§ 2.1.229 - L.R. 28 settembre 2016, n. 8.
Disposizioni urgenti in materia di enti locali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:28/09/2016
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni.
Art. 2.  Proroga della validità delle graduatorie di concorso pubblico nei comuni della provincia di Trento.
Art. 3.  Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali.
Art. 4.  Testo unico.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 2.1.229 - L.R. 28 settembre 2016, n. 8.

Disposizioni urgenti in materia di enti locali.

(B.U. 4 ottobre 2016, n. 40 - S.O. n. 4)

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni.

1. Alla legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 53 è inserito il seguente:

"1-bis. Nei casi in cui nessuno abbia presentato domanda di partecipazione al concorso, nessuno abbia partecipato al concorso o nessuno abbia superato il concorso, possono essere ammessi al successivo nuovo concorso coloro che sono in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale con almeno due anni di servizio effettivo in qualità di segretario comunale. A tal fine sono interamente valutabili i servizi prestati in qualità di incaricato delle funzioni di segretario comunale presso sedi di terza e quarta classe.";

b) nel comma 1 dell'articolo 59 le parole: "in esito a concorso pubblico" sono sostituite dalle parole: "in via definitiva";

c) nel comma 2 dell'articolo 59 le parole: "in esito a concorso pubblico" sono sostituite dalle parole: "in via definitiva";

d) alla fine del comma 2 dell'articolo 59 sono aggiunti i seguenti periodi: "La convenzione prevede la ripartizione tra il segretario, il vicesegretario, limitatamente ai comuni dove questo è inquadrato come dirigente, e i vicesegretari a esaurimento delle funzioni segretarili nei comuni associati. Salvo che la legge provinciale sui limiti delle assunzioni non rechi una diversa disciplina, in caso di vacanza del posto di segretario comunale in comuni di classe prima o seconda coinvolti nella gestione associata, alla copertura dello stesso posto si provvede con la mobilità o concorso pubblico, secondo quanto eventualmente previsto dalla legge provinciale.".

 

     Art. 2. Proroga della validità delle graduatorie di concorso pubblico nei comuni della provincia di Trento.

1. In considerazione delle limitazioni alle assunzioni disposte dalla legge provinciale di Trento 27 dicembre 2010, n. 27 e successive modificazioni, nei comuni della provincia di Trento l'efficacia delle graduatorie di concorso pubblico per le assunzioni a tempo indeterminato in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge o scadute nel corso dell'anno 2016 è prorogata al 31 dicembre 2018.

 

     Art. 3. Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali.

1. La nuova disciplina recata dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31 si applica ai procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore della stessa legge regionale n. 31 del 2015 [1].

 

     Art. 4. Testo unico.

1. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme in materia di personale contenute nella presente legge con le norme contenute nella legge regionale 5 marzo 1983, n. 1, nella legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, nella legge regionale 27 febbraio 1997, n. 2, nella legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, nella legge regionale 16 luglio 2004, n. 1, nella legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, nella legge regionale 20 marzo 2007, n. 2, nella legge regionale 4 dicembre 2007, n. 4, nella legge regionale 15 luglio 2009, n. 5, nella legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, nella legge regionale 15 dicembre 2015, n. 27 e nella legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 15 dicembre 2016, n. 16.