Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 12/04/1991 |
Numero: | 131 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il secondo comma dell'art. 8 della legge 14 marzo 1968, n. 273, è sostituito dal seguente |
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6 milioni annui a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...] |
§ 98.1.26676 - Legge 12 aprile 1991, n. 131. [1]
Modifica all'art. 8 della legge 14 marzo 1968, n. 273, in materia di durata dei corsi di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche e in veterinaria dell'Accademia di sanità militare interforze.
(G.U. 19 aprile 1991, n. 92)
1. Il secondo comma dell'art. 8 della
"Il Ministro della difesa ha facoltà di concedere in casi eccezionali, su proposta del comandante dell'Accademia, una proroga ai termini stabiliti; il corso di studi, comprensivo dell'abilitazione all'esercizio professionale, non potrà superare, comunque, la durata legale dei rispettivi corsi di laurea aumentata di due anni".
2. Gli aspiranti ufficiali dell'Accademia di sanità militare interforze dei corsi di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche o in veterinaria, dimessi dall'Istituto e nominati sergenti ai sensi dell'art. 11 della
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6 milioni annui a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Modifica della durata dei corsi di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche e in veterinaria dell'Accademia di sanità militare interforze".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del