§ 2.1.6b - Legge Provinciale 29 aprile 1983, n. 13. [*]
Norme concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di Trento del personale dell'Ispettorato provinciale del lavoro nonché del [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:29/04/1983
Numero:13


Sommario
Art. 1.      1. In attesa che con apposita legge venga più compiutamente definito l'assetto strutturale della Provincia, ai quadri formati dall'allegato 1 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e [...]
Art. 2.      1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 4 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, il personale non di ruolo in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro, assunto ai sensi della [...]
Art. 3.      1. Fermo restando il totale della dotazione organica del quadro P8 ruolo speciale ad esaurimento istituito con il precedente articolo 1, i posti d'organico relativi a ciascun livello potranno [...]


§ 2.1.6b - Legge Provinciale 29 aprile 1983, n. 13. [*]

Norme concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di Trento del personale dell'Ispettorato provinciale del lavoro nonché del personale del soppresso Ufficio regionale di corrispondenza dell'istituto centrale di statistica con sede in Trento.

(B.U. 11 maggio 1983, n. 24).

 

Art. 1.

     1. In attesa che con apposita legge venga più compiutamente definito l'assetto strutturale della Provincia, ai quadri formati dall'allegato 1 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, è aggiunto il quadro P8 ruolo speciale ad esaurimento, costituente l'allegato A) della presente legge.

     2. Il personale di ruolo in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro e presso il soppresso Ufficio regionale di corrispondenza dell'Istituto centrale di statistica con sede in Trento, in relazione a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 4 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, e dall'articolo 10 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, come integrato con l'articolo 3 del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 228, è inquadrato, a domanda, nel ruolo speciale ad esaurimento - quadro P8 nella carriera o nei livelli funzionali-retributivi sulla base delle corrispondenze fissate nella tabella di equiparazione costituente l'allegato 5) della, presente legge.

     3. Al personale inquadrato nella qualifica di direttore di divisione e riconosciuta nella stessa l'anzianità di servizio maturata o comunque riconosciuta nella qualifica di provenienza.

     4. Ai fini della determinazione dello stipendio per il personale inquadrato nei livelli funzionali-retributivi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della

legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25. Se più favorevole, lo stipendio verrà determinato sulla base della posizione economica acquisita nel livello di provenienza.

     5. Al personale contemplato dal presente articolo gli aumenti biennali maturati anteriormente alla data 1° febbraio 1982 saranno calcolati nella misura del 5 per cento.

     6. Le domande per l'inquadramento previste dal secondo comma dovranno essere prodotte alla Giunta provinciale, da parte degli interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     7. L'inquadramento del personale di cui al presente articolo ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma precedente.

 

     Art. 2.

     1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 4 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, il personale non di ruolo in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro, assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, sarà inquadrato, a domanda, nel ruolo speciale ad esaurimento quadro P8 nei livelli funzionali-retributivi sulla base delle corrispondenze fissate nella tabella di equiparazione costituente l'allegato B) della presente legge, semprechè abbia superato l'esame previsto dall'articolo 26ter del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni in legge 29 febbraio 1980, n. 33.

     2. Al personale di cui al precedente comma è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

     3. Nei confronti del personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste ai commi sesto e settimo del precedente articolo 1.

 

     Art. 3.

     1. Fermo restando il totale della dotazione organica del quadro P8 ruolo speciale ad esaurimento istituito con il precedente articolo 1, i posti d'organico relativi a ciascun livello potranno essere aumentati del numero di unità necessarie alla sistemazione del personale al quale, con effetto da data anteriore a quella dell'inquadramento nei ruoli provinciali, verrà conferito dall'ente di provenienza in base alla propria normativa un livello superiore. Conseguentemente verranno diminuiti in eguale misura i posti dei livelli immediatamente inferiori a quelli per i quali si è operato l'aumento.

     2. Il personale collocato nei livelli funzionali-retributivi conserva nel livello di inquadramento la qualifica rivestita presso l'ente di provenienza.

 

     Artt. 4. - 5.

     (Omissis) [1].

 

 

ALLEGATO A

 

     P8 - Ruolo speciale ad esaurimento

     (Omissis) [2].

 

 

ALLEGATO B

 

     Tabella di equiparazione

 

 

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Carriera, qualifica e                     Qualifica e livello

livelli provinciali                         di provenienza

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Carriera direttiva:

Direttore di divisione         Primo dirigente ispettore

                               dirigente ruolo ad esaurimento

Livelli funzionali-retributivi:

     7° livello                 8° livello

                               7° livello

     6° livello                 6° livello

     5° livello                 5° livello

     4° livello                 4° livello

     3° livello                 3° livello

     2° livello                 2° livello

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[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.

[2] Quadro riportato nell'Allegato A della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.