§ 3.5.44 - L.P. 23 dicembre 1987, n. 35.
Integrazione della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, modificata dalla legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, sulla tutela del paesaggio.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:23/12/1987
Numero:35


Sommario
Art. 1.      1. Dopo l'art. 1 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, vengono inseriti i seguenti articoli.
Art. 2.      1. Il n. 6 della lett. b) del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, modificato dalla legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, viene sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. Nel primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, vengono soppresse le parole "con planimetria".
Art. 4. 
Art. 5.      1. All'art.
Art. 6.      1. Dopo il punto 6 del primo comma dell'art. 9 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, modificato con legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, viene aggiunto il seguente punto 7):
Art. 7.      1. Al primo comma dell'art. 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, modificato dall'art. 7 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, dopo le parole "nonché di opere idrauliche [...]
Art. 8.      1. Dopo l'art. 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, viene inserito il seguente art. 12-bis:
Art. 9.      1. Il secondo periodo del secondo comma dell'art. 18 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, modificato dall'art. 8 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, viene sostituito dal [...]
Art. 10.      1. Dopo l'art. 22 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, vengono inseriti i seguenti articoli:
Art. 11.  Norme transitorie.
Art. 12.      1. L'art. 5 della legge provinciale 13 agosto 1973, n. 27, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
Art. 13.      1. Per sopperire alle maggiori esigenze di personale degli uffici per la tutela del paesaggio di cui ai n. 79, 80 e 81 dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sono [...]
Art. 14. Disposizioni finanziarie      1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'art. 13 della presente legge, valutati in lire 60 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1987 e in lire 150 milioni all'anno a decorrere [...]
Art. 15. Variazioni al bilancio 1987      1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni (solo di competenza):
Art. 16.  Modifica alla legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4.


§ 3.5.44 - L.P. 23 dicembre 1987, n. 35.

Integrazione della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, modificata dalla legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, sulla tutela del paesaggio.

(B.U. 5 gennaio 1988, n. 1).

 

     Art. 1.

     1. Dopo l'art. 1 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, vengono inseriti i seguenti articoli.

     “Art. 1-bis

     1. Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della presente legge:

     a)i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

     b) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

     c) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare;

     d) i ghiacciai e circhi glaciali;

     e) i parchi nazionali o provinciali, nonché i territori di protezione esterna degli stessi;

     f) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

     g) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

     h) le zone di interesse archeologico.

     2. Nei territori coperti da foreste e da boschi sono consentite le utilizzazioni boschive, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, protezione, antincendio e di conservazione previste ed autorizzate in base alle norme vigenti in materia.

     3. Chiunque intende eseguire lavori nei territori definiti dal primo comma deve chiedere l'autorizzazione di cui all'art. 7.

     4. Non è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 7, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non compromettano l'assetto idrogeologico del territorio."

     "Art. 1-ter

     1. Il piano urbanistico comunale deve essere integrato da un allegato grafico nel quale vengono evidenziati i vincoli paesaggistici imposti ai sensi del precedente art. 1-bis e con i decreti di vincolo paesaggistico di cui all'art. 4."

 

          Art. 2.

     1. Il n. 6 della lett. b) del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, modificato dalla legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, viene sostituito dal seguente:

     "6) da un rappresentante delle associazioni protezionistiche altoatesine scelto dalla Giunta provinciale da terne di nominativi proposte dalle associazioni."

 

          Art. 3.

     1. Nel primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, vengono soppresse le parole "con planimetria".

 

          Art. 4. [1]

 

          Art. 5.

     1. All'art. 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 6, modificato dall'art. 4 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, viene aggiunto il seguente comma:

     "Il sindaco dà immediata comunicazione all'esperto di cui al n. 3 del primo comma dell'art. 29 dell'ordinamento urbanistico provinciale delle autorizzazioni rilasciate in difformità dal suo parere. L'esperto può richiedere entro 10 giorni che le autorizzazioni rilasciate in difformità dal suo parere vengano trasmesse assieme alla relativa documentazione all'Assessore provinciale per la tutela del paesaggio. La Giunta provinciale su proposta dell'Assessore competente può annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione sindacale entro i 60 giorni successivi alla trasmissione."

 

          Art. 6.

     1. Dopo il punto 6 del primo comma dell'art. 9 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, modificato con legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, viene aggiunto il seguente punto 7):

     "7) da un esperto agronomo dei servizi agrari-forestali".

     2. Dopo la prima fase del secondo comma dell'art. 9 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, modificata con la legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, vengono aggiunte le seguenti parole: "fatta salva la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino".

 

          Art. 7.

     1. Al primo comma dell'art. 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, modificato dall'art. 7 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, dopo le parole "nonché di opere idrauliche della seconda e terza categoria" vengono inserite le parole "e la realizzazione di discariche di interesse provinciale".

     2. Il sesto comma dell'art. 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, sostituito dall'art. 7 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, viene sostituito dal seguente:

     "6. Entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento del Presidente della Giunta provinciale di cui al precedente secondo comma è data facoltà di ricorso alla Giunta provinciale, la quale decide entro 90 giorni, su parere di uno o due esperti, scelti dall'albo di cui all'art. 47 dell'ordinamento urbanistico provinciale. Qualora il parere dell'esperto o degli esperti non venga reso entro 70 giorni dalla presentazione del ricorso, la Giunta provinciale decide comunque. Qualora la Giunta non decidesse entro i 90 giorni il ricorso si intende accolto."

     3. All'art. 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, sostituito dall'art. 7 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, viene aggiunto il seguente comma:

     "9. Qualora prima dell'emissione del parere della seconda commissione o degli esperti di cui ai commi precedenti si renda necessario l'effettuazione di un sopralluogo e le avverse condizioni metereologiche invernali non lo permettano nei termini previsti, l'assessore provinciale competente può concedere una proroga fino al massimo di 30 giorni dal termine per la consegna del parere. Della proroga del termine devono essere informati l'interessato ed il comune competente per territorio."

 

          Art. 8.

     1. Dopo l'art. 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, viene inserito il seguente art. 12-bis:

     "1. Per la valutazione sull'impatto paesaggistico dei progetti per la regolazione dei corsi d'acqua, di difesa del suolo e viabilità agraria e forestale di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, che saranno eseguite in economica, la commissione di cui all'art. 2 della legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21, e successive modifiche, viene integrata da un funzionario della ripartizione competente per la tutela del paesaggio iscritto nell'albo degli esperti previsto dall'art. 47 dell'ordinamento urbanistico provinciale. I progetti debbono contenere gli allegati prescritti dall'art. 7 della legge provinciale 14 giugno 1983, n. 17, e dell'art. 9 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35.

     2. Per l'espressione del parere paesaggistico i summenzionati progetti, ad eccezione degli interventi di cui al precedente art. 1-bis, punto 2, e dei lavori urgenti di prevenzione e di pronto intervento, debbono essere sottoposti all'esame della commissione composta ai sensi del precedente comma, prescindendo dall'ammontare dei preventivi di spesa.

     3. L'esperto può chiedere la trasmissione dei progetti per l'esame alla seconda Commissione provinciale per la tutela del paesaggio, la quale si esprime entro 30 giorni dalla data di ricezione. Trascorso tale termine o in caso di ricorso al parere espresso, la decisione spetta alla Giunta provinciale, che si pronuncia nei successivi 30 giorni. Il parere positivo dell'esperto, rispettivamente della secondo Commissione provinciale per la tutela del paesaggio sostituisce l'autorizzazione ai sensi dell'art. 12.

     4. Le opere di regolazione dei corsi d'acqua e non le opere di viabilità agraria e forestale non eseguiti in economia dall'Amministrazione provinciale, devono essere autorizzate con le modalità di cui all'art. 12."

 

          Art. 9.

     1. Il secondo periodo del secondo comma dell'art. 18 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, modificato dall'art. 8 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, viene sostituito dal seguente: "L'Amministrazione provinciale può facilitare lo studio, la conservazione e valorizzazione dei beni sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della presente legge, mediante il conferimento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e progettazione ad esperti, nonché, sentita la seconda Commissione provinciale per la tutela del paesaggio, mediante la concessione di contributi o sussidi da erogarsi direttamente ai proprietari, possessori o detentori, o affidando il compito agli enti ed organizzazioni di cui sopra."

     2. All'art. 18 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, integrato dall'art. 7 della legge provinciale 12 marzo 1981, n. 7, vengono aggiunti i seguenti commi:

     "4. Per la conservazione a lungo termine di beni di cui alle lettere a), c) e e) del primo comma dell'art. 1 della presente legge, l'Amministrazione provinciale ha facoltà di effettuare contratti d'acquisto o d'affitto a lunga scadenza. Per l'acquisto o affitto di zone vincolate, da parte di Comuni od associazioni protezionistiche legalmente riconosciute, l'Amministrazione provinciale può concedere un contributo fino al 50% dell'importo del contratto d'acquisto o d'affitto.

     5. Per l'esecuzione di lavori di mantenimento del quadro paesaggistico in zone tutelate l'Amministrazione provinciale può concedere, su proposta della prima Commissione provinciale per la tutela del paesaggio, premi incentivanti.

     6. L'Amministrazione provinciale può inoltre assumersi l'onere dell'assicurazione contro i rischi per responsabilità civile contro terzi per le aree e singoli oggetti tutelati."

 

          Art. 10.

     1. Dopo l'art. 22 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, vengono inseriti i seguenti articoli:

Art. 22-bis - 1. La Provincia sottopone a specifica normativa d'uso e di valorizzazione paesaggistica ed ambientale il territorio provinciale, mediante la redazione del piano paesaggistico o del piano territoriale provinciale con specifica considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali."

Art. 22- ter - 1. I provvedimenti di autorizzazione del sindaco di cui all'art. 8, qualora non vengano annullati ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, i provvedimenti di autorizzazione del Presidente della Giunta provinciale di cui agli articoli 11 e 12, contro i quali non venga presentato ricorso ai sensi del sesto comma dell'art. 12, i provvedimenti di autorizzazione del Presidente della Giunta provinciale di cui all'art. 13 e le decisioni della Giunta provinciale su ricorso sono definitivi."

Art. 22-quater - 1. Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige la Provincia utilizza per le violazioni di cui alla presente legge le sanzioni previste dall'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, con riferimento all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47."

 

          Art. 11. Norme transitorie.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta provinciale predisporrà gli allegati grafici di cui all'art. 1-ter inserito con la presente legge nella legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, provvedendo ai necessari adeguamenti derivanti dalle modifiche ai piani urbanistici comunali intercorse tra l'emanazione del decreto di vincolo di cui all'art. 4 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e l'entrata in vigore della presente legge. Gli allegati grafici vengono approvati dalla Giunta provinciale e trasmessi ai singoli comuni territorialmente interessati che ne prendano atto. Per rispettare il predetto termine la Giunta provinciale può incaricare liberi professionisti per la redazione degli allegati grafici e ai sensi dell'art. 56 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, può essere nominato un funzionario delegato.

     2. La Giunta provinciale entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge determina quali dei corsi d'acqua classificati pubblici ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvati con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, possono per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi, in tutto o in parte dal vincolo paesaggistico imposto con la lett. b) del primo comma dell'art. 1-bis inserito con la presente legge nella legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16.

     3. Per le opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ad esclusione delle opere per la difesa militare e delle grandi derivazioni di acque a scopo idroelettrico, si continua ad applicare l'art. 15 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, modificato dall'art. 8 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37.

 

          Art. 12.

     1. L'art. 5 della legge provinciale 13 agosto 1973, n. 27, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     "Divieti particolari - 1. E' vietato durante tutto l'arco dell'anno bruciare qualsiasi tipo di manto vegetale, come scarpate di strade e ferrovie, argini di corsi d'acqua, siepi, ecc.

     2. Inoltre è vietato lo sfalcio dei canneti e cariceti nel periodo dal 15 marzo al 1° settembre di ogni anno."

 

          Art. 13.

     1. Per sopperire alle maggiori esigenze di personale degli uffici per la tutela del paesaggio di cui ai n. 79, 80 e 81 dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sono aumentate le dotazioni organiche di cui ai sottospecificati ruoli compresi negli allegati A e B della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, come in seguito indicato:

     Ruolo amministrativo:

     due posti nella IV qualifica funzionale.

     Ruolo speciale dei servizi tecnici:

     un posto nella IV qualifica funzionale;

     due posti nella IV qualifica funzionale.

     Ruolo speciale della carriera direttiva dei servizi della programmazione economica e del coordinamento territoriale:

     due posti di urbanistica di III classe.

 

          Art. 14. Disposizioni finanziarie

     1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'art. 13 della presente legge, valutati in lire 60 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1987 e in lire 150 milioni all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1988, si provvede:

     a) per l'anno 1987, mediante riduzione per lire 60 milioni del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio);

     b) per il biennio 1988-1989, mediante utilizzo di una quota di lire 300 milioni dello stanziamento previsto per lo stesso periodo alla Sezione 1, settore 1.2 - lett. b.1) del bilancio pluriennale 1987-1989 della Provincia.

     2. Le spese per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, che non trovino capienza negli stanziamenti già autorizzati nel bilancio di previsione per l'anno 1987 per l'applicazione della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, saranno autorizzate con successivo provvedimento legislativo.

 

          Art. 15. Variazioni al bilancio 1987

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni (solo di competenza):

In aumento

 

 

Cap. 12100 - Assegni fissi e competenze accessorie al personale, compresi oneri previdenziali ed assistenziali

L.

60.000.000

In diminuzione

 

 

Cap. 102115 - Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi (spese correnti)

L.

60.000.000

 

          Art. 16. Modifica alla legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4.

     1. L'ultimo periodo del primo comma dell'art. 34 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, è stralciato.

     2. Nell'art. 40 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, le parole "entro il termine del 31 dicembre 1986" vengono sostituite con le parole "entro il termine del 31 dicembre 1987".

     3. Il termine per la denuncia al catasto del 30 giugno 1987 di cui al secondo comma dell'art. 42 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, è prorogato al 30 giugno 1988.

     4. Nel quarto comma dell'art. 42 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, le parole "successivamente al 31 dicembre 1986" sono sostituite con la parole "successivamente al 30 giugno 1988".


[1] Articolo abrogato dall'art. 134 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.