§ 5.1.53 - L.P. 3 settembre 1979, n. 12.
Applicazione delle norme relative alla parificazione delle lingue italiana e tedesca per il personale a rapporto convenzionale nel servizio sanitario [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:03/09/1979
Numero:12


Sommario
Art. 1.      Al personale sanitario e alle categorie non mediche che viene integrato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel servizio sanitario nazionale, si applica il titolo primo [...]
Art. 2.      Norme transitorie
Art. 3.      Le disposizioni di cui all'art. 2 si applicano anche a favore di coloro che pur non avendo contratto una convenzione avevano comunque presentato una rispettiva domanda precedentemente [...]


§ 5.1.53 - L.P. 3 settembre 1979, n. 12.

Applicazione delle norme relative alla parificazione delle lingue italiana e tedesca per il personale a rapporto convenzionale nel servizio sanitario provinciale.

(B.U. 25 settembre 1979, n. 48).

 

     Art. 1.

     Al personale sanitario e alle categorie non mediche che viene integrato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel servizio sanitario nazionale, si applica il titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

 

          Art. 2.

     Norme transitorie

     In sede di prima attuazione delle convenzioni nazionali uniche, di cui all'art. 8 della legge 29 giugno 1977, n. 349, si prescinde dal requisito di cui all'art. 1 nei casi di richiesta di iscrizione al nuovo rapporto convenzionale da parte di medici già inclusi alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, negli elenchi mutualistici previsti da preesistenti norme.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni di cui all'art. 2 si applicano anche a favore di coloro che pur non avendo contratto una convenzione avevano comunque presentato una rispettiva domanda precedentemente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché a favore di coloro che abbiano stipulato una convenzione precedentemente alla data di notifica dell'accordo nazionale unico per i medici ambulatoriali con i singoli enti mutualistici in liquidazione.