) all'articolo 244:

     1) al comma 2, primo periodo, le parole: «all'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 299, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «articoli 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 253, comma 3, e 299, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «e si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173» sono soppresse;

     ss) all'articolo 247, comma 1, le parole: «20.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 abitanti»;

     tt) all'articolo 256, comma 2, le parole: «nel titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e tenere le scritture prescritte nel titolo II del decreto stesso» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli da 52 a 57 e 61 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e tenere le scritture prescritte negli articoli da 19 a 29 del medesimo testo unico»;

     uu) all'articolo 273, comma 1, le parole: «271, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «271, comma 3»;

     vv) all'articolo 285, comma 1, le parole: «di cui al all'articolo 115» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 115»;

     zz) all'articolo 286, comma 7:

     1) al primo periodo, le parole: «I redditi derivanti dagli investimenti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I redditi derivanti dagli investimenti di cui al comma 5»;

     2) al secondo periodo, le parole: «i redditi derivanti dagli investimenti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «i redditi derivanti dagli investimenti di cui al comma 5»;

     aaa) all'articolo 306:

     1) nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 6» sono inserite le seguenti: «, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11,»;

     2) al comma 4, quarto periodo, le parole: «con applicazione della sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta» sono sostituite dalle seguenti: «ferma l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 69-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;

     bbb) all'articolo 307, comma 12, terzo periodo, le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     ccc) all'articolo 362:

     1) nella sotto-rubrica, le parole «20 dicembre 2023» sono sostituite con le parole «30 dicembre 2023»;

     2) al comma 15, lettera a), le parole: «all'articolo 349, comma 5» sono sostituite con le seguenti: «all'articolo 285, comma 5»;

     3) al comma 17, lettera b), le parole: «l'articolo 349, commi 1 e 2» sono sostituite con le seguenti: «l'articolo 285, commi 1 e 2»;

     ddd) all'articolo 374, nella sotto-rubrica, le parole «articolo 6, commi 2 e 3» sono sostituite con le seguenti: «articolo 6, comma 3»;

     eee) all'articolo 376, comma 1, lettera gg), le parole: «commi da 1 a 5» sono sostituite con le seguenti: «commi 1, 3, 4 e 5».

 

     Art. 3. Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10

     1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3, comma 11, le parole: «all'articolo 149 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     b) all'articolo 4, comma 2, primo periodo, le parole: «all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 52, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117» e le parole: «all'articolo 53, comma 2, lettera c), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 55, comma 2, lettera b), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026»;

     c) all'articolo 21, comma 3, sesto periodo, le parole: «irroga all'utilizzatore la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza medesima» sono sostituite dalle seguenti: «irroga la sanzione di cui all'articolo 32-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;

     d) all'articolo 37, comma 1, lettera n), le parole: «dall'articolo 67, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 76, comma 1, lettere g) e h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     e) all'articolo 58, comma 1, lettera d), le parole: «dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     f) all'articolo 59, comma 7, le parole: «all'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 112 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     g) all'articolo 64, comma 14, secondo periodo, le parole: «comma 13,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 12, primo periodo,»;

     h) all'articolo 68:

     1) al comma 19, le parole: «avvalendosi dei poteri previsti dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «avvalendosi dei poteri previsti dagli articoli 159 e 161 e dalle disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capi II e III, in quanto compatibili, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.»;

     2) al comma 20, le parole: «ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per esibire la documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 159 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, per esibire la documentazione di cui agli articoli 20 e 26 del medesimo testo unico»;

     i) all'articolo 77:

     1) alla sotto-rubrica le parole: «articolo 1 decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 1, commi da 1 a 5-quater, 6, primo e secondo periodo, e da 6-bis a 6-quater, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»;

     2) al comma 10:

     2.1) al primo periodo, le parole: «e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 31 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173» sono soppresse;

     2.2) i periodi terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi;

     3) al comma 17 le parole: «dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «degli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 159, comma 2, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     l) all'articolo 78, comma 1, le parole: «dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 67, commi 2 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     m) all'articolo 82, comma 10, le parole: «dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 67, commi 2 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     n) all'articolo 84, comma 1, le parole: «21 aprile 1996, n. 696» sono sostituite dalle seguenti: «21 dicembre 1996, n. 696»;

     o) all'articolo 89, comma 3:

     1) al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 23, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 23, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     p) all'articolo 93:

     1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «dell'articolo 18, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 23, comma 1, ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al comma 3, le parole: «dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     q) all'articolo 95, comma 3, le parole: «dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 29, commi da 1 a 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     r) all'articolo 99:

     1) la sotto-rubrica è sostituita dalla seguente: «(articolo 48, comma 2, decreto-legge 30 agosto 1993, 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo 15, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243)»;

     2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dalle liquidazioni mensili e trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto relative all'anno 1994, l'imposta relativa agli acquisti intraunionali è ammessa in detrazione con le modalità e i termini indicati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 e nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.»;

     s) all'articolo 101:

     1) al comma 3, le parole: «dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 275 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al comma 11, secondo periodo, le parole: «dagli articoli 51, 52, 59, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 159, 161 e 289 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e dall'articolo 65 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175»;

     3) al comma 11, terzo periodo, le parole: «di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 159 e 161 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     4) al comma 11, quarto periodo, le parole: «di cui all'articolo 51, secondo comma, numero 6-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e per l'accesso di cui al medesimo articolo 51, secondo comma, numero 7)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 159, comma 2, lettera i), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e per l'accesso di cui al medesimo articolo 159, comma 2, lettera l)»;

     t) l'articolo 107 è abrogato;

     u) all'articolo 110, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     v) all'articolo 118:

     1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 38-bis2» sono inserite le seguenti: «, commi da 1 a 10, 11, primo periodo, e da 12 a 14,»;

     2) al comma 11, il secondo periodo è soppresso;

     z) all'articolo 119:

     1) al comma 2, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 54-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 279 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al comma 4, lettera b), le parole: «di cui all'articolo 54-quater del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 279 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     aa) all'articolo 120, comma 5, le parole: «e nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 200 ed il 400 per cento della somma rimborsata» sono soppresse»;

     bb) all'articolo 122, comma 7, le parole: «all'articolo 113, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 122, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     cc) all'articolo 130:

     1) al comma 1, le parole: «dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 159, 161 e dalle disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capi II e III, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al comma 2, lettera a), le parole: «dall'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 276 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     dd) all'articolo 131, comma 7:

     1) al primo periodo, le parole: «di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al terzo periodo, le parole: «di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 147, comma 7, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     ee) all'articolo 132, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 32-bis» sono aggiunte le seguenti: «, commi 1, 2, 3 e 4,»;

     ff) all'articolo 139, comma 6, le parole: «di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 327 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     gg) all'articolo 142:

     1) al comma 4, le parole: «di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 327 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al comma 6, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640, coopera, ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 327 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, coopera, ai sensi dell'articolo 161 del medesimo testo unico» e le parole: «di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 161 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     3) al comma 6, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 63, commi secondo e terzo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 161, commi 14 e 15, primo e secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     4) al comma 6, terzo periodo, le parole: «di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 161 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'articolo 327 del medesimo testo unico»;

     5) al comma 6, quarto periodo, le parole: «di cui al predetto articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al predetto articolo 327 del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     6) al comma 6, quinto periodo, le parole: «di cui agli articoli 18 e 37 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 328 e 330, commi 1 e 2, del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     hh) all'articolo 147, alla sotto-rubrica dopo le parole: «articolo 40» sono aggiunte le seguenti: «, comma 2,»;

     ii) all'articolo 157, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla parte II, titolo I, capo XXI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     ll) all'articolo 159, comma 1, lettera b), le parole: «dall'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 232, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     mm) all'articolo 169:

     1) è inserita la seguente sotto-rubrica «(articolo 66, commi 9-bis e 21, primo e secondo periodo, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo 1, comma 38, legge 31 dicembre 2024, n. 207; articolo 32 quinquies, comma 1, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; articoli 43, 47, 51 legge 21 novembre 2000, n. 342; articolo 2, comma 4, legge 18 febbraio 1997, n. 28; articolo 3, commi 6, 10 e 13, decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165; articolo 1, comma 992, legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 75, commi 1, 2 e 3, legge 30 dicembre 1991, n. 413; articolo 1, comma 4-quater, articolo 2-bis, commi 1 e 2, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; articolo 3, comma 2, legge 17 gennaio 2000, n. 7; articolo 36-bis, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; articolo 9, quarto e quinto comma, legge 27 luglio 1978, n. 392; articolo 26-bis, legge 24 giugno 1997, n. 196; articolo 12, comma 7, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; articolo 6, commi 10 e 12, legge 13 maggio 1999, n. 133; articolo 1, commi 7 e 14, decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66; articolo 36-bis, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; articolo 4, legge 8 maggio 1998, n. 146; articolo 5, legge 18 febbraio 1999, n. 28; articolo 10, comma 2-ter, decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21; articolo 3, comma 5, decreto-legge 28 giugno 1995, n, 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349; articolo 55, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; articolo 5, comma 3, decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154; articolo 16, comma 5 bis, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; articolo 1, comma 667, legge 23 dicembre 2014, n. 190; articolo 5, comma 2, decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154; articolo 1, comma 40, legge 30 dicembre 2020, n. 178; articolo 4 sexies, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; articolo 1, comma 3, legge 30 dicembre 2018, n. 145; articolo 1, comma 19, legge 27 dicembre 2017, n. 205; articolo 5, comma 2, decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143)»;

     2) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2024, n. 207» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2024, n. 207»;

     3) al comma 1, lettera eee), le parole: «dall'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2025, n. 199» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88»;

     nn) all'articolo 170, comma 1, dopo la lettera r) è aggiunta la seguente: «r-bis) articolo 15, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243;»;

     oo) alla Tabella A, parte II, numero 19), le parole: «1° agosto 2025, n. 133» sono sostituite dalle seguenti: «1° agosto 2025, n. 123».

 

     Art. 4. Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123

     1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1 agosto 2025, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, le parole: «degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui all'articolo 21, comma 6, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 2, 15, 17, 18, 19, 20 e 22 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e quelle di cui all'articolo 72, comma 6, del medesimo testo unico»;

     b) all'articolo 5, comma 2, terzo periodo, le parole: «dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies), del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del medesimo articolo 10, secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 37, comma 1, lettere h), i), l) e gg) del citato testo unico e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del medesimo articolo 37, comma 2»;

     c) all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «trascorso tale termine» sono aggiunte le seguenti: «ferma restando la sanzione di cui all'articolo 41-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173,» e dopo le parole: «richiesta della registrazione » le seguenti parole «e si applica la sanzione di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173» sono soppresse;

     d) all'articolo 19, comma 1, lettera e), le parole: «all'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 303, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     e) all'articolo 21:

     1) nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 17» sono aggiunte le seguenti: «commi 1, 3 e 3-bis»;

     2) il comma 2 è abrogato;

     f) all'articolo 26:

     1) nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 22» sono aggiunte le seguenti: «commi 1, primo periodo, 2 e 3»;

     2) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

     g) all'articolo 38, comma 3, le parole: «dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 299 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     h) all'articolo 44:

     1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui all'articolo 21, comma 6, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 2, 15, 17, 18, 19, 20 e 22 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e quelle di cui all'articolo 72, comma 6, del medesimo testo unico»;

     2) al comma 1, terzo periodo, le parole: «dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del medesimo articolo 10, secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 37, comma 1, lettere h), i) e gg), del citato testo unico e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del medesimo articolo 37, comma 2»;

     3) al comma 2, le parole: «all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 37, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     4) al comma 3, le parole: «nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     i) all'articolo 45:

     1) nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 41» sono inserite le seguenti: «, commi 1, 2 e 2-bis, primo e secondo periodo,»;

     2) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «sanzione» le parole: «amministrativa di cui all'articolo 38» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall'articolo 41-bis»;

     3) al comma 3, il terzo periodo è soppresso;

     l) all'articolo 47, comma 5, le parole: «dell'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 299, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     m) all'articolo 50:

     1) nella sotto-rubrica, le parole: «; articolo 9, comma 4, decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139» sono soppresse;

     2) il comma 8 è abrogato;

     n) all'articolo 79, comma 1, le parole: «all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 37, comma 1, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     o) all'articolo 88, comma 6, le parole: «dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 246 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     p) all'articolo 89:

     1) al comma 1, le parole: «, nonchè quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono soppresse;

     2) al comma 6, le parole: «all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 82, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»; le parole: «della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 38» sono sostituite dalle seguenti: «della sanzione di cui all'articolo 50-bis»;

     q) all'articolo 102:

     1) nella sotto-rubrica, le parole: «; articolo 9, comma 4, decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139» sono soppresse;

     2) il comma 4 è soppresso;

     r) all'articolo 110:

     1) al comma 3, le parole: «all'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     2) al comma 4, le parole: «all'articolo 5, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5, comma 4, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     3) al comma 5, le parole: «all'articolo 43 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 45 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     s) all'articolo 112:

     1) al comma 4, le parole: «dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al comma 5, le parole: «dell'articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 310 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     t) all'articolo 114, comma 1, la lettera e) è soppressa;

     u) all'articolo 115:

     1) nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 30» sono inserite le seguenti: «, commi 1, 2, 3-bis, 4, 5 e 6»;

     2) al comma 1, lettera a), le parole: «il certificato di morte» sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte»;

     3) al comma 1, lettera b), le parole: «il certificato di stato di famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia»;

     4) il comma 3 è abrogato;

     v) all'articolo 118:

     1) nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 33» sono inserite le seguenti: «commi 1, 2, 3, primo periodo e 4»;

     2) al comma 3 le parole: «della sanzione amministrativa di cui all'articolo 38» sono sostituite dalle seguenti: «della sanzione dovuta ai sensi dell'articolo 48-bis» e il secondo periodo è soppresso;

     z) all'articolo 120, comma 1, le parole: «articoli 34 e 35 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 309 e 310 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     aa) all'articolo 127, comma 1, le parole: «le aliquote» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota e la franchigia»;

     bb) all'articolo 133, comma 3, le parole: «34 commi 3, 4 e 5 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346» sono sostituite dalle seguenti: «309, commi 4, 5 e 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     cc) all'articolo 134:

     1) nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 57» sono aggiunte le seguenti: «, commi 1 e 2, primo periodo»;

     2) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

     dd) all'articolo 142, nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 4» sono inserite le seguenti: «, comma 4»;

     ee) all'articolo 146, nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 9» sono inserite le seguenti: «, comma 3»;

     ff) all'articolo 148, nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 11» sono inserite le seguenti: «, comma 1»;

     gg) all'articolo 150, comma 11, le parole: «all'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642» sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 316, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     hh) all'articolo 152:

     1) al comma 1, primo periodo, le parole: «all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 74, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     2) al comma 1, terzo periodo, le parole: «ridotta a un terzo,» sono soppresse;

     3) al comma 1, quarto periodo, le parole: «articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 74, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     ii) all'articolo 159, comma 3, le parole: «all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 74, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     ll) all'articolo 165, nella sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 39» sono aggiunte le seguenti: «, commi 1, 2 e 6»;

     mm) all'articolo 167:

     1) nella sotto-rubrica, le parole: «commi da 6 a 12» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, 7, 8, 9 e 11»;

     2) il comma 5 è abrogato;

     nn) all'articolo 168, comma 2, le parole: «all'articolo 4, comma 1, del decreto- legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227» sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     oo) all'articolo 170, comma 1, le parole: «dell'articolo 170 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 170 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;

     pp) all'articolo 180, comma 1, le parole: «all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 37, comma 1, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»; e dopo le parole «di cui all'articolo 2, della tariffa dell'allegato 2 al presente testo unico» sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo 79, comma 1»;

     qq) all'articolo 187, nella rubrica, le parole: «Operazioni tra fondi pensioni» sono sostituite dalle seguenti: «Operazioni tra fondi pensione»;

     rr) all'articolo 197, nella sotto-rubrica, le parole: «articolo 22, comma 1, legge 14 novembre 2016, n. 220» sono soppresse;

     ss) all'articolo 199, comma 5, le parole: «dell'articolo 88, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 97, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;

     tt) all'articolo 1, comma 3, della tariffa, parte I, allegato 1, le parole: «dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie» sono sostituite dalle seguenti: «dalle tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella dell'allegato 2»;

     uu) all'articolo 1, della tariffa, parte I, allegato 1, nota I, comma 4:

     1) al primo periodo, le parole: «nonchè una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle stesse imposte» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè la sanzione prevista dall'articolo 44-bis, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;

     2) al secondo periodo, le parole: «nonchè irrogare la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza medesima» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè irrogare la sanzione prevista dall'articolo 44-bis, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;

     vv) all'articolo 4, comma 1, lettera b), della tariffa, parte I, allegato 1, le parole: «all'articolo 177-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 178 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;

     zz) all'articolo 5, comma 1, lettera b), della tariffa, parte I, allegato 1, le parole: «all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 37, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     aaa) all'articolo 9, comma 1, della tariffa, parte I, allegato 1, le parole: «all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 37, comma 1, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     bbb) l'articolo 13 della tariffa, parte I, allegato 1, è abrogato;

     ccc) all'articolo 2 della tariffa, allegato 2, le parole: «all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 37, comma 1, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     ddd) all'articolo 1, comma 3, della tariffa, parte I, allegato 3, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

     eee) all'articolo 9, comma 3, nota 2, e comma 4 della tariffa, parte I, allegato 3, le parole: «all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 76, comma 1, lettera i), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     fff) all'articolo 15 della tariffa, parte I, allegato 3, la nota 3, è abrogata;

     ggg) all'articolo 32 della tabella, allegato 3, le parole: «da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonchè» sono soppresse.

 

     Art. 5. Modifiche e integrazioni al testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174

     1. Al testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 14, comma 3, le parole: «ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 151 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     b) all'articolo 26, comma 1, le parole: «di cui agli articoli 6 e 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 26-bis e 26-ter»;

     c) dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 26 bis. Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attività soggette a imposta - (articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972; articolo 9, comma 19, della legge n. 448 del 2001; articolo 39, comma 13-sexies, del decreto-legge n. 269 del 2003) - 1. Gli esercenti e gli altri soggetti d'imposta hanno l'obbligo di consegnare a ciascun partecipante o spettatore, all'atto del pagamento del prezzo, un titolo di accesso rilasciato mediante misuratori fiscali, conformi al modello approvato dall'Agenzia delle entrate, ovvero mediante biglietterie automatizzate già in servizio, purchè conformi alle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18.

     2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, in considerazione di particolari condizioni dell'intrattenimento può essere autorizzato l'uso di speciali apparecchiature di distribuzione dei titoli di accesso aventi anche caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 1. La richiesta può essere inoltrata dai produttori delle apparecchiature o dai titolari dei locali dove debbono essere installate.

     3. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione dell'imposta relativamente ai titoli di accesso emessi mediante sistemi elettronici centralizzati, nonchè per i relativi controlli.

     4. I soggetti che hanno optato ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonchè le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attività di intrattenimento a favore dei soci sono esonerati dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo.

     5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle associazioni pro loco nonchè alle bande musicali amatoriali, ai cori e alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni organizzate dalle stesse.

 

     Art. 26 ter. Abbonamenti (articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)

     1. Per le prestazioni rese in abbonamento la base imponibile è pari all'importo complessivo diviso per il numero delle prestazioni o attività cui l'abbonamento stesso dà diritto e il tributo è liquidato su ciascuna rendicontazione d'incasso.

     2. Sono ammessi abbonamenti anche per attività organizzate da più soggetti in diversi locali.

     3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.»;

     d) all'articolo 28, comma 3, le parole: «dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 29, commi da 1 a 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     e) dopo l'articolo 28 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 28 bis. Imponibili medi (articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972) - 1. L'imposta si applica su imponibili determinati a norma del comma 2:

     a) per le esecuzioni musicali non dal vivo e senza altre prestazioni sostitutive e accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti, effettuate in pubblici esercizi;

     b) per le attività di minima importanza e per quelle soggette a imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette.

     2. Per i soggetti che esercitano le attività di cui al comma 1, lettera a), la base imponibile è determinata nella misura del 50 per cento dei proventi conseguiti. Per quelli che esercitano le attività di cui al comma 1, lettera b), la base imponibile è costituita dal 50 per cento dei proventi conseguiti, semprechè i ricavi dell'anno solare precedente siano ammontati a un importo non superiore a euro 25.822,84.

     3. È data facoltà di optare per la determinazione dell'imponibile in via ordinaria.

     Art. 28 ter. Apparecchi da divertimento e intrattenimento (articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972) - 1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfetario annuo di cui al comma 2, è effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1° marzo. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui al primo periodo si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931. Entro il 21 marzo 2003 gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del predetto testo unico, installati prima del 1° gennaio 2003, devono essere denunciati, con apposito modello di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che rilascia apposito nulla osta, per ciascun apparecchio, a condizione del contestuale pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione, nelle forme di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal citato articolo 110. In tal caso, nell'ipotesi di pagamento entro la predetta data del 21 marzo 2003 degli importi dovuti per l'anno 2003, nulla è dovuto per gli anni precedenti e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme già pagate a tale titolo. In caso diinadempimento delle prescrizioni di cui al secondo e terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati sono confiscati e, nel caso in cui i proprietari e gestori siano soggetti concessionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero titolari di autorizzazione di polizia ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931, si provvede al ritiro del relativo titolo.

     2. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo è, per l'anno 2004 e per ciascuno di quelli successivi, prevista in:

     a) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del suddetto articolo 110, comma 7, del testo unico di pubblica sicurezza;

     b) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto articolo 110, comma 7, del testo unico di pubblica sicurezza.

     3. Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure a evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o più concessionari della rete o delle reti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931. Tale rete o reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni per l'attuazione del presente comma.

     4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui al comma 2, nonchè stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi.».

     f) all'articolo 34, comma 2, le parole: «dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     g) all'articolo 41:

     1) al comma 2, primo periodo, le parole: «all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «dall'articolo 4, comma 3, del citato decretolegge n. 167 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 58, comma 2, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     3) al comma 5, le parole: «l'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 79, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     4) al comma 6, secondo periodo, le parole: «dell'articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 185 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026»;

     h) all'articolo 44, comma 1, le parole: «all'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 71, comma 4, lettera c), del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;

     i) all'articolo 45, comma 1, sesto periodo, le parole: «nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 33 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;

     l) dopo l'articolo 54, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 54 bis. Esenzioni (articolo 18 del regio decreto-legge n. 246 del 1938) - 1. Sono esenti dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni gli ospedali militari e le sale di convegno dei militari delle forze armate nonchè gli enti che in applicazione delle norme vigenti, corrispondono il contributo fisso obbligatorio per la radiofonia.

     2. Sono, altresì, esenti dal pagamento del canone gli apparecchi adoperati per uso militare, siano essi sistemati a terra o a bordo di navi o di aeromobili.

     Art. 54 ter. Esenzione dal canone RAI per soggetti ultrasettantacinquenni (articolo 1, comma 132, primo periodo, della legge n. 244 del 2007) - 1. A decorrere dall'anno 2020, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui, non conviventi con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.

     Art. 54 quater. Esenzioni a favore dei centri sociali per anziani (articolo 92, commi 1, 2 e 3, della legge n. 289 del 2002) - 1. I centri sociali per anziani gestiti dai soggetti e per le finalità di cui al comma 2, nelle cui strutture ricettive siano installati apparecchi radioriceventi destinati all'ascolto collettivo, sono esentati dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni. I medesimi centri sono altresì esentati dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al titolo II, per lo svolgimento delle attività indicate nella tariffa di cui all'allegato 2 del presente testo unico, svolte occasionalmente e in attuazione delle finalità di cui al comma 2.

     2. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa ai centri sociali per anziani gestiti da enti del Terzo settore non commerciali, da associazioni o enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, da organizzazioni di volontariato nonchè da altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalità rientrino nei principi più generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare siano volte alla socializzazione e all'integrazione delle persone anziane.

     3. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, primo periodo, è presentata dai soggetti legalmente responsabili dei centri per anziani all'Ufficio Canone TV, e deve riportare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, secondo periodo, è presentata, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente.»;

     m) all'articolo 58:

     1) alla sotto-rubrica dopo le parole: «articolo 27» sono inserite le seguenti: «, commi primo, secondo e quarto,»;

     2) il comma 3 è abrogato;

     3) al comma 4 le parole: «dell'articolo 24 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 332 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     n) all'articolo 59, comma 1, le parole: «all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     o) all'articolo 60, comma 1, le parole: «dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     p) all'articolo 61:

     1) alla sotto-rubrica le parole: «commi da 154 a 157 e 159» sono sostituite dalle seguenti: «commi 154, 156, 157 e 159»;

     2) il comma 2 è abrogato;

     q) all'articolo 90, comma 1, le parole: «le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e» sono soppresse;

     r) al titolo X:

     1) la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: «Disposizioni di interpretazione autentica, abrogazioni e decorrenza»;

     2) dopo l'articolo 98 è inserito il seguente:

     «Art. 98 bis. Disposizione di interpretazione autentica (articolo 2, comma 4, del decretolegge n. 4 del 2014) - 1. Per gli effetti dell'articolo 14 della tariffa di cui all'allegato 4, le disposizioni dell'articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, richiamate dal predetto articolo 14, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.»;

     s) all'articolo 99, comma 1:

     1) la lettera b), è sostituita dalla seguente:

     «b) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sugli intrattenimenti:

     1) gli articoli da 1 a 6-bis, 14, 14-bis, 20, 22, da 26 a 31, 38, 39, 41, 42 e tariffa allegata del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

     2) l'articolo 9, comma 19, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;»;

     2) alla lettera f):

     2.1) al numero 1), le parole: «articoli da 1 a17» sono sostituite dalle seguenti: «articoli da 1 a 18»;

     2.2) dopo il numero 4) sono inseriti i seguenti:

     «4-bis) articolo 92, commi 1, 2 e 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

     4-ter) articolo 1, comma 132, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;»;

     3) alla lettera h) dopo il numero 2) è inserito il seguente: «2-bis) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50»;

     t) alla tariffa di cui alla tabella A dell'allegato 1:

     1) all'articolo 7 le parole: «dalla tariffa allegato B e tabella allegato C» sono sostituite dalle seguenti: «dalla tariffa di cui alla tabella B e dalla tabella C»;

     2) all'articolo 22 le parole: «nella tariffa allegato B e nella tabella allegato C» sono sostituite dalle seguenti: «nella tariffa di cui alla tabella B e nella tabella C»;

     u) alla tariffa di cui alla tabella B dell'allegato 1:

     1) all'articolo 1 le parole: «Un quarto dell'imposta stabilita dall'art. 1 lettera a) della tariffa allegato A)» sono sostituite dalle seguenti: «Un quartodell'imposta stabilita dall'art. 1 lettera a) della tariffa di cui alla tabella A»;

     2) all'articolo 3 le parole: «Assicurazioni contro i danni previsti dall'articolo 7 lettera a) della tariffa allegato A)» sono sostituite dalle seguenti: «Assicurazioni contro i danni previsti dall'articolo 7 lettera a) della tariffa di cui alla tabella A» e le parole: «Un quinto dell'imposta stabilita dall'art. 7 lettera a) della tariffa allegato A)» sono sostituite dalle seguenti: «Un quinto dell'imposta stabilita dall'art. 7 lettera a) della tariffa di cui alla tabella A»;

     v) alla tariffa di cui alla tabella C dell'allegato 1:

     1) all'articolo 4, dopo le parole: «della legge 22 dicembre 1953, numero 955» sono inserite le seguenti: «e della legge 5 luglio 1961, n. 635»;

     2) l'articolo 10 è abrogato;

     3) il numero: «11-bis» è sostituito dal seguente: «12»;

     z) alla tariffa di cui all'allegato 2, nota numero 3, le parole: «all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 28-ter, comma 1, del presente testo unico»;

     aa) alla tariffa di cui all'allegato 4:

     1) all'articolo 1 è inserita la seguente rubrica: «(Porto d'armi)»;

     2) all'articolo 2:

     2.1) è inserita la seguente rubrica: «(Porto d'armi anche per uso di caccia)»;

     2.2) la nota 3 è soppressa;

     3) all'articolo 3 è inserita la seguente rubrica: «(Case da gioco)»;

     4) all'articolo 4 è inserita la seguente rubrica: «(Oggetti preziosi)»;

     5) all'articolo 5:

     5.1) è inserita la seguente rubrica: «(Pesca marittima)»;

     5.2) le parole: «art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41» sono sostituite dalle seguenti:

     «art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153»;

     6) all'articolo 6 è inserita la seguente rubrica: «(Privativa per nuove varietà vegetali)»;

     7) all'articolo 7 è inserita la seguente rubrica: «(Registrazione per marchi d'impresa o di certificazione e collettivi)»;

     8) all'articolo 8:

     8.1) è inserita la seguente rubrica: «(Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori)»;

     8.2) le parole: «legge 21 febbraio 1989, n. 70» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»;

     9) all'articolo 9:

     9.1) è inserita la seguente rubrica: «(Certificati complementari di protezione di medicinali)»;

     9.2) le parole: «legge 19 ottobre 1991, n. 349» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 61 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»;

     9.3) la nota 2 è soppressa;

     10) all'articolo 10:

     10.1) è inserita la seguente rubrica: «(Registrazione di atti di trasferimento, divisione o società di diritti d'autore - Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di progetti di lavori dell'ingegneria o lavori analoghi)»;

     10.2) al comma 2, le parole: «, di dischi fonografici o apparecchi analoghi e» e il numero «77» sono soppresse, e le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente: «a) per ogni progetto 34,00»;

     11) all'articolo 11 è inserita la seguente rubrica: «(Installazione ed esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale o su tutto il territorio nazionale - Reti per la diffusione via cavo di programmi televisivi)»;

     12) all'articolo 12:

     12.1) è inserita la seguente rubrica: «(Trasmissione di programmi televisivi in contemporanea via etere e via cavo)»;

     12.2) le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1991, n. 73» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73»;

     13) all'articolo 13 è inserita la seguente rubrica: «(Installazione ed esercizio di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione di programmi televisivi)»;

     14) all'articolo 14:

     14.1) è inserita la seguente rubrica: «(Apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione)»;

     14.2) le parole: «art. 318 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156» sono sostituite dalle seguenti: «art. 160 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259»;

     15) all'articolo 15:

     15.1) è inserita la seguente rubrica: «(Iscrizione agli albi)»;

     15.2) il numero «8-bis» è sostituito dal seguente: «9»;

     16) all'articolo 16 è inserita la seguente rubrica: «(Bollatura e numerazione di libri e registri)».

 

     Art. 6. Modifiche al testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33

     1. Al testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 5:

     1.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e quella dovutadai soggetti di cui all'articolo 139, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026;»;

     1.2) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;»;

     2) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 68, commi 19 e 20, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.»;

     3) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 68, comma 19, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.»;

     b) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonchè il termine previsto dall'articolo 111, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre.»;

     c) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) alla sotto-rubrica, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1.1) dopo le parole: «numero 7,» sono inserite le seguenti: «primo, secondo, quarto e quinto periodo,»;

     1.2) dopo le parole: «comma 574,» sono inserite le seguenti: «primo, secondo, quarto e quinto periodo,»;

     2) il comma 7, primo periodo, è sostituito dal seguente: «7. In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonchè iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi degliarticoli 161, comma 7, e 247 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, per importi complessivamente superiori a euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 3, fatta eccezione per i crediti indicati al medesimo articolo 3, comma 5, lettere f), g) e h).»;

     3) al comma 8:

     3.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «8. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 3, utilizzano in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 81, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.»;

     3.2) il terzo periodo è soppresso;

     3.3) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 3, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 3 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui agli articoli 161, comma 7, e 247 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonchè all'irrogazione delle sanzioni.»;

     d) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) alla sotto-rubrica le parole: «periodi dal primo al sesto», sono sostituite dalle seguenti: «primo, quarto, quinto e sesto periodo»;

     2) al comma 1, il secondo e terzo periodo sono soppressi;

     e) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 82, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 33 e 34 del presente testo unico, 50, comma 4, del decreto legislativo 15dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al primo periodo è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.»;

     2) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l'articolo 64, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, resta ferma la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542. Qualora il volume di affari registrato dai predetti soggetti nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, si applica il limite di cui all'articolo 3, comma 10, fissato in 2 milioni di euro.»;

     f) all'articolo 8, il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonchè il termine previsto dall'articolo 111, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre.»;

     g) all'articolo 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 3 ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 353 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di definizione ai sensi dell'articolo 350, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 360, dello stesso testo unico, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 18 e 20 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, di conciliazione ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.»;

     2) al comma 2, la parola: «Ministero», è sostituita dalla seguente: «Ministro»;

     h) all'articolo 17, al comma 1, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 3, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a seguito di comunicazione di irregolarità ai sensi dell'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, entro i termini previsti dall'articolo 292, comma 2, del citato testo unico.»;

     i) all'articolo 28, al comma 1, sostituire le parole: «27 dicembre 2007» con le seguenti: «24 dicembre 2007»;

     l) all'articolo 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 23», sono aggiunte le seguenti: «, commi 1, 1-bis, 2, lettera a), primo, secondo e terzo periodo, lettere b), c), d) ed e), 3 e 4,»;

     2) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. Gli enti e le società indicati nell'articolo 82, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, le società e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 64 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore, il commissario liquidatore nonchè il condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.»;

     3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 53, comma 11, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, devono in ogni caso operare le relative ritenute.»;

     4) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La ritenuta da operare è determinata:

     a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, esclusi quelli indicati alle lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi;

     b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;

     c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, con i criteri di cui all'articolo 23 dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del medesimo testo unico;

     d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), del richiamatotesto unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, con i criteri di cui all'articolo 21 dello stesso testo unico;

     e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, non compresi nell'articolo 19, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.»;

     5) al comma 4, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «4. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui al comma 3, lettere a) e b) e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 14 dello stesso testo unico, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonchè, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere d) e o), dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.»;

     m) l'articolo 34 è sostituito dal seguente: «ART. 34 Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, che corrispondono redditi di cui all'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'articolo 54 del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'articolo 33 e, in particolare, i commi 3, 4 e 5. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento.

     2. Sulla parte imponibile dei compensi di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti.

     3. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 52, comma 1, lettera d), del predetto testo unico in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento.

     4. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'articolo 52, comma 1, lettera m), del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi è operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli articoli 258 e 259, commi 1 e 2 del medesimo testo unico.»;

     n) all'articolo 37, al comma 1, sostituire le parole: «16 giugno 2023», con le seguenti: «13 giugno 2023»;

     o) l'articolo 38 è sostituito dal seguente: «Art. 38. Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi d'impresa e su altri redditi (articolo 25 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorchè non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui all'articolo 55, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 e sull'intero ammontare delle somme di cui al medesimo articolo 55, comma 2, lettera b). La ritenuta è elevata al 20 per cento per le indennità di cui all'articolo 19, comma 1, lettere c) ed e) dello stesso testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta deve essere operata con un'aliquota dello 0,5 per cento per l'anno 2028 e dell'1 per cento a decorrere dall'anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 92, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 143, 144, 145, 146 e 147 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. La ritenuta di cui al quinto periodo non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità di cui all'articolo 41, comma 1, del presente testo unico. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità attuative delle disposizioni del quinto e del sesto periodo.

     2. Salvo quanto disposto nel comma 4, se i compensi e le altre somme di cui al comma 1 sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

     3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai compensi di importo inferiore a 25,82 euro corrisposti dai soggetti indicati nell'articolo 82, comma 1, lettera c), del richiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e semprechè non costituiscano acconto di maggiori compensi.

     4. I compensi di cui all'articolo 25, comma 3, lettera c), del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, corrisposti a non residenti sono soggetti a una ritenuta del 30 per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. È operata, altresì, una ritenuta del 30 per cento a titolo di imposta sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusii compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.».

     p) all'articolo 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 25-bis», sono aggiunte le seguenti: «, dal primo al sesto comma, settimo comma, primo, secondo e terzo periodo e ottavo comma,»;

     2) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, per il primo scaglione di reddito.»;

     3) al comma 2, sostituire le parole: «primo comma», con le seguenti: «comma 1»;

     4) al comma 7, il quarto periodo è soppresso;

     5) al comma 8, dopo le parole: «a 7», sono aggiunte le seguenti: «, fermo quanto disposto dall'articolo 69-octies del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173,»;

     q) all'articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «25-ter», sono inserite le seguenti: «, commi 1, 2, 2bis, 2-ter, primo periodo,»;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera s), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.»;

     3) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

     r) all'articolo 42, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, per il primo scaglione di reddito ed è commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.»;

     s) all'articolo 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all'articolo 33, devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata con le seguenti modalità:

     a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, esclusi quelli indicati alle lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 33, comma 3;

     b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonchè su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile delle indennità di cui all'articolo 53, commi 7, 8, 9 e 10, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, con l'aliquota applicabile alloscaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;

     c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, con i criteri di cui all'articolo 23 dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2 del medesimo testo unico;

     d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi con i criteri di cui all'articolo 20, dello stesso testo unico;

     e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, non compresi nell'articolo 19, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.»;

     2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte costituzionale, nonchè della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennità e degli assegni vitalizi di cui all'articolo 52, comma 1, lettera i), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennità e assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.»;

     t) all'articolo 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 1, primo periodo, è sostituito dal seguente: «1. I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte.»;

     2) il comma 7, secondo periodo, è sostituito dal seguente: «La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle società dovuta dal percipiente nei confronti dei soggetti che esercitano le attività commerciali indicate nell'articolo 64 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti.»;

     u) all'articolo 46, il comma 1, primo periodo, è sostituito dal seguente: «1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 76, comma 1, lettera u), del testo unico delle disposizioni legislativein materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, in materia di redditi diversi, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 dello stesso testo unico, concernente la determinazione dell'imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche.»;

     v) all'articolo 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 4 è sostituito dal seguente:«4. I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, che corrispondono i proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 26 per cento ovvero con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), del presente testo unico e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Nel caso dei rapporti indicati nel richiamato articolo 46, comma 1, lettera i), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.»;

     2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le ritenute previste nei commi da 1 a 4 sono applicate a titolo di acconto nei confronti di:

     a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonchè i rapporti da cui gli interessi e altri proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;

     b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;

     c) società ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui allo stesso articolo 82, comma 1, lettera d). La ritenuta di cui al comma 4 è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società e in ogni altro caso. Non sono soggetti, tuttavia, a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 4 corrisposti a società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, alle società ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e alle stabili organizzazioni delle società ed enti di cui allo stesso articolo 82, comma 1, lettera d).»;

     3) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. I gestori di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l'aliquota prevista dal comma 1.»;

     z) all'articolo 49, al comma 4, le parole: «e dell'articolo 38», sono sostituite dalle seguenti «ferme le sanzioni dovute ai sensi dell'articolo 38»;

     aa) all'articolo 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nell'articolo 46, comma 1, lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), i) e l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, qualora siano percepiti da soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 67, comma 1.»;

     2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Qualora i rapporti di cui all'articolo 46, comma 1, lettere i) e l), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, abbiano a oggetto azioni o strumenti finanziari similari alle azioni di cui allo stesso articolo 46, l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.»;

     bb) l'articolo 51 è sostituito dal seguente: «Art. 51. Ritenuta a titolo d'imposta per determinati redditi di capitale (articolo 26-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 2, comma 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)

     1. Sui redditi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera m), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 307 del citato testo unico.

     2. Sui redditi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera n), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, i soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura prevista dall'articolo 307 del citato testo unico.

     3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 26 per cento. L'imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 33, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva è applicata dai soggetti di cui all'articolo 33 attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati e informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.

     4. I redditi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi del comma 1 sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cuiall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.»;

     cc) all'articolo 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 3, lettera c), i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

     «1) gli utili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera g), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;

     2) le remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui agli articoli 46, comma 2, lettera a) e 118, comma 15, lettera a), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, anche per la quota che non comporta la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;»;

     2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Se il soggetto che effettua il pagamento dei canoni e degli interessi di cui al comma 3 controlla o è controllato, direttamente o indirettamente, dal soggetto che è considerato beneficiario effettivo, ovvero entrambi i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, da un terzo, e l'importo degli interessi o dei canoni è superiore al valore normale determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, l'esenzione di cui al comma 1 si applica limitatamente al medesimo valore normale.»;

     dd) all'articolo 54 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La ritenuta prevista nel comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:

     a) imprenditori individuali, qualora i titoli o i certificati da cui i proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;

     b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;

     c) società ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al predetto articolo 82, comma 1, lettera d). La predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società e in ogni altro caso.»;

     2) al comma 6, i periodi primo e secondo, sono sostituiti dai seguenti: «6. Per i titoli e i certificati di cui al comma 1 emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta è operata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi, nel riacquisto o nella negoziazione dei titoli o certificati; essi provvedono anche al versamento delle ritenute operate e alla presentazione della dichiarazione indicata nello stesso comma 1. Non sono soggetti a ritenuta i proventi percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, nonchè dalle società ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al richiamato articolo 82, comma 1, lettera d).»;

     3) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. I soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, o del riacquisto o negoziazione dei titoli o certificati, devono annotare giornalmente in un apposito registro tenuto e numerato a norma dell'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, le operazioni di emissione, rimborso, riacquisto e negoziazione dei titoli o certificati, con la indicazione delle somme ricevute o erogate in relazione a esse, e le operazioni di distribuzione di proventi.»;

     4) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Relativamente alle ritenute, ai versamenti e alle dichiarazioni previsti dal presente articolo e al registro previsto nel comma 8 si applicano le disposizioni del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nonchè quelle degli articoli 77 e 81 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.»;

     ee) all'articolo 55 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le società e gli enti indicati nell'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 49, comma 7, del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere d) ed e), del medesimo testo unico, nonchè agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), del predetto testo unico, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del medesimo testo unico. La ritenuta è applicata altresì dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione previsti nel primo periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 75 del predetto testo unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato nell'articolo 49, comma 2, del medesimo testo unico.»;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei casi di cui all'articolo 49, commi 5 e 7, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, la ritenuta prevista dai commi 1 e 6 si applica sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.»;

     3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle società e altri enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni a essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente alla data individuata dall'articolo 118, comma 2, lettera a), del citato testo unico.»;

     4) il comma 4, primo periodo, è sostituito dal seguente: «4. La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 26 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 5, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»;

     5) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»;

     6) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, a contratti di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), del medesimo testo unico, in cui l'associante è soggetto non residente, qualificati e non qualificati ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere d) ed e), del medesimo testo unico, è operata una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta è operata a titolo d'acconto sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162, comma 1, del citato testo unico, salvo che sia avvenuta la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 162, comma 3, dello stesso testo unico, che è rispettata, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, la condizione di cui al medesimo articolo 162, comma 2, lettera b). La disposizione del primo periodo non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), secondo periodo, del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta è, altresì, operata sull'intero importo delle remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), secondo periodo, del citato testo unico.»;

     ff) all'articolo 56, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La disposizione del comma 1 si applica altresì alle remunerazioni di cui all'articolo 98, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, semprechè la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel comma 1.»;

     gg) all'articolo 57, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni di cui all'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è applicata, in luogo della ritenuta di cui all'articolo 55, commi 1, 4 e 5, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote e alle medesime condizioni previste dal predetto articolo.»;

     hh) all'articolo 58 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 1, primo periodo, è sostituito dal seguente: «1. Sui proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 54, comma 12, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le SICAV, le SICAF, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 54, comma 12, e quelli di cui all'articolo 33 incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 26 per cento.»;

     2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:

     a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;

     b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico;

     c) società ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.»;

     ii) all'articolo 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 1, primo periodo, è sostituito dal seguente: «1. Sui proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 26 per cento.»;

     2) il comma 2, primo periodo, è sostituito dal seguente: «2. La ritenuta del 26 per cento è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera h), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari, non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998.»;

     3) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:

     a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;

     b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;

     c) società ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.»;

     4) il comma 9, primo periodo, è sostituito dal seguente: «9. I proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera h), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari e da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto.»;

     ll) all'articolo 60 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 1, primo periodo, è sostituito dal seguente: «1. Sui proventi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 26 per cento.»;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti di:

     a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 74 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;

     b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi;

     c) società ed enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del predetto articolo.»;

     3) il comma 5, quinto periodo, è sostituito dal seguente: «Si tiene, altresì, conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.»;

     mm) all'articolo 63, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, escluse le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle a esse equiparate;»;

     2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), e quelli di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, esclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio;»;

     nn) all'articolo 65 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 4», sono aggiunte le seguenti: «, commi 1, 2, 3 e 5»;

     2) il comma 4 è abrogato;

     oo) all'articolo 66, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'articolo 63, commi 1 e 2, conseguiti, anche dai soggetti di cui all'articolo 63, commi 1 e 2, nell'esercizio di attività commerciali, assoggettati a imposta sostitutiva di cui all'articolo 63 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 100, comma 1, lettera b), e 117, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 24 e 88 del predetto testo unico.»;

     pp) all'articolo 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 8», sono aggiunte le seguenti: «, commi 1, 2, 3-bis e 3-ter,»;

     2) il comma 3 è abrogato;

     qq) all'articolo 71 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 1, primo periodo, è sostituito dal seguente: «1. La ritenuta di cui all'articolo 48, comma 1, è applicata a titolo d'imposta nei confronti degli enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.»;

     2) il comma 2, primo periodo, è sostituito dal seguente: «2. Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni delle emissioni delle obbligazioni e titoli similari, ai fini della determinazione della differenza di emissione o di rimborso di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e dell'articolo 48, comma 8, si considera prezzo di emissione quello di aggiudicazione della «prima» tranche del prestito.»;

     rr) all'articolo 72 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. A decorrere dalla data del 27 ottobre 2019 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonchè quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento.»;

     2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 124 e 125 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 4.»;

     3) il comma 6, primo periodo, è sostituito dal seguente: «6. A decorrere dall'anno 2013 i soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 304, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 306, comma 4, del medesimo testo unico, sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno, ai sensi del citato articolo 306, comma 9.»;

     4) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Per gli intermediari finanziari, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:

     a) al 31 dicembre 2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 362, commi 2 e 4, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, limitatamente alla quota dell'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti;

     b) al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 362, commi 2 e 4, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, limitatamente alla quota del 3 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti;

     c) al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028, non si tiene conto delle disposizioni di cui all'articolo 362, commi 8 e 9, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.»;

     ss) all'articolo 73, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per i redditi sottoposti a tassazione separata, di cui all'articolo 19, commi 1, 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte, è dovuto un versamento, a titolo di acconto, nella misura del 20 per cento. Il versamento è effettuato nei termini e con le modalità previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi.»;

     tt) all'articolo 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 2, le parole: «e l'articolo 38», sono sostituite dalle seguenti: «, ferma la sanzione dovuta ai sensi dell'articolo 38»;

     2) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) quando, essendo stata presentata dai coniugi dichiarazione congiunta, l'acconto conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore rispetto all'imposta dovuta da parte di uno dei coniugi, nel caso in cui nell'anno successivo uno o ambedue i coniugi presentino dichiarazione separata, rispettivamente, a causa del decesso dell'altro coniuge o di separazione legale ed effettiva, ovvero qualora siano state presentate dichiarazioni separate per fruire dell'assistenza fiscale di cui agli articoli 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85 e 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e all'articolo 69 del citato testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.»;

     uu) all'articolo 76, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi dell'articolo 3 è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, l'ufficio provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento.»;

     vv) all'articolo 77, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l'ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nonchè per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso articolo 243.»;

     zz) all'articolo 80, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dagli articoli 76, comma 5, e 77, comma 2, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, gli uffici si avvalgono della procedura di cui al presente articolo.»; aaa) all'articolo 81, comma 6, lettera c), il primo periodo, è sostituito dal seguente: «c) il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera b) sarà erogato previa prestazione delle garanzie indicate all'articolo 116, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, di durata quinquennale.»;

     bbb) all'articolo 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 293, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, maggiorato di dodici mesi.»;

     2) il comma 2, primo periodo, è sostituito dal seguente: «2. Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 262, comma 1, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte a ruolo unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per la imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione degli interessi ai sensi dell'articolo 97.»;

     ccc) all'articolo 86, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 43-ter», sono aggiunte le seguenti: «, commi primo, secondo, terzo, primo periodo, quarto e quinto,»;

     2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 131, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi del comma 2.»;

     ddd) all'articolo 93, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, al netto dei versamenti diretti che risultano effettuati;»; eee) all'articolo 96 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 292, commi 7, 8, 9, 10 e 11 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.»;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 353 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonchè della sanzione di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.»;

     3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con riguardo a:

     a) versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 292, commi 2 e 6 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;

     b) versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell'articolo 353, comma 1, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.»;

     fff) all'articolo 101, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nonchè del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi dell'articolo 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;»;

     2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 245 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;»;

     ggg) all'articolo 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La notifica della cartella può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 268 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.»;

     2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nei casi previsti dall'articolo 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'articolo 266 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.»;

     3) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 266 del predetto testo unico; per la notificazione della cartella di pagamento ai debitori non residenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 266, commi 4 e 5, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.»;

     hhh) all'articolo 103, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli atti e le comunicazioni dell'agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza dei destinatari con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 268 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.»;

     iii) all'articolo 115, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La responsabilità solidale stabilita dal comma 1 opera anche nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, al computo cumulativo dei redditi ai soli fini della determinazione dell'aliquota.»;

     lll) all'articolo 117, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La responsabilità di cui ai commi da 1 a 4 è accertata dall'ufficio con atto motivato da notificare ai sensi dell'articolo 266 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.»;

     mmm) all'articolo 144, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Relativamente alle somme di cui all'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dovute agli esercenti arti e professioni per l'attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all'esito della verifica, al pagamento in favore:

     a) dell'agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;

     b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito.»;

     nnn) all'articolo 175, comma 2, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «In caso di inadempimento, all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 69-undecies del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, provvede, su documentata segnalazione dell'agente della riscossione procedente e con le modalità previste dall'articolo 18, commi da 2 a 7, del citato testo unico n. 173 del 2024, l'ufficio competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui è stata rivolta la richiesta.»;

     ooo) all'articolo 180, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il prezzo base dell'incanto è pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 299, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, moltiplicato per tre.»;

     ppp) all'articolo 187, alla sotto-rubrica, le parole: «12 giugno 2011, n. 106», sono sostituite dalle seguenti: «12 luglio 2011, n. 106»;

     qqq) all'articolo 188, al comma 5, le parole: «dell'articolo 104», sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 241 e 242»;

     rrr) all'articolo 194, alinea, al comma 2, le parole: «all'articolo 192, comma 2», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 192, comma 1»;

     sss) all'articolo 195, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli uffici di collegamento, ciascuno secondo le competenze previste dall'articolo 194, comma 3, forniscono all'autorità richiedente dell'altro Stato membro tutte le informazioni utili per il recupero dei crediti, utilizzando i dati e le notizie acquisiti ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e degli articoli 63 e 64 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. A tale fine, si avvalgono anche dei poteri previsti dall'articolo 159, comma 2, lettera l), del citato del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, con le modalità ed entro i limiti dagli stessi stabiliti. L'ufficio di collegamento di cui all'articolo 194, comma 3, lettera c), si avvale dei suddetti poteri previa autorizzazione del direttore generale delle finanze.»;

     ttt) all'articolo 224 sono inserite le seguenti modificazioni:

     1) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Agli stessi fini di cui al comma 1, i dipendenti dell'agente della riscossione, previa autorizzazione rilasciata dai rispettivi direttori regionali, possono trattare i dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.»;

     2) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a 25.000 euro, l'agente della riscossione, previa autorizzazione dei direttori regionali e al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, può esercitare le facoltà e i poteri previsti dall'articolo 161 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.»;

     uuu) all'articolo 229, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al primo periodo la parola: «provvede», è sostituita con le seguenti: «e le regioni e province autonome provvedono»;

     2) al secondo periodo, le parole: «indicata nel relativo sito internet istituzionale», sono sostituite dalle seguenti: «e al competente ufficio della regione e/o provincia autonoma soccombente indicati nei relativi siti istituzionali».

 

     Art. 7. Modifiche al testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175

     1. Al testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 46, comma 1, primo periodo, le parole: «e il contributo per il Servizio sanitario nazionale» sono soppresse;

     b) all'articolo 57, comma 3, lettera h), le parole: «all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     c) all'articolo 65, comma 4:

     1) le parole: «dell'articolo 42, comma 3, e dell'articolo 43, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 262, comma 3, e dell'articolo 293, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) le parole: «negli articoli 56 e 57, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 286 e 293, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     d) all'articolo 74, comma 1, secondo periodo, le parole: «agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 159, comma 2, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     e) all'articolo 96, comma 5, terzo periodo, le parole: «all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     f) all'articolo 102:

     1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «ex articolo 48-ter» sono inserite le seguenti «, commi 2,3 e 4»;

     2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso di perfezionamento della conciliazione, ferma restando la riduzione delle sanzioni prevista dall'articolo 69-trices del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 99 o di redazione del processo verbale di cui agli articoli 100 e 101.»;

     3) il comma 2 è abrogato;

     4) al comma 3, le parole: «all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 295 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura prevista dall'articolo 69-tricies bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;

     5) al comma 4 le parole: «dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 353 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     g) all'articolo 127, comma 2, le parole: «dall'articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 116, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10».

 

     Art. 8. Modifiche al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173

     1. Al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 6, comma 7, le parole: «articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 116, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     b) all'articolo 7, comma 3, le parole: «o dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'articolo 350 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «articoli 5 e 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 5 e 82 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     d) all'articolo 14:

     1) al comma 1:

     1.1. alla lettera e), le parole: «articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 351, comma 3, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     1.2. alla lettera f), le parole: «articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 350 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     1.3. alla lettera g), le parole: «articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 351, comma 3, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al comma 2, le parole: «articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», sono sostituite dalle seguenti: «articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole «e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «e 276 del medesimo testo unico»;

     e) all'articolo 20:

     1) al comma 4, le parole: «articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», sono sostituite dalle seguenti: «articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole «articoli 54-bis e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 276 e 266, comma 6, del medesimo testo unico»;

     2) al comma 5, le parole: «articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 360 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     f) all'articolo 27:

     1) alla sotto-rubrica, dopo le parole «n. 471 del 1997», sono inserite le seguenti «; articolo 6, comma 6, secondo e quarto periodo, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215; articolo 8, comma 2, secondo e terzo periodo, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44»;

     2) ai commi 2 e 4, le parole: «articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     3) al comma 7, le parole: «articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», sono sostituite dalle seguenti: «articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     4) al comma 8, le parole: «articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 119, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     5) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. In caso di rettifica della maggiorazione determinata dai soggetti di cui all'articolo 118, commi 18 e 19, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 3 non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 118, comma 23, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione. In assenza della comunicazione prevista dal medesimo articolo 118, comma 23, attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui al comma 3.»;

     6) al comma 10 le parole: «all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli da 203 a 206 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     7) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 255 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi, non ammessi in deduzione ai sensi del medesimo articolo 255. In nessun caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 e la sanzione è riducibile esclusivamente ai sensi dell'articolo 18, comma 3.»

     g) all'articolo 28

     1) ai commi 2 e 4, le parole: «articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al comma 8, le parole: «articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», sono sostituite dalle seguenti: «articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     3) al comma 9, le parole: «articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 119, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     h) all'articolo 30:

     1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «n. 471 del 1997», sono inserite le seguenti: «; articoli 38-bis.2, comma 11, secondo periodo, e 54-bis.1, commi 3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;

     2) al comma 1:

     2.1) al terzo e al quarto periodo, le parole: «articoli 70.1 e da 74-quinquies a 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 156 e da 149 a 152 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     2.2) al sesto periodo, le parole: «articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 277 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54-bis.1» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 277»;

     3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. In caso di liquidazione effettuata ai sensi dell'articolo 277 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare, si applica la sanzione di cui al comma 1, determinata in base all'imposta liquidata. L'avvenuta comunicazione degli esiti della liquidazione non consente di applicare il comma 2.»;

     4) al comma 2, le parole «articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     5) al comma 3, le parole: «articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 100, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     6) al comma 4, le parole: «articolo 50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 101, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10» e le parole «articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     7) al comma 6, le parole «articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     8) al comma 9, le parole: «articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 276 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     9) al comma 10:

     9.1) le parole: «articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     9.2) dopo le parole: «rimborsato.» è aggiunto il seguente periodo: «Nei confronti dei soggetti non residenti che, ai sensi dell'articolo 118 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, conseguono un rimborso non dovuto si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 100 ed il 200 per cento della somma indebitamente rimborsata. Nei confronti dei soggetti non residenti che, ai sensi dell'articolo 120 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, conseguono un indebito rimborso si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 200 e il 400 per cento della somma rimborsata.»;

     10) al comma 11:

     10.1) al primo periodo, le parole: «articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 68 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     10.2) al secondo periodo, le parole: «articoli 74-quinquies, commi 1 e 4, e 74-sexies, commi 4 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 149, commi 1 e 4, e 151, commi 4 e 7, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     i) all'articolo 31:

     1) al comma 2, le parole: «articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 65 e 139, commi 7 e 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     2) al comma 3, primo periodo, le parole: «all'articolo 2, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, commi 1, 2, 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»; al secondo e terzo periodo le parole: «all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2, comma 6, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;

     3) al comma 5:

     3.1) al primo periodo, le parole: «articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 139, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     3.2) al secondo periodo, le parole: «articolo 74, primo comma, lettera d), quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 139, comma 1, lettera d), quarto periodo, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;

     3.3) al terzo periodo, le parole: «articolo 74, primo comma, lettera d), terzo e quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 139, comma 1, lettera d), terzo e quarto periodo, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;

     4) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     «6-bis. Le sanzioni del presente articolo si applicano nel caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 77, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.»;

     5) al comma 8, le parole: «articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 56 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     6) al comma 9, le parole: «articolo 50, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 101, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     7) al comma 11:

     7.1) al primo periodo, le parole: «articoli 17, 34, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 64, 133, comma 6, secondo periodo, e 139, commi 7 e 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»; le parole: «articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 97, comma 1, e 98, comma 1, del medesimo testo unico»;

     7.2) al secondo periodo, le parole: «articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     7.3) al quarto periodo, le parole: «articolo 21 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 72 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;

     8) ai commi 12 e 13, le parole: «articolo 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 56 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     9) al comma 14, le parole: «articoli 26, terzo comma, e 30-ter, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 92, comma 3, e 115, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     10) al comma 15, le parole: «articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 139, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     l) all'articolo 32:

     1) al comma 1:

     1.1) al primo periodo, le parole: «articolo 8, primo comma, lettere b) e b-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 45, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     1.2) al secondo periodo, le parole: «articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 39, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;

     2) al comma 2, le parole: «articolo 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 51, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     3) al comma 3, le parole: «articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 46, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     4) ai commi 4 e 5, le parole: «articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 48, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     5) al comma 6, le parole: «articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 47, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     6) al comma 7, le parole: «articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 45, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10» e le parole: «articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 46, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;

     7) al comma 8, le parole: «articolo 8-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 48, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10» e le parole: «articolo 8-bis, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico»;

     m) dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 32 bis. Violazioni relative alle dichiarazioni di utilizzo nel territorio dell'Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto

     1. Nel caso in cui la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, sia mendace, si applica la sanzione pari al 30 per cento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base all'effettivo utilizzo del servizio di cui al citato articolo 21, comma 3, primo periodo, nel territorio dell'Unione europea e l'imposta indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace.

     Art. 32 ter. Violazione degli obblighi di conservazione e di comunicazione per i prestatori di servizi di pagamento (articolo 2, decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 153)

     1. In caso di violazione degli obblighi di conservazione di cui all'articolo 103 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 34, comma 1.

     2. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 104 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, si applica la sanzione di cui all'articolo 35, comma 1.»;

     n) all'articolo 33:

     1) alla sotto-rubrica, dopo le parole «n. 471 del 1997», sono inserite le seguenti «; articolo 166-bis, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 43-ter, terzo comma, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»;

     2) al comma 1, secondo periodo, le parole: «articoli 70.1, comma 2, 74-quinquies, comma 6, e 74-sexies.1, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 156, comma 2, 149, comma 6, e 151, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     3) al comma 4, le parole: «articolo 110, comma 9-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 119, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     4) al comma 5, le parole: «articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, lettera c), e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 49, comma 4, 77, comma 4, 96, comma 1, lettera c), e 98, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117» e le parole: «articolo 47-bis, comma 1, del medesimo testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 162, comma 1, del medesimo testo unico»;

     5) al comma 6, le parole: «articolo 167, comma 11, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 186, comma 14, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n.117»;

     6) al comma 7, le parole: «articolo 113, comma 6, 124, comma 5-bis e 132, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 122, comma 6, 132, comma 7, e 139, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;

     7) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

     «7-bis. In caso di omessa o incompleta segnalazione dei valori delle attività e delle passività di cui all'articolo 192 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 4.

     7-ter In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 131 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n.117, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 1.»;

     o) all'articolo 34:

     1) alla sotto-rubrica, dopo le parole «n. 471 del 1997», sono inserite le seguenti «; articolo 1, comma 145, terzo periodo, legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

     2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di omessa annotazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, del valore delle rimanenze di cui all'articolo 34 del citato testo unico nel registro indicato dall'articolo 23 del medesimo testo unico.

     1-ter. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di omessa redazione del prospetto, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nel termine stabilito nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003 n. 126.»;

     3) al comma 4, le parole: «agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10» e le parole: «articolo 34 dello stesso decreto n. 633 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 133 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto »;

     4) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. In caso di omessa presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 200, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento o di invio di dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.»;

     p) all'articolo 35:

     1) al comma 1, le parole: «articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 159, comma 2, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al comma 2, le parole: «articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 7, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     q) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

     «Art. 35 bis. Violazioni relative agli obblighi di adeguata verifica o di comunicazione da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività (articolo 14, comma 3, decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194)

     1. La sanzione di cui all'articolo 35 si applica anche nei casi di violazione degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali o degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli da 232 a 236 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     r) all'articolo 36:

     1) alla sotto-rubrica, dopo le parole «n. 471 del 1997», sono inserite le seguenti: «; articolo 37, comma 29, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; articolo 25-ter, comma 4, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»;

     2) al comma 2, le parole: «articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 54 e 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     3) al comma 4, le parole: «articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 51 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     4) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettere a) e b), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la mancata restituzione dei questionari inviati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, o la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere, nonchè l'inottemperanza all'invito a comparire fatto sulla base dei medesimi poteri.»;

     5) al comma 5, primo e quarto periodo, le parole: «articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 77, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     6) al comma 6, primo periodo, le parole: «articolo 2, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, commi 1, 2, 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»; al secondo periodo, le parole: «articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, comma 5, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto»;

     7) al comma 7, le parole: «articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 101, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     8) al comma 8, primo periodo, le parole: «articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 110, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117» e le parole: «articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 52 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;

     9) al comma 9, secondo periodo, le parole: «articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»; al terzo periodo, le parole: «articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, comma 5, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     10) al comma 10, le parole: «articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     11) al comma 11, le parole: «articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 154, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     12) al comma 12, le parole: «articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 116 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10» e le parole: «articolo 73, terzo comma, del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 91, comma 3, del medesimo testo unico»;

     11) al comma 14, le parole: «articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 68, commi 19 e 20, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     12) al comma 15, le parole: «articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 64, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10» e le parole: «articolo 35, comma 7-quater, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 68, comma 10, del medesimo testo unico»;

     13) dopo il comma 15 è inserito il seguente:

     «15-bis - L'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 40, comma 4, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1.»;

     s) all'articolo 37:

     1) al comma 3, terzo periodo, «articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, commi 1, 2, 4 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     2) al comma 5, le parole: «articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 161, comma 13, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     3) al comma 7, le parole: «articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 139, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     4) al comma 10, terzo periodo, le parole: «articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»; al quarto periodo, «articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82, comma 5, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     t) all'articolo 38:

     1) al comma 2, le parole: «articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», sono sostituite dalle seguenti: «articoli 243, 244, 245, 276 e 279 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al comma 9, le parole: «articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 91, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10» e le parole: «di cui all'articolo 38-bis del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico»;

     u) dopo l'articolo 38 sono inseriti i seguenti:

     «Articolo 38-bis - Violazione del divieto di compensazione in caso di accollo

     1. Nelle ipotesi di accollo del debito d'imposta altrui, in caso di utilizzo in compensazione dei crediti dell'accollante in violazione del divieto disposto dall'articolo 251, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applicano:

     a) all'accollante, le sanzioni di cui all'articolo 38, commi 5 o 7;

     b) all'accollato, la sanzione di cui al predetto articolo 38, comma 1.

     Art. 38 ter. Violazione del divieto di compensazione (Articolo 31, comma 1, secondo e terzo periodo, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

     1. In caso di inosservanza del divieto di compensazione di cui all'articolo 6 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al primo periodo, i termini di cui all'articolo 22 decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione.»;

     v) all'articolo 41,

     1) alla sotto-rubrica, dopo le parole "1986" sono inserite le seguenti "; articolo 22, comma 1, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131";

     2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Nell'ipotesi di enunciazione in un atto di disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati di cui all'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la sanzione amministrativa di cui all'articolo 41.»;

     z) dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 41 bis. Irregolarità dell'autoliquidazione e del versamento (articolo 41, comma 2-bis, terzo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

     1. La sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, si applica nei casi di mancato pagamento della maggiore imposta dovuta nei termini di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123.

     2. La sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123. In tal caso, se il pagamento delle somme dovute è effettuato entro il termine di cui al citato articolo 45, comma 3, secondo periodo, l'ammontare della sanzione amministrativa è ridotto di un terzo.

     Art. 41 ter. Ritardati od omessi versamenti (articolo 17, comma 1-bis, decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

     1. Chi non esegue, in tutto o in parte, il versamento relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di cui all'articolo 21, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, è sanzionato ai sensi dell'articolo 38.»;

     aa) all'articolo 42, comma 1:

     1) al primo periodo, le parole: «articolo 51, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 298, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al secondo periodo, le parole: «articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 299, comma 5, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     bb) all'articolo 43:

     1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «1986» sono inserite le seguenti: «; articolo 1, comma 498, secondo periodo, legge 23 dicembre 2005, n. 266»;

     2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Ai fini dell'imposizione sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni di immobili di cui all'articolo 244 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 42.»;

     cc) dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:

     «Art. 43 bis. Omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati relativi alla cessione dell'immobile (articolo 35, comma 22.1, secondo periodo, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

     1. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui all'articolo 299, comma 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro.»;

     dd) dopo l'articolo 44 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 44 bis. Dichiarazione mendace o decadenza benefici prima casa

     1. In caso di dichiarazione mendace o di decadenza dei benefici di cui all'articolo 1, nota 1, della tariffa allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute nella misura ordinaria. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota esigibile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata.

     2. Nei casi di cui al comma 1, si applica al mutuatario la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza tra l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 18, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e quella di cui al primo comma dello stesso articolo.

     3. La sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, si applica anche qualora, sulla base degli elementi desumibili dalla dichiarazione di cui all'articolo 20, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e dai versamenti effettuati, risulti dovuta una maggiore imposta o risultino versamenti in tutto o in parte non eseguiti o tardivi.

     Art. 44 ter. Decadenza benefici cartolarizzazione

     1. Per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, della proprietà o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione di cui all'articolo 7.1, comma 4-quater, della legge 30 aprile 1999, n. 130, ove non si realizzi la condizione ivi prevista, si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in misura ordinaria.»;

     ee) all'articolo 45:

     1) al comma 1, le parole: «articolo 51, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 298, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al comma 2, le parole: «articolo 53-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 302 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     ff) all'articolo 48, comma 2, le parole: «articolo 34, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 309, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     gg) dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 48 bis. Irregolarità dell'autoliquidazione e del versamento (articolo 33, comma 3, secondo periodo, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

     1. La sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta ai sensi dell'articolo 118, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123. Se il pagamento delle somme dovute ai sensi del citato articolo 118 è effettuato entro il termine ivi indicato, l'ammontare della sanzione dovuta è ridotta a un terzo.

     Art. 48 ter. Violazione relative alle donazioni anteriori (articolo 57, comma 2, secondo periodo, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

     1. Nei casi di omissione, incompletezza o inesattezza dell'indicazione degli estremi delle donazioni anteriori, ai sensi dell'articolo 134, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, si applica, a carico solidalmente dei donanti e dei donatari, la sanzione amministrativa da una a due volte la maggiore imposta dovuta.»;

     hh) all'articolo 49, comma 1, le parole: «articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 310 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «articolo 25, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 110 del citato testo unico n. 123 del 2025»;

     ii) dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:

     «Art. 50 bis. Decadenza dei benefici per i trasferimenti a favore di discendenti e del coniuge di aziende, quote sociali e azioni

     1. Nel caso di mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 89, comma 6, periodi dal primo al quarto, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 38, comma 1.»;

     ll) dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

     «Art. 52 bis. Ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche

     1. La sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, si applica nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 74, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10. La sanzione di cui al primo periodo è ridotta a un terzo se il contribuente provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.»;

     mm) dopo l'articolo 54 è inserito il seguente:

     «Articolo 54-bis - Omesso pagamento dell'imposta di bollo per attività finanziarie oggetto di emersione (articolo 19, comma 10, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

     1. Per l'omesso versamento dell'imposta di cui all'articolo 167, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, si applica una sanzione pari all'importo non versato.»;

     nn) all'articolo 59, comma 1, lettera g), le parole: «articolo 74-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 142, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10»;

     oo) all'articolo 61:

     1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «1938» sono inserite le seguenti: «; articolo 27, terzo comma, regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; articolo 1, comma 132, secondo periodo, legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

     2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. Chiunque effettua audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico senza aver concordato il canone d'abbonamento di cui all'articolo 58 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, è passibile delle sanzioni previste dal comma 1, ancorchè abbia corrisposto il canone di abbonamento stabilito per l'uso privato di cui all'articolo 52 del predetto testo unico dei tributi erariali minori.

     1-ter. È irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa, nei casi di abuso nella fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 54-ter del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174.»;

     pp) dopo l'articolo 62, è inserito il seguente:

     «Art. 62 bis. Violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni delle aziende di vendita dell'energia elettrica (articolo 1, comma 155, legge 28 dicembre 2015, n. 208)

     1. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui all'articolo 61, comma 1, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 30, comma 1, e 38, comma 1.»;

     qq) alla parte I, titolo V:

     1) alla sotto-rubrica, dopo le parole «canone rai» sono inserite le seguenti: «; tasse sulle concessioni governative»;

     2) dopo il capo III, è inserito il seguente:

     «Capo III-bis - Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative

     Art. 62 ter. Violazioni in materia di tassa sulla licenza di porto di fucile (articolo 2, nota 3, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641)

     1. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui all'articolo 2, comma 1, della tariffa tasse sulle concessioni governative, allegato 4, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, si applica la sanzione amministrativa da euro 154,94 a euro 929,62 e, in caso di nuova violazione, da euro 258,23 a euro 1.549,37.

     Art. 62 quater. Ritardato pagamento della tassa annuale per i certificati complementari di protezione di medicinali e di prodotti fitosanitari (articolo 9, nota 2, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641)

     1. Per il ritardo della tassa annuale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della tariffa di cui all'allegato 4 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, entro il semestre si applica la sanzione pecuniaria di euro 361,52.»;

     rr) all'articolo 63,

     1) comma 1:

     1.1) alla lettera c), le parole: «articolo 7, quinto comma, del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 7, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     1.2) alla lettera e), le parole: «articolo 11 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 12 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     1.3) alla lettera f), le parole «articolo 8 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 8 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al comma 2, le parole: «articolo 7 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 7 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     ss) all'articolo 66, comma 1, le parole: «al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «alla parte II, titolo I, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     tt) all'articolo 67:

     1) al comma 1, le parole: «all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al comma 2, primo e terzo periodo, le parole: «articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     uu) all'articolo 69:

     1) al comma 1:

     1.1) alla lettera a), primo e secondo periodo, le parole: «articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 81 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»; al sesto periodo, le parole: «articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 243 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento», le parole: «articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 245 e seguenti del medesimo testo unico» e le parole: «articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 283 e seguenti del citato testo unico»;

     1.2) alla lettera b), le parole: «articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 82 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     2) al comma 4, le parole: «articolo 37, commi 2 e 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 83, commi 2 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     3) al comma 5, le parole: «articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 79, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e le parole: «articolo 34 e 35 del medesimo decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 80 e 81 del medesimo testo unico»;

     vv) alla parte I, titolo VI, dopo il capo IV, sono inseriti i seguenti:

     «Capo IV-bis - Violazioni relative a comunicazioni

     Sezione I - Violazioni relative a comunicazioni in materia di imposte sui redditi

     Art. 69 bis. Violazioni relative alle comunicazioni dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato

     1. Nel caso di inesatta comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 306, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, si applica al contribuente la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta.

     Art. 69 ter. Violazioni relative alle comunicazioni rilevanti in materia di imposizione minima globale (articolo 51, comma 9, decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)

     1. In caso di omessa presentazione della comunicazione rilevante di cui all'articolo 351, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026 n. 117, o di ritardo nella sua presentazione pari o superiore a tre mesi, si applica una sanzione amministrativa di 100 mila euro; in caso di ritardo inferiore a tre mesi o di invio dei dati incompleti o errati, si applica la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro. Le sanzioni amministrative indicate nel primo periodo non possono comunque superare complessivamente 1 milione di euro per tutte le imprese del gruppo multinazionale o nazionale localizzate nel territorio dello Stato italiano per le violazioni degli obblighi informativi riguardanti ciascun esercizio oggetto di comunicazione rilevante. L'omessa, ritardata, errata o incompleta comunicazione prevista all'articolo 351, comma 4, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi è punita con la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro. Per i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del presente titolo, le sanzioni amministrative previste al primo e al terzo periodo sono ridotte del 50 per cento.

     Sezione II - Violazioni relative a comunicazioni di crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

     Art. 69 quater. Violazioni relative alle comunicazioni di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali

     1. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 3-ter, periodi dal primo al quinto, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, determina l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 38, comma 5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, si applica la sanzione di cui all'articolo 38, comma 1.

     Art. 69 quinquies. Violazioni relative alle comunicazioni di non utilizzabilità dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (articolo 25, comma 2, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136)

     1. La mancata comunicazione di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, entro i termini ivi previsti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro. Articolo 69- sexies - Violazioni relative alle comunicazioni di crediti ceduti e non utilizzati

     1. La sanzione di cui all'articolo 38, comma 5, si applica nei casi di violazione dell'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67.

     Sezione III - Violazioni relative a comunicazioni in materia di riscossione

     Art. 69 septies. Violazioni relative alle comunicazioni per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia (articolo 23, comma 2, lettera a), quarto periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. L'omissione della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 3, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, relativa alle variazioni delle condizioni di spettanza della detrazione di cui all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 36 del presente testo unico.

     Art. 69 octies. Violazioni relative alle comunicazioni per l'applicazione della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (articolo 25-bis, settimo comma, terzo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

     1. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle condizioni di cui all'articolo 39 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 36.

     Art. 69 novies. Violazioni relative alle comunicazioni dei dati concernenti le ritenute sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari (articolo 4, comma 4, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)

     1. La violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati concernenti i versamenti relativi all'anno solare precedente di cui all'articolo 65, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, è punita con la sanzione amministrativa da euro 2.065 a euro 20.658.

     Art. 69 decies. Violazioni relative alle comunicazioni dei dati concernenti le posizioni soggette a ritenuta a titolo d'imposta (articolo 8, comma 3, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)

     1. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui all'articolo 69, comma 2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, da parte della banca e della società di intermediazione di cui all'articolo 68, comma 1, del medesimo testo unico, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.065 a euro 20.658.

     Art. 69 undecies. Violazioni relative alle comunicazioni dei terzi, debitori del soggetto iscritto a ruolo (articolo 75-bis, comma 2, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

     1. In caso di mancato adempimento da parte di soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, degli obblighi rivenienti dalle richieste formulate ai sensi dell'articolo 175, commi 1 e 2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, si applica la sanzione di cui all'articolo 35.

     Sezione IV - Altre violazioni relative a comunicazioni

     Art. 69 duodecies. Violazioni relative alle comunicazioni all'anagrafe tributaria (articolo 78, comma 26, primo, terzo e quarto periodo, legge 30 dicembre 1991, n. 413)

     1. In caso di inosservanza degli obblighi relativi agli elenchi di cui all'articolo 7, commi 7 e 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 63. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al citato articolo 7, commi 7 e 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, con un massimo di euro 50.000 per soggetto terzo. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.

     Art. 69 terdecies. Violazioni relative agli obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti (articolo 10, comma 1, quarto periodo, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461)

     1. Le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento per effetto delle quali risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui le operazioni si riferiscono, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.165.

     Art. 69 quaterdecies. Violazioni relative alla comunicazione di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti e a redditi percepiti dai contribuenti (articolo 3, commi 4, secondo periodo, e 5-bis, decreto legislativo 14 novembre 2014 n. 175)

     1. Nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui all'articolo 67, comma 5, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione prevista dall'articolo 69-bis.

     2. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al citato articolo 67, commi 3 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.

     Art. 69 quinquiesdecies. Violazioni relative alle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (articolo 9-bis, comma 16, primo periodo, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

     1. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 33, comma 1.

     Art. 69 sexiesdecies. Violazioni relative alle comunicazioni dei dati delle locazioni brevi (articolo 4, comma 4, secondo e terzo periodo, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

     1. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui all'articolo 207, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, è punita con la sanzione di cui all'articolo 36. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

     Art. 69 septiesdecies. Violazioni relative ad adempimenti correlati allo scambio automatico di informazioni con altri Stati esteri (articolo 9, legge 18 giugno 2015, n. 95)

     1. Nei casi di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 194 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 35, comma 2.

     2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica anche nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 193, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.

     3. Nei casi in cui l'omissione o l'incompletezza delle comunicazioni di cui all'articolo 197 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento comporti un'omessa o carente effettuazione del prelievo alla fonte di cui all'articolo 196 del medesimo testo unico, si applica, nei confronti delle istituzioni finanziarie tenute alle predette comunicazioni, una sanzione pari al 100 per cento del prelievo non effettuato. La sanzione di cui al primo periodo non si applica nei confronti delle istituzioni finanziarie che agiscono in qualità di intermediari qualificati in ragione di accordi stipulati con le competenti autorità statunitensi, ai sensi della sezione 1441 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti d'America.

     Art. 69 octiesdecies. Violazioni relative alle comunicazioni di informazioni concernenti i meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (articolo 12, commi 3 e 4, decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

     1. Nei casi di omessa comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 220 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 35, comma 1, aumentata della metà.

     2. Nei casi di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 220 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 35, comma 1, ridotta della metà.

     3. Nei casi di violazione degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 223, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica una sanzione pecuniaria di euro 10.000.

     Art. 69 noviesdecies. Violazioni relative alle comunicazioni di informazioni concernenti lo scambio di informazioni raccolte dai gestori di piattaforme (articolo 12, decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100)

     1. Nei casi di omessa comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 206 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 35, comma 1, aumentata della metà.

     2. Nei casi di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 206 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 35, comma 1, ridotta della metà.

     Capo VI-ter - Disposizioni speciali in materia di aumento e riduzione della sanzione amministrativa

     Sezione I - Riduzioni della sanzione amministrativa

     Art. 69 vicies. Riduzione delle sanzioni amministrative in caso di violazioni relative a operazioni effettuate con strumenti di pagamento diversi dal contante (articolo 2, comma 36-vicies ter, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)

     1. L'ammontare delle sanzioni previste dagli articoli 27, 30 e 31 è ridotto alla metà per gli esercenti imprese o arti e professioni, con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.

     Art. 69 viciessemel. Riduzione della sanzione amministrativa in caso di infedele indicazione dei requisiti per l'applicazione del regime forfetario (articolo 1, comma 74, secondo periodo, legge 23 dicembre 2014, n. 190)

     1. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 232, comma 1, e all'articolo 233, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che determinano la cessazione del regime previsto dalla parte II, titolo I, capo XXI, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, nonchè le condizioni di cui all'articolo 235, comma 2, del citato testo unico, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal titolo II, capi I, II e III, e titolo III del presente testo unico, sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato.

     Art. 69 viciesbis. Riduzione delle sanzioni per le violazioni relative all'adempimento collaborativo (articolo 6, comma 3-bis, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128)

     1. L'ammontare delle sanzioni per le violazioni relative all'adempimento collaborativo è ridotto alla metà e, comunque, non può essere applicato in misura superiore al minimo edittale, quando il contribuente adotta una condotta riconducibile a un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi. La loro riscossione è, in ogni caso, sospesa fino alla definitività dell'accertamento.

     Art. 69 viciester. Sanzioni applicabili nel caso di cooperazione e collaborazione rafforzata

     1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 140, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, sussistendo le condizioni di cui articolo 141, comma 4, del medesimo testo unico, le sanzioni amministrative applicabili ai sensi dell'articolo 346, comma 5, del citato testo unico sono ridotte alla metà.

     Art. 69 viciesquater. Riduzione delle sanzioni amministrative per le violazioni relative a versamenti eseguiti a seguito di controlli formali e automatici delle dichiarazioni

     1. L'ammontare delle sanzioni:

     a) è ridotto ad un terzo se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute ai sensi dell'articolo 292, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;

     b) è ridotto a due terzi se il contribuente provvede a pagare le somme dovute ai sensi dell'articolo 292, comma 6, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;

     c) è ridotto a un terzo se il contribuente provvede a pagare le somme dovute ai sensi dell'articolo 277, comma 2, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.

     Art. 69 viciesquinquies. Riduzione delle sanzioni amministrative in caso di violazioni relative a versamenti eseguiti a seguito di controlli automatizzati

     1. L'ammontare delle sanzioni è ridotto ad un terzo se, ai sensi dell'articolo 323, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, il contribuente provvede a pagare le somme dovute.

     Art. 69 viciessexies. Sanzioni applicabili in caso di adesione ai verbali di constatazione

     1. In presenza dell'adesione ai verbali di constatazione ai sensi dell'articolo 350, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, la misura delle sanzioni applicabili, indicata nell'articolo 69-viciessexies e nell'articolo 69-viciessepties, è ridotta alla metà e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all'articolo 353 del citato testo unico.

     Art. 69 viciessepties. Sanzioni applicabili nel caso di definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi, nell'imposta sul valore aggiunto (articolo 2, comma 5, primo periodo, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)

     1. A seguito della definizione di cui all'articolo 346 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonchè per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, a eccezione di quelle applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi degli articoli 243 e 287, comma 2, di cui al medesimo testo unico, nonchè di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio.

     Art. 69 viciesocties. Sanzioni applicabili nel caso di definizione degli accertamenti delle altre imposte indirette (articolo 3, comma 3, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)

     1. A seguito della definizione di cui all'articolo 347 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

     Art. 69 viciesnovies. Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione (articolo 15, comma 1, decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)

     1. Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 346, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e negli articoli 42, 43, 47 e 48 del presente testo unico, sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia a impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore a un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

     2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei casi in cui il contribuente rinuncia a impugnare l'avviso di liquidazione emesso a seguito della decadenza dalle agevolazioni indicate nella nota I) all'articolo 1, parte prima, della tariffa, allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, e nell'articolo 173, comma 1, del medesimo testo unico.

     Art. 69 tricies. Riduzione delle sanzioni amministrative nei casi di conciliazione giudiziale (articolo 48-ter, comma 1, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)

     1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione.

     Sezione II - Aumenti della sanzione amministrativa

     Art. 69 triciessemel. Aumento delle sanzioni amministrative per le violazioni relative a investimenti e attività in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (articolo 12, comma 2, secondo periodo, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102)

     1. Le sanzioni previste dall'articolo 27 sono raddoppiate nelle ipotesi di cui all'articolo 294, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.

     Art. 69 triciesbis. Aumento delle sanzioni per mancato pagamento delle somme dovute nei casi di conciliazione giudiziale

     1. L'ammontare delle sanzioni di cui all'articolo 38 è aumentato della metà e applicato sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, in casi di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, nelle ipotesi di definizione di cui all'articolo 102 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.»;

     zz) all'articolo 82, comma 1, primo periodo, le parole: «articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 292, commi 7, 8, 9, 10 e 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     aaa) all'articolo 83, comma 1, primo periodo, le parole: «articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 292, commi 7, 8, 9, 10 e 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     bbb) all'articolo 100:

     1) al comma 1, le parole: «all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento» e la parola: «medesimo» è sostituita dalle seguenti: «28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227»;

     2) al comma 2, le parole: «all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     3) al comma 3, le parole: «agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 159 e 161 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;

     ccc) all'articolo 101, comma 1:

     1) dopo la lettera aa) sono inserite le seguenti: «aa-bis) articolo 37, comma 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; aa-ter) articolo 1, comma 132, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;»;

     2) dopo la lettera bb) è inserita la seguente: «bb-bis) articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 218;».

     2. All'articolo 20, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «nonchè a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza medesima» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè a irrogare la sanzione di cui all'articolo 44-bis, comma 2, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173».

     3. All'articolo 7.1, comma 4-quater, secondo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 130, le parole: «e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e si applica la sanzione di cui all'articolo 44-ter del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173».

     4. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

     a) al comma 3-ter, settimo periodo, sono soppresse le parole: «e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»;

     b) al comma 5, sono soppresse le parole: «e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

     5. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, le parole: «e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471» sono sostituite dalle seguenti: «ferma l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 69-sexies del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173».

 

     Art. 9. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI ADEMPIMENTI E ACCERTAMENTO