Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 15/07/2009 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Interventi a favore dei soggetti che perdono il lavoro o sono sospesi dal lavoro) |
Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 concernente “Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di [...] |
Art. 3. (Fondo regionale di garanzia dell’attuazione della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3) |
Art. 4. (Norma finanziaria) |
Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, concernente “Nuovo ordinamento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona”) |
Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 concernente “Pacchetto famiglia e previdenza sociale” e successive modificazioni ed integrazioni) |
Art. 7. (Riconoscimento nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano dei maggiori oneri per l’attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1) |
Art. 8. (Modificazioni della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni) |
Art. 9. (Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali) |
Art. 10. (Interpretazione autentica dell’articolo 18, comma 114, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10) |
Art. 11. (Entrata in vigore) |
§ 6.1.167 - L.R. 15 luglio 2009, n. 5.
Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l’anno 2009
(B.U. 21 luglio 2009, n. 30 - S.O. n. 2)
Art. 1. (Interventi a favore dei soggetti che perdono il lavoro o sono sospesi dal lavoro)
1. In attuazione dell’articolo 6 del
2. L’indennità è corrisposta in misura non superiore all’importo netto relativo al primo scaglione di reddito previsto annualmente a livello nazionale per l’indennità di mobilità statale per lavoratore/trice per una durata massima di sei mesi. L’indennità è erogata secondo le modalità stabilite con regolamento regionale, anche come integrazione di eventuali indennità statali o in collegamento con la frequenza di corsi formativi.
3. L’indennità di cui al comma 2 spetta anche ai/alle titolari di contratti di lavoro a progetto di cui al
4. Nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 3 e di coloro che tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2010 vengono iscritti nelle liste di mobilità, la Regione eroga un contributo a sostegno della previdenza complementare secondo le modalità e i criteri previsti con il regolamento di cui al comma 5. Il contributo non può essere superiore ad euro 4 mila rapportati ai mesi in cui sussiste lo stato di disoccupazione o di sospensione dal lavoro tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2010. Il presente contributo non è cumulabile con quello previsto dall’articolo 13, comma 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 4 novembre 2002, n. 16/L e successive modificazioni ed integrazioni [1].
5. Le funzioni amministrative concernenti la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 3 e 4 sono delegate, a far data dall’entrata in vigore della presente legge, alle Province autonome di Trento e di Bolzano che le esercitano nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti con regolamento regionale di esecuzione del presente articolo. Con lo stesso regolamento sono stabiliti inoltre i requisiti da possedere per poter beneficiare dei suddetti interventi, nonché quant’altro si rendesse necessario per l’attuazione dei medesimi. Nel caso in cui una Provincia autonoma avesse già autonomamente attivato o stia per attivare un intervento analogo a quello di cui ai commi 1 e 3 sono assegnate le risorse di cui all’articolo 4, comma 1, qualora l’intervento provinciale sia conforme o comunque si adegui ai suddetti princìpi e criteri contenuti nel regolamento regionale. I contributi regionali di cui ai commi 1, 3 e 4 sono erogati, anche a copertura di eventuali anticipazioni operate dalle Province, nei limiti dello stanziamento di bilancio di cui all’articolo 4, comma 1.
6. La Regione concorre al finanziamento di fondi provinciali finalizzati, in concorso con i fondi nazionali, all’erogazione di trattamenti di sostegno al reddito e di attività formative, nonché di sostegno occupazionale ai sensi della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali in deroga.
7. [Le Province possono destinare parte dei fondi di cui all’articolo 4, comma 1, per il finanziamento degli Istituti di Patronato chiamati alla raccolta delle domande relative agli interventi di cui al presente articolo] [2].
8. Su richiesta delle Province autonome le assegnazioni di fondi di cui al presente articolo possono essere disposte direttamente a favore di propri enti e organismi cui le Province hanno demandato la gestione degli interventi.
Art. 2. (Modifiche alla
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della
“1. L’indennità regionale è pari all’80 per cento della retribuzione in godimento e comunque non superiore all’importo netto relativo al primo scaglione di reddito previsto annualmente a livello nazionale per l’indennità di mobilità statale.”.
Art. 3. (Fondo regionale di garanzia dell’attuazione della
1. È istituito un Fondo regionale finalizzato ad assicurare la costituzione di un’adeguata riserva a garanzia dell’attuazione della
2. Il Fondo è gestito secondo i criteri fissati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei princìpi di liquidità, sicurezza e redditività. La Giunta regionale è in ogni caso autorizzata a ripartire il Fondo tra le Province autonome di Trento e di Bolzano in relazione alle rispettive esigenze finanziarie derivanti dall’applicazione della
3. La dotazione del Fondo è di euro 75 milioni.
Art. 4. (Norma finanziaria)
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 1 per complessivi euro 20 milioni a valere sugli esercizi finanziari 2009 e 2010, da suddividersi in parti uguali tra le Province di Bolzano e di Trento, si fa fronte per euro 10 milioni con prelevamento dal cap. 670 della spesa del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso e per euro 10 milioni con iscrizione nel bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2010.
2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2 per complessivi euro 246 mila si fa fronte con prelevamento dal cap. 670 della spesa del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 7 e nei limiti previsti dall’articolo 14 della
3. Alla copertura dell’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 3 per complessivi euro 75 milioni, a valere sugli esercizi finanziari 2009 e 2010, si fa fronte per euro 35 milioni con prelevamento dal cap. 2300 della spesa del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso e per euro 20 milioni annui con iscrizione, rispettivamente, nei bilanci di previsione degli esercizi finanziari 2010 e 2011 [4].
Art. 5. (Modifiche alla
1. L’articolo 10 della
“Art. 10. (Convenzioni)
1. L’azienda può stipulare una convenzione con altre aziende per la gestione in forma associata di taluni servizi, nonché per l’affidamento dell’incarico di direzione o di alcune funzioni dirigenziali ad un unico direttore o responsabile.
2. La convenzione definisce la durata delle forme di collaborazione, le modalità di consultazione delle aziende contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Nel caso di affidamento di incarichi, la convenzione stabilisce la durata e le modalità della prestazione del servizio del direttore o del responsabile nelle varie aziende, gli emolumenti spettanti, i criteri per il riparto della spesa.”.
Art. 6. (Modifiche alla
1. All’articolo 13 della
a) ai commi 1 e 2 le parole “1, 2 e 4” sono sostituite dalle parole “1, 2, 4 e 4-bis”;
b) ai commi 3 e 4 le parole “1, 2, 3, 4 e 9” sono sostituite dalle parole “1, 2, 3, 4, 4-bis e 9”;
c) al comma 5 le parole “4 e 9, comma 6” sono sostituite dalle parole “4, 4-bis e 9, comma 6”;
d) al comma 7 le parole “1, 2, 3 e 4” sono sostituite dalle parole “1, 2, 3, 4 e 4-bis”.
Art. 7. (Riconoscimento nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano dei maggiori oneri per l’attuazione dell’articolo 3 della
1. Alla Provincia autonoma di Bolzano è riconosciuto il maggior onere di spesa derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della
Art. 8. (Modificazioni della
1. Il comma 3 dell’articolo 23 della
“3. L’incarico di preposizione alle strutture dirigenziali è conferito dalla Giunta per un periodo non superiore alla durata della legislatura ed è rinnovabile.”.
2. All’articolo 24 della
a) nella rubrica le parole “Nomina dei dirigenti” sono sostituite dalle parole “Preposizione alle strutture dirigenziali”;
b) i commi da 1 a 10 sono sostituiti dai seguenti:
“1. È preposto alle strutture dirigenziali il personale inquadrato nella qualifica di dirigente o, in assenza, quello inserito nell’albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell’idoneità alla direzione d’ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l’esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall’amministrazione.
2. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali si tiene conto della natura e delle caratteristiche delle attività e dei programmi da realizzare in relazione alle attitudini e alle capacità professionali manifestate.
3. Per motivate esigenze organizzative la Giunta può attuare, prima della scadenza dell’incarico, processi di rotazione.
4. La qualifica di dirigente è conferita a seguito di concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami o a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all’albo degli idonei alle funzioni dirigenziali.
5. Per la partecipazione ai concorsi è comunque richiesto il diploma di laurea almeno quadriennale e un’esperienza professionale di almeno sette anni nelle posizioni professionali direttive della Regione o di altri enti pubblici o in qualifiche dirigenziali di aziende pubbliche o private.
6. Con regolamento la Giunta definisce le ipotesi di ricorso alle diverse procedure concorsuali di cui al comma 4, le tipologie delle prove e le modalità di svolgimento degli esami, nonché i criteri di valutazione dei titoli.”.
Art. 9. (Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali)
1. In materia di rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali sostenute nei giudizi di conto o di responsabilità amministrativa dal personale e dagli amministratori degli enti locali della regione, qualora la Corte dei conti con la sentenza che definisce il giudizio liquidi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2-bis del
2. L’articolo 36 della
Art. 10. (Interpretazione autentica dell’articolo 18, comma 114, della
1. L’inciso “, al di fuori della dotazione organica,” contenuto nel primo e nel terzo periodo dell’articolo 18, comma 114, della
Art. 11. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 3 della
[2] Comma abrogato dall'art. 2 della
[3] Comma così modificato dall'art. 2 della
[4] Comma così modificato dall'art. 3 della