Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.21 imposta sul reddito |
Data: | 30/07/2025 |
Numero: | 108 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 95.21.382 - L. 30 luglio 2025, n. 108.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.
(G.U. 1 agosto 2025, n. 177)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 GIUGNO 2025, N. 84
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera e):
al numero 1), le parole: «se i pagamenti sono eseguiti» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che i pagamenti siano eseguiti» e le parole: «n. 241."» sono sostituite dalle seguenti: «n. 241"»;
al numero 2), capoverso 6-bis, la parola: «Capo» è sostituita dalla seguente: «capo»;
alla lettera f):
al numero 1), dopo le parole: «alla lettera c),» è inserita la seguente: «alinea,»;
al numero 2), dopo le parole: «alla lettera c-bis),» è inserita la seguente: «alinea,»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
al comma 3, dopo le parole: «lettera b)» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 4, dopo le parole: «lettera e)» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «nonchè la disposizione del comma 2,» sono soppresse;
al comma 6, le parole: «numero 2, lettera f),» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2), lettera f) e».
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Regime dell'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa a stock options ed emolumenti variabili). - 1. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, le disposizioni dell'articolo 33 del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,04 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del
All'articolo 2:
al comma 1, lettera b), le parole: «del codice civile."» sono sostituite dalle seguenti: «del codice civile"».
All'articolo 4:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «tutti redditi» sono sostituite dalle seguenti: «tutti i redditi»;
alla lettera b), capoverso 4-ter:
al quinto periodo, le parole: «a meno che non è revocata» sono sostituite dalle seguenti: «a meno che non sia revocata»;
al settimo periodo, dopo le parole: «di comunicazione dell'esercizio e» è inserita la seguente: «della»;
all'ottavo periodo, le parole: «che integrano» sono sostituite dalle seguenti: «per i quali sussistono».
All'articolo 5:
alla rubrica, le parole: «di contrasto ai» sono sostituite dalle seguenti: «per il contrasto dei».
All'articolo 6:
al comma 1, primo periodo, la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi», le parole: «aliquote IMU» sono sostituite dalle seguenti: «aliquote dell'IMU» e dopo le parole: «senza l'elaborazione del prospetto, ai sensi del predetto comma 757» sono inserite le seguenti: «, o in difformità da esso».
Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per lo svolgimento di attività sportive). - 1. Ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della
2. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni del comma 1, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della
All'articolo 7:
al comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: «del predetto testo unico» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995» e le parole: «regolamento (UE) n. 651/2014/UE» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 651/2014»;
alla lettera b), capoverso 2-bis.1, primo periodo, le parole da: «che dichiara» fino a: «dell'Unione europea,» sono soppresse;
alla lettera c), le parole: «in fine,» sono soppresse e le parole: «sono inserite» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte».
All'articolo 9:
al comma 1, dopo le parole: «o ad esso riconducibili in qualunque forma» sono inserite le seguenti: «e le parole: "nè alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del
al comma 2:
alla lettera a), capoverso 58, le parole: «dell'articolo 17, sesto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «del sesto comma dell'articolo 17»;
alla lettera b), dopo le parole: «al comma 59,» sono inserite le seguenti: «al primo periodo, le parole: ", come sostituita dal comma 57 del presente articolo," sono soppresse e,»;
alla rubrica, le parole: «e movimentazione merci» sono sostituite dalle seguenti: «e della movimentazione di merci».
All'articolo 10:
al comma 1, la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
All'articolo 11:
al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis:
al primo periodo, la parola: «concernente» è sostituita dalla seguente: «concernenti», dopo le parole: «comma 1, lettera l),» sono inserite le seguenti: «del presente decreto,», le parole: «della Repubblica italiana» sono soppresse e le parole: «dall'articolo 33-ter» sono sostituite dalle seguenti: «dal citato articolo 33-ter»;
al secondo periodo, le parole: «all'art. 33-ter» sono sostituite dalle seguenti: «al predetto articolo 33-ter»;
alla rubrica, le parole: «Modifiche decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Modifiche al decreto».
All'articolo 12:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 2, la parola: «non» è soppressa;
alla rubrica, le parole: «dichiarazioni 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dichiarazioni fiscali dell'anno 2024».
Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata). - 1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della
2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della
Art. 12-ter (Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026). - 1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d'imposta 2025-2026, aderiscono entro i termini di legge al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del
2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:
a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2.
4. Per le annualità 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:
a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
5. Per le annualità 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.
6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.
7. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia di COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del
b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del
c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.
8. Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 7, lettere a), b) e c), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:
a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera a) l'aliquota del 12,5 per cento;
c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera c) l'aliquota del 3,9 per cento.
9. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma 8, sono diminuite del 30 per cento, a eccezione delle ipotesi di cui al comma 7, lettera c).
10. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.
11. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
12. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della
13. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 11, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del
a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del
b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal
c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione di cui al comma 11 del presente articolo;
d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione di cui al comma 7 del presente articolo.
14. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 13 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 11, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 17.
15. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del
16. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
17. In deroga all'articolo 3, comma 3, della
18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.
19. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 84.865.000 euro per l'anno 2026, 107.060.000 euro per l'anno 2027, 89.235.000 euro per l'anno 2028, 70.490.000 euro per l'anno 2029 e 43.350.000 euro per l'anno 2030, si provvede, quanto a 57.933.333 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate di cui al presente articolo, e, quanto a 26.931.667 euro per l'anno 2026, a 107.060.000 euro per l'anno 2027, a 89.235.000 euro per l'anno 2028, a 70.490.000 euro per l'anno 2029 e a 43.350.000 euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del
All'articolo 13:
al comma 1, secondo periodo, la parola: «possibile» è sostituita dalla seguente: «consentito»;
al comma 2, le parole: «adottano il» sono sostituite dalle seguenti: «si avvalgono del» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo».
Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso). - 1. All'articolo 12, comma 1, della
2. Le disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della
All'articolo 15:
al comma 2, dopo le parole: «capoverso 3-ter» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «si provvede quanto» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede, quanto», le parole: «numero 2, capoverso 3-ter» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2), capoverso 3-ter,» e le parole: «e quanto» sono sostituite dalle seguenti: «e, quanto».