§ 2.1.97 - L.P. 3 ottobre 1991, n. 27.
Modifiche all'ordinamento del personale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:03/10/1991
Numero:27


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 119 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, sostituito dall'art. 45 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, integrato dall'art. 6 della legge provinciale 7 settembre 1973, [...]
Art. 2.  Passaggio di livello: interpretazione autentica.
Art. 3.  Passaggio al livello superiore.
Art. 4.  Destituzione dal servizio e sospensione cautelare.
Art. 5.  Inquadramento nell'ottava qualifica funzionale.
Art. 6.  Mobilità del personale tra il Consiglio provinciale e l'amministrazione provinciale: riconoscimento del servizio.
Art. 7.  Direttori di scuola materna.
Art. 8.      1. L'art. 15 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è così sostituito:
Art. 9.  Aspettativa per personale con prole.
Art. 10.  Istituto pedagogico di lingua tedesca.
Art. 11.  Indennità di funzione ai direttori degli istituti pedagogici.
Art. 12.      1. L'art. 55 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, modificato dall'art. 10 della legge provinciale 23 giugno 1981, n. 12, è così sostituito:
Art. 13.      1. L'art. 4 della legge provinciale 7 dicembre 1988, n. 54, è così sostituito:
Art. 14.  Riconoscimento servizi.
Art. 15.  Gestore dell'istituto provinciale all'infanzia.
Art. 16.  Gestione dei centri sociali.
Art. 17.      1. L'art. 19 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, modificato dall'art. 12 della legge provinciale 7 novembre 1988, n. 42, e dall'art. 15 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. [...]
Art. 18.  Riconoscimento del servizio prestato dagli assistenti per soggetti portatori di handicaps.
Art. 19.  Aumento della dotazione organica del ruolo speciale del personale educativo ed assistente per soggetti portatori di handicaps.
Art. 20.  Aumento della dotazione organica.
Art. 21.      1. L'art. 11 bis della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, inserito dall'art. 8 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56, è così sostituito:
Art. 22.  Aspettativa per mandato politico locale.
Art. 23.  Permessi per mandato politico locale.
Art. 24.  Inserimento dell'ufficio programmazione economica nella ripartizione I.
Art. 25.  Norme transitorie sul collocamento a riposo.
Art. 26.  Norme transitorie sulla nomina dei dirigenti e sull'indennità di dirigenza.
Art. 27.  Abrogazione di norma.
Art. 28.  Disposizioni finanziarie.
Art. 29.  Variazioni al bilancio 1991.


§ 2.1.97 - L.P. 3 ottobre 1991, n. 27.

Modifiche all'ordinamento del personale.

(B.U. 15 ottobre 1991, n. 45).

 

     Art. 1.

     1. L'art. 119 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, sostituito dall'art. 45 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, integrato dall'art. 6 della legge provinciale 7 settembre 1973, n. 33, e modificato dall'art. 11 della legge provinciale 20 luglio 1988, n. 23, è così sostituito:

     "Art. 119

     Collocamento a riposo

     1. Il personale è collocato a riposo d'ufficio il primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dei seguenti limiti di servizio o di età:

     a) al compimento di quarant'anni di servizio utile a pensione, qualunque sia l'età;

     b) al compimento di sessantacinque anni di età.

     2. Il personale femminile, i cantonieri e gli agenti tecnici con non meno di quindici anni di servizio utili ai fini del diritto a pensione, a carico degli istituti di previdenza, possono, con il consenso del personale medesimo, essere collocati a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di età.

     3. Per le esigenze di servizio la Giunta provinciale, sentito il consiglio per l'organizzazione ed il personale, può mantenere in servizio il personale di cui ai commi primo e secondo, con il consenso del medesimo, fino al compimento del settantesimo anno di età.

     4. Il personale che ai sensi della normativa relativa deve eventualmente cessare dal servizio in data successiva al raggiungimento dei prescritti limiti di età o di servizio, ovvero cessa dal servizio prima della scadenza della proroga in servizio di cui ai commi secondo e terzo, è collocato a riposo d'ufficio con decorrenza dalla relativa data.

     5. Ai fini del collocamento a riposo per raggiunti limiti di servizio di cui ai commi primo e secondo, è utilmente computato anche il servizio il cui riscatto o ricongiunzione, richiesti in attività di servizio, sono stati accettati in data successiva alla cessazione dal servizio."

 

          Art. 2. Passaggio di livello: interpretazione autentica.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 18 della legge provinciale 25 gennaio 1988, n. 5, si applicano anche in caso di interruzioni del servizio.

 

          Art. 3. Passaggio al livello superiore.

     1. L'art. 2 della legge provinciale 17 novembre 1988, n. 49, è così sostituito:

     "1. Nei casi di passaggio al livello superiore previsti dagli articoli 15, 16.17 e 18 della legge provinciale 255 gennaio 1988, n. 5, dagli articoli 1 e 3 della legge provinciale 9 agosto 1988, n. 27, nonché nei casi di passaggio al livello superiore a seguito di concorso, avvenuto a partire dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, l'inquadramento avviene sommando allo stipendio in godimento la differenza fra gli stipendi iniziali dei due livello di riferimento."

     2. Le disposizioni di cui al comma primo si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge provinciale 17 novembre 1988, n. 49, e con efficacia non anteriore al 1° gennaio 1986.

 

          Art. 4. Destituzione dal servizio e sospensione cautelare.

     1. Fino all'emanazione di un'organica normativa provinciale in materia di sanzioni disciplinari, al personale provinciale si applicano le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'art. 9 e di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 10 della legge 7 febbraio 1990, n. 19.

 

          Art. 5. Inquadramento nell'ottava qualifica funzionale. [1]

 

          Art. 6. Mobilità del personale tra il Consiglio provinciale e l'amministrazione provinciale: riconoscimento del servizio.

     1. Il personale di ruolo del Consiglio provinciale può, con il suo consenso, essere trasferito nei ruoli dell'amministrazione provinciale ed è inquadrato, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento del personale dell'amministrazione medesima, nel profilo professionale corrispondente al profilo già attribuito presso il Consiglio provinciale. In sede di trasferimento è riconosciuto, a tutti gli effetti, il servizio prestato presso il Consiglio medesimo.

     2. Al personale trasferito è comunque assicurato, in sede di inquadramento, un trattamento economico, tra quelli conseguibili per classi e scatti, di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento. Nella prima ipotesi la frazione di biennio maturata alla data del trasferimento è utile ai fini dell'attribuzione della successiva classe stipendiale o aumento periodico.

 

          Art. 7. Direttori di scuola materna.

     1. Il comma quarto dell'art. 32 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è così sostituito:

     "4. La copertura dei posti vacanti di direttore avviene in base a concorsi per titoli ed esami ai quali sono ammessi:

     a) insegnanti di scuola materna e docenti di scuola di istruzione primaria o secondaria in possesso di laurea oppure del diploma di vigilanza e con un'anzianità di servizio di ruolo di almeno cinque anni;

     b) insegnanti di scuola materna con un'anzianità di servizio di ruolo di almeno dieci anni."

 

          Art. 8.

     1. L'art. 15 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è così sostituito:

     "Art. 15. Segretari particolari.

     1. Alle dirette dipendente del Presidente della Giunta provinciale possono essere posti fino a tre segretari particolari ed alle dirette dipendenze di ogni assessore provinciale effettivo o supplente un segretario particolare. Essi coadiuvano il Presidente e gli assessori nella loro opera personale, sempre in quanto connessa con la loro carica.

     2. I segretari particolari non possono impartire istruzioni agli uffici nè trattare affari di competenza degli uffici.

     3. I segretari particolari possono essere scelti fra il personale della Provincia ed anche tra estranei all'amministrazione provinciale, in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione agli impieghi provinciali, ad eccezione del limite superiore di età.

     4.L'assunzione dei segretari particolari ha luogo a tempo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del Presidente o degli assessori cui sono stati assegnati.

     5. Ai segretari particolari scelti tra estranei all'amministrazione provinciale spettano il trattamento e la progressione economica previsti per la qualifica funzionale provinciale corrispondente ai requisiti posseduti.

     6. Ai segretari particolari spetta, in aggiunta al trattamento economico di livello, l'indennità di funzione, con il relativo regime, attribuita ai direttori d'ufficio per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

     7. I segretari particolari possono essere autorizzati a prestare fino a quaranta ore straordinarie mensili.

     8. I segretari particolari con almeno un anno di anzianità di servizio possono essere ammessi, entro il cinquantesimo anno di età, ai concorsi per l'ammissione all'impiego provinciale per la carriera corrispondente al titolo di studio posseduto, salvi i casi di elevazione o di esonero dei limiti di età previsti dalle leggi vigenti. In caso di nomina ad un posto di ruolo il servizio precedentemente prestato nella stessa qualifica funzionale o superiore quale segretario particolare è riconosciuto agli effetti della progressione nella qualifica funzionale di inquadramento. In caso di servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore il relativo servizio è riconosciuto per metà."

 

          Art. 9. Aspettativa per personale con prole.

     1. La rubrica nonché il primo comma dell'art. 90 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sostituito dall'art. 19 della legge provinciale 12 dicembre 1983, n. 50, sono così sostituiti:

     "Aspettativa per personale con prole

     1. Il personale con prole convivente, in aggiunta ai periodi di astensione dal servizio obbligatoria e facoltativa di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modifiche, è, a domanda, collocato in aspettativa senza assegni per una durata massima di due anni, da usufruire in non più di due soluzioni entro il quinto anno di età del minore."

 

          Art. 10. Istituto pedagogico di lingua tedesca.

     1. La tabella B, allegata alla legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 della presente legge.

 

          Art. 11. Indennità di funzione ai direttori degli istituti pedagogici.

     1. Il comma quarto dell'art. 9 della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, è così sostituito:

     "4. Ai direttori spetta, in aggiunta al trattamento economico attribuito, l'indennità di funzione, con il relativo regime, prevista dall'ordinamento del personale ella Provincia per i direttori d'ufficio. In caso di conferimento dell'incarico di direttore ad un docente universitario non collocabile in posizione di comando ai sensi del comma primo, all'incaricato spetta l'indennità di funzione, con il relativo regime, prevista dall'ordinamento del personale della Provincia per i direttori di ripartizione."

     2. Il comma quarto-bis dell'art. 9 della legge provinciale n. 13 del 1987, inserito dall'art. 3 della legge provinciale 2 agosto 1989, n. 3, è abrogato.

 

          Art. 12.

     1. L'art. 55 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, modificato dall'art. 10 della legge provinciale 23 giugno 1981, n. 12, è così sostituito:

     " Art. 55. Accesso alle qualifiche.

     1. L'accesso alle singole qualifiche funzionali ha luogo mediante concorso pubblico o corso-concorso pubblico, fatte salve le norme sulle assunzioni obbligatorie.

     2. Con regolamento di esecuzione si provvede a disciplinare il numero e tipo delle prove e le modalità di svolgimento degli esami e a determinare i criteri generali per la valutazione dei titoli.

     3. Il reclutamento nei profili professionali della prima, seconda, terza e quarta qualifica funzionale può consistere in prove selettive mediante test attitudinale e/o prova pratica e/o orale, seguendo apposita graduatoria permanente aggiornata al primo di ogni mese; formata sulla base di una valutazione di soli titoli che possono tenere conto anche della situazione familiare e dello stato di disoccupazione del candidato. Le domande per l'inserimento nella citata graduatoria devono essere confermate, a pena di decadenza, ogni biennio.

     4. Nella determinazione del numero dei posti da mettere a concorso può tenersi conto, oltre che dei posti disponibili alla data del bando, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno successivo alla data del bando medesimo.

     5. Le nomine ai posti eccedenti quelli disponibili alla data del bando sono conferite al verificarsi delle singole vacanze o anche con un anticipo di un mese qualora vi sia l'esigenza di garantire la regolare continuità del servizio."

 

          Art. 13.

     1. L'art. 4 della legge provinciale 7 dicembre 1988, n. 54, è così sostituito:

     "Art. 4. Commissioni esaminatrici nei concorsi.

     1. Il giudizio nei concorsi per l'impiego provinciale è dato da apposita commissione esaminatrice nominata di volta in volta con deliberazione della Giunta provinciale. La commissione esaminatrice per il reclutamento di personale per i profili professionali della prima, seconda, terza e quarta qualifica funzionale può rimanere in carica fino a tre anni.

     2.Le relative commissioni sono composte da tre membri ritenuti particolarmente esperti nelle discipline in oggetto dell'esame e competenti nelle attribuzioni connesse con i posti messi a concorso, di cui uno funge da presidente. Uno degli esperti è designato dai rappresentanti del personale in seno al consiglio per l'organizzazione ed il personale. In mancanza della relativa designazione, che dovrà pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, si provvede alla nomina del rappresentante del personale scegliendolo tra le designazioni fatte pervenire dalle singole organizzazioni sindacali entro lo stesso termine e in caso di mancata designazione tra il personale dipendente.

     3. I membri della commissione possono essere scelti, in tutto o in parte, fra gli impiegati dell'amministrazione provinciale o dello Stato o di altri enti pubblici. I membri devono appartenere ad una qualifica funzionale superiore o almeno pari a quella dei posti messi a concorso ed avere in ogni caso maturato un'anzianità nella qualifica funzionale di appartenenza non inferiore ad anni quattro.

     4. I membri delle commissioni esaminatrici devono conoscere le lingue italiana e tedesca in modo da garantire un soddisfacente svolgimento degli esami.

     5. La composizione delle commissioni esaminatrici deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici risultanti dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione nella provincia di Bolzano, tenuto comunque conto del rappresentante del personale designato a fatta salva la possibilità che uno dei membri possa appartenere al gruppo linguistico ladino. In caso di concorsi riservati esclusivamente a personale del gruppo linguistico ladino, uno dei membri della commissione esaminatrice deve appartenere al gruppo linguistico ladino.

     6. La commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i membri e decide a maggioranza di voti dei componenti. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimento di uno dei componenti o del segretario della commissione può essere prevista per ogni componente la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso provvedimento di nomina della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

     7. Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici sono svolte da un impiegato della sesta qualifica funzionale o qualifica funzionale superiore.

     8. Per lo svolgimento di singole prove d'esame la commissione esaminatrice può avvalersi, in caso di necessità, di persone particolarmente esperte nelle relative discipline."

 

          Art. 14. Riconoscimento servizi.

     1. In sede di nomina in ruolo nella qualifica funzionale di inquadramento sono riconosciuti, ai fini della progressione giuridica ed economica, i seguenti servizi nella ex carriera o qualifica funzionale corrispondente o analoga o superiore:

     a) il servizio comunque prestato senza demerito presso l'amministrazione provinciale e presso gli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata;

     b) il servizio di ruolo e non di ruolo prestato senza demerito presso lo Stato o altre pubbliche amministrazioni, nella misura massima di tre anni.

     2. I servizi prestati presso l'amministrazione provinciale sono riconosciuti d'ufficio. Gli altri servizi di cui al comma primo sono riconosciuti su domanda del dipendente. In caso di presentazione della domanda in data successiva alla nomina in ruolo, il riconoscimento ha efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima.

     3. I servizi prestati ad orario ridotto sono riconosciuti in proporzione.

     4. Il personale di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il riconoscimento del servizio provinciale non di ruolo in quanto non riconosciuto. Il relativo riconoscimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

 

          Art. 15. Gestore dell'istituto provinciale all'infanzia.

     1. Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, l'istituto provinciale assistenza all'infanzia è gestito, per la parte amministrativa ed organizzativa, dal dipendente cui sono state attribuite, con deliberazione della Giunta provinciale, le funzioni di coordinamento nella gestione dell'istituto medesimo.

     2. Al gestore dell'istituto spetta, oltre al trattamento economico di livello, e con decorrenza dall'entrata i vigore della presente legge, un'indennità mensile corrispondente all'indennità massima prevista per i conduttori di strutture dei centri sociali.

 

          Art. 16. Gestione dei centri sociali.

     1. Dopo il comma secondo dell'art. 9 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, è inserito il seguente comma secondo-bis:

     "2 bis. La carica di presidente è incompatibile con la funzione di responsabile del centro. Al presidente del comitato di gestione spetta un compenso, di ammontare non superiore all'indennità spettante ai presidenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di seconda categoria ai sensi della normativa regionale, da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale."

 

          Art. 17.

     1. L'art. 19 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, modificato dall'art. 12 della legge provinciale 7 novembre 1988, n. 42, e dall'art. 15 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56, è così sostituito:

     " Art. 19. Corsi di specializzazione.

     1. Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità dei soggetti portatori di handicaps, l'amministrazione provinciale istituisce corsi teorico-pratici per la formazione del personale insegnante nelle scuole materne, elementari, secondarie e nei centri di formazione professionale della Provincia, nonché per la formazione degli istitutori, educatori ed assistenti.

     2. I corsi di specializzazione per il personale direttivo e docente addetti all'istruzione elementare e secondaria sono organizzati dalla Giunta provinciale d'intesa con gli organi scolastici statali competenti. A tali corsi sono ammesse anche le insegnanti di scuola materna. Quali docenti nell'ambito di detti corsi di specializzazione possono venire incaricati anche esperti esteri provenienti dall'area linguistica tedesca. Detti esperti possono essere chiamati a far parte delle relative commissioni esaminatrici.

     3. I corsi di formazione per il personale assistente, educatore, istitutore, nonché insegnante di formazione professionale sono organizzati secondo le vigenti leggi della formazione professionale.

     4. La Giunta provinciale fissa le modalità di organizzazione dei corsi di cui al comma terzo ed i criteri di svolgimento degli esami finali, sentita la consulta di cui agli articoli 5 e 6 ovvero la competente sottocommissione di cui all'art. 6-bis.

     5.Coloro che hanno regolarmente frequentato, anche al di fuori della provincia o all'estero, corsi completi di formazione o specializzazione nel settore dell'assistenza, dell'educazione o dell'istruzione dei soggetti portatori di handicaps, della durata non inferiore al monte ore previsto per i corsi di cui ai commi secondo e terzo, possono essere ammessi all'esame finale per il conseguimento del corrispondente diploma. I percorsi formativi dei corsi frequentati ritenuti idonei all'ammissione all'esame finale, nonché il programma d'esame sono stabiliti dalla Giunta provinciale, sentita la consulta di cui agli articoli 5 e 6 ovvero la competente sottocommissione di cui all'art. 6-bis.

     6. La Giunta provinciale fissa le modalità di ammissione a corsi di formazione nel settore assistenziale e socio-educativo per un monte ore inferiore a quello previsto per ciascun corso limitatamente a quanti hanno conseguito, in ambito provinciale, altro titolo di formazione nel suddetto settore."

     2. L'art. 45 della legge provinciale n. 20 del 1983 è abrogato.

 

          Art. 18. Riconoscimento del servizio prestato dagli assistenti per soggetti portatori di handicaps. [2]

 

          Art. 19. Aumento della dotazione organica del ruolo speciale del personale educativo ed assistente per soggetti portatori di handicaps.

     1. I posti del ruolo speciale del personale educativo ed assistente per soggetti portatori di handicaps di cui all'allegato 3.e) alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11, sono aumentati complessivamente di 25 unità con la suddivisione risultante dall'allegato 2 alla presente legge.

     2. L'allegato 3.e) alla citata legge provinciale n. 11 del 1991 è sostituito dall'allegato 2 alla presente legge.

 

          Art. 20. Aumento della dotazione organica.

     1. Per l'adempimento delle funzioni previste dalla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 12, contenente norme per la regolamentazione e promozione dell'agricoltura biologica e della produzione integrata, il ruolo generale del personale provinciale di cui all'allegato 1 alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11, è aumentato di due posti nella sesta qualifica funzionale.

     2. Per l'adempimento delle funzioni previste dalla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, sul riordinamento dei servizi sociali in provincia di Bolzano all'allegato 1 alla citata legge provinciale n. 11 del 1991, è aumentato di un posto nella settima, di due posti nella sesta e di due posti nella quarta qualifica funzionale.

 

          Art. 21.

     1. L'art. 11 bis della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, inserito dall'art. 8 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56, è così sostituito:

     " Art. 11 bis. Assunzione di invalidi presso enti pubblici.

     1. Le assunzioni dirette di personale da effettuarsi ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390, presso l'amministrazione provinciale e presso gli enti pubblici soggetti alla vigilanza della Provincia, avvengono in base ad una graduatoria tra gli aventi diritto formata nel rispetto della graduatoria provinciale approvata dalla commissione provinciale per il collocamento obbligatorio di cui agli articoli 16 e 17 della stessa legge.

     2. Salva la riserva dei posti di organico in favore delle categorie protette ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, la relativa percentuale di riserva è rapportata, di regola, al numero del personale in servizio.

     3. La Giunta provinciale provvede al rimborso degli oneri derivanti dalla trasformazione dei centralini telefonici di cui all'art. 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente il collocamento ed il rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti."

 

          Art. 22. Aspettativa per mandato politico locale.

     1. Il personale della Provincia autonoma di Bolzano e degli enti pubblici, il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa della Provincia, anche delegata, eletto alla carica di consigliere regionale, è collocato d'ufficio in aspettativa non retribuita per tutta la durata del relativo mandato.

     2. Il personale investito di funzioni pubbliche elettive diverse da quelle indicate nel comma primo con diritto a permessi retribuiti e, a sua richiesta, collocato in aspettativa non retribuita.

     3. L'ente da cui dipende il personale provvede al versamento dei contributi relativi al trattamento di quiescenza e previdenza, inclusa la quota a carico del personale collocato in aspettativa.

     4. In caso di elezione alla carica di consigliere regionale, l'ente da cui dipende il personale provvede al versamento dei contributi relativi al solo trattamento di quiescenza, con l'obbligo di rivalsa nei confronti del personale per la quota contributiva a carico del personale medesimo.

     5. Il periodo di aspettativa di cui al comma primo non è utile ai fini della progressione giuridica ed economica nella carriera. Il personale che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo trascorso in aspettativa.

     6. Il periodo di aspettativa di cui al comma secondo è considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

 

          Art. 23. Permessi per mandato politico locale.

     1. Il personale della Provincia autonoma di Bolzano e degli enti pubblici, il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa della Provincia, anche delegata, eletto nei consigli comunali ha diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata nella quale sono convocati i rispettivi consigli.

     2. Il personale eletto nelle assemblee e nei comitati di gestione delle unità sanitarie locali o delle comunità comprensoriali o dei consorzi tra enti locali, nei consigli delle aziende municipali, provinciali o consortili, nei consigli circoscrizionali nonché nelle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite, nonché il personale chiamato a far parte dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali, ha diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi degli enti cui fanno parte.

     3. Il personale eletto nelle Giunta municipali, nonché alle cariche di presidente e vice-presidente dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali, di presidente e di vice-presidente delle giunte esecutive delle comunità comprensoriali, di presidente di aziende municipalizzate o provinciali con più di cinquanta dipendenti, ha diritto, oltre ai permessi di cui al comma secondo, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci e per gli assessori del comune capoluogo di provincia.

     4. Le assenze di cui ai commi primo, secondo e terzo, non comportano alcuna riduzione della retribuzione.

     5. Il personale di cui al presente articolo ha diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

     6. Il personale investito di funzioni pubbliche elettive diverse da quelle indicate nei commi primo, secondo e terzo presso gli enti ivi indicati ha diritto a permessi non retribuiti per svolgere le relative funzioni.

     7. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato, per i quali il personale chiede ed ottiene permessi retribuiti e non retribuiti, devono essere immediatamente documentati mediante attestazione dell'ente. Nessun obbligo di attestazione sussiste per le assenze di cui al comma terzo di questo articolo.

     8. I permessi di cui al presente articolo sono concessi da parte dei competenti superiori, nel rispetto delle eventuali direttive emanate dalla Giunta provinciale.

 

          Art. 24. Inserimento dell'ufficio programmazione economica nella ripartizione I.

     1. Nell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, l'ufficio "71 Ufficio programmazione economica" è collocato nella "ripartizione I - Presidenza della Giunta provinciale."

 

          Art. 25. Norme transitorie sul collocamento a riposo.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 119 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, si applicano al personale di cui alla lettera c) dell'art. 119 della legge provinciale n. 6 del 1959, come sostituito dall'art. 45 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, con decorrenza dall'entrata in vigore del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1983, n. 79.

     2. Le disposizioni di cui al comma quarto dell'art. 119 della legge provinciale n. 6 del 1959, come sostituito dalla presente legge, si applicano anche al personale in proroga di cui all'art. 34 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, sostituito dall'art. 11 della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 42.

 

          Art. 26. Norme transitorie sulla nomina dei dirigenti e sull'indennità di dirigenza. [3]

 

          Art. 27. Abrogazione di norma.

     1. Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge provinciale 5 giugno 1978, n. 26, modificata dall'art. 83 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e dall'art. 1 della legge provinciale 12 agosto 1982, n. 27.

     2. Sono abrogate, inoltre, le seguenti disposizioni:

     a) l'art. 8 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, come sostituito dall'art. 23, comma secondo, della legge provinciale 12 dicembre 1983, n. 50, ed integrato dall'art. 3 della legge provinciale 15 gennaio 1985, n. 5;

     b) l'ottavo comma dell'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, nel testo di cui all'art. 1 della legge provinciale 27 ottobre 1979, n. 15;

     c) l'art. 4 della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 9;

     d) l'art. 8 della legge provinciale 24 novembre 1973, n. 76, integrato dall'art. 56 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, e modificato dall'art. 41 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12.

 

          Art. 28. Disposizioni finanziarie. [4]

 

          Art. 29. Variazioni al bilancio 1991. [5]


[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[3] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[4] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[5] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.