Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.6 cooperazione |
Data: | 09/07/2008 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Soggetti vigilati |
Art. 2. Autorità di vigilanza e di revisione |
Art. 3. Oggetto della revisione cooperativa |
Art. 4. Strutture amministrative provinciali |
Art. 5. Commissione regionale per gli enti cooperativi |
Art. 6. Competenze della Commissione regionale |
Art. 7. Compiti |
Art. 8. Riconoscimento |
Art. 9. Requisiti per il riconoscimento |
Art. 10. Vigilanza amministrativa |
Art. 11. Adesione degli enti cooperativi |
Art. 12. Tenuta del registro |
Art. 13. Struttura del registro |
Art. 14. Funzione ed effetti dell’iscrizione |
Art. 15. Iscrizione |
Art. 16. Variazioni di iscrizione |
Art. 17. Cancellazione |
Art. 18. Acquisizione di dati ed informazioni |
Art. 19. Tipologie di revisione |
Art. 20. Soggetti revisionandi |
Art. 21. Autorità di revisione |
Art. 21 bis. Nomina e professionalità dei revisori cooperativi |
Art. 22. Nomina |
Art. 23. Professionalità |
Art. 24. Indipendenza |
Art. 25. Doveri e poteri |
Art. 26. Spese della revisione |
Art. 27. Revisione ordinaria |
Art. 28. Revisione straordinaria |
Art. 29. Attuazione della revisione |
Art. 30. Verbale di revisione |
Art. 31. Attribuzioni della struttura amministrativa e dell’autorità di revisione |
Art. 32. Pubblicità della revisione |
Art. 33. Banche di credito cooperativo |
Art. 34. Elenco |
Art. 34 bis. Fattispecie sanzionabili |
Art. 35. Gestione commissariale |
Art. 36. Scioglimento coatto |
Art. 37. Sostituzione dei liquidatori |
Art. 38. Nozione dell’attività |
Art. 39. Revisori |
Art. 40. Soggetti revisionandi |
Art. 41. Corrispettivo della revisione |
Art. 42. Norme di coordinamento |
Art. 43. Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione |
Art. 44. Vigilanza sugli enti gestori |
Art. 45. Fondi mutualistici provinciali per la promozione e lo sviluppo della cooperazione |
Art. 46. Tutela della riservatezza |
Art. 47. Diritto di accesso |
Art. 48. Tipologie particolari di enti cooperativi |
Art. 49. Requisiti particolari per l’iscrizione nel registro |
Art. 50. Requisiti delle associazioni di rappresentanza e degli enti gestori |
Art. 51. Disposizioni abrogate |
Art. 52. Disposizione in materia di promozione e sviluppo della cooperazione |
Art. 53. Regolamenti attuativi |
Art. 54. Applicazione della disciplina nazionale |
Art. 55. Entrata in vigore |
§ 4.6.25 - L.R. 9 luglio 2008, n. 5.
Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi
(B.U. 22 luglio 2008, n. 30 - S.O. n. 2)
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1. Soggetti vigilati
1. La presente legge, in attuazione del primo comma dell’articolo 45 della Costituzione e dell’articolo 4, primo comma, n. 9), dello Statuto speciale per il Trentino- Alto Adige, disciplina la vigilanza sulle società cooperative, sui consorzi in forma societaria di società cooperative di cui al
2. Le funzioni amministrative derivanti dall’esecuzione della presente legge sono esercitate dalla Provincia autonoma competente per territorio, di seguito denominata Provincia.
Art. 2. Autorità di vigilanza e di revisione
1. L’autorità di vigilanza è la struttura amministrativa della Provincia responsabile dell’esecuzione della presente legge, di seguito denominata struttura amministrativa.
2. L’autorità di revisione è l’organismo che ha il potere di vigilare sugli enti cooperativi mediante revisioni cooperative. Tale autorità è la Provincia o l’associazione di rappresentanza del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi degli articoli 7 e seguenti, di seguito denominata associazione di rappresentanza.
Art. 3. Oggetto della revisione cooperativa
1. La revisione verifica l’osservanza dei caratteri e delle finalità degli enti cooperativi.
2. Questa verifica è riservata alle autorità di revisione anche in occasione di interventi di altre autorità.
3. Sono fatte salve le diverse forme di vigilanza previste dalle disposizioni vigenti.
TITOLO II
Organi della vigilanza
Capo I
Strutture amministrative provinciali e regionali
Art. 4. Strutture amministrative provinciali
1. Le funzioni che le leggi assegnano all’autorità di vigilanza sugli enti cooperativi sono esercitate in ciascuna Provincia dalla struttura amministrativa.
2. Ciascuna Provincia disciplina l’organizzazione e il funzionamento della propria struttura amministrativa, istituendo un ufficio preposto all’attività di vigilanza e garantendone l’autonomia funzionale.
Art. 5. Commissione regionale per gli enti cooperativi
1. È istituita presso la Regione la Commissione regionale per gli enti cooperativi, la quale è composta come segue:
a) due rappresentanti effettivi e due supplenti designati dalla Regione;
b) due rappresentanti effettivi e due supplenti designati da ciascuna Provincia;
c) almeno cinque rappresentanti effettivi ed altrettanti supplenti designati dalle associazioni di rappresentanza sulla base del numero di enti cooperativi ad esse aderenti e, in via accessoria, del numero di soci di tali enti.
2. Se una o più associazioni di rappresentanza non designano i loro rappresentanti provvede a nominarli la Regione, scegliendoli tra persone esperte di enti cooperativi.
3. I membri della Commissione sono nominati dalla Regione, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
4. La Commissione decide a maggioranza dei propri membri presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in mancanza, del vicepresidente. Il presidente e il vicepresidente della Commissione devono essere scelti tra i componenti designati dalla Regione.
5. La Commissione è convocata dal proprio presidente o, in mancanza, dal proprio vicepresidente.
Art. 6. Competenze della Commissione regionale
1. La Commissione regionale esprime un parere obbligatorio:
a) sui progetti di legge e regolamenti riguardanti gli enti cooperativi;
b) sulle domande di riconoscimento e sulle proposte di revoca del riconoscimento delle associazioni di rappresentanza;
c) sulle questioni interpretative relative alla presente legge e al suo regolamento di attuazione, di seguito denominato regolamento regionale, se lo richiede la Regione, una struttura amministrativa o almeno due associazioni di rappresentanza.
1-bis. La Commissione regionale può esprimere un parere facoltativo sulle tematiche di interesse cooperativo poste da una struttura amministrativa o da un'associazione di rappresentanza [2].
2. I pareri di cui alle lettere a) e c) sono espressi dalla Commissione, eventualmente avvalendosi della collaborazione di esperti, e sono pubblicati sul sito istituzionale della Commissione nella rete Internet.
3. I pareri di cui alla lettera c) sono vincolanti per le strutture amministrative e per le autorità di revisione, se approvati dalla Giunta regionale.
Capo II
Associazioni di rappresentanza riconosciute
Art. 7. Compiti
1. In attuazione dell’articolo 118, ultimo comma della Costituzione la Provincia favorisce l’associazione di rappresentanza nello svolgimento dell’attività di promozione e vigilanza sugli enti cooperativi.
2. L’associazione di rappresentanza svolge altresì attività di tutela, consulenza, assistenza e sviluppo in favore diretto o indiretto dei propri aderenti oppure di terzi.
3. L’associazione di rappresentanza può svolgere la revisione legale dei conti di cui al Titolo V.
Art. 8. Riconoscimento
1. L’associazione di rappresentanza, se intende diventare l’autorità di revisione degli enti cooperativi ad essa aderenti, deve ottenere il riconoscimento da parte della Provincia nel cui territorio ha la propria sede sociale ed opera.
Art. 9. Requisiti per il riconoscimento
1. L’associazione di rappresentanza, per essere riconosciuta, deve:
a) essere costituita in forma di società cooperativa a mutualità prevalente disciplinata anche dalle norme sulla società per azioni oppure in forma di associazione;
b) avere come oggetto sociale esclusivo l’attività di cui all’articolo 7;
c) essere senza scopo di lucro;
d) avere nella propria compagine sociale almeno ottanta società cooperative non in liquidazione;
e) poter disporre di un numero di revisori tale da garantire la regolare esecuzione delle revisioni cooperative sugli enti cooperativi ad essa aderenti;
f) prevedere nell’atto costitutivo la non ingerenza delle proprie cariche elettive nell’esecuzione della revisione cooperativa e della revisione legale dei conti di cui al Titolo V;
g) avere in ogni caso un’organizzazione di mezzi e di persone idonea ad esercitare le attività di cui all’articolo 7.
Art. 10. Vigilanza amministrativa
1. La struttura amministrativa può sottoporre l’associazione di rappresentanza alle revisioni cooperative di cui all’articolo 19 sulla base di un provvedimento della Giunta provinciale. Nel caso l’associazione di rappresentanza sia costituita in forma giuridica diversa da quella di società cooperativa, questa è sottoposta a verifiche equivalenti aventi gli stessi contenuti e finalità.
2. L’associazione di rappresentanza comunica alla struttura amministrativa:
a) la relazione di revisione del proprio bilancio;
b) ogni informazione richiesta dalla struttura amministrativa per verificare il regolare svolgimento della revisione cooperativa e della revisione legale dei conti.
3. La Provincia, se l’associazione di rappresentanza ha commesso significative irregolarità nell’esercizio della propria attività sociale, sentita tale associazione, può applicare all’associazione una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 200 mila euro, di norma riducendo il contributo spettante per lo svolgimento dell’attività di promozione e vigilanza sugli enti cooperativi.
4. La Provincia, sentita l’associazione di rappresentanza interessata, revoca il riconoscimento di tale associazione, se questa:
a) richiede la revoca del riconoscimento;
b) perde i requisiti previsti dall’articolo 9 e non provvede a ripristinarli entro un termine, non superiore ai sei mesi fissato dalla struttura amministrativa e decorrente dalla ricezione della relativa contestazione;
c) non ottempera ai provvedimenti indicati nel comma 3;
d) commette irregolarità di particolare gravità.
5. L’associazione a cui è stato revocato il riconoscimento può richiederlo di nuovo, una volta trascorsi tre anni dalla revoca. Fino alla scadenza dello stesso termine gli amministratori dell’associazione di rappresentanza in carica al momento del verificarsi delle irregolarità cagionanti tale revoca non possono far parte di alcun ente intenzionato a diventare autorità di revisione.
Art. 11. Adesione degli enti cooperativi
1. L’adesione di un ente cooperativo ad un’associazione di rappresentanza, nonché il suo eventuale recesso o la sua esclusione sono comunicate senza indugio alla struttura amministrativa da parte delle associazioni di rappresentanza interessate. Dal ricevimento di queste comunicazioni da parte della struttura amministrativa l’associazione di rappresentanza diventa o cessa di essere l’autorità di revisione di tale ente, salvo che per la revisione in corso.
2. Ai fini della presente legge non è ammessa l’adesione di un ente cooperativo a più associazioni di rappresentanza.
TITOLO III
Registri provinciali degli enti cooperativi
Capo I
Struttura e funzione del registro
Art. 12. Tenuta del registro
1. Il registro provinciale degli enti cooperativi, di seguito denominato registro, è istituito in ciascuna Provincia presso la struttura amministrativa.
2. Ogni ente cooperativo deve essere iscritto nel registro.
3. Il registro è pubblico e gestito con modalità informatiche.
4. Il regolamento regionale indica i dati contenuti nel registro che la struttura amministrativa deve comunicare all’autorità nazionale responsabile della tenuta all’albo delle società cooperative e all’ufficio del registro delle imprese.
Art. 13. Struttura del registro
1. Il registro si compone di tre sezioni. Nella prima sezione sono iscritte le società cooperative a mutualità prevalente, anche di diritto. Nella seconda sezione sono iscritte le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente. Nella temi sezione sono iscritte le società di mutuo soccorso [3].
2. Le sezioni del registro si compongono delle stesse categorie previste per l’albo delle società cooperative. Tali categorie possono essere modificate col regolamento regionale.
Art. 14. Funzione ed effetti dell’iscrizione
1. L’iscrizione nel registro sostituisce quelle nell’albo delle società cooperative, nell’albo regionale delle cooperative sociali, nell’albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi e in qualsiasi altro elenco di enti cooperativi previsto dall’ordinamento nazionale, determinando i medesimi effetti di queste iscrizioni.
2. L’iscrizione nel registro e il rispetto della presente legge sono richiesti agli enti cooperativi per poter accedere alle agevolazioni previste per tali enti dall’ordinamento nazionale, regionale e provinciale.
Capo II
Gestione del registro
Art. 15. Iscrizione
1. L’ente cooperativo richiede l’iscrizione nel registro della Provincia nel cui territorio ha la propria sede legale.
2. La domanda di iscrizione nel registro è presentata dall’ente cooperativo secondo le norme dettate da ciascuna Provincia, fermo restando la possibilità di avvalersi delle procedure informatizzate del registro delle imprese.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione nel registro o della relativa comunicazione dell’ufficio del registro delle imprese, la struttura amministrativa comunica all’ente cooperativo interessato l’avvenuta iscrizione o il diniego dell’iscrizione.
4. La cooperativa che non presenta la domanda di iscrizione, ovvero non fornisca le informazioni richieste dall’autorità di vigilanza, può essere sottoposta a revisione, salva l’adozione degli altri provvedimenti sanzionatori previsti dalla presente legge ove ne ricorrano i presupposti.
Art. 16. Variazioni di iscrizione
1. La variazione di categoria o sezione del registro è disposta dalla struttura amministrativa, sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informatico del registro delle imprese o dall’attività di vigilanza, anche su richiesta dell’ente cooperativo interessato.
Art. 17. Cancellazione
1. La cancellazione dal registro è disposta dalla struttura amministrativa con proprio provvedimento, se l’ente cooperativo:
a) è stato cancellato dal registro delle imprese;
b) [perde i requisiti necessari per l’iscrizione nel registro] [4];
c) trasferisce la propria sede legale al di fuori del territorio della Provincia.
Art. 18. Acquisizione di dati ed informazioni
1. La struttura amministrativa ha libero e gratuito accesso ai dati presenti nel registro delle imprese relativi agli enti cooperativi.
2. L’ufficio del registro delle imprese comunica alla struttura amministrativa ogni variazione dei dati presenti nel registro delle imprese relativi agli enti cooperativi.
3. Gli enti cooperativi adempiono all’obbligo di deposito del bilancio di cui all’articolo 2512, comma 2, del codice civile, con il deposito del bilancio medesimo presso il registro delle imprese nei termini e con le modalità previste dalla legge.
4. La Provincia può imporre agli enti cooperativi la comunicazione di ulteriori dati alla struttura amministrativa per consentire a questa un’adeguata vigilanza o per fini statistici.
5. Ogni provvedimento della struttura amministrativa relativo alla gestione del registro è comunicato all'ente cooperativo interessato mediante raccomandata con avviso di ritorno, ovvero con modalità equivalenti ai sensi della normativa vigente [5].
6. Ciascuna Provincia disciplina i procedimenti d’ufficio relativi alla tenuta del registro e la pubblicità delle variazioni di iscrizione e delle cancellazioni dal registro.
TITOLO IV
Revisioni cooperative
Capo I
Disposizioni generali
Art. 19. Tipologie di revisione
1. La revisione cooperativa, disposta dall’autorità di revisione, può essere:
a) ordinaria, se è condotta a scadenze periodiche;
b) straordinaria, se non è condotta a scadenze periodiche.
Art. 20. Soggetti revisionandi
1. Ogni ente cooperativo iscritto nel registro è sottoposto a revisione cooperativa.
Art. 21. Autorità di revisione
1. L’associazione di rappresentanza è l’autorità di revisione per gli enti cooperativi aderenti ad essa.
2. La struttura amministrativa è l’autorità di revisione per gli enti cooperativi non aderenti ad alcuna associazione di rappresentanza.
3. L’autorità di vigilanza di cui all’articolo 2545-quinquiesdecies del codice civile è da intendersi l’autorità di revisione e la struttura amministrativa.
Art. 21 bis. Nomina e professionalità dei revisori cooperativi [6]
1. La struttura amministrativa esegue la revisione avvalendosi di revisori abilitati oppure incaricando propri dipendenti abilitati o un'associazione di rappresentanza riconosciuta [7].
2. L'associazione di rappresentanza esegue le revisioni a mezzo di revisori abilitati da essa incaricati, scegliendoli fra i propri dipendenti o tra professionisti esterni.
3. La struttura amministrativa e l'associazione di rappresentanza, anche in collaborazione tra loro, promuovono i corsi di formazione, i cui contenuti fondamentali sono fissati sentito il Ministero competente. I corsi devono riguardare anche la legislazione regionale in materia di vigilanza, nonché di sviluppo e promozione cooperativa.
4. Nel caso in cui il corso di formazione sia promosso da un'associazione di rappresentanza, questa comunica gli idonei alla struttura amministrativa.
5. La struttura amministrativa comunica 1 candidati risultati idonei al Ministero competente per la loro iscrizione nell'elenco nazionale.
Capo II
Revisori cooperativi
1. L’associazione di rappresentanza esegue la revisione incaricando uno o più dei propri revisori, il cui elenco, con l’indicazione della loro eventuale iscrizione nel registro dei revisori contabili, deve essere comunicato alla struttura amministrativa ad ogni variazione.
2. La struttura amministrativa esegue la revisione incaricando propri dipendenti oppure uno o più revisori o una società di revisione scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con una specifica competenza in materia di enti cooperativi. La stessa struttura può altresì stipulare convenzioni con le associazioni di rappresentanza al fine di affidare loro l’esecuzione della revisione degli enti cooperativi non aderenti ad alcuna associazione.
1. Il revisore dell’associazione di rappresentanza, per poter essere iscritto nell’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 22, deve:
a) aver conseguito almeno un diploma di scuola media superiore;
b) aver completato un tirocinio di almeno un anno sotto la guida di un revisore cooperativo, ovvero dimostrare di avere un’esperienza equivalente;
c) aver superato un esame, disciplinato col regolamento regionale, diretto all’accertamento delle conoscenze teoriche e pratiche del candidato.
2. Il revisore deve avere perfetta conoscenza della lingua comunemente parlata presso l’ente cooperativo sottoposto a revisione.
3. L’associazione di rappresentanza deve prevedere una verifica almeno triennale della professionalità dei propri revisori.
Art. 24. Indipendenza
1. Non può essere incaricato della revisione e, se incaricato, decade dall’ufficio, il revisore che si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 2399, comma 1, del codice civile.
2. Il revisore incaricato può essere rimosso dall’autorità di revisione solo per giusta causa.
3. Uno stesso revisore non può essere incaricato di eseguire più di tre revisioni consecutive sullo stesso ente cooperativo.
Art. 25. Doveri e poteri
1. Il revisore adempie i propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico.
2. Il revisore è responsabile della verità delle proprie attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragione del proprio ufficio.
3. Il revisore ha il potere di:
a) accedere ai luoghi ove l’ente cooperativo esercita la propria attività e custodisce la propria documentazione;
b) convocare ed interrogare tutte le persone coinvolte nella gestione dell’ente cooperativo;
c) acquisire, trattenere e riprodurre la documentazione dell’ente cooperativo fino alla conclusione della revisione;
d) siglare la documentazione dell’ente al fine di impedirne alterazioni o manomissioni.
4. Il revisore, nell’esercizio delle proprie funzioni, si intende incaricato di pubblico servizio. L’ente cooperativo deve assicurare al revisore la massima collaborazione possibile durante l’esecuzione del suo incarico.
4-bis. In provincia di Bolzano la revisione deve essere effettuata nella lingua indicata dall'ente cooperativo soggetto a revisione e scelta fra quella italiana e tedesca [10].
Art. 26. Spese della revisione
1. Le spese relative alla revisione ordinaria sono a carico dell’ente cooperativo.
2. Le spese relative alla revisione straordinaria sono a carico dell’autorità di revisione o dell’ente cooperativo che la richiede.
3. Per gli enti cooperativi non aderenti ad alcuna associazione di rappresentanza la struttura amministrativa determina il compenso e le spese di competenza del revisore che deve essere pagato dalla cooperativa, fermo restando il contributo in base alla legge regionale. Ciascuna Provincia può disciplinare i compensi spettanti ai revisori, tenuto conto della dimensione dell’ente cooperativo revisionato e della complessità dell’incarico svolto.
Capo III
Oggetto ed esecuzione
delle revisioni cooperative
Sezione I
Disposizioni comuni
Art. 27. Revisione ordinaria
1. La revisione ordinaria è disposta per ogni ente cooperativo biennalmente, salvo quanto previsto dai successivi commi 1-bis e 1-ter. La struttura amministrativa può autorizzare l’associazione di rappresentanza a derogare alla scadenza biennale al fine di razionalizzare l’esecuzione delle revisioni ordinarie degli enti cooperativi aderenti a questa [11].
1-bis. La revisione ordinaria è disposta annualmente per gli enti cooperativi neo costituiti, e per i tre esercizi a decorrere da quello successivo a quello di costituzione [12].
1-ter. La revisione ordinaria è disposta annualmente per gli enti cooperativi che possono redigere il bilancio abbreviato come previsto dall'articolo 2435-bis del codice civile, ma che abbiano superato per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1 milione di euro;
b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: dieci unità [13].
1-quater. L'obbligo di cui al comma 1-ter cessa per gli enti cooperativi che per un esercizio non abbiano superato due dei limiti previsti allo stesso comma 1-ter [14].
2. La revisione ordinaria è diretta a:
a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione dell’ente cooperativo suggerimenti e consigli per migliorarne la gestione, il perseguimento dello scopo mutualistico e la democrazia interna e per la rimozione, possibilmente immediata, di eventuali irregolarità rilevate;
b) accertare il carattere aperto e democratico dell’ente
cooperativo e il suo scopo mutualistico;
c) accertare il rispetto:
1) del diritto degli enti cooperativi;
2) delle norme statutarie e regolamentari dell’ente;
3) dei princìpi cooperativi;
4) dei requisiti previsti per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura;
d) controllare il funzionamento sociale ed amministrativo e l’impostazione organizzativa e gestionale dell’ente cooperativo;
e) esprimere un giudizio sulla situazione economica e finanziaria, se l’ente cooperativo non è soggetto alla revisione legale dei conti ovvero se quest’ultima revisione è svolta da un soggetto diverso dall’associazione di rappresentanza a cui aderisce l’ente revisionato;
f) accertare che le partecipazioni dell’ente cooperativo in altre imprese sono strumentali al perseguimento degli scopi di tale ente;
g) accertare che la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente consenta il perseguimento degli scopi dell'ente cooperativo, nonché la continuità aziendale [15].
Art. 28. Revisione straordinaria
1. La revisione straordinaria è disposta, quando l’autorità di revisione lo ritiene opportuno.
2. La revisione straordinaria può essere richiesta:
a) dal collegio sindacale o dal consiglio di sorveglianza o dal comitato per il controllo sulla gestione dell’ente cooperativo;
b) dal revisore legale dei conti dell’ente cooperativo;
c) da un terzo dei membri dell’ente cooperativo, se questo ha meno di centocinquanta membri;
d) da un decimo dei membri dell’ente cooperativo, se questo ha fino a mille membri;
e) da almeno cento membri dell’ente cooperativo, se questo ha più di mille membri;
f) con decisione degli amministratori dell’ente cooperativo.
3. Chi richiede l’esecuzione della revisione straordinaria, se diverso dagli amministratori dell’ente cooperativo, deve dimostrare la fondatezza del sospetto relativo alle gravi irregolarità commesse dall’ente cooperativo.
4. L’esecuzione di una revisione straordinaria non influisce sulla scadenza della prossima revisione ordinaria, salvo una diversa indicazione della struttura amministrativa per la revisione straordinaria da essa disposta.
5. La revisione straordinaria è disciplinata dalle norme sulla revisione ordinaria, in quanto compatibili.
Art. 29. Attuazione della revisione
1. Il revisore si qualifica all’ente cooperativo mediante la lettera di incarico nominativo rilasciata dall’autorità di revisione.
2. La revisione ha luogo, di norma, presso la sede dell’ente cooperativo. Essa si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio.
3. I membri degli organi di amministrazione e di controllo dell’ente cooperativo hanno facoltà di assistere alla revisione.
4. L’ente cooperativo mette a disposizione del revisore i propri documenti e gli comunica ogni altra informazione necessaria per l’esecuzione della revisione.
5. Il revisore deve eseguire l’incarico entro il termine assegnato dall’autorità di revisione.
6. Il revisore, se ha accertato delle irregolarità, ne informa verbalmente gli amministratori nella loro prossima riunione ed impartisce eventuali istruzioni per la rimozione delle irregolarità non eliminabili nel corso della revisione. Il revisore può altresì richiedere al presidente dell’organo di amministrazione di convocare tale organo entro un termine determinato e, in caso di inerzia del presidente, lo stesso revisore provvede alla convocazione.
7. Il revisore comunica all’autorità di revisione l’eventuale impossibilità di espletare il proprio incarico, indicandone le ragioni. Se detta impossibilità permane dopo che l’autorità di revisione ha diffidato l’ente cooperativo, il revisore redige un verbale, immediatamente trasmesso all’autorità di revisione, la quale informa senza indugio la struttura amministrativa per l’adozione degli opportuni provvedimenti.
Art. 30. Verbale di revisione
1. Il revisore, conclusa la revisione, riporta le risultanze delle verifiche nel verbale di revisione, acquisendo eventuali osservazioni dell’ente cooperativo revisionato.
2. Il verbale di cui al comma 1 è consegnato all’autorità di revisione, la quale, dopo aver approvato l’operato del revisore ovvero dopo aver disposto ulteriori accertamenti da parte del revisore, lo trasmette all’ente cooperativo revisionato con un’apposita lettera.
3. L’ente revisionato può comunicare per iscritto all’autorità di revisione, entro il termine da questa assegnato, i provvedimenti adottati per eliminare le irregolarità ovvero trasmettere le eventuali proprie osservazioni.
4. Decorso il termine assegnato per le eventuali osservazioni, l’autorità di revisione adotta le prescrizioni del caso ovvero diffida l’ente revisionato per la rimozione delle gravi irregolarità, salvo l’adozione degli eventuali provvedimenti.
5. L’autorità di revisione può incaricare il revisore al fine di verificare l’adeguamento a quanto prescritto, ovvero può disporre una revisione straordinaria, ovvero può procedere ai sensi dell’articolo 31.
Art. 31. Attribuzioni della struttura amministrativa e dell’autorità di revisione
1. Sulla base delle risultanze delle verifiche contenute nel verbale di revisione la struttura amministrativa, d’ufficio o su proposta motivata dell’associazione di rappresentanza, può:
a) variare l’iscrizione nel registro;
b) adottare uno dei provvedimenti elencati nel Capo IV del Titolo IV.
2. L’associazione di rappresentanza, se accerta la commissione di gravi irregolarità da parte dell’ente revisionato, le segnala alla struttura amministrativa, proponendo i provvedimenti amministrativi ritenuti più opportuni e allegando almeno un estratto della corrispondente relazione di revisione.
3. Sono sempre da considerarsi gravi irregolarità ai sensi del comma 2:
a) l’inosservanza dello scopo mutualistico;
b) rilevanti o ripetute violazioni di norme legislative o statutarie;
c) una grave compromissione della situazione finanziaria o patrimoniale;
d) gravi irregolarità gestionali;
e) la presenza di una causa obbligatoria di scioglimento dell’ente cooperativo, senza che questo abbia preso gli opportuni provvedimenti.
4. La struttura amministrativa o l’associazione di rappresentanza per gli enti ad essa aderenti rilasciano il certificato di revisione su richiesta dell’ente cooperativo, se dall’ultima revisione a cui è stato sottoposto tale ente non sono state accertate gravi irregolarità [16].
Art. 32. Pubblicità della revisione
1. Entro trenta giorni dalla consegna del verbale di revisione all’autorità di revisione, questa comunica alla struttura amministrativa l’inizio e la fine della revisione e il nome del revisore che l’ha eseguita.
2. La struttura amministrativa annota senza indugio l’avvenuta revisione nel registro.
3. In caso di accertate gravi irregolarità l’autorità di revisione può ordinare la lettura di un estratto del verbale di revisione nel corso della prossima assemblea dei soci dell’ente cooperativo. L’autorità di revisione può altresì fissare un termine entro il quale deve essere convocata questa assemblea e, in caso di inerzia dei competenti organi dell’ente cooperativo, può convocarla essa stessa, designando la persona che deve presiederla. All’assemblea deve essere invitato il revisore che ha redatto il verbale.
Sezione II
Disposizioni speciali
Art. 33. Banche di credito cooperativo
1. Se nel corso dell’attività di revisione di una banca di credito cooperativo emergono aspetti di rilievo per le competenze esclusive della Banca d’Italia, l’autorità di revisione li segnala senza indugio alla Banca d’Italia.
2. La Provincia, in base alle risultanze emerse dall’attività di vigilanza disciplinata dalla presente legge, può adottare nei confronti di una banca di credito cooperativo i soli provvedimenti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 34, comma 1.
Capo IV
Provvedimenti amministrativi
Art. 34. Elenco
1. La Provincia, in base alle risultanze emerse dall’attività di vigilanza sugli enti cooperativi, può adottare i seguenti provvedimenti:
a) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 5,000 a carico degli amministratori e dei sindaci in solido tra loro [17];
b) la nomina di una o più persone, designate dall’associazione di rappresentanza, se l’ente cooperativo sanzionato aderisce ad essa, da affiancare all’organo di amministrazione o di controllo oppure al direttore di tale ente. Il potere di queste persone è stabilito dalla Provincia e le spese relative alla loro attività sono a carico dell’ente sanzionato;
c) la gestione commissariale dell’ente cooperativo, ai sensi dell’articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, per la durata massima di un anno, prorogabile per un periodo non superiore ad un anno in caso di comprovata necessità [18];
d) la sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell’articolo 2545-octiesdecies del codice civile;
e) lo scioglimento coatto dell’ente cooperativo, ai sensi dell’articolo 2545-septiesdecies del codice civile o di altre disposizioni;
f) la liquidazione coatta amministrativa dell’ente cooperativo, ai sensi dell’articolo 2545-terdecies del codice civile, se tale ente non è ancora stato dichiarato fallito.
2. Ogni provvedimento, comunicato all’ente cooperativo sanzionato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, è trascritto nel registro e trasmesso all’ufficio del registro delle imprese per la sua trascrizione anche in quest’ultimo registro. I provvedimenti di cui alle lettere e) e f) devono essere altresì pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, fatte salve ulteriori forme particolari di pubblicità.
Art. 34 bis. Fattispecie sanzionabili [19]
1. In sede di regolamento di attuazione sono definite le fattispecie per le quali è irrogata la sanzione prevista all'articolo 34, comma 1, lettera a).
Art. 35. Gestione commissariale
1. In caso di irregolare funzionamento dell’ente cooperativo, la Provincia può revocare i componenti degli organi di amministrazione e, eventualmente, quelli degli organi di controllo, ed affidare la gestione dell’ente ad un commissario, determinando i suoi poteri. Ove l’importanza dell’ente lo richieda, la Provincia può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.
2. Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell’assemblea dell’ente cooperativo, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l’approvazione della struttura amministrativa.
3. Il commissario, al termine del proprio operato, deve convocare l’assemblea dei soci dell’ente cooperativo per la nomina dei relativi organi.
4. Le spese relative al commissariamento sono a carico dell’ente cooperativo commissariato e, in caso di sua impossibilità definitiva ad adempiere, della Provincia.
Art. 36. Scioglimento coatto
1. Lo scioglimento coatto dell’ente cooperativo e la sua liquidazione coatta amministrativa sono regolati dalla disciplina nazionale. La struttura amministrativa esercita le funzioni dell’autorità che vigila sulla liquidazione in applicazione della legge fallimentare.
2. La struttura amministrativa determina il compenso dei commissari liquidatori sulla base della disciplina statale, ferma restando la facoltà di ridurre il compenso fino alla metà quando il commissario liquidatore abbia ingiustificatamente ritardato la conclusione della procedura ovvero non abbia condotto la medesima con la diligenza richiesta dall’incarico.
3. Le spese relative a tali procedure sono a carico dell’ente cooperativo coattivamente sciolto e, in caso di sua impossibilità definitiva ad adempiere, della Provincia.
4. Le risorse sopravvenute dopo il deposito del bilancio finale di liquidazione dell’ente cooperativo sono versate al fondo di cui all’articolo 45, a meno che la struttura amministrativa decida di riaprire la liquidazione coatta amministrativa.
5. Ciascuna Provincia disciplina l’acquisto dei crediti fiscali vantati dall’ente cooperativo in liquidazione coatta amministrativa e l’anticipo ai commissari liquidatori delle somme necessarie per lo svolgimento delle relative procedure amministrate.
Art. 37. Sostituzione dei liquidatori
1. In caso di gravi irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione di un ente cooperativo, la struttura amministrativa può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall’autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale.
2. Si applica l’articolo 2545-octiesdecies del codice civile, in quanto compatibile.
TITOLO V
Revisione legale dei conti
Art. 38. Nozione dell’attività [20]
1. Il controllo contabile, ovvero la revisione contabile, ovvero la certificazione del bilancio imposti dalla legge agli enti cooperativi corrispondono all'attività di cui al
Art. 39. Revisori
1. L'associazione di rappresentanza può assumere l'incarico di revisore legale dei conti degli enti cooperativi ad essa aderenti, se la corrispondente attività è prevista nell'atto costitutivo di tale associazione. L'associazione di rappresentanza può avvalersi in tutto o in parte di revisori legali dei conti ad essa estranei nell'esecuzione dell'incarico e può assumere il relativo incarico anche congiuntamente ad altri revisori legali dei conti [21].
2. Se l’ente cooperativo recede o è escluso dall’associazione di rappresentanza, l’eventuale incarico di revisore legale dei conti assunto da questa scade alla data dell’assemblea dell’ente convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in cui tale recesso od esclusione hanno avuto effetto.
3. Quando il tribunale approva la revoca dell’incarico di revisore legale dei conti attribuito all’associazione di rappresentanza, questa, salvo che per la revisione cooperativa in corso, cessa di essere l’autorità di revisione dell’ente cooperativo che ha deciso tale revoca.
4. L’associazione di rappresentanza, nel revisionare gli enti cooperativi ad essa aderenti, deve avere un’organizzazione tale da assicurare che i suoi revisori, nell’esercizio della revisione legale dei conti, siano indipendenti dall’ente revisionando.
5. Nel rispetto dei vincoli derivanti dalla
6. L’associazione di rappresentanza incaricata della revisione legale dei conti può illustrare l’attività svolta durante l’assemblea dei membri dell’ente cooperativo convocata per approvare il progetto di bilancio d’esercizio.
Art. 40. Soggetti revisionandi
1. La revisione legale dei conti è obbligatoria per gli enti cooperativi che non possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, comma 1, del codice civile [22].
2. [L’obbligo di cui al comma 1 cessa per gli enti cooperativi che per un esercizio non abbiano superato due dei predetti limiti] [23].
3. [I limiti di cui al comma 1 possono essere aggiornati col regolamento regionale nel rispetto del diritto comunitario] [24].
4. Sono in ogni caso assoggettati annualmente alla revisione legale dei conti da parte di una società di revisione:
a) le associazioni di rappresentanza. In tal caso il revisore deve esprimere un giudizio anche sull’utilizzo delle risorse pubbliche corrisposte per la loro attività di promozione e di vigilanza sugli enti cooperativi;
b) gli enti gestori dei fondi mutualistici di cui al comma 2 dell’articolo 43, qualora la consistenza del fondo stesso ecceda i 200 mila euro. In tal caso il revisore deve esprimere un giudizio anche sull’utilizzo di detti fondi.
Art. 41. Corrispettivo della revisione
1. Le spese relative alla revisione legale dei conti regolata nel Titolo V sono a carico dell’ente revisionato.
Art. 42. Norme di coordinamento
1. L’incaricato della revisione legale dei conti comunica senza indugio all’autorità di revisione gli atti o i fatti, rilevanti nello svolgimento dell’incarico, che possano pregiudicare la continuità dell’impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.
2. Per quanto non previsto nel Titolo V si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
2-bis. La revisione legale dei conti degli enti cooperativi che aderiscono a una associazione di rappresentanza e che rientrano nella categoria degli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 16 del
2-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 2-bis:
a) il divieto di prestare servizi diversi dalla revisione legale di cui all'articolo 5 del
b) l'obbligo di rotazione di cui all'articolo 17, paragrafo 7, del
c) la conferma dell'indipendenza di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del
3. L’incaricato della revisione legale dei conti, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato per il controllo sulla gestione e il revisore cooperativo si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti.
TITOLO VI
Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
Art. 43. Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
1. L’associazione di rappresentanza può promuovere la costituzione di un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, al quale si applica, in quanto compatibile, l’articolo 11, commi 2, 3 e 8 della
2. Questo fondo è gestito senza scopo di lucro da una società per azioni o da una società a responsabilità limitata o da una associazione, di seguito denominata ente gestore, per la cui costituzione, da realizzarsi osservando gli eventuali requisiti fissati nel regolamento regionale, è necessaria una preventiva autorizzazione della struttura amministrativa.
3. Gli enti cooperativi in forma societaria aderenti all’associazione promotrice del fondo destinano a questo almeno il 3 per cento dei loro utili netti annuali e, in sede di loro liquidazione, il loro patrimonio indivisibile residuo.
L’associazione di rappresentanza destina allo stesso fondo almeno il 3 per cento dei propri utili netti annuali.
Art. 44. Vigilanza sugli enti gestori
1. La vigilanza sugli enti gestori è esercitata dalla struttura amministrativa.
2. L’ente gestore comunica senza indugio alla struttura amministrativa:
a) la relazione di revisione del proprio bilancio, se soggetto, con allegato l’elenco degli interventi finanziari effettuati nel corrispondente anno;
b) ogni significativa modificazione del proprio atto costitutivo, della propria organizzazione competente a gestire il fondo e del proprio regolamento degli interventi e ogni altra informazione ritenuta utile dalla struttura amministrativa;
c) il proprio scioglimento.
Art. 45. Fondi mutualistici provinciali per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
1. Ciascuna Provincia istituisce e disciplina un fondo mutualistico provinciale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
2. Al fondo gestito dalla Provincia territorialmente competente sono destinati, ai sensi della disciplina nazionale, almeno:
a) il 3 per cento degli utili netti annuali e il patrimonio indivisibile residuo al termine della liquidazione degli enti cooperativi in forma societaria non aderenti ad alcuna associazione di rappresentanza o aderenti ad un’associazione di rappresentanza che non ha costituito il fondo mutualistico di cui al comma 1 dell’articolo 43 e non prevede il versamento ai fondi mutualistici della associazione nazionale di riferimento;
b) il patrimonio indivisibile residuo delle associazioni di rappresentanza in caso di loro scioglimento;
c) i fondi mutualistici di cui al comma 1 dell’articolo 43, in caso di scioglimento del relativo ente gestore.
TITOLO VII
Diritto di accesso e tutela della riservatezza
Art. 46. Tutela della riservatezza
1. Sono tenuti alla riservatezza e al segreto d’ufficio tutti i soggetti che svolgono le attività di vigilanza o di revisione cooperativa oppure che ne detengono le risultanze.
Art. 47. Diritto di accesso
1. In riferimento alle attività di vigilanza e di revisione cooperativa il diritto di accesso è disciplinato dal regolamento regionale che disciplina i casi, i modi ed i tempi in base ai quali i verbali di revisione di cui all’articolo 30 sono accessibili ai soci.
TITOLO VIII
Disposizioni transitorie e finali
Art. 48. Tipologie particolari di enti cooperativi
1. Le società di mutuo soccorso e le cooperative di garanzia collettiva dei fidi non sono regolati dalle norme del Titolo VI, mentre sono regolati dalle altre norme della presente legge, in quanto compatibili.
2. Le banche popolari sono regolate dalle sole norme del Titolo III, in quanto compatibili.
3. I gruppi cooperativi di cui all’articolo 2545-septies del codice civile sono regolati dalla presente legge limitatamente alla società cooperativa o alle società cooperative cui è attribuita la loro direzione. Il regolamento regionale disciplina l’iscrizione nel registro dei gruppi cooperativi.
3-bis. Gli enti capogruppo di gruppi cooperativi, se adottano una forma diversa da quella di società cooperativa o di società di mutuo soccorso, sono regolati dalle sole norme del Titolo V, in quanto compatibili [28].
3-ter. L'ente capogruppo di un gruppo cooperativo, anche bancario, può aderire all'associazione di rappresentanza cui aderiscono almeno i due terzi degli enti cooperativi appartenenti al suo gruppo e può incaricare della propria revisione legale dei conti la stessa associazione, se nell'atto costitutivo di tale associazione è previsto l'esercizio di questa attività [29].
3-quater. La revisione legale del bilancio consolidato di un ente capogruppo di un gruppo cooperativo, anche bancario di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del
3-quinquies. La revisione del bilancio consolidato o del calcolo aggregato esteso di cui all'articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto iv) del
3-sexies. La revisione legale dei conti delle società che sono controllate da un ente cooperativo o congiuntamente da più enti cooperativi ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, può essere eseguita dall'associazione di rappresentanza cui aderisce l'ente cooperativo controllante o la maggioranza degli enti cooperativi controllanti, se la corrispondente attività è prevista nell'atto costitutivo di tale associazione [32].
3-septies. La revisione legale dei conti di enti cooperativi che non aderiscono ad alcuna associazione di rappresentanza può essere eseguita da un'associazione di rappresentanza riconosciuta, se la corrispondente attività è prevista nell'atto costitutivo di tale associazione [33].
4. Le banche di credito cooperativo devono incaricare della propria revisione legale dei conti di cui al Titolo V l’associazione di rappresentanza cui aderiscono, se la corrispondente attività è prevista nell’atto costitutivo di tale associazione [34].
5. Gli enti cooperativi, se controllanti una o più società per azioni o con un valore della produzione superiore a 60 milioni di euro o con riserve indivisibili superiore a 4 milioni di euro o con prestiti sociali o conferimenti di soci finanziatori superiori a 2 milioni di euro, devono essere soggetti alla revisione legale dei conti di cui al Titolo V. Questa revisione deve essere eseguita dall’associazione di rappresentanza cui aderiscono, se la corrispondente attività è prevista nell’atto costitutivo di tale associazione. Il presente obbligo di revisione legale dei conti cessa per gli enti cooperativi che per un esercizio non si trovino in alcuna delle situazioni appena indicate. I predetti limiti possono essere aggiornati con regolamento regionale [35].
Art. 49. Requisiti particolari per l’iscrizione nel registro
1. Le società cooperative di consumo possono avere un numero di soci inferiore a cinquanta, se la loro sede sociale si trova in località con meno di cinquecento abitanti o se ciò è giustificato dalla particolare natura dei beni o servizi offerti ai loro soci.
2. Le società cooperative edilizie di abitazione devono perseguire lo scopo di realizzare un programma di edilizia residenziale. Queste cooperative, anche qualora intendano beneficiare delle agevolazioni previste in materia di edilizia abitativa, devono avere almeno tre soci ognuno dei quali destinatario di un’unità abitativa indipendente [36].
3. Col regolamento regionale possono stabilirsi ulteriori requisiti per l’iscrizione degli enti cooperativi nel registro.
Art. 50. Requisiti delle associazioni di rappresentanza e degli enti gestori
1. Le associazioni di rappresentanza riconosciute e gli enti gestori autorizzati prima dell’entrata in vigore della presente legge devono conformarsi agli articoli 9 e 43, comma 3, entro un anno dalla sua entrata in vigore e all’articolo 9, comma 1, lettera d), entro quattro anni dalla sua entrata in vigore. In mancanza, si ha l’automatica revoca dei relativi riconoscimenti od autorizzazioni.
Art. 51. Disposizioni abrogate
1. Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) la
b) la
c) l’articolo 2 della
d) gli articoli 2, 8, 9, comma 3, della
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso l’obbligo di certificazione del bilancio previsto dalla disciplina nazionale, regionale o provinciale per gli enti cooperativi.
Art. 52. Disposizione in materia di promozione e sviluppo della cooperazione
1. Ciascuna Provincia disciplina in conformità con il proprio ordinamento le competenze amministrative ad essa delegate in materia di promozione e sviluppo della cooperazione.
Art. 53. Regolamenti attuativi
1. La Giunta regionale approva il regolamento attuativo entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Ciascuna Provincia può disciplinare l’attuazione della presente legge, se questa non rinvia espressamente al regolamento regionale.
Art. 54. Applicazione della disciplina nazionale
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applica, in quanto compatibile, la relativa disciplina nazionale.
Art. 55. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e la sua applicazione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 53, è differita alla data della pubblicazione del regolamento regionale di attuazione.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma inserito dall'art. 2 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[4] Lettera abrogata dall'art. 4 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[6] Articolo inserito dall'art. 6 della
[7] Comma così modificato dall'art. 2 della
[8] La Corte costituzionale, con sentenza 11 dicembre 2009, n. 328, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[9] La Corte costituzionale, con sentenza 11 dicembre 2009, n. 328, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[10] Comma aggiunto dall'art. 7 della
[11] Comma così modificato dall'art. 8 della
[12] Comma inserito dall'art. 8 della
[13] Comma inserito dall'art. 8 della
[14] Comma inserito dall'art. 8 della
[15] Lettera così sostituita dall'art. 8 della
[16] Comma così modificato dall'art. 9 della
[17] Lettera così sostituita dall'art. 10 della
[18] Lettera così modificata dall'art. 10 della
[19] Articolo inserito dall'art. 11 della
[20] Articolo così sostituito dall'art. 12 della
[21] Comma così sostituito dall'art. 13 della
[22] Comma così sostituito dall'art. 14 della
[23] Comma abrogato dall'art. 14 della
[24] Comma abrogato dall'art. 14 della
[25] Comma così sostituito dall'art. 15 della
[26] Comma inserito dall'art. 2 della
[27] Comma inserito dall'art. 2 della
[28] Comma inserito dall'art. 16 della
[29] Comma inserito dall'art. 16 della
[30] Comma inserito dall'art. 16 della
[31] Comma inserito dall'art. 2 della
[32] Comma inserito dall'art. 2 della
[33] Comma inserito dall'art. 2 della
[34] Comma così modificato dall'art. 16 della
[35] Comma così modificato dall'art. 16 della
[36] Comma così sostituito dall'art. 11 della