§ 6.1.215 - L.R. 15 dicembre 2016, n. 16.
Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2017.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:15/12/2016
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e successive modificazioni.
Art. 2.  Norme transitorie.
Art. 3.  Modifica dell'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2009 e successive modificazioni.
Art. 4.  Modifica dell'articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2009 e successive modificazioni.
Art. 5.  Modifica dell'articolo 11 della legge regionale n. 2 del 2009 e successive modificazioni.
Art. 6.  Modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2009 e successive modificazioni.
Art. 7.  Abrogazione della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 concernente "Provvidenze per il riscatto di lavoro ali 'estero ai fini pensionistici" e successive modificazioni.
Art. 8.  Modifica alla legge regionale 28 settembre 2016, n. 8 "Disposizioni urgenti in materia di enti locali".
Art. 9.  Modifiche alla legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 "Sull'esercizio del referendum applicato alla costituzione di nuovi Comuni, a mutamenti delle circoscrizioni comunali, della denominazione o del [...]
Art. 10.  Disposizioni in materia di società partecipate dalla Regione.
Art. 11.  Entrata in vigore.


§ 6.1.215 - L.R. 15 dicembre 2016, n. 16.

Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2017.

(B.U. 15 dicembre 2016, n. 50 - N. straordinario 1)

 

CAPO I

Disposizioni di adeguamento alle norme in materia di trasparenza

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e successive modificazioni.

1. Alla legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel titolo dopo le parole "Disposizioni in materia di" sono inserite le parole: "diritto di accesso civico, ";

b) all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1.1 nell'alinea le parole "In adeguamento agli obblighi di pubblicità" sono sostituite dalle parole: "In adeguamento alla disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità", le parole "della presente legge" sono sostituite dalle parole: "del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97", le parole "dell'articolo 24" sono sostituite dalle parole: "dell'articolo 15" e le parole "degli articoli da 34" sono sostituite dalle parole: "degli articoli da 35";

1.2 prima della lettera a) è inserita la seguente:

"0a) allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, nel rispetto del razionale ed efficiente funzionamento dell'azione amministrativa, l'accesso civico disciplinato dall'articolo 5, comma 2 del decreto ha ad oggetto i documenti detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione;

1.3 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) l'articolo 9-bis del decreto si applica limitatamente alle banche dati di cui all'Allegato B del decreto medesimo per le quali sussiste per la Regione e gli enti ad ordinamento regionale l'obbligo di trasmissione dei dati stessi;";

1.4 nella lettera b) le parole "dal comma 8, lettere c) e d)" sono sostituite dalle parole: "dal comma 8, lettere a) e c)" e il secondo periodo è soppresso;

1.5 nella lettera c) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 14 del decreto relative ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizioni organizzative. Per la Regione e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per posizioni organizzative si intendono gli incarichi di direzione d'ufficio;";

1.6 nella lettera d) il primo periodo è soppresso;

1.7 la lettera h) è abrogata;

1.8 nella lettera l) le parole "il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tenuto conto della normativa provinciale in materia" sono sostituite dalle parole: "l'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo quanto disposto dalla normativa provinciale in materia";

1.9 la lettera m) è sostituita dalla seguente:

"m) il Responsabile per la trasparenza è nominato dall'organo esecutivo ed è individuato, di norma, in armonia con quanto disposto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 43 del decreto, nel responsabile per la prevenzione della corruzione;";

c) all'articolo 1 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Alle aziende e alle società in controllo della Regione, nonché a quelle in controllo degli enti a ordinamento regionale si applicano, in quanto compatibili le disposizioni della presente legge, salvo che la disciplina provinciale a cui le medesime devonofare riferimento non regoli diversamente la materia. Per società in controllo pubblico si intendono le società come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo. Le disposizioni della presente legge trovano inoltre applicazione, in quanto compatibili, nei confronti delle associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, degli enti pubblici a ordinamento regionale, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio dai suddetti enti pubblici e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da enti pubblici a ordinamento regionale.";

d) all'articolo 1, comma 3, le parole "dell'articolo 4" sono sostituite dalle parole: "dell'articolo 7-bis".

 

     Art. 2. Norme transitorie.

1. Gli enti, le società e le aziende di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, come modificata dalla presente legge, si adeguano alle disposizioni recate dall'articolo 1 entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima.

2. I termini previsti dall'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO II

Modificazioni della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2 recante "nuove norme relative alla pubblicazione e alla diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" come modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2015, n. 30

 

     Art. 3. Modifica dell'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2009 e successive modificazioni.

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2009 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) dopo le parole: "Province autonome di Trento e di Bolzano" sono aggiunte le seguenti parole: ", quando tali atti siano destinati alla generalità dei cittadini o quando la pubblicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento";

b) alla lettera c) dopo le parole: "degli stessi enti" sono aggiunte le seguenti parole: ", quando tali atti siano destinati alla generalità dei cittadini o quando la pubblicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento";

c) alla lettera d) dopo le parole: "dei suddetti enti" sono aggiunte le seguenti parole: ", quando tali atti siano destinati alla generalità dei cittadini o quando la pubblicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento";

d) alla lettera f) dopo le parole: "delle Comunità di Valle della regione" sono aggiunte le seguenti parole: ", quando tali atti siano destinati alla generalità dei cittadini o quando la pubblicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento".

 

     Art. 4. Modifica dell'articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2009 e successive modificazioni.

1. All'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 2 del 2009 e successive modificazioni le parole: "sia stabilita da leggi statali o regionali o provinciali o sia richiesta dagli organi degli enti interessati" sono sostituite dalle parole: "sia prevista dalla normativa vigente".

 

     Art. 5. Modifica dell'articolo 11 della legge regionale n. 2 del 2009 e successive modificazioni.

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 2 del 2009 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"2. La consultazione del Bollettino Ufficiale sul sito web della Regione autonoma Trentino-Alto Adige è libera e gratuita; essa è consentita in modo permanente per quanto riguarda le leggi, i regolamenti e gli atti rivolti alla generalità dei cittadini, mentre è circoscritta al periodo temporale stabilito dalle specifiche normative di settore in tutti gli altri casi.".

 

     Art. 6. Modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2009 e successive modificazioni.

1. All'articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2009 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola: "esclusivamente" è soppressa;

b) al comma 5 le parole "dei principi di pertinenza, indispensabilità, necessità e non eccedenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche. A tal fine i soggetti richiedenti la pubblicazione, quali responsabili del trattamento dati, devono trasmettere gli atti nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali omettendo tutte le informazioni che possono contrastare le esigenze di tutela previste nel decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni" sono sostituite dalle parole: "della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. A tal fine i soggetti richiedenti la pubblicazione, quali responsabili del trattamento dati, devono trasmettere gli atti alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige nel rispetto della citata normativa.".

 

CAPO III

Disposizioni varie

 

     Art. 7. Abrogazione della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 concernente "Provvidenze per il riscatto di lavoro ali 'estero ai fini pensionistici" e successive modificazioni.

1. La legge regionale n. 14 del 1976 e successive modificazioni è abrogata.

2. Sono fatti salvi i diritti quesiti di coloro che beneficiano del contributo in forma rateale.

 

     Art. 8. Modifica alla legge regionale 28 settembre 2016, n. 8 "Disposizioni urgenti in materia di enti locali".

1. Nell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 28 settembre 2016, n. 8 "Disposizioni urgenti in materia di enti locali" le parole: ", lettera a)," sono soppresse.

 

     Art. 9. Modifiche alla legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 "Sull'esercizio del referendum applicato alla costituzione di nuovi Comuni, a mutamenti delle circoscrizioni comunali, della denominazione o del capoluogo dei Comuni" e successive modificazioni.

1. I commi primo e secondo dell'articolo 31 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 "Sull'esercizio del referendum applicato alla costituzione di nuovi Comuni, a mutamenti delle circoscrizioni comunali, della denominazione o del capoluogo dei Comuni" e successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti:

"Ultimato lo scrutinio e chiuso il verbale delle operazioni per il referendum, il Presidente procede alla formazione di due plichi contenenti rispettivamente:

1. plico - copia del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio;

- schede votate, comprese quelle bianche e nulle;

- copia dei fogli di scrutinio;

- copia degli elenchi elettorali che sono serviti per la votazione.

2. plico - copia del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio;

- copia dei fogli di scrutinio;

- copia degli elenchi elettorali che sono serviti per la votazione.

I plichi dovranno essere chiusi con sigilli recanti le firme del Presidente e dei due scrutatori.".

 

     Art. 10. Disposizioni in materia di società partecipate dalla Regione.

1. Alle finalità di cui all'articolo 11, commi 2, 3, 6 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si provvede secondo quanto previsto dal seguente comma:

a) sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale l'organo amministrativo delle società controllate dalla Regione è costituito da un amministratore unico o da un organo collegiale di amministrazione, composto da tre a cinque membri. La deliberazione trova applicazione a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo delle società successivo alla data di adozione di questa deliberazione;

b) alla determinazione dei compensi degli organi amministrativi e degli organi di controllo si provvede nel rispetto dei criteri determinati dalla Giunta regionale sulla base di indicatori oggettivi e trasparenti con cui classificare le società e in conformità a criteri che perseguono l'obiettivo del contenimento della spesa per l'organizzazione della società coniugandolo con quello di promuovere la più ampia integrazione dei servizi, delle attività e delle azioni della Regione. In ogni caso è richiesto il rispetto del limite massimo di 240.000 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario e tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico;

c) fino all'adozione della disciplina attuativa della lettera b) continuano ad applicarsi le norme regionali e le deliberazioni della Giunta regionale vigenti alla data di entrata in vigore del presente articolo.

2. Allo scopo di razionalizzare la spesa connessa alle partecipazioni societarie e per renderle più efficienti e funzionali, con riferimento alle società di capitale aventi sede nel territorio regionale, delle quali la Regione detiene, anche insieme con Provincie autonome di Trento e di Bolzano e altri enti pubblici aventi sede nel territorio regionale, una partecipazione di oltre il 50 per cento del capitale sociale, la Giunta regionale definisce con propria deliberazione, sentite le Province e gli altri enti pubblici detentori di quote azionarie, le misure per assicurare il contenimento delle spese e del numero dei componenti del consiglio di amministrazione, entro i limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1. La deliberazione trova applicazione a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo delle società successivo alla data di adozione di questa deliberazione.

3. Le società controllate dalla Regione già costituite all'entrata in vigore di questa disposizione, adeguano i propri statuti alle disposizioni introdotte da questo articolo e, per quanto compatibile, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, entro il 31 dicembre 2017.

4. Quanto previsto da questo articolo non si applica alle società costituite ai sensi della normativa delle Province autonome o, comunque, controllate dalle medesime o da altri enti pubblici aventi sede nel rispettivo territorio provinciale.

5. L'articolo 1 (Disposizioni in materia di compensi e di numero di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate dalla Regione) della legge regionale 4 dicembre 2007, n. 4 è abrogato.

6. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

 

     Art. 11. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.