Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.5 turismo e industria alberghiera |
Data: | 19/07/1994 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Artt. 1. - 25. |
Art. 26. Modifiche alla legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33: “Ordinamento delle guide alpine-guide sciatori". |
Artt. 27. - 30. |
§ 4.5.55 - L.P. 19 luglio 1994, n. 3.
Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci.
(B.U. 9 agosto 1994, n. 36).
Art. 26. Modifiche alla
1. L'art. 5 della
Art. 5 (Condizioni per l' iscrizione all' albo)
1. Possono ottenere l' iscrizione nell' albo delle guide alpine e degli aspiranti guida coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica conseguita anche all' estero, nonché dei seguenti requisiti:
a) età minima di 21 anni per le guide alpine e di 18 anni per gli aspiranti guida;
b) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall' unità sanitaria locale del comune di residenza;
c) possesso del diploma di scuola media inferiore;
d) non aver subito condanne penali che comportino l' interdizione dai pubblici uffici e per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;
e) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della provincia.
2. Il comma primo dell'art. 6 della
“1. E' ammesso il trasferimento, a domanda, della guida alpina e dell'aspirante guida, iscritta nell'albo di un'altra regione o della provincia autonoma di Trento, rispettivamente in possesso di abilitazione professionale conseguita all'estero, all'albo professionale della provincia di Bolzano."
3. L'art. 17 della
“Art. 17 (Accompagnamento in media montagna)
1. L'accompagnamento professionale di escursionisti su sentieri non innevati che non superino la quota di 2500 fino a 2800 metri slm, escluse le vie ferrate ed attrezzate ed i ghiacciai, a seconda delle zone nelle quali avviene, non è soggetto alla presente legge, purché non effettuato nell'ambito di apposite organizzazioni.
2. E' considerato egualmente accompagnamento in media montagna quello effettuato su sentieri di normale accesso ai rifugi alpini e quello in escursioni invernali su sentieri battuti privi di pericolo di valanghe.
3. La Giunta provinciale, sentito il collegio provinciale delle guide alpine e la consulta provinciale per le attività alpinistiche, stabilisce le quote di altitudine valevoli per le singole zone della provincia di cui al comma primo e può individuare singoli sentieri situati al di sopra delle predette quote. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione."
4. L'art. 21, comma primo, della
1. L'esercizio abusivo della professione, di cui all'art. 2, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 400.000 ad un massimo di lire 4.000.000."
5. I limiti edittali minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie indicate nel comma terzo dell'art. 21 della
6. L'art. 25, comma quinto, della
5. Nella prima applicazione della presente legge i candidati che abbiano frequentato il ciclo di corsi di formazione dell'Associazione Guide Alpine Italiane (AGAI) rispettivamente per aspiranti guida-guida alpina oppure siano in possesso di una qualificazione equipollente conseguita all'estero sono ammessi all'esame
[1] Articoli abrogati dall'art. 28 della
[2] Articoli abrogati dall'art. 28 della