§ 5.2.72 – L.R. 21 settembre 2005, n. 7.
Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:21/09/2005
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Contenuto della legge).
Art. 2.  (Principi).
Art. 3.  (Statuto).
Art. 4.  (Regolamenti).
Art. 5.  (Patrimonio).
Art. 6.  (Consiglio di amministrazione).
Art. 7.  (Presidente).
Art. 8.  (Compensi, permessi, rimborso spese e assicurazioni).
Art. 9.  (Direttore).
Art. 10.  (Convenzioni)
Art. 11.  (Controllo interno).
Art. 12.  (Istituzione).
Art. 13.  (Fusione).
Art. 14.  (Estinzione).
Art. 15.  (Liquidazione).
Art. 16.  (Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato).
Art. 17.  (Procedure per l’istituzione, la fusione, l’estinzione e la privatizzazione).
Art. 18.  (Registro delle aziende).
Art. 19.  (Controllo sugli atti).
Art. 20.  (Pubblicazione ed esecutività dei provvedimenti).
Art. 21.  (Potere sostitutivo).
Art. 22.  (Scioglimento del consiglio di amministrazione).
Art. 23.  (Finanziamento dell’attività delle associazioni delle aziende).
Art. 24.  (Corsi di formazione e di aggiornamento, studi e ricerche).
Art. 25.  (Contributo per gli oneri conseguenti all’uso della lingua ladina).
Art. 27.  (Requisiti generali per l’accesso all’impiego).
Art. 28.  (Conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina).
Art. 29.  (Gruppi linguistici).
Art. 30.  (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi).
Art. 31.  (Direttore).
Art. 32.  (Posizioni e funzioni dirigenziali).
Art. 33.  (Incarichi di preposizione alle strutture).
Art. 34.  (Valutazione del direttore e del personale con incarico dirigenziale).
Art. 35.  (Comparti di contrattazione).
Art. 36.  (Rappresentanza negoziale della parte pubblica).
Art. 37.  (Rapporti speciali).
Art. 38.  (Volontariato).
Art. 39.  (Fondo per gli oneri conseguenti alle aspettative per maternità).
Art. 40.  (Contabilità e bilancio).
Art. 41.  (Aziende in condizioni economiche di grave dissesto).
Art. 42.  (Fonti).
Art. 43.  (Scelta del contraente).
Art. 44.  (Spese in economia).
Art. 45.  (Riordino delle IPAB).
Art. 46.  (Avvio delle procedure di riordino).
Art. 47.  (Istruttoria - accertamenti provinciali).
Art. 48.  (Trasformazione di IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona).
Art. 49.  (Trasformazione di IPAB in persone giuridiche di diritto privato).
Art. 50.  (IPAB rientranti nella categoria di cui all’articolo 45, comma 2, lettera a)).
Art. 51.  (IPAB rientranti nelle categorie delle lettere b), c) e d) dell’articolo 45).
Art. 52.  (Comitato consultivo per il riordino delle IPAB).
Art. 53.  (Ulteriori modifiche alla legge regionale 17 ottobre 1988, n. 23, modificata dalla legge regionale 1° marzo 1991, n. 6, concernente “Soppressione dell’Istituzione pubblica denominata Villaggio [...]
Art. 54.  (Potestà regolamentare della Regione).
Art. 55.  (Tempi di applicazione).
Art. 56.  (Effetti della cessazione dal servizio).
Art. 57.  (Norme di prima applicazione per i direttori in carica).
Art. 58.  (Norme transitorie per gli amministratori delle IPAB).
Art. 59.  (Norma finanziaria).
Art. 60.  (Abrogazione di norme).


§ 5.2.72 – L.R. 21 settembre 2005, n. 7.

Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona.

(B.U. 4 ottobre 2005, n. 40 – Suppl. n. 1).

 

TITOLO I

Aspetti istituzionali

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Contenuto della legge).

     1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 5, n. 2 dello Statuto speciale di autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, contiene la disciplina ordinamentale delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) della regione Trentino-Alto Adige, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972.

     2. Le IPAB assumono la denominazione di “aziende pubbliche di servizi alla persona”.

 

     Art. 2. (Principi).

     1. È azienda pubblica di servizi alla persona l’ente, senza fini di lucro, avente personalità giuridica di diritto pubblico attribuitagli secondo le modalità previste dalla presente legge, il quale si propone di prevenire, ridurre o eliminare le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, svolgendo attività di erogazione di interventi e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.

     2. Le aziende sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari. Esse partecipano alla programmazione del sistema secondo le modalità definite dalle Province autonome. L’attività socio-sanitaria delle aziende pubbliche di servizi alla persona a carico del fondo sanitario, una volta che queste sono state autorizzate e accreditate dal servizio sanitario provinciale, viene svolta tramite la stipulazione degli accordi contrattuali con le aziende sanitarie locali delle due province.

     3. L’azienda ha autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali. Essa informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza ed efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi.

     4. All’azienda si applicano i princìpi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione. In deroga ai suddetti princìpi di distinzione gli statuti delle aziende possono prevedere particolari modelli organizzativi e di gestione nei limiti fissati dalla Provincia autonoma territorialmente competente [1].

     5. Nell’ambito della sua autonomia l’azienda pubblica di servizi alla persona può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all’assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione provinciale. In particolare, l’azienda, anche in associazione con altre aziende, può costituire società od istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali, nonché di provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio. L’eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all’esclusivo interesse dell’azienda.

     5-bis. Sono estese alle aziende pubbliche di servizi alla persona e alle aziende dei comuni e dei consorzi di comuni che gestiscono residenze per anziani, le semplificazioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza previste per i piccoli comuni con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1074 del 21 novembre 2018. Per quanto riguarda in particolare l'attività anticorruzione le aziende stesse possono, nel rispetto delle indicazioni dell'ANAC, agire in forma associata o avvalersi delle rispettive associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale [2].

 

     Art. 3. (Statuto).

     1. Le aziende hanno un proprio Statuto. Esso contiene:

     a) la denominazione, l’indicazione delle modalità di fondazione e i dati riassuntivi sull’origine dell’azienda, anche con riferimento al patrimonio;

     b) l’indicazione degli scopi dell’azienda;

     c) l’indicazione dell’ambito territoriale nel quale in via principale è esplicata l’attività e dei limiti entro i quali essa eventualmente può essere estesa, anche al di fuori del territorio provinciale, regionale e statale;

     d) l’indicazione di mezzi patrimoniali congrui rispetto agli scopi;

     e) i requisiti necessari per ricoprire la carica di membri del consiglio di amministrazione e di presidente dell’azienda, nell’ambito dei criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento regionale;

     f) la composizione, le modalità di nomina ed i poteri del consiglio di amministrazione, del presidente e del direttore dell’azienda, nonché gli eventuali particolari modelli organizzativi e di gestione di cui all’articolo 2, comma 4;

     g) la durata in carica del consiglio di amministrazione e le norme fondamentali di funzionamento dello stesso;

     h) la previsione di un organo di revisione, o la previsione dell’affidamento dei compiti di revisione a società specializzate, secondo quanto previsto dalla legge e dal regolamento regionale;

     i) le norme generali di amministrazione e le altre eventuali disposizioni relative alla vita dell’azienda.

     2. Le finalità istituzionali delle aziende, in presenza di situazioni che ne rendano necessario ed opportuno l’aggiornamento, possono essere modificate, rimanendo per quanto possibile aderenti alle volontà del fondatore.

     3. Lo Statuto e le relative modifiche sono approvati dalla Giunta regionale, secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale. Essi sono pubblicati, per notizia, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     4. Salvo quanto previsto dall’articolo 12, lo Statuto e le relative modifiche diventano efficaci con l’iscrizione degli stessi nel registro delle aziende di cui all’articolo 18.

 

     Art. 4. (Regolamenti).

     1. Entro i limiti stabiliti dalla presente legge, dal regolamento regionale e nel rispetto dello statuto, le aziende adottano il regolamento di organizzazione generale, il regolamento per il personale, il regolamento per i contratti, il regolamento per la contabilità.

 

     Art. 5. (Patrimonio).

     1. I beni mobili e immobili destinati in modo diretto all’attività assistenziale costituiscono il patrimonio indisponibile dell’azienda, ai sensi dell’articolo 830, comma 2, del Codice Civile.

     2. Sono consentiti la sostituzione di beni mobili inutilizzabili per degrado o per inadeguatezza, e il trasferimento dell’attività assistenziale in altri immobili. In tali casi, il vincolo di indisponibilità grava sui beni acquistati in sostituzione o sui nuovi immobili, e i beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a fare parte del patrimonio disponibile dell’azienda.

     3. Senza pregiudizio per il pubblico servizio cui è destinato il bene, il vincolo di indisponibilità può essere estinto o modificato, con l’approvazione della Giunta provinciale.

     4. In ogni caso, il vincolo di indisponibilità cessa o viene ridotto con l’approvazione dell’atto ai sensi dell’articolo 19, comma 3 o con la dichiarazione di fuori uso prevista con regolamento regionale.

     5. L’alienazione di beni mobili e immobili, di titoli, nonché di altri valori capitali deve, di regola, essere seguita:

     a) da reinvestimento di pari importo incrementativo dei beni mobili ed immobili;

     b) da reinvestimento in titoli;

     c) dall’affrancazione di prestazioni passive perpetue o di lunga durata;

     d) da altri investimenti incrementativi del patrimonio dell’azienda.

     5-bis. L'azienda può, in ogni caso, cedere a titolo gratuito agli enti pubblici di cui al comma 3-bis dell'articolo 12, introdotto dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 26 settembre 2011, n. 7, i beni immobili il cui uso non si dimostri più utile per l'erogazione dei servizi istituzionali previsti dallo statuto, sulla base di specifici accordi istituzionali in cui siano evidenziati i benefici derivanti ai soggetti contraenti ed a seguito di esplicita autorizzazione da parte della Provincia autonoma territorialmente competente [3].

 

CAPO II

Organi

 

     Art. 6. (Consiglio di amministrazione).

     1. Il consiglio di amministrazione fissa gli obiettivi strategici ed assume le decisioni programmatiche e fondamentali dell’azienda, e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

     2. In attuazione dei princìpi del comma 1, il consiglio di amministrazione delibera:

     a) lo Statuto dell’azienda e i regolamenti;

     b) il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale, il piano programmatico, il bilancio d’esercizio;

     c) l’individuazione e l’assegnazione al direttore delle risorse umane, materiali ed economicofinanziarie, necessarie al raggiungimento delle finalità perseguite;

     d) le convenzioni tra aziende e quelle tra l’azienda e altri enti pubblici o soggetti privati;

     e) le tariffe relative ai servizi offerti;

     f) l’accensione di mutui;

     g) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti che non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del direttore e dei dirigenti, secondo quanto stabilito dallo Statuto;

     h) la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell’azienda presso enti, aziende ed istituzioni;

     i) la nomina, la designazione e la revoca di componenti di collegi arbitrali;

     j) l’elezione del presidente, salva diversa previsione dello Statuto;

     k) la nomina del revisore dei conti o l’individuazione della società specializzata cui affidare i compiti di revisione;

     l) l’assunzione, il licenziamento e il collocamento in disponibilità del direttore e dei dirigenti a tempo determinato;

     m) la verifica delle cause di incompatibilità degli amministratori e del direttore;

     n) la presa d’atto delle dimissioni degli amministratori;

     o) la presa d’atto del contratto collettivo provinciale di lavoro;

     p) le altre competenze specifiche attribuite dalla legge o previste dal regolamento regionale.

     3. Il consiglio di amministrazione verifica periodicamente, con scadenza almeno trimestrale, il raggiungimento degli obiettivi in relazione alle direttive impartite, la correttezza amministrativa, nonché l’efficienza e l’efficacia della gestione. Adotta, se del caso, il provvedimento di cui all’articolo 31, comma 4.

     4. Il consiglio di amministrazione individua forme di partecipazione e collaborazione con i rappresentanti dei destinatari dell’attività assistenziale, nonché dei loro familiari.

     5. I consigli di amministrazione sono composti da un numero massimo di sette membri, che devono essere scelti fra persone aventi competenza o esperienza in materia di servizi sociali, di servizi sanitari, di amministrazione pubblica o di gestione aziendale. Le designazioni devono essere effettuate in maniera tale da assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e un’adeguata presenza di entrambi i sessi all’interno del consiglio di amministrazione.

     6. Fermo restando il rispetto di diversa previsione delle tavole di fondazione, la composizione dei consigli di amministrazione delle aziende in provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, esistenti nel territorio del comune o dei comuni nei quali le aziende esplicano in via principale la propria attività, fatta salva l’accessibilità del gruppo linguistico ladino anche in deroga al criterio proporzionale.

     7. I criteri generali di disciplina dei requisiti per la nomina degli amministratori, le modalità per la nomina, le incompatibilità, il rinnovo e la surroga dei consiglieri cessati per qualsiasi causa, sono stabiliti con il regolamento regionale.

     8. La costituzione ed il rinnovo dei consigli di amministrazione, nonché la surroga dei membri cessati per qualsiasi causa, sono disposti con deliberazione della Giunta provinciale.

     9. I consiglieri rimangono in carica per non più di due mandati consecutivi, salvo che lo Statuto non disponga diversamente.

     10. I componenti del consiglio di amministrazione devono, con esclusione dell’ipotesi di cui all’articolo 8, comma 1, astenersi dal prendere parte alle deliberazioni in ordine alle quali sussista un interesse immediato ed attuale proprio o del coniuge o di parenti fino al secondo grado o di affini in primo grado. Devono inoltre astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti enti, associazioni, comitati, società e imprese con le quali abbiano rapporti di amministrazione, vigilanza o partecipazione al capitale. Ove si tratti di delibere riguardanti società cooperative, l’obbligo di astensione sussiste soltanto nel caso di rapporto di amministrazione o vigilanza. Il divieto comporta anche l’obbligo di allontanarsi dall’aula durante la trattazione di detti affari. I componenti astenuti sono equiparati agli assenti.

     11. Le funzioni di verbalizzazione delle sedute del consiglio di amministrazione, sono svolte dal direttore. In assenza o impedimento del direttore, esse sono svolte da un funzionario incaricato, o, in mancanza, da un componente del consiglio di amministrazione individuato dal medesimo. Il verbalizzante è sostituito quando nei suoi confronti si verificano le ipotesi di cui al comma 10.

 

     Art. 7. (Presidente).

     1. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell’azienda; cura i rapporti istituzionali con gli altri soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, con l’utenza e le relative rappresentanze, con le comunità locali; dà impulso e promuove le strategie aziendali.

     2. Il presidente:

     a) convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione e ne stabilisce l’ordine del giorno;

     b) salvo diversa previsione dello Statuto, nomina, tra i componenti del consiglio di amministrazione, il vicepresidente, il quale sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento;

     c) concede al direttore i congedi straordinari retribuiti e le aspettative;

     d) autorizza il direttore a prestare attività occasionali non incompatibili al di fuori dell’orario di servizio;

     e) nei casi consentiti dallo Statuto, esercita le funzioni di cui al comma 2 dell’articolo 6, che gli siano in tutto o in parte delegate dal consiglio di amministrazione, eccettuate in ogni caso quelle di cui alle lettere a), b), e) e j).

     3. Il presidente può integrare direttamente l’istruzione degli affari di competenza del consiglio di amministrazione e, a tal fine, chiede al direttore tutti i necessari elementi di informazione.

 

     Art. 8. (Compensi, permessi, rimborso spese e assicurazioni).

     1. Il regolamento di organizzazione generale dell’azienda determina i compensi e i rimborsi spettanti agli amministratori sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale, sentite le associazioni rappresentative a livello provinciale delle aziende.

     2. Il regolamento di organizzazione generale e il regolamento per il personale disciplinano le ipotesi nelle quali agli amministratori, al direttore e al personale è dovuto il rimborso di spese giudiziarie, legali e peritali.

     3. Nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione trovano applicazione gli articoli 79, commi 3 e 4, 81, 85 e 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

     4. Le aziende stipulano polizze assicurative per gli amministratori e per il personale contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, nonché contro qualsiasi altro rischio connesso alle mansioni.

 

     Art. 9. (Direttore).

     1. Il direttore è nominato, sulla base dei criteri definiti dallo Statuto, dal consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all’esperienza professionale e tecnica del prescelto. Nei casi previsti dal regolamento regionale, può essere incaricato della direzione un dipendente dell’azienda non appartenente alla qualifica dirigenziale, purché dotato della necessaria esperienza professionale e tecnica e comunque appartenente all’area direttiva.

     2. La gestione e l’attività amministrativa dell’azienda sono affidate al direttore cui compete l’organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo in riferimento a quanto previsto dall’articolo 2, comma 4.

     3. In relazione agli obiettivi e alle direttive generali per l’azione amministrativa, indicati dal consiglio di amministrazione, e nei limiti delle risorse assegnate e delle attribuzioni conferite, il direttore è responsabile della correttezza amministrativa e dell’efficienza e dell’efficacia della gestione.

     4. Il direttore autentica e rilascia copia degli atti dell’azienda; svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa e contabile nei confronti degli organi dell’azienda in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti; esprime parere tecnicoamministrativo, nonché contabile ove non esista il responsabile della ragioneria, sulle deliberazioni del consiglio di amministrazione; cura l’attuazione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione ed è responsabile dell’istruttoria delle deliberazioni.

     5. Il direttore presiede le commissioni di gara e di concorso ed è responsabile delle relative procedure; provvede alla pubblicazione dei provvedimenti previsti dalla presente legge e al loro invio all’organo di controllo, ove necessario.

     6. In caso di assenza o impedimento del direttore, o qualora egli abbia un particolare interesse in ordine alla deliberazione, secondo quanto previsto dal regolamento regionale, le funzioni di sua competenza sono esercitate da un funzionario individuato dal consiglio di amministrazione, nel rispetto dei contratti collettivi, tra i dipendenti dell’azienda o di altra amministrazione pubblica, esperti in materia di aziende.

     7. Il regolamento di organizzazione generale disciplina le modalità con le quali il direttore informa il consiglio di amministrazione e il presidente in ordine ai principali atti di gestione.

 

     Art. 10. (Convenzioni) [4]

     1. L’azienda può stipulare una convenzione con altre aziende per la gestione in forma associata di taluni servizi, nonché per l’affidamento dell’incarico di direzione o di alcune funzioni dirigenziali ad un unico direttore o responsabile.

     2. La convenzione definisce la durata delle forme di collaborazione, le modalità di consultazione delle aziende contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Nel caso di affidamento di incarichi, la convenzione stabilisce la durata e le modalità della prestazione del servizio del direttore o del responsabile nelle varie aziende, gli emolumenti spettanti, i criteri per il riparto della spesa.

 

     Art. 11. (Controllo interno).

     1. Le aziende si dotano degli strumenti e degli organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza, di valutazione e controllo strategico.

     2. Le modalità di costituzione e di funzionamento degli organi di controllo e di valutazione sono disciplinate con regolamento dell’azienda, entro i limiti stabiliti dalla legge e dal regolamento regionale. Il regolamento regionale può stabilire standard uniformi per l’esercizio delle funzioni di controllo e di valutazione.

 

CAPO III

Istituzione, fusione, estinzione e trasformazione in persone giuridiche di diritto privato

 

     Art. 12. (Istituzione).

     1. L’istituzione dell’azienda è disposta con provvedimento discrezionale della Giunta provinciale, su domanda di persone fisiche, o di enti di diritto privato, con o senza personalità giuridica, o di enti pubblici, nel rispetto delle norme che li riguardano.

     2. Alla domanda deve essere allegato l’atto costitutivo o la deliberazione di costituzione, e lo Statuto. La Provincia autonoma richiede d’ufficio l’approvazione regionale dello Statuto. L’atto costitutivo può risultare da testamento e l’istituzione può avvenire d’ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.

     3. Ai fini del riconoscimento è comunque necessario che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo; la consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.

     3-bis. Gli enti pubblici, sul cui ordinamento la Regione ha competenza legislativa, che presentano la domanda ai sensi del comma 1 possono, a titolo gratuito, cedere la proprietà dei propri beni o costituire sugli stessi diritti reali di godimento a favore dell'azienda, allo scopo di dotare l'azienda stessa del patrimonio richiesto dal comma 3. Ai fini della valutazione della consistenza del patrimonio, l'impegno a cedere o a costituire diritti reali di godimento deve risultare dalla deliberazione di costituzione dell'azienda. Per gli enti pubblici il cui territorio ricade nel bacino di utenza dell'azienda, la cessione o la costituzione di diritti reali di godimento possono essere effettuate anche a favore di aziende già istituite. In caso di estinzione dell'azienda, il patrimonio ceduto ai sensi del presente comma torna in proprietà all'ente pubblico che l'ha ceduto con il vincolo di destinazione di cui all'articolo 15, comma 2 [5].

     4. In ogni caso il riconoscimento come azienda è escluso qualora dall’atto costitutivo o dallo Statuto risultino gli elementi che consentirebbero il riconoscimento dell’ente come persona giuridica di diritto privato, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 1991, n. 6/L recante “Approvazione del regolamento di esecuzione dell’articolo 29, comma 2 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 20” e successive modificazioni.

     5. L’ente acquista personalità giuridica con la tempestiva iscrizione, a cura della Provincia, del provvedimento di cui al comma 1 e dello Statuto, nel registro delle aziende di cui all’articolo 18.

 

     Art. 13. (Fusione).

     1. In relazione alla più razionale ed efficiente gestione dei servizi prestati ed ai fini del coordinamento dei servizi medesimi, due o più aziende possono essere fuse in una unica azienda.

     2. La fusione può essere inoltre disposta in caso di esiguità del patrimonio, per l’impossibilità oggettivamente dimostrata di funzionare o, qualora sia possibile continuare l’attività in campo sociale e sia giustificato il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, in caso di ridotte dimensioni dell’azienda.

     3. Allo scopo di incentivare la fusione di aziende pubbliche di servizi alla persona le Province autonome possono prevedere la corresponsione di contributi ed incentivi.

     3-bis. Per le aziende della Provincia di Trento, in caso di accertate gravi inefficienze gestionali, entro quattro anni dalla fusione di cui al comma 1, la Giunta provinciale può provvedere d'ufficio al ripristino della situazione esistente antecedentemente al provvedimento di fusione, secondo quanto previsto dal regolamento regionale. I rapporti patrimoniali, economico finanziari, i rapporti di lavoro, nonché tutte le situazioni giuridiche attive e passive conseguenti al ripristino sono comunque disciplinati dalla Giunta provinciale [6].

 

     Art. 14. (Estinzione).

     1. Le aziende sono estinte:

     a) quando sono rimaste totalmente prive di patrimonio;

     b) quando l’entità del patrimonio e il volume del bilancio sono insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo Statuto e non si provvede alla fusione secondo quanto stabilito all’articolo 13;

     c) quando risultano inattive nel campo sociale per almeno due anni solari consecutivi;

     d) quando sono esaurite o non sono più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti e non si provvede a modificare le finalità ai sensi dell’articolo 3;

     e) quando si trovano in condizioni economiche di grave dissesto.

     2. Il regolamento regionale definisce le ipotesi del comma 1.

 

     Art. 15. (Liquidazione).

     1. Con il provvedimento di estinzione sono nominati uno o più commissari liquidatori ed individuati il soggetto o i soggetti ai quali sono devolute le attività che residuano dopo la liquidazione. La individuazione, tenuto conto per quanto possibile delle volontà del fondatore, è operata prioritariamente tra le aziende aventi sede ed operanti in uno dei comuni nei quali l’azienda esplicava in via principale, ai sensi dello Statuto, la propria attività, ovvero tra i comuni medesimi.

     2. Il patrimonio trasferito al comune mantiene comunque il vincolo di destinazione a favore dei servizi assistenziali e sociali. Il vincolo sugli immobili è reso pubblico mediante annotazione nel Libro fondiario, all’atto dell’iscrizione del trasferimento. La Provincia, su motivata richiesta del comune, può disporre l’estinzione o la modificazione del vincolo.

     3. I dipendenti in servizio al momento dell’estinzione sono inseriti, per un periodo di tre anni, in una lista provinciale di disponibilità dei dipendenti delle aziende estinte, alla quale le altre aziende della Provincia devono attingere prima di procedere a nuove assunzioni attraverso la selezione pubblica, secondo quanto previsto dai contratti collettivi.

     4. La liquidazione dell’azienda estinta ai sensi della lettera e) dell’articolo 14, comma 1 è regolata dall’articolo 41. Le stesse disposizioni si applicano in relazione alle altre cause di estinzione, qualora i liquidatori, dopo aver determinato la consistenza dell’attivo e del passivo dell’azienda, riconoscano che il patrimonio non è sufficiente al pagamento integrale delle passività.

 

     Art. 16. (Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato).

     1. Le aziende di ridotte dimensioni, per le quali non è giustificato il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, ad esclusione delle aziende che gestiscono residenze sanitarie assistenziali previste dalla legge 28 maggio 1998, n. 6 della Provincia autonoma di Trento, nel caso in cui non si possa procedere alla fusione ai sensi dell’articolo 13, sono trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, fermo restando il rispetto delle finalità stabilite dalle tavole di fondazione e dagli statuti.

     2. Il regolamento regionale definisce quando l’azienda è da considerarsi di ridotte dimensioni.

 

     Art. 17. (Procedure per l’istituzione, la fusione, l’estinzione e la privatizzazione).

     1. I provvedimenti di istituzione, fusione, estinzione e trasformazione in persone giuridiche di diritto privato sono adottati dalla Giunta provinciale, previa, quando occorra, acquisizione d’ufficio dell’approvazione regionale dello Statuto; essi sono iscritti nel registro delle aziende di cui all’articolo 18 e pubblicati, per notizia, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. I procedimenti relativi ai provvedimenti di cui al comma 1, sono disciplinati dal regolamento regionale; sono consentite anche l’iniziativa d’ufficio, nonché l’iniziativa su richiesta dei comuni nei quali l’istituzione esplica in via principale la propria attività e devono essere previste forme di consultazione dei comuni medesimi. Nel caso in cui la estinzione o la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia condizionata alla mancata fusione con altre aziende o alla mancata modifica statutaria, il regolamento regionale stabilisce le modalità e i termini per l’accertamento della condizione.

     3. Il regolamento regionale disciplina la liquidazione dell’azienda.

 

     Art. 18. (Registro delle aziende).

     1. È istituito, presso ciascuna Provincia autonoma, il registro delle aziende.

     2. Oltre a quanto espressamente stabilito dalla legge e dal regolamento regionale, ai fini del coordinamento delle rispettive competenze della Regione e delle Province autonome e ai fini della conoscibilità da parte dei terzi, nel registro sono annotati i dati essenziali relativi ad ogni azienda, i regolamenti e gli atti a contenuto generale aventi rilevanza esterna.

     3. Il registro è disciplinato da ciascuna Provincia autonoma, nel rispetto della presente legge, del regolamento regionale e dei princìpi desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

 

CAPO IV

Controlli

 

     Art. 19. (Controllo sugli atti). [7]

     1. La legge provinciale definisce la disciplina e il regime dei controlli sugli atti adottati dalle aziende.

 

     Art. 20. (Pubblicazione ed esecutività dei provvedimenti).

     1. I provvedimenti amministrativi assunti dagli organi delle aziende sono pubblicati, entro dieci giorni dall’adozione, mediante affissione all’albo, presso la sede dell’azienda, per dieci giorni consecutivi. L’albo deve essere facilmente accessibile al pubblico.

     2. Le pubblicazioni sono effettuate nel rispetto della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 concernente “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

     3. Le aziende che, per giustificati motivi, non possono predisporre un adeguato albo si avvalgono di apposito spazio nell’albo del comune nel quale esse hanno la sede legale.

     4. I provvedimenti non soggetti al controllo divengono esecutivi il giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione di cui al comma 1.

     5. Nei casi di urgenza tutti i provvedimenti, ad eccezione di quello relativo all’approvazione del bilancio d’esercizio, possono essere dichiarati immediatamente eseguibili a seguito di apposita dichiarazione contenuta negli stessi, la quale, se si tratta di deliberazioni del consiglio di amministrazione, deve essere stata separatamente approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

     6. Nei casi di cui al comma 5, la pubblicazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro cinque giorni dall’adozione.

 

     Art. 21. (Potere sostitutivo).

     1. Qualora le aziende, sebbene invitate a provvedere entro un termine congruo e comunque non superiore a trenta giorni, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, o non siano in grado di deliberare a causa dell’obbligo di astensione dei componenti del consiglio di amministrazione, la Giunta provinciale provvede a mezzo di un Commissario.

     2. Le spese per il Commissario sono a carico dell’azienda interessata.

 

     Art. 22. (Scioglimento del consiglio di amministrazione).

     1. I consigli di amministrazione delle aziende sono sciolti con deliberazione della Giunta provinciale nei casi in cui:

     a) compiano gravi o persistenti violazioni di legge o di Statuto;

     b) non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi a causa di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri;

     c) non approvino il bilancio d’esercizio entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui è riferito, e sia decorso il termine della diffida ad adempiere fissato dalla Provincia territorialmente competente.

     2. Con la deliberazione di scioglimento la Giunta provinciale provvede alla nomina di un Commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con la deliberazione stessa.

     3. Il rinnovo del consiglio di amministrazione, nelle ipotesi di scioglimento, avviene secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento regionale.

     4. Nelle aziende della provincia di Bolzano, il Commissario di cui al comma 2 deve appartenere al gruppo linguistico maggioritario, quale risulta dalle dichiarazioni rese nell’ultimo censimento generale della popolazione, con riferimento al territorio nel quale l’azienda esplica, a norma di Statuto, la propria attività in via principale.

 

CAPO V

Finanziamento del sistema delle aziende

 

     Art. 23. (Finanziamento dell’attività delle associazioni delle aziende).

     1. Al fine di supportare l’attività svolta dalle associazioni rappresentative a livello provinciale delle aziende, la Regione eroga alle associazioni medesime, sulla base di un programma organico, un finanziamento annuo da ripartire in parti uguali per ciascun ambito provinciale. Nei limiti del suddetto finanziamento regionale la Regione può intervenire con indirizzi e proposte di cui le associazioni devono tener conto nella programmazione dell’attività relativa all’anno al quale il finanziamento stesso si riferisce.

 

     Art. 24. (Corsi di formazione e di aggiornamento, studi e ricerche).

     1. Con riferimento agli argomenti interessanti l’aspetto ordinamentale delle aziende, la Giunta regionale può finanziare corsi di formazione e aggiornamento per amministratori, direttori, volontari, dipendenti delle aziende e loro associazioni, organizzati in via primaria, sulla base dei programmi delle rispettive Province autonome, dalle associazioni rappresentative delle aziende stesse o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

     2. I termini e le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento dei corsi di cui al presente articolo, nonché i criteri di valutazione delle medesime, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

     3. La Giunta regionale può realizzare lo svolgimento di studi e ricerche nel settore assistenziale e previdenziale, con particolare riferimento all’attività delle aziende, mediante convenzioni con Università, Istituti specializzati, esperti singoli o associati e associazioni delle aziende rappresentative a livello provinciale.

     4. La Giunta regionale può altresì finanziare studi e ricerche analoghi a quelli di cui al comma 3, che le associazioni delle aziende realizzano tramite convenzioni con Università, Istituti specializzati ed esperti singoli o associati.

     5. I termini e le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento degli studi e delle ricerche di cui al comma 4, nonché i criteri di valutazione delle medesime, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 25. (Contributo per gli oneri conseguenti all’uso della lingua ladina).

     1. Per i maggiori oneri derivanti, alle aziende delle località ladine delle province di Trento e di Bolzano, dalla attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 sull’uso della lingua ladina nei rapporti con i cittadini di lingua ladina, la Giunta regionale concede a dette aziende un contributo annuale rapportato ai servizi svolti, al numero degli assistiti ed all’entità del bilancio.

 

TITOLO II

Ordinamento del personale

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

      Art. 26. (Princìpi).

     1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende ha natura privatistica ed è disciplinato dai contratti collettivi, dalle leggi sul lavoro e dal Codice Civile.

     2. Lo Statuto dell’azienda garantisce l’applicazione al personale dei contratti collettivi di lavoro.

     3. Sono regolate con legge ovvero, sulla base di norme di legge, con regolamenti o atti amministrativi dell’azienda, le seguenti materie:

     a) i princìpi fondamentali di organizzazione degli uffici;

     b) gli organi, gli uffici e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

     c) i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

     d) i ruoli e le dotazioni organiche, nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica e profilo professionale sono definite, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     e) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell’espletamento di procedure amministrative;

     f) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l’impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

 

     Art. 27. (Requisiti generali per l’accesso all’impiego).

     1. I requisiti generali per l’accesso all’impiego sono:

     a) l’idoneità fisica all’impiego;

     b) la conoscenza della lingua italiana e tedesca, accertata ai sensi dell’articolo 28, per le aziende della provincia di Bolzano, nonché della lingua ladina per le aziende delle località ladine della provincia di Bolzano [8];

     c) la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174. In deroga a tale requisito, per quanto riguarda il personale sanitario non medico nella provincia di Trento, è consentito l’accesso all’impiego con contratto a tempo determinato anche a soggetti provenienti da Paesi extracomunitari.

     2. I requisiti ulteriori e le modalità di assunzione del personale sono determinati dal regolamento per il personale, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale e assicurando idonee e pubblicizzate procedure selettive. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’estratto degli avvisi di selezione e di formazione di graduatorie per l’assunzione del personale a tempo indeterminato è gratuita.

     3. Con riferimento all’attività istituzionale, l’azienda può prevedere nel proprio regolamento per il personale, entro i limiti fissati dal regolamento regionale, particolari modalità di selezione per l’assunzione del personale a tempo determinato per far fronte a particolari esigenze temporanee di servizio, secondo criteri di rapidità e trasparenza.

 

     Art. 28. (Conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina).

     1. Per essere assunti in servizio nelle aziende della provincia di Bolzano è necessario avere la conoscenza delle lingue italiana e tedesca; tale conoscenza viene accertata mediante il superamento dell’esame previsto dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Per l’accesso all’impiego nelle aziende delle località ladine della provincia di Bolzano è necessaria anche la conoscenza della lingua ladina, accertata secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni ed integrazioni [9].

     2-bis. La conoscenza della lingua ladina, accertata secondo le modalità previste dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce titolo di precedenza assoluta per l’accesso all’impiego nelle aziende delle località ladine della provincia di Trento [10].

 

     Art. 29. (Gruppi linguistici).

     1. Gli impieghi presso le aziende aventi sede nella provincia di Bolzano, considerati per gruppi secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati a soggetti che dichiarino l’appartenenza o l’aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell’ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all’ambito territoriale nel quale l’azienda esplica in via principale la propria attività.

     2. Nelle domande di ammissione alle procedure di assunzione, i candidati devono dichiarare l’appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, in conformità alla dichiarazione resa all’ultimo censimento generale della popolazione, ovvero l’aggregazione ad uno dei gruppi stessi, precisando in quale tra le due lingue italiana e tedesca intendono sostenere le eventuali prove d’esame.

 

     Art. 30. (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi).

     1. Il regolamento per il personale, nel rispetto della legge, disciplina i casi di incompatibilità e cumulo di impieghi.

     2. L’azienda può autorizzare il personale a prestare la propria collaborazione, anche in orario d’ufficio, alle associazioni provinciali rappresentative delle aziende, che provvedono alla retribuzione dell’attività svolta in alternativa alle amministrazioni o al rimborso alle amministrazioni stesse degli oneri sostenuti per l'attività di collaborazione svolta [11].

     3. In caso di svolgimento di attività senza aver ottenuto l’autorizzazione prescritta o in violazione dei relativi limiti, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

     4. Ai fini della compiuta attuazione dell’anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti, i soggetti pubblici o privati che conferiscono un incarico al dipendente pubblico sono tenuti a darne comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Sono altresì comunicati, in relazione a tali conferimenti di incarichi in ragione d’anno, sia i compensi corrisposti sia i successivi aggiornamenti inerenti l’espletamento dell’incarico.

 

CAPO II

Direttore e dirigenti

 

     Art. 31. (Direttore).

     1. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato, di durata determinata, comunque non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato; il contratto è rinnovabile. Nelle more della procedura per la nomina del direttore, i termini della quale sono stabiliti dal regolamento del personale dell’azienda, il consiglio di amministrazione entrante può prorogare il contratto del titolare in carica, mantenendo inalterata la parte economica.

     2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, il rapporto di lavoro del direttore può essere regolato, limitatamente alla parte giuridica, sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo di cui all’articolo 35. Il trattamento economico è determinato in conformità alle norme del regolamento di organizzazione dell’azienda, il quale attua i criteri stabiliti dal regolamento regionale, fermo restando che non deve essere inferiore a quello previsto dal contratto collettivo di cui all’articolo 35.

     3. L’incarico di direttore è incompatibile con qualsiasi altro lavoro, dipendente o autonomo, salve le prestazioni occasionali, autorizzate ai sensi dell’articolo 30; la nomina a direttore determina, per i lavoratori dipendenti dalle aziende, dalla Regione e dalle Province autonome, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto.

     4. L’incarico di direttore è revocato in caso di inosservanza delle direttive del consiglio di amministrazione, o per responsabilità per colpa particolarmente grave o reiterata, nei casi previsti nell’ambito della disciplina degli strumenti di controllo interno di cui all’articolo 11, e nelle altre ipotesi stabilite dai contratti collettivi e dal Codice Civile.

 

     Art. 32. (Posizioni e funzioni dirigenziali).

     1. Il regolamento per il personale stabilisce le posizioni alle quali possono essere collegate funzioni dirigenziali, nel rispetto dei princìpi sull’ordinamento degli uffici eventualmente contenuti nello Statuto, e comunque sulla base della rilevanza e complessità delle funzioni e della quantità delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione.

     2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante l’organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

     3. In relazione agli obiettivi stabiliti e alle direttive generali dell’azione amministrativa, i dirigenti sono responsabili del risultato dell’attività svolta dalla struttura alla quale sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All’inizio di ogni anno i dirigenti presentano al consiglio di amministrazione e al direttore una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.

     4. Il regolamento per il personale può stabilire i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’azienda, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva.

 

     Art. 33. (Incarichi di preposizione alle strutture).

     1. I requisiti e le modalità per l’affidamento degli incarichi dirigenziali sono fissati dal regolamento per il personale dell’azienda.

     2. Gli incarichi dirigenziali sono a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni.

     3. La qualifica dirigenziale è unica.

     4. Il rinnovo degli incarichi dirigenziali è disposto, con provvedimento motivato, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza e misurati dal nucleo di valutazione di cui all’articolo 34.

     5. Gli incarichi dirigenziali sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del consiglio di amministrazione, o per responsabilità per colpa particolarmente grave o reiterata e nei casi previsti nell’ambito della disciplina degli strumenti di controllo interno di cui all’articolo 11, e nelle altre ipotesi stabilite dai contratti collettivi e dal Codice Civile.

     6. Nelle aziende prive di posizioni dirigenziali diverse dal direttore, il regolamento per il personale può prevedere, stabilendone i limiti, che alcune delle funzioni dirigenziali siano temporaneamente attribuite a personale dipendente.

 

     Art. 34. (Valutazione del direttore e del personale con incarico dirigenziale).

     1. Nelle aziende possono essere istituiti nuclei di valutazione del direttore e del personale con incarico dirigenziale. Ai fini delle decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, essi valutano annualmente, in coerenza con quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, le prestazioni del direttore e dei dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate. La valutazione tiene particolarmente conto dei risultati dell’attività amministrativa e dei risultati del controllo di gestione.

     2. I nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici.

     3. Il regolamento per il personale disciplina la valutazione nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il regolamento regionale può stabilire standard uniformi relativi agli elementi da prendere in considerazione per la valutazione, alla distribuzione fra gli stessi del punteggio massimo disponibile, alla loro pesatura reciproca.

     4. Più aziende possono accordarsi per nominare un unico nucleo di valutazione. L’azienda, sulla base di apposite convenzioni, può avvalersi del nucleo di valutazione istituito presso altra azienda, o istituito presso le organizzazioni delle aziende rappresentative a livello provinciale.

 

CAPO III

Contrattazione collettiva

 

     Art. 35. (Comparti di contrattazione).

     1. La contrattazione collettiva è a livello provinciale; essa si svolge, per la provincia di Trento, nell’ambito del contratto del personale e della dirigenza del comparto autonomie locali, per la provincia di Bolzano, nell’ambito del contratto collettivo di intercomparto e del contratto collettivo di comparto dei comuni e delle comunità comprensoriali per i dipendenti e per il personale con qualifica dirigenziale.

 

     Art. 36. (Rappresentanza negoziale della parte pubblica).

     1. Le organizzazioni rappresentative delle aziende delle province di Trento e Bolzano possono avvalersi per la contrattazione, ove la legge provinciale lo preveda, dell’Agenzia provinciale per la contrattazione. In assenza di Agenzia presso le Province o qualora le suddette organizzazioni decidano di non avvalersi dell’Agenzia, l’accordo viene stipulato fra le organizzazioni rappresentative delle aziende delle province di Trento e Bolzano e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala provinciale dei dipendenti delle aziende medesime. A tale fine le associazioni delle aziende nominano una delegazione costituita da non più di tre esperti, tenendo conto della disposizione prevista dal comma 2.

     2. Le organizzazioni rappresentative delle aziende, ove si avvalgano dell’Agenzia provinciale, nominano non più di due membri che integrano i componenti dell’Agenzia di cui al comma 1 e forniscono all’Agenzia le direttive per la contrattazione. I componenti designati sono scelti fra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e gestione del personale. Non possono far parte dell’Agenzia i soggetti individuati dalla normativa provinciale che disciplina l’Agenzia per la contrattazione.

     3. Le organizzazioni delle aziende e le aziende sono autorizzate a mettere a disposizione dell’Agenzia proprio personale a supporto dell’attività della medesima. Al sostenimento dei costi dell’Agenzia provvedono, per la parte di competenza delle aziende, le rispettive associazioni.

 

CAPO IV

Disposizioni varie

 

     Art. 37. (Rapporti speciali).

     1. Con riferimento alle esigenze complessive di funzionalità dei servizi forniti, l’azienda può avvalersi di personale religioso, sulla base di specifiche convenzioni con i rispettivi ordini ed organizzazioni confessionali.

     2. L’azienda può avvalersi di personale medico o tecnico-sanitario, di cui sia necessaria l’opera, che può essere utilizzato sulla base di specifica convenzione, ovvero assunto, in via subordinata, mediante contratto nel rispetto della normativa vigente. Resta fermo quanto previsto nell’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 2.

     3. Per la gestione di attività diverse dal perseguimento dei fini istituzionali e peraltro strumentali ad essi, l’azienda può assumere personale con contratto di diritto privato secondo le norme che regolano le specifiche attività.

     4. L’azienda può stipulare contratti d’opera, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, con artigiani che prestano le loro attività in settori che, pur non rientrando nelle finalità istituzionali dell’ente, si presentano necessarie all’organizzazione complessiva dello stesso.

 

     Art. 38. (Volontariato).

     1. Le aziende, per il conseguimento delle finalità di utilità sociale stabilite dai loro statuti ed in considerazione dell’assenza di scopo di lucro propria della loro natura giuridica, si avvalgono in maniera ordinaria della collaborazione di personale volontario.

     2. L’impiego dei volontari può riguardare sia lo svolgimento diretto delle attività rientranti nelle finalità statutarie dell’azienda, sia l’esecuzione dei conseguenti adempimenti di carattere amministrativo, nonché ogni eventuale iniziativa indirizzata alla valorizzazione del patrimonio ed all’ampliamento del campo di intervento dell’azienda medesima.

     3. Per il conseguimento di tali finalità, le aziende possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi delle leggi provinciali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ed altri soggetti privati che operano senza finalità di lucro.

     4. Le aziende possono rimborsare agli organismi di cui al comma 3 le spese sostenute dal volontario per lo svolgimento della propria attività, entro i limiti stabiliti dalla legislazione provinciale in materia [12].

     5. Le aziende possono altresì erogare contributi agli organismi di cui al comma 3 per la realizzazione di specifici progetti o per il sostegno di determinate e documentate attività, nonché mettere a loro disposizione, senza corrispettivi, le strutture necessarie al raggiungimento delle loro finalità [13].

     6. Le aziende che si avvalgono in misura rilevante dell’opera di personale volontario predispongono adeguati strumenti regolamentari ed amministrativi intesi a consentire il coinvolgimento dei volontari nella formulazione dei programmi e nell’organizzazione delle modalità di intervento dell’azienda.

     7. Le aziende sono autorizzate a rimborsare agli organismi di cui al comma 3, in misura parziale o totale in relazione all’opera quantitativamente prestata dal volontario medesimo, i premi delle assicurazioni che, a norma di legge, gli organismi stessi devono stipulare per i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento della loro attività, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività stessa [14].

     8. La Giunta provinciale è autorizzata ad emanare specifici criteri e norme per regolamentare i rapporti tra aziende ed organizzazioni di volontariato.

 

     Art. 39. (Fondo per gli oneri conseguenti alle aspettative per maternità).

     1. Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono costituire un fondo destinato al finanziamento delle aziende per la copertura totale o parziale degli oneri che le stesse devono sostenere a seguito del collocamento in aspettativa del proprio personale in applicazione delle disposizioni di legge, regolamento e contratto collettivo che prevedono il diritto del personale ad usufruire delle suddette aspettative. Il fondo previsto da questo articolo è destinato anche al finanziamento delle aziende per la copertura totale o parziale degli oneri che le stesse devono sostenere in relazione alla fruizione da parte del proprio personale dei permessi sindacali, secondo quanto previsto dagli accordi quadro in materia e dei permessi per mandato politico previsti dalla vigente normativa.

 

TITOLO III

Ordinamento finanziario e contabile

 

CAPO I

Ordinamento finanziario e contabile

 

     Art. 40. (Contabilità e bilancio).

     1. La gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle aziende si informa ai princìpi di efficacia, efficienza, economicità e pareggio di bilancio.

     2. Le aziende predispongono entro il 31 dicembre di ogni anno un documento di programmazione economica di durata triennale ed un bilancio preventivo annuale (budget).

     3. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

     4. Il bilancio di esercizio è redatto a norma degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed è approvato entro il 30 aprile di ogni anno. A tal proposito, gli amministratori non sono comunque tenuti alla elaborazione del Rendiconto finanziario, la cui redazione risulta pertanto facoltativa [15].

     5. Il bilancio di esercizio è inviato al controllo secondo le modalità previste dalla Provincia territorialmente competente [16].

     6. Il regolamento di contabilità dell’azienda, predisposto nel rispetto della presente legge e secondo criteri stabiliti dal regolamento regionale, disciplina l’ordinamento finanziario e contabile dell’azienda prevedendo:

     a) modalità di redazione dei modelli contabili;

     b) piano dei conti aziendale;

     c) forme di controllo di gestione;

     d) modalità di affidamento ed espletamento del servizio di tesoreria;

     e) servizio di economato e di cassa;

     f) modalità di copertura delle perdite di esercizio;

     g) particolari modalità di controllo amministrativo e contabile;

     h) modalità di valutazione e controllo strategico;

     i) modalità di funzionamento dell’organo di revisione.

     6-bis. In deroga al comma 4, le aziende pubbliche di servizi alla persona possono decidere, con una delibera del Consiglio di amministrazione da approvare con una maggioranza di due terzi dei componenti, che gli investimenti in beni materiali non sono soggetti all'ammortamento previsto dal Codice Civile e dai principi contabili nazionali. In tal caso, essi sono iscritti nell'attivo immobilizzato dello stato patrimoniale e generano per pari importo un fondo di ammortamento, da iscrivere nel passivo dello stato patrimoniale, che è alimentato dalle risorse derivanti dalle riserve disponibili [17].

 

     Art. 41. (Aziende in condizioni economiche di grave dissesto).

     1. Disposta l’estinzione ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’articolo 14, i liquidatori prendono in consegna, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti e le scritture dell’azienda e ricevono dagli amministratori il conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio o all’ultima relazione economica e finanziaria approvati.

     2. La Giunta provinciale esercita, ove ne riscontri gli estremi, l’azione di resa di conto e l’azione di responsabilità verso gli amministratori per i fatti relativi alla gestione dell’azienda.

     3. Coloro che hanno diritti da far valere nei confronti dell’azienda devono presentare ai liquidatori la domanda di riconoscimento di crediti e le istanze per rivendicazione o restituzione di beni entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di estinzione.

     4. I liquidatori formano l’elenco dei crediti ammessi o non ammessi, con annotazione degli eventuali diritti di prelazione, e quello delle domande di rivendicazione o restituzione accolte o respinte.

     5. La Giunta provinciale può stabilire interventi finanziari, mediante prelevamenti da apposito fondo, a carico del bilancio provinciale.

     6. Ove non si intervenga ai sensi del comma 5, si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa.

 

TITOLO IV

Contratti

 

CAPO I

Disciplina contrattuale

 

     Art. 42. (Fonti).

     1. La formazione e la stipulazione dei contratti di valore inferiore a quello fissato dalla normativa comunitaria e da quella interna di recepimento è disciplinata dal regolamento per i contratti dell’azienda, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Capo e nel regolamento regionale.

     2. Per l’esecuzione di lavori e di opere, nonché per tutto quanto non disposto nel presente Capo, nel regolamento regionale e nel regolamento per i contratti dell’azienda, si applicano, in ragione della rispettiva appartenenza, le disposizioni dettate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

     Art. 43. (Scelta del contraente).

     1. La scelta del contraente avviene, di regola, mediante trattativa privata, previo confronto concorrenziale tra almeno cinque persone o ditte, scelte discrezionalmente fra quelle in possesso dei requisiti necessari, secondo quanto stabilito nel regolamento per i contratti.

     2. Qualora l’importo contrattuale non ecceda 36 mila euro il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuta idonei.

     3. Oltre all’ipotesi di cui al comma 2, il ricorso alla trattativa diretta è ammesso nei seguenti casi:

     a) per l’acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale, o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;

     b) per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l’affidamento avvenga in favore dell’originario contraente, sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l’ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell’importo del contratto originario.

     4. Con determinazione del direttore viene data specifica motivazione in ordine ai casi nei quali è oggettivamente impossibile procedere a un confronto concorrenziale con cinque persone o ditte per mancanza di soggetti idonei.

     5. Per i contratti comportanti entrate per l’azienda, la scelta del contraente avviene mediante asta pubblica.

     6. Nel caso di asta pubblica si fa luogo ad una gara fra tutte le persone o ditte in possesso dei requisiti prescritti, le quali presentino offerta conforme alle disposizioni del bando.

     7. L’aggiudicazione è disposta in favore del concorrente che ha formulato l’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione. Se nel bando è indicato il prezzo base, sono ammesse solo offerte in aumento per i contratti attivi, e solo offerte in diminuzione per i contratti passivi.

     8. In deroga a quanto previsto al comma 5 si procede a trattativa privata nei seguenti casi:

     a) quando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione, purché restino sostanzialmente ferme le condizioni di cui alla proposta iniziale;

     b) qualora il valore del contratto non superi 8 mila euro.

     9. Qualora, per i contratti di fornitura di beni e servizi, la scelta del contraente avvenga a trattativa privata, l’azienda può affidare l’incarico di operare il confronto concorrenziale ad altra azienda, all’associazione rappresentativa su scala provinciale delle aziende, ovvero ad apposito gruppo di acquisto. Il gruppo di acquisto è costituito dai responsabili dei servizi di economato delle aziende interessate ed opera presso una di esse, sulla base di clausole conformi contenute nelle determinazioni a contrarre delle singole aziende.

 

     Art. 44. (Spese in economia).

     1. Possono essere effettuate in economia le spese per:

     a) manutenzione e riparazione di locali e dei relativi impianti;

     b) manutenzione e riparazione di veicoli ed acquisto di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;

     c) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, utensili, strumenti e materiale tecnico occorrente per il funzionamento dell’azienda;

     d) provvista di generi correnti necessari per il normale funzionamento dell’azienda;

     e) illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefono ed altri sistemi di telecomunicazione, e relativi piccoli impianti;

     f) abbonamento a riviste e periodici ed acquisto di libri;

     g) trasporti, spedizioni e facchinaggio;

     h) pulizia e disinfezione straordinaria di locali;

     i) provvista di effetti di corredo per il personale dipendente;

     j) spese di rappresentanza.

     2. Per ciascuna specie di spesa indicata alle lettere di cui al comma 1, il direttore stabilisce annualmente il limite di somma relativo a ciascun acquisto o atto di spesa. Il limite non può essere superiore a 15 mila euro.

     3. Le spese in economia sono disposte in conformità a quanto stabilito dal regolamento per i contratti, nel rispetto dei princìpi dell’articolo 43.

 

TITOLO V

Riordino delle IPAB

 

CAPO I

Procedure

 

     Art. 45. (Riordino delle IPAB).

     1. Le IPAB esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o sono estinte o sono trasformate in persone giuridiche di diritto privato, secondo le disposizioni del presente Titolo.

     2. Ai fini del riordino, le IPAB sono classificate in una delle seguenti categorie:

     a) IPAB di ridotte dimensioni, per le quali non è giustificato il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico;

     b) IPAB con patrimonio e bilancio insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti nello Statuto;

     c) IPAB inattive nel campo sociale da almeno due anni solari consecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge;

     d) IPAB per le quali risultano esaurite o non sono più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti;

     e) IPAB che presentano le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 1991, n. 6/L recante “Approvazione del regolamento di esecuzione dell’articolo 29, comma 2 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 20” e successive modificazioni, ad esclusione di quelle che, pur svolgendo attività di istruzione e formazione, mirano anche a realizzare programmi di qualificazione professionale di soggetti operanti nell’area dei servizi alla persona attraverso una presenza capillare sul territorio provinciale;

     f) enti equiparati alle IPAB, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207;

     g) IPAB che gestiscono residenze sanitarie assistenziali previste dalla legge 28 maggio 1998, n. 6 della Provincia autonoma di Trento;

     h) IPAB non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g).

     3. Il regolamento regionale precisa le categorie di cui alle lettere a), b), c) e d), tenendo conto della tipologia dei servizi prestati dall’IPAB, della complessità dell’attività svolta, del numero e della tipologia degli utenti, nonché delle particolarità geografiche, sociali e culturali del territorio nel quale l’Istituzione opera. Nel caso in cui l’IPAB rientri contemporaneamente in più categorie, l’appartenenza ad altre categorie è esclusa dall’appartenenza, nell’ordine, alle categorie g), e) ed a).

     4. Le IPAB di cui al comma 2, lettera a) possono fondersi, anche con IPAB di cui al comma 2, lettere g) e h), in un unico ente di dimensioni tali per cui sia possibile continuare l’attività in campo sociale e sia giustificato il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico. Qualora non si proceda alla fusione le IPAB sono trasformate in persone giuridiche di diritto privato.

     5. Le IPAB di cui alle lettere b) e c) sono estinte. Sono trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona le IPAB che attuino un piano di risanamento, anche mediante fusione con altre istituzioni, tale da consentire la continuazione o la ripresa dell’attività nel campo sociale ed il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico.

     6. Le IPAB di cui alla lettera d) sono estinte. Sono trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona le IPAB che, disponendo di risorse adeguate alla gestione di attività e servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, deliberino la modifica delle finalità statutarie in altre finalità il più possibile simili a quelle previste nelle tavole di fondazione, ed attuino un piano per la ripresa o la prosecuzione dell’attività nel campo sociale, eventualmente prevedendo anche la fusione con altre Istituzioni.

     7. Le IPAB di cui alle lettere e) ed f) sono trasformate in persone giuridiche di diritto privato.

     8. Le IPAB di cui alle lettere g) e h) sono trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona, fatto salvo quanto previsto all’articolo 49, comma 5.

 

     Art. 46. (Avvio delle procedure di riordino).

     1. Entro due mesi dall’entrata in vigore del regolamento regionale, ogni IPAB, sulla base di una relazione contenente gli elementi utili alla classificazione, chiede alla Provincia autonoma territorialmente competente che sia accertata la propria appartenenza ad una delle categorie di cui al comma 2 dell’articolo 45 e formula in merito una specifica proposta non vincolante.

     2. La relazione, la richiesta e la proposta sono deliberate dal consiglio di amministrazione dell’IPAB a maggioranza assoluta dei componenti.

     3. La relazione, la richiesta e la proposta sono comunicate agli enti e ai soggetti competenti a designare i membri del consiglio di amministrazione, prima della loro trasmissione alla Provincia.

     4. Qualora l’IPAB non provveda agli adempimenti di cui al comma 1, la Giunta provinciale, previa diffida, nomina un Commissario ad acta.

 

     Art. 47. (Istruttoria - accertamenti provinciali).

     1. La competente struttura della Provincia esamina le relazioni e le proposte di accertamento presentate, tenendo conto di tutti gli elementi già a conoscenza dell’Amministrazione o forniti dalla Regione; può chiedere all’IPAB ulteriori documenti ed elementi di valutazione.

     2. Gli enti e i soggetti di cui all’articolo 46, comma 3, possono presentare alla Provincia le loro osservazioni, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti dell’IPAB.

     3. Entro otto mesi dall’entrata in vigore del regolamento regionale di cui al comma 3 dell’articolo 45, la Giunta provinciale, sentito il Comitato di cui all’articolo 52, accerta l’appartenenza dell’IPAB ad una delle categorie di cui al comma 2 dell’articolo 45 e adotta i provvedimenti previsti dagli articoli seguenti.

 

     Art. 48. (Trasformazione di IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona).

     1. Contestualmente all’accertamento che l’IPAB appartiene alla categoria di cui alle lettere g) e h) del comma 2 dell’articolo 45, la Giunta provinciale stabilisce il termine entro il quale l’IPAB deve deliberare le modifiche allo Statuto, necessarie per l’adeguamento alle disposizioni della presente legge, ai fini della trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 49, comma 5.

     2. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda all’adeguamento dello Statuto entro i termini previsti, la Giunta provinciale scioglie il consiglio di amministrazione e nomina un Commissario, ai fini della trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona.

     3. L’approvazione dello Statuto da parte della Giunta regionale è chiesta d’ufficio dalla Provincia competente.

     4. Dopo l’approvazione dello Statuto la Provincia iscrive l’azienda nel registro delle aziende. L’iscrizione deve avvenire entro venti mesi dall’entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 45, comma 3.

     5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all’iscrizione, rimangono in carica gli organi dell’IPAB, anche se scaduti, ovvero il Commissario di cui al comma 2. All’Istituzione continua ad applicarsi la disciplina concernente le IPAB, vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge.

     6. Con il provvedimento di iscrizione, la Giunta provinciale nomina il Commissario straordinario dell’azienda, scegliendolo, ove possibile, tra il Presidente dell’IPAB, il Vicepresidente e il Commissario di cui al comma 2. Il Commissario straordinario esercita i poteri degli organi di governo dell’azienda, strettamente indispensabili alla prosecuzione dell’attività, ivi compresa l’adozione dei regolamenti, dal momento dell’iscrizione nel registro fino all’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, nominato secondo le disposizioni previste dallo Statuto. I regolamenti eventualmente adottati dal Commissario straordinario sono efficaci dal giorno successivo alla pubblicazione e sono soggetti al controllo di legittimità.

     7. A decorrere dall’iscrizione nel registro di cui all’articolo 18, l’azienda subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’IPAB dalla quale deriva.

     8. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall’anzianità complessiva maturata al momento della iscrizione.

     9. Il Commissario straordinario di cui al comma 6 approva l’inventario dei beni immobili e mobili e segnala alla Provincia gli immobili di valore storico e monumentale e i mobili di particolare pregio artistico, per i quali sono necessari interventi di risanamento e restauro.

 

     Art. 49. (Trasformazione di IPAB in persone giuridiche di diritto privato).

     1. Contestualmente all’accertamento che l’IPAB appartiene alla categoria di cui alle lettere e) ed f) del comma 2 dell’articolo 45, la Giunta provinciale stabilisce il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dell’IPAB deve deliberare la trasformazione in persona giuridica di diritto privato ed il nuovo Statuto, nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.

     2. Entro i trenta giorni successivi alla deliberazione di trasformazione e di adozione del nuovo Statuto, l’IPAB presenta istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla Provincia autonoma territorialmente competente.

     3. Se entro i termini stabiliti l’IPAB non delibera la trasformazione, o non presenta l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, la Giunta provinciale, previa diffida, nomina un Commissario ad acta.

     4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all’acquisto della personalità giuridica di diritto privato, determinato dall’iscrizione nel registro istituito presso la Provincia, rimangono in carica gli organi dell’IPAB, anche se scaduti, ovvero il Commissario di cui al comma 3. All’Istituzione continua ad applicarsi la disciplina concernente le IPAB, vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge. La delibera di trasformazione ed i provvedimenti conseguenti non sono soggetti ai controlli previsti per le IPAB. L’iscrizione nel registro deve avvenire entro venti mesi dall’entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 45, comma 3.

     5. Le IPAB di cui all’articolo 45, comma 2, lettera h), entro lo stesso termine stabilito ai sensi dell’articolo 48, comma 1, possono chiedere alla Giunta provinciale territorialmente competente l’autorizzazione a trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato. Con l’autorizzazione è stabilito il termine entro il quale l’IPAB deve deliberare il nuovo Statuto, nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207. Si applicano i commi 2 e 4. Se entro il termine previsto non viene deliberato il nuovo Statuto e non viene presentata istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, la Giunta provinciale, previa diffida, nomina un Commissario ad acta. Qualora la Giunta provinciale ritenga che non sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione ai fini della trasformazione dell’IPAB in persona giuridica di diritto privato, stabilisce, con il provvedimento di diniego, il termine entro il quale deve essere ripresa la procedura per la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona ai sensi dell’articolo 48.

 

     Art. 50. (IPAB rientranti nella categoria di cui all’articolo 45, comma 2, lettera a)).

     1. Contestualmente all’accertamento che l’IPAB appartiene alla categoria di cui all’articolo 45, comma 2, lettera a), la Giunta provinciale stabilisce il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dell’IPAB deve deliberare la fusione con altre IPAB e le modifiche allo Statuto, ai fini della trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, oppure la trasformazione in persona giudirica di diritto privato.

     2. Con il provvedimento con il quale la Giunta provinciale, sentiti gli enti e i soggetti di cui all’articolo 46, comma 3, le altre IPAB interessate alla fusione, nonché il Comitato di cui all’articolo 52, dispone la fusione ai fini di cui al comma 1, dispone altresì la trasformazione dell’IPAB risultante dalla fusione stessa in azienda pubblica di servizi alla persona e l’iscrizione nel registro delle aziende di cui all’articolo 18. Trovano applicazione i commi 5 e seguenti dell’articolo 48.

     3. Qualora entro i termini di cui al comma 1 il consiglio di amministrazione deliberi la trasformazione in persona giuridica di diritto privato, si applicano i commi 2 e seguenti dell’articolo 49.

 

     Art. 51. (IPAB rientranti nelle categorie delle lettere b), c) e d) dell’articolo 45).

     1. Contestualmente all’accertamento che l’IPAB appartiene alla categoria di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 45, la Giunta provinciale, ove ritenga sussistenti le condizioni di cui all’articolo 45, commi 5, secondo periodo, e 6, secondo periodo, assegna all’IPAB un termine per la presentazione del piano di risanamento, anche mediante fusione con altre Istituzioni. Unitamente al piano, l’IPAB delibera le modifiche allo Statuto, necessarie per l’adeguamento alle disposizioni della presente legge, ai fini della trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona.

     2. Il piano è approvato dalla Giunta provinciale entro i termini stabiliti dal regolamento regionale, sentito il Comitato consultivo di cui all’articolo 52. La Giunta provinciale richiede alla Regione l’approvazione dello Statuto.

     3. La Giunta provinciale, sentita l’IPAB, verifica l’attuazione del piano. Se il piano risulta attuato, la Giunta provinciale iscrive l’azienda nel registro di cui all’articolo 18. Si applicano i commi 5, escluso il riferimento al Commissario, 6, 7, 8 e 9 dell’articolo 48.

     4. Nelle ipotesi di cui all’articolo 45, commi 5 e 6, la Giunta provinciale dispone l’estinzione dell’IPAB, secondo quanto previsto dagli articoli 14 e seguenti, qualora ritenga insussistenti le condizioni che, secondo i medesimi commi 5 e 6 dell’articolo 45, possono escludere la estinzione, ovvero qualora, nei termini, con le modalità e alle condizioni stabiliti, il piano e le modifiche statutarie non siano presentati, o non siano approvati, o il piano non sia attuato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all’estinzione, rimangono in carica gli organi dell’IPAB, anche se scaduti, e continua ad applicarsi la disciplina concernente le IPAB, vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge.

     5. L’estinzione o l’iscrizione nel registro delle aziende devono intervenire entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 45, comma 3.

 

     Art. 52. (Comitato consultivo per il riordino delle IPAB).

     1. È istituito, presso la Regione, il Comitato consultivo per il riordino delle IPAB.

     2. Il Comitato è organo consultivo della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per tutte le problematiche che concernono le IPAB nella fase del riordino delle medesime ed esprime i pareri previsti dalla legge e dal regolamento regionale.

     3. Il Comitato è nominato con deliberazione della Giunta regionale, ed è composto da:

     a) due professori o ricercatori universitari in materie giuridiche, designati dalla Giunta regionale, d’intesa con le Province autonome, in base all’esperienza professionale ed alle specifiche conoscenze acquisite in materia di ordinamento delle IPAB;

     b) un professore o ricercatore universitario in materie economiche, designato dalla Giunta regionale, d’intesa con le Province autonome, in base all’esperienza professionale ed alle specifiche conoscenze acquisite in materia di gestione ed organizzazione aziendale;

     c) due esperti in materia di assistenza e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, designati dalla Giunta regionale, l’uno d’intesa con le Province autonome, l’altro con le associazioni delle IPAB maggiormente rappresentative a livello provinciale;

     d) tre dirigenti o funzionari della Regione e delle Province autonome, designati dai rispettivi enti di appartenenza.

     4. Funge da segretario un dipendente appartenente all’area direttiva addetto al settore delle IPAB dell’Amministrazione regionale, quando il Comitato è convocato dalla Regione, oppure di una delle Province autonome, quando il Comitato è convocato dalla rispettiva Provincia.

     5. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell’ultimo censimento generale della popolazione.

     6. La nomina e le modalità di funzionamento del Comitato sono determinate con regolamento regionale.

 

TITOLO VI

Disposizioni finali e transitorie

 

CAPO I

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 53. (Ulteriori modifiche alla legge regionale 17 ottobre 1988, n. 23, modificata dalla legge regionale 1° marzo 1991, n. 6, concernente “Soppressione dell’Istituzione pubblica denominata Villaggio italo-svizzero della Croce Rossa in Valfloriana”).

     1. L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 17 ottobre 1988, n. 23, come modificato dall’articolo 6 della legge regionale 1° marzo 1991, n. 6, è soppresso.

 

     Art. 54. (Potestà regolamentare della Regione).

     1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, emana uno o più regolamenti per l’esecuzione della medesima.

     2. Le norme regolamentari relative alla contabilità si adeguano all’esigenza di autonomia normativa delle aziende, secondo quanto stabilito dall’articolo 40. I criteri e le modalità di valutazione e contabilizzazione dello stato patrimoniale iniziale delle nuove aziende pubbliche di servizi alla persona vengono determinati dal regolamento regionale. I valori così determinati possono essere mantenuti anche nei bilanci successivi [18].

     3. Ai fini della presente legge, per “regolamento regionale” si intendono i regolamenti emanati ai sensi del comma 1.

     4. Gli importi previsti al Titolo IV possono essere annualmente aggiornati con deliberazione della Giunta regionale sulla base della media della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevati nelle due Province autonome.

 

     Art. 55. (Tempi di applicazione).

     1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i tempi di applicazione del sistema di contabilità definito dalla presente legge e dal regolamento regionale, prevedendo in particolare che l’applicazione del sistema sia contestuale per tutte le aziende di cui all’articolo 48 e che per un periodo transitorio si continui a tenere anche la contabilità finanziaria.

     2. Con la medesima deliberazione sono stabiliti i tempi di applicazione del sistema di contabilità alle aziende iscritte nel registro all’esito delle procedure di cui all’articolo 51.

 

     Art. 56. (Effetti della cessazione dal servizio).

     1. Al personale delle IPAB, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, per la determinazione dell’indennità di fine servizio e del trattamento di fine rapporto, continuano ad applicarsi i criteri previsti rispettivamente per i dipendenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

     2. Il personale dipendente da IPAB o da aziende pubbliche di servizi alla persona, che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato può optare, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, per il mantenimento dell’iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

 

     Art. 57. (Norme di prima applicazione per i direttori in carica).

     1. Il direttore dell’IPAB, in servizio alla data dell’iscrizione dell’ente nel registro delle aziende ai sensi dell’articolo 48, comma 4, assume l’incarico di direttore dell’azienda fino alla scadenza del mandato del primo consiglio di amministrazione dell’azienda stessa. L’incarico ha durata determinata ai sensi dell’articolo 31 ed è rinnovabile.

 

     Art. 58. (Norme transitorie per gli amministratori delle IPAB).

     1. La Giunta regionale provvede, entro il termine di cui all’articolo 54, comma 1, a fissare con propria deliberazione i criteri sulla base dei quali le IPAB possono aggiornare i compensi spettanti ai componenti dei consigli di amministrazione ai sensi della legge regionale 1° agosto 1996, n. 3. I compensi così determinati hanno decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge possono trovare applicazione, nei confronti degli amministratori delle IPAB, gli articoli 79, commi 3 e 4, 81, 84, 85 e 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

     Art. 59. (Norma finanziaria).

     1. L’applicazione della presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

     2. Al finanziamento degli articoli 24 e 25 si provvede, per l’esercizio 2005, mediante le somme stanziate sul capitolo 1950 dello stato di previsione della spesa relativo all’esercizio 2005.

     3. Al finanziamento dell’articolo 23 si provvede, per l’esercizio 2005, mediante le somme stanziate sul capitolo 1955 dello stato di previsione della spesa relativo all’esercizio 2005.

     4. All’onere relativo agli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 7 e nei limiti previsti dall’articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 concernente “Norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione”.

 

     Art. 60. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogati:

     a) la legge regionale 26 agosto 1988, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) la legge regionale 1° agosto 1996, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;

     c) i commi 26, 27, 28, 29 e 37 dell’articolo 19 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10;

     d) ogni altra norma in contrasto con le disposizioni della presente legge.


[1] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 8.

[2] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 27 luglio 2020, n. 3.

[3] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 18 giugno 2012, n. 3.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 15 luglio 2009, n. 5.

[5] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 26 settembre 2011, n. 7.

[6] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 16 dicembre 2020, n. 5.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 8, con la decorrenza ivi prevista. Il testo previgente recava: " Art. 19. (Controllo sugli atti). 1. La Giunta provinciale esercita il controllo preventivo di legittimità sui regolamenti, sulle deliberazioni concernenti le tariffe dei servizi prestati, le quali devono tener conto delle direttive provinciali in materia, e sugli atti di cui al comma 3. 2. Sono altresì soggetti al controllo preventivo di legittimità i provvedimenti che gli organi delle aziende intendono, di propria iniziativa, sottoporre alla Giunta provinciale; l'assoggettamento al controllo è stabilito nei singoli provvedimenti. 3. Sono soggetti al controllo preventivo di merito gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili. Gli atti non acquistano efficacia ove la Giunta provinciale vi si opponga in quanto l'atto di trasferimento risulti gravemente pregiudizievole per le attività istituzionali dell'azienda. 4. Il bilancio d'esercizio è soggetto al controllo di cui all'articolo 40. 5. I termini e le modalità del controllo sono disciplinati dal regolamento regionale."

[8] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 11 dicembre 2009, n. 9.

[9] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 11 dicembre 2009, n. 9.

[10] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 11 dicembre 2009, n. 9.

[11] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 26 settembre 2011, n. 7.

[12] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 26 settembre 2011, n. 7.

[13] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 26 settembre 2011, n. 7.

[14] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 26 settembre 2011, n. 7.

[15] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 16 dicembre 2020, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.

[16] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 8, con la decorrenza ivi prevista. Il testo previgente recava: "5. Il bilancio di esercizio è inviato al controllo secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento regionale."

[17] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 16 dicembre 2020, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.

[18] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 4 dicembre 2007, n. 4.