§ 5.4.35 - L.P. 20 gennaio 1984, n. 2.
Servizi provinciali di medicina del lavoro e di igiene e sicurezza ambientale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:20/01/1984
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Funzioni in materia di medicina del lavoro esercitate dalla Provincia.
Art. 3.  Attuazione degli interventi sanitari di controllo delle condizioni di salute dei lavoratori.
Art. 4.  Istanza di effettuazione dei controlli sanitari periodici obbligatori.
Art. 5.  Modalità di effettuazione degli interventi di prevenzione sanitaria.
Art. 6.  Strumenti informativi.
Art. 7.  Aspetti di medicina legale.
Art. 8.  Prestazioni tariffarie.
Art. 9.  Funzioni in materia di igiene e sicurezza ambientale esercitate dalla Provincia.
Art. 10.  Sezioni provinciali per l'igiene ambientale.
Art. 11.  Nomina del coordinatore.
Art. 12.  Comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Art. 13.  Compiti del comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Art. 14.  Consulta provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e la tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Art. 15.      1. Il personale già dipendente dell'ENPI (Ente Nazionale Prevenzione Infortuni) e A.N.C.C. (Associazione Nazionale Controllo Combustione), in servizio alla data del 1° luglio 1982, presso le [...]
Art. 16.      1. Il personale della I qualifica professionale - settore tecnico - con incarico di coordinamento, è inquadrato nella VIII qualifica funzionale e corrispondente livello retributivo provinciale [...]
Art. 17.      1. Al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali e corrispondenti livelli retributivi provinciali in virtù della presente legge è in ogni caso assicurato un trattamento economico tra [...]
Art. 18.      1. Il personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi della presente legge è iscritto con la stessa decorrenza dell'inquadramento agli enti previdenziali e assistenziali previsti per i [...]
Art. 19.  Istituzione dell'ufficio provinciale medicina del lavoro.
Art. 20.  Istituzione dell'ufficio prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro.
Art. 21.  Norma transitoria.
Art. 22.  Disposizioni finanziarie.


§ 5.4.35 - L.P. 20 gennaio 1984, n. 2.

Servizi provinciali di medicina del lavoro e di igiene e sicurezza ambientale.

(B.U. 7 febbraio 1984, n. 6).

 

     Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge ha il fine di istituire il servizio provinciale di medicina del lavoro, il servizio di igiene e sicurezza ambientale, di coordinare le relative attività fra loro e con quelle dei servizi per l'igiene e la sanità pubblica, nonché con le attività dell'ispettorato provinciale del lavoro, in applicazione a quanto disposto dall'art. 6, primo comma, n. 4, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche e integrazioni.

 

Titolo I

TUTELA SANITARIA NEI LUOGHI DI LAVORO

 

          Art. 2. Funzioni in materia di medicina del lavoro esercitate dalla Provincia.

     1. Il n. 3 del primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

     "3)Servizio provinciale medicina del lavoro.

     Il servizio esercita le seguenti funzioni:

     a) coordinamento ed elaborazione delle direttive in materia di prevenzione sanitaria dei fattori di rischio legati ad attività lavorativa;

     b) definizione dei protocolli di indagini sanitarie da eseguire nelle singole attività produttive in base alla conoscenza dei fattori di rischio;

     c) indicazione delle procedure sanitarie di intervento per garantire l'omogeneità, confrontabilità e standardizzazione dei dati;

     d) promozione e coordinamento, in stretta collaborazione con gli operatori delle unità sanitarie locali, delle attività di ricerca e degli interventi sanitari preventivi, ispettivi e di controllo sulle condizioni di salute dei lavoratori, ivi compresi gli addetti ai lavori in miniera, i fanciulli e gli adolescenti;

     e) elaborazione epidemiologica dei dati per individuare danni e rischi con utilizzo anche a scopo di educazione sanitaria;

     f) verifica dei parametri tecnici ed igienici di riferimento introdotti nella normativa regolamentare e proposizione di eventuali rielaborazioni;

     g) esercizio di ogni altra funzione in materia di medicina del lavoro già esercitata dall'ispettorato del lavoro e dall'ENPI, a norma delle vigenti disposizioni di legge, compresa la tutela delle lavoratrici madri e la vigilanza sui controlli sanitari dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti.

     In presenza di problemi di particolare complessità e rischio, a scopi di ricerca e per realizzare indagini modello, possono anche essere organizzate ed eseguite direttamente a livello provinciale indagini sanitarie, in collaborazione con le unità sanitarie locali interessate. In caso di diffusione sul territorio di inquinanti legati ad attività lavorativa, deve essere fornita la necessaria informazione e consulenza ai servizi per l'igiene e la sanità pubblica interessati, per i controlli sanitari sulla popolazione. L'esecuzione a fini sanitari di analisi e rilevamenti di competenza fisica e chimica anche su materiali biologici è garantita dai competenti organi del laboratorio provinciale. La Giunta provinciale, su proposta degli Assessori competenti, regolamenta le modalità di accesso al suddetto laboratorio."

 

          Art. 3. Attuazione degli interventi sanitari di controllo delle condizioni di salute dei lavoratori.

     1. Il compito di organizzare, in accordo con il Servizio medicina del lavoro, di cui al successivo art. 19, gli interventi sanitari di controllo delle condizioni di salute dei lavoratori spetta ai servizi per l'igiene e la sanità pubblica delle unità sanitarie locali, di cui all'art. 11 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1 [1] .

     2. A questo scopo il Servizio medicina del lavoro tiene l'elenco dei medici di base di ogni unità sanitaria locale che collaborano con i servizi di igiene e sanità pubblica per l'esecuzione dei controlli sanitari mirati, secondo protocolli e modalità omogenee [2] .

     3. Le prestazioni che non vengono fornite direttamente dalle strutture precedentemente indicate, sono erogate dalle strutture e dal personale del servizio sanitario provinciale e dal altri presidi pubblici della provincia. In particolare:

     a) le prestazioni sanitarie specialistiche di supporto sono garantite anche mediante forme di accesso privilegiato ai presidi ambulatoriali e ospedalieri previa intesa con i responsabili dei presidi stessi;

     b) le analisi chimico-cliniche e biotossicologiche sono svolte di norma dal laboratorio provinciale che sorveglia anche la corretta esecuzione e l'affidabilità delle analisi eseguite in altri laboratori. Vanno concordate con il Servizio medicina del lavoro le metodiche analitiche da organizzare e le modalità di effettuazione delle stesse. [3]

     4. Per particolari prestazioni specialistiche e problemi complessi è possibile il ricorso, anche in funzione di consulenza, ad enti e istituti di ricerca situati fuori provincia, con la possibilità di stipulare eventuali convenzioni.

 

          Art. 4. Istanza di effettuazione dei controlli sanitari periodici obbligatori.

     1. Gli accertamenti previsti dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, vengono eseguiti od organizzati dai servizi per l'igiene e la sanità pubblica delle unità sanitarie locali e dal Servizio medicina del lavoro, qualora rientrino nei piani di lavoro e nelle priorità programmate [4] .

     2. In ogni caso, tuttavia, tali accertamenti devono essere correlati allo stato igienico-sanitario dell'ambiente.

 

          Art. 5. Modalità di effettuazione degli interventi di prevenzione sanitaria.

     1. L'attività di prevenzione sanitaria nei luoghi di lavoro va programmata da parte del Servizio medicina del lavoro per comparto produttivo e secondo priorità dedotte da mappe e griglie di rischio. I programmi generali vanno poi sottoposti al comitato di cui al successivo art. 12 [5] .

     2. Le indagini devono essere eseguite e registrate con metodiche standardizzate, tali da rendere possibile l'elaborazione epidemiologica dei dati.

     3. I controlli sanitari devono essere mirati sulla base della conoscenza dei rischi ambientali e il metodo di lavoro adottato deve tener conto delle esperienze dei gruppi omogenei di lavoratori; i dati individuali devono essere comunicati ai singoli e i risultati dell'elaborazione epidemiologica e delle analisi ambientali, disposte comunque ai sensi delle leggi provinciali vigenti, vanno comunicati a livello di luoghi di lavoro e di ambienti di residenza alle parti interessate.

     4. I risultati dell'elaborazione epidemiologica che fossero tali da far presumere la modifica della situazione ambientale, vanno sottoposti all'esame della prima sezione, di cui all'art. 10.

     5. Situazioni anormali che venissero riscontrate durante le visite nelle attrezzature tecniche, strutturali, impiantistiche, presenti nei luoghi di lavoro, devono essere segnalate agli uffici competenti.

 

          Art. 6. Strumenti informativi.

     1. Gli operatori del Servizio medicina del lavoro, quelli dei servizi per l'igiene e la sanità pubblica delle unità sanitarie locali e gli altri che con questi collaborano, si avvalgono di appositi mezzi di registrazione delle notizie sulle condizioni igienico-ambientali e sullo stato di salute dei lavoratori [6] .

     2. In particolare chi esegue i controlli sanitari deve garantire la compilazione di una scheda personale di rischio con informazioni sui fattori di nocività e sulla patologia, di cui un esemplare è consegnato al lavoratore e un altro è conservato e aggiornato dai servizi per l'igiene e la sanità pubblica delle unità sanitarie locali. Detta scheda dovrà formare parte integrante dei libretti sanitari individuali del servizio sanitario provinciale.

     3. Al Servizio di medicina del lavoro i dati affluiscono poi in forma aggregata su altri supporti informativi [7] .

     4. Per lo svolgimento dei loro compiti il Servizio medicina del lavoro e i servizi per l'igiene e la sanità pubblica delle unità sanitarie locali hanno il diritto di ottenere le informazioni e i dati esistenti negli uffici e presidi dei comuni e della Provincia, in particolare i dati anagrafici, ospedalieri, quelli del sistema informativo sanitario provinciale, quelli degli uffici provinciali per la tutela dell'ambiente e quelli relativi alla sicurezza sul lavoro [8] .

     5. Le aziende hanno l'obbligo di comunicare al Servizio medicina del lavoro e ai servizi per l'igiene e la sanità pubblica delle unità sanitarie locali i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle loro funzioni [9] .

 

          Art. 7. Aspetti di medicina legale.

     1. Gli interventi effettuati per la tutela della salute nei luoghi di lavoro hanno rilevanza anche ai fini medico-legali. In particolare:

     a) le conoscenze acquisite sulle condizioni ambientali e di lavoro e sugli eventuali fattori di rischio, devono essere valutate di concerto con i servizi competenti per la medicina legale, anche ai fini delle assunzioni obbligatorie degli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche;

     b) le conoscenze sui rischi ambientali e i referti sanitari individuali possono essere utilizzati dall'INAIL per realizzare le finalità medico-legali proprie dell'istituto stesso, secondo modalità da regolare eventualmente con convenzione.

 

          Art. 8. Prestazioni tariffarie.

     1. La Giunta provinciale, su proposta del comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, di cui al successivo art. 12, provvede ad istituire appositi tariffari per gli interventi di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

     2. Per le visite periodiche contemplate dal precedente art. 4 si richiama quanto previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1956, n. 303.

     3. Gli interventi aventi carattere di ricerca, al di là della normale attività di sorveglianza, sono a carico della Provincia.

 

Titolo II

IGIENE E SICUREZZA AMBIENTALE

 

          Art. 9. Funzioni in materia di igiene e sicurezza ambientale esercitate dalla Provincia.

     1. Il n. 4 del primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, viene sostituito dal seguente:

     "4) Igiene e sicurezza ambientale.“

     L'igiene e la sicurezza ambientale comprendono l'esercizio delle seguenti funzioni:

     a) provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto e in edifici e locali chiusi di lavoro, di cui alla legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, e successive modifiche;

     b) provvedimenti contro l'inquinamento prodotto da rumore, di cui alla legge provinciale 20 novembre 1978, n. 66, e successive modifiche;

     c) tutela del suolo da inquinamenti e disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi, di cui alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche;

     d) tutela delle acque da inquinamento e disciplina degli scarichi, di cui alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, e successive modifiche;

     e) prevenzione degli infortuni sul lavoro ed ogni altra funzione in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene ambientale, già esercitata dall'ispettorato del lavoro a norma delle vigenti disposizioni di legge, con esclusione della normativa sulla medicina del lavoro e sulla tutela sociale del lavoro;

     f) attività già esercitate dai disciolti E.N.P.I. e A.N.C.C., di cui alle vigenti disposizioni di legge, trasferite alla Provincia di Bolzano, con esclusione della normativa sulla medicina del lavoro;

     g) controllo sulla produzione, commercio e impiego di gas tossici.

     Le funzioni di supporto e presidio delle relative attività sono garantite dai competenti organi del laboratorio provinciale. La Giunta provinciale, su proposta degli Assessori competenti, regolamenta le modalità di accesso al suddetto laboratorio".

 

          Art. 10. Sezioni provinciali per l'igiene ambientale.

     1. Presso l'Amministrazione provinciale sono costituite le seguenti sezioni per l'igiene ambientale:

     I Sezione: inquinamento dell'aria in ambiente aperto e in edifici e locali chiusi, inquinamento prodotto da rumore, controllo sui gas tossici.

     2. Tale sezione è composta:

     a) dal direttore o un suo delegato, della Ripartizione XI, in qualità di presidente, dal direttore e da un funzionario tecnico dell'ufficio tutela dell'aria [10] ;

     b) da un medico del lavoro in rappresentanza del servizio multizonale di medicina del lavoro dell'Unità Sanitaria Locale Centro-Sud, di cui all'art. 25 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, designato dall'Unità Sanitaria Locale stessa [11] ;

     c) da un funzionario tecnico dell'Ufficio n. 145, di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11;

     d) dall'ispettore provinciale del servizio antincendi o da un suo rappresentante dallo stesso delegato.

     3. Alle riunioni della prima sezione partecipa, con diritto di voto, un rappresentante del servizio, di cui al n. 1, lett. a), dell'art. 10 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, dell'unità sanitaria locale territorialmente interessata.

     4. Per tutti i membri della sezione deve essere nominato un supplente chiamato a sostituire l'effettivo in caso di assenza o impedimento.

     5. Alle riunioni vengono invitati ad intervenire i presidenti delle unità sanitarie locali ed i sindaci territorialmente interessati o i loro delegati.

     6. La prima sezione esercita anche le funzioni della commissione, di cui all'art. 24 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modifiche, con l'intervento con voto del questore della Provincia o di un suo rappresentante.

     7. II Sezione: inquinamento delle acque e smaltimento dei rifiuti liquidi.

     8. Tale sezione è composta:

     a) dal direttore, o un suo delegato, della Ripartizione XI, in qualità di presidente, dal direttore e da un funzionario tecnico dell'ufficio tutela delle acque [12] ;

     b) da un medico esperto in igiene e sanità pubblica designato dall'Assessore provinciale alla sanità;

     c) da un funzionario tecnico dell'Ufficio n. 53, di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, designato dall'Assessore provinciale competente;

     d) dal direttore dell'Ufficio n. 147, di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11;

     e) da un funzionario tecnico dell'Ufficio n. 88, di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, designato dall'Assessore provinciale competente.

     9. Alle riunioni della seconda sezione partecipa, con diritto di voto, un rappresentante del servizio, di cui al n. 1, lett. a), dell'art. 10 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, dell'unità sanitaria locale territorialmente interessata.

     10. Alle stesse riunioni vengono invitati ad intervenire i presidenti delle unità sanitarie locali ed i sindaci territorialmente interessati, nonché il direttore dell'ufficio provinciale medicina del lavoro o i loro delegati.

     11. III Sezione: inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi.

     12. Tale sezione è composta:

     a) dal direttore, o un suo delegato, della Ripartizione XI, in qualità di presidente, dal direttore e da un funzionario tecnico dell'ufficio tutela del suolo [13] ;

     b) da un medico competente in igiene e sanità pubblica, nominato dall'Assessore provinciale alla sanità;

     c) da un funzionario tecnico dell'Ufficio n. 53, di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, designato dall'Assessore provinciale competente;

     d) dal direttore dell'Ufficio n. 146, di cui all'Allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, designato dall'Assessore provinciale competente.

     13. Alle riunioni della terza sezione partecipa, con diritto di voto, un rappresentante del servizio, di cui al n. 1, lett. a), dell'art. 10 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, dell'unità sanitaria locale territorialmente interessata.

     14. Alle stesse riunioni vengono invitati ad intervenire i presidenti delle unità sanitarie locali ed i sindaci territorialmente interessati, nonché il direttore dell'ufficio provinciale medicina del lavoro o i loro delegati.

     15. Il presidente, anche su proposta dei direttori dei rispettivi uffici, può invitare alle riunioni delle sezioni i funzionari degli uffici dipendenti della Ripartizione XI, del laboratorio chimico provinciale e del servizio medicina del lavoro [14] .

 

Titolo III

ORGANI DI COORDINAMENTO

 

          Art. 11. Nomina del coordinatore. [15]

 

          Art. 12. Comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro.

     1. Presso l'Amministrazione provinciale è costituito il comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro.

     2. Esso è composto:

     a) dagli Assessori competenti in materia di sanità e tutela dell'ambiente, con funzioni alternate di presidente e vicepresidente, ciascuno per il periodo corrispondente alla metà della durata in carica del comitato;

     b) dal direttore della Ripartizione XI, o da un suo delegato, e da sei funzionari tecnici in rappresentanza degli uffici n. 82, 83, 84, 180, 193 e 194 dell'allegato a) della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, designati dall'Assessore competente [16] ;

     c) da un medico del lavoro in rappresentanza del servizio multizonale di medicina del lavoro dell'Unità Sanitaria Locale Centro-Sud, di cui all'art. 25 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, designato dall'Unità Sanitaria Locale stessa [17] ;

     d) da un medico esperto in igiene e sanità pubblica, designato dall'Assessore provinciale competente in materia di sanità;

     e) da un rappresentante per ogni servizio delle unità sanitarie locali, di cui al n. 1, lett. A, dell'art. 10 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, designati dalle unità sanitarie locali stesse;

     f) dai funzionari tecnici in rappresentanza degli Uffici, di cui ai n. 145, 146 e 147 dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, del laboratorio provinciale, designati dall'Assessore competente in materia di tutela dell'ambiente;

     g) da un medico in rappresentanza del laboratorio provinciale, designato dall'Assessore competente in materia di sanità.

     3. Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva o di concetto degli Assessorati alla sanità o all'ambiente.

     4. Per tutti i membri del comitato, ad eccezione del presidente e del vicepresidente e per il segretario, deve essere nominato un supplente, chiamato a sostituire l'effettivo in caso di assenza o impedimento.

     5. Il comitato può avvalersi per l'esame di determinati problemi, dell'opera di esperti e sentire i rappresentanti di enti e categorie interessati.

     6. Alle riunioni del comitato, in caso di trattazione di ricorsi, sono invitati a partecipare con voto i sindaci ed i presidenti delle unità sanitarie locali o i loro delegati, territorialmente interessati.

     7. Alla nomina del comitato si provvede con deliberazione della Giunta provinciale.

     8. I membri restano in carica per la durata della legislatura del Consiglio provinciale. Ove i componenti cessassero per qualsiasi causa dalla carica che occupano saranno sostituiti.

     9. La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come è rappresentata in Consiglio provinciale.

     10. Per il funzionamento del comitato si applica la legge provinciale 6 agosto 1969, n. 6, e successive modifiche.

 

          Art. 13. Compiti del comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro.

     1. Il comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e la tutela della salute nei luoghi di lavoro:

     a) svolge le attività affidate dalle leggi provinciali nelle materie di cui ai precedenti articoli 2 e 9;

     b) esprime, su richiesta delle unità sanitarie locali, dei comuni interessati, della consulta, di cui al successivo art. 14, e degli Assessori competenti alla sanità e alla tutela dell'ambiente, qualsiasi parere nelle materie di cui ai precedenti articoli 2 e 9;

     c) esamina le proposte di cui alla lett. f) del primo comma del precedente art. 2, trasmettendole con parere motivato agli uffici interessati per la definitiva approvazione da sottoporre alla Giunta provinciale in vista della loro adozione nelle norme regolamentari o proposte legislative;

     d) [18].

     e) [19].

     f) decide in ordine ai ricorsi contro i provvedimenti amministrativi in materia di igiene e sicurezza ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro, nei casi non disciplinati diversamente dalle leggi provinciali in vigore, ovvero secondo le attribuzioni allo stesso affidate dalle leggi provinciali.

 

          Art. 14. Consulta provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e la tutela della salute nei luoghi di lavoro.

     1. Al fine di agevolare l'informazione e la partecipazione delle parti sociali nelle materie di cui ai precedenti articoli 2 e 9, viene costituita presso l'Amministrazione provinciale la consulta per l'igiene e la sicurezza ambientale e la tutela della salute nei luoghi di lavoro.

     2. Essa è composta:

     a) dagli Assessori competenti in materia di sanità e tutela dell'ambiente con funzioni alternate di presidente e vicepresidente, ciascuno per il periodo corrispondente alla metà della durata in carica del comitato;

     b) da due funzionari rispettivamente dell'Assessorato alla tutela dell'ambiente e dell'Assessorato alla sanità, designati dall'Assessore competente;

     c) da un rappresentante delle associazioni provinciali degli agricoltori e coltivatori diretti più rappresentative;

     d) da un rappresentante dell'associazione degli industriali;

     e) da un rappresentante dell'associazione degli artigiani;

     f) da un rappresentante dell'associazione dei commercianti;

     g) da quattro rappresentanti delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     h) dai presidenti delle unità sanitarie locali.

     3. Alle riunioni possono partecipare, con compito di relatore, funzionari tecnici degli uffici interessati.

     4. Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva o di concetto degli Assessorati alla sanità o all'ambiente.

     5. Per tutti i membri della consulta, ad eccezione del presidente e del vicepresidente e per il segretario, deve essere nominato un supplente, chiamato a sostituire l'effettivo in caso di assenza o impedimento.

     6. Alla nomina della consulta si provvede con deliberazione della Giunta provinciale.

     7. I membri restano in carica per la durata della legislatura del Consiglio provinciale. Ove i componenti cessassero per qualsiasi causa dalla carica che occupano, saranno sostituiti.

     8. La composizione della consulta deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, come rappresentata nel Consiglio provinciale.

     9. Per il funzionamento della consulta si applica la legge provinciale 6 agosto 1969, n. 6, e successive modifiche.

     10. La consulta:

     a) formula proposte ed esprime pareri in ordine alle materie di cui ai precedenti articoli 2 e 9;

     b) esamina annualmente i programmi di cui alla lett. d) del precedente art. 13, prima che vengano sottoposti all'approvazione del comitato provinciale di cui al precedente art. 12;

     c) esamina i risultati dell'attuazione dei programmi, di cui alla precedente lett. b) del presente comma, prima che vengano sottoposti all'esame del comitato provinciale di cui al precedente art. 12.

 

Titolo IV

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE EX ENPI ED A.N.C.C. NEI RUOLI PROVINCIALI

 

          Art. 15.

     1. Il personale già dipendente dell'ENPI (Ente Nazionale Prevenzione Infortuni) e A.N.C.C. (Associazione Nazionale Controllo Combustione), in servizio alla data del 1° luglio 1982, presso le sedi locali degli enti medesimi è inquadrato, previo consenso, dalla data suddetta nelle corrispondenti qualifiche funzionali dei relativi ruoli provinciali, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

     2. Per l'espletamento delle funzioni già svolte dall'ENPI e A.N.C.C., le dotazioni organiche di cui ai sottospecificati ruoli, compresi negli elenchi "A" e "B" della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, sono aumentate come di seguito indicato:

     ruolo speciale dei servizi tecnici:

     - n. 1 posto nella VIII qualifica funzionale;

     - n. 1 posto nella VII qualifica funzionale;

     - n. 6 posti nella VI qualifica funzionale;

     ruolo amministrativo:

     - n. 1 posto nella IV qualifica funzionale;

     - n. 1 posto nella II qualifica funzionale.

 

          Art. 16.

     1. Il personale della I qualifica professionale - settore tecnico - con incarico di coordinamento, è inquadrato nella VIII qualifica funzionale e corrispondente livello retributivo provinciale del ruolo speciale dei servizi tecnici, con il riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo maturata o comunque riconosciuta utile ai fini della progressione in carriera presso l'amministrazione di provenienza, dedotti anni 6, mesi 5 e giorni 29.

     2. Il personale della II qualifica professionale è inquadrato nella VI qualifica funzionale e corrispondente livello retributivo provinciale del ruolo speciale dei servizi tecnici, con l'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti biennali spettanti in relazione all'anzianità di ruolo maturata o comunque riconosciuta dall'amministrazione di provenienza secondo lo sviluppo economico provinciale.

     3. Il personale rivestente la qualifica di operatore tecnico è inquadrato nella IV qualifica funzionale e corrispondente retributivo provinciale del ruolo amministrativo, con l'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti biennali spettanti in relazione all'anzianità di ruolo maturata o comunque riconosciuta dall'Amministrazione di provenienza secondo lo sviluppo economico provinciale.

     4. Il personale rivestente la qualifica di agente tecnico è inquadrato nella II qualifica funzionale e corrispondente livello retributivo provinciale del ruolo amministrativo, con l'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti biennali spettanti in relazione all'anzianità di ruolo maturata o comunque riconosciuta dall'amministrazione di provenienza secondo lo sviluppo economico provinciale.

 

          Art. 17.

     1. Al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali e corrispondenti livelli retributivi provinciali in virtù della presente legge è in ogni caso assicurato un trattamento economico tra quelli conseguibili nel livello per classi e scatti, comprensivo dell'indennità di cui all'art. 45 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e con aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore a quello fruito nel ruolo di provenienza all'atto dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali provinciali, esclusa qualsiasi indennità.

     2. Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti biennali convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

     3. Per quanto non disposto dal presente articolo nei confronti del personale contemplato dall'articolo medesimo, trovano applicazione relativamente allo stato giuridico e al trattamento economico le disposizioni previste per il personale provinciale.

 

          Art. 18.

     1. Il personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi della presente legge è iscritto con la stessa decorrenza dell'inquadramento agli enti previdenziali e assistenziali previsti per i dipendenti provinciali.

     2. Al personale di cui al precedente comma spettano tutti i benefici di carattere previdenziale previsti dalla legislazione provinciale in relazione al servizio prestato presso la Provincia, incluso quello di cui all'art. 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, per il complesso dei servizi resi alla Provincia medesima e all'amministrazione di provenienza alle condizioni e nei limiti previsti per i dipendenti provinciali, purché ricongiungibili ai sensi delle vigenti norme in materia. Al personale predetto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 23 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 19. Istituzione dell'ufficio provinciale medicina del lavoro. [20]

 

          Art. 20. Istituzione dell'ufficio prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro.

     1. Per l'esercizio delle funzioni, di cui alle lett. e) ed f) dell'art. 9 della presente legge, è istituito l'ufficio prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro.

     2. L'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, è integrato come segue:

     "Ripartizione V - n. 180:

     Ufficio prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro:

     - vigilanza sulle applicazioni di tutte le leggi in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro già esercitata dall'ispettorato provinciale del lavoro;

     - attività già esercitate dai disciolti ENPI e A.N.C.C., di cui alle vigenti disposizioni di legge, con esclusione della normativa sulla medicina sul lavoro."

     3. Con l'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio ispettorato del lavoro di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 14 giugno 1983, n. 16, cessa di svolgere la propria attività nel campo della prevenzione infortuni, igiene ambientale e sicurezza sul lavoro.

     4. L'integrazione all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 14 giugno 1983, n. 16, è sostituita dalla seguente:

     "XVI) Ripartizione VIII - Assistenza, previdenza e sanità - Ufficio 169 - denominato ispettorato del lavoro. L'ispettorato del lavoro effettua la vigilanza sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di tutela sociale del lavoro e di previdenza sociale ovunque è prestato lavoro retributivo, con le accezioni stabilite dalle leggi."

     5. La terza alinea della specifica sui compiti dell'Ufficio 82, Ripartizione V: "inquinamenti dell'aria in ambienti chiusi comprendente ogni attività diretta a garantire un'idonea qualità dell'aria negli ambienti di lavoro", di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, viene sostituita dalla seguente: "salvaguardia dell'igiene negli ambienti di lavoro".

 

          Art. 21. Norma transitoria.

     1. Per il personale contemplato nell'art. 3 della legge provinciale 14 giugno 1983, n. 16, che non abbia richiesto di transitare nei ruoli provinciali, il termine per la presentazione delle domande è riaperto per un periodo di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. L'Inquadramento nelle corrispondenti qualifiche funzionali dei rispettivi ruoli provinciali avverrà con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

     3. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 14 giugno 1983, n. 16, il primo comma dell'art. 6 della stessa è sostituito dal seguente:

     "Al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali e corrispondenti livelli retributivi provinciali in virtù della presente legge è in ogni caso assicurato uno stipendio mediante l'attribuzione di classi e scatti, anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore a quello fruito all'atto del passaggio alla Provincia."

 

          Art. 22. Disposizioni finanziarie.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1983, valutati in lire un milione relativamente al funzionamento del comitato e della consulta di cui agli articoli 12 e 14, ed in lire 50 milioni relativamente alle spese per il personale inquadrato ai sensi dell'art. 15, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti rispettivamente al cap. 12125 e al cap. 12100 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1983, che presentano disponibilità occorrente.

     2. Alla copertura degli oneri indicati al comma precedente, a carico degli esercizi finanziari 1984 e 1985, valutati rispettivamente in lire 2 milioni e in lire 100 milioni all'anno, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti annualmente ai corrispondenti capitoli del bilancio di previsione, che trovano riscontro nelle previsioni di spesa riportate alla sezione 1, settore 2, del bilancio pluriennale 1983-85 della Provincia.

     3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con le disponibilità dei futuri bilanci annuali e pluriennali della Provincia.


[1] Comma così modificato dall'art. 25 della L.P. 18 agosto 1988, n. 33.

[2] Comma così modificato dall'art. 25 della L.P. 18 agosto 1988, n. 33.

[3] Comma così modificato dall'art. 25 della L.P. 18 agosto 1988, n. 33.

[4] Comma così modificato dall'art. 25 della L.P. 18 agosto 1988, n. 33.

[5] Comma così modificato dall'art. 25 della L.P. 18 agosto 1988, n. 33.

[6] Comma così modificato dall'art. 25 della L.P. 18 agosto 1988, n. 33.

[7] Comma così modificato dall'art. 25 della L.P. 18 agosto 1988, n. 33.

[8] Comma così modificato dall'art. 25 della L.P. 18 agosto 1988, n. 33.

[9] Comma così modificato dall'art. 25 della L.P. 18 agosto 1988, n. 33.

[10] Lettera così sostituita dall'art. 8 della L.P. 27 ottobre 1988, n. 41.

[11] Lettera così sostituita dall'art. 8 della L.P. 27 ottobre 1988, n. 41.

[12] Lettera così sostituita dall'art. 8 della L.P. 27 ottobre 1988, n. 41.

[13] Lettera così sostituita dall'art. 8 della L.P. 27 ottobre 1988, n. 41.

[14] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.P. 27 ottobre 1988, n. 41.

[15] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.P. 27 ottobre 1988, n. 41.

[16] Lettera così sostituita dall'art. 8 della L.P. 27 ottobre 1988, n. 41.

[17] Lettera così sostituita dall'art. 8 della L.P. 27 ottobre 1988, n. 41.

[18] Lettera abrogata dall'art. 8 della L.P. 27 ottobre 1988, n. 41.

[19] Lettera abrogata dall'art. 8 della L.P. 27 ottobre 1988, n. 41.

[20] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.P. 27 ottobre 1988, n. 41.