Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 12/02/1976 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. Il terzo comma dell'art. 84 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, è sostituito dal seguente: |
Art. 6. |
Art. 7. Aspettativa per motivi di studio. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. L'art. 127 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, è sostituito dal seguente: |
Art. 12. |
Art. 13. |
Art. 14. |
Art. 15. All'art. 11 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è aggiunto il seguente comma: |
Art. 16. |
Art. 17. Fra il primo ed il secondo comma dell'art. 35 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è inserito il seguente nuovo comma: |
Art. 18. |
Art. 19. |
Art. 20. |
Art. 21. |
Art. 22. |
Art. 23. |
Art. 24. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...] |
§ 2.1.42 - L.P. 12 febbraio 1976, n. 7.
Modifiche al vigente ordinamento del personale.
(B.U. 2 marzo 1976, n. 9).
Il terzo comma dell'art. 84 della
“Il capo del personale provvede a dichiarare prosciolto il dipendente da ogni addebito, in conformità alla deliberazione della commissione di disciplina. Qualora la commissione propone l'applicazione di una sanzione disciplinare superiore alla censura, questa è inflitta con deliberazione della Giunta provinciale in conformità alla proposta della commissione, salvo che essa non ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente. La decisione è comunicata al dipendente entro 10 giorni dalla sua data".
Art. 7. Aspettativa per motivi di studio. [6]
L'art. 127 della
“Al personale che cessa dal servizio con diritto a pensione la Provincia corrisponde, fino alla liquidazione della medesima, un acconto mensile fino alla misura del 90% del trattamento di quiescenza presumibile definitivamente spettante.
Ai fini del rimborso, la concessione del suddetto acconto deve essere comunicata agli istituti di previdenza.
Le norme di cui agli articoli 47, 48 e 49 della
L'ultimo comma dell'art. 5 della
“Di regola il congedo ordinario spettante al personale dei ruoli della scuola va fruito nei periodi delle vacanze scolastiche.
Fermo restando l'obbligo di espletare nel più breve tempo possibile i relativi concorsi pubblici, per la temporanea copertura dei posti conferibili nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli, tenuto anche conto delle sedi di servizio in cui detti posti risultano vacanti, la Giunta provinciale è autorizzata ad assumere personale provvisorio in possesso dei requisiti richiesti per il personale di ruolo. Il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del predetto personale è quello previsto per gli impiegati assunti ai sensi dell'art. 26 della
Il rapporto di servizio provvisorio di cui al precedente comma cessa nel momento in cui i posti vengono coperti con i vincitori dei concorsi pubblici, ovvero perché i medesimi vengono coperti mediante trasferimenti ai sensi dei successivi articoli 9, 10 e 11.
Per le assunzioni provvisorie in sostituzione di dipendenti assenti dal servizio per gravidanza e puerperio o per aspettativa per qualsiasi causa, di cui al penultimo comma dell'art. 26 della
Le assunzioni provvisorie di cui al precedente comma sono effettuate anche in sostituzione di personale collocato in posizione di comando presso altre pubbliche amministrazioni. Al personale provvisorio assunto in sostituzione di dipendenti assenti dal servizio viene corrisposta la normale retribuzione anche per i giorni di congedo ordinario maturati e non potuti fruire nel corso del servizio stesso" [12].
All'art. 11 della
“Limitatamente ai posti disponibili non potuti coprire per mancanza di impiegati interessati al trasferimento, la Giunta provinciale, su proposta e con l'intesa degli Assessori competenti, potrà provvedere alla loro copertura ai sensi dell'art. 90 della
Fra il primo ed il secondo comma dell'art. 35 della
“Per gli impiegati di cui al precedente comma, i quali, ai sensi delle norme anteriori all'entrata in vigore del
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 4 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 79 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[12] Comma aggiunto dall'art. 10 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[15] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[17] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[18] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[19] Articolo abrogato dall'art. 28 della