§ 2.1.90 - L.P. 7 dicembre 1988, n. 54.
Modifiche all'ordinamento del personale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:07/12/1988
Numero:54


Sommario
Art. 1.  Nuovi titoli di studio.
Art. 2.  Conferimento incarico delle funzioni di direttore generale.
Art. 3.  Nomina degli idonei.
Art. 4.  Commissioni esaminatrici nei concorsi.
Art. 5.  Lavoro straordinario.
Art. 6.  Passaggio di livello.
Art. 7.  Rimborso spese legali.
Art. 8.  Indennità per servizio di turno notturno.
Art. 9.  Compenso agli avvocati e procuratori.
Art. 10.  Concessione di un acconto sull'indennità di buonuscita.
Art. 11.  Anticipazione indennità di buonuscita.
Art. 12.  Interessi e rivalutazione monetaria.
Art. 13.  Commissione paritetica.
Art. 14.  Sostituzione temporanea di dirigenti.
Art. 15.  Sostituzione temporanea dei coordinatori.
Art. 16.  Rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 17.  Personale supplente.
Art. 18.  Congedo straordinario non retribuito.
Art. 19.  Diritto allo studio.
Art. 20.  Permessi e recuperi.
Art. 21.  Trasferimenti.
Art. 22.  Servizio di reperibilità.
Art. 23.  Visite mediche di controllo.
Art. 24.  Libretto sanitario.
Art. 25.  Accertamenti in materia di sicurezza, di igiene e salubrità del lavoro.
Art. 26.  Personale forestale divenuto inabile al servizio esterno.
Art. 27.  Consiglio per l'organizzazione e il personale.
Art. 28.  Organi competenti in materia disciplinare.
Art. 29.  Istituzione commissione.
Art. 30.  Aumento dotazioni organiche.
Art. 31.  Prove di esame.
Art. 32.  Disposizioni concernenti il personale addetto all'addestramento professionale nell'agricoltura e nell'economia domestica rurale.
Art. 33.  Validità delle graduatorie concorsuali.
Art. 34.  Inquadramento nella quarta qualifica funzionale.
Art. 35.  Inquadramento in ruolo del personale provvisorio.
Art. 36.  Concorso interno riservato al personale assunto e pagato a lista paga.
Art. 37.  Abrogazione norme.
Art. 38.  Disposizioni finanziarie.
Art. 39.  Variazioni al bilancio 1988.
Art. 40.  Clausola d'urgenza.


§ 2.1.90 - L.P. 7 dicembre 1988, n. 54.

Modifiche all'ordinamento del personale.

(B.U. 20 dicembre 1988, n. 57).

 

     Art. 1. Nuovi titoli di studio. [1]

 

          Art. 2. Conferimento incarico delle funzioni di direttore generale. [2]

 

          Art. 3. Nomina degli idonei.

     1. Il comma aggiunto all'art. 33 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, con l'art. 4 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, è sostituito dal seguente:

     “L'Amministrazione provinciale ha facoltà di conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risulti necessario coprire entro due anni dalla data di pubblicazione della graduatoria con concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine di graduatoria ed applicando i criteri di riserva dei posti a favore dei singoli gruppi linguistici, ai sensi dell'art. 29 della presente legge."

 

          Art. 4. Commissioni esaminatrici nei concorsi. [3]

     1. Il giudizio nei concorsi per l'impiego provinciale è dato da apposita commissione esaminatrice nominata di volta in volta con deliberazione della Giunta provinciale. La commissione esaminatrice per il reclutamento di personale per i profili professionali della prima, seconda, terza e quarta qualifica funzionale può rimanere in carica fino a tre anni.

     2. Le relative commissioni sono composte da tre membri ritenuti particolarmente esperti nelle discipline in oggetto dell'esame e competenti nelle attribuzioni connesse con i posti messi a concorso, di cui uno funge da presidente. Uno degli esperti è designato dai rappresentanti del personale in seno al consiglio per l'organizzazione ed il personale. In mancanza della relativa designazione, che dovrà pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, si provvede alla nomina del rappresentante del personale scegliendolo tra le designazioni fatte pervenire dalle singole organizzazioni sindacali entro lo stesso termine e in caso di mancata designazione tra il personale dipendente.

     3. I membri della commissione possono essere scelti, in tutto o in parte, fra gli impiegati dell'amministrazione provinciale o dello Stato o di altri enti pubblici. I membri devono appartenere ad una qualifica funzionale superiore o almeno pari a quella dei posti messi a concorso ed avere in ogni caso maturato un'anzianità nella qualifica funzionale di appartenenza non inferiore ad anni quattro.

     4. I membri delle commissioni esaminatrici devono conoscere le lingue italiana e tedesca in modo da garantire un soddisfacente svolgimento degli esami.

     5. La composizione delle commissioni esaminatrici deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici risultanti dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione nella provincia di Bolzano, tenuto comunque conto del rappresentante del personale designato a fatta salva la possibilità che uno dei membri possa appartenere al gruppo linguistico ladino. In caso di concorsi riservati esclusivamente a personale del gruppo linguistico ladino, uno dei membri della commissione esaminatrice deve appartenere al gruppo linguistico ladino.

     6. La commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i membri e decide a maggioranza di voti dei componenti. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimento di uno dei componenti o del segretario della commissione può essere prevista per ogni componente la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso provvedimento di nomina della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

     7. Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici sono svolte da un impiegato della sesta qualifica funzionale o qualifica funzionale superiore.

     8. Per lo svolgimento di singole prove d'esame la commissione esaminatrice può avvalersi, in caso di necessità, di persone particolarmente esperte nelle relative discipline.

 

          Art. 5. Lavoro straordinario.

     1. Nel quarto comma dell'art. 14 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, la cifra "1/175" è sostituita dalla cifra "1/166".

     2. Il sesto comma del medesimo articolo è sostituito dal seguente:

     “6. Le misure dei compensi per lavoro straordinario risultanti dall'applicazione del presente articolo sono ulteriormente maggiorate di un importo pari a 1/166 della misura mensile dell'indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente, nonché dei ratei della tredicesima mensilità. Le maggiorazioni di cui al precedente quarto e quinto comma si applicano anche alle predette due voci. Le misure complessive così ottenute sono arrotondate alle lire 10 per eccesso."

 

          Art. 6. Passaggio di livello.

     1. L'ultimo comma dell'art. 42 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è sostituito dal seguente:

     “Nel caso di passaggio a livello superiore l'inquadramento avviene sommando allo stipendio in godimento la differenza fra gli stipendi iniziali dei due livelli di riferimento."

 

          Art. 7. Rimborso spese legali.

     1. L'ultimo comma dell'art. 5 della legge provinciale 27 ottobre 1979, n. 15, è sostituito dai seguenti:

     “4. Il rimborso delle spese legali è limitato a quelle sostenute per un solo difensore e per l'eventuale domiciliatario; quello delle spese peritali è limitato alle spese sostenute per un solo professionista, per singolo ramo o disciplina afferente l'oggetto della perizia.

     5. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti del Presidente e dei membri di organi collegiali provinciali e degli enti pubblici dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nelle proprie competenze legislative o delegate e relativo personale che siano stati coinvolti in giudizi civili o penali per fatti o cause connessi all'adempimento del loro mandato, ovvero all'esercizio delle loro pubbliche funzioni o al servizio."

 

          Art. 8. Indennità per servizio di turno notturno.

     1. Al personale che presta servizio presso le strutture provinciali per la devianza sociale giovanile spetta per il servizio di turno notturno la medesima indennità di cui all'art. 111 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

 

          Art. 9. Compenso agli avvocati e procuratori.

     1. In analogia a quanto previsto dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, agli avvocati e procuratori legali addetti all'Ispettorato affari legali, all'Ufficio servizi legali per l'urbanistica e all'Ufficio servizi generali della direzione generale dell'agricoltura e foreste, incaricati della rappresentanza e difesa in giudizio della Provincia, è concesso un compenso pari all'1 percento dello stipendio in godimento.

     2. Al predetto personale spettano altresì i compensi di natura professionale previsti dal regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente.

     3. Le disposizioni di cui al precedente secondo comma trovano applicazione anche per cause ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 10. Concessione di un acconto sull'indennità di buonuscita.

     1. Ai dipendenti provinciali con almeno otto anni di servizio provinciale o riconoscimento tale da norme provinciali può essere concesso un acconto non superiore all'ottanta percento dell'indennità di buonuscita cui avrebbero diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

     2. L'acconto è concesso con decreto dell'Assessore al personale, previo parere del Consiglio per l'organizzazione ed il personale, su richiesta giustificata dalla necessità di:

     a) eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

     b) acquisto o costruzione della prima casa di abitazione per sè o per i figli.

     3. La concessione di detto acconto è subordinata alla presentazione di speciale procura irrevocabile di delega a riscuotere l'indennità premio di servizio dovuta dall'I.N.A.D.E.L. con sottoscrizione autentica.

     4. L'acconto viene detratto dall'indennità di buonuscita complessiva spettante all'atto della cessazione dal servizio.

     5. La concessione dell'acconto ha luogo entro i limiti dell'apposito stanziamento previsto dal terzo comma dell'art. 11 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11.

 

          Art. 11. Anticipazione indennità di buonuscita.

     1. I commi aggiuntivi all'art. 46 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, introdotti con l'art. 10 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, sono sostituiti dai seguenti:

     3. L'indennità di buonuscita può essere corrisposta al dipendente all'atto della cessazione dal servizio in misura comprensiva dell'indennità premio di servizio dovuta dall'I.N.A.D.E.L. per il medesimo periodo di servizio.

     4. La Provincia autonoma, per effetto dell'anticipazione di cui al precedente terzo comma, subentra al personale interessato nelle rispettive ragioni creditizie nei confronti dell'I.N.A.D.E.L., dietro rilascio di speciale procura irrevocabile di delega a riscuotere l'indennità premio di servizio dovuta dall'I.N.A.D.E.L. con sottoscrizione autenticata.

     5. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche in relazione all'art. 54 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e dell'art. 1 della legge provinciale 7 marzo 1977, n. 10."

     2. L'art. 10 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, e l'art. 9 della legge provinciale 25 gennaio 1988, n. 5, sono abrogati.

 

          Art. 12. Interessi e rivalutazione monetaria.

     1. Al personale provinciale cui spettino emolumenti in dipendenza del rapporto d'impiego o della cessazione del medesimo, sono corrisposti sull'importo liquidato gli interessi legali a decorrere dal 90o giorno successivo alla data di maturazione del corrispondente titolo.

     2. Se la liquidazione dell'importo è subordinata alla presentazione di domanda o di documentazione anche di competenza di altri enti, il termine di 90 giorni inizia a decorrere dalla data ultima di ricevimento degli atti necessari da parte dei competenti uffici provinciali.

     3. Qualora la liquidazione degli emolumenti avvenga a distanza di oltre sei mesi dalla data di maturazione del corrispondente titolo, oltre agli interessi, se dovuti, spetta in ogni caso la rivalutazione monetaria e semprechè il ritardo non sia imputabile all'interessato.

     4. Qualora il diritto alla corresponsione degli emolumenti sorga in base a norma di legge con effetto retroattivo, la data di maturazione del corrispondente titolo va riferita alla data di entrata in vigore della legge, fatto salvo quanto disposto al precedente secondo comma.

 

          Art. 13. Commissione paritetica.

     1. Nel primo periodo del quarto comma dell'art. 38 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sostituito dall'art. 10 della legge provinciale 12 dicembre 1983, n. 50, dopo la parola "composta" sono aggiunte le seguenti parole: "da dieci membri; cinque designati dalla Giunta stessa, dei quali uno addetto all'Ufficio organizzazione e formazione del personale e cinque designati fra il personale provinciale di ruolo dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative tra il personale medesimo."

 

          Art. 14. Sostituzione temporanea di dirigenti.

     1. Al terzo comma dell'art. 8 della legge provinciale 23 giugno 1981, n. 12, integrato dall'art. 10 della legge provinciale 25 gennaio 1988, n. 5, è aggiunto il seguente periodo: "Il titolare dell'incarico dirigenziale conserva la titolarità dell'incarico medesimo per tutto il periodo di assenza per gli anzidetti motivi."

     2. Il quarto comma dell'art. 8 della succitata legge provinciale 23 giugno 1981, n. 12, è sostituito dal seguente:

     “4. Qualora l'assenza del titolare si protragga per un periodo superiore ad un anno, si procede a nuova nomina, ai sensi delle relative disposizioni legislative vigenti, salvo quanto disposto dal precedente terzo comma."

 

          Art. 15. Sostituzione temporanea dei coordinatori.

     1. Per ogni coordinatore di cui all'art. 10 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, la Giunta provinciale può nominare un sostituto per i casi di assenza del coordinatore medesimo.

     2. Le sostituzioni dei coordinatori per assenze fino a 60 giorni non comportano alcuna modifica del trattamento economico.

     3. Nel caso di sostituzione di durata superiore a 60 giorni, l'indennità di coordinamento prevista dall'art. 48 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è corrisposta dal 61° giorno in poi al sostituto. In tal caso il coordinatore sostituito conserva la titolarità dell'incarico senza percepire l'indennità di coordinamento.

     4. Qualora l'assenza del titolare si protragga per un periodo superiore ad un anno a causa di malattia o per collocamento in congedo straordinario non retribuito, si procede alla nomina di un nuovo coordinatore.

     5. Qualora il titolare dell'incarico è collocato in congedo straordinario non retribuito o in posizione di aspettativa senza assegni, l'indennità di coordinamento è corrisposta al sostituto per tutto il periodo in cui non spetta al titolare.

 

          Art. 16. Rapporto di lavoro a tempo parziale.

     1. All'art. 84 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

     “Rapporto di lavoro a tempo parziale

     1. Nel primo comma le parole finali "a tempo definito non inferiore a venti ore settimanali" sono sostituite dalle parole "a tempo parziale con orario settimanale di lavoro pari al cinquanta percento dell'orario previsto per il personale a tempo pieno."

     2. Nei commi secondo, quarto, sesto e settimo le parole "a tempo definito" sono sostituite dalle parole "a tempo parziale".

     3. L'ottavo comma è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della succitata legge provinciale ed è sostituito dal seguente comma:

     8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può effettuate prestazioni di lavoro straordinario, nè può fruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzioni di orario."

 

          Art. 17. Personale supplente.

     1. Il rapporto di servizio del personale supplente non viene interrotto nei casi in cui il personale sostituito fruisca di congedo ordinario, senza riprendere servizio, nei periodi compresi tra la fine dell'astensione obbligatoria e l'inizio dell'astensione facoltativa dal servizio per maternità ovvero alla fine di quest'ultima.

     2. Al personale supplente viene corrisposta la normale retribuzione anche peri giorni di congedo ordinario non potuti fruire per esigenze di servizio.

     3. Il secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, aggiunto per effetto dell'art. 10 della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 42, è abrogato.

     4. L'art. 59 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è abrogato.

 

          Art. 18. Congedo straordinario non retribuito.

     1. Al primo comma dell'art. 79 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è aggiunta la seguente frase: "Il dipendente non di ruolo può fruire del predetto congedo straordinario fino ad un massimo di trenta giorni all'anno e limitatamente alla durata del rapporto di servizio."

 

          Art. 19. Diritto allo studio.

     1. A determinate categorie di personale possono essere concessi permessi retribuiti per motivi di studio fino ad una massimo di 150 ore annue individuali.

     2. Sette ore possono essere utilizzate annualmente in ragione del 3 percento del personale di cui al primo comma in servizio ai fini e nei limiti stabiliti dalla disciplina generale del diritto allo studio nell'ambito del pubblico impiego.

     3. Con deliberazione della Giunta provinciale saranno individuate le categorie di personale anzidette e stabilite le modalità di utilizzazione dei permessi, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale provinciale.

 

          Art. 20. Permessi e recuperi.

     1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di serata non superiore alla metà dell'orario giornaliero.

     2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere trentasei ore nel corso dell'anno.

     3. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.

     4. Entro due mesi dalla funzione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate.

     5. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'Amministrazione provinciale provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero delle ore non recuperate.

     6. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento dell'orario di servizio ovvero per turni.

 

          Art. 21. Trasferimenti.

     1. Per i trasferimenti del personale di ruolo da uno al altro comune sono istituite apposite graduatorie permanenti distinte per qualifiche funzionali. L'effettuazione dei trasferimenti può comportare anche il passaggio di ruolo qualora trattasi di ruoli affini.

     2. Con regolamento di esecuzione saranno individuate le categorie di personale soggette alla disciplina del precedente comma, nonché stabiliti i criteri, le modalità, le condizioni ed i limiti per la formazione delle graduatorie e la concreta effettuazione dei trasferimenti.

     3. Gli articoli 9 e 10 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di prima approvazione delle graduatorie di cui al primo comma.

 

          Art. 22. Servizio di reperibilità.

     1. Al fine di soddisfare particolari esigenze di funzionalità di determinati servizi provinciali è istituito il servizio obbligatorio di reperibilità del personale addetto ai predetti servizi da espletarsi al di fuori del normale orario di lavoro.

     2. La reperibilità comporta per il dipendente l'obbligo di rendersi disponibile in ogni momento e di recarsi immediatamente sul posto di lavoro in caso di chiamata. Le ulteriori modalità di espletamento del servizio di reperibilità saranno stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

     3. I turni di servizi di reperibilità non possono, di norma, superare la durata di sei giorni nell'arco di un mese.

     4. Al dipendente obbligato al servizio di reperibilità compete l'indennità di cui alla lettera g) del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, in rapporto alla durata del servizio stesso.

 

          Art. 23. Visite mediche di controllo.

     1. Il secondo comma dell'art. 80 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è sostituito dal seguente:

     “2. L'Amministrazione può in ogni momento provvedere agli opportuni accertamenti sanitari. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per infermità sono effettuate dalle Unità Sanitarie Locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento."

 

          Art. 24. Libretto sanitario.

     1. E' istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori che operano in ambienti insalubri visite mediche periodiche a scopo preventivo, secondo le modalità previste in materia per il personale dei vigili del fuoco dagli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.

     2. Il personale di cui al precedente primo comma sarà individuato con deliberazione della Giunta provinciale.

 

          Art. 25. Accertamenti in materia di sicurezza, di igiene e salubrità del lavoro.

     1. Le visite preventive ed i controlli periodici connessi con attività esposte a rischio, in particolare dall'uso continuo di videoterminali, nonché i collaudi e le verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture dell'Amministrazione provinciale sono effettuati dai competenti organismi ed uffici pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

 

          Art. 26. Personale forestale divenuto inabile al servizio esterno.

     1. L'art. 17 della legge provinciale 11 aprile 1979, n. 4, è sostituito dal seguente:

     “1. Il personale appartenente al ruolo speciale dei sottufficiali e guardie del corpo forestale provinciale, divenuto inabile al servizio forestale esterno per infermità o ferite riportate, può, a domanda e previo parere del Consiglio per l'organizzazione e il personale, essere trasferito in altri ruoli, purché fisicamente idoneo all'espletamento delle relative mansioni. L'inquadramento in altri ruoli può essere disposto, occorrendo, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.

     2. Ai fini dell'inquadramento in altri ruoli la posizione dei sottufficiali è equiparata alla quinta qualifica funzionale e quella di guardia scelta e guardia alla quarta qualifica funzionale.

     3. Al personale trasferito nei nuovi ruoli dovrà essere, in ogni caso, assicurato nella nuova qualifica funzionale di inquadramento un trattamento economico almeno pari a quello percepito a titolo di stipendio, indennità provinciale, retribuzione individuale di anzianità e indennità integrativa speciale nella qualifica funzionale di provenienza.

     4. Al personale medesimo è inoltre conservato a titolo di assegno personale pensionabile l'importo dell'indennità mensile pensionabile in godimento all'atto del trasferimento, riassorbibile a seguito di futuri miglioramenti economici di carattere generale. Cessa la corresponsione di tutte le altre indennità o compensi previsti per il personale appartenente al ruolo speciale dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale provinciale."

 

          Art. 27. Consiglio per l'organizzazione e il personale.

     1. All'art. 16 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

     “1. Nel secondo comma lettera d), la dizione "eletti direttamente dal personale provinciale di ruolo" è sostituita dalla dizione "designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale provinciale."

     2. Il terzo comma è sostituito dal seguente:

     “3. Le designazioni dei rappresentanti del personale devono pervenire alla Segreteria della Giunta provinciale entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente detto termine, i rappresentanti del personale sono nominati direttamente dalla Giunta provinciale."

     3. Al quarto comma sono aggiunte le seguenti frasi: "Qualora uno dei membri di diritto appartenga al gruppo linguistico ladino e la composizione proporzionale del Consiglio per l'organizzazione ed il personale non consenta la nomina di un rappresentante del personale appartenente a detto gruppo linguistico, i posti degli otto rappresentanti del personale sono proporzionalmente attribuiti agli altri due gruppi linguistici. In assenza di membri di diritto appartenenti al gruppo linguistico ladino, un rappresentante del personale deve in ogni caso appartenere a detto gruppo linguistico."

     4. Il decimo comma è sostituito dal seguente:

     “10. Qualora vengano trattati affari particolari concernenti personale il cui stato giuridico e trattamento economico è regolamentato da normative speciali, alle riunioni del Consiglio per l'organizzazione e il personale partecipano, senza diritto di voto, i rispettivi dirigenti sempre che questi non siano già membri a pieno titolo del Consiglio stesso."

 

          Art. 28. Organi competenti in materia disciplinare. [4]

 

          Art. 29. Istituzione commissione. [5]

 

          Art. 30. Aumento dotazioni organiche. [6]

 

          Art. 31. Prove di esame.

     1. All'art. 5 della legge provinciale 11 agosto 1988, n. 30, è aggiunto il seguente quarto comma:

     “4. A parità di merito hanno la precedenza in graduatoria i candidati che abbiano prestato servizio, per almeno un anno, presso un Corpo volontario dei vigili del fuoco o presso una squadra antincendi aziendale e frequentano con profitto un corso di istruzione e di addestramento per vigili del fuoco oppure siano in fase di prestazione o abbiano già prestato servizio militare di leva presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco."

 

          Art. 32. Disposizioni concernenti il personale addetto all'addestramento professionale nell'agricoltura e nell'economia domestica rurale. [7]

 

NORME TRANSITORIE

 

          Art. 33. Validità delle graduatorie concorsuali. [8]

 

          Art. 34. Inquadramento nella quarta qualifica funzionale. [9]

 

          Art. 35. Inquadramento in ruolo del personale provvisorio. [10]

 

          Art. 36. Concorso interno riservato al personale assunto e pagato a lista paga. [11]

 

          Art. 37. Abrogazione norme.

     1. Le disposizioni di cui alla lettera i) del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 11 agosto 1988, n. 30, sono abrogate.

 

          Art. 38. Disposizioni finanziarie.

     1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 400 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1988 ed in Lire 3.750 milioni all'anno, a partire dal 1989 si provvede:

     a) per l'anno 1988, mediante riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11 della legge provinciale 22 marzo 1988, n. 9, e del relativo accantonamento nel fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 2 dell'allegato n. 3 al bilancio);

     b) per gli anni 1989 e 1990, mediante corrispondenti quote dello stanziamento previsto per il biennio 1989-1990 alla Sezione 1, Settore 1.2, lettera b.1) del bilancio pluriennale della Provincia;

     c) per gli anni successivi, con le disponibilità dei relativi bilanci provinciali.

 

          Art. 39. Variazioni al bilancio 1988.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

     (Omissis).

 

          Art. 40. Clausola d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Tabella

     (Omissis).


[1] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

[2] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.P. 3 ottobre 1991, n. 27.

[4] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[5] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[6] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

[7] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[8] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

[9] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

[10] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

[11] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.