Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 29/04/1983 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. 1. In attesa che con apposita legge venga più compiutamente definito l'assetto strutturale della Provincia, ai quadri formati dall'allegato 1 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e [...] |
Art. 2. 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 4 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, il personale non di ruolo in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro, assunto ai sensi della [...] |
Art. 3. 1. Fermo restando il totale della dotazione organica del quadro P8 ruolo speciale ad esaurimento istituito con il precedente articolo 1, i posti d'organico relativi a ciascun livello potranno [...] |
§ 2.1.6b - Legge Provinciale 29 aprile 1983, n. 13. [*]
Norme concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di Trento del personale dell'Ispettorato provinciale del lavoro nonché del personale del soppresso Ufficio regionale di corrispondenza dell'istituto centrale di statistica con sede in Trento.
(B.U. 11 maggio 1983, n. 24).
1. In attesa che con apposita legge venga più compiutamente definito l'assetto strutturale della Provincia, ai quadri formati dall'allegato 1 della
2. Il personale di ruolo in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro e presso il soppresso Ufficio regionale di corrispondenza dell'Istituto centrale di statistica con sede in Trento, in relazione a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 4 del
3. Al personale inquadrato nella qualifica di direttore di divisione e riconosciuta nella stessa l'anzianità di servizio maturata o comunque riconosciuta nella qualifica di provenienza.
4. Ai fini della determinazione dello stipendio per il personale inquadrato nei livelli funzionali-retributivi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della
5. Al personale contemplato dal presente articolo gli aumenti biennali maturati anteriormente alla data 1° febbraio 1982 saranno calcolati nella misura del 5 per cento.
6. Le domande per l'inquadramento previste dal secondo comma dovranno essere prodotte alla Giunta provinciale, da parte degli interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. L'inquadramento del personale di cui al presente articolo ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma precedente.
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 4 del
2. Al personale di cui al precedente comma è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. Nei confronti del personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste ai commi sesto e settimo del precedente articolo 1.
1. Fermo restando il totale della dotazione organica del quadro P8 ruolo speciale ad esaurimento istituito con il precedente articolo 1, i posti d'organico relativi a ciascun livello potranno essere aumentati del numero di unità necessarie alla sistemazione del personale al quale, con effetto da data anteriore a quella dell'inquadramento nei ruoli provinciali, verrà conferito dall'ente di provenienza in base alla propria normativa un livello superiore. Conseguentemente verranno diminuiti in eguale misura i posti dei livelli immediatamente inferiori a quelli per i quali si è operato l'aumento.
2. Il personale collocato nei livelli funzionali-retributivi conserva nel livello di inquadramento la qualifica rivestita presso l'ente di provenienza.
Artt. 4. - 5.
(Omissis) [1].
ALLEGATO A
P8 - Ruolo speciale ad esaurimento
(Omissis) [2].
ALLEGATO B
Tabella di equiparazione
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Carriera, qualifica e Qualifica e livello |
livelli provinciali di provenienza |
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Carriera direttiva: |
Direttore di divisione Primo dirigente ispettore |
dirigente ruolo ad esaurimento |
Livelli funzionali-retributivi: |
7° livello 8° livello |
7° livello |
6° livello 6° livello |
5° livello 5° livello |
4° livello 4° livello |
3° livello 3° livello |
2° livello 2° livello |
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[*] Legge abrogata dall'art. 2 della
[1] Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.
[2] Quadro riportato nell'Allegato A della