Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 14/06/1983 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. 1. Il personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi della presente legge è iscritto con la stessa decorrenza dell'inquadramento agli enti previdenziali e assistenziali previsti per i [...] |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. |
Art. 12. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua [...] |
§ 2.1.70 - L.P. 14 giugno 1983, n. 16.
Trasferimento dell'ispettorato provinciale del lavoro di Bolzano alla Provincia autonoma di Bolzano.
(B.U. 21 giugno 1983, n. 32).
1. Il personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi della presente legge è iscritto con la stessa decorrenza dell'inquadramento agli enti previdenziali e assistenziali previsti per i dipendenti provinciali.
2. Al personale di cui al precedente comma spettano tutti i benefici di carattere previdenziale previsti dalla legislazione provinciale in relazione al servizio prestato presso la Provincia, incluso quello di cui all'art. 19 della
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 28 della