Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 09/11/2001 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto. |
Art. 2. Contenuto e limiti della responsabilità amministrativa. |
Art. 3. Risarcimento del danno a terzi. |
Art. 4. Limite patrimoniale della responsabilità amministrativa. |
Art. 5. Obbligo di denuncia. |
Art. 6. Rappresentanza e difesa in giudizio e rimborso spese. |
Art. 7. Estensioni agli estranei svolgenti funzioni istituzionali. |
Art. 8. Disposizioni finanziarie. |
Art. 9. Modifiche di leggi provinciali. |
Art. 10. Abrogazione di norme. |
§ 2.1.108 - L.P. 9 novembre 2001, n. 16.
Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia e degli Enti provinciali.
(B.U. 27 novembre 2001, n. 49).
Art. 1. Oggetto.
1. La presente legge disciplina la responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia autonoma di Bolzano nonché degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate.
Art. 2. Contenuto e limiti della responsabilità amministrativa.
1. Danno luogo a responsabilità amministrativa:
a) il causare danni a terzi nell'esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei compiti di servizio nonché per violazione degli obblighi di servizio e di comportamento;
b) il causare danni, anche non materiali, all'ente di appartenenza, all'ente assegnato o ad amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza nell'esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei compiti di servizio nonché per violazione degli obblighi di servizio e di comportamento;
c) il causare danni alle finanze degli enti di cui alla lettera b) per fatti od omissioni di natura contabile nonché per le spese assunte dagli stessi per effetto del vincolo di solidarietà.
2. La responsabilità amministrativa è limitata ai fatti, ai comportamenti ed alle omissioni posti in essere con dolo o colpa grave.
3. Costituiscono in particolare colpa grave:
a) la grave violazione di norme determinata da negligenza inescusabile;
b) l'affermazione o la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente esclusa o provata sulla base della documentazione a disposizione;
c) il causare danni o la mancata prevenzione di danni nonostante la facile prevedibilità dell' evento dannoso;
d) la violazione delle elementari regole di comportamento o l'atteggiamento di grave disinteresse nell'esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei compiti affidati [1].
4. Resta ferma l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Nel valutare il grado della responsabilità amministrativa deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'ente in relazione al comportamento degli amministratori o del personale.
5. Rimane esclusa ogni responsabilità amministrativa per il personale che ha eseguito ordini di servizio rinnovati per iscritto a seguito di motivato rifiuto scritto di eseguirli perché ritenuti illegittimi, salvo che si tratti di attività vietate dalla legge penale. Resta ferma la responsabilità di chi ha impartito tale ordine o di chi si sia avocato l'affare.
6. Nel caso di organi collegiali, la responsabilità si imputa soltanto ai componenti che hanno espresso voto favorevole, i quali rispondono solidalmente.
Art. 3. Risarcimento del danno a terzi.
1. Ferma restando la responsabilità civile e penale degli amministratori e del personale, gli enti di cui all'articolo 1 provvedono direttamente, anche per conto degli amministratori e del personale, al risarcimento dei danni a terzi, salva l'azione di rivalsa nei confronti degli amministratori e del personale per l'accertamento della responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 2 da parte dell'organo giurisdizionale contabile.
2. Ai fini di cui al comma 1 gli enti sono autorizzati a concedere, anche in pendenza di procedimento penale, anticipazioni nonché a transigere le vertenze, senza alcun pregiudizio per gli interessi degli amministratori e del personale ritenuti responsabili.
3. Gli enti provvedono altresì al pagamento delle sanzioni amministrative per le violazioni afferenti la propria attività istituzionale qualora sussista la responsabilità diretta o solidale degli enti medesimi, salva l’azione di rivalsa ai sensi del comma 1 [2].
4. Su richiesta degli enti di cui all'articolo 1 la Provincia può provvedere per conto degli stessi agli adempimenti amministrativi necessari ai fini di cui ai commi 1 e 2.
Art. 4. Limite patrimoniale della responsabilità amministrativa.
1. Gli amministratori ed il personale rispondono per una somma non superiore alla metà di un'annualità del compenso o stipendio complessivo, al netto delle trattenute previste per legge, percepito al tempo in cui l'azione di responsabilità è proposta. In caso di intervenuta cessazione dal servizio o dal mandato tale annualità viene calcolata sull'ultimo stipendio mensile in godimento o sull'ultimo compenso percepito prima della cessazione. Tale limitazione non si applica ai fatti od omissioni commessi con dolo. Quando la rifusione avviene mediante trattenuta sullo stipendio l'importo da corrispondere mensilmente non può superare un quinto dello stipendio netto [3]. (***)
2. Rimane comunque salva l'azione disciplinare per fatti od omissioni comportanti responsabilità amministrativa.
Art. 5. Obbligo di denuncia.
1. Gli amministratori ed i dirigenti degli enti di cui all'articolo 1, da individuarsi dagli enti stessi, sono tenuti a denunciare all'organo competente della Corte dei Conti i fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa.
2. La denuncia deve contenere tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità amministrativa e la determinazione del danno, con indicazione delle generalità complete degli amministratori o del personale ritenuti responsabili, dei fatti, dei comportamenti tenuti, delle deviazioni dalle regole normative nonché dell'ammontare del danno o comunque degli elementi necessari per determinarlo.
Art. 6. Rappresentanza e difesa in giudizio e rimborso spese.
1. Gli enti di cui all'articolo 1 curano, su richiesta degli amministratori e del personale, comandato, incaricato o temporaneo o comunque in servizio, compreso il personale in rapporto di volontariato, la loro rappresentanza e difesa nei giudizi civili, nei quali siano rimasti coinvolti per fatti o cause di servizio, tramite gli avvocati alle dipendenze degli stessi, salvo che sussista un conflitto di interessi.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, gli enti di cui all'articolo 1 rimborsano, su richiesta, agli amministratori e al personale di cui al comma 1, su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe professionali, le spese legali e peritali nonché le spese giudiziarie, sostenute dagli stessi per la propria difesa in giudizi penali, civili o di responsabilità amministrativa, nei quali siano rimasti coinvolti per fatti o cause di servizio non commessi con dolo o colpa grave.
3. Gli enti di cui all'articolo 1 possono concedere anticipi sulle spese di cui al comma 2 in misura non superiore a quelle risultanti dalle richieste dei difensori e dei periti, a condizione che gli amministratori e il personale si impegnino a restituire gli anticipi stessi in caso di accertamento della loro responsabilità amministrativa ed autorizzino gli enti stessi a dedurre i relativi importi dagli emolumenti ad essi spettanti, nei limiti di legge. Gli amministratori ed il personale già cessati dall'incarico o dal servizio devono presentare idonea garanzia bancaria.
4. Per ciascun grado del giudizio il rimborso delle spese legali è limitato a quelle sostenute per un solo difensore e per l'eventuale domiciliatario. Il rimborso delle spese peritali è limitato alle spese per un solo professionista, per singolo ramo o disciplina attinenti all'oggetto della perizia.
5. I rimborsi di cui al presente articolo spettano anche per le spese legali e peritali relative a procedimenti penali, civili o di responsabilità amministrativa, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Nel caso di una responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 2, accertata dall'autorità competente, gli amministratori ed il personale sono tenuti a rimborsare all'ente le anticipazioni. Il relativo importo non può comunque superare, in caso di fatti od omissioni non commessi con dolo, l'importo di cui all'articolo 4, comma 1.
Art. 7. Estensioni agli estranei svolgenti funzioni istituzionali.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche alle persone estranee che esercitano presso gli enti di cui all'articolo 1 funzioni istituzionali in seno ad organi collegiali o partecipano allo svolgimento di funzioni istituzionali pur ché per legge, regolamento o contratto non debbano assumere in proprio il relativo rischio.
Art. 8. Disposizioni finanziarie.
1. La spesa per l'attuazione degli articoli 3 e 6 della presente legge è valutata in lire 350 milioni all'anno e trova copertura nella cessazione degli oneri per l'attuazione delle disposizioni legislative modificate o abrogate dagli articoli 9 e 10.
2. La spesa a carico dell'esercizio finanziario 2000, stabilita nella misura di lire 300 milioni, trova copertura nella corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 12105 dello stato di previsione della spesa per l'anno 2000.
3. Nel bilancio provinciale per l'anno 2000 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
in diminuzione
Cap. 12105 - Spese per assicurazioni di responsabilità civile dell'amministrazione e del personale. Spese per l'assicurazione dell'amministrazione contro le rivalse dell'I.N.A.I.L. Spese per l'assicurazione del personale e degli amministratori provinciali, ecc.
Lire 300.000.000
in aumento
Cap. 12106 (di nuova istituzione) - Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali in favore degli amministratori e del personale (artt. 3 e 6 della presente legge)
COD/01.2-1.4/1.1.141.1.01.01
Lire 300.000.000
4. All'integrazione dello stanziamento sul capitolo di spesa 12106 può provvedersi ai sensi dell'articolo 18 della
Art. 9. Modifiche di leggi provinciali.
1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della
"e) assicurazione degli alunni;"
2. L'articolo 90 della
"Art. 90 (Assicurazioni) - 1. L'assicurazione degli alunni prevista dagli articoli 2 e 14 della
3. L'articolo 33 della
"Art. 33 (Assicurazione degli assistiti) - 1. Fermo restando quanto previsto dalla lettera f) del comma 4 dell'articolo 9 e dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10, i delegatari dei servizi sociali provvedono all'assicurazione contro gli infortuni di tutti gli assistiti."
4. Il comma 6 dell'articolo 23 della
"6. Gli enti gestori dei servizi sociali possono autorizzare la presenza attiva nelle strutture e nei servizi di operatori volontari. I volontari seguono le istruzioni loro impartite dai responsabili, possono fruire di vitto e, se del caso, di alloggio gratuito, ove necessario per esigenze di servizio, nonché percepire le eventuali provvidenze e rimborsi previsti dalle vigenti norme in materia di volontariato sociale."
5. Il comma 2 dell'articolo 18 della
"2. Nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge sono assicurati per gli infortuni i componenti delle commissioni esaminatrici, il segretario, i partecipanti alle prove di ammissione ed ai corsi di formazione di cui all'articolo 8, comma 1, compresi gli istruttori."
6. Il comma 2 dell'articolo 21 della
"2. I componenti ed i segretari delle commissioni d'esame nonché i candidati agli esami ed i partecipanti ai corsi di abilitazione di cui all'articolo 6, comma 2, compresi gli istruttori e gli allievi, nell'ambito del tirocinio didattico, limitatamente alle attività tecniche e pratiche, sono assicurati a cura e spese dell'amministrazione provinciale per i danni alla persona derivanti dall'esercizio delle relative attività."
7. L'articolo 5 della
"Art. 5 (Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) - 1. Nel quadro delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 30 del
Art. 10. Abrogazione di norme.
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
a) gli articoli 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 della
b) il comma 6 dell'articolo 18 della
c) il comma 2 dell'articolo 14 della
d) l'articolo 7 della
e) l'articolo 9 della
f) il comma 2 dell'articolo 3 della
g) l'articolo 7 della
h) il comma 1 dell'articolo 13 della
i) l'articolo 13 della
j) l'articolo 25 della
k) gli articoli 71, 72, 73 e 74 della
l) l'articolo 10 della
m) i commi 4 e 5 dell'articolo 7 della
n) il comma 3 dell'articolo 27 della
o) l'articolo 11 della
p) gli articoli 2, 3, 6 ed i commi 1 e 4 dell'articolo 11 della
q) la
r) l'articolo 72 della
2. Nei confronti del personale degli enti di cui all'articolo 1 non si applicano, inoltre, tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.
[1] Il comma 3 dell’articolo 2 non viene promulgato, in quanto dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 340/2001 del 24.10.2001.
[2] Comma così sostituito dall’art. 2 della
[3] Il comma 1 dell’articolo 4 non viene promulgato, in quanto dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 340/2001 del 24.10.2001.