| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 11. Associazioni |
| Capitolo: | 11.1 associazioni |
| Data: | 16/12/1991 |
| Numero: | 398 |
| Sommario |
| Art. 1. |
| Art. 2. |
| Art. 3. |
| Art. 4. |
§ 11.1.23 - Legge 16 dicembre 1991, n. 398.
Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche.
(G.U. 17 dicembre 1991, n. 295).
1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del
2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d'imposta hanno superato il limite di 400.000 euro, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato [2].
3. [3]
1. I soggetti di cui all'articolo 1 che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del
2. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del
3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi con le modalità di cui all'articolo 74, sesto comma, del
4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell'articolo 39 del
5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d'incasso di cui al comma 2 e stabilite le relative modalità di compilazione [6].
[1. Il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'articolo 6 della
1. Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive di cui alla presente legge sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 9 per cento.
[1] Comma così modificato dall'art. 7 del
[2] Comma così modificato dall'art. 7 del
[3] Comma abrogato dall'art. 25 della
[4] Comma così modificato dall'art. 25 della
[5] Comma così modificato dall'art. 25 della
[6] Per l'attuazione delle presenti disposizioni, vedi il D.M. 18 maggio 1995.
[7] Articolo sostituito dall'art. 2 del