§ 2.1.27 – L.P. 21 febbraio 1972, n. 4.
Modifiche all'ordinamento del personale - Riordinamento delle carriere e nuovi stipendi del personale provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:21/02/1972
Numero:4


Sommario
Art. 1.      Gli articoli di legge citati nel presente testo senza ulteriore indicazione si riferiscono alla legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, sull'ordinamento degli uffici e del personale della [...]
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 9 della legge provinciale 12-11-1964, n. 16, è sostituito dai seguenti:
Art. 3.      Il terzo comma dell'art. 29 è sostituito dai seguenti:
Art. 4.      All'art. 33 è aggiunto il seguente comma:
Art. 5.  Nomine per chiamata.
Art. 6.  Criteri per la compilazione delle note di qualifica.
Art. 7.  Residenza.
Art. 8.  Orario di servizio.
Art. 9.  Nuove qualifiche.
Art. 10.  Svolgimento della carriera direttiva.
Art. 11.  Nomina a direttore di sezione di impiegati della carriera di concetto.
Art. 12.  Dotazione organica delle carriere di concetto ed esecutiva.
Art. 13.  Svolgimento della carriera di concetto.
Art. 14.  Nomina a segretario di I classe di impiegati della carriera esecutiva.
Art. 15.  Svolgimento della carriera esecutiva.
Art. 16.  Nomina a coadiutore di I classe di impiegati della carriera ausiliaria.
Art. 17.  Dotazione organica della carriera ausiliaria e del personale cantoniere.
Art. 18.  Svolgimento della carriera del personale ausiliario.
Art. 19.  Svolgimento della carriera del personale cantoniere.
Art. 20.      Non sono utili agli effetti della progressione in carriera e dell'attribuzione di successive classi di stipendio, né per l'ammissione agli esami di concorso per i passaggi di carriera, gli anni [...]
Art. 21.  Scrutini.
Art. 22.  Termine scrutini.
Art. 23.      Gli artt.
Art. 24.  Stipendi.
Art. 25.  Indennità integrativa speciale – Computo.
Art. 26.      Il terzo comma dell'art. 1 della legge provinciale 2 marzo 1960, n. 4, modificato con l'art. 3 della legge provinciale 26 gennaio 1967, n. 3, è sostituito dai seguenti:
Art. 27.      Nel secondo comma dell'art. 94 sono abrogate le parole "sempreché abbia superato il periodo di prova".
Art. 28.      All'art. 95 è aggiunto il seguente comma:
Art. 29.      I primi due commi dell'art. 96 sono sostituiti dai seguenti:
Art. 30.      L'art. 101 è sostituito dal seguente:
Art. 31.      Il secondo comma dell'art. 102, modificato con legge provinciale 2 febbraio 1962, n. 2, è sostituito dal seguente:
Art. 32.      Il primo comma dell'art. 28 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, è sostituito dal seguente:
Art. 33.      L'art. 17 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, è sostituito dal seguente:
Art. 34.  Indennità speciale annua.
Art. 35.      Sono estese ai corrispondenti dipendenti provinciali le norme di cui agli artt. 16/bis, lettera a), e 16/ter, della legge 18 marzo 1968, n. 249, previste dall'art. 12 della legge 28 ottobre [...]
Art. 36.      Ai fini dell'organizzazione e del coordinamento del servizio dei commessi, degli agenti tecnici e dei cantonieri, la Giunta provinciale può incaricare un commesso capo, due agenti tecnici capo e [...]
Art. 37.      Al personale della carriera direttiva, in possesso del titolo di procuratore legale ed iscritto nell'albo degli avvocati e procuratori, che sia incaricato dalla Giunta provinciale a [...]
Art. 38.      Al personale addetto al centro elettronico della Provincia ed avente una relativa documentata specializzazione è corrisposto per la durata dell'espletamento delle relative funzioni o mansioni [...]
Art. 39.      Con effetto dall'1 luglio 1970 è soppresso l'assegno integrativo mensile di cui alle leggi provinciali 13 dicembre 1969, n. 14 e 13 luglio 1970, n. 13.
Art. 40.      Il primo comma dell'art. 106 è sostituito dal seguente:
Art. 41.      All'art. 108, modificato con l'art. 31 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, è aggiunto il seguente comma:
Art. 42.      Il secondo comma dell'art. 109 è sostituito dal seguente:
Art. 43.  Aspettativa per mandato politico.
Art. 44.  Dimissioni.
Art. 45.  Collocamento a riposo.
Art 46.  Indennità di buona uscita.
Art. 47.  Pensione sociale.
Art. 48.  Pensione sociale indiretta e di reversibilità.
Art. 49.  Adeguamento pensioni sociali.
Art. 50.      Gli artt.
Art. 51.      All'art. 51 della legge provinciale 14 agosto 1963, numero 11, è aggiunto il seguente comma:
Art. 52.      In caso di decesso in attività di servizio di un dipendente avente persone a carico, il trattamento economico in atto continua ad essere corrisposto ai familiari a carico per il mese di decesso.
Art. 53.  Esodo personale femminile.
Art. 54.      Nei confronti del personale di cui al precedente articolo l'Amministrazione provvede -al momento del suo collocamento in aspettativa -previo rilascio di regolare atto di cessione -al pagamento [...]
Art. 55.  Agevolazioni ferroviarie.
Art. 56.  Composizione.
Art. 57.  Attribuzioni del consiglio di amministrazione.
Art. 58.  Inquadramento del personale impiegatizio nelle nuove qualifiche.
Art. 59.  Inquadramento del personale ausiliario e cantoniere.
Art. 60.      Al personale direttivo in servizio al 30 giugno 1970, che a tale data rivestiva qualifiche corrispondenti al grado IV/A della carriera direttiva della gerarchia provinciale, ed a quello [...]
Art. 61.      Gli impiegati della carriera direttiva, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi allo scrutinio per la promozione ai posti vacanti nel ruolo di appartenenza [...]
Art. 62.      Per il personale della carriera di concetto ed esecutiva in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di anzianità richiesto per la promozione alla qualifica di [...]
Art. 63.      Il personale della carriera di concetto in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge consegue la promozione alla qualifica di segretario di I classe e corrispondenti, ai sensi [...]
Art. 64.      I vincitori dei concorsi interni e degli esami per la progressione in carriera, indetti per l'anno 1971, ai sensi del precedente ordinamento, conseguono la nuova corrispondente qualifica con [...]
Art. 65.      A favore del personale a pieno impiego, qualora la differenza tra il trattamento economico spettante dall'1 luglio 1970, in applicazione delle nuove tabelle degli stipendi e del nuovo [...]
Art. 66.      Il personale temporaneo assunto ai sensi dell'art. 26 e successive modifiche ed in servizio da almeno tre mesi alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato in ruolo, anche in [...]
Art. 67.      Gli operai ausiliari addetti con orario completo alla manutenzione delle strade ed in servizio da almeno tre mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere inquadrati, [...]
Art. 68.  Riconoscimento servizio preruolo.
Art. 69.      In sede di prima applicazione della presente legge possono essere inquadrati nelle qualifiche iniziali vacanti nella carriera immediatamente superiore del ruolo di appartenenza gli impiegati di [...]
Art. 70.      Il segretario principale della carriera di concetto che negli ultimi tre anni ha svolto le funzioni di dirigente l'ufficio programmazione economica è promosso in soprannumero alla qualifica di [...]
Art. 71.      Il personale amministrativo di ruolo, di cui all'art. 74 del DPR 30 giugno 1951, n. 574, in servizio da almeno otto anni presso l'Ufficio di Bolzano, il quale abbia superato l'esame di seconda [...]
Art. 72.      Per il personale femminile coniugato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge gli artt. 53 e 54 della presente legge, concernenti l'esodo volontario di personale [...]
Art. 73.      Per la legislatura in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge i tre rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione, di cui all'art. 56 della presente legge, [...]
Art. 74.      In sede di prima copertura di due posti di consigliere di orientamento professionale nella carriera direttiva previsti nell'allegata pianta organica il servizio di ruolo prestato quale [...]
Art. 75.      Per la prima copertura di due posti di commesso addetti al servizio di custodia il limite massimo di età è elevato ad anni cinquanta.
Art. 76.      Le tabelle organiche allegate alla legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16 (Allegati A -F) sono sostituite dalle tabelle di cui all'allegato "A" della presente legge.
Art. 77.      Le tabelle organiche di cui agli allegati A, B e C della legge provinciale 31 luglio 1967, n. 11, sono sostituite dalla tabella "B" allegata alla presente legge.
Art. 78.      La tabella organica allegata alla legge provinciale 20 luglio 1964, n. 6, è sostituita dalla tabella "C" allegata alla presente legge.
Art. 79.      La tabella organica allegata alla legge provinciale 12 agosto 1965, n. 10, è sostituita dalla tabella "D" allegata alla presente legge.
Art. 80.      La consistenza dell'organico del personale cantoniere può essere modificata annualmente con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta provinciale, in [...]
Art. 81.      Le tabelle A), B), C), D) ed E) allegate alla presente legge sono approvate.
Art. 82.      La Giunta provinciale è delegata ad emanare con decreto del Presidente della Giunta provinciale un testo coordinato sull'ordinamento giuridico ed economico del personale provinciale quale [...]
Art. 83.      La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata in ragione di L. 400 milioni all'anno.


§ 2.1.27 – L.P. 21 febbraio 1972, n. 4.

Modifiche all'ordinamento del personale - Riordinamento delle carriere e nuovi stipendi del personale provinciale.

(B.U. 23 febbraio 1972, n. 10).

 

     Art. 1.

     Gli articoli di legge citati nel presente testo senza ulteriore indicazione si riferiscono alla legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, sull'ordinamento degli uffici e del personale della Provincia di Bolzano.

 

TITOLO III

Norme generali

 

Capo I

Ammissione agli impieghi

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 9 della legge provinciale 12-11-1964, n. 16, è sostituito dai seguenti:

     "Quando sono ammessi più titoli di studio alternativamente i singoli bandi possono stabilire di volta in volta i titoli specifici richiesti per i posti messi a concorso.

     Coloro che, avendo conseguito una laurea o titolo equipollente all'estero, siano in attesa del riconoscimento di tale titolo, ai sensi del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, 4 settembre 1956, sono ammessi ai concorsi banditi per le carriere direttive.

     Agli effetti del precedente comma ed a pena di decadenza, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare il documento riconoscitivo entro il termine che sarà stabilito dal regolamento di esecuzione della presente legge".

 

          Art. 3.

     Il terzo comma dell'art. 29 è sostituito dai seguenti:

     "L'accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca è fatto a mezzo di esame scritto ed orale per gli impiegati e solo orale per il personale ausiliario. Il giudizio sulla conoscenza delle due lingue è dato da un apposita commissione, nominata per ogni legislatura dalla Giunta provinciale, presieduta dal Presidente della Giunta provinciale, rispettivamente da un Assessore o da un funzionario di ruolo della carriera direttiva da esso Presidente delegato e composta da un insegnante laureato di scuola media di lingua italiana e da un insegnante laureato di scuola media di lingua tedesca, scelti tra terne di insegnanti laureati bilingui proposti dal Provveditorato agli Studi. Fungerà da segretario della commissione un funzionario della carriera direttiva o di concetto dell'Amministrazione provinciale.

     Ciascun membro della commissione è sostituito in caso di assenza da un membro supplente".

 

          Art. 4.

     All'art. 33 è aggiunto il seguente comma:

     L'Amministrazione ha facoltà di conferire oltre ai posti messi a concorso anche quelli che risulti necessario coprire entro un anno dalla pubblicazione della graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine di graduatoria ed applicando i criteri di riserva per i gruppi linguistici ai sensi dell'art. 29 della presente legge".

 

          Art. 5. Nomine per chiamata.

     L'art. 34 è sostituito dal seguente:

     "La Giunta provinciale può ricoprire i posti di qualifica non inferiori ad ispettore generale e corrispondenti, nonché i posti di capo dell'ufficio legislativo e dell'ufficio legale della carriera direttiva anche mediante chiamata di persone ritenute particolarmente idonee e provviste dei richiesti titoli di studio e di adeguata specializzazione.

     La chiamata di cui al precedente comma può essere fatta anche a tempo determinato. In ogni caso la nomina definitiva ha luogo previo espletamento del periodo di prova previsto dall'articolo precedente".

 

Capo II

Note di qualifica

 

          Art. 6. Criteri per la compilazione delle note di qualifica.

     Per la stesura dei rapporti informativi e l'espressione del giudizio complessivo si applicano ai dipendenti provinciali le norme di cui agli artt. 36 e 37 dal DPR 28-12-1970, n. 1077.

     L'art. 38 è abrogato con la data di entrata in vigore delle norme statali citate nel precedente comma.

 

TITOLO IV

 

Capo I

Doveri del dipendente

 

          Art. 7. Residenza.

     L'art. 42 è sostituito dal seguente:

     "Il dipendente deve fissare la sua residenza in modo da garantire il pieno e regolare adempimento del suo servizio e di tutti i suoi doveri. La residenza in luogo diverso da quello ove ha sede l'ufficio non può comportare spese per l'Amministrazione.

     Egli ha l'obbligo di informare tempestivamente l'amministrazione della residenza e domicilio prescelti, nonché di ogni eventuale cambiamento degli stessi [1].

 

          Art. 8. Orario di servizio.

     L'art. 44, modificato con l'art. 11 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, è sostituito dal seguente:

     "I dipendenti della Provincia hanno l'obbligo di osservare l'orario di servizio.

     L'orario di servizio è di 40 ore settimanali.

     Quando le esigenze dell'Amministrazione lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che ne sia esonerato per giustificati motivi.

     La Giunta provinciale è autorizzata a fissare eventuali orari o turni di servizio diversi per stabilimenti o servizi speciali".

 

TITOLO V

 

Capo I

Ordinamento delle carriere

 

          Art. 9. Nuove qualifiche.

     Con effetto dall'1 luglio 1970, le qualifiche previste dal precedente ordinamento del personale e corrispondenti ai gradi della gerarchia provinciale sottoindicata, sono sostituite dalle nuove qualifiche indicate nelle allegate tabelle organiche secondo la seguente corrispondenza:

Grado della gerarchia provinciale

Nuova qualifica

___

___

 

 

Carriera direttiva:

 

 

 

I/A

Direttore generale.

II/A

Ispettore generale ed equiparati.

III/A

Direttore di divisione ed equiparati.

IV/A

Direttore di sezione ed equiparati.

V/A

Consigliere ed equiparati.

 

 

Carriera di concetto:

 

 

 

III/B

Segretario capo ed equiparati.

IV/B

Segretario principale ed equiparati.

V/B

Segretario di 1^ classe ed equiparati.

VI/B - VII/B

Segretario ed equiparati.

 

 

Carriera esecutiva:

 

 

 

V/C

Coadiutore superiore ed equiparati.

VI/C

Coadiutore principale ed equiparati.

VII/C

Coadiutore di 1^ classe ed equiparati

VIII - IX e X/C

Coadiutore ed equiparati.

 

 

Carriera ausiliaria amministrativa:

 

 

 

I/D

Commesso capo ed equiparati.

II - III - IV e V/D

Commesso ed equiparati.

 

 

Carriera ausiliaria tecnica:

 

 

 

I/D

Agente tecnico capo.

II - III - IV e V/D

Agente tecnico.

 

 

Carriera del personale cantoniere:

 

 

 

Cantoniere capo

Cantoniere

Cantoniere scelto

 

Cantoniere

Cantoniere

Cantoniere aggiunto

 

Inserviente

Inserviente

     Le nuove qualifiche di cui sopra sostituiscono a tutti gli effetti quelle anteriormente in vigore e previste nelle norme di legge e regolamentari emanate dalla provincia in materia di personale.

 

          Art. 10. Svolgimento della carriera direttiva.

     I posti di consigliere e di direttore di sezione o qualifiche equiparate sono resi cumulativi in unico contingente organico.

     Il passaggio dalla qualifica di consigliere a quella di direttore di sezione e qualifiche equiparate si consegue a ruolo aperto dopo due anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di consigliere o equiparata, ridotti ad un anno e sei mesi per il personale inquadrato in ruoli della carriera direttiva per l'accesso ai quali è richiesto un diploma di laurea che si consegue in corsi di studio universitari della durata di cinque o più anni.

     Il passaggio della qualifica di direttore di sezione a quella di direttore di divisione o qualifiche equiparate si consegue, nel limite della disponibilità dei posti, in seguito a scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i direttori di sezione o equiparati dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

     In ogni caso conseguono il solo trattamento economico di direttore di divisione, prima classe di stipendio, i dipendenti che abbiano compiuto complessivamente sette anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di sezione od equiparate. Coloro che rivestono la qualifica di direttore di divisione conseguono il passaggio dalla prima alla seconda classe di stipendio dopo due anni di effettivo servizio nella prima classe di stipendio.

     I posti vacanti di ispettore generale ed equiparati sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i direttori di divisione ed equiparati dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

          Art. 11. Nomina a direttore di sezione di impiegati della carriera di concetto.

     Un sesto dei posti di direttore di sezione o qualifiche equiparate annualmente disponibili nei singoli ruoli sarà conferito mediante concorso per esami, al quale saranno ammessi gli impiegati provenienti dalla carriera di concetto. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero; ove a concorso non possa essere attribuito alcun posto si provvederà negli anni successivi alle opportune operazioni di conguaglio.

     Al concorso sono ammessi gli impiegati delle carriere di concetto dello stesso ruolo con qualifica di segretario capo o equiparate e di segretario principale o equiparate avente almeno tredici anni complessivi di servizio nella carriera e, inoltre, i segretari principali e di I classe o equiparati in possesso del prescritto diploma di laurea aventi almeno otto anni complessivi di servizio nella carriera.

     Il passaggio alle carriere tecniche è limitato agli impiegati in possesso del titolo di studio prescritto e delle eventuali specializzazioni.

     Gli esami di concorso sono a carattere teorico -pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e la attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo o tecnico.

     L'ammissione al concorso per coloro che non siano provvisti del prescritto titolo di studio è subordinata al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, che a tale fine tiene conto della qualità del servizio prestato, del rendimento e dell'attitudine ad esercitare le funzioni della carriera direttiva.

     La nomina dei vincitori decorre a tutti gli effetti dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità dei posti messi a concorso.

     I vincitori che non riportino un giudizio favorevole al termine del periodo di prova sono restituiti al ruolo di provenienza.

 

          Art. 12. Dotazione organica delle carriere di concetto ed esecutiva.

     La dotazione organica delle singole qualifiche della carriera di concetto e della carriera esecutiva è stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico:

     segretario capo e coadiutore superiore e qualifiche equiparate, 10%;

     segretario principale e segretario di I classe, coadiutore principale e coadiutore di I classe e qualifiche equiparate, 45%;

     segretario e coadiutore e qualifiche equiparate, 45%.

     Ferma restando la dotazione complessiva dei ruoli organici delle carriere di concetto ed esecutive, si determina il 10% da attribuire alla qualifica più elevata, computando come posto intero l'eventuale frazione. Il resto dei posti va diviso in parti uguali tra le qualifiche intermedie e quella iniziale. In caso di numero dispari viene attribuita una unità in più alle qualifiche intermedie.

 

          Art. 13. Svolgimento della carriera di concetto.

     Il passaggio dalla prima alla seconda classe di stipendio della qualifica di segretario e qualifiche equiparate si consegue dopo due anni di effettivo servizio nella prima classe di stipendio.

     Il passaggio dalla qualifica di segretario ed equiparate a quella di segretario di I classe ed equiparate, si consegue, nei limiti della disponibilità dei posti, in seguito a scrutinio per merito comparativo, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di segretario ed equiparate, ridotti a cinque anni per il personale inquadrato in ruoli per l'accesso ai quali è richiesta, oltre al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, la frequenza di corsi di specializzazione di durata almeno annuale e che siano in possesso del relativo diploma.

     In ogni caso conseguono il solo trattamento economico corrispondente alla qualifica di segretario di I classe i dipendenti che abbiano compiuto complessivamente otto anni di effettivo servizio nella seconda classe di stipendio della qualifica di segretario ed equiparate.

     I posti di segretario di I classe ed equiparate e di segretario principale ed equiparate sono resi cumulativi in unico contingente organico.

     Il passaggio della qualifica di segretario di I classe ed equiparate a quella di segretario principale ed equiparate si consegue a ruolo aperto dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di segretario di I classe ed equiparate.

     Il passaggio dalla qualifica di segretario principale ed equiparate a quella di segretario capo ed equiparate, si consegue, nel limite della disponibilità dei posti, in seguito a scrutinio per merito comparativo dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica di segretario principale ed equiparate.

 

          Art. 14. Nomina a segretario di I classe di impiegati della carriera esecutiva.

     Un sesto dei posti di segretario di I classe o qualifiche equiparate, annualmente disponibili nei singoli ruoli, sarà conferito mediante concorso per esami, al quale saranno ammessi gli impiegati della carriera esecutiva dello stesso ruolo con qualifica di coadiutore superiore o equiparate, nonché di coadiutore principale o equiparate, aventi almeno complessivi tredici anni di effettivo servizio nella carriera, oppure i coadiutori di I classe o qualifiche equiparate in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Gli esami di concorso sono a carattere prevalentemente pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e tecnico.

     Si osservano in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 11.

 

          Art. 15. Svolgimento della carriera esecutiva.

     Il passaggio dalla prima alla seconda classe di stipendio della qualifica di coadiutore ed equiparate si consegue dopo quattro anni di effettivo servizio nella prima classe di stipendio.

     Il passaggio dalla qualifica di coadiutore ed equiparate a quella di coadiutore di I classe ed equiparate si consegue, nel limite della disponibilità di posti, in seguito a scrutinio per merito comparativo dopo otto anni di effettivo servizio nella qualifica di coadiutore ed equiparate.

     In ogni caso conseguono il solo trattamento economico connesso alla qualifica di coadiutore di I classe ed equiparate, i dipendenti che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella seconda classe di stipendio della qualifica di coadiutore ed equiparate.

     Le qualifiche di coadiutore di I classe e di coadiutore principale ed equiparate sono rese cumulative in unico contingente organico.

     Il passaggio dalla qualifica di coadiutore di I classe ed equiparate a quella di coadiutore principale ed equiparate si consegue a ruolo aperto dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di coadiutore di I classe ed equiparate.

     Il passaggio dalla qualifica di coadiutore principale ed equiparate a quella di coadiutore superiore ed equiparate si consegue, nei limiti della disponibilità dei posti, in seguito a scrutinio per merito comparativo dopo un anno di effettivo servizio nella qualifica di coadiutore principale ed equiparate.

 

          Art. 16. Nomina a coadiutore di I classe di impiegati della carriera ausiliaria.

     Un sesto dei posti di coadiutore di I classe o di qualifiche equiparate annualmente disponibili è conferito mediante concorso per esami, al quale sono ammessi i commessi capo e qualifiche equiparate appartenenti allo stesso ruolo con almeno tredici anni di effettivo servizio nella carriera, ridotti a nove anni per i dipendenti che siano in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

     Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 11.

 

          Art. 17. Dotazione organica della carriera ausiliaria e del personale cantoniere.

     La dotazione organica delle singole qualifiche della carriera del personale ausiliario è stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del rispettivo ruolo organico:

     commesso capo, cantoniere capo e qualifiche equiparate, 30%, computando come posto intero la eventuale frazione di posto;

     commesso, cantoniere e qualifiche equiparate, 70%.

 

          Art. 18. Svolgimento della carriera del personale ausiliario.

     Il passaggio dalla prima alla seconda classe di stipendio previsto per la qualifica di commesso si consegue dopo due anni di effettivo servizio nella prima classe di stipendio.

     Gli agenti tecnici del ruolo speciale dei servizi tecnici, nonché gli infermieri -operai del ruolo speciale della colonia agricola per malati di mente di Stadio iniziano la carriera con l'attribuzione della seconda classe di stipendio prevista per la qualifica di commesso.

     Il passaggio dalla qualifica di commesso ed equiparate a quella di commesso capo ed equiparate si consegue, nel limite della disponibilità di posti, mediante scrutinio per merito comparativo dopo otto anni di effettivo servizio nella qualifica di commesso ed equiparate.

     In ogni caso conseguono il solo trattamento economico di commesso capo, prima classe di stipendio, i commessi e le qualifiche equiparate, che abbiano compiuto complessivamente otto anni di effettivo servizio nella seconda classe di stipendio della qualifica di commesso ed equiparate.

     Il passaggio dalla prima alla seconda classe di stipendio della qualifica di commesso capo ed equiparate si consegue dopo cinque anni di effettivo servizio nella prima classe di stipendio.

 

          Art. 19. Svolgimento della carriera del personale cantoniere.

     Il personale cantoniere consegue il passaggio dalla prima alla seconda classe di stipendio prevista dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica ed il passaggio dalla seconda alla terza classe di stipendio dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

     Il passaggio dalla qualifica di cantoniere a quella di cantoniere capo si consegue, nel limite della disponibilità di posti, in seguito a scrutinio per merito comparativo dopo otto anni di effettivo servizio nella qualifica di cantoniere.

     In ogni caso conseguono il solo trattamento economico di cantoniere capo, prima classe di stipendio, i cantonieri che abbiano compiuto complessivamente dieci anni di effettivo servizio nella terza classe di stipendio della qualifica di cantoniere.

     I cantonieri capo conseguono il passaggio dalla prima alla seconda classe di stipendio dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di cantoniere capo.

     Il personale cantoniere in possesso di una specializzazione e che sia effettivamente adibito anche a lavori richiedenti tale specializzazione, consegue, se più favorevole, con effetto dal primo giorno del mese successivo in cui possiede i requisiti, lo sviluppo di carriera e la progressione economica prevista per gli agenti tecnici con decorrenza economica dal 1 luglio 1970 o dalla data posteriore in cui risulti in possesso dei requisiti. Al personale di cui al presente comma, sono estese, in quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 32 e 33 della presente legge.

 

          Art. 20.

     Non sono utili agli effetti della progressione in carriera e dell'attribuzione di successive classi di stipendio, né per l'ammissione agli esami di concorso per i passaggi di carriera, gli anni di servizio nei quali il dipendente abbia conseguito una nota di qualifica inferiore a "distinto".

 

          Art. 21. Scrutini.

     Lo scrutinio per merito comparativo è effettuato dal consiglio di amministrazione e consiste nel giudizio sulla completa personalità del dipendente emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi ed ai relativi giudizi complessivi.

     Il consiglio di amministrazione all'inizio di ogni triennio determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere. Tali criteri dovranno avere riguardo al rendimento, alla qualità del servizio prestato, alla capacità organizzativa, ai lavori originali elaborati per il servizio stesso, agli incarichi svolti, al profitto tratto da corsi professionali o di perfezionamento, all'attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire, alle eventuali pubblicazioni scientifiche, nonché alla cultura generale ed alla capacità professionale.

     Per ogni anno di effettivo servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore, oltre all'anzianità minima prescritta per la ammissione allo scrutinio e per non più di sei anni, il consiglio di amministrazione attribuisce un coefficiente di anzianità , pari ad un centesimo del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli, qualora l'impiegato abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a "distinto".

     Ogni scrutinato ha diritto di prendere visione o di ottenere, a proprie spese, copia dei criteri di valutazione dei titoli, nonché del verbale della seduta del consiglio, del quaderno di scrutinio, della propria scheda personale e di quelle dei promossi.

     Si applicano ai dipendenti provinciali le altre norme regolanti lo svolgimento degli scrutini per merito comparativo dei corrispondenti dipendenti civili dello Stato.

 

          Art. 22. Termine scrutini.

     Gli scrutini per le promozioni sono tenuti due volte all'anno entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre.

     Le promozioni sono conferite con decreto del Presidente della Giunta provinciale seguendo l'ordine della graduatoria, con effetto, rispettivamente dall'1 luglio e dall'1 gennaio successivo.

     E' ammesso agli scrutini il personale che maturi la prescritta anzianità e sia in possesso degli altri requisiti, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.

 

          Art. 23.

     Gli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 20 e 21 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, nonché gli artt. 4 e 5 della legge provinciale 26 gennaio 1967, n. 3, sono abrogati.

 

Capo II

Trattamento economico

 

          Art. 24. Stipendi.

     La tabella degli stipendi allegata alla legge provinciale 14 gennaio 1968, n. 2, (Allegato G), è sostituita, con effetto dall'1 luglio 1970, dalla tabella parametrica allegata alla presente legge (Allegato E).

     Il valore parametrico ivi indicato corrisponde a quello in atto per i dipendenti civili dello Stato aumentato del 35%.

     Le promozioni a ruolo aperto e l'attribuzione di successive classi di stipendio previste per una stessa qualifica hanno luogo, adottando la procedura prevista per il conferimento degli aumenti biennali.

     In caso di conferimento nella stessa qualifica di una successiva classe di stipendio, si applica il disposto del primo comma dell'articolo 18 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16.

 

          Art. 25. Indennità integrativa speciale – Computo.

     Con decorrenza dal 1 gennaio 1972, le variazioni della misura dell'indennità integrativa speciale istituita dall'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, ed estesa al personale provinciale in attività di servizio con legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, rispetto alla misura fissata per l'esercizio finanziario 1971 con decreto del Ministro del Tesoro di data 24 luglio 1970, sono determinate applicando, su una base fissata in lire 100.000 mensili per tutti i dipendenti della Provincia in attività di servizio, la percentuale di variazione pari alla differenza aritmetica fra la variazione percentuale dell'indice del costo della vita quale risulta dall'apposito decreto emanato per ogni esercizio finanziario dal Ministro del Tesoro e la variazione percentuale indicata dal sopracitato decreto di data 24 luglio 1970.

     Restano ferme le altre disposizioni dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

 

          Art. 26.

     Il terzo comma dell'art. 1 della legge provinciale 2 marzo 1960, n. 4, modificato con l'art. 3 della legge provinciale 26 gennaio 1967, n. 3, è sostituito dai seguenti:

     "I componenti del nucleo familiare che danno diritto alla concessione delle aggiunte di famiglia sono considerati a carico, qualora siano sprovvisti di reddito proprio di qualsiasi natura superiore a lire 40.000 nette mensili. Spetta la quota ridotta qualora del nucleo familiare, composto di non più di cinque persone, faccia parte altra persona provvista di reddito proprio, ovvero di pensioni non di guerra superiore a L. 60.000 nette mensili.

     Non vengono computate agli effetti della determinazione del reddito le pensioni minime corrisposte dall'INPS. La Giunta provinciale è autorizzata a modificare i minimi di reddito di cui al precedente comma con norme regolamentari."

 

          Art. 27.

     Nel secondo comma dell'art. 94 sono abrogate le parole "sempreché abbia superato il periodo di prova".

 

Capo III

Riposi -Festività -Congedi -Indennità

 

          Art. 28.

     All'art. 95 è aggiunto il seguente comma:

     Per servizi speciali l'Amministrazione può disporre che siano eseguiti turni di servizio nei giorni festivi, salvo il diritto al giorno di riposo settimanale".

 

          Art. 29.

     I primi due commi dell'art. 96 sono sostituiti dai seguenti:

     "Il personale provinciale ha diritto per ogni anno di effettivo servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese, da usufruire possibilmente in un solo periodo continuativo compatibilmente con le esigenze di servizio.

     Esso può chiedere di distribuire il congedo in non più di tre periodi di minor durata e non può rinunciarvi.

     Per periodi di servizio effettivo inferiori all'anno il congedo viene concesso in proporzione".

 

          Art. 30.

     L'art. 101 è sostituito dal seguente:

     "Al dipendente, che, a norma dell'ultimo comma dell'art. 44, presti effettivamente servizio in ore eccedenti l'orario normale e sempreché non sia possibile il ricupero, quando sia autorizzato o prescritto dalla Giunta provinciale, compete un'indennità per lavoro straordinario ragguagliata ad ora e computata ai sensi delle norme vigenti in materia".

     “Per il personale ausiliario e cantoniere l'indennità per il lavoro straordinario è computata ai sensi delle norme vigenti per il personale impiegatizio" [2].

 

          Art. 31.

     Il secondo comma dell'art. 102, modificato con legge provinciale 2 febbraio 1962, n. 2, è sostituito dal seguente:

     "La Giunta provinciale è autorizzata a modificare le disposizioni che disciplinano le missioni, nonché le relative competenze con norme regolamentari".

 

          Art. 32.

     Il primo comma dell'art. 28 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, è sostituito dal seguente:

     "Agli agenti tecnici addetti alla guida di autoveicoli o macchine operatrici è corrisposta un'indennità non pensionabile di rischio nella misura di lire 20.000 (ventimila) mensili".

 

          Art. 33.

     L'art. 17 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, è sostituito dal seguente:

     "Agli agenti tecnici in possesso di una specializzazione e che siano effettivamente adibiti anche a lavori richiedenti tale specializzazione è concessa, previo accertamento del possesso dei requisiti per la durata dell'espletamento delle relative mansioni, un'indennità non pensionabile di specializzazione pari a lire 20.000 (ventimila) mensili. Tale indennità non è cumulabile con l'indennità di rischio di cui al precedente articolo.

     L'indennità di cui al precedente comma continua ad essere corrisposta al personale che ne fruisce alla data di entrata in vigore della presente legge a prescindere da quanto richiesto nel precedente comma".

 

          Art. 34. Indennità speciale annua.

     Al personale provinciale in attività di servizio è concessa, con decorrenza dall'anno 1971, una indennità speciale annua, non pensionabile, da corrispondersi nel mese di giugno in misura tale da assicurare un importo netto di lire 30.000 per i dipendenti senza persone a carico, di lire 50.000 per i dipendenti con una persona a carico, di lire 75.000 per i dipendenti con due e fino a quattro persone a carico, e di lire 100.000 per i dipendenti con oltre quattro persone a carico.

     L'indennità di cui al precedente comma è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dall'1 luglio dell'anno precedente. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore, l'indennità stessa è dovuta in ragione di 1/12 per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai quindici giorni.

     Al personale che presti servizio con orario e con stipendio ridotti, detta indennità è dovuta in proporzione.

     Il carico familiare si riferisce alla situazione in atto al primo del mese in cui l'indennità viene corrisposta.

     L'indennità è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare o di altra posizione di stato che comporti riduzione delle dette competenze, ed è sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse.

 

          Art. 35.

     Sono estese ai corrispondenti dipendenti provinciali le norme di cui agli artt. 16/bis, lettera a), e 16/ter, della legge 18 marzo 1968, n. 249, previste dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

     Previo ordinamento delle divisioni, determinazione dell'effettivo esercizio delle funzioni e responsabilità direzionali sarà estesa ai corrispondenti dipendenti provinciali l'indennità di funzione di cui all'art. 16/bis, lettera b), della legge 18 marzo 1968, n. 249, previsto dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, in misura da determinarsi con successiva legge e con decorrenza non posteriore a quella prevista per i corrispondenti dipendenti statali.

     Al personale fruente di indennità , proventi e compensi spettanti a qualsiasi titolo, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti gli impiegati provinciali, l'indennità di funzione di cui al comma precedente sarà corrisposta in misura da non superare comunque, in caso di cumulo, complessivamente il 50% dello stipendio in godimento.

     Il limite fissato nel precedente comma si applica, inoltre, come norma generale in tutti i casi in cui le norme vigenti consentano il cumulo di indennità , proventi e compensi di qualsiasi natura.

 

          Art. 36.

     Ai fini dell'organizzazione e del coordinamento del servizio dei commessi, degli agenti tecnici e dei cantonieri, la Giunta provinciale può incaricare un commesso capo, due agenti tecnici capo e fino a venti cantonieri capo di assolvere questo compito per i rispettivi servizi.

     Al personale di cui al comma precedente sarà concessa per il periodo dell'incarico, un'indennità di funzione, non pensionabile, nella misura del 15% dello stipendio iniziale della qualifica di commesso capo ed equiparate, seconda classe di stipendio.

 

          Art. 37.

     Al personale della carriera direttiva, in possesso del titolo di procuratore legale ed iscritto nell'albo degli avvocati e procuratori, che sia incaricato dalla Giunta provinciale a rappresentare la Provincia in giudizio, è concessa -previo accertamento dell'espletamento delle funzioni e per la durata dell'incarico -un'indennità speciale mensile non pensionabile pari al 40% dello stipendio iniziale mensile connesso alla qualifica di "direttore di sezione" qualora abbia un'anzianità di iscrizione all'albo superiore a 10 anni e pari al 35% dello stipendio iniziale mensile connesso alla qualifica di "consigliere" qualora abbia un'anzianità di iscrizione all'albo inferiore a 10 anni.

     Si applicano gli ultimi due commi del precedente art. 35.

     La presente norma si applica anche ai consiglieri urbanistici di cui alla legge provinciale 29 novembre 1971, n. 15, in sostituzione di quanto previsto all'art. 14 della legge medesima.

 

          Art. 38.

     Al personale addetto al centro elettronico della Provincia ed avente una relativa documentata specializzazione è corrisposto per la durata dell'espletamento delle relative funzioni o mansioni un'indennità speciale non pensionabile nella seguente misura mensile:

     Personale della carriera direttiva:

     25% dello stipendio iniziale mensile connesso alla qualifica di "consigliere";

     Personale della carriera di concetto:

     25% dello stipendio iniziale mensile connesso alla qualifica di "segretario";

     Personale della carriera esecutiva:

     15% dello stipendio iniziale mensile connesso alla qualifica di "coadiutore".

     Si applicano gli ultimi due commi del precedente art. 35.

 

          Art. 39.

     Con effetto dall'1 luglio 1970 è soppresso l'assegno integrativo mensile di cui alle leggi provinciali 13 dicembre 1969, n. 14 e 13 luglio 1970, n. 13.

 

TITOLO VI

 

Capo I

Aspettative

 

          Art. 40.

     Il primo comma dell'art. 106 è sostituito dal seguente:

     "Il dipendente di ruolo può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità, per motivi di famiglia o per mandato politico".

 

          Art. 41.

     All'art. 108, modificato con l'art. 31 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

     "Per tutti i dipendenti non di ruolo si applicano in caso di infermità le norme vigenti per il personale non di ruolo dello Stato".

 

          Art. 42.

     Il secondo comma dell'art. 109 è sostituito dal seguente:

     "Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresì , a carico dell'Amministrazione le comprovate spese di cura non rimborsate dall'ente assistenziale al quale risulta iscritto, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dal dipendente".

 

          Art. 43. Aspettativa per mandato politico.

     I dipendenti provinciali eletti alla carica di consigliere regionale sono collocati d'ufficio in aspettativa per la durata del mandato consiliare. I dipendenti eletti alla carica di sindaco di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono, a loro richiesta, collocati in aspettativa.

     Ad essi spetta il trattamento previsto dall'art. 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

     I dipendenti eletti alla carica di consigliere comunale sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato.

     I periodi di aspettativa e di assenza autorizzati previsti dai precedenti commi sono considerati a tutti gli effetti come effettivamente prestati.

     Nei confronti dei dipendenti di cui al primo comma, che durante il mandato non abbiano potuto conseguire promozioni in conseguenza della loro carica e che, per qualsiasi motivo, cessino dal loro mandato, va adottato provvedimenti di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero.

 

TITOLO VII

 

Capo I

Cessazione del rapporto di impiego

 

          Art. 44. Dimissioni.

     L'art. 118 è sostituito dal seguente:

     "Il dipendente può , in qualunque momento, dimettersi dal servizio. Le dimissioni da parte del personale appartenente alla carriera direttiva, di concetto ed esecutiva devono essere presentate per iscritto almeno trenta giorni prima e quelle del personale ausiliario cantoniere ed inserviente almeno quindici giorni prima della data in cui il dipendente intende lasciare il servizio.

     L'accettazione delle dimissioni può essere ritardata per motivi di servizio per un periodo massimo di due mesi, e può altresì essere sospesa, qualora a carico del dimissionario sia in corso un procedimento disciplinare".

 

          Art. 45. Collocamento a riposo.

     L'art. 119, modificato con l'art. 33 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, è sostituito dal seguente:

     "Il personale dell'Amministrazione provinciale deve essere collocato a riposo d'ufficio quando:

     a) abbia compiuto 40 anni di servizio utile a pensione, qualunque sia l'età ;

     b) abbia compiuto 65 anni di età ;

     c) il personale cantoniere, gli agenti tecnici, gli infermieri -operai, le puericultrici ed il personale femminile che abbia compiuto 60 anni di età ed almeno 20 anni di servizio utile a pensione.

     Gli agenti tecnici addetti al servizio di autista, al compimento del 55° anno di età possono essere trasferiti alle mansioni di commesso o bidello nei limiti dei posti disponibili in organico.

     Per eccezionali motivi la Giunta provinciale potrà tenere in servizio il personale di cui alle lettere b) e c) del primo comma, per un periodo massimo di anni 5, oltre i limiti di età ivi indicati.

     Per quanto non previsto nel presente articolo per il collocamento a riposo del personale si applicano le vigenti disposizioni sull'ordinamento degli istituti di previdenza per le pensioni al personale degli enti locali".

 

Capo III

Previdenza e quiescenza

 

          Art 46. Indennità di buona uscita.

     L'art. 125, modificato con l'art. 1 della legge provinciale 7 novembre 1968, n. 19, è sostituito dal seguente:

     "Al personale che cessa dal servizio è concessa dall'Amministrazione provinciale un'indennità di buona uscita pari all'ultimo stipendio mensile pensionabile per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi prestato presso la Provincia, dedotto il premio di servizio corrisposto dall'INADEL per il medesimo periodo di tempo.

     In caso di decesso del dipendente, l'indennità predetta è devoluta al coniuge ed ai figli superstiti od in loro mancanza ai genitori sopravviventi".

     L'art. 126 e successive modifiche è abrogato.

 

          Art. 47. Pensione sociale.

     Ai dipendenti provinciali di ruolo collocati a riposo per raggiunti limiti di età dopo almeno 10 anni di servizio effettivo presso la Provincia, nonché ai dipendenti dispensati dal servizio per riconosciuta inabilità permanente ed assoluta al lavoro dopo aver conseguita la nomina definitiva in ruolo è concessa, a carico del bilancio provinciale, un'integrazione del trattamento di pensione o vecchiaia comunque maturato anche per servizi prestati presso terzi e corrisposto da istituti, casse od enti previdenziali o dall'INADEL in forma di assegno vitalizio, in misura tale da raggiungere il 60% della retribuzione pensionabile loro spettante all'atto della cessazione dal servizio.

     Qualora all'atto della cessazione, avvenuta per i motivi di cui sopra, non abbiano conseguito il diritto ad alcuna pensione od assegno a carico degli enti predetti sarà loro corrisposto un assegno di riposo nella misura del 60% dell'ultima retribuzione pensionabile, nonché l'indennità integrativa speciale e le aggiunte di famiglia nella misura corrisposta ai titolari di pensione diretta della CPDEL.

 

          Art. 48. Pensione sociale indiretta e di reversibilità.

     Alla vedova a carico del dipendente provinciale di ruolo deceduto in attività di servizio dopo aver conseguita la nomina definitiva in ruolo presso la Provincia o di titolare dell'integrazione od assegno di riposo previsti nell'articolo precedente viene corrisposto il 60% del trattamento diretto od integrativo di riposo che sarebbe spettato al "de cuius" all'atto del decesso, ai sensi del precedente articolo 47, aumentato del 10% per ogni figlio a carico, fino ad un massimo del 100%. L'aumento per ogni figlio a carico non può comunque essere inferiore alla misura delle quote di aggiunta di famiglia corrisposte al personale provinciale in attività di servizio.

     In mancanza della vedova l'integrazione o l'assegno di riposo di cui all'articolo precedente che sarebbe spettato al "de cuius" viene corrisposto agli orfani a carico nella misura del 40% ad un orfano solo, aumentato del 20% per ogni ulteriore orfano a carico e comunque in misura non inferiore all'ammontare delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale provinciale in attività di servizio.

     Il trattamento di cui ai precedenti commi viene corrisposto ai beneficiari fino a quando questi sono considerati a carico ai sensi delle norme che regolano la concessione delle quote di aggiunta di famiglia ai dipendenti provinciali.

     I dipendenti provinciali od i loro aventi diritto per beneficiare del trattamento di cui al precedente ed al presente articolo devono rinunciare a favore dell'Amministrazione provinciale all'indennità una tantum loro spettante da parte delle casse amministrate dagli Istituti di previdenza o all'eventuale quota residua di tale indennità , qualora le casse predette applichino le disposizioni delle leggi 2 aprile 1958, n. 322, e 22 novembre 1962, n. 1646 e successive modifiche.

     L'assegno alla vedova permane fino a quanto sussistono le condizioni di riversibilità della pensione prevista dalla legge sull'ordinamento della cassa pensioni ai dipendenti enti locali.

 

          Art. 49. Adeguamento pensioni sociali.

     I trattamenti integrativi e gli assegni di riposo diretti ed indiretti di cui ai precedenti articoli seguono le variazioni degli emolumenti pensionabili che a carattere generale vengono adottate dall'Amministrazione provinciale.

     I trattamenti integrativi vengono modificati anche secondo le variazioni delle pensioni ed assegni integrati.

 

          Art. 50.

     Gli artt. 1, 2, 3 e 5 della legge provinciale 29 aprile 1963, n. 4, e successive modifiche sono abrogati.

 

          Art. 51.

     All'art. 51 della legge provinciale 14 agosto 1963, numero 11, è aggiunto il seguente comma:

     "La Provincia integra il trattamento di quiescenza in forma di pensione corrisposta al personale medico iscritto presso la Cassa Pensioni Sanitari fino alla misura prevista dalla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali per il personale ivi iscritto con uguale anzianità di iscrizione".

 

          Art. 52.

     In caso di decesso in attività di servizio di un dipendente avente persone a carico, il trattamento economico in atto continua ad essere corrisposto ai familiari a carico per il mese di decesso.

 

          Art. 53. Esodo personale femminile.

     Il personale femminile avente il coniuge o figli a carico, con non meno di 15 anni di servizio presso l'Amministrazione provinciale, utili agli effetti della liquidazione della pensione da parte della CPDEL, è a domanda collocato in aspettativa per il periodo di tempo necessario al compimento degli anni di servizio utili per il conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza in forma di pensione secondo gli ordinamenti della CPDEL. Trascorso tale periodo il personale predetto viene collocato a riposo con effetto dal giorno immediatamente successivo.

     Dalla data del collocamento in aspettativa il personale stesso è posto in soprannumero. Esso non può cessare dalla posizione di aspettativa, nella quale è stato collocato in applicazione del precedente comma, fino al collocamento a riposo.

     Il trattamento dovuto al personale contemplato dal primo comma nel periodo di aspettativa è pari al 45% dei soli assegni pensionabili in godimento all'atto del collocamento in aspettativa o risultante da successivi aumenti di carattere generale.

     L'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, è corrisposta nella stessa misura spettante ai pensionati della CPDEL.

     Il periodo trascorso in aspettativa non è computabile ai fini della progressione giuridico -economica di carriera.

     Tale periodo è peraltro utile ai fini dell'iscrizione alla CPDEL, della contribuzione dovuta alla Cassa stessa, nonché della valutazione dei servizi e della conseguente determinazione del trattamento di quiescenza a carico della Cassa medesima.

     I contributi dovuti alla CPDEL, durante il periodo di collocamento in aspettativa, compresa la quota propria della dipendente, sono a carico dell'Amministrazione.

     In caso di decesso della dipendente durante il periodo di collocamento in aspettativa, l'Amministrazione corrisponderà -agli aventi diritto alla pensione indiretta a carico della CPDEL -la differenza tra l'assegno di pensione indiretta che sarebbe spettato con 20 anni di servizio e quello effettivamente dovuto dalla Cassa predetta.

 

          Art. 54.

     Nei confronti del personale di cui al precedente articolo l'Amministrazione provvede -al momento del suo collocamento in aspettativa -previo rilascio di regolare atto di cessione -al pagamento dell'indennità di buona uscita per gli anni di servizio effettivo prestati presso l'Amministrazione provinciale.

     Il periodo trascorso dal personale nella posizione di cui al precedente articolo, è considerato, per quanto concerne l'iscrizione all'INADEL -previdenza come trascorso in aspettativa per motivi di famiglia.

     L'Amministrazione provinciale si sostituisce al personale predetto -all'atto del collocamento a riposo dello stesso -nei diritti verso l'INADEL per quanto concerne la riscossione dell'indennità premio di servizio dovuta dall'Istituto medesimo.

 

          Art. 55. Agevolazioni ferroviarie.

     La Provincia assicura al proprio personale ed alle rispettive famiglie per un numero illimitato di viaggi nel territorio nazionale, le agevolazioni e concessioni speciali godute dagli impiegati dello Stato e relative famiglie in materia di trasporti di persone.

     La Giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Ministero dei Trasporti. La presente norma si applica con la data di entrata in vigore della convenzione medesima.

 

TITOLO VIII

Organi collegiali dell'amministrazione

 

Capo I

Consiglio di Amministrazione

 

          Art. 56. Composizione.

     L'art. 128 è sostituito dal seguente:

     "Il consiglio di amministrazione è nominato dalla Giunta provinciale per la legislatura ed è composto:

     -dal Presidente della Giunta provinciale, o, per delega, da un Assessore che lo presiede;

     -da 4 membri di qualifica non inferiore ad ispettore generale nominati dall'Amministrazione;

     -da 3 dipendenti di ruolo scelti dall'Amministrazione, di qualifica non superiore al direttore di divisione;

     -da 3 rappresentanti del personale, di cui uno appartenente al gruppo linguistico italiano, eletti dal personale appartenente al rispettivo gruppo linguistico.

     La composizione del consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

     Il consiglio è validamente costituito con la presenza di due terzi dei componenti e decide a maggioranza di voti.

     In caso di parità di voto prevale il voto del presidente.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva addetto all'ufficio del personale.

     Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

     Per gli impiegati con qualifica superiore a "direttore di divisione" o equiparate, le attribuzioni del consiglio di amministrazione sono esercitate dalla Giunta provinciale.

     Per l'elezione dei rappresentanti del personale, distinta per gruppo linguistico, la Giunta provinciale emana norme di attuazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge".

 

          Art. 57. Attribuzioni del consiglio di amministrazione.

     L'art. 129 è sostituito dal seguente:

     "Il consiglio di amministrazione è l'organo consultivo della Giunta provinciale in materia di personale.

     Esso esercita le attribuzioni previste dalla legge in materia di personale ed esprime il proprio parere sul coordinamento dell'attività dei vari uffici, sulle misure idonee ad evitare interferenze o duplicazioni e ad ottenere l'efficacia, la tempestività e la semplificazione dell'azione amministrativa, nonché su tutte le altre questioni sulle quali la Giunta provinciale od il Presidente della stessa ritenga di sentirlo.

     Il parere del consiglio di amministrazione è obbligatorio in ordine a tutti i disegni di legge e regolamentari concernenti il personale della Provincia e l'ordinamento degli uffici provinciali.

     Il parere del consiglio di amministrazione è , inoltre, obbligatorio in materia di trasferimenti di personale che comportino il trasferimento della sede di servizio in altro Comune, di comandi, di corsi di aggiornamento e professionali del personale, di collocamento in disponibilità , di dichiarazione di decadenza per incompatibilità , di concessione di ulteriori periodi di aspettativa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 111, di trasferimento e di proroga eccezionale in servizio ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 45 della presente legge, di congedo straordinario non spettante di diritto ed in tutti gli altri casi previsti dalle norme provinciali in vigore.

     Spetta inoltre al consiglio di amministrazione provvedere agli scrutini per le promozioni, escluse quelle di qualifica superiore a direttore di divisione, a cui provvede la Giunta provinciale, e decidere sui ricorsi contro il giudizio complessivo dei dipendenti di qualifica non superiore a direttore di divisione. In tale sede il consiglio deve sentire anche il superiore che ha compilato il rapporto informativo.

     Il consiglio di amministrazione ha facoltà di far proposte alla Giunta provinciale in materia di personale".

 

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 58. Inquadramento del personale impiegatizio nelle nuove qualifiche.

     Il personale di ruolo delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, in servizio al 30 giugno 1970 è inquadrato con effetto dall'1 luglio 1970, anche in soprannumero, nelle nuove qualifiche secondo la corrispondenza fissata nell'art. 9 della presente legge, conservando l'anzianità e l'ordine di ruolo posseduti nella qualifica di provenienza.

     I dipendenti che al 30 giugno 1870 rivestivano la qualifica di applicato di I classe ed equiparate sono inquadrati nella seconda classe di stipendio della qualifica di coadiutore, conservando in detta classe l'anzianità e l'ordine di ruolo posseduti nella qualifica di provenienza.

     Negli altri casi di fusione di più qualifiche o gradi previsti dal vecchio ordinamento in una, i dipendenti conservano nella nuova qualifica di inquadramento l'anzianità di servizio maturata complessivamente nelle qualifiche soppresse.

     Gli impiegati inquadrati nelle nuove qualifiche, ai sensi del primo comma, conseguono le promozioni a ruolo aperto o il conferimento delle successive classi di stipendio previste dal presente nuovo ordinamento delle carriere con effetto dall'1 luglio 1970 o dalla data posteriore in cui matureranno i requisiti di anzianità e di merito richiesti.

     Agli impiegati inquadrati nella carriera esecutiva, che alla data del 30 giugno 1970 rivestivano la qualifica di applicato di I classe (grado VIII/C) o di archivista (grado VII/C) o equiparate è riconosciuto nella nuova corrispondente qualifica o classe di stipendio un anno di anzianità in aggiunta a quella posseduta, utile agli effetti dell'attribuzione dei successivi aumenti periodici e dello svolgimento di carriera.

 

          Art. 59. Inquadramento del personale ausiliario e cantoniere.

     Il personale della carriera ausiliaria ed il personale cantoniere è inquadrato nelle nuove qualifiche di commesso, agente tecnico, cantoniere ed equiparate in base all'anzianità di servizio in atto e utile agli effetti della progressione economica in carriera e della attribuzione degli aumenti biennali di stipendio.

     I commessi capo e qualifiche equiparate nonché i cantonieri capo vengono inquadrati nella corrispondente nuova qualifica con l'anzianità di qualifica in atto.

 

          Art. 60.

     Al personale direttivo in servizio al 30 giugno 1970, che a tale data rivestiva qualifiche corrispondenti al grado IV/A della carriera direttiva della gerarchia provinciale, ed a quello pervenuto a tali qualifiche prima della data di entrata in vigore della presente legge in applicazione del precedente ordinamento, sono attribuiti tre aumenti biennali di stipendio, in aggiunta a quelli già in godimento con decorrenza 1 luglio o con la data posteriore in cui siano pervenuti a dette qualifiche.

     Al personale della carriera di concetto che al 30 giugno 1970 rivestiva la qualifica di segretario capo o equiparate (grado III/B della gerarchia provinciale) sono attribuiti nella nuova qualifica due aumenti periodici di stipendio con effetto dall'1 luglio 1970.

     Al personale della carriera esecutiva che al 30 giugno 1970 rivestiva la qualifica di archivista superiore ed equiparate (grado V/C della gerarchia provinciale) o che a tale qualifica sia pervenuto prima della data di entrata in vigore della presente legge in applicazione del precedente ordinamento è attribuito nella nuova qualifica di coadiutore superiore o equiparate un aumento periodico di stipendio con effetto dall'1 luglio 1970 o con la data posteriore in cui sia pervenuto a dette qualifiche.

     L'attribuzione degli aumenti periodici aggiuntivi di cui ai precedenti commi non modifica la data di maturazione dei successivi aumenti periodici.

 

          Art. 61.

     Gli impiegati della carriera direttiva, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi allo scrutinio per la promozione ai posti vacanti nel ruolo di appartenenza di direttore di divisione od equiparati al compimento di tre anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di sezione ed equiparate ed allo scrutinio per la promozione ai posti vacanti nel ruolo di appartenenza di ispettore generale ed equiparati al compimento di tre anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di divisione ed equiparate.

 

          Art. 62.

     Per il personale della carriera di concetto ed esecutiva in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di anzianità richiesto per la promozione alla qualifica di segretario principale ed equiparate, rispettivamente alla qualifica di coadiutore principale ed equiparate, è ridotto a tre anni.

 

          Art. 63.

     Il personale della carriera di concetto in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge consegue la promozione alla qualifica di segretario di I classe e corrispondenti, ai sensi del precedente art. 13, anche in soprannumero delle dotazioni organiche risultanti dall'applicazione delle percentuali di cui all'art. 12 della presente legge.

     In corrispondenza delle promozioni conferite in soprannumero ai sensi del precedente comma e dell'inquadramento in soprannumero ai sensi dell'art. 58 -primo comma della presente legge -sono lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale della rispettiva carriera e ruolo.

 

          Art. 64.

     I vincitori dei concorsi interni e degli esami per la progressione in carriera, indetti per l'anno 1971, ai sensi del precedente ordinamento, conseguono la nuova corrispondente qualifica con effetto dall'1 gennaio 1971, qualora non sia più favorevole l'inquadramento ai sensi del precedente art. 58 della presente legge.

     Il personale promosso a ruolo aperto nel periodo dall'1 luglio 1970 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, consegue la nuova corrispondente qualifica con la stessa decorrenza indicata nel provvedimento di promozione.

 

          Art. 65.

     A favore del personale a pieno impiego, qualora la differenza tra il trattamento economico spettante dall'1 luglio 1970, in applicazione delle nuove tabelle degli stipendi e del nuovo ordinamento delle carriere e quello complessivo precedentemente fruito non raggiunga le lire 10.000 mensili, sono attribuiti, con effetto dalla stessa data, gli aumenti biennali di stipendio strettamente necessari per assicurare il suddetto importo.

 

          Art. 66.

     Il personale temporaneo assunto ai sensi dell'art. 26 e successive modifiche ed in servizio da almeno tre mesi alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato in ruolo, anche in soprannumero, nella qualifica iniziale della carriera e del ruolo che gli compete in base al titolo di studio posseduto ed alle mansioni effettivamente svolte, previo espletamento di un esame di idoneità da svolgersi secondo criteri da fissarsi dalla Giunta provinciale. Per il personale temporaneo della carriera ausiliaria e cantoniere l'inquadramento ha luogo previo giudizio di idoneità al servizio da esprimersi dalla Giunta provinciale.

     Le disposizioni di cui al precedente comma possono, in via eccezionale, essere applicate anche al personale assunto ai sensi della legge provinciale 31 luglio 1970, numero 17, assegnato alla programmazione od agli adempimenti di cui alla legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6, ed in servizio da almeno tre mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché al personale incaricato ai sensi dell'art. 25, per il quale l'incarico costituisce l'unica o prevalente attività , in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione ed in servizio continuativo da almeno tre mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, purché all'atto del conferimento del primo incarico non abbia superato il 50° anno di età.

     Il personale di cui al precedente comma è inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica iniziale della carriera e del ruolo che gli compete in base al titolo di studio posseduto e ad esso il servizio precedentemente prestato presso l'Amministrazione provinciale viene riconosciuto ai sensi dell'art. 68, lettera c), della presente legge.

     Al personale di cui al presente articolo si applicano le vigenti norme concernenti il servizio di prova.

     Il giudizio sugli esami di idoneità previsti dal presente articolo è dato dalle commissioni esaminatrici nominate e composte in conformità di quanto previsto dall'art. 31.

     Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli interessati devono presentare domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 67.

     Gli operai ausiliari addetti con orario completo alla manutenzione delle strade ed in servizio da almeno tre mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere inquadrati, previo accertamento della loro idoneità al servizio, anche in soprannumero nella qualifica iniziale del ruolo del personale cantoniere, sempreché alla data di inizio del servizio non abbiano superato il 50° anno di età e siano in possesso degli altri requisiti previsti dal vigente ordinamento del personale per la nomina alla qualifica di cantoniere.

     A loro il servizio precedentemente prestato senza interruzione -escluse le interruzioni per malattia od infortunio -con orario completo in qualità di operaio ausiliario alle dipendenze della Provincia viene riconosciuto agli effetti della progressione nel ruolo di inquadramento, sempreché il predetto servizio venga qualificato almeno "distinto" con giudizio da esprimersi dall'Assessore competente, sentito l'ingegnere capo.

     La norma di cui al precedente comma si applica anche al personale cantoniere di ruolo, per il servizio non già riconosciuto ai sensi dell'art. 43 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16.

     Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli interessati devono presentare domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 68. Riconoscimento servizio preruolo.

     Al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il servizio non di ruolo comunque prestato ad orario completo presso l'Amministrazione provinciale e non già riconosciuto ai sensi delle norme in vigore, sarà riconosciuto nella misura ed alle condizioni seguenti:

     a) il servizio eccedente il biennio prestato in qualità di temporaneo, ai sensi dell'art. 26 nella stessa carriera sarà riconosciuto per intero dal giorno del conseguimento dell'idoneità , in concorso pubblico, indetto dalla Giunta provinciale oppure qualora in tale periodo non sia stato bandito un concorso per la categoria di appartenenza;

     b) il servizio eccedente il biennio prestato in qualità di temporaneo e non riconoscibile ai sensi della precedente lettera a) sarà riconosciuto per metà ;

     c) il servizio prestato presso l'Amministrazione provinciale quale unica o prevalente attività anteriormente alla nomina in ruolo in qualità di incaricato oppure ai sensi della legge provinciale 31 luglio 1970, n. 17, con mansioni corrispondenti od analoghe a quelle proprie della carriera di inquadramento sarà riconosciuto per intero fino a due anni e per metà per il periodo eccedente il biennio;

     d) il servizio comunque prestato presso l'Amministrazione provinciale a pieno orario e non rientrante nelle precedenti lettere a) fino a c) sarà riconosciuto per intero per un biennio e per metà per il periodo eccedente.

     Il riconoscimento del servizio preruolo ai sensi del presente articolo ha luogo per il personale già di ruolo ad ogni effetto nella qualifica rivestita al 1 luglio 1970 o, se più favorevole al 1 gennaio 1971 e per il restante personale nella qualifica di inquadramento.

     Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli interessati devono presentare domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 69.

     In sede di prima applicazione della presente legge possono essere inquadrati nelle qualifiche iniziali vacanti nella carriera immediatamente superiore del ruolo di appartenenza gli impiegati di ruolo della carriera di concetto ed esecutiva che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del titolo di studio richiesto ed abbiano effettivamente svolto mansioni della carriera cui aspirano, previo accertamento da parte della Giunta provinciale del lodevole svolgimento delle mansioni stesse. L'inquadramento ha effetto dall'1 luglio 1970 o dalla data posteriore in cui risultino essere in possesso dei requisiti richiesti.

     Al personale di cui al precedente comma si applica quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16.

     Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli interessati devono presentare domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 70.

     Il segretario principale della carriera di concetto che negli ultimi tre anni ha svolto le funzioni di dirigente l'ufficio programmazione economica è promosso in soprannumero alla qualifica di segretario capo con decorrenza 1 gennaio 1971.

 

          Art. 71.

     Il personale amministrativo di ruolo, di cui all'art. 74 del DPR 30 giugno 1951, n. 574, in servizio da almeno otto anni presso l'Ufficio di Bolzano, il quale abbia superato l'esame di seconda lingua ai fini e per gli effetti della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, può essere inquadrato, a domanda, anche in soprannumero, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel ruolo amministrativo dell'Amministrazione provinciale, con la stessa qualifica e con l'anzianità maturata o riconosciuta nella medesima presso l'amministrazione di provenienza.

 

          Art. 72.

     Per il personale femminile coniugato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge gli artt. 53 e 54 della presente legge, concernenti l'esodo volontario di personale femminile, si applicano prescindendo dal carico del coniuge.

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale femminile coniugato cessato dal servizio dal 1 gennaio 1971 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 73.

     Per la legislatura in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge i tre rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione, di cui all'art. 56 della presente legge, saranno nominati su designazione dei direttivi delle rappresentanze sindacali.

 

          Art. 74.

     In sede di prima copertura di due posti di consigliere di orientamento professionale nella carriera direttiva previsti nell'allegata pianta organica il servizio di ruolo prestato quale insegnante laureato nelle scuole statali sarà riconosciuto agli effetti della progressione economico nella carriera di inquadramento.

 

          Art. 75.

     Per la prima copertura di due posti di commesso addetti al servizio di custodia il limite massimo di età è elevato ad anni cinquanta.

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 76.

     Le tabelle organiche allegate alla legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16 (Allegati A -F) sono sostituite dalle tabelle di cui all'allegato "A" della presente legge.

 

          Art. 77.

     Le tabelle organiche di cui agli allegati A, B e C della legge provinciale 31 luglio 1967, n. 11, sono sostituite dalla tabella "B" allegata alla presente legge.

     Il personale amministrativo della carriera esecutiva e della carriera ausiliaria addetto al Laboratorio Provinciale è inquadrato nelle corrispondenti qualifiche del ruolo generale amministrativo.

 

          Art. 78.

     La tabella organica allegata alla legge provinciale 20 luglio 1964, n. 6, è sostituita dalla tabella "C" allegata alla presente legge.

     Il personale amministrativo della carriera di concetto ed esecutiva addetto alla colonia agricola per infermi di mente di Stadio è inquadrato nelle corrispondenti qualifiche del ruolo generale amministrativo.

 

          Art. 79.

     La tabella organica allegata alla legge provinciale 12 agosto 1965, n. 10, è sostituita dalla tabella "D" allegata alla presente legge.

 

          Art. 80.

     La consistenza dell'organico del personale cantoniere può essere modificata annualmente con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta provinciale, in base alla variazione dello stato di consistenza delle strade assunte in manutenzione dalla Provincia.

 

          Art. 81.

     Le tabelle A), B), C), D) ed E) allegate alla presente legge sono approvate.

 

          Art. 82.

     La Giunta provinciale è delegata ad emanare con decreto del Presidente della Giunta provinciale un testo coordinato sull'ordinamento giuridico ed economico del personale provinciale quale risulterà dalle norme legislative vigenti al momento, apportandovi le sole modifiche necessarie al loro coordinamento.

 

          Art. 83.

     La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata in ragione di L. 400 milioni all'anno.

     All'onere complessivo di lire 1 miliardo per il secondo semestre 1970, per l'anno 1971 e per l'anno 1972 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale di cui al cap. 845: "Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi" iscritti nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972 in corso di approvazione.

     Con legge di bilancio saranno disposte le variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1972.

 

 

ALLEGATO A

 

     TABELLE ORGANICHE

 

Gerarchia provinciale

Qualifiche

Ruolo generale

Numero dei posti

Parametro

Anni di permanenza

____

____

____

____

____

 

 

 

 

 

RUOLO AMMINISTRATIVO

 

 

 

 

 

A) Carriera direttiva

 

 

 

 

 

I/A

Direttore generale (segretario Giunta provinciale)

1

742

---

II/A

Ispettore generale (vice segretario Giunta provinciale -capi ripartizione)

10

530

---

III/A

Direttore di divisione

15

426

3

 

 

 

387

2

IV/A

Direttore di sezione

 

307

 

 

 

25

 

 

V/A

Consigliere

 

257

2 e 6 m.

 

 

_____

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

 

 

B) Carriera di concetto

 

 

 

 

 

III/B

Segretario o ragioniere capo

8

370

---

IV/B

Segretario o ragioniere principale

 

302

2

 

 

32

 

 

V/B

Segretario o ragioniere di I classe

 

260

5

VI/B

 

 

227

4

 

Segretario o ragioniere

32

 

 

VII/B

 

 

188

2

 

 

_____

 

 

 

 

72

 

 

 

 

 

 

 

C) Carriera esecutiva

 

 

 

 

 

V/C

Coadiutore superiore

18

245

---

VI/C

Coadiutore principale

 

218

1

 

 

76

 

 

VII/C

Coadiutore di I classe

 

188

4

 

 

 

 

 

VIII/C

 

 

168

4

 

Coadiutore

76

 

 

IX/C

 

 

143

4

 

 

_____

 

 

 

 

170

 

 

 

 

 

 

 

D) Carriera ausiliaria

 

 

 

 

 

 

 

 

188

---

I/D

Commesso capo

9

 

 

 

 

 

172

5

 

 

 

143

6

II -III/D

Commesso

21

 

 

 

 

 

133

2

 

 

_____

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

Gerarchia provinciale

Qualifiche

Ruolo generale

Numero dei posti

Parametro

Anni di permanenza

____

____

____

____

____

 

 

 

 

 

RUOLO SPECIALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEI SERVIZI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE(legge provinciale n. 15 del 29 novembre 1971)

 

 

 

 

 

II/A

Ispettore generale (caporipartizione)

1

530

---

 

Consigliere economico di I classe

2

 

 

III/A

Consigliere urbanistico di I classe

2

426387

32

 

Urbanista di I classe

9

 

 

 

Consigliere economico di II classe

 

 

 

IV/A

Consigliere urbanistico di II classe

 

307

5

 

Urbanista di II classe

 

 

 

 

 

18 (1)

 

 

 

Consigliere economico di III classe

 

 

 

V/A

Consigliere urbanistico di III classe

 

257

2 e 6 m. (2)

 

Urbanista di III classe

 

 

 

_________

 

 

 

 

(1) Il totale dei posti è suddiviso in due consiglieri economici; 2 consiglieri urbanistici e 14 urbanistici.

(2) Ridotto ad un anno

 

 

 

 

 

RUOLO SPECIALE DEI SERVIZI TECNICI

 

 

 

 

 

A) Carriera direttiva

 

 

 

 

 

II/A

Ispettorato generale servizi tecnici (ingegnere capo)

1

530

---

III/A

Direttore di divisione servizi tecnici

5

426387

32

IV/A

Direttore di sezione servizi tecnici

 

307

5

 

 

6

 

 

V/A

Consigliere servizi tecnici

 

257

1 e 6 m. (1)

 

 

_____

 

 

 

 

12

 

 

_______

 

 

 

 

(1) Ridotto ai sensi dell'art. 10.

 

 

 

 

 

B) Carriera di concetto

 

 

 

 

 

III/B

Geometra capo

5

370

---

IV/B

Geometra principale

21

302260

25

V/B

Geometra di I classe

 

227

4

VI/B

 

 

 

 

 

Geometra

 

188

2

VII/B

 

_____

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

 

 

C) Carriera esecutiva

 

 

 

 

 

V/C

Coadiutore tecnico superiore

5

245

---

VI/C

Coadiutore tecnico principale

 

218

1

 

 

16

 

 

VII/C

Coadiutore tecnico di I classe

 

188

4

VIII/C

 

 

168

4

 

Coadiutore tecnico

 

 

 

IX/C

 

 

143

4

 

 

_____

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

D) Carriera ausiliaria

 

 

 

 

 

I/D

Agente tecnico capo

13

188172

---5

II/D

Agente tecnico

30

143

8

 

 

_____

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

 

 

E) Personale cantoniere

 

 

 

 

 

 

Cantoniere capo

78

188172

---5

 

 

 

143

2

 

Cantoniere

182

133

4

 

 

 

115

2

 

 

_____

 

 

 

 

260

 

 

 

 

 

 

 

L'organico del personale cantoniere può essere modificato annualmente con decreto del Presidente della Giunta provinciale in base alla variazione della consistenza delle strade assunte in manutenzione (art. 80).

 

 

 

 

 

RUOLO SPECIALE DEI SERVIZI AGRARI

 

 

 

 

 

A) Carriera direttiva

 

 

 

 

 

II/A

Ispettore generale servizi agrari

1

530

---

III/A

Direttore divisione servizi agrari

2

426387

32

IV/A

Direttore di sezione servizi agrari

 

307

5

 

 

2

 

 

V/A

Consigliere servizi agrari

 

257

2 e 6 m.

 

 

______

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

B) Carriera di concetto

 

 

 

 

 

III/B

Perito agrario capo

1

370

---

IV/B

Perito agrario principale

 

302

2

 

 

4

 

 

V/B

Perito agrario di I classe

 

260

5

VI/B

 

 

227

4

 

Perito agrario

4

 

 

VII/B

 

 

188

2

 

 

______

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

C) Carriera esecutiva

 

 

 

 

 

V/C

Coadiutore superiore servizi agrari

1

245

---

VI/C

Coadiutore principale servizi agrari

 

218

1

 

 

3

 

 

VII/C

Coadiutore di I classe servizi agrari

 

188

4

VIII/C

 

 

168

4

 

Coadiutore servizi agrari

3

 

 

IX/C

 

 

143

4

 

 

______

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

RUOLO SPECIALE DEI SERVIZI SOCIALI

 

 

 

 

 

Carriera di concetto

 

 

 

 

 

III/B

Assistente sociale capo

2

370

---

IV/B

Assistente sociale principale

 

302

2

 

 

5

 

 

V/B

Assistente sociale di I classe

 

260

5

 

 

 

 

 

VI/B

 

 

227

4

 

Assistente sociale

5

 

 

VII/B

 

 

188

1 (1)

 

 

______

 

 

 

 

12

 

 

__________

 

 

 

 

(1) Ridotto ai sensi dell'art. 13.

 

 

 

 

 

Carriera esecutiva

 

 

 

 

 

V/C

Assistente sanitaria visitatrice o Assistente psichiatrica superiore

1

245

---

VI/C

Assistente sanitaria visitatrice o Assistente psichiatrica principale

 

218

1

 

 

3

 

 

VII/C

Assistente sanitaria visitatrice o Assistente psichiatrica di I classe

 

188

4

 

 

 

 

 

VIII/C

 

 

168

4

 

Assistente sanitaria visitatrice o Assistente psichiatrica

3

 

 

IX/C

 

 

143

4

 

 

______

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

RUOLO SPECIALE DEI SERVIZI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

 

 

 

 

 

A) Carriera direttiva

 

 

 

 

 

III/A

Direttore di divisione servizi orientamento

2

370387

---2

IV/A

Direttore di sezione servizi orientamento professionale

 

307

5

 

 

3

 

 

V/A

Consigliere orientamento professionale

 

257

2 e 6 m.

 

 

______

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

B) Carriera di concetto

 

 

 

 

 

III/B

Assistente capo orientamento professionale

2

370

---

IV/B

Assistente principale orientamento professionale

 

302

2

 

 

7

 

 

V/B

Assistente di I classe orientamento professionale

 

260

5

VI/B

 

 

227

4

 

Assistente orientamento professionale

7

 

 

VII/B

 

 

188

2

 

 

_____

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE ADDETTO AGLI ISTITUTI STATALI DI ISTRUZIONE

 

 

 

 

 

A) Carriera di concetto

 

 

 

 

 

III/B

Segretario capo

1

370

---

IV/B

Segretario principale

 

302

2

 

 

4

 

 

V/B

Segretario di I classe

 

260

5

VI/B

 

 

227

4

 

Segretario

4

 

 

VII/B

 

 

188

2

 

 

______

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

B) Carriera esecutiva

 

 

 

 

 

V/C

Coadiutore o aiutante tecnico superiore

2

245

---

VI/C

Coadiutore o aiutante tecnico principale

 

218

1

 

 

9

 

 

VII/C

Coadiutore o aiutante tecnico di I classe

 

188

4

VIII/C

 

 

168

4

 

Coadiutore o aiutante tecnico

9

 

 

IX/C

 

 

143

4

 

 

_______

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

C) Carriera ausiliaria

 

 

 

 

 

I/D

Commesso bidello capo

6

188172

---5

II -III/D

Commesso bidello

14

143133

62

 

 

_______

 

 

 

 

20

 

 

 

 

ALLEGATO B

 

Gerarchia provinciale

Qualifiche

Numero dei posti compl. di cui

Sezione Medica

Sezione chimica

Parametro

Anni di permanenza

______

_______

______

______

_______

_______

______

 

 

 

 

 

 

 

RUOLO SPECIALE DEL LABORATORIO PROVINCIALE

 

 

 

 

 

 

 

A) Carriera direttiva

 

 

 

 

 

 

 

II/A

Direttore di laboratorio

2

1

1

530

---

III/A

Aiuto medico o aiuto chimico

2

1

1

426387

32

IV/A

Assistente laboratorio

 

 

 

307

5

 

 

7

3

4

257

2 e 6 m. (1)

V/A

Assistente di laboratorio

 

 

 

 

 

 

 

_______

_______

_______

 

 

 

 

11

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Per l'assistente medico e chimico la permanenza nel parametro 257 è ridotta ad un anno e sei mesi (art. 10).

 

 

 

 

 

 

 

B) Carriera di concetto

 

 

 

 

 

 

 

III/B

Tecnico di laboratorio capo

1

-

1

-

370

-

IV/B

Tecnico laboratorio principale

 

 

 

 

302

2

 

 

2

1

 

1

 

 

V/B

Tecnico laboratorio di I classe

 

 

 

 

260

5

VI/B

 

 

 

 

 

227

4

 

Tecnico di laboratorio

2

1

 

1

 

 

VII/B

 

 

 

 

 

188

2

 

 

________

_______

_______

 

 

 

 

5

2

(+1)

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Carriera esecutiva

 

 

 

 

 

 

 

V/C

Preparatore superiore

2

1

1

245

---

VI/C

Preparatore principale

 

 

 

218

1

 

 

6

3

3

 

 

VII/C

Preparatore di I classe

 

 

 

188

4

VIII/C

 

 

 

 

168

4

 

Preparatore

4

2

2

 

 

IX/C

 

 

 

 

143

4

 

 

________

_______

_______

 

 

 

 

12

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONALE DI VIGILANZA SANITARIA

 

 

 

 

 

 

 

A) Carriera di concetto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

 

VII/B - VI/B - V/B

Capo dei vigili sanitari

1

---

---

227

4

 

 

 

 

 

188

2

 

 

 

 

 

 

 

B) Carriera esecutiva

 

 

 

 

 

 

 

V/C

Vigile sanitario superiore

1

---

---

245

---

VI/C

Vigile sanitario principale

 

 

 

218

1

 

 

3

---

---

 

 

VII/C

Vigile sanitario di I classe

 

 

 

188

4

VIII -IX/C

Vigile sanitario

2

---

---

168143

44

 

 

_______

______

_______

 

 

 

 

6

---

----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I coadiutori ed i commessi sono inquadrati nel ruolo generale amministrativo e messi a disposizione delle sezioni del Laboratorio nel numero previsto.

Nella legge provinciale 14 agosto 1964, n. 11 e successive modifiche la qualifica di " coadiutore" è sostituita dalla qualifica di " aiuto medico o aiuto chimico".

 

 

ALLEGATO C

 

RUOLO SPECIALE DELLA COLONIA AGRICOLA PER INFERMI DI MENTE DI STADIO

 

 

 

 

 

 

Qualifiche

Gerarchia speciale

Gerarchia provinciale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direttore

I

---

per incarico

 

 

Cappellano

 

---

per incarico

 

 

Cuoco

 

---

per incarico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero dei posti

Parametro

Anni di permanenza

 

 

 

______

______

_______

 

 

 

 

 

 

Caposala superiore

II

V/C

1

245

---

Caposala principale

III

VI/C

 

218

1

 

 

 

4

 

 

Caposala di I classe

IV

VII/C

 

188

4

Caposala

V

VIII -IX/C

4

168143

44

 

 

 

______

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Infermiere -operaio capo -giardiniere capo

VI

I/D

11

188172

5

Infermiere operaio -giardiniere

VII

II/D

25

143

8

 

 

 

______

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

Inservienti

VIII

---

9

110

---

 

 

 

 

 

 

L'economo e gli applicati sono inquadrati nel ruolo generale amministrativo e messi a disposizione della Colonia.

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO D

 

RUOLO SPECIALE DELL'I.P.A.I

 

 

 

 

 

 

Qualifiche

Numero di posti

Gerarchia speciale

Gerarchia provinciale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direttore sanitario

1

I

---

per incarico

 

 

Cappellano

1

II

---

per incarico

 

 

Suore

---

III

---

per incarico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero dei posti

Parametro

Anni di permanenza

 

 

 

______

______

_______

 

 

 

 

 

 

Puericultrice od assistente sanitaria superiore

III

V/C

1

245

---

Puericultrice od assistente sanitaria principale

IV

VI/C

 

218

1

 

 

 

5

 

 

Puericultrice od assistente sanitaria di I classe

V

VII/C

 

188

4

 

 

 

 

 

 

Puericultrice od assistente sanitaria

VI

VIII/IX/C

4

168143

44

 

 

 

______

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Inservienti

VII

---

12

 

 

 

 

ALLEGATO E

 

     TABELLA UNICA PARAMETRICA DEGLI STIPENDI DEI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO

Gerarchia provinciale

 

Parametro

Anni di permanenza

_______

 

_______

_______

 

 

 

 

Carriera direttiva

 

 

 

 

I/A

Direttore generale (segretario Giunta Provinciale)

742

 

II/A

Ispettore generale (capo ripartizione)

530

 

III/A

direttore di divisione

426387

32

IV/A

Direttore di sezione

307

5

V/A

Consigliere

257

2 e 6 m. (1)

 

 

 

 

(1) Ridotto ad 1 anno e 6 mesi per il personale inquadrato in ruolo per il cui accesso è richiesta una laurea che si consegue in corsi universitari quinquennali o superiori (art. 10).

 

 

 

 

Carriera di concetto

 

 

 

 

III/B

Segretario capo

370

 

IV/B

Segretario principale

302

2

V/B

Segretario di I classe

260

5

VI/B

Segretario

227

4

VII/B

Segretario

188

2 (1)

 

 

 

 

(1) Ridotto ad 1 anno per il personale in possesso di specializzazione ai sensi dell'art. 13.

 

 

 

 

Carriera esecutiva

 

 

 

 

V/C

Coadiutore superiore

245

---

VI/C

Coadiutore principale

218

1

VII/C

Coadiutore di I classe

188

4

VIII/C

Coadiutore

168

4

IX/C

Coadiutore

143

4

 

 

 

 

Carriera ausiliaria amministrativa

 

 

 

 

 

 

188

 

I/D

Commesso capo

 

5

 

 

172

 

II/D

Commesso

143

6

III/D

Commesso

133

2

 

 

 

 

Carriera ausiliaria tecnica

 

 

 

 

 

 

188

 

I/D

Agente tecnico capo

 

5

 

 

172

 

II/D

Agente tecnico

143

8

 

 

 

 

Personale cantoniere

 

 

 

 

 

 

188

 

 

cantoniere capo

 

5

 

 

172

 

 

 

143

2

 

cantoniere

133

4

 

 

115

2

 

inservienti

110

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 61 della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 3 dicembre 1972, n. 32.