Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.3 comuni |
Data: | 20/03/2007 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Attuazione dell’articolo 65 dello Statuto di autonomia). |
Art. 2. (Entrata in vigore). |
§ 2.3.57 - L.R. 20 marzo 2007, n. 2.
Principi in materia di ordinamento del personale dei comuni.
(B.U. 22 marzo 2007, n. 12 bis).
Art. 1. (Attuazione dell’articolo 65 dello Statuto di autonomia).
1. Al comma 4 dell’articolo 1 della
a) l’economicità, la trasparenza, l’imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa, perseguendo l’efficienza del sistema organizzativo comunale;
b) la distinzione tra funzioni di indirizzo politicoamministrativo e funzioni di gestione nei comuni dotati di figure dirigenziali;
c) la funzionalità e l’ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
d) l’adeguatezza delle competenze professionali alla complessità degli affari demandati alle singole strutture organizzative dell’ente;
e) l’armonizzazione delle posizioni funzionali nel rispetto dei contratti collettivi di intercomparto e di comparto, a livello provinciale;
f) l’equivalenza dell’abilitazione all’esercizio di funzioni dirigenziali conseguita presso le pubbliche amministrazioni del medesimo intercomparto provinciale.”.
2. Sono abrogati i commi 104, 105 e 106 dell’articolo 18 della
Art. 2. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.