§ 2.3.8 - L.P. 11 giugno 2003, n. 10.
Disposizioni in materia di Consiglio dei comuni.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.3 comuni
Data:11/06/2003
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Istituzione e composizione.
Art. 2.  Durata in carica, rinnovo e decadenza.
Art. 3.  Autonomia funzionale ed organizzativa.
Art. 4.  Funzioni.
Art. 5.  Disposizione transitoria.


§ 2.3.8 - L.P. 11 giugno 2003, n. 10. [1]

Disposizioni in materia di Consiglio dei comuni.

(B.U. 24 giugno 2003, n. 25).

 

     Art. 1. Istituzione e composizione.

     1. È istituito il Consiglio dei comuni, quale organo di consultazione tra la Provincia autonoma di Bolzano e i Comuni del territorio provinciale.

     2. Il Consiglio dei comuni è composto da 16 membri, eletti dall’assemblea generale dei sindaci dei comuni della provincia, nel rispetto del criterio della proporzionale linguistica e della rappresentanza del territorio di ciascuna delle comunità comprensoriali.

     3. Del Consiglio dei comuni fa parte in ogni caso il presidente dell’organizzazione più rappresentativa dei comuni del territorio provinciale, in qualità di presidente.

     4. L’elezione avviene entro sei mesi dalle elezioni comunali generali.

 

          Art. 2. Durata in carica, rinnovo e decadenza.

     1. Il Consiglio dei comuni rimane in carica sino al suo rinnovo ai sensi dell’articolo 1.

     2. I componenti del Consiglio dei comuni decadono qualora cessino per qualsiasi causa dalla carica di presidente dell’organizzazione più rappresentativa dei Comuni o dalla carica di rappresentanza di uno degli enti individuati al comma 2 dell’articolo 1, e sono sostituiti da coloro che subentrano nelle rispettive funzioni.

 

     Art. 3. Autonomia funzionale ed organizzativa.

     1. Il Consiglio dei comuni opera in posizione di indipendenza funzionale.

     2. Per il suo funzionamento il Consiglio dei Comuni adotta un regolamento interno.

 

     Art. 4. Funzioni.

     1. Qualora si tratti di materie di competenza propria o delegata dei comuni, il Consiglio dei comuni è sentito sui disegni di legge presentati al Consiglio provinciale e sulle proposte di regolamenti e atti amministrativi ad indirizzo generale presentati alla Giunta provinciale.

     2. La segreteria della Presidenza del Consiglio provinciale trasmette al Consiglio dei comuni i disegni di legge di cui al comma 1. Eventuali osservazioni o proposte devono pervenire, entro 30 giorni dal ricevimento del disegno di legge ovvero entro dieci giorni qualora si tratti di disegno di legge di approvazione o di assestamento del bilancio provinciale o avente carattere d’urgenza, alla segreteria della Presidenza del Consiglio provinciale che ne cura la trasmissione, oltre che al proponente il disegno di legge provinciale, alla commissione legislativa competente e quindi al Consiglio in sede di discussione in aula. Qualora la commissione legislativa approvi emendamenti concernenti questioni di interesse comunale, gli stessi sono trasmessi dalla segreteria della Presidenza del Consiglio provinciale al Consiglio dei comuni perché possa formulare osservazioni o proposte del caso [2].

     3. La segreteria della Giunta provinciale trasmette al Consiglio dei comuni copia dei regolamenti e degli atti di cui al comma 1; eventuali osservazioni o proposte debbono pervenire alla Giunta provinciale entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi ovvero entro 20 giorni, qualora si tratti di regolamenti o atti aventi carattere d’urgenza.

     4. Il Consiglio dei comuni ha facoltà di formulare proposte, pareri o osservazioni al Consiglio o alla Giunta provinciale sulle questioni di interesse comunale o sovracomunale; il presidente del Consiglio dei comuni o un suo delegato, qualora ne faccia richiesta, è altresì sentito dalla commissione legislativa del Consiglio provinciale competente per la trattazione dei disegni di legge di cui al comma 1.

 

          Art. 5. Disposizione transitoria.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge il Consiglio dei comuni è eletto entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge medesima.


[1] Abrogata dall'art. 14 della L.P. 8 febbraio 2010, n. 4.

[2] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.