Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.21 imposta sul reddito |
Data: | 17/06/2025 |
Numero: | 84 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi |
Art. 1 bis. Regime dell'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa a stock options ed emolumenti variabili |
Art. 2. Modifiche al regime di riporto delle perdite |
Art. 3. Modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni |
Art. 4. Modifiche alle disposizioni riguardanti le società estere controllate |
Art. 5. Modifiche alle disposizioni riguardanti la documentazione relativa alla disciplina per il contrasto dei disallineamenti da ibridi |
Art. 6. Proroga e sanatoria delle delibere approvative del Prospetto IMU |
Art. 6 bis. Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per lo svolgimento di attività sportive |
Art. 7. Disposizioni in materia di agevolazioni applicate al biodiesel |
Art. 8. Decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore |
Art. 9. Modifiche in materia di inversione contabile nei settori del trasporto e della movimentazione di merci e dei servizi di logistica |
Art. 10. Disposizioni in materia di split payment |
Art. 11. Modifiche al decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante revisione delle disposizioni in materia di accise |
Art. 12. Disposizioni in materia di termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali dell'anno 2024 |
Art. 12 bis. Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata |
Art. 12 ter. Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 |
Art. 13. Differimento per l'anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali |
Art. 13 bis. Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso |
Art. 14. Decorrenza delle disposizioni in materia di imprese sociali |
Art. 15. Disposizioni finanziarie |
Art. 16. Entrata in vigore |
§ 95.21.377 - D.L. 17 giugno 2025, n. 84. [1]
Disposizioni urgenti in materia fiscale.
(G.U. 17 giugno 2025, n. 138)
Art. 1. Modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) all'articolo 17, comma 1, lettera g-ter) le parole: «incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo,» sono soppresse;
b) all'articolo 51, comma 5, quinto periodo, dopo le parole: «I rimborsi delle spese» sono inserite le seguenti: «, sostenute nel territorio dello Stato,»;
c) all'articolo 54:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera b), le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della
2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III, percepiti nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale.
3-ter. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in società tra professionisti e in altre società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all'articolo 177-bis, costituiscono redditi diversi.»;
d) all'articolo 54-ter, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Nei casi disciplinati dai commi 2 e 5 le spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della
e) all'articolo 54-septies:
1) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del
2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. La deducibilità delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della
f) all'articolo 67, comma 1:
1) alla lettera c), alinea, secondo periodo, dopo le parole: «e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società» sono inserite le seguenti: «e associazioni»;
2) alla lettera c-bis), alinea, primo periodo, dopo le parole: «e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società» sono inserite le seguenti: «e associazioni» [3];
g) all'articolo 95, comma 3-bis:
1) dopo la parola: «sostenute», sono inserite le seguenti: «nel territorio dello Stato»;
2) le parole: «ovvero corrisposti a lavoratori autonomi» sono soppresse;
h) all'articolo 109, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della
5-ter. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della
i) all'articolo 177-bis, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Ai fini dell'articolo 10-bis della
1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
2. L'articolo 1, comma 81, lettera b), della
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano alle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1), lettera d) e lettera e), si applicano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al
5. Le disposizioni del comma 1, lettera c), numero 1), lettera d), e lettera e), numero 2), limitatamente alla parte che regola la deducibilità delle spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della
6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), lettera c), numero 2), lettera f) e lettera i), si applicano per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 [6].
7. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
8. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), numero 2), e lettera h), si applicano alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2024.
9. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere g) e h), si applicano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al
Art. 1 bis. Regime dell'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa a stock options ed emolumenti variabili [7]
1. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, le disposizioni dell'articolo 33 del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,04 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del
Art. 2. Modifiche al regime di riporto delle perdite
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) all'articolo 84, comma 3-ter, primo periodo, le parole: «ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3 e il rapporto tra il valore economico del patrimonio netto risultante dalla stessa relazione giurata di stima e il valore del patrimonio netto contabile» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3»;
b) all'articolo 172, comma 7, secondo periodo, le parole: «ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile e il rapporto tra lo stesso valore economico del patrimonio e il valore del patrimonio netto contabile» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione, ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile»;
c) all'articolo 176, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Alla società conferitaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 173, comma 10, riferendosi alla stessa le disposizioni riguardanti la società beneficiaria della scissione e avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento.»;
d) all'articolo 177-ter:
1) al comma 1, le parole: «e 173, comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «173, comma 10, e 176, comma 5-bis»;
2) al comma 2:
2.1) alla lettera a), le parole: «compresi i conferimenti d'azienda,» sono soppresse;
2.2) alla lettera b), le parole: «e 173, comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «173, comma 10, 176, comma 5-bis,».
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
Art. 3. Modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
1. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
Art. 4. Modifiche alle disposizioni riguardanti le società estere controllate
1. All'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) al comma 4-bis, secondo periodo, le parole: «in misura corrispondente all'imposta minima nazionale equivalente moltiplicata per il rapporto tra il profitto eccedente relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti i profitti eccedenti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente» sono sostituite dalle seguenti: «in base al criterio di allocazione adottato dalla legislazione del Paese di localizzazione della controllata estera o, in assenza di tale criterio, in base al rapporto tra il reddito rilevante relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti i redditi rilevanti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente» [8];
b) il comma 4-ter è sostituito dal seguente:
«4-ter. La tassazione effettiva di cui al comma 4, lettera a), si considera non inferiore al 15 per cento per i soggetti controllanti di cui al comma 1 che, con riferimento ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, corrispondono, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della
c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e)»;
d) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l'imposta pagata a titolo di imposta minima nazionale equivalente, definita nell'allegato A del decreto di recepimento della
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del
Art. 5. Modifiche alle disposizioni riguardanti la documentazione relativa alla disciplina per il contrasto dei disallineamenti da ibridi [10]
1. All'articolo 61, comma 3, del
Art. 6. Proroga e sanatoria delle delibere approvative del Prospetto IMU
1. Limitatamente all'anno 2025, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni che non hanno adottato entro il 28 febbraio 2025 la delibera di approvazione del prospetto delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, compresi i comuni che hanno adottato nel termine del 28 febbraio 2025 la delibera relativa alle aliquote dell'IMU senza l'elaborazione del prospetto, ai sensi del predetto comma 757, o in difformità da esso, possono approvare entro il 15 settembre 2025 le suddette delibere, redatte tramite l'applicazione informatica disponibile nel portale del federalismo fiscale. Eventuali variazioni al bilancio, che si rendessero necessarie per effetto della fruizione del nuovo termine di cui al primo periodo, sono recepite con successiva variazione del bilancio di previsione 2025-2027. Sono in ogni caso valide le delibere di approvazione del prospetto adottate, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 757, della
Art. 6 bis. Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per lo svolgimento di attività sportive [12]
1. Ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della
2. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni del comma 1, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della
Art. 7. Disposizioni in materia di agevolazioni applicate al biodiesel
1. All'articolo 3-quinquies del
a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il programma ha una durata di sei anni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2-ter. Il biodiesel di cui al presente comma soddisfa, ai fini dell'applicazione al medesimo prodotto delle agevolazioni previste per il gasolio dal predetto testo unico di cui al
b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal
c) al comma 2-ter, dopo le parole: «sono stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dal comma 2-bis», sono aggiunte le seguenti: «e di fornitura all'Agenzia delle dogane e dei monopoli delle risultanze delle verifiche sul rispetto dei criteri di sostenibilità» [13].
Art. 8. Decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore
1. Al
a) all'articolo 101, comma 10, le parole: «di cui agli articoli 77, 79, comma 2-bis, 80 e 86» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 77»;
b) all'articolo 104, comma 2, le parole: «all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro» sono sostituite dalle seguenti: «a quello in corso al 31 dicembre 2025».
Art. 9. Modifiche in materia di inversione contabile nei settori del trasporto e della movimentazione di merci e dei servizi di logistica [14]
1. All'articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del
2. All'articolo 1 della
a) il comma 58 è sostituito dal seguente:
«58. L'efficacia della disposizione di cui alla lettera a-quinquies) del sesto comma dell'articolo 17 del
b) al comma 59, al primo periodo, le parole: «, come sostituita dal comma 57 del presente articolo,» sono soppresse e, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta.» [16].
Art. 10. Disposizioni in materia di split payment
1. All'articolo 17-ter, comma 1-bis, del
2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal 1° luglio 2025 e si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data. Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [18].
Art. 11. Modifiche al
1. All'articolo 8 del
a) al comma 1, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3, 4 e 4-bis»;
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 33-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
Art. 12. Disposizioni in materia di termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali dell'anno 2024 [21]
1. Le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al
2. Le disposizioni del comma 1 rilevano ai fini dell'articolo 1 del
Art. 12 bis. Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata [24]
1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della
2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della
Art. 12 ter. Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 [25]
1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d'imposta 2025-2026, aderiscono entro i termini di legge al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del
2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:
a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2.
4. Per le annualità 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:
a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
5. Per le annualità 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.
6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.
7. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia di COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del
b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del
c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.
8. Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 7, lettere a), b) e c), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:
a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera a) l'aliquota del 12,5 per cento;
c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera c) l'aliquota del 3,9 per cento.
9. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma 8, sono diminuite del 30 per cento, a eccezione delle ipotesi di cui al comma 7, lettera c).
10. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.
11. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
12. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della
13. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 11, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del
a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del
b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal
c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione di cui al comma 11 del presente articolo;
d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione di cui al comma 7 del presente articolo.
14. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 13 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 11, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 17.
15. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del
16. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
17. In deroga all'articolo 3, comma 3, della
18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.
19. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 84.865.000 euro per l'anno 2026, 107.060.000 euro per l'anno 2027, 89.235.000 euro per l'anno 2028, 70.490.000 euro per l'anno 2029 e 43.350.000 euro per l'anno 2030, si provvede, quanto a 57.933.333 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate di cui al presente articolo, e, quanto a 26.931.667 euro per l'anno 2026, a 107.060.000 euro per l'anno 2027, a 89.235.000 euro per l'anno 2028, a 70.490.000 euro per l'anno 2029 e a 43.350.000 euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del
Art. 13. Differimento per l'anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali
1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione. Per il 2025 è consentito effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 21 luglio 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo [26].
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del
Art. 13 bis. Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso [28]
1. All'articolo 12, comma 1, della
2. Le disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della
Art. 14. Decorrenza delle disposizioni in materia di imprese sociali
1. All'articolo 18, comma 9, del
a) le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salvo quanto previsto dal primo periodo, le disposizioni del presente articolo si applicano alle imprese sociali a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.».
Art. 15. Disposizioni finanziarie
1. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), lettera c), numero 2), capoverso 3-ter, e lettera f), valutati in 7,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 9,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), lettera c), numero 2), capoverso 3-ter, e lettera f), e, quanto a 1,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del
Art. 16. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Disposizioni urgenti in materia fiscale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il
Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per esigenze fiscali indifferibili, in considerazione dell'incidenza di tali disposizioni sull'esercizio in corso e sull'esercizio 2024;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) all'articolo 17, comma 1, lettera g-ter) le parole: «incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo,» sono soppresse;
b) all'articolo 51, comma 5, quinto periodo, dopo le parole: «I rimborsi delle spese» sono inserite le seguenti: «, sostenute nel territorio dello Stato,»;
c) all'articolo 54:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera b), le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della
2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III, percepiti nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale.
3-ter. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in società tra professionisti e in altre società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all'articolo 177-bis, costituiscono redditi diversi.»;
d) all'articolo 54-ter, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Nei casi disciplinati dai commi 2 e 5 le spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della
e) all'articolo 54-septies:
1) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. La deducibilità delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della
f) all'articolo 67, comma 1:
1) alla lettera c), secondo periodo, dopo le parole: «e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società» sono inserite le seguenti: «e associazioni»;
2) alla lettera c-bis), primo periodo, dopo le parole: «e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società» sono inserite le seguenti: «e associazioni»;
g) all'articolo 95, comma 3-bis:
1) dopo la parola: «sostenute», sono inserite le seguenti: «nel territorio dello Stato»;
2) le parole: «ovvero corrisposti a lavoratori autonomi» sono soppresse;
h) all'articolo 109, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della
5-ter. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della
i) all'articolo 177-bis, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Ai fini dell'articolo 10-bis della
2. L'articolo 1, comma 81, lettera b), della
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) si applicano alle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1), lettera d) e lettera e) si applicano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al
5. Le disposizioni del comma 1, lettera c), numero 1), lettera d), e lettera e), numero 2), limitatamente alla parte che regola la deducibilità delle spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, nonchè la disposizione del comma 2, si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della
6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), lettera c), numero 2, lettera f), lettera i), si applicano per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024.
7. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
8. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), numero 2), e lettera h), si applicano alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2024.
9. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere g) e h), si applicano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al
Art. 2. Modifiche al regime di riporto delle perdite
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) all'articolo 84, comma 3-ter, primo periodo, le parole: «ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3 e il rapporto tra il valore economico del patrimonio netto risultante dalla stessa relazione giurata di stima e il valore del patrimonio netto contabile» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3»;
b) all'articolo 172, comma 7, secondo periodo, le parole: «ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile e il rapporto tra lo stesso valore economico del patrimonio e il valore del patrimonio netto contabile» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione, ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile.»;
c) all'articolo 176, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Alla società conferitaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 173, comma 10, riferendosi alla stessa le disposizioni riguardanti la società beneficiaria della scissione e avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento.»;
d) all'articolo 177-ter:
1) al comma 1, le parole: «e 173, comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «173, comma 10, e 176, comma 5-bis»;
2) al comma 2:
2.1) alla lettera a), le parole: «compresi i conferimenti d'azienda,» sono soppresse;
2.2) alla lettera b), le parole: «e 173, comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «173, comma 10, 176, comma 5-bis,».
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
Art. 3. Modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
1. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
Art. 4. Modifiche alle disposizioni riguardanti le società estere controllate
1. All'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) al comma 4-bis, secondo periodo, le parole: «in misura corrispondente all'imposta minima nazionale equivalente moltiplicata per il rapporto tra il profitto eccedente relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti i profitti eccedenti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente» sono sostituite dalle seguenti: «in base al criterio di allocazione adottato dalla legislazione del Paese di localizzazione della controllata estera o, in assenza di tale criterio, in base al rapporto tra il reddito rilevante relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti redditi rilevanti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente»;
b) il comma 4-ter è sostituito dal seguente:
«4-ter. La tassazione effettiva di cui al comma 4, lettera a), si considera non inferiore al 15 per cento per i soggetti controllanti di cui al comma 1 che, con riferimento ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, corrispondono, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della
c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e)»;
d) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l'imposta pagata a titolo di imposta minima nazionale equivalente, definita nell'allegato A del decreto di recepimento della
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del
Art. 5. Modifiche alle disposizioni riguardanti la documentazione relativa alla disciplina di contrasto ai disallineamenti da ibridi
1. All'articolo 61, comma 3, del
Art. 6. Proroga e sanatoria delle delibere approvative del Prospetto IMU
1. Limitatamente all'anno 2025, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni che non hanno adottato entro il 28 febbraio 2025 la delibera di approvazione del prospetto delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i comuni che hanno adottato nel termine del 28 febbraio 2025 la delibera relativa alle aliquote IMU senza l'elaborazione del prospetto, ai sensi del predetto comma 757, possono approvare entro il 15 settembre 2025 le suddette delibere, redatte tramite l'applicazione informatica disponibile nel portale del federalismo fiscale. Eventuali variazioni al bilancio, che si rendessero necessarie per effetto della fruizione del nuovo termine di cui al primo periodo, sono recepite con successiva variazione del bilancio di previsione 2025-2027. Sono in ogni caso valide le delibere di approvazione del prospetto adottate, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 757, della
Art. 7. Disposizioni in materia di agevolazioni applicate al biodiesel
1. All'articolo 3-quinquies del
a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il programma ha una durata di sei anni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2-ter. Il biodiesel di cui al presente comma soddisfa, ai fini dell'applicazione al medesimo prodotto delle agevolazioni previste per il gasolio dal predetto testo unico, le condizioni stabilite dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014.»;
b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal
c) al comma 2-ter, in fine, dopo le parole: «sono stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dal comma 2-bis», sono inserite le seguenti: «e di fornitura all'Agenzia delle dogane e dei monopoli delle risultanze delle verifiche sul rispetto dei criteri di sostenibilità».
Art. 8. Decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore
1. Al
a) all'articolo 101, comma 10, le parole: «di cui agli articoli 77, 79, comma 2-bis, 80 e 86» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 77»;
b) all'articolo 104, comma 2, le parole: «all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro» sono sostituite dalle seguenti: «a quello in corso al 31 dicembre 2025».
Art. 9. Modifiche in materia di inversione contabile nei settori del trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logistica
1. All'articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del
2. All'articolo 1 della
a) il comma 58 è sostituito dal seguente:
«58. L'efficacia della disposizione di cui alla lettera a-quinquies) dell'articolo 17, sesto comma, del
b) al comma 59, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta.».
Art. 10. Disposizioni in materia di split payment
1. All'articolo 17-ter, comma 1-bis, del
2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal 1° luglio 2025 e si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.
Art. 11. Modifiche
1. All'articolo 8 del
a) al comma 1, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3, 4 e 4-bis»;
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 33-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
Art. 12. Disposizioni in materia di termini di presentazione delle dichiarazioni 2024
1. Le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 2 del
2. Le disposizioni del comma 1 non rilevano ai fini dell'articolo 1 del
Art. 13. Differimento per l'anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali
1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione. Per il 2025 è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 21 luglio 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del
Art. 14. Decorrenza delle disposizioni in materia di imprese sociali
1. All'articolo 18, comma 9, del
a) le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salvo quanto previsto dal primo periodo, le disposizioni del presente articolo si applicano alle imprese sociali a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.».
Art. 15. Disposizioni finanziarie
1. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), lettera c), numero 2), capoverso 3-ter e lettera f), valutati in 7,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede quanto a 9,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), lettera c), numero 2, capoverso 3-ter e lettera f), e quanto a 1,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del
Art. 16. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[3] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[4] Comma inserito dalla L. di conversione.
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[7] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[8] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[9] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[10] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[12] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[14] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[15] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[18] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[19] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[20] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[21] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[22] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[23] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[24] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[25] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[26] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[27] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[28] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[29] Comma così modificato dalla L. di conversione.