§ 5.4.48 - L.R. 27 settembre 2010, n. 2.
Modifica di leggi regionali in materia di previdenza integrativa
(B.U. 28 settembre 2010, n. 39 - S.O. n. 2)
Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni concernente “Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni”)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, come modificato dall’articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, è aggiunto il seguente:
“2-bis. Il contributo di cui al presente articolo è compatibile con l’iscrizione all’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, qualora tale compatibilità, tenuto conto di quanto previsto al comma 5-bis dell’articolo 8 della medesima legge regionale n. 3/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, sia ritenuta finanziariamente conveniente per la Regione sulla base di criteri definiti con regolamento regionale. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.”.
Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni concernente “Pacchetto famiglia e previdenza sociale”)
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, come modificato dall’articolo 4, comma 1 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 3, tra le parole “Ai soggetti autorizzati ad effettuare i versamenti volontari” e le parole “nelle gestioni dei/delle lavoratori/trici dipendenti” sono inserite le parole “in una delle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e,”.
2. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, dopo le parole “anche ai/alle lavoratori/trici autonomi/e” sono inserite le parole “e ai/alle liberi/e professionisti/e”.
3. Al comma 6 dell’articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, come modificato dall’articolo 4, comma 6 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole “e sono incompatibili con l’iscrizione all’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.”.
4. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, come modificato dall’articolo 4, comma 7 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 3, le parole “Ai/Alle lavoratori/trici autonomi/e e ai soggetti autorizzati ad effettuare i versamenti volontari nelle gestioni dei/delle lavoratori/trici dipendenti, dei/delle lavoratori/trici autonomi/e o nella gestione separata dell’INPS o iscritti ad un fondo pensione” sono sostituite dalle parole “Ai/Alle lavoratori/trici autonomi/e, ai/alle liberi/e professionisti/e e ai soggetti autorizzati ad effettuare i versamenti volontari nelle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e, nelle gestioni dei/delle lavoratori/trici dipendenti, dei/delle lavoratori/trici autonomi/e o nella gestione separata dell’INPS o iscritti ad un fondo pensione”.
5. Al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole “e sono incompatibili con l’iscrizione all’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.”.
Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 concernente “Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l’anno 2009”)
1. Coloro che perdono il lavoro e che hanno beneficiato per gli anni 2008 o 2009 dell’indennità di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni, possono, in presenza dei requisiti richiesti dal regolamento regionale, beneficiare dell’intervento anche nel 2010 per un periodo massimo nell’arco dell’anno di sei mesi.
2. Nei confronti di coloro che sono sospesi dal lavoro l’indennità di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere prorogata nel 2010 per un periodo massimo di sei mesi nell’arco dell’anno.
3. Al comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente “Il presente contributo non è cumulabile con quello previsto dall’articolo 13, comma 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 4 novembre 2002, n. 16/L e successive modificazioni ed integrazioni.”.
4. Agli eventuali maggiori fabbisogni delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l’attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati per i fini di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5.
Art. 4. (Norme transitorie e finali)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2010.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5.
Art. 5. (Norma finanziaria)
1. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3 si fa fronte con i fondi già stanziati sul capitolo 10100.000 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario in corso e assegnati alle Province autonome ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5.