§ 2.3.76 - L.R. 9 dicembre 2014, n. 11.
Disposizioni in materia di enti locali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.3 comuni
Data:09/12/2014
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 e successive modificazioni.
Art. 3.  Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.
Art. 4.  Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 e successive modificazioni.
Art. 5.  Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.
Art. 6.  Contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti [...]
Art. 7.  Proroga della validità delle graduatorie di concorso pubblico nei comuni della provincia di Trento.
Art. 8.  Partecipazione ai concorsi per la copertura delle sedi segretarili.
Art. 9.  Nomina a segretario comunale di terza classe.
Art. 10.  Mobilità dei segretari comunali.
Art. 11.  Diritti di rogito.
Art. 12.  Sostituzione dell'articolo 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4.
Art. 13.  Requisiti per l'accesso all'impiego.
Art. 14.  Incarichi dirigenziali e direttivi esterni.
Art. 15.  Convenzioni.
Art. 16.  Valutazione dell'ammissibilità dei referendum popolari nei comuni della provincia di Bolzano.
Art. 17.  Statuto comunale.
Art. 18.  Referendum popolare.
Art. 19.  Disposizione in materia di municipi del Comune di Ledro.
Art. 20.  Domanda di fusione di comuni.
Art. 21.  Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.
Art. 22.  Unione di comuni.
Art. 23.  Proroga degli organi comunali in caso di avvio del processo per la fusione di comuni.
Art. 24.  Limiti di cumulo delle indennità per le cariche contemporaneamente rivestite negli enti della provincia di Bolzano.
Art. 25.  Organo di revisione economico-finanziaria.
Art. 26.  Modifiche alla legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni.
Art. 27.  Testi unici.
Art. 28.  Disposizione transitoria.
Art. 29.  Entrata in vigore.


§ 2.3.76 - L.R. 9 dicembre 2014, n. 11. [1]

Disposizioni in materia di enti locali.

(B.U. 9 dicembre 2014, n. 49, Numero Straordinario 1)

 

TITOLO I

Disposizioni in materia di elezioni degli organi delle amministrazioni comunali

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

1. Alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo comma dell'articolo 23 le parole: "non prima delle ore orlo del quarantaquattresimo e non oltre le ore sedici del quarantatreesimo giorno" sono sostituite dalle parole: "non prima delle ore otto del quarantacinquesimo e non oltre le ore venti del quarantaquattresimo giorno";

b) nel secondo comma dell'articolo 24 le parole: "tramite l'Ufficio elettorale della Regione" sono sostituite dalle parole: "dal Comune con il mezzo postale più rapido";

c) nel secondo comma dell'articolo 38 dopo le parole: "oppure direttamente ai singoli Presidenti" sono inserite le parole: "il sabato pomeriggio o";

d) nel primo comma dell'articolo 47 le parole: "Alle ore 6 del giorno fissato per la votazione, " sono sostituite dalle parole: "Alle ore 16 del giorno precedente quello di votazione";

e) al terzo comma dell'articolo 47 nella lettera c) le parole: "nell'urna, sita a sinistra del Presidente, " sono sostituite dalle parole: "in un'urna" e la lettera d) è soppressa;

f) il quinto comma dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

"Il Presidente rimanda quindi le ulteriori operazioni alle ore 7 del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole contenenti le schede e a chiudere il plico contenente tutta la documentazione, i verbali ed il bollo di sezione, scioglie l'adunanza.";

g) dopo il quinto comma dell'articolo 47 è aggiunto il seguente:

"Il Presidente infine, coadiuvato dagli scrutatori, provvede alla chiusura degli accessi alla sala di votazione, apponendovi appositi mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura e affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala.";

h) dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

"Art. 48-bis

Alle ore 7 del giorno fissato per la votazione il Presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione.";

i) nel primo comma dell'articolo 53 le parole: "fino alle ore 22" sono sostituite dalle parole: "fino alle ore 21";

l) nel primo comma dell'articolo 54 i numeri 2), 7), 8) e 9) sono soppressi;

m) nel secondo comma dell'articolo 55 le parole: "da almeno due componenti l'Ufficio" sono sostituite dalle parole: "con la firma del Presidente e di almeno due scrutatori e sono allegate al verbale delle operazioni";

n) nel primo comma dell'articolo 56 i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:

"Compiute le Operazioni previste all'articolo 54, il Presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro sei ore dal loro inizio.";

o) l'articolo 59 è abrogato;

p) nella lettera b) del primo comma dell'articolo 60 dopo le parole: "dell'ufficio centrale" sono inserite le parole: ", nei comuni aventi fino a tre sezioni, o alla segreteria del Comune per il successivo inoltro al presidente dell'ufficio centrale, nei comuni aventi più di tre sezioni, ";

q) nel terzo comma dell'articolo 60 le parole: "fino a quindici sezioni" sono sostituite dalle parole: "fino a tre sezioni";

r) dopo il primo comma dell'articolo 63 è inserito il seguente:

"Il presidente della prima sezione dei Comuni con più di tre sezioni costituisce l'Ufficio centrale alle ore 14 del lunedì.";

s) nel secondo comma dell'articolo 63 le parole: "del comma precedente" sono sostituite dalle parole: "dei commi precedenti";

t) nel terzo comma dell'articolo 72 dopo le parole: "del medesimo, " sono inserite le parole: "o, nei comuni con più di tre sezioni, alla segreteria del Comune, ";

u) nel primo comma dell'articolo 74 dopo la parola: "Sindaco" è inserita la parola: "neoeletto".

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 e successive modificazioni.

1. Alla legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:

"2. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede quello di votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione.";

b) nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 35 le parole: "degli Uffici elettorali di sezione" sono sostituite dalle parole: "della sezione unica o della prima sezione del comune, se costituisce anche l'ufficio centrale, " e nel secondo periodo le parole: "Per le consultazioni che hanno luogo al di fuori del turno elettorale generale, la" sono sostituite dalla parola: "La".

 

     Art. 3. Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.

1. Alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"1-bis. Lo statuto può prevedere un numero di assessori superiore di un'unità rispetto a quello massimo stabilito dal comma 1. In tal caso l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 e le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 3.000 abitanti, qualora il numero di assessori sia stabilito nel numero di quattro, la deroga prevista al comma 6 si applica solo nel corso del mandato.";

b) nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 2 le parole: "e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione" sono soppresse;

c) nel comma 1 dell'articolo 6 la lettera e) è abrogata;

d) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

"Art. 30-bis

(Rinvio delle elezioni in caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco)

1. Nei comuni della provincia di Trento e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano in caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 22, terzo, quarto e quinto comma, della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.";

e) nella lettera h) del comma 1 dell'articolo 36 dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Qualora la lista di riferimento del candidato eletto sindaco non abbia ottenuto alcun seggio, il seggio del candidato eletto sindaco viene detratto a quella lista della coalizione che ha ottenuto seggi con i resti con il minor numero di voti residui.";

f) dopo il comma 3 dell'articolo 37 è inserito il seguente:

"3-bis. Per la determinazione del quorum dei votanti di cui ai commi 1, 2 e 3, tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non sono computati gli elettori iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero.";

g) nel comma 2 dell'articolo 50 le parole: "entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi" sono sostituite dalle parole: "entro il decimo giorno precedente quello della votazione";

h) nel comma 1 dell'articolo 51 le parole: "dalle ore 16 in poi del giorno precedente quello di votazione" sono sostituite dalle parole: "nel giorno precedente quello di votazione, prima dell'insediamento del seggio";

i) nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 51 le parole: "entro le ore 16 del sabato precedente la votazione" sono soppresse;

l) nella lettera g) del comma 1 dell'articolo 51 l'ultimo periodo è soppresso.

2. I riferimenti alle disposizioni della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, contenuti negli articoli 4, 8, 11, 21, 22 e 58 della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni, si intendono sostituiti con i riferimenti alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

 

     Art. 4. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 e successive modificazioni.

1. Nel comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora sia stato effettuato il deposito del contrassegno presso la Presidenza della Provincia, la dichiarazione di presentazione della lista è sottoscritta dal soggetto munito della delega indicata nell'articolo 21, comma 4 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.".

 

     Art. 5. Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.

1. All'articolo 58 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento avviene nel primo turno elettorale utile previsto dalla legge.";

b) il comma 8 è abrogato.

 

     Art. 6. Contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

1. Le elezioni per il rinnovo degli organi comunali possono aver luogo contemporaneamente alle elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, la data delle elezioni comunali viene fissata dal Presidente della Regione, con le modalità di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente quello della votazione. Gli orari di votazione sono quelli stabiliti dalla legge statale.

3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica trova applicazione l'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

4. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia trovano applicazione gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300 convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453.

 

TITOLO II

Disposizioni in materia di ordinamento del personale dei comuni

 

     Art. 7. Proroga della validità delle graduatorie di concorso pubblico nei comuni della provincia di Trento.

1. In considerazione delle limitazioni alle assunzioni disposte dalla legge provinciale di Trento 27 dicembre 2010, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, nei comuni della provincia di Trento l'efficacia delle graduatorie di concorso pubblico per le assunzioni a tempo indeterminato in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è prorogata sino al 31 dicembre 2016.

 

     Art. 8. Partecipazione ai concorsi per la copertura delle sedi segretarili.

1. Coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per la copertura di sede segretarile di una determinata classe possono partecipare ai concorsi per la copertura delle sedi segretarili delle classi inferiori.

 

     Art. 9. Nomina a segretario comunale di terza classe.

1. All'articolo 52 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Nei casi in cui nessuno abbia presentato domanda di partecipazione al concorso, nessuno abbia partecipato al concorso o nessuno abbia superato il concorso, possono essere ammessi al successivo nuovo concorso coloro che sono in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale con almeno un anno di servizio effettivo in qualità di segretario comunale, nonché i dipendenti di enti pubblici in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale, che alla data del bando abbiano un'anzianità di servizio di almeno tre anni e sei mesi in una qualifica non inferiore alla settima.";

b) il comma 4 è abrogato.

 

     Art. 10. Mobilità dei segretari comunali.

1. Dopo l'articolo 57 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni è inserito il seguente:

"Art. 57-bis

Mobilità dei segretari comunali

1. I comuni possono coprire il posto vacante di segretario mediante passaggio diretto di segretario comunale di ruolo della medesima classe giuridica, previa attivazione di apposita procedura di mobilità e con il consenso dell'amministrazione comunale di appartenenza.

2. In caso di contestuale e motivata richiesta delle due amministrazioni comunali, con il consenso degli interessati può essere disposta la mobilità dei segretari mediante passaggio diretto tra amministrazioni della medesima classe giuridica.".

 

     Art. 11. Diritti di rogito.

1. Il comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale n. 4 del 1993 è sostituito dal seguente:

"1. Dall'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) una quota del provento annuale dei diritti di segreteria spettante al comune, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante in misura pari al settantacinque per cento e fino ad un massimo di un quinto dello stipendio in godimento.".

 

     Art. 12. Sostituzione dell'articolo 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4.

1. L'articolo 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 59

Modifiche delle sedi segretarili

1. Nel caso di fusioni di più comuni con la conseguente soppressione di posti di segretario comunale, è inquadrato come titolare della nuova sede il segretario di qualifica più elevata conseguita in esito a concorso pubblico o, in caso di uguale qualifica, con maggiore anzianità di servizio effettivamente svolto nella qualifica. I segretari non inquadrati come titolari sono inquadrati come vicesegretari ad esaurimento. In caso di convenzione con altro comune per il servizio di segreteria, le funzioni segretarili presso il comune convenzionato possono essere affidate anche a uno dei vicesegretari.

2. In caso di gestione associata della segreteria comunale, è inquadrato come titolare il segretario di qualifica più elevata conseguita in esito a concorso pubblico o, in caso di uguale qualifica, con maggiore anzianità di servizio effettivamente svolto nella qualifica. I segretari non inquadrati come titolari sono inquadrati come vicesegretari ad esaurimento.

3. In caso di scioglimento della convenzione per la gestione associata della segreteria comunale, ai segretari e ai vicesegretari comunali in servizio e titolari di sede segretarile alla data di costituzione della gestione associata sono riassegnate, nei rispettivi comuni, le funzioni di titolare di sede segretarile.

4. I segretari in servizio di ruolo nei comuni interessati da processi di fusione e da gestione associata mediante convenzione conservano, se più favorevole, il trattamento giuridico ed economico in godimento. I vicesegretari di cui al presente articolo conservano il diritto alla nomina in caso di successiva vacanza del posto di segretario. Ai fini di tale nomina, della mobilità e della partecipazione ai concorsi il servizio svolto dai vicesegretari è equiparato, se tale equiparazione risulta più favorevole, a quello prestato in qualità di segretario comunale presso il comune d'origine.

5. I segretari non inquadrati come titolari possono rinunciare al posto di vicesegretario entro il termine perentorio di novanta giorni dall'inquadramento del titolare. In tal caso essi sono collocati in disponibilità per il periodo massimo di due anni decorrenti dalla scadenza del termine di preavviso. I soggetti in disponibilità sono esonerati dal servizio, conservano il diritto alla nomina in caso di successiva vacanza del posto di segretario e possono partecipare alle procedure di mobilità e concorsuali delle sedi segretariali vacanti. Durante la disponibilità spetta al segretario il trattamento economico base e la misura minima delle indennità che presuppongono l'effettivo svolgimento di funzioni, salvo quanto disposto dalla contrattazione collettiva. I relativi oneri sono a carico del nuovo comune, in caso di fusione, o dei comuni associati secondo quanto stabilito in convenzione. Al termine della disponibilità il rapporto di lavoro si risolve automaticamente.".

 

     Art. 13. Requisiti per l'accesso all'impiego.

1. Nella lettera a) del comma 15 dell'articolo 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 le parole: "appartenenti all'Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174" sono sostituite dalle parole: "indicati nell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e nei casi previsti dallo stesso".

 

     Art. 14. Incarichi dirigenziali e direttivi esterni.

1. All'articolo 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 116 è sostituito dal seguente:

"116. Gli incarichi di cui al comma 114 sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso della particolare qualificazione professionale.";

b) il comma 117 è sostituito dal seguente:

"117. Per il periodo di durata degli incarichi di cui al comma 114 i dipendenti della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e degli enti a ordinamento regionale sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.".

2. Nel comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2 dopo le parole: "dell'articolo 18 commi 114 e 116" sono sostituite dalle parole: "dell'articolo 18 commi 114, 116 e 117".

 

TITOLO III

Disposizioni in materia di ordinamento dei comuni

 

     Art. 15. Convenzioni.

1. Nel comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni le parole: ", con altri enti pubblici locali o soggetti privati" sono sostituite dalle parole: "o con altri enti pubblici locali".

 

     Art. 16. Valutazione dell'ammissibilità dei referendum popolari nei comuni della provincia di Bolzano.

1. Nei comuni della provincia di Bolzano la legittimità e la regolarità e quindi l'ammissibilità dei referendum popolari, sulla base di quanto stabilito nei singoli statuti e regolamenti comunali, viene valutata da una Commissione composta secondo quanto previsto dall'articolo 8 comma 1 della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11. Ai membri della Commissione competono le indennità di cui alla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, previste per le commissioni a rilevanza esterna.

2. I componenti della Commissione per i procedimenti referendari sono nominati dal Consiglio dei comuni, previa intesa tra il Consiglio dei comuni stesso e i Presidenti del Tribunale di Bolzano, della Sezione di controllo della Corte dei Conti avente sede a Bolzano e della Sezione autonoma per la provincia di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, e sono individuati mediante sorteggio, a cura del segretario del Consiglio dei comuni, di un membro effettivo e di un membro supplente nell'ambito di ciascuna delle tre terne di nomi proposte rispettivamente dai Presidenti medesimi.

3. Le funzioni di segretario della Commissione per i procedimenti referendari sono svolte dal segretario comunale del rispettivo comune.

4. La Commissione per i procedimenti referendari elegge nel proprio seno il Presidente, che convoca e dirige le sedute, ed il suo sostituto. Essa delibera in presenza di tutti i componenti e a maggioranza di voti e opera secondo la tempistica stabilita nei singoli regolamenti comunali.

5. La commissione è competente per tutti i referendum a livello comunale ed è nominata per la durata in carica dei consigli comunali. I costi della commissione sono a carico del rispettivo comune.

5-bis. Fino alla nomina della Commissione, l'ammissibilità dei referendum popolari comunali è valutata dall'organo previsto dal rispettivo statuto e regolamento comunale.

 

     Art. 17. Statuto comunale.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

"4-bis. Entro i trenta giorni di affissione può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Per il referendum confermativo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 50, salvo quanto disposto dal presente comma. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum non può superare rispettivamente il 10 per cento, nei comuni fino a 10.000 abitanti, il 7 per cento nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti e il 5 per cento, nei comuni con più di 30.000 abitanti, degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.".

 

     Art. 18. Referendum popolare.

1. All'articolo 50 della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel secondo periodo del comma 2 dopo le parole: "il 10 per cento" sono aggiunte le parole: "e, nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, il 5 per cento.";

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. H termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni non può essere inferiore a centottanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.

2-ter. Per la validità dei referendum è necessaria la partecipazione di non più del 30 per cento degli aventi diritto al voto nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, non più del 25 per cento degli aventi diritto al voto nei Comuni con più di 5.000 abitanti.

2-quater. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.".

2. I comuni adeguano il proprio statuto a quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 17 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge.

 

     Art. 19. Disposizione in materia di municipi del Comune di Ledro.

1. All'articolo 11 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 1 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. A decorrere dalla data del turno elettorale generale dell'anno 2015 ai prosindaci ed ai consultori dei municipi spettano rispettivamente le indennità ed i gettoni di presenza eventualmente stabiliti dal consiglio comunale. Il consiglio comunale, con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può attribuire un gettone di presenza ai consultori per la partecipazione alle sedute del comitato di gestione, in misura non superiore alla metà del gettone di presenza previsto per i consiglieri comunali e un'indennità ai prosindaci, in misura non superiore all'8 per cento dell'indennità prevista per il sindaco.".

 

     Art. 20. Domanda di fusione di comuni.

1. Alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 dell'articolo 8 dopo la parola: "Comuni" sono inserite le parole: "di norma" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In luogo della deliberazione di uno o più consigli comunali, la domanda di fusione o di aggregazione può essere proposta secondo la procedura prevista dall'articolo 8-bis. In tal caso la domanda degli elettori deve contenere le stesse indicazioni sui comuni coinvolti, sulla denominazione e sul capoluogo del nuovo comune rappresentate nelle deliberazioni adottate dai consigli comunali. Le domande presentate con la procedura prevista dall'articolo 8-bis non possono riguardare più della metà dei comuni coinvolti nello stesso processo di fusione o di aggregazione.";

b) dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

"Art. 8-bis

(Fusione o aggregazione di comuni su iniziativa popolare)

1. La domanda di fusione o di aggregazione può essere proposta da almeno il 20 per cento degli elettori rispettivamente iscritti nelle liste elettorali dei comuni per i quali viene richiesta la fusione o l'aggregazione, esclusi i cittadini iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero. Gli elettori devono essere in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. Ai fini dell'ammissibilità, nella domanda vanno indicati i comuni coinvolti, la denominazione e il capoluogo del nuovo comune. Le sottoscrizioni degli elettori devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

2. La domanda, corredata delle sottoscrizioni, è presentata alla giunta provinciale, che accerta la regolarità delle sottoscrizioni ed esprime il parere previsto dall'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni, ed è sottoposta al voto delle popolazioni interessate secondo le procedure previste dall'articolo 2 e seguenti della medesima legge regionale n. 16 del 1950 e successive modificazioni.

3. Sulle domande di fusione o di aggregazione di iniziativa popolare non è richiesto il parere dei rispettivi consigli comunali.".

 

     Art. 21. Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.

1. Nel comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modifiche dopo la parola: "comuni" sono inserite le parole: "di norma" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", per l'attivazione del nuovo comune, nonché per la parziale copertura delle spese di gestione per un periodo di dieci anni, secondo i parametri stabiliti con deliberazione della giunta regionale, d'intesa con le giunte provinciali e sentiti i consigli dei comuni.".

 

     Art. 22. Unione di comuni.

1. I commi 6 e 7 dell'articolo 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni sono abrogati.

2. L'articolo 5 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 è abrogato.

3. Ai comuni già istituiti a seguito di fusione prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai comuni che saranno istituiti a seguito di fusione che hanno presentato alla Giunta provinciale le domande di fusione entro il 10 marzo 2015, spettano i contributi secondo i criteri e per la durata previsti dalle disposizioni regionali vigenti fino a tale data.

 

     Art. 23. Proroga degli organi comunali in caso di avvio del processo per la fusione di comuni.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni l'elezione del sindaco e del consiglio non si effettua nel turno elettorale generale dell'anno 2015 nei comuni per i quali sia stata presentata domanda di indizione del referendum per la fusione di comuni, approvata con deliberazione del consiglio comunale e corredata dalle sottoscrizioni, autenticate anche cumulativamente dai soggetti e con le modalità indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, di almeno il 15 per cento degli elettori del rispettivo comune, esclusi i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, a condizione che tale domanda, con le relative sottoscrizioni, sia presentata entro il 10 marzo 2015 e che la giunta provinciale esprima parere positivo sulla medesima entro il 30 marzo 2015. I referendum avranno luogo entro il 31 luglio 2015. In caso di esito favorevole del referendum in ogni comune interessato, gli organi comunali sono prorogati fino al 31 dicembre 2015. Qualora il referendum abbia esito negativo, si procede al rinnovo degli organi comunali in una domenica compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre 2015.

 

     Art. 24. Limiti di cumulo delle indennità per le cariche contemporaneamente rivestite negli enti della provincia di Bolzano.

1. Nel comma 3-bis dell'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4 e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per quanto riguarda il cumulo dell'indennità e dei gettoni di presenza dei componenti degli organi delle amministrazioni comunali con le indennità ed i gettoni di presenza dei componenti degli organi delle comunità della provincia di Trento si applicano le disposizioni della legge provinciale.".

2. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4 e successive modificazioni è inserito il seguente:

"3-ter. In deroga a quanto disposto dal comma 3-bis, a decorrere dalla data del turno elettorale generale dell'anno 2015 è consentito il cumulo dell'indennità prevista per le cariche di sindaco, vicesindaco e assessore dei comuni della provincia di Bolzano con il sessanta per cento dell'indennità prevista per le cariche di presidente, vicepresidente e assessore delle comunità comprensoriali della medesima provincia e con i gettoni di presenza attribuiti ai componenti dei consigli delle comunità comprensoriali.".

3. A decorrere dalla data del turno elettorale generale dell'anno 2015 il comma 2-bis dell'articolo 23 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 è abrogato.

 

     Art. 25. Organo di revisione economico-finanziaria.

1. Nel comma 101 dell'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei comuni con popolazione compresa tra i 15.000 e i 30.000 abitanti il regolamento di contabilità può prevedere che l'organo di revisione sia composto da due componenti, disciplinandone le modalità di funzionamento. In tale ultimo caso, uno dei due componenti viene designato dalle minoranze consiliari.".

 

TITOLO IV

Disposizioni in materia di referendum consultivo previsto dall'articolo 7 dello statuto speciale

 

     Art. 26. Modifiche alla legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni.

1. Alla legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo comma dell'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

"Hanno altresì diritto di partecipare alla votazione per referendum i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Tali elettori non sono computati per la determinazione del quorum dei votanti necessario per la validità del referendum.";

b) all'articolo 31-bis il primo comma è sostituito dal seguente:

"Ai fini della validità del referendum è necessaria la partecipazione al medesimo, in ciascun comune interessato, di almeno il 40 per cento degli elettori, non computando tra questi i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, fatte salve le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 2 della presente legge sulla limitazione della consultazione per referendum.".

 

TITOLO V

Norme transitorie e finali

 

     Art. 27. Testi unici.

1. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali contenute nella presente legge con le norme contenute nella legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, nella legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, nella legge regionale 14 agosto 1967, n. 15, nella legge regionale 13 luglio 1970, n. 11, nella legge regionale 10 agosto 1974, n. 6, nella legge regionale 12 maggio 1978, n. 7, nella legge regionale 18 marzo 1980, n. 3, nella legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11, nella legge regionale 7 luglio 1988, n. 12, nella legge regionale 26 febbraio 1990, n. 4, nella legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, nella legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, nella legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, nella legge regionale 22 febbraio 2008, n. 2, nella legge regionale 17 maggio 2011, n. 4, nella legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1, nella legge regionale 2 maggio 2013, n. 3.

 

     Art. 28. Disposizione transitoria.

1. L'articolo 26, limitatamente a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1, si applica anche alle consultazioni referendarie indette prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 29. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 24 aprile 2015, n. 5.