Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 24/12/1984 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. (Omissis) |
Art. 5. |
Art. 6. (Omissis) |
Art. 7. (Omissis) |
Art. 8. 1. La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e Coordinare in forma di testo unico le disposizioni contenute nella legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, con le successive modificazioni, [...] |
§ 5.1.45 - Legge Provinciale 24 dicembre 1984, n. 14.
Istituzione del servizio farmaceutico nelle unità sanitarie locali.
(B.U. 8 gennaio 1985, n. 2).
(Omissis) [1].
(Omissis) [2].
(Omissis) [3].
(Omissis) [4].
[1. I posti di responsabile dei servizi farmaceutici che verranno istituiti ai sensi dell'art. 17, primo comma, della
(Omissis) [6].
(Omissis) [7].
1. La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e Coordinare in forma di testo unico le disposizioni contenute nella
2. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Modifica l'art. 18 della
[2] Modifica l'art. 17 della
[3] Modifica l'art. 20 della
[4] Aggiunge l'art. 20 bis alla
[5] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[6] Articolo abrogato dall’art. 14 della
[7] Articolo abrogato dall’art. 14 della