Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 16/08/1980 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 6. Per i primi due anni scolastici, e se necessario fino al sesto anno scolastico incluso dall'entrata in vigore della presente legge, gli incarichi annuali e le supplenze di cui al terzo [...] |
Art. 7. Gli incarichi conferiti nell'anno scolastico 1979-80 ai sensi dell'art. 41 della legge provinciale 9 dicembre 1978 n. 65, sono prorogati da un ulteriore anno scolastico, prescindendosi dai [...] |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. |
Art. 12. La presente legge non comporta maggiori spese. |
Art. 13. La Giunta provinciale è autorizzata a raccogliere ed emanare con decreto del Presidente della Giunta provinciale testi unificati o testi unici delle leggi provinciali riguardanti i soggetti [...] |
Art. 14. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...] |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 5.1.57 - L.P. 16 agosto 1980, n. 33.
Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65 - Servizio provinciale socio-sanitario e riabilitativo a favore dei minorati.
(B.U. 2 settembre 1980, n. 45).
Per i primi due anni scolastici, e se necessario fino al sesto anno scolastico incluso dall'entrata in vigore della presente legge, gli incarichi annuali e le supplenze di cui al terzo rispettivamente sesto comma del precedente art. 4, possono essere conferiti a prescindere al titolo di specializzazione conseguibile in base alla frequenza dei corsi previsti all'art. 1, ed a prescindere dal possesso di altri titoli di specializzazione stabiliti dalla Giunta provinciale sentito il parere della Direzione tecnica del Servizio.
Il personale educatore o assistente che abbia ottenuto l'incarico annuale ai sensi del precedente comma, è tenuto alla frequenza, pena la decadenza dall'incarico, dei corsi per il conseguimento del titolo di specializzazione istituiti nell'ambito della formazione professionale.
Gli incarichi conferiti nell'anno scolastico 1979-80 ai sensi dell'art. 41 della
Le disposizioni di cui all'art. 41 della
Il primo concorso per titoli ed esami per l'inquadramento nei rispettivi ruoli provinciali è riservato al personale educatore o assistente al quale sia stato conferito un incarico ai sensi dei precedenti commi, prescindendosi dai limiti di età e dal titolo di specializzazione, ed è bandito entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Al concorso di cui al precedente comma è altresì ammesso il personale educatore o assistente previsto dagli articoli 35 e 36 della
In caso di inquadramento in ruolo, al personale di cui ai precedenti terzo e quarto comma si applicano le disposizioni previste dall'art. 39 della
La presente legge non comporta maggiori spese.
La Giunta provinciale è autorizzata a raccogliere ed emanare con decreto del Presidente della Giunta provinciale testi unificati o testi unici delle leggi provinciali riguardanti i soggetti portatori di handicap.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Tabelle
(Omissis).
[1] Articolo abrogato dall'art. 47 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 47 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 10 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 47 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 47 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 47 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 47 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 47 della