§ 41.7.238 - D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 280.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:18/05/2001
Numero:280


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di catasto terreni e urbano


§ 41.7.238 - D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 280.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto terreni e urbano

(G.U. 13 luglio 2001, n. 161)

 

     Art. 1. Disposizioni in materia di catasto terreni e urbano

     1. Le funzioni amministrative statali in materia di catasto terreni e urbano, nell'ambito delle province di Trento e di Bolzano, nonchè dei comuni in Provincia di Vicenza e in Provincia di Brescia, che ne facciano richiesta, presso i quali vige il sistema dei libri fondiari gestito dalla provincia autonoma di Trento, sono esercitate, per delega dello Stato, dalle province autonome, con decorrenza dalla data prevista dal comma 4 [1].

     1-bis. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 riguardante i comuni interessati delle Province di Vicenza e di Brescia sono stabilite, previa intesa con la Provincia autonoma interessata, con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione [2].

     2. Le funzioni amministrative delegate vengono esercitate dagli organi provinciali in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle finanze. In caso di difformità dalle direttive emanate dal Ministero delle finanze o di persistenti inattività degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge e termini risultanti dalla natura degli interventi, il Ministro delle finanze può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione provinciale. Alle riunioni del comitato direttivo dell'organismo tecnico di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti questioni di diretto interesse delle due province autonome, partecipano anche i rappresentanti delle province stesse. Il predetto comitato direttivo assicura il coordinamento tecnico delle funzioni amministrative in materia di catasto terreni e urbano delegate con il presente decreto.

     3. Le province sono, altresì, delegate a fissare le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e a provvedere alla loro riscossione. Gli introiti relativi confluiscono nei rispettivi bilanci provinciali secondo le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, inserito con il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275.

     4. La delega delle funzioni amministrative statali in materia di catasto, terreni e urbano alle province autonome di Trento e di Bolzano decorre dalla data prevista con legge regionale per l'operatività della delega da parte della regione stessa alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di libri fondiari. Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, è abrogato con effetto dalla stessa data. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale la regione, previa intesa con ciascuna provincia autonoma competente per territorio, con uno o più provvedimenti trasferisce alle province medesime i beni immobili utilizzati dalla regione come sede degli uffici del catasto terreni ed urbano, ivi compresi quelli già trasferiti dallo Stato alla regione per l'esercizio delle medesime funzioni, i beni mobili relativi nonché il personale addetto agli uffici medesimi. Al personale trasferito è assicurato il rispetto della posizione giuridica e del trattamento economico in godimento presso la regione.

     5. I provvedimenti regionali di trasferimento dei beni immobili costituiscono titolo per la intavolazione e la voltura catastale, a favore delle province, dei beni immobili alle stesse trasferiti ai sensi del comma precedente. Alle relative operazioni nonché a quelle relative ai beni mobili si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.

     6. Le somme dovute dallo Stato per il rimborso alle province autonome di Trento e di Bolzano degli oneri conseguenti allo svolgimento delle funzioni delegate sono determinate, al netto dei tributi speciali introitati nei bilanci provinciali, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 78 dello statuto e dall'articolo 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

      6-bis. In caso di soppressione di una sezione distaccata di tribunale e conseguente aggregazione del suo territorio al tribunale oppure ad altra sezione distaccata di tribunale, la Provincia, ferma la competenza territoriale del giudice designato dal presidente del tribunale, ha facoltà di mantenere i preesistenti uffici tavolari nelle sedi originarie [3].


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 196.

[2] Comma inserito dall'art. dall'art. 1 del D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 196.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 21 maggio 2007, n. 83.