§ 2.3.57 - L.R. 20 marzo 2007, n. 2.
Principi in materia di ordinamento del personale dei comuni.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.3 comuni
Data:20/03/2007
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Attuazione dell’articolo 65 dello Statuto di autonomia).
Art. 2.  (Entrata in vigore).


§ 2.3.57 - L.R. 20 marzo 2007, n. 2.

Principi in materia di ordinamento del personale dei comuni.

(B.U. 22 marzo 2007, n. 12 bis).

 

Art. 1. (Attuazione dell’articolo 65 dello Statuto di autonomia).

     1. Al comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, come sostituito con il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, è aggiunto il seguente periodo: “Il comune sulla base di quanto disposto dall’articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 provvede a disciplinare l’ordinamento del personale compresa la disciplina delle modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali, i titoli di studio ed i requisiti professionali necessari per l’affidamento degli incarichi dirigenziali, nel rispetto dei seguenti principi generali:

     a) l’economicità, la trasparenza, l’imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa, perseguendo l’efficienza del sistema organizzativo comunale;

     b) la distinzione tra funzioni di indirizzo politicoamministrativo e funzioni di gestione nei comuni dotati di figure dirigenziali;

     c) la funzionalità e l’ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

     d) l’adeguatezza delle competenze professionali alla complessità degli affari demandati alle singole strutture organizzative dell’ente;

     e) l’armonizzazione delle posizioni funzionali nel rispetto dei contratti collettivi di intercomparto e di comparto, a livello provinciale;

     f) l’equivalenza dell’abilitazione all’esercizio di funzioni dirigenziali conseguita presso le pubbliche amministrazioni del medesimo intercomparto provinciale.”.

     2. Sono abrogati i commi 104, 105 e 106 dell’articolo 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10.

 

     Art. 2. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.