§ 3.5.59 - L.P. 24 luglio 1998, n. 7.
Valutazione dell'impatto ambientale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:24/07/1998
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Obiettivi.
Art. 2.  Ambito di applicazione.
Art. 3.  Procedura di VIA per progetti.
Art. 4.  Documentazione.
Art. 5.  VIA per piani e programmi.
Art. 6.  Partecipazione pubblica.
Art. 7.  Esame del progetto e del SIA.
Art. 8.  Autorizzazione.
Art. 9.  Pubblicità della pronuncia sulla compatibilità ambientale.
Art. 10.  Applicazione delle norme nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Art. 11.  Sanzioni.
Art. 12.  Comitato VIA.
Art. 13.  Procedura di approvazione cumulativa.
Art. 13 bis.  Approvazione dei progetti di impianti IPPC.
Art. 14.  Vigilanza.
Art. 14 bis.  (Durata dell'approvazione).
Art. 14 ter.  Autorizzazione all’esercizio.
Art. 14 quater.  Autorizzazione all’esercizio degli impianti IPPC.
Art. 15.  Abrogazioni.
Art. 16.  Modifica alla legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, concernente “Provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto ed in edifici e locali chiusi di lavoro”.
Art. 17.  Modifica alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, concernente “Norme per la tutela della acque da inquinamenti e per la disciplina degli scarichi”.
Art. 18.  Modifica alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, concernente “Tutela del paesaggio”.


§ 3.5.59 - L.P. 24 luglio 1998, n. 7. [1]

Valutazione dell'impatto ambientale.

(B.U. 4 agosto 1998, n. 32).

 

     Art. 1. Obiettivi.

     1. Al fine di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale della vita, e proteggere l'ambiente, i progetti pubblici e privati che possono avere probabili rilevanti ripercussioni sull'ambiente sono sottoposti alla valutazione dell'impatto ambientale, di seguito denominata VIA.

     2. La VIA individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e conformemente alle disposizioni della presente legge, gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

     a) l'uomo, la fauna e la flora;

     b) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;

     c) i beni materiali ed il patrimonio culturale;

     d) l'interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c).

 

          Art. 2. Ambito di applicazione.

     1. Formano oggetto della VIA tutti i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione.

     2. In casi eccezionali, la Giunta provinciale, su parere conforme del Comitato VIA, può esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalla VIA. In tal caso deve:

     a) esaminare se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni così raccolte;

     b) mettere a disposizione del pubblico interessato le informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;

     c) informare la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e fornire alla stessa le informazioni che mette a disposizione del pubblico.

 

          Art. 3. Procedura di VIA per progetti.

     1. Negli allegati 1 e 2 sono individuati i progetti che, in quanto appartenenti a determinate classi, hanno ripercussioni di rilievo sull'ambiente e devono in ogni caso formare oggetto di VIA. Gli allegati alla presente legge possono essere modificati con regolamento di esecuzione anche al fine di assicurare la conformità alle disposizioni statali ed europee. [2]

     2. Il presidente del Comitato VIA verifica se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura VIA in base agli allegati 1 e 2 [3].

     3. Nel caso di estensioni di progetti la procedura di VIA di cui al comma 1 si applica quando tale estensione o la somma delle estensioni degli ultimi cinque anni - compresa l'attuale richiesta - supera il 50 per cento della soglia limite oppure il 30 per cento della soglia limite per progetti ricadenti nelle aree protette; per estensioni inferiori a queste percentuali oppure per modifiche si applica la verifica di cui al comma 2. [4]

     4. Qualora la procedura di VIA sia stata applicata su un progetto preliminare, il relativo progetto definitivo o esecutivo è sottoposto al comitato VIA che entro il termine di 60 giorni esprime un parere sulla conformità al progetto preliminare. Entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del parere del comitato VIA, la Giunta provinciale decide se approvare il progetto definitivo o esecutivo o sottoporlo alla procedura di VIA. [5]

 

          Art. 4. Documentazione.

     1. Nel regolamento di esecuzione è determinata la documentazione che il committente deve allegare alla domanda di autorizzazione. Tramite tale documentazione devono essere fornite le informazioni relative al progetto e alle sue ripercussioni sull'ambiente specificate nell'allegato 3. In ogni caso il committente deve fornire:

     a) una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni;

     b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi;

     c) i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente;

     d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale;

     e) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d).

     2. È facoltà del committente chiedere al presidente del Comitato VIA la definizione delle informazioni comprese nell'allegato 3, che devono essere fornite nello studio di impatto ambientale, di seguito denominato SIA. Il presidente del Comitato VIA procede in questo caso alla nomina del gruppo di lavoro VIA ai sensi dell'articolo 7.

 

          Art. 5. VIA per piani e programmi.

     1. Piani e programmi possono essere sottoposti alla procedura di VIA su proposta della Giunta provinciale.

     2. Nel regolamento di esecuzione è determinata la documentazione che il committente deve allegare alla relativa domanda che va presentata al Comitato VIA.

 

          Art. 6. Partecipazione pubblica.

     1. Il progetto ed il relativo SIA vanno depositati per la durata del procedimento presso l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro, di seguito denominata Agenzia, e nel comune o nei comuni in cui viene realizzata l'opera o l'intervento.

     2. Del deposito del progetto e del SIA è dato avviso, a cura dell'Agenzia ed a spese del committente, su almeno due giornali quotidiani locali, di cui uno in lingua tedesca ed uno in lingua italiana. Il procedimento si intende avviato a tutti gli effetti dalla data ultima di pubblicazione di tale avviso.

     3. Chiunque può prendere visione del progetto e dello studio di impatto ambientale e presentare, entro il termine di 30 giorni dalla data ultima di pubblicazione di cui al comma 2, osservazioni scritte all'Agenzia. Il richiedente può prendere visione di tali osservazioni.

     4. Entro il termine di cui al comma 3, il Comune interessato al progetto o il rappresentante legale di un'associazione ambientalistica operante a livello provinciale può richiedere all'autorità competente per la VIA la presentazione pubblica del progetto e del relativo SIA, presentazione alla quale va invitato il committente. Il verbale di tale audizione pubblica va trasmesso al Comitato VIA.

 

          Art. 7. Esame del progetto e del SIA.

     1. Per l'esame del progetto e del relativo SIA il presidente del Comitato VIA nomina un rappresentante del Comitato VIA e dell'Ufficio VIA ed, a seconda del progetto, ulteriori esperti interni ed esterni. Tale gruppo di lavoro, formato specificamente per ciascun progetto, in seguito denominato gruppo di lavoro VIA, esamina il progetto e il relativo SIA e rilascia entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni scritte di cui all'articolo 6, comma 3, un giudizio tecnico-scientifico di qualità, tenendo conto di eventuali osservazioni.

     2. Il Comitato VIA esamina il SIA ed ogni altro atto e documento ed emette, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione del giudizio di qualità da parte del gruppo di lavoro VIA, un parere motivato sull'impatto ambientale del progetto, tenendo conto anche di eventuali osservazioni di cui all'articolo 6. Il committente ha diritto di essere ascoltato, prima del rilascio del parere, dal comitato VIA. il parere può contenere anche indicazioni su provvedimenti per evitare, limitare o compensare le conseguenze negative, così come la predisposizione di misure di controllo che debbano essere previste all'atto della realizzazione del progetto.

 

          Art. 8. Autorizzazione.

     1. La Giunta provinciale si pronuncia sulla compatibilità ambientale del progetto entro 30 giorni dalla ricezione del parere del Comitato VIA, tenendo conto anche di eventuali osservazioni di cui all'articolo 7.

     2. L'autorizzazione ai fini della VIA sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, i pareri ed i nulla osta richiesti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela della natura e del paesaggio, della gestione rifiuti, dell'acqua, dell'aria e dell'inquinamento acustico e di vincolo idrogeologico-forestale.

     3. Gli atti autorizzativi o consultivi di competenza provinciale, diversi da quelli indicati nel comma 2, e la concessione edilizia, ove richiesta, non possono essere rilasciati prima dell'autorizzazione ai fini della VIA.

 

          Art. 9. Pubblicità della pronuncia sulla compatibilità ambientale.

     1. L'esito della pronuncia sulla compatibilità ambientale viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Vengono fornite le seguenti informazioni:

     a) il contenuto della decisione e le condizioni eventualmente aggiunte alla decisione;

     b) i motivi principali e le considerazioni su cui è basata la decisione;

     c) eventualmente una descrizione delle principali misure utili per prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli effetti negativi gravi.

 

          Art. 10. Applicazione delle norme nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

     1. Per i progetti soggetti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 all'intesa con la Provincia, si applica l'articolo 8 della presente legge.

 

          Art. 11. Sanzioni.

     1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisce reato a norma delle leggi vigenti, e nel qual caso non si applicano le sanzioni amministrative, sono stabilite le sanzioni amministrative di cui al comma 2.

     2. Chiunque intraprenda la realizzazione di un progetto per il quale è prevista la VIA senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 8, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa da Euro 6.058 a Euro 60.580. Al pagamento di una sanzione amministrativa da Euro 3.029 a Euro 30.290 soggiace chi non rispetti le prescrizioni particolari imposte con la valutazione positiva dell'impatto ambientale. [6]

     3. In caso di una infrazione ai sensi del comma 2, l'Assessore provinciale competente in materia di tutela dell'ambiente sospende immediatamente i lavori e ordina il ripristino dello stato originario entro un termine stabilito. Decorso tale termine senza che il contravventore vi abbia provveduto, all'esecuzione dei lavori necessari per la riduzione in pristino si provvede d'ufficio, a spese del contravventore. Al recupero delle relative spese si provvede con l'osservanza del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

     4. Nel caso in cui la riduzione in pristino non sia possibile o possibile solo parzialmente, il contravventore deve risarcire il danno arrecato all'ambiente e presentare il progetto e lo SIA per l'approvazione in sanatoria ai sensi dell'articolo 3 e seguenti della presente legge. L'entità del risarcimento è determinata dall'Assessore provinciale competente in materia di tutela dell'ambiente, sentite le ripartizioni competenti di cui all'articolo 7. Per la riscossione dell'importo determinato a titolo di risarcimento si applica il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

     5. All'accertamento delle infrazioni di cui alla presente legge provvede il personale delle ripartizioni competenti.

 

          Art. 12. Comitato VIA.

     1. Il comitato VIA è composto:

     a) da un rappresentante del Dipartimento competente per l’ambiente, designato dall’assessore provinciale competente per l’ambiente [7];

     b) da un rappresentante della Ripartizione Sanità in qualità di esperto nel settore dell'igiene e della sanità pubblica, designato dal direttore di ripartizione;

     c) da un rappresentante della Ripartizione competente per la tutela del paesaggio e della natura, designato dal direttore di ripartizione;

     d) da un rappresentante della Ripartizione competente per la tutela delle acque, designato dal direttore di ripartizione;

     e) da un rappresentante della Ripartizione competente per l'adozione di provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria e per la tutela dal rumore, designato dal direttore di ripartizione;

     f) da un rappresentante della Ripartizione competente per l'urbanistica, designato dal direttore di ripartizione;

     g) da due esperti esterni nel campo della tutela della natura e dell'ambiente, scelti dall'Assessore provinciale alla tutela della natura e dell'ambiente da una quaterna proposta dalle associazioni ambientalistiche.

     2. Il comitato VIA nomina altri membri con diritto di voto, che a seconda del tipo di progetto possono essere scelti fra le ripartizioni dell'amministrazione provinciale nonché fra esperti esterni nel campo della tutela della natura e dell'ambiente.

     3. Per ogni membro del comitato VIA di cui ai commi 1 e 2 è nominato un membro supplente che sostituisce il membro effettivo in caso di assenza o impedimento. Il comitato VIA è legalmente costituito con la presenza dei 2/3 dei suoi componenti. [8]

     4. I membri del comitato VIA di cui al comma 1 vengono nominati con delibera della Giunta provinciale. Nella delibera di nomina la Giunta provinciale stabilisce il presidente e il vicepresidente del comitato.

     5. I membri di cui al comma 1 restano in carica per la durata della legislatura del Consiglio provinciale.

     6. Il Comitato VIA svolge le funzioni del Comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, di cui alle leggi provinciali 6 settembre 1973, n. 61, 20 novembre 1978, n. 66, 4 giugno 1973, n. 12 e 6 settembre 1973, n. 63. [9]

 

          Art. 13. Procedura di approvazione cumulativa.

     1. Per le attività non soggette alla procedura di VIA ma soggette a più di due approvazioni, autorizzazioni o pareri vincolanti da parte dell'amministrazione provinciale, richiesti dalle vigenti disposizioni di legge in materia della tutela dell'acqua, dell'aria e dell'inquinamento acustico, della gestione dei rifiuti, di tutela della natura e del paesaggio, della pesca, della gestione delle risorse idriche nonché di vincolo idrogeologico-forestale, si applica la procedura di approvazione cumulativa di cui ai seguenti commi.

     2. I progetti per le succitate attività vengono presentati all'Agenzia in un numero di copie stabilite nel regolamento di esecuzione, corredati dagli allegati previsti dalle singole leggi provinciali tramite il comune. Qualora per l'attività progettata vada richiesta anche la concessione edilizia, la documentazione deve essere integrata con il parere della commissione edilizia. Inoltre devono essere forniti i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente. Progetti di interesse provinciale, per i quali non è richiesta una concessione edilizia, vengono presentati direttamente all'Agenzia.

     3. Il direttore dell'Agenzia stabilisce a quali autorizzazioni, approvazioni o pareri il progetto sia da sottoporre, ai sensi delle leggi provinciali di cui al comma 1, ed indice una conferenza dei direttori degli uffici provinciali di volta in volta competenti per l'applicazione delle leggi, nel qual caso il direttore d'ufficio può delegare un rappresentante dell'ufficio. Nelle ripartizioni i cui uffici sono decentrati su tutto il territorio provinciale, il direttore della ripartizione competente può incaricare un direttore d'ufficio nonché un supplente che rappresenti la ripartizione nella conferenza dei direttori d'ufficio.

     4. La conferenza dei direttori d’ufficio, presieduta dal Presidente del Comitato VIA, esprime un parere vincolante sul progetto. Tale parere deve essere comunicato al comune e a colui che ha presentato il progetto dalla ripartizione competente per la VIA entro il termine di 60 giorni dal ricevimento degli allegati progettuali completi [10].

     5. Il parere espresso dalla conferenza dei direttori d'ufficio sostituisce tutte le autorizzazioni e tutti i pareri previsti dalla normativa vigente nelle materie di competenza provinciale di cui al comma 1.

     6. Contro il parere della conferenza dei direttori d'ufficio può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione.

     7. Per progetti relativi ad ampliamento o ristrutturazione che superano le soglie previste dall'allegato 1 e 2 si applica la procedura di VIA.

     8. La procedura di approvazione cumulativa non si applica a quelle categorie di opere, stabilite nel regolamento di esecuzione, che per i loro effetti sulle materie della tutela dell'acqua, dell'aria e dell'inquinamento acustico, della gestione dei rifiuti, di tutela della natura e del paesaggio nonché della gestione delle risorse idriche rappresentano degli interventi non sostanziali e che sono autorizzati dal sindaco, fermi restando le autorizzazioni od i pareri prescritti dalla normativa vigente nei settori delle foreste e della pesca. Contro l'autorizzazione del sindaco può essere presentato ricorso all'Agenzia entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione.

     9. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge e all'articolo 1 della legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, concernente “Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse provinciale”, il rappresentante dell'Agenzia nel comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici può trasmettere il progetto per l'esame all'Agenzia.

 

          Art. 13 bis. Approvazione dei progetti di impianti IPPC. [11]

     1. Per gli impianti IPPC di cui all’allegato V partecipano al procedimento per l’approvazione dei progetti ai sensi della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, altri membri con diritto di voto, che a seconda del tipo di progetto possono essere scelti fra le ripartizioni dell’amministrazione provinciale.

 

          Art. 14. Vigilanza. [12]

     1. Le ripartizioni provinciali competenti per le materie di cui all’articolo 8, comma 2, all’articolo 13, comma 1, e all’articolo 13-bis vigilano sull’esecuzione delle opere e degli interventi che abbiano ottenuto la valutazione positiva di impatto ambientale o l’autorizzazione di cui all’articolo 13-bis o il parere di cui all’articolo 13, nonché sull’osservanza delle relative prescrizioni.

 

          Art. 14 bis. (Durata dell'approvazione). [13]

     1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 13 hanno una validità di cinque anni. Tale validità, su richiesta e sentito il parere del Presidente del Comitato VIA, può essere prorogata di ulteriori due anni.

 

          Art. 14 ter. Autorizzazione all’esercizio. [14]

     1. Per i progetti per i quali si applica la procedura di approvazione cumulativa o la valutazione d’impatto ambientale, per i quali siano prescritti più di due autorizzazioni dalla parte dell’Agenzia, l’interessato deve presentare, una volta realizzato il progetto, all’Agenzia domanda per il rilascio dell’autorizzazione. La conferenza dei direttori d’ufficio rilascia, secondo i procedimenti previsti dalle singole leggi ambientali, un’autorizzazione che sostituisce tutte le autorizzazioni e tutti i pareri previsti in materia di ambiente.

 

          Art. 14 quater. Autorizzazione all’esercizio degli impianti IPPC. [15]

     1. Per gli impianti IPPC di cui all’allegato V i gestori dopo l’esecuzione del progetto devono presentare domanda all’Ufficio VIA per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento.

     2. Ai sensi della direttiva 96/61/CE partecipano al procedimento altri membri con diritto di voto, che a seconda del tipo di progetto possono essere scelti fra le ripartizioni dell’amministrazione provinciale.

     3. L’Ufficio VIA comunica al gestore la data di avvio del procedimento. Entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione il gestore provvede a sue spese alla pubblicazione su due quotidiani locali, di cui uno in lingua tedesca e uno in lingua italiana, di un annuncio contenente l’indicazione della localizzazione dell’impianto, del nominativo del gestore nonché del luogo ove è possibile prendere visione degli atti e presentare le osservazioni.

     4. I documenti e gli atti inerenti al procedimento vengono depositati presso l’Ufficio VIA e nel comune dove l’impianto è localizzato. Entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3 tutti i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all’Ufficio VIA, osservazioni sulla domanda.

     5. L’Agenzia, integrata con i membri a seconda del tipo di progetto ai sensi del comma 2, rilascia entro 150 giorni dalla presentazione della domanda l’autorizzazione relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Se la documentazione è incompleta, l’Agenzia può chiedere l’integrazione dalla documentazione, indicando un termine di 30 giorni; in tal caso, i termini sono sospesi fino alla presentazione della relativa documentazione.

     6. L’autorizzazione relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento sostituisce tutte le autorizzazioni e tutti i pareri previsti in materia di ambiente e ha una validità di cinque anni.

 

          Art. 15. Abrogazioni.

     1. Gli articoli da 1 a 24, 31, 32 e 33 della legge provinciale 7 luglio 1992, n. 27, concernente “Istituzione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”, modificata dalla legge provinciale 13 ottobre 1993, n. 15, dalla legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6 e dalla legge provinciale 21 maggio 1996, n. 11, sono abrogati.

 

          Art. 16. Modifica alla legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, concernente “Provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto ed in edifici e locali chiusi di lavoro”.

     1. All'articolo 30, comma 1, della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, la lettera h) dopo la lettera i) viene sostituita con la lettera k).

 

          Art. 17. Modifica alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, concernente “Norme per la tutela della acque da inquinamenti e per la disciplina degli scarichi”.

     1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63 è abrogato.

 

          Art. 18. Modifica alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, concernente “Tutela del paesaggio”.

     1. Il comma 1 bis dell'articolo 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, inserito con l'articolo 25 della legge provinciale 7 luglio 1992, n. 27, è così sostituito:

     “1 bis. Con regolamento di esecuzione sono definite quelle categorie di lavori che per la loro natura ed entità rappresentano degli interventi non essenziali nel paesaggio e che sono autorizzati direttamente dal sindaco territorialmente competente anche ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21. Questi interventi non sono soggetti a concessione e autorizzazione edilizia. L'autorizzazione viene trasmessa all'Ispettorato forestale competente.”

 

 

ALLEGATO I

PROGETTI DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE

DI IMPATTO AMBIENTALE - PROGETTI

 

     1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi.

     2. Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica pari o maggiore di 300 MW e centrali nucleari ed altri reattori nucleari, compresi lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori (1) .

     3. a) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;

     b) impianti destinati:

     - alla produzione o all'arricchimento di combustibile nucleare,

     - impianti destinati al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui altamente radioattivi,

     - impianti destinati allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati,

     - impianti destinati esclusivamente allo smaltimento definitivo dei residui radioattivi,

     - impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione.

     4. Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio; impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.

     5. Impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 tonnellate di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, una utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate.

     6. Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione di stoffe su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze in cui si trovano affiancati vari stabilimenti funzionalmente connessi tra di loro:

     I) per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base;

     II) per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base;

     III) per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti);

     IV) per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;

     V) per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;

     VI) per la fabbricazione di esplosivi.

     7. a) Costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché aeroporti (2) con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2.100 m;

     b) costruzione di autostrade o vie di rapida comunicazione (3);

     c) costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o raddrizzamento o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempreché la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km.

     8. a) Vie navigabili e porti di navigazione interna che consentono il passaggio di navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate;

     b) porti marittimi commerciali, moli di carico e scarico collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto) che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate.

     9. Impianti di smaltimento dei rifiuti (cioè rifiuti cui si applica la direttiva 91/689/CEE) (5) mediante incenerimento, trattamento chimico, quale definito nell'allegato II bis, punto D 9 della direttiva 75/442/CEE (4), o interramento di rifiuti pericolosi.

     10. Impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento o trattamento chimico di rifiuti non pericolosi, quali definiti nell'allegato II bis, punto D 9 della direttiva 75/442/CEE, con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno.

     11. Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi.

     12. a) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno;

     b) In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione.

     In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.

     13. Impianti di trattamento delle acque reflue con una capacità superiore a 150.000 abitanti equivalenti quali definiti all'articolo 2, punto 6 della direttiva 91/271/CEE (6).

     14. Estrazione di petrolio o di gas naturale a fini commerciali, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 metri cubi al giorno per il gas naturale.

     15. Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole, laddove un nuovo o supplementare volume di acqua trattenuta o accumulata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.

     16. Gasdotti, oleodotti o condutture per prodotti chimici, di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km.

     17. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

     a) 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;

     b) 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o

     c) 900 posti per scrofe.

     18. Impianti industriali destinati:

     a) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

     b) alla fabbricazione di carta cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.

     19. Cave e attività minerarie a cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 ettari, oppure torbiere, con superficie del sito superiore a 150 ettari.

     20. Costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o superiore e di lunghezza superiore a 15 km.

     21. Impianti per l'immagazzinamento di petrolio, prodotti petrolchimici o prodotti chimici, con una capacità superiore a 200.000 tonnellate;

 

 

ALLEGATO II

PROGETTI DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE [16]

     (Omissis).

 

 

ALLEGATO III

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

 

     1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

     - una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

     - una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati;

     - una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, ecc.), risultanti dall'attività del progetto proposto.

     2. Una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale.

     3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

     4. Una descrizione (1) dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:

     - dovuti all'esistenza del progetto,

     - dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali,

     - dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti,

     e la descrizione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.

     5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.

     6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.

     7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.

 

 

ALLEGATO IV [17]

CRITERI DI SELEZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2

 

     [1. Caratteristiche dei progetti

     Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

     - delle dimensioni del progetto,

     - del cumulo con altri progetti,

     - dell'utilizzazione di risorse naturali,

     - della produzione di rifiuti,

     - dell'inquinamento e disturbi ambientali,

     - del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

     2. Localizzazione dei progetti

     Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

     - dell'utilizzazione attuale del territorio,

     - della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;

     - della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

     a) zone umide,

     b) zone montuose o forestali,

     c) riserve e parchi naturali,

     d) zone classificate o protette dalla legislazione,

     e) zone nelle quali gli standard di qualità ambienta le fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati,

     f) zone a forte densità demografica,

     g) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

     3. Caratteristiche dell'impatto potenziale

     Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

     - della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);

     - della natura transfrontaliera dell'impatto;

     - dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;

     - della probabilità dell'impatto;

     - della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.]

 

 

ALLEGATO V [18]

(articolo 14 quater)

 

     Categorie di attività industriali di cui all’articolo 1 della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento

     1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non sono disciplinati nel presente allegato.

     2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività.

 

     1. Attività energetiche

     1.1. impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 50 MW (1)

     1.2. raffinerie di petrolio e di gas

     1.3. cokerie

     1.4. impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

 

     2. Produzione e trasformazione dei metalli

     2.1. impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici, compresi i minerali solforati

     2.2. impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua, di capacità superiore a 2,5 tonnellate all’ora

     2.3. impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

     a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all’ora;

     b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 chilojoule per maglio e allorché la potenza calorifica sia superiore a 20 MW;

     c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all’ora

     2.4. fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno

     2.5. impianti:

     a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

     b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli

     2.6. impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.

 

     3. Industria dei prodotti minerali

     3.1. impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno

     3.2. impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell’amianto

     3.3. impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno

     3.4. impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno

     3.5. impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno, e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³.

 

     4. Industria chimica

     Nell’ambito delle categorie di attività della presente sezione si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.

     4.1. impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:

     a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);

     b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, resina epossidica;

     c) idrocarburi solforati;

     d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;

     e) idrocarburi fosforosi;

     f) idrocarburi alogenati;

     g) composti organometallici;

     h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);

     i) gomme sintetiche;

     j) sostanze coloranti e pigmenti;

     k) tensioattivi e agenti di superficie.

     4.2. impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:

     a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;

     b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;

     c) basi, quali idrossido d’ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;

     d) sali, quali cloruro d’ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d’argento;

     e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.

     4.3. impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)

     4.4. impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi

     4.5. impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

     4.6. impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.

 

     5. Gestione dei rifiuti

     Fatti salvi l’articolo 11 della direttiva 75/442/CEE e l’articolo 3 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi (2):

     5.1. impianti per l’eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi ai sensi della lista di rifiuti pericolosi di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE, quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE, nonché impianti ai sensi della direttiva 75/439/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 concernente l’eliminazione degli oli usati (3), con una capacità di oltre 10 tonnellate al giorno

     5.2. impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio dell’8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell’inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (4), e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (5), con una capacità superiore a 3 tonnellate all’ora

     5.3. impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi, quali definiti nell’allegato II A della direttiva 75/442/CEE (punti D 8, D 9), con una capacità superiore a 50 tonnellate al giorno

     5.4. discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.

 

     6. Altre attività

     6.1. impianti industriali destinati alla fabbricazione:

     a) di pasta per carta da legno o da altre materie fibrose;

     b) di carta e cartoni, con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno

     6.2. impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o per la tintura di fibre o di tessili, la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno

     6.3. impianti per la concia delle pelli, qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito

     6.4. a) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;

     b) impianti per il trattamento e la trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da:

     - materie prime annuali (diverse dal latte), con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;

     - materie prime vegetali, con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);

     c) trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua)

     6.5. impianti per l’eliminazione o il ricupero di carcasse e di residui di animali, con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno

     6.6. impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

     a) 40.000 posti pollame;

     b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) o

     c) 750 posti scrofe

     6.7. impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all’ora o a 200 tonnellate all’anno

     6.8. impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.

 

(1) I requisiti di cui alla direttiva 88/609/CEE per gli impianti esistenti rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2003.

(2) GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 28).

(3) GU n. L 194 del 25.7.1975, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

(4) GU n. L 163 del 14.6.1989, pag. 32.

(5) GU n. L 203 del 15.7.1989, pag. 50.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 34 della L.P. 5 aprile 2007, n. 2.

[2] Comma così sostituito dall'art. 33 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[3] Comma così sostituito dall’art. 16 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[4] Comma così sostituito dall'art. 33 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[5] Comma così sostituito dall'art. 33 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[7] Lettera così sostituita dall’art. 16 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[8] Comma così sostituito dall'art. 33 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[9] Comma aggiunto dall'art. 30 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

[10] Comma così sostituito dall’art. 16 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[11] Articolo inserito dall'art. 6 della L.P. 3 ottobre 2003, n. 14.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.P. 3 ottobre 2003, n. 14.

[13] Articolo aggiunto dall'art. 33 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[14] Articolo inserito dall'art. 6 della L.P. 3 ottobre 2003, n. 14.

[15] Articolo inserito dall'art. 6 della L.P. 3 ottobre 2003, n. 14.

[16] Allegato così sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 7 agosto 2002, n. 27.

[17] Allegato abrogato dall’art. 21 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[18] Allegato aggiunto dall'art. 6 della L.P. 3 ottobre 2003, n. 14.