§ 5.1.63 - L.P. 25 maggio 1982, n. 20.
Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:25/05/1982
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Trasferimento dei beni.
Art. 2.  Servizio amministrativo parziale modifica dell'art. 16 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.
Art. 3.  Strutture immobiliari a carattere sanitario.
Art. 4.  Servizio amministrativo-integrazione dell'art. 16 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.
Art. 5.  Acquisto di nuovi impianti e nuove apparecchiature scientifiche e tecnico-sanitarie.
Art. 6.  Commissione per le strutture sanitarie.
Art. 7.  Istituzione dell'Ufficio edilizia sanitaria.
Art. 8.  Norma transitoria.
Art. 9.  Norma transitoria.
Art. 10.      1. La presente legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale per l'anno finanziario 1982, bensì una diversa collocazione di stanziamenti sui relativi capitoli di spesa, con [...]
Art. 11.      1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni:
Art. 12.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 5.1.63 - L.P. 25 maggio 1982, n. 20.

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.

(B.U. 1 giugno 1982, n. 25).

 

     Art. 1. Trasferimento dei beni.

     All'art. 33 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi:

     “7. I beni acquisiti dalla Provincia ai sensi dei commi precedenti, come pure quelli già di proprietà della Provincia stessa ed adibiti a servizi igienico - sanitari, sono vincolati a tale destinazione con riguardo alle esigenze complessive del servizio sanitario provinciale, previa determinazione con deliberazione della Giunta provinciale.

     8. Costituiscono titoli di intavolazione i decreti ministeriali o i verbali di consegna firmati dal presidente o dai legali rappresentanti o commissari liquidatori degli enti; costituisce titolo per l'annotazione del vincolo di destinazione a servizi igienico-sanitari il decreto di individuazione del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa.

     9. I comuni mantengono la proprietà dei mobili e immobili e delle attrezzature destinati ai servizi igienico-sanitari già da essi gestiti, con vincolo di destinazione alla competente unità sanitaria locale, da annotarsi in base a decreto di individuazione del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa.

     10. In parziale deroga al successivo art. 34 lo svincolo di destinazione dei beni di cui al comma precedente è deliberato dalla Giunta provinciale, sentito il comune proprietario e il comitato di gestione della competente unità sanitaria locale.

     11. Per l'amministrazione del patrimonio trasferito alla Provincia ai sensi del presente articolo, l'Assessorato alle finanze e al patrimonio si avvale anche del personale dei ruoli nominativi provinciali del servizio sanitario."

 

          Art. 2. Servizio amministrativo parziale modifica dell'art. 16 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.

     Il punto 9) del terzo comma dell'art. 16 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

     ”9) alla manutenzione ordinaria del patrimonio mobiliare e immobiliare, intesa come l'insieme di opere finalizzate alla conservazione del bene; alla manutenzione straordinaria del patrimonio mobiliare ed immobiliare intesa come l'insieme di opere finalizzate alla conservazione del bene; alla manutenzione straordinaria del patrimonio mobiliare ed immobiliare intesa come l'insieme di opere finalizzate al miglioramento del bene; alla direzione dell'officina e del personale addetto alla manutenzione. Per gli interventi di straordinaria manutenzione di beni immobili le USL provvedono a presentare di norma entro il 31 agosto di ogni anno all'Assessorato alla sanità di lavori, che, sentito il parere della commissione per le strutture sanitarie e previa approvazione da parte della Giunta provinciale viene ritrasmesso USL per consentire alle medesime di inserire la relativa spesa nel proprio bilancio. Sui progetti di lavori di straordinaria manutenzione di beni immobili e sulle eventuali perizie di varianti tecniche e/o suppletive, indipendentemente dal loro importo, devono essere sentiti i pareri degli organi consultivi competenti nella materia dei lavori pubblici previsti dalla legge provinciale 3 agosto 1976, n. 26".

 

          Art. 3. Strutture immobiliari a carattere sanitario.

     1. I lavori di costruzione, ampliamento e ristrutturazione dei beni immobili in dotazione alle unità sanitarie locali sono deliberati dalla Giunta provinciale con l'approvazione di programmi annuali o con singoli provvedimenti [1] .

     2. Nella delibera di approvazione di cui al comma precedente è implicata la delega all'Assessore ai lavori pubblici degli adempimenti previsti dalla legge provinciale 3 agosto 1976, n. 26 sentito l'assessore competente in materia di sanità [2] .

     3. Per quanto concerne la progettazione e la direzione dei lavori, l'alta sorveglianza, l'assistenza al collaudo e la liquidazione, la misura e la contabilità dei lavori suindicati, l'Assessorato ai lavori pubblici si avvale anche del personale dei ruoli nominativi provinciali del servizio sanitario.

     4. Per le opere di cui al primo comma l'Assessorato ai lavori pubblici può provvedere, previo parere obbligatorio della commissione per le strutture sanitarie, anche all'acquisto dei relativi arredamenti e attrezzature fisse.

     5. La Giunta provinciale può delegare alle unità sanitarie locali l'esecuzione di lavori di cui al comma primo del presente articolo, compresa la relativa progettazione e direzione lavori. In tali casi la Giunta provinciale può nominare un gruppo di esperti composto da rappresentanti dell'unità sanitaria locale interessata e delle competenti ripartizioni dell'amministrazione provinciale, con compiti di consulenza nelle fasi della progettazione e della costruzione; compete comunque alla Giunta provinciale la nomina dei collaudatori [3] .

     6. La Giunta provinciale può delegare ai comuni, alle comunità comprensoriali o ai consorzi intercomunali nonché all'istituto per l'edilizia abitativa agevolata l' esecuzione dei lavori inerenti alla costruzione, all' ampliamento ed alla ristrutturazione delle sedi di distretti sanitari e delle residenze sanitarie assistenziali, compresa la progettazione di direzione dei lavori. In tali casi si applicano le procedure vigenti perle unità sanitarie locali [4] .

     7. La Giunta provinciale concorre alla realizzazione dei punti di riferimento di distretto, concedendo ai comuni interessati un finanziamento nella misura del cinquanta per cento della spesa prevista [5] .

 

          Art. 4. Servizio amministrativo-integrazione dell'art. 16 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.

     Il terzo comma dell'art. 16 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, è integrato come segue:

     "10) al rinnovo parziale o totale degli arredamenti, attrezzature e apparecchiature secondo programmi pluriennali, costituenti parte integrante del bilancio annuale dell'USL. all'acquisto di nuovi arredamenti, attrezzature e apparecchiature ad esclusione di quanto già previsto al quarto comma del precedente art. 3 e al successivo art. 5. La determinazione degli importi per dette spese e la ripartizione fra le USL è disposta dalla Giunta provinciale in via provvisoria entro il 31 ottobre dell'anno antecedente a quello di riferimento e in via definitiva entro il 31 luglio dell'esercizio finanziario di riferimento".

 

          Art. 5. Acquisto di nuovi impianti e nuove apparecchiature scientifiche e tecnico-sanitarie. [6]

     1. La Giunta provinciale, sentita la commissione per le strutture sanitarie di cui all'art. 6 della presente legge, in base ad apposito programma finalizzato al raggiungimento degli obiettivi del piano sanitario provinciale, può provvedere direttamente all'acquisto dei dispositivi medici nei seguenti casi:

     a) quando sia previsto un uso multizonale;

     b) quando si vogliano garantire condizioni di uniformità e standardizzazione sul territorio provinciale;

     c) quando si tratti di dispositivi medici ad alta tecnologia o specializzazione;

     d) quando vengano istituiti nuovi presidi o servizi.

     2. Per i dispositivi medici acquistati ai sensi del precedente comma la Giunta provinciale, sentita la commissione per le strutture sanitarie, può stipulare gli occorrenti contratti di manutenzione, la cui gestione viene successivamente affidata alle rispettive unità sanitarie locali.

     3. Per ragioni di economicità e di standardizzazione, la Giunta provinciale può d'intesa con le unità sanitarie locali indire delle gare uniche valevoli per tutte le unità sanitarie locali per la fornitura di diagnostici e presidi medico-chirurgici in genere. In tal caso gli ordini per le singole forniture ed i relativi pagamenti vengono effettuati direttamente dalle rispettive unità sanitarie locali.

     4. A garanzia di condizioni di uniformità e standardizzazione delle strutture dei servizi extraospedalieri, la Giunta provinciale può provvedere all'acquisto diretto di beni mobili, in base ad un apposito programma finalizzato al potenziamento dei servizi sanitari extraospedalieri [7] .

     5. Per gli acquisti di beni mobili di valore inferiore a lire 5.000.000 si prescinde dal parere della commissione per le strutture sanitarie di cui all'art. 6 della presente legge.

 

          Art. 6. Commissione per le strutture sanitarie.

     1. E' istituita la commissione per le strutture sanitarie composta da:

     a) l'Assessore competente in materia di sanità, quale presidente o in sua assenza o impedimento da uno dei componenti della commissione da lui delegato [8] ;

     b) il direttore dell'ufficio programmazione sanitaria e coordinamento, quale componente [9] ;

     c) un funzionario dell'Assessorato finanze e patrimonio, componente;

     d) un funzionario dell'Assessorato ai lavori pubblici, componente;

     e) un medico designato dall'Assessorato alla sanità, componente;

     f) il responsabile del servizio sanitario dell'unità sanitaria locale Centro-Sud, componente;

     g) il responsabile del servizio sanitario dell'unità sanitaria locale Nord, componente;

     h) il responsabile del servizio sanitario dell'unità sanitaria locale Est, componente;

     i) il responsabile del servizio sanitario dell'unità sanitaria locale Ovest, componente;

     2. Funge da segretario un dipendente di ruolo dell'Assessorato alla sanità [10] .

     3. Detta commissione ha il compito di esprimere un parere sui programmi di cui agli articoli 2 e 5 e di esprimere un parere obbligatorio sui singoli acquisti di cui al quarto comma dell'art. 3 e all'art. 5 nel rispetto delle indicazioni previste nel piano sanitario provinciale.

     4. A detta commissione vengono attribuite le competenze del consiglio provinciale di sanità in materia di costruzione, ricostruzione, ampliamento e ristrutturazione di strutture immobiliari a carattere sanitario, nonché in materia di acquisti di attrezzature tecnico-sanitarie da destinare agli ambienti di nuova costruzione. Vengono attribuite altresì a detta commissione le competenze della commissione tecnica di cui alla legge provinciale 21 agosto 1975, n. 45, e della commissione consultiva per gli acquisti e le forniture di cui all'art. 4 della legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14, limitatamente agli acquisti di cui all'art. 5 della legge provinciale 25 maggio 1982, n. 20 [11] .

     4 bis. Quando il sistema di aggiudicazione dei lavori e delle forniture avviene secondo le procedure di cui alla legge 8 agosto 1977, nº 584, o alla legge 30 marzo 1981, n. 113, si prescinde dal parere della commissione per le strutture sanitarie qualora la stessa si sia già espressa sul relativo programma, piano o progetto [12] .

     5. E' facoltà del presidente della commissione per le strutture sanitarie fare intervenire alle sedute della commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materie sottoposte all'esame ed al parere della commissione stessa.

     6. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa; per ciascun membro effettivo è nominato un membro supplente, su designazione degli organismi rappresentati; essa permane in carica per la durata della legislatura nell'ambito della quale è intervenuta la nomina e la sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al Consiglio provinciale. Ai membri della commissione e agli esperti, in quanto spettino, sono attribuiti i compensi e il trattamento economico di missione secondo la vigente normativa provinciale.

 

          Art. 7. Istituzione dell'Ufficio edilizia sanitaria.

     1. E' istituito il nuovo "Ufficio edilizia sanitaria".

     2. L'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, è integrato dal seguente:

     VII) Rip. IV - Lavori pubblici

     168 “Ufficio edilizia sanitaria".

     3. Le attribuzioni dell'Ufficio edilizia sanitaria sono le seguenti:

     a) progettazione e direzione lavori per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione di strutture immobiliari a carattere sanitario e delle opere accessorie;

     b) alta sorveglianza sull'attività professionale tecnica affidata a terzi;

     c) attività consultiva tecnica;

     d) accertamenti tecnici e collaudi;

     e) attività amministrativa connessa con la progettazione e la direzione lavori per la parte non svolta dall'Ufficio affari amministrativi;

     f) attività di studio e ricerche su nuove tecnologie connesse al settore delle costruzioni a carattere sanitario.

 

          Art. 8. Norma transitoria.

     1. L'Assessore ai lavori pubblici dispone, con proprio decreto, l'impegno della spesa necessaria per l'adempimento delle obbligazioni derivanti da contratti già stipulati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge dai disciolti enti ospedalieri o dalle unità sanitarie locali per l'esecuzione di lavori di costruzione e ampliamento.

     2. L'Assessore alla sanità dispone con proprio decreto l'impegno della spesa necessaria per il pagamento dei debiti derivanti dai contratti già stipulati dagli enti ospedalieri per l'acquisto di apparecchiature tecniche, di cui alla legge provinciale 21 agosto 1975, n. 45.

     3. Detti decreti, i cui effetti decorrono dalla data di estinzione degli enti ospedalieri, sono trasmessi all'organo di controllo, unitamente ai mandati di pagamento e alla documentazione di spesa.

     4. Resta fermo per quanto non previsto dal presente articolo, quanto disposto dall'art. 92, secondo comma, punto 2), della legge regionale 11 gennaio 1981, n. 1.

 

          Art. 9. Norma transitoria.

     1. Per l'esercizio finanziario 1982 il piano dei lavori previsto dall'art. 2 della presente legge deve essere presentato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Fino all'emanazione del piano sanitario provinciale i lavori e gli acquisti previsti dalla presente legge verranno effettuati secondo direttive della Giunta provinciale sentita la commissione di cui al precedente art. 6.

 

          Art. 10.

     1. La presente legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale per l'anno finanziario 1982, bensì una diversa collocazione di stanziamenti sui relativi capitoli di spesa, con l'osservanza di quanto stabilito dal comma successivo.

     2. In relazione alla mutata competenza soggettiva per quanto concerne i compiti del servizio sanitario provinciale, l'autorizzazione di spesa di cui al punto n. 47 della tabella A, annessa alla legge provinciale 28 dicembre 1981, n. 34 (legge finanziaria 1982), è aumentata di lire 7.000 milioni, di pari importo è ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al punto n. 48 della tabella medesima.

 

          Art. 11.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni:

 

 

Competenza

 

Cassa

Capitoli di nuova istituzione:

 

 

 

 

Cap. 52130 - Assegnazione alle USL di quote del fondo sanitario provinciale per il rinnovo e l'acquisto di impianti, attrezzature e apparecchiature tecnico-scientifiche sanitarie e di altri beni mobili (art. 4 della legge) - codici: 5.2 - 2.3

L.

5.000.000.000

L.

800.000.000

Cap. 52135 - Assegnazione alle USL di quote del fondo sanitario provinciale per la manutenzione straordinaria di immobili, impianti, attrezzature e altri beni mobili (art. 2 della legge) - codici - 5.2 - 2.3

L.

2.000.000.000

 

-

 

L.

7.000.000.000

L.

800.000.000

Capitoli in diminuzione:

 

 

 

 

Cap. 52230 - (modificato nel testo) Spese per lavori di costruzione, ricostruzione, ampliamento e ristrutturazione di immobili destinati al servizio sanitario provinciale, nonché per l'acquisto dei relativi arredamenti e attrezzature fisse art. 3 della legge)

L.

2.000.000.000

 

-

Cap. 52235 - (modificato nel testo) Spese per l'acquisto di nuovi impianti e apparecchiature tecnico - scientifiche per i presidi e servizi sanitari non gestiti dalla Provincia (Art. 5 della legge

L.

5.000.000.000

L.

800.000.000

 

 

7.000.000.000

L.

800.000.000

 

          Art. 12.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma già sostituito dall'art. 7 della L.P. 25 febbraio 1986, n. 5 e così ulteriormente sostituito dall'art. 17 della L.P. 18 agosto 1988, n. 33.

[2] Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 25 febbraio 1986, n. 5.

[3] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.P. 18 agosto 1988, n. 33.

[4] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.P. 16 marzo 1992, n. 7 e così modificato dall'art. 7 della L.P. 13 ottobre 1993, n. 15.

[5] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.P. 13 ottobre 1993, n. 15.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.P. 18 agosto 1988, n. 33.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1995, n. 22.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.P. 21 gennaio 1987, n. 3.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.P. 21 gennaio 1987, n. 3.

[10] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.P. 18 agosto 1983, n. 30.

[11] Comma così modificato dall'art. 3 della L.P. 18 agosto 1983, n. 30.

[12] Comma aggiunto dell'art. 11 della L.P. 21 gennaio 1991, n. 2.