Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
Data: | 08/08/2025 |
Numero: | 120 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 95.1.524 - L. 8 agosto 2025, n. 120.
Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale.
(G.U. 9 agosto 2025, n. 184)
1. Alla
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, primo periodo, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «trentasei»;
2) al comma 6, le parole: «dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di cui al comma 1» e le parole: «di cui ai commi 1 o 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4»;
b) all'articolo 9, comma 1, lettera a), il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) prevedere la possibilità di estendere anche ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari di cui agli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al citato
c) all'articolo 15, comma 2:
1) alla lettera a), numero 1), la parola: «diminuzione» è sostituita dalla seguente: «revisione»;
2) alla lettera m), dopo la parola: «riordino» sono inserite le seguenti: «e revisione» e le parole: «a distanza» sono soppresse;
d) all'articolo 19, comma 1, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
«m-bis) uniformare l'ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari, in quanto compatibili, a quelli della magistratura ordinaria, con riferimento, in particolare, fatte salve le prerogative dell'avvio del procedimento disciplinare attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri e al presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nonchè quelle decisorie del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, alle fattispecie disciplinari, con le relative sanzioni e procedure, e al regime delle incompatibilità, della dispensa dal servizio e del trasferimento di ufficio»;
e) all'articolo 21, comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».