Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 18/05/2001 |
Numero: | 280 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di catasto terreni e urbano |
§ 41.7.238 - D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 280.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto terreni e urbano
(G.U. 13 luglio 2001, n. 161)
Art. 1. Disposizioni in materia di catasto terreni e urbano
1. Le funzioni amministrative statali in materia di catasto terreni e urbano, nell'ambito delle province di Trento e di Bolzano, nonchè dei comuni in Provincia di Vicenza e in Provincia di Brescia, che ne facciano richiesta, presso i quali vige il sistema dei libri fondiari gestito dalla provincia autonoma di Trento, sono esercitate, per delega dello Stato, dalle province autonome, con decorrenza dalla data prevista dal comma 4 [1].
1-bis. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 riguardante i comuni interessati delle Province di Vicenza e di Brescia sono stabilite, previa intesa con la Provincia autonoma interessata, con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione [2].
2. Le funzioni amministrative delegate vengono esercitate dagli organi provinciali in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle finanze. In caso di difformità dalle direttive emanate dal Ministero delle finanze o di persistenti inattività degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge e termini risultanti dalla natura degli interventi, il Ministro delle finanze può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione provinciale. Alle riunioni del comitato direttivo dell'organismo tecnico di cui all'articolo 67 del
3. Le province sono, altresì, delegate a fissare le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e a provvedere alla loro riscossione. Gli introiti relativi confluiscono nei rispettivi bilanci provinciali secondo le modalità di cui all'articolo 5-bis del
4. La delega delle funzioni amministrative statali in materia di catasto, terreni e urbano alle province autonome di Trento e di Bolzano decorre dalla data prevista con legge regionale per l'operatività della delega da parte della regione stessa alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di libri fondiari. Il
5. I provvedimenti regionali di trasferimento dei beni immobili costituiscono titolo per la intavolazione e la voltura catastale, a favore delle province, dei beni immobili alle stesse trasferiti ai sensi del comma precedente. Alle relative operazioni nonché a quelle relative ai beni mobili si applica l'articolo 14 del
6. Le somme dovute dallo Stato per il rimborso alle province autonome di Trento e di Bolzano degli oneri conseguenti allo svolgimento delle funzioni delegate sono determinate, al netto dei tributi speciali introitati nei bilanci provinciali, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 78 dello statuto e dall'articolo 10 del
6-bis. In caso di soppressione di una sezione distaccata di tribunale e conseguente aggregazione del suo territorio al tribunale oppure ad altra sezione distaccata di tribunale, la Provincia, ferma la competenza territoriale del giudice designato dal presidente del tribunale, ha facoltà di mantenere i preesistenti uffici tavolari nelle sedi originarie [3].
[1] Comma così modificato dall'art. 1 del
[2] Comma inserito dall'art. dall'art. 1 del
[3] Comma aggiunto dall'art. 1 del