§ 2.1.42 - L.P. 12 febbraio 1976, n. 7.
Modifiche al vigente ordinamento del personale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:12/02/1976
Numero:7


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      Il terzo comma dell'art. 84 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, è sostituito dal seguente:
Art. 6. 
Art. 7.  Aspettativa per motivi di studio.
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.      L'art. 127 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, è sostituito dal seguente:
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14.     
Art. 15.      All'art. 11 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è aggiunto il seguente comma:
Art. 16. 
Art. 17.      Fra il primo ed il secondo comma dell'art. 35 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è inserito il seguente nuovo comma:
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 2.1.42 - L.P. 12 febbraio 1976, n. 7.

Modifiche al vigente ordinamento del personale.

(B.U. 2 marzo 1976, n. 9).

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4. [4]

 

          Art. 5.

     Il terzo comma dell'art. 84 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, è sostituito dal seguente:

     “Il capo del personale provvede a dichiarare prosciolto il dipendente da ogni addebito, in conformità alla deliberazione della commissione di disciplina. Qualora la commissione propone l'applicazione di una sanzione disciplinare superiore alla censura, questa è inflitta con deliberazione della Giunta provinciale in conformità alla proposta della commissione, salvo che essa non ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente. La decisione è comunicata al dipendente entro 10 giorni dalla sua data".

 

          Art. 6. [5]

 

          Art. 7. Aspettativa per motivi di studio. [6]

 

          Art. 8. [7]

 

          Art. 9. [8]

 

          Art. 10. [9]

 

          Art. 11.

     L'art. 127 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, è sostituito dal seguente:

     “Al personale che cessa dal servizio con diritto a pensione la Provincia corrisponde, fino alla liquidazione della medesima, un acconto mensile fino alla misura del 90% del trattamento di quiescenza presumibile definitivamente spettante.

     Ai fini del rimborso, la concessione del suddetto acconto deve essere comunicata agli istituti di previdenza.

     Le norme di cui agli articoli 47, 48 e 49 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, si applicano anche per le cessazioni dal servizio dovute a qualsiasi motivo dopo almeno 20 anni di servizio prestati presso l'Amministrazione provinciale, escluse le sole dimissioni volontarie".

 

          Art. 12. [10]

 

          Art. 13. [11]

 

          Art. 14.

     L'ultimo comma dell'art. 5 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è sostituito dai seguenti:

     “Di regola il congedo ordinario spettante al personale dei ruoli della scuola va fruito nei periodi delle vacanze scolastiche.

     Fermo restando l'obbligo di espletare nel più breve tempo possibile i relativi concorsi pubblici, per la temporanea copertura dei posti conferibili nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli, tenuto anche conto delle sedi di servizio in cui detti posti risultano vacanti, la Giunta provinciale è autorizzata ad assumere personale provvisorio in possesso dei requisiti richiesti per il personale di ruolo. Il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del predetto personale è quello previsto per gli impiegati assunti ai sensi dell'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

     Il rapporto di servizio provvisorio di cui al precedente comma cessa nel momento in cui i posti vengono coperti con i vincitori dei concorsi pubblici, ovvero perché i medesimi vengono coperti mediante trasferimenti ai sensi dei successivi articoli 9, 10 e 11.

     Per le assunzioni provvisorie in sostituzione di dipendenti assenti dal servizio per gravidanza e puerperio o per aspettativa per qualsiasi causa, di cui al penultimo comma dell'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, e qualora non sia possibile sopperire altrimenti alle connesse esigenze, si provvede, su designazione del capo d'istituto o del direttore didattico, con decreto del Presidente della Giunta provinciale immediatamente esecutivo. Detto decreto, corredato dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti generali da parte della persona assunta, è inviato alla Corte dei Conti per il prescritto controllo di legittimità unitamente al primo titolo di spesa con il quale vengono liquidate le competenze dovute. Per tali assunzioni si potrà prescindere dal requisito di cui al secondo comma dell'art. 29 della predetta legge provinciale".

     Le assunzioni provvisorie di cui al precedente comma sono effettuate anche in sostituzione di personale collocato in posizione di comando presso altre pubbliche amministrazioni. Al personale provvisorio assunto in sostituzione di dipendenti assenti dal servizio viene corrisposta la normale retribuzione anche per i giorni di congedo ordinario maturati e non potuti fruire nel corso del servizio stesso" [12].

 

          Art. 15.

     All'art. 11 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è aggiunto il seguente comma:

     “Limitatamente ai posti disponibili non potuti coprire per mancanza di impiegati interessati al trasferimento, la Giunta provinciale, su proposta e con l'intesa degli Assessori competenti, potrà provvedere alla loro copertura ai sensi dell'art. 90 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni".

 

          Art. 16. [13]

 

          Art. 17.

     Fra il primo ed il secondo comma dell'art. 35 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è inserito il seguente nuovo comma:

     “Per gli impiegati di cui al precedente comma, i quali, ai sensi delle norme anteriori all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, abbiano optato, ai fini di quiescenza, per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l'Amministrazione provinciale manterrà, a tali fini ed a domanda degli interessati, l'iscrizione alla predetta assicurazione generale".

 

          Art. 18. [14]

 

          Art. 19. [15]

 

          Art. 20. [16]

 

          Art. 21. [17]

 

          Art. 22. [18]

 

          Art. 23. [19]

 

          Art. 24.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.P. 7 dicembre 1988, n. 54.

[3] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[4] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[5] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[6] Articolo abrogato dall'art. 79 della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.

[7] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[8] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[9] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.P. 25 gennaio 1988, n. 5 e dall'art. 11 della L.P. 7 dicembre 1988, n. 54.

[10] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[11] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[12] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.P. 23 agosto 1978, n. 42.

[13] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[14] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[15] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[16] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[17] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[18] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[19] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.