Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 15/12/2015 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di procedimento amministrativo. |
Art. 2. Scioglimento di Pensplan MED. |
Art. 3. Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali) e successive modificazioni. |
Art. 4. Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 "Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige") e successive [...] |
Art. 5. Piano di miglioramento. |
Art. 6. Modificazioni della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione) e successive modificazioni. |
Art. 7. Entrata in vigore. |
§ 6.1.208 - L.R. 15 dicembre 2015, n. 27.
Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2016.
(B.U. 16 dicembre 2015, n. 50 - Numero Straordinario 2)
Art. 1. Disposizioni in materia di procedimento amministrativo.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59 della
Art. 2. Scioglimento di Pensplan MED.
1. La società Pensplan Centrum S.p.A. è autorizzata allo scioglimento di Pensplan MED.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il patrimonio di Pensplan MED è devoluto alla società Pensplan Centrum S.p.A.
Art. 3. Modifiche alla
1. Alla
a) all'articolo 42, comma 1, le parole: "Ciascun comune della regione deve istituire" sono sostituite dalle parole: "I comuni della regione, singoli o associati, istituiscono";
b) all'articolo 59, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nel caso di fusioni di più comuni con la conseguente soppressione di posti di segretario comunale, è inquadrato come titolare della nuova sede il segretario di qualifica più elevata conseguita in esito a concorso pubblico. In caso di uguale qualifica le funzioni di segretario sono temporaneamente assegnate al segretario con maggiore anzianità di servizio effettivamente svolto nella qualifica, fino all'espletamento di apposito concorso, al quale sono ammessi i segretari dell'ente inquadrati nella suddetta qualifica.";
c) all'articolo 59, comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "In caso di gestione associata della segreteria comunale, è inquadrato come titolare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 3, il segretario di qualifica più elevata conseguita in esito a concorso pubblico. In caso di uguale qualifica le funzioni di segretario sono temporaneamente assegnate al segretario con maggiore anzianità di servizio effettivamente svolto nella qualifica, fino all'espletamento di apposita selezione, secondo le procedure stabilite nella convenzione, a cui sono ammessi i segretari della gestione associata inquadrati nella suddetta qualifica.";
d) all'articolo 59, comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "I segretari in servizio di ruolo nei comuni interessati da processi di gestione associata mediante convenzione e i vicesegretari di cui al comma 1 conservano, se più favorevole, il trattamento giuridico e provvisoriamente quello economico in godimento, con esclusione dell'indennità di convenzione, fino alla ridefinizione dello stesso nei contratti collettivi. I segretari comunali titolari della sede segretariale in esito a processi di fusione non mantengono l'indennità di convenzione eventualmente percepita prima dell'istituzione del nuovo comune.".
2. La modifica recata dal comma 1, lettera b), non si applica alle fusioni di comuni istituite fino al 1° gennaio 2016 compreso. Per tali comuni continua ad applicarsi la disciplina vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La modifica recata dal comma 1, lettera d), non si applica alle convenzioni di segreteria dei comuni della provincia di Bolzano e, in provincia di Trento, alle convenzioni di segreteria esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge non coinvolte da processi di gestione associata ai sensi della
Art. 4. Modifiche alla
1. All'articolo 2 della
Art. 5. Piano di miglioramento.
1. La Giunta regionale adotta un piano di miglioramento di durata almeno triennale, elaborato ed eventualmente integrato in coerenza con gli obiettivi programmatici contenuti nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR), che individua iniziative per l'amministrazione digitale e azioni per la semplificazione e la razionalizzazione dei processi, al fine di attuare un processo di modernizzazione improntato all'aumento di efficienza e di economicità.
2. Il piano individua altresì misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa, in aggiunta alle misure di contenimento previste dalla legislazione regionale, idonee ad assicurare anche il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 79, comma 4, dello Statuto speciale.
3. Anche sulla base degli interventi e delle azioni determinate ai sensi dei precedenti commi, il piano definisce la programmazione del fabbisogno di personale.
Art. 6. Modificazioni della
1. Nel comma 1 dell'articolo 9 della
2. Il comma 3 dell'articolo 9 della
"3. La legge collegata può contenere disposizioni aventi riflessi finanziari in relazione agli obiettivi di razionalizzazione della spesa, equità e sviluppo contenuti nel DEFR e nella relativa nota di aggiornamento, disposizioni necessarie per adeguare la normativa regionale agli obblighi derivanti dalla normativa statale e europea, nonché disposizioni abrogative di disposizioni desuete.".
3. Nel comma 1 dell'articolo 12 della
4. Nel comma 2 dell'articolo 12 della
5. Nel testo tedesco del comma 1, lettera a), dell'articolo 17 della
6. Nella rubrica dell'articolo 34 della
Art. 7. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.