§ 2.1.70 - L.P. 14 giugno 1983, n. 16.
Trasferimento dell'ispettorato provinciale del lavoro di Bolzano alla Provincia autonoma di Bolzano.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:14/06/1983
Numero:16


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      1. Il personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi della presente legge è iscritto con la stessa decorrenza dell'inquadramento agli enti previdenziali e assistenziali previsti per i [...]
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 2.1.70 - L.P. 14 giugno 1983, n. 16.

Trasferimento dell'ispettorato provinciale del lavoro di Bolzano alla Provincia autonoma di Bolzano.

(B.U. 21 giugno 1983, n. 32).

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4. [4]

 

          Art. 5. [5]

 

          Art. 6. [6]

 

          Art. 7.

     1. Il personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi della presente legge è iscritto con la stessa decorrenza dell'inquadramento agli enti previdenziali e assistenziali previsti per i dipendenti provinciali.

     2. Al personale di cui al precedente comma spettano tutti i benefici di carattere previdenziale previsti dalla legislazione provinciale in relazione al servizio prestato presso la Provincia, incluso quello di cui all'art. 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, per il complesso dei servizi resi alla Provincia medesima e all'amministrazione di provenienza alle condizioni e nei limiti previsti per i dipendenti provinciali, purché ricongiungibili ai sensi delle vigenti norme in materia. Al personale predetto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 23 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34.

 

          Art. 8. [7]

 

          Art. 9. [8]

 

          Art. 10. [9]

 

          Art. 11. [10]

 

          Art. 12.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[3] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[4] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[5] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[6] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[7] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[8] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[9] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[10] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.