Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.6 guardia di finanza |
Data: | 29/01/1999 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. Personale. |
Art. 2. Ordinamento generale. |
Art. 3. Comando generale. |
Art. 4. Consiglio superiore della Guardia di finanza. |
Art. 5. Comandi e organi di esecuzione del servizio a livello territoriale: |
Art. 6. Comandi e organi dei reparti speciali. |
Art. 7. Ispettorato per gli istituti di istruzione. |
Art. 8. Comandi e reparti di supporto tecnico logistico e amministrativo. |
Art. 9. Rapporti con il Ministro delle finanze. |
Art. 10. Norme finali. |
§ 46.6.161 - D.P.R. 29 gennaio 1999, n. 34.
Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(G.U. 23 febbraio 1999, n. 44)
Art. 1. Personale.
1. Il Corpo della Guardia di finanza è costituito dalle seguenti categorie di personale militare:
a) ufficiali;
b) sottufficiali;
c) appuntati e finanzieri.
2. Il personale ufficiali è ordinato nei seguenti gradi gerarchici:
a) ufficiali generali:
01) generale di corpo d'armata; [1]
1) generale di divisione;
2) generale di brigata;
b) ufficiali superiori:
1) colonnello;
2) tenente colonnello;
3) maggiore;
c) ufficiali inferiori:
1) capitano;
2) tenente;
3) sottotenente.
3. Il personale appartenente ai ruoli sottufficiali è ordinato nei seguenti gradi gerarchici:
a) ruolo ispettori:
1) maresciallo aiutante;
2) maresciallo capo;
3) maresciallo ordinario;
4) maresciallo;
b) ruolo sovrintendenti:
1) brigadiere capo;
2) brigadiere;
3) vice brigadiere.
4. Il personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri è ordinato secondo i seguenti gradi gerarchici:
a) appuntato scelto;
b) appuntato;
c) finanziere scelto;
d) finanziere.
5. L'allievo finanziere è sottoposto comunque al personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri".
Art. 2. Ordinamento generale.
1. Il Corpo della Guardia di finanza è ordinato su:
a) comando generale;
b) comandi e organi di esecuzione del servizio;
c) comandi, istituti e centri di reclutamento e di addestramento;
d) comandi e reparti di supporto tecnico, logistico e amministrativo.
2. I comandi e gli organi di esecuzione del servizio sono a loro volta distinti in:
a) comandi territoriali: con competenza interregionale, regionale e provinciale, in relazione alle esigenze operative e funzionali, e comandi speciali;
b) organi di esecuzione del servizio: nuclei di polizia tributaria, nuclei speciali, gruppi, reparti operativi minori, stazioni navali, reparti navali minori e sezioni aeree.
3. La linea gerarchica territoriale è formata dal comando interregionale, dal comando regionale, dal comando provinciale, con funzioni prevalenti di indirizzo e controllo.
4. Al fine di assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, attraverso la flessibilità dell'organizzazione degli uffici, il comandante generale stabilisce, con proprie determinazioni, il numero, la sede, il livello e, fatto salvo quanto disposto al comma 3, le dipendenze dei comandi di cui ai commi 1 e 2.
5. Tali determinazioni sono adottate, sentito, salvo casi di particolare urgenza, il Consiglio superiore della Guardia di finanza e tenendo conto delle esigenze funzionali e operative determinate dalla legge e dal particolare contesto sociale ed economico, valutato in riferimento alle esigenze di contrasto all'evasione fiscale ed alla criminalità economico-finanziaria, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici complessivi.
6. La corrispondenza tra le denominazioni previgenti e quelle nuove dei comandi e reparti è stabilita nell'allegata tabella A.
Art. 3. Comando generale.
1. Il comando generale è l'organo mediante il quale il comandante generale:
a) esercita le funzioni di alta direzione, pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo, per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dalla
b) tiene i rapporti con gli organi centrali della pubblica amministrazione, con gli organi di Governo, nei casi previsti dalla legge, e con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali, nel quadro delle direttive impartite dal Ministro delle finanze.
Art. 4. Consiglio superiore della Guardia di finanza.
1. Il comandante generale si avvale del Consiglio superiore della Guardia di finanza per le questioni di rilevanza strategica concernenti l'organizzazione, il personale, le operazioni e la pianificazione a medio e lungo termine per l'acquisizione e l'impiego delle risorse.
2. Il Consiglio superiore svolge un ruolo meramente consultivo, è composto dai generali di corpo d'armata in servizio permanente effettivo, è presieduto dal comandante in seconda ed è convocato dal comandante generale anche su richiesta di almeno tre dei suoi componenti [2] .
3. Il comandante generale ha facoltà di sottoporre all'esame del Consiglio superiore ogni altra questione che non rientri tra quelle indicate nel comma 1.
Art. 5. Comandi e organi di esecuzione del servizio a livello territoriale:
1. I comandi interregionali sono retti da un generale di corpo d'armata e hanno alle dipendenze, di norma, due o più comandi regionali [3] .
2. I comandi regionali sono retti da un generale di divisione o da un generale di brigata e sono costituiti, di norma, da due o più comandi provinciali, da un nucleo di polizia tributaria, da uno o più centri di addestramento e da comandi e reparti operativi, terrestri, navali e aerei [4] .
3. I comandi provinciali sono retti da generale di brigata o ufficiale superiore e sono costituiti, di norma, da un nucleo di polizia tributaria e da gruppi e reparti operativi, terrestri, navali e aerei [5] .
4. I nuclei di polizia tributaria:
a) sono unità ad alta specializzazione nell'investigazione tributaria, economica e finanziaria;
b) si articolano su un numero vario di gruppi, di sezioni ed unità minori ed hanno rango variabile in relazione all'ampiezza territoriale ed alla rilevanza economica della circoscrizione in cui operano.
5. I gruppi e gli altri reparti operativi hanno consistenza organica e livello ordinativo variabile in relazione alla situazione socioe-conomica ed alle esigenze operative dell'area di competenza.
Art. 6. Comandi e organi dei reparti speciali.
1. Il comando dei reparti speciali è retto da un generale di corpo d'armata e ha alle dipendenze uno o più comandi e nuclei speciali, nonché il comando aeronavale centrale [6] .
2. I nuclei speciali:
a) sono unità ad alta specializzazione per l'investigazione in determinate materie;
b) si articolano su un numero vario di gruppi, di sezioni ed unità minori, hanno rango variabile e sono costituiti per corrispondere ad autorità istituzionali centrali ovvero quando l'efficacia del controllo richieda un dispositivo unitario.
3. Il comando aeronavale centrale è retto da un ufficiale generale ed ha alle dipendenze un comando operativo aeronavale, il centro navale, il centro aviazione ed i gruppi aeronavali.
Art. 7. Ispettorato per gli istituti di istruzione.
1. L'ispettorato per gli istituti di istruzione è retto da generale di corpo d'armata. Ha alle dipendenze:
a) centro di reclutamento;
b) accademia;
c) scuola sottufficiali;
d) legione allievi;
e) scuola di polizia tributaria;
f) centri di addestramento;
g) banda musicale. [7]
2. Il centro di reclutamento, l'accademia, la scuola sottufficiali, la legione allievi e la scuola di polizia tributaria sono retti da generale di divisione o di brigata [8] .
3. Dalla legione allievi dipendono la scuola alpina, la scuola nautica e una o più scuole allievi finanzieri.
Art. 8. Comandi e reparti di supporto tecnico logistico e amministrativo.
1. I comandi ed i reparti con funzioni di supporto tecnico, logistico e amministrativo hanno rango variabile e sono costituiti per soddisfare le esigenze di uno o più comandi ovvero di aree territoriali determinate.
Art. 9. Rapporti con il Ministro delle finanze.
1. In applicazione dell'articolo 16, comma 2, del
2. I poteri organizzativi di cui al presente regolamento sono esercitati nell'ambito e con l'osservanza delle direttive del Ministro delle finanze emanate ai sensi degli articoli 3 e 14 del
3. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità di cui all'articolo 14, comma 3, del
Art. 10. Norme finali.
1. Il comandante generale della Guardia di finanza, in sede di prima applicazione, emana le determinazioni di cui all'articolo 2, comma 4, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
Tabella A - (prevista dall'art. 2, comma 6) - CORRISPONDENZA TRA LE DENOMINAZIONI PREVIGENTI E SOPPRESSE E QUELLENUOVE DEI COMANDI E REPARTI DELLA GUARDIA DI FINANZA AISENSI DELL'ARTICOLO 27, COMMA 4, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449.
Denominazioni previgenti e soppresse |
Nuove denominazioni |
- |
- |
Ufficio del generale di divisione ispettore |
Comando interregionale e comando per i reparti speciali |
Ufficio del generale di divisione ispettore per i reparti di istruzione |
Ispettorato per gli istituti di istruzione |
Comando scuole.................................... |
|
Zona......................................................... |
Comando regionale |
Legione.................................................... |
|
Gruppo (in sede di capoluogo di provinciale |
Comando provinciale |
[1] Punto inserito dall'art. 67 del
[2] Comma così modificato dall'art. 67 del
[3] Comma così modificato dall'art. 67 del
[4] Comma così modificato dall'art. 67 del
[5] Comma così modificato dall'art. 67 del
[6] Comma così modificato dall'art. 67 del
[7] Comma così modificato dall'art. 67 del
[8] Comma così modificato dall'art. 67 del