Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 31/01/2000 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di finanza locale. |
Art. 2. Determinazione degli oneri di contrattazione per il biennio 2000-2001 nel comparto del personale delle autonomie locali. |
Art. 3. Determinazione degli oneri di contrattazione per il biennio 2000-2001 nel comparto del personale del servizio sanitario provinciale. |
Art. 4. Determinazione degli oneri di contrattazione per il biennio 2000-2001 nel comparto del personale insegnante della scuola a carattere statale. |
Art. 5. Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa. |
Art. 6. Modalità d'iscrizione in bilancio degli interventi finanziati dall'Unione europea attraverso i fondi strutturali. |
Art. 7. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri. |
Art. 8. Entrata in vigore. |
§ 6.1.96 - Legge Provinciale 31 gennaio 2000, n. 1.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000-2002 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).
(B.U. 1 febbraio 2000, n. 5 - suppl. n. 2).
Art. 1. Disposizioni in materia di finanza locale.
1. La quota percentuale delle entrate di cui all'articolo 2, comma 2, della
2. Per i fini del presente articolo sono autorizzate le maggiori spese riportate nell'allegata tabella B. Le autorizzazioni per l'anno 2001 comprendono una quota pari a lire 30.417.500.000 relativa ai trasferimenti spettanti per l'anno 2000.
Art. 2. Determinazione degli oneri di contrattazione per il biennio 2000-2001 nel comparto del personale delle autonomie locali.
1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, della
2. All'onere relativo all'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale del comparto delle autonomie locali di cui all'articolo 54, comma 4, della
3. L'onere derivante dalla contrattazione per il personale dei comprensori e degli enti destinatari dei trasferimenti indicati nella lettera c) dell'elenco n. 3 allegato alla legge provinciale concernente "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000-2002" è determinato, in relazione al tasso programmato d'inflazione e alla revisione del sistema di classificazione degli inquadramenti del personale prevista dall'articolo 66 della
4. Nelle more della definizione dei contratti collettivi provinciali di lavoro la Giunta provinciale provvede, entro il termine dell'esercizio finanziario di autorizzazione degli oneri, al riparto degli stanziamenti autorizzati per l'anno di riferimento a favore degli enti destinatari dei trasferimenti. Sulla base del riparto sono disposte le necessarie variazioni compensative ai sensi dell'articolo 27, comma 4, della
5. A seguito della definitiva applicazione dei contratti collettivi provinciali di lavoro la Giunta provinciale provvede al riparto definitivo degli stanziamenti autorizzati per gli oneri da essi derivanti, disponendo ove necessario, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, della
6. Per i fini del comma 1, con la tabella B, allegata alla presente legge, sono autorizzate le seguenti spese sull'unità previsionale di base 7.1.120:
a) lire 5.360.000.000 per l'anno 2000;
b) lire 14.060.000.000 per l'anno 2001;
c) lire 14.060.000.000 per l'anno 2002.
7. Per i fini del comma 3 e tenuto conto della rideterminazione degli oneri di contrattazione prevista dall'articolo 3 della
a) lire 11.098.000.000 per l'anno 2000;
b) lire 3.888.000.000 per l'anno 2001;
c) lire 3.888.000.000 per l'anno 2002.
Art. 3. Determinazione degli oneri di contrattazione per il biennio 2000-2001 nel comparto del personale del servizio sanitario provinciale.
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del
2. La determinazione dell'onere relativo all'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale nonché per la dirigenza medica e veterinaria del comparto del servizio sanitario provinciale, secondo quanto stabilito dall'articolo 54, commi 4 e 6, della
3. Per i fini del comma 1 e tenuto conto della rideterminazione degli oneri di contrattazione prevista dall'articolo 3 della
a) lire 13.650.000.000 per l'anno 2000;
b) lire 26.450.000.000 per l'anno 2001;
c) lire 26.450.000.000 per l'anno 2002.
Art. 4. Determinazione degli oneri di contrattazione per il biennio 2000-2001 nel comparto del personale insegnante della scuola a carattere statale.
1. In relazione a quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2 del
2. La determinazione dell'onere relativo all'autonoma area di contrattazione per il personale ispettivo e direttivo del comparto del personale insegnante delle scuole a carattere statale di cui all'articolo 21 (Contratto integrativo del personale docente delle scuole a carattere statale), comma 2, della
3. Per i fini del comma 1 e tenuto conto della rideterminazione degli oneri di contrattazione prevista dall'articolo 3 della
a) lire 5.400.000.000 per l'anno 2000;
b) lire 10.300.000.000 per l'anno 2001;
c) lire 10.300.000.000 per l'anno 2002.
Art. 5. Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 63 della
2. Ai sensi dell'articolo 63 della
3. In relazione a quanto previsto dalla contrattazione collettiva provinciale in materia di previdenza complementare e di trattamento di fine rapporto è esclusa, nei confronti dei dipendenti della Provincia e degli enti collegati, l'applicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e dei regolamenti di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2 della
Art. 6. Modalità d'iscrizione in bilancio degli interventi finanziati dall'Unione europea attraverso i fondi strutturali.
1. Le autorizzazioni di spesa relative agli interventi previsti nei documenti di programmazione finanziati dall'Unione europea attraverso i fondi strutturali per il periodo 2000-2006 sono iscritti in bilancio in apposita unità previsionale di base.
2. Ad avvenuta presentazione dei suddetti documenti alla Commissione europea con le modalità previste dal
Art. 7. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri.
1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle unità di base indicate nella tabella B, allegata alla presente legge, sono autorizzate, per ciascuna unità di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.
2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità previste nell'allegata tabella C.
Art. 8. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
TABELLA A
TRASFERIMENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER IL TRIENNIO 2000-2002
(Omissis)
TABELLA B
NUOVE AUTORIZZAZIONI E RIDUZIONI DI SPESA
(Omissis)
TABELLA C
COPERTURA DEGLI ONERI (art. 7, comma 2)
(Omissis)